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(1)

REGIONE LAZIO

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: CACCIA E PESCA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. del Proposta n. 42667 del 15/11/2021

Oggetto:

Proponente:

Estensore PETRUCCI BRUNO _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento PETRUCCI BRUNO _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area M.M. MADONIA __________firma digitale________

Direttore Regionale M. LASAGNA __________firma digitale________

Firma di Concerto

L.R. 17/95, art. 10 "Piano Faunistico-Venatorio regionale". Adozione del Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Faunistico-Venatorio regionale.

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Oggetto: L.R. 17/95, art. 10 “Piano Faunistico-Venatorio regionale”. Adozione del Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Faunistico- Venatorio regionale.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Caccia e Pesca;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni” che ha rinnovato il quadro normativo nazionale in materia di riordino delle funzioni e competenze alle Province e alle Regioni, individuando tra le funzioni non fondamentali svolte dalle Province quelle in materia di Agricoltura, Caccia e Pesca, che per competenza sono state trasferite alle Regioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, pubblicata sul BURL n.

18 del 4 marzo 2016, che ha individuato nella Direzione regionale “Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca” la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca, in applicazione dell’art. 7 della Legge regionale n. 17/2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 7/5/2018, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo rurale, Caccia e Pesca, al Dott. Mauro Lasagna ora denominata Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, articolo 26, comma 2;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e ss.mm.ii. “Norme per la tutela della fauna selvatica gestione programmata dell’esercizio venatorio”;

VISTA la Determinazione n. G15058 del 04/11/2019 concernente: “L.R. 17/95, art. 10 “Piano Faunistico-Venatorio regionale”. Approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) propedeutico alla predisposizione del Piano Faunistico-Venatorio regionale. Impegni e prenotazioni impegni di spesa in favore dell’ISPRA (Cod. cred. 118353), sul Capitolo B11916, per un importo complessivo di € 100.000,00, a valere sugli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 rispettivamente per un importo di €

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VISTO l’Atto di Organizzazione n. G03930 del 12/04/2021 concernente: “L.R. 17/95, art. 10

"Piano Faunistico-Venatorio regionale". Costituzione del gruppo di lavoro interdirezionale previsto dalla Determinazione n. G15058 del 04/11/2019 che approva la Convenzione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) propedeutica alla predisposizione del Piano Faunistico-Venatorio regionale”;

VISTO il Documento tecnico: “VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE - RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE”

allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, (Allegato 1), redatto dall’ISPRA in collaborazione con il gruppo di lavoro di cui all’Atto di Organizzazione n.

G03930 del 12/04/2021;

RITENUTO di adottare il Documento tecnico: “VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE - RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE” allegato come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione (Allegato 1);

RITENUTO di dover individuare i seguenti principali soggetti coinvolti nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS):

 Autorità procedente: REGIONE LAZIO – Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste – Area Caccia e Pesca;

 Autorità competente: REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti – Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale e Strategica;

 Soggetto proponente: REGIONE LAZIO – Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste – Area Caccia e Pesca;

 Soggetti con competenza ambientale:

MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI MIBAC MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI - SETTORE VALUTAZIONE PIANI E PROGRAMMI

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE. DEL LAZIO E DELLA TOSCANA COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE LAZIO

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA ENTE PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

ENTI GESTORI PARCHI E RISERVE NATURALI REGIONALI DEL LAZIO

(4)

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE – Dipartimento IV Servizi di Tutela Ambientale

PROVINCIA DI RIETI PROVINCIA DI LATINA PROVINCIA DI FROSINONE PROVINCIA DI VITERBO

DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni ed in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

 di adottare il Documento tecnico: “VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE - RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE”

allegato come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione (Allegato 1);

 di individuare i seguenti principali soggetti coinvolti nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS):

 Autorità procedente: REGIONE LAZIO – Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste – Area Caccia e Pesca;

 Autorità competente: REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti – Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale e Strategica;

 Soggetto proponente: REGIONE LAZIO – Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste – Area Caccia e Pesca;

 Soggetti con competenza ambientale:

MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI MIBAC MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI - SETTORE VALUTAZIONE PIANI E PROGRAMMI

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE. DEL LAZIO E DELLA TOSCANA COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE LAZIO

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ENTE PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

ENTI GESTORI PARCHI E RISERVE NATURALI REGIONALI DEL LAZIO REGIONE LAZIO – DIREZIONE AMBIENTE

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE – Dipartimento IV Servizi di Tutela Ambientale

PROVINCIA DI RIETI PROVINCIA DI LATINA PROVINCIA DI FROSINONE PROVINCIA DI VITERBO

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore Dott. Ing. Mauro Lasagna

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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

(art. 5 Direttiva 2001/42/CE D.Lgs. 152 e s.m.i.

PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE DEL LAZIO

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

ISPRA – REGIONE LAZIO

Novembre 2021

(7)

INDICE

1. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (PFVR)

3. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA VAS UTILIZZATA

4. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (PFVR)

5. STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

6. INTEGRAZIONE TRA PFVR E STRUMENTI DI GESTIONE DELLA FAUNA REGIONALI E NAZIONALE

7. ANALISI PRELIMINARE DELLO STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE

8. ANALISI PRELIMINARE DI COERENZA ESTERNA ED INTERNA DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

9. POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE PRODOTTI DALL’APPLICAZIONE DEL PFVR 10. MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI

11. POSSIBILI INTERFERENZE CON I SITI NATURA 2000 (VINCA) 12. MONITORAGGIO AMBIENTALE

13. PROPOSTA DEI CONTENUTI DEL PFVR

14. PROPOSTA DI INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

(8)

1.

1.1 INTRODUZIONE

Nel presente documento sono descritte:

• Gli obiettivi del Piano faunistico Venatorio Regionale (di seguito PFVR)

• lo schema metodologico/procedurale per la VAS del PFVR, i motivi per i quali è sottoposto a VAS, la descrizione circostanziata delle modalità di integrazione tra le attività di pianificazione e quelle di valutazione ambientale;

• la descrizione delle attività e modalità di partecipazione che si intendono attivare;

• l’indicazione dei soggetti coinvolti nel procedimento VAS;

• la metodologia di redazione del contesto di riferimento del PFVR;

• i contenuti del PRFV;

• l’impostazione metodologica dell’analisi di contesto;

• le iniziali considerazioni sugli effetti ambientali del PFVR;

• i criteri per l’impostazione del Rapporto Ambientale, comprensivi della descrizione del Modello valutativo adottato e delle informazioni da riportare nel Rapporto Ambientale.

Il documento prodotto verrà sottoposto ai soggetti con competenza ambientale (SCA) affinché diano il loro contributo alla fase di scoping, in particolare esprimendo un proprio parere circa:

• la verifica del contesto programmatico e la completezza e rilevanza dei piani e dei programmi individuati;

• il procedimento di valutazione ambientale proposto e i suoi contenuti;

• le modalità per l’individuazione dei portatori di interesse e la conduzione del processo partecipativo;

• la modalità di valutazione ambientale descritta;

• i contenuti del Rapporto Ambientale;

• ogni altro aspetto ritenuto d’interesse.

Le indicazioni fornite dai soggetti con competenza ambientale (SCA) verranno tenute in debita considerazione nella valutazione e nella relativa stesura del Rapporto Ambientale, dandone precisamente conto nel Rapporto stesso.

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VAS

La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale è stata introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001, che rappresenta un importante contributo all’attuazione delle strategie comunitarie per lo sviluppo sostenibile rendendo operativa l’integrazione della dimensione ambientale nei processi decisionali strategici.

A livello nazionale, la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 entrato in vigore il 13/02/2008 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 pubblicato nella Gazz.

Uff. 11 agosto 2010, n. 186.

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente, secondo quanto stabilito nell’art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., “ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.

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A livello regionale, con la DGR 05 marzo 2010 n.169, la Regione ha approvato le Linee Guida Regionali sulla VAS aventi come scopo quello di dettare degli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure. L’Autorità competente in materia di VAS è individuata, con Delibera 148 del 12/06/2013, pubblicata su supplemento 2 del B.U.R.L. n.53 del 02/07/2013, nella Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti.

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA NEI SITI NATURA 2000

La procedura della valutazione di incidenza deve fornire una documentazione utile a individuare e valutare i principali effetti che il PFVR può avere sui siti Natura 2000 interessati dal piano o programma, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

Ai fini del coordinamento e della semplificazione dei procedimenti, il T.U. Ambiente (art.10, comma.3) stabilisce che la VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il Rapporto Ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato “G” dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

Il Rapporto Ambientale conterrà, dunque, in Allegato il prescritto Studio di incidenza sui siti Natura 2000, mentre nel RA stesso si renderà conto dei risultati di questa valutazione, anche in termini di misure di accompagnamento proposte, integrandole con quelle della VAS.

I riferimenti normativi comunitari in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale sono:

• la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

• la Direttiva 2009/147/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Quanto ai riferimenti normativi nazionali, in Italia il recepimento della Direttiva Habitat è avvenuto con il DPR n. 357/97, successivamente modificato ed integrato dal DPR n. 120/2003 e sue successive modifiche, mentre il recepimento della Direttiva Uccelli è avvenuto con la Legge n.

157/1992, successivamente integrata dalla Legge n. 221 del 3 ottobre 2002.

L'art. 6 del DPR 120/2003, al comma 1 prevede che: “nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Si tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario”.

In particolare, la valutazione di incidenza deve contenere:

• una descrizione delle caratteristiche del piano in esame con riferimento: alle tipologie delle azioni/opere, alle dimensioni e/o ambito di riferimento, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all’uso di risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all’inquinamento e disturbi ambientali, al rischio di incidenti rilevanti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;

• una descrizione delle interferenze del piano sul sistema ambientale considerando le componenti abiotiche, le componenti biotiche e le connessioni ecologiche

Il Ministero dell'Ambiente ha provveduto con ulteriori decreti a redigere le Misure minime di Conservazione, che secondo la Direttiva Habitat individuano quel complesso di misure necessarie a ripristinare e a mantenere gli habitat naturali di popolazione di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente. In particolare, le misura minime di conservazione costituiscono l’oggetto del D.M. Ambiente n. 184 del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per

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la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", poi modificato dal D.M. Ambiente del 22 ottobre 2009.

Inoltre, il DPR 120/2003 stabilisce quanto segue.

• Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o parzialmente ricadenti all'interno di un'area protetta nazionale, la valutazione di incidenza si effettua sentito l'ente gestore dell'area (art. 6, comma 7).

• Qualora, a seguito della valutazione di incidenza, un piano o un progetto risulti avere conseguenze negative sull'integrità di un sito (valutazione di incidenza negativa), si deve procedere a valutare le possibili alternative. In mancanza di soluzioni alternative, il piano o l'intervento può essere realizzato solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con l'adozione di opportune misure compensative dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (art. 6, comma 9).

• Se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (art. 6, comma 10). In tutti gli altri casi (motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione.

Infine, nel 2019 (GU n. 303 del 28.12.2019), sono state pubblicate le “Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza”, alle quali si rimanda per ulteriori approfondimenti.

2. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA VAS UTILIZZATA 2.1.FASI DELLA PROCEDURA

La VAS è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del PFVR ed è effettuata durante lo svolgimento del processo stesso e quindi anteriormente all’approvazione del piano o programma. Di seguito sono riportate le principali fasi della procedura.

2.1.1. Verifica di assoggettabilità.

L’autorità procedente trasmette all’autorità competente un rapporto preliminare comprendente una descrizione del PFVR e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente, dell’attuazione del PFVR, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del decreto.

L’autorità competente trasmette il rapporto preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati in collaborazione con l’autorità procedente, per acquisirne il parere. Sentita l’autorità procedente, tenuto conto delle osservazioni pervenute, verificato se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente, emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il Piano/Programma dalla valutazione.

2.1.2. Elaborazione del rapporto ambientale (prima fase, scoping).

Il proponente elabora un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano o programma ed entra in consultazione con l’autorità competente e con i soggetti competenti in materia ambientale al fine definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

2.1.3. Redazione del rapporto ambientale e svolgimento delle consultazioni.

Il rapporto ambientale, la cui redazione spetta al proponente o all’autorità procedente, costituisce parte integrante del PFVR e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione. Nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del PFVR potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli

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alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito di applicazione territoriale del PFVR medesimo. Le informazioni da fornire nel rapporto ambientale sono indicate nell’allegato VI del decreto. Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione della fase di scoping ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. La proposta di PFVR, con il rapporto ambientale ed una sintesi non tecnica dello stesso, sono comunicati all’autorità competente e messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché abbiano l’opportunità di presentare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

2.1.4. Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione

L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge le attività tecnico- istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti presentati durante la consultazione, ed esprime il proprio parere motivato. L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente, provvede, prima della presentazione del PFVR per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato e dei risultati delle consultazioni, alle opportune revisioni.

2.1.5. Decisione e informazione sulla decisione

Il PFVR ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, sono trasmessi all’organo competente all’adozione o approvazione del PFVR. La decisione finale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio con l’indicazione della sede ove si può prendere visione del PFVR adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria. Sono rese pubbliche sui siti web delle autorità interessate:

• il parere motivato, cioè il provvedimento obbligatorio corredato di eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, che viene espresso dall’autorità competente sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni.

• una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel PFVR, come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, le ragioni per le quali è stato scelto il PFVR adottato alla luce delle alternative possibili individuate;

• le misure adottate in merito al monitoraggio.

2.1.6. Monitoraggio

Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PFVR approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall’Autorità procedente in collaborazione con l’Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Il PFVR individua le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

2.2. LA VAS DEL PFVR

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale è lo strumento di cui all’art. 10 della LN 157/92 che permette la pianificazione faunistico-venatoria e determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e di tutti gli altri Istituti contemplati nella L. 157/92.

Con esso la Regione Lazio intende attuare la corretta gestione faunistica della fauna selvatica garantendo il prelievo sostenibile delle specie cacciabili e la conservazione di quelle protette e/o in cattivo stato di conservazione.

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Il PFVR è, pertanto assoggettato a VAS per i seguenti motivi:

• rientra tra piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione dei settori agricolo e forestale;

• rientra tra i piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

2.3. SOGGETTI INTERESSATI ALLA VAS

I principali soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono:

• l’autorità procedente, la pubblica amministrazione che elabora il piano, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano sia un diverso soggetto pubblico o privato, è la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano;

• l’autorità competente, la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato;

• il proponente (o Autorità proponente), il soggetto pubblico o privato che elabora il piano.

• I soggetti competenti in materia ambientale, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del piano.

Autorità procedente:

REGIONE LAZIO – Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste – Area Caccia e Pesca.

Autorità competente per la VAS:

REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti – Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale e Strategica

Soggetto Proponente

REGIONE LAZIO – Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste – Area Caccia e Pesca.

Soggetti con competenza ambientale

MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI MIBAC MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI - SETTORE VALUTAZIONE PIANI E PROGRAMMI

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE. DEL LAZIO E DELLA TOSCANA

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COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE LAZIO

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA ENTE PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

ENTI GESTORI PARCHI E RISERVE NATURALI REGIONALI DEL LAZIO REGIONE LAZIO – DIREZIONE AMBIENTE

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE – Dipartimento IV Servizi di Tutela Ambientale

PROVINCIA DI RIETI PROVINCIA DI LATINA PROVINCIA DI FROSINONE PROVINCIA DI VITERBO

2.4. RELAZIONE TRA PROCESSO DI VAS E FORMAZIONE DEL PFVR

Nella tabella seguente sono schematizzate sia le principali fasi della VAS, sia le fasi per la redazione del PFVR al fine di mostrare la stretta interrelazione che intercorre tra VAS e l’elaborazione del piano in oggetto. L’intero procedimento valutativo si inquadra all’interno del più generale percorso di elaborazione dello strumento di pianificazione, dal momento in cui l’Amministrazione predispone l’atto con il quale da inizio formale alla procedura fino alla definitiva approvazione.

Il procedimento integrato di VAS è stato suddiviso in fasi specifiche, corrispondenti alle determinate fasi della pianificazione e collegate a precisi momenti di partecipazione, consultazione ed informazione delle autorità con competenza ambientale e del pubblico.

FASI DELLA VAS FASI DELLA

PIANIFICAZIONE

FAE 1 – ANALISI E VALUTAZIONE

DEFINIZIONE DELLA PORTATA DELLE INFORMAZIONI DA

INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE

Definizione della metodologia della procedura VAS

Raccolta elementi conoscitivi di base e

definizione degli orientamenti gestionali

del PFVR

Individuazione delle Autorità con competenze ambientali coinvolte e del pubblico

Definizione delle modalità di consultazione e informazione

Individuazione degli strumenti utili alla determinazione dell’ambito di influenza del PFVR

Analisi di contesto

Elenco obiettivi di sostenibilità

Prime considerazioni sugli effetti ambientali del PFVR

Elaborazione del documento preliminare

Consultazioni delle Autorità con competenze ambientali ANALISI DI COERENZA ESTERNA

Proposta di PFVR CONFRONTO CON SCENARI ALTERNATIVI

(14)

STIMA DEGLI EFFETTI AMBIENTALI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE

DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PROPOSTA DI RAPPORTO AMBIENTALE

FASE 2 - CONSULTAZIONI

Consultazioni Autorità con competenza ambientale e Pubblico anteriormente all’adozione del PFVR

ANALISI OSSERVAZIONI PERVENUTE PARERE MOTIVATO

EVENTUALE REVISIONE PIANO PFVR adottato

Rapporto Ambientale definitivo e sintesi non tecnica PFVR approvato

FASE 3 – INFORMAZIONE

CIRCA LA DECISIONE

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA VAS

Messa a disposizione del Pubblico e delle Autorità con competenza ambientale

Parere motivato

Dichiarazione di sintesi

Misure di monitoraggio adottate FASE 4 –

MONITORAGGIO

MONITORAGGIO AMBIENTALE VALUTAZIONE PERIODICA

Attuazione monitoraggio ed eventuali azioni

correttive

2.4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Durante il processo di costruzione del PFVR, la VAS garantisce lo svolgimento delle attività di partecipazione del pubblico interessato all’iter decisionale. Tuttavia, la partecipazione non è un processo automatico e spontaneo, ma deve essere organizzata dalle Amministrazioni che predispongono il PFVR, trovando le forme e le modalità per coinvolgere il maggior numero possibile di interessati.

In particolare, la partecipazione deve essere organizzata in modo realistico e prevedere alcuni strumenti di partecipazione, diversificati in funzione degli interlocutori e dei diversi temi che verranno affrontati.

Al fine di favorire la massima partecipazione da parte di tutti i soggetti territoriali competenti e/o interessati alla pianificazione faunistico-venatoria dovranno essere attuate le seguenti azioni:

• inserimento nella pagina istituzionale della Regione Lazio di tutta la documentazione relativa al Piano ed al procedimento VAS;

• raccolta tramite mail (con attivazione di una apposita casella di posta elettronica), fax e posta ordinaria, dei questionari previsti per la consultazione (vedi allegato I), e di eventuali altri suggerimenti e proposte;

• incontri tematici informativi e consultivi, con particolare riguardo a soggetti direttamente interessati alla pianificazione e gestione faunistico-venatoria;

• conferenze di valutazione, articolate almeno in due sedute.

Su temi specifici e di particolare approfondimento per il PFVR è prevista la possibilità di avviare il confronto allargato, o in sede ristretta, con le associazioni agricole, ambientaliste, venatorie o con soggetti che dovessero farne richiesta in merito ad argomenti di interesse faunistico venatorio.

(15)

3. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (PFVR)

Il Rapporto Preliminare, realizzato in attuazione del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha la finalità di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Il presente documento comprende la descrizione del piano, lo schema del percorso metodologico-procedurale, la definizione dell’ambito di influenza del PFVR e le informazioni sulla presenza dei siti afferenti alla rete Natura 2000, che saranno oggetto dello studio di incidenza ambientale nell’ambito del Rapporto Ambientale.

In base alle ipotesi di lavoro descritte nel Rapporto Preliminare, sarà possibile consentire da subito la partecipazione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale.

Il Rapporto Ambientale (RA), che sarà predisposto una volta conclusa la prima fase di consultazione preliminare, sarà basato sul contributo dei Soggetti con Competenza Ambientale, con particolare riferimento ai dati ed agli indicatori utilizzati, agli obiettivi generali ed alle metodologie di valutazione proposte.

La proposta di indice della RA è riportata al capitolo XX della presente relazione.

Il procedimento di Valutazione Ambientale che accompagnerà l’elaborazione del PFVR si comporrà di fasi distinte, tutte volte alla verifica della sostenibilità ambientale della strategia di sviluppo individuata nello scenario del PFVR.

Queste fasi sono rappresentate da:

• Caratterizzazione dello scenario di riferimento, ossia dello stato attuale dell’ambiente, derivante dall’analisi di contesto, il quadro conoscitivo inerente le caratteristiche faunistiche ed ambientali del territorio regionale che integrerà quanto già riportato nel presente documento;

• Verifica della coerenza esterna, ovvero la dimostrazione della compatibilità tra gli obiettivi e le azioni del PFVR e gli obiettivi di altri piani o direttive ambientali. La verifica della compatibilità sarà effettuata, anche in questo caso, mediante una matrice di compatibilità tra le principali politiche ambientali e gli obiettivi di protezione ambientale del piano.

3.1. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI REDAZIONE DEL PFVR

Il Piano Faunistico Venatorio verrà redatto dall’ISPRA in collaborazione con gli uffici tecnici della Regione Lazio e prevede le seguenti fasi:

a Realizzazione di un tavolo tecnico costituito dal personale tecnico dei principali Enti coinvolti nella gestione faunistica.

• Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;

• Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti

• Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica

• Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette

• ADA Lazio Sud

• ADA Lazio Nord

• ADA Lazio centro

• ISPRA

b Raccolta materiale sulla gestione faunistica dai partecipanti del tavolo tecnico e da altre fonti, in particolare verranno acquisiti ed analizzati:

• cartografia di base della regione Lazio (rete stradale, carta di uso del suolo, ortofotocarte, ecc.);

• cartografia degli Istituti venatori e di protezione;

(16)

• piani di gestione SIC/ZPS e Misure di conservazione sito-specifiche per la tutela dei siti Natura 2000 approvate dalla Regione Lazio;

• dati relativi ad abbattimenti effettuati durante le precedenti stagioni venatorie;

• dati relativi ai ripopolamenti a scopo venatorio effettuati dagli ATC;

• dati di presenza delle principali specie di interesse venatorio e conservazionistico.

c Analisi dei piani faunistici venatori preesistenti (Regionale e Provinciali), verranno verificati i seguenti aspetti:

• localizzazione ed idoneità degli istituti faunistici venatori esistenti;

• carico venatorio;

• indicazioni gestionali sulle specie di interesse venatorio e conservazionistico.

d Realizzazione di riunioni periodiche del tavolo tecnico per condividere l’impostazione del lavoro e presentare i diversi stadi di avanzamento dei lavori.

e Consultazioni con gli organi direttivi degli ATC sugli indirizzi gestionali in materia di fauna selvatica.

f Consultazioni con Parchi Nazionali e Regionali al fine di acquisire le buone pratiche adottate all’interno delle aree protette in materia di gestione faunistica e valutazione della loro possibile applicazione nel territorio degli ATC.

g Realizzazione di carte di idoneità ambientale per le specie indicate nella convenzione sottoscritta da ISPRA e Regione Lazio.

h Sopralluoghi sul campo per la verifica della presenza di Lepre italica.

i Definizione della Superficie Agro Silvo Pastorale.

j Identificazione degli istituti previsti dalla LN 157/92 (zone ripopolamento e cattura, zone addestramento cani, aziende faunistico venatorie, oasi di protezione, ecc.).

k Realizzazione carte di rischio di danneggiamento delle colture da parte degli Ungulati e rischio di incidenti stradali.

l Redazione delle linee guida per il monitoraggio delle principali specie di interesse gestionale.

m Analisi critica delle informazioni raccolte e loro integrazione nel PFVR.

n Redazione della proposta di PFVR.

Iter autorizzativo

a Approvazione della proposta di piano dalla Giunta regionale;

b Invio alla terza commissione agricoltura, la quale dopo aver ascoltato i portatori d’interesse proporrà eventuali integrazioni;

c Acquisizione del Parere motivato di VAS e del parere di VINCA ai sensi della normativa vigente;

d Trasmissione al Consiglio Regionale per l’approvazione definitiva.

3.2. INDIRIZZI GENERALI ED OBIETTIVI DEL PFVR

Il PFVR rappresenta lo strumento con il quale la Regione Lazio esercita la propria facoltà di disciplinare in materia di pianificazione e programmazione faunistico-venatoria del territorio. Il piano rappresenta, quindi, il principale strumento di programmazione, attraverso il quale Regione definisce le proprie linee guida relative alle finalità e gli obiettivi della pianificazione faunistico-venatoria, mediante la destinazione differenziata del territorio, tenendo conto delle realtà ambientali e socio- economiche del proprio territorio.

Di conseguenza, il PFVR è il prodotto di un processo partecipato di interesse pubblico che vede il contributo delle principali categorie dei portatori d’interesse e degli Enti territoriali che operano in ambito regionale e sub-regionale. Alla predisposizione dei PFVR è indispensabile che partecipino attivamente anche gli Enti gestori delle Aree protette nazionali e regionali, al fine di condividere gli obiettivi di gestione della fauna selvatica su scala regionale e le attività necessarie al loro raggiungimento, pur nel rispetto delle finalità assegnate dal quadro normativo a ciascun istituto. Il

(17)

PFVR svolge funzione di indirizzo per quanto attiene i compiti degli organismi di gestione subordinati e stabilisce i criteri che determinano la destinazione d’uso del territorio e la localizzazione dei diversi istituti di gestione venatoria e di protezione previsti dalla legge. Il PFVR della Regione Lazio rappresenta, quindi, uno strumento flessibile ed adattabile, nel breve periodo, alla mutevolezza delle condizioni ambientali, faunistiche e sociali espresse dal territorio.

In base all’art. 10 della LN157/92, la pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata:

• specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive per le specie presenti in densità sostenibili e al contenimento naturale per le specie presenti in soprannumero;

• altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla loro conservazione mediante la riqualificazione delle risorse naturali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

Il piano è quindi lo strumento necessario per:

• conseguire una razionale pianificazione territoriale;

• perseguire gli obiettivi di tutela e conservazione della fauna selvatica;

• tutelare l’equilibrio ambientale e gli habitat presenti, oltre a prevederne la riqualificazione;

• disciplinare l’attività venatoria per ottenere un prelievo sostenibile.

La predisposizione del PFVR avviene a norma dei seguenti orientamenti:

• tutta la superficie agro-silvo-pastorale (SASP) è soggetta a pianificazione faunistico- venatoria e può essere destinato a protezione faunistica, ovvero a gestione privata o a gestione programmata della caccia;

• la pianificazione faunistica è riferita a comprensori aventi caratteristiche ambientali omogenee facenti capo a una o più province;

• la pianificazione faunistica deve tendere al mantenimento e/o conseguimento delle densità ottimali ovvero di un buono stato di conservazione per le specie o gruppi di specie di interesse gestionale e conservazionistico;

• la pianificazione faunistica regionale deve individuare le attività gestionali necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto precedente;

• le presenze faunistiche sono promosse prioritariamente mediante la tutela, la conservazione o il ripristino degli ambienti;

• il prelievo venatorio deve essere programmato dai rispettivi istituti di gestione in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale e in funzione delle finalità perseguite in ciascun comprensorio omogeneo, nel rispetto delle norme previste per la definizione del Calendario venatorio regionale;

• la pianificazione e la gestione faunistica deve rafforzare la condivisione delle azioni con il sistema delle aree protette e della rete Natura 2000 al fine di ottimizzare gli sforzi di miglioramento e di riequilibrio delle popolazioni di fauna selvatica.

Ai sensi della L.R. 17/1995, la Regione disciplina la gestione faunistica ed il raggiungimento e/o mantenimento dell'equilibrio faunistico ed ecologico sull'intero territorio regionale. Una buona gestione ed un armonico equilibrio ambientale deve contemplare anche ambiti di fattivo cointeressamento e coinvolgimento costruttivo del mondo venatorio, anche per contrastare eventi contingenti (es. incendi) od emergenze particolari. E' pertanto opportuno e necessario che il piano faunistico-venatorio preveda le modalità di collaborazione e di sostegno del volontariato.

3.3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la stesura del PFVR occorre fare riferimento alle norme e agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali, in particolare si evidenziano quelli di maggiore interesse ai fini della redazione dei documenti di VAS del PFVR; l’elenco qui riportato potrà essere integrato in considerazione dei contenuti del PFVR.

(18)

3.3.1. Normativa comunitaria e internazionale

• CONVENZIONE DI PARIGI (18 ottobre 1950) per la conservazione degli uccelli;

• CONVENZIONE DI RAMSAR (2 febbraio 1971) sulle zone umide di importanza internazionale;

• CONVENZIONE DI BONN (23 GIUGNO 1979) sulla conservazione e gestione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica;

• ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI ACQUATICI MIGRATORI DELL’AFRICA- EURASIA (African-Eurasian Waterbird Agreement - AEWA), a cui l'Italia ha aderito con legge n. 66 del 6.2.06, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn (comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio. In particolare, viene richiesto l’utilizzo di cartucce atossiche, la raccolta di informazioni sui carnieri effettuati ed il controllo del bracconaggio;

• CONVENZIONE DI BERNA (19 settembre 1979) sulla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale;

• CONVENZIONE DI RIO DE JANEIRO (5 giugno 1992) sulla biodiversità;

• CONVENZIONE DI WASHINGTON CITES 3 marzo 1973 “Regolamentazione commercio specie minacciate di estinzione”.

• DIRETTIVA 2009/147/CEconcernente la conservazione degli uccelli selvatici;

• DIRETTIVA 2006/105/CE del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente, a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione Europea;

• DIRETTIVA 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

• DIRETTIVA 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

• GUIDA ALLA DISCIPLINA DELLA CACCIA NELLAMBITO DELLA DIRETTIVA 79/409/CEEsulla conservazione degli uccelli selvatici – Febbraio 2008 – Commissione Europea;

• KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7(4) OF DIRECTIVE 79/409/EECon Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU. Commissione Europea, 2001 (documento ORNIS)

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/reprod_intro.pd fhttp://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/

• REGOLAMENTO (UE) 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e diffusione delle specie esotiche invasive;

• REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 1141/2016elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale;

• REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE)1263/2017aggiornamento elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale;

• REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE)1262/2019aggiornamento elenco delle spcie esotiche invasive di rilevanza unionale.

3.3.2 Normativa nazionale

• Codice Civile, art. 482, relativo alla regolamentazione dell’accesso ai terreni privati;

• Legge 6 dicembre 1991, n.394 “Legge quadro sulle aree protette”, testo coordinato, aggiornato al D.L. n. 262/2006 (GU n. 292 del 13-12-1991, S.O.);

• Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

(19)

• Legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” (GU n. 281 del 02-12-2005, SO n. 195), art. 11- quaterdecies, comma 5;

• D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

• D.M. 3 aprile 2000“Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE (2) (3)” (G.U. 29 agosto 2000);

• D.M. 3 settembre 2002“Linee guida per la gestione dei Siti Rete Natura 2000”;

• DPR 120/2003 del 12 Marzo 2003“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

• Decreto 25 marzo 2005“Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC)” (GU n. 155 del 6-7-2005);

• D.M. 25 marzo 2005 “Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE” (G.U. n. 157 del 8 luglio 2005);

• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152"Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Supp. O. n. 96 e s.m.i. (“testo unico sull’ambiente”);

• D.M. 5 luglio 2007 “Elenco delle Zone di Protezione Speciale, classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE”;

• D.M. 17 ottobre 2007“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale”;

• Decreto Legislativo 16 gennaio 2008,n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 24;

• Decreto Legislativo 14 giugno 2014 n. 91 possibilità di effettuare la caccia di selezione su terreni innevati anche negli Ambiti Territoriali di Caccia e non solo nei Comprensori Alpini;

• D.M. 19 gennaio 2015 “Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 157/92”;

• Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. (18G00012)”;

• Intesa Conferenza Stato Regioni n. 195/CSR del 28 novembre 2019 “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - direttiva 92/43/cee "habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4”.

3.3.3. Normativa regionale

• Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17. Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio.

• Legge Regionale 16 marzo 2015, n. 4. Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonchè per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale.

(20)

• Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00171 del 18/08/2021. Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2021-2022;

• Delib. G.R. 460/2018. Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati;

• Legge Regionale 28 novembre 1977, n. 46. Costituzione di un sistema di parchi regionali e delle riserve naturali;

• Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29. Norme in materia di aree naturali protette regionali.

• Regolamento Regionale 18 Aprile 2005. Norme in materia di gestione delle risorse forestali;

• Delib.G.R. 2146/1996. Prima lista ufficiale dei pSIC della Regione Lazio;

• Delib.G.R. 1103/2002. Linee guida per i Piani di gestione e Regolamentazione SIC;

• Delib.G.R. 651/2005. Adozione limitazioni pSIC e ZPS;

• Delib.G.R. 696 – 697 – 698 – 699 – 700 – 701/2008. Revisione perimetri ZPS;

• Delib.G.R. 612/2011. Adozione di Misure di conservazione generali per ZPS e ZSC;

• Delib.G.R. 158 – 159 – 160 – 161 – 162 – 369 – 679 – 835/2017. Adozione misure di conservazione sito specifiche;

• Delib.G.R. 256 – 813/2017. Adozione misure di conservazione sito specifiche;

• Delib.G.R. 601/2019. Adozione misure di conservazione sito specifiche;

• Delib.G.R. 497/2007. Rete regionale di monitoraggio;

• Delib.G.R. 463/2013, 687/2916, 33/2019. Orso;

• Delib.G.R. 690/2019. Lupo.

3.3.4 Altri documenti ufficiali di riferimento

• Strumenti (approvati) di pianificazione e programmazione a livello regionale e provinciale (analisi di coerenza), laddove questi ultimi interessino, direttamente o indirettamente, in relazione agli obiettivi fissati, tematiche inerenti la gestione faunistica o che da questa possano essere influenzati.

• Documenti Tecnici dell'INFS (Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, oggi ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Tra questi, si dovrà fare particolare riferimento a:

o Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria” (di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 157, art.

10, comma 11) – Documenti Tecnici, INFS, 1994;

o Biologia e gestione del fagiano. Documenti Tecnici INFS n° 22

o I Lagomorfi in Italia. Linee guida per la conservazione e gestione. Min. Politiche Agricole e Forestali – Ist. Naz. Fauna Selvatica, Documenti Tecnici, 25:1-128.

o Impatto degli Ungulati sulle colture agricole e forestali: proposta per linee guida nazionali. Manuali e linee guida. ISPRA 68/2011.

o Il piombo e le munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni. Rapporti ISPRA 158/2012.

o Linee guida per la gestione degli Ungulati, Cervidi e Bovidi. Manuali e linee guida. ISPRA MLG 91/2013.

o Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: Specie vegetali. ISPRA MLG 140/2016.

o Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: Specie animali. ISPRA MLG 141/2016.

o Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: Habitat. ISPRA MLG 142/2016.

o Ercole S., Angelini P., Carnevali L., Casella L., Giacanelli V., Grignetti A., La Mesa G., Nardelli R., Serra L., Stoch F., Tunesi L.,GenovesiP. (ed.), 2021.

(21)

Rapporti Direttive Natura (2013-2018). Sintesi dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario e delle azioni di contrasto alle specie esotiche di rilevanza unionale in Italia. ISPRA, Serie Rapporti 349/2021.

• "Quaderni di Conservazione della Natura" (INFS/ISPRA, MATTM), tra i quali:

o N. 2 - Mammiferi e uccelli esotici in Italia: analisi del fenomeno, impatto sulla biodiversità e linee guida gestionali;

o N. 3 - Linee guida per la gestione del Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette;

o N. 5 - Linee guida per il controllo della Nutria (Myocastor coypus);

o N. 6 - Piano d'azione nazionale per il Gabbiano corso (Larus audouinii);

o N. 9 - Piano d'azione nazionale per la Lepre italica (Lepus corsicanus);

o N. 13 - Piano d'azione nazionale per la conservazione del Lupo (Canis lupus);

o N. 14 - Mammiferi d'Italia;

o N. 16 - Uccelli d'Italia;

o N. 18 - Atti del Convegno - La conoscenza botanica e zoologica in Italia: dagli inventari al monitoraggio;

o N. 19 - Linee guida per il monitoraggio dei Chirotteri: indicazioni metodologiche per lo studio e la conservazione dei pipistrelli in Italia;

o N. 21 - Uccelli d'Italia (Falconiformes, Galliformes);

o N. 22 - Uccelli d'Italia (Gaviiformes, Podicipediformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Phoenicopteriformes, Anseriformes);

o N. 23 - Piano d’azione nazionale per l’Anatra marmorizzata (Marmaronetta angustirostris);

o N. 24 - Piano d’azione nazionale per il Lanario (Falco biarmicus feldeggii);

o N. 25 - Piano d’azione nazionale per la Moretta tabaccata (Aythya nyroca);

o N. 26 - Piano d’azione nazionale per il Falco della Regina (Falco eleonorae);

o N. 27 - Linee guida per l'immissione di specie faunistiche;

o N. 28 - Linee guida per la conservazione dei Chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi.

o N. 39 - Piano d’azione nazionale per la Starna (Perdix perdix).

o N. 40 - Piano d’azione nazionale per la Coturnice (Alectoris graeca).

• Documenti redatti a livello internazionale, tra i quali:

o IUCN, 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnredlist.org ; o IUCN, 2001. IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN

Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. ii + 30 pp;

o Lovari, S., J. Herrero, J. Conroy, T. Maran, G. Giannatos, M. Stübbe, S.

Aulagnier, T. Jdeidi, M. Masseti, I. Nader, K. de Smet, & F. Cuzin, 2008.

Capreolus capreolus. In: IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnredlist.org ;

o Angelici F. M., E. Randi, F. Riga & V. Trocchi, 2008. Lepus corsicanus. In:

IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnredlist.org ; o Lutz M. & F. P. Jensen, 2005 – European Union management plan for

Woodcock Scolopax rusticola. 2006 – 2009.

Draft://www.woodcockireland.com/mngt_plan.doc;

o Robinson J. A. & B. Hughes (a cura di) 2006. International single species action plan for the conservation of the Ferruginous Duck Aythya nyroca. CMS

Technical Series No.12 & AEWA Technical Series No.7. Bonn, Germany.

o Green A., 1996. International action plan for the Marbled Teal (Marmaronetta angustirostris). In: Heredia B., Rose L. & Painter M. (a cura di) Globally

(22)

threatened birds in Europe. Action Plans. Council of Europe Publishing, Strasbourg: 99-117;

o Gretton A., 1996. International action plan for the Slender-billed Curlew (Numenius tenuirostris). In: Heredia B., Rose L. & Painter M. (a cura di) Globally threatened birds in Europe. Action Plans. Council of Europe Publishing, Strasbourg: 271-288.

o Staneva A. and Burfield I., 2017 – European birds of conservation concern.

Populations, trends and national responsibilities. BirdLife International.

o IUCN, 2012. Guidelines on Reintroductions and other Conservation Translocations. UCN Species Survival Commission. Gland, Switzerland.).

4. STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

4.1. OBIETTIVI ED AZIONI DEL PFVR

I principi generali dell’esercizio venatorio presenti nella normativa nazionale ed internazionale sono sviluppati in modo approfondito anche nella “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, predisposta dalla Commissione Europea nel 2004 (con revisione nel 2008), grazie al lavoro di un gruppo scientifico denominato Comitato Ornis, per favorire una migliore applicazione della direttiva Uccelli in materia di caccia.

La Guida, pur non avendo un carattere legislativo, contiene una serie di considerazioni e valutazioni utili agli Stati membri per la corretta applicazione della Direttiva. Le considerazioni più importanti riguardano i seguenti aspetti:

• identificazione delle specie cacciabili;

• necessità che la caccia non pregiudichi le azioni di conservazione nell’area di distribuzione della specie;

• saggia utilizzazione delle popolazioni, prevedendo la definizione di piani di gestione per le singole specie;

• necessità di raccogliere dati sulle popolazioni e di formare i cacciatori;

• adozione di buone pratiche di gestione, finalizzati alla protezione ed all’implementazione degli habitat idonei alle specie ed al miglioramento dello status di conservazione delle specie;

• sostenibilità del prelievo venatorio all’interno delle aree Rete Natura 2000, in particolare delle ZPS;

• disturbo indiretto causato dal prelievo agli Uccelli acquatici;

• cacciabilità delle specie in cattivo stato di conservazione;

• divieto assoluto di caccia nei periodi di riproduzione e migrazione pre-nuziale;

• limitazione delle deroghe previste dall’articolo 9 della Direttiva.

Di tali indicazioni, così come delle altre norme e documenti di riferimento elencati nel Cap. X, si è tenuto conto nella definizione degli obiettivi generali e specifici che dovranno essere perseguiti nel periodo di validità del PFVR.

Al fine di rendere più agevole, da parte di lettori non informati sui temi della gestione faunistica e della biologia della conservazione, l’interpretazione delle azioni riportate nella tabella degli obiettivi, si forniscono di seguito alcune definizioni generali e la descrizione di alcune azioni specifiche (per ulteriori approfondimenti si rimanda ai documenti scaricabili dal sito ISPRA www.isprambiente.it).

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• Incremento utile annuo (IUA). La differenza tra incrementi (nascite e immigrazioni) e perdite (morti ed emigrazioni) in una popolazione animale, definito anche come tasso finito di crescita.

• Prelievo sostenibile. La sostenibilità di un utilizzo venatorio della fauna selvatica si basa su due principi fondamentali. In primo luogo, la mortalità dovuta alla caccia deve sostituire la mortalità naturale, agendo secondo un teorico meccanismo di mortalità compensativa (gli individui morti lasciano più risorse disponibili per i sopravvissuti, che si riproducono di più compensando le morti). Il secondo principio è che il prelievo venatorio dovrebbe pilotare la popolazione cacciata, intervenendo proporzionalmente sull’incremento utile annuo della popolazione, per ottenere l’aumento, la diminuzione o la stabilità della popolazione. In quest’ultimo caso, il prelievo dovrebbe essere sostenibile anche a lungo termine, abbattendo un numero di animali identico all’IUA.

• Monitoraggio. Il termine monitoraggio è stato spesso utilizzato per indicare attività anche molto diverse fra loro. Nel PFVR il termine verrà utilizzato per identificare il processo generale in base al quale vengono raccolti ed organizzati i dati quantitativi riferiti ad alcune variabili demografiche e a diversi intervalli temporali, con la finalità di valutare periodicamente lo stato del sistema e trarre conclusioni in merito alle variazioni di stato osservate. Il monitoraggio è, quindi utilizzato per determinare se una popolazione è in declino, stabile o in aumento: questa informazione è fondamentale ai fini della programmazione di una corretta gestione. Se è nota la traiettoria di una popolazione, si può stabilirne la modalità di gestione su una base documentata a scopo di protezione, riduzione degli effetti sulle attività antropiche (p.es. danni a colture agricole, incidenti stradali) o sulle componenti dell’ecosistema (p.es. danni gravi alla vegetazione boschiva) o, se si tratta di una popolazione cacciabile, per stabilire il livello di prelievo che quella popolazione può sopportare. Per attuare il monitoraggio c’è bisogno di strumenti in grado di fornire dati attendibili sulle popolazioni animali: i conteggi faunistici. Tali conteggi per le specie migratrici sono effettuati su larga scala negli areali di riproduzione o di svernamento e non possono essere realizzati per singole regioni.

• Conteggi faunistici. I conteggi delle popolazioni possono essere definiti come segue:

o censimento: accurato conteggio ufficiale di una popolazione;

o stima numerica: valutazione, variabile a livello di precisione, delle dimensioni di una popolazione.

I conteggi si differenziano, quindi, in:

o conteggi completi di animali, in una determinata superficie e in un determinato momento. Si ottiene il numero totale degli individui presenti nell’area (N).

o conteggi campione di animali, in un’area all’interno di una determinata superficie e in un determinato momento. Si può ottenere il numero minimo certo degli animali (MNA) o, se il metodo di campionamento lo consente, la stima numerica della popolazione totale (Ns).

o conteggi per indici di abbondanza. Sono conteggi o rapporti, relativi al numero totale di animali in una determinata popolazione, stimato comparativamente ad altri contesti, per esempio altre popolazioni, altri ambienti, altre stagioni. Solitamente esprimono il numero di individui contati per punto prefissato di osservazione (indici puntiformi di abbondanza, I.P.A.) o per unità di lunghezza di un percorso (indici chilometrici di abbondanza, I.K.A.) o per unità di tempo (indici temporali di abbondanza, I.T.A.).

Nella prassi gestionale della fauna selvatica è molto difficile arrivare a censimenti completi delle popolazioni animali in quanto sarebbe necessaria una grande disponibilità di risorse economiche e di personale; di conseguenza, vengono effettuate principalmente stime numeriche.

Nella tabella seguente, vengono indicati i principali metodi che verranno proposti nel PFVR, facendo riferimento alle singole specie.

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