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Finanziamenti a tasso zero a favore delle cooperative grazie alla “Nuova Marcora”

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Academic year: 2022

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Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale sono individuate, ai sensi del richiamato articolo 23, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile e, in particolare, l’articolo 3, comma 2, lettera b), del predetto decreto ministeriale, ove è previsto che il Fondo per la crescita sostenibile sostiene interventi diretti “al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 gennaio 2015, n. 2, recante l’istituzione di un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione;

Visto il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 16 aprile 2015, con il quale sono stati individuati i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento da parte delle società cooperative e stabiliti il modello di domanda, lo schema di contratto di finanziamento agevolato, i format per la relazione annuale nonché fornite ulteriori precisazioni e chiarimenti in merito all’attuazione degli interventi previsti dal predetto decreto 4 dicembre 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2021 con il quale, al fine di rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, delle società cooperative è stato istituito un nuovo regime di aiuti in sostituzione di quello disciplinato dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014;

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Considerato che l’articolo 15 del suddetto decreto prevede, al comma 1, che con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, siano forniti gli schemi, i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento agevolato, per la stipula del contratto di finanziamento agevolato, per l’erogazione delle agevolazioni, nonché le procedure relative alla revoca delle agevolazioni e forniti chiarimenti e dettagli per una migliore attuazione dell’intervento;

DECRETA:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;

b) “legge n. 241/1990”: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

c) “decreto”: decreto del Ministro dello sviluppo economico del 04/01/2021 che, ai sensi dell’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, istituisce un nuovo regime di aiuti volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle società cooperative, con lo scopo di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione del Paese;

d) “decreto legislativo. n. 123/1998”: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

e) “società finanziarie”: le società finanziarie partecipate dal Ministero ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modificazioni e integrazioni;

f) “società cooperative”: le società cooperative, di piccola e media dimensione secondo quanto previsto nell’allegato 1 al Regolamento di esenzione, nelle quali la società finanziaria che concede il finanziamento agevolato acquisisca ovvero abbia già acquisito una partecipazione temporanea di minoranza, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

g) “Regolamento di esenzione”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea;

h) “Regolamento di esenzione agricoltura”: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti

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nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

i) “Regolamenti de minimis”: il Regolamento de minimis, il Regolamento de minimis agricoltura e il Regolamento de minimis pesca;

l) “Regolamento de minimis”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;

m) “Regolamento de minimis agricoltura”: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019;

n) “Regolamento de minimis pesca”: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

o) “produzione agricola primaria”:l’attività definita dal punto 9 dell’articolo 2 del Regolamento di esenzione, ovvero la produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, di cui all’allegato I del TFUE, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

p) “trasformazione di prodotti agricoli”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

q) “commercializzazione di prodotti agricoli”: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;

r) “Regolamento Registro Nazionale Aiuti”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, concernente il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

s) “Registri SIAN e SIPA”: le sezioni applicative del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e del SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura, realizzato nell’ambito del SIAN) dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

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Art. 2.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto le società cooperative:

a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le società cooperative che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilità di almeno una sede operativa sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando che gli investimenti di cui all’articolo 3 devono essere realizzati nel territorio nazionale;

b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali e che non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata dal Regolamento di esenzione;

c) operanti in tutti i settori produttivi.

2. Non sono ammesse alle agevolazioni le società cooperative:

a) che rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

b) che non hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti definitivi di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.

3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le società cooperative:

a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Art. 3.

(Iniziative e spese ammissibili)

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 del decreto, le agevolazioni sono finalizzate a sostenere iniziative volte alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, di società cooperative. Le predette agevolazioni possono essere concesse, alternativamente, a fronte:

a) della realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dall’articolo 17 del Regolamento di esenzione o, nel caso di settori esclusi dall’applicazione del predetto regolamento, ai sensi e nei limiti previsti dagli articoli 14 (investimenti connessi all’attività di produzione agricola primaria)

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o 17 (investimenti relativi alla trasformazione di prodotti agricoli e commercializzazione di prodotti agricoli) del Regolamento esenzione agricoltura ovvero dal Regolamento de minimis pesca;

b) di esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all’attività di impresa, ai sensi e nei limiti dei regolamenti de minimis applicabili in funzione dell’attività d’impresa e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo.

2. Le iniziative agevolabili ai sensi del precedente comma 1, lettera a), e le relative spese ammissibili sono riportate, in funzione del regime di aiuti di volta in volta applicabile, nell’allegato n. 1 al presente decreto.

3. Per le iniziative agevolabili ai sensi del precedente comma 1, lettera a), fermo restando quanto esposto al precedente comma 2, sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento agevolato alle società finanziarie. Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Sono in ogni caso ritenute non ammissibili le spese:

a) riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, e quelle relative a imposte e tasse nonché i titoli di spesa di importo imponibile inferiore a 500,00 euro;

b) di funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo;

c) per beni relativi all’attività di rappresentanza;

d) relative all’acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli strettamente necessari all’attività di impresa di cui al programma di spesa. La valutazione sulla necessità dell’automezzo è condotta anche in relazione alla coerenza economica e dimensionale rispetto all’attività d’impresa ;

e) relative all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti;

f) relative a commesse interne;

g) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni.

4. I programmi di investimento di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere conclusi entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo articolo 6, salvo sia stata richiesta e concessa una proroga ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera f) del decreto.

5. Il sostegno alle esigenze di liquidità aziendale di cui al precedente comma 1, lettera b), può essere concesso:

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a) per esigenze connesse alla realizzazione di investimenti avviati da non più di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie e che devono essere completati entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo articolo 6; in tale fattispecie, il finanziamento è commisurato alle spese ancora da sostenere per il completamento dell’investimento e alle eventuali spese già sostenute e non ancora pagate alla predetta data, oppure,

b) per esigenze di finanziamento del capitale circolante connesse alla fase di nascita ovvero al percorso di sviluppo e consolidamento della società cooperativa commisurate su un arco temporale di 12 mesi.

6. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni per le finalità di cui al precedente comma 5, lettera a), le società cooperative forniscono, nell’ambito del piano di attività per esigenze di liquidità di cui al successivo articolo 4, dettagliate informazioni in ordine alle caratteristiche, alle finalità e alla dimensione finanziaria del programma di investimento già avviato.

7. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni per le finalità di cui al precedente comma 5, lettera b), le esigenze di capitale circolante devono essere adeguatamente giustificate dalle società cooperative nell’ambito del piano di attività per esigenze di liquidità di cui al successivo articolo 4. Le predette esigenze possono essere commisurate alle seguenti voci di spesa:

a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;

b) servizi e beni necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;

c) godimento di beni di terzi;

d) costi per il personale.

Art. 4.

(Presentazione delle richieste di finanziamento)

1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dal decreto, le società cooperative proponenti sono tenute a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati al successivo comma 2, la seguente documentazione:

a) domanda di finanziamento agevolato, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 2;

b) piano di attività per investimenti, oppure per esigenze di liquidità, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 3;

c) nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila), dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo il modello di dichiarazione di cui all’allegato n. 4, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.

2. La richiesta di finanziamento agevolato e la documentazione indicata al precedente comma 1 possono essere presentate alle società finanziarie a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’indirizzo di

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posta elettronica certificata che sarà reso disponibile nelle competenti sezioni dei siti web del Ministero e delle società finanziarie.

3. Ciascuna società cooperativa può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato nell’arco di 36 mesi.

Art. 5.

(Valutazione delle richieste)

1. La richiesta di finanziamento è valutata dalle società finanziarie sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 8, comma 4, del decreto, tenendo conto delle disposizioni di cui all’articolo 3 dello stesso decreto e al precedente articolo 2.

2. Nell’ambito dell’attività di valutazione, le società finanziarie verificano la sostenibilità dell’iniziativa proposta determinando, sulla base degli elementi forniti nella domanda di finanziamento agevolato e nel piano di attività per investimenti di cui al precedente articolo 4, nonché sulla base dell’eventuale ulteriore documentazione richiesta, il costo del programma ammissibile nonché la funzionalità e la coerenza delle spese di investimento oggetto del programma. Per gli interventi a sostegno della liquidità, le società finanziarie verificano l’effettivo fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione dell’iniziativa sulla base degli elementi forniti nella domanda di finanziamento agevolato e nel piano di attività per esigenze di liquidità di cui al precedente articolo 4.

3. Le società finanziarie effettuano, altresì, le verifiche previste dall’articolo 8, comma 6, del decreto connesse al Codice antimafia e all’accertamento della regolarità contributiva delle società cooperative.

4. A seguito delle attività di valutazione e verifica effettuate ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3, le società finanziarie adottano, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta di finanziamento completa, la delibera di concessione del finanziamento ovvero di rigetto della domanda, a seconda del caso in cui dette attività di valurtazione e verifica si conludano, rispettivamente, con esito positivo o negativo. Il predetto termine può essere prorogato di ulteriori 30 giorni qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni o documenti rispetto a quanto presentato unitamente alla richiesta di finanziamento. Nel caso in cui la documentazione o le informazioni richieste non siano presentate dalle società cooperative proponenti entro il predetto termine, la richiesta di agevolazioni si considera decaduta.

5. Successivamente all’adozione della delibera di cui al precedente comma 4 le società finanziarie presentano al Ministero una relazione istruttoria contenente le risultanze delle attività di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, redatta secondo lo schema definito nell’ambito della convenzione tra il Ministero e le società finanziarie di cui all’articolo 14 del decreto.

6. Nel caso di adozione di delibera di concessione del finanziamento, la relazione istruttoria di cui al precedente comma 5 deve contenere l’indicazione dell’ammontare e della durata del finanziamento agevolato concedibile, del numero di rate previste dal relativo piano di ammortamento, dell’agevolazione corrispondente in termini di equivalente sovvenzione lordo e della normativa europea di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ai sensi della quale vengono concesse le agevolazioni, con esplicita indicazione circa il rispetto delle intensità o degli importi massimi di aiuto ivi previsti.

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7. Il Ministero, ricevuta la relazione di cui al precedente comma 6, accerta che le risorse finanziarie richieste trovino adeguata copertura nell’ambito delle dotazioni finanziarie individuate e ne dà comunicazione alla società finanziaria. Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti per la copertura integrale della richiesta di finanziamento, il Ministero ne dà comunicazione alla società finanziaria per la verifica dell’eventuale finanziabilità parziale dell’iniziativa.

8. Le società finanziarie, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 7, dopo aver accertato la permanenza dei requisiti di ammissibilità e aver effettuato gli adempimenti previsti dal Regolamento Registro Nazionale Aiuti, procedono al perfezionamento della delibera di finanziamento agevolato. Per le iniziative riguardanti il settore agricolo primario e quello della pesca ed acquacoltura, i predetti adempimenti sono effettuati dalle società finanziarie attraverso la consultazione rispettivamete dei Registri SIAN e SIPA.

9. Per le richieste di finanziamento che, nelle more della chiusura dello sportello stabilita ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto, non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili, le società finanziarie provvedono a comunicare alle società coperative proponenti la sospensione della procedura di valutazione.

10. Nel caso di adozione di delibera di rigetto della domanda di finanziamento, la relazione istruttoria di cui al precedente comma 5 deve contenere le motivazioni del rigetto e la descrizione delle attività istruttorie poste in essere.

11. Per le richieste di finanziamento la cui attività di valutazione e verifica effettuate ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3 si concludono con esito negativo, le società finanziarie provvedono a comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990, alla società cooperative proponenti le motivazioni del mancato accoglimento.

Art. 6.

(Stipula del contratto di finanziamento)

1. Per le richieste oggetto di delibera da parte delle società finanziarie, il relativo contratto di finanziamento, redatto secondo lo schema definito nell’ambito della convenzione di cui all’articolo 14 del decreto, è stipulato entro 180 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di disponibilità delle risorse di cui al precedente articolo 5, comma 7. Trascorso detto termine il finanziamento decade, fatta salva la possibilità del Ministero di concedere una proroga di non oltre 60 giorni su specifica motivata richiesta delle società finanziarie.

2. Il contratto di finanziamento di cui al precedente comma 1 riporta le condizioni di revoca di cui all’articolo 12 del decreto nonché quelle eventualmente previste dai regolamenti unionali di volta in volta applicabili.

Art. 7.

(Erogazione dei finanziamenti agevolati)

1. Per le iniziative di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera a), il finanziamento agevolato è erogato per stati di avanzamento lavori. Il numero, i tempi e la consistenza minima degli stati di avanzamento del programma sono definiti dal contratto di finanziamento, tenuto conto dell’ammontare e dell’articolazione delle spese previste dal programma di investimento.

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2. L’erogazione del finanziamento agevolato avviene su richiesta della società cooperativa beneficiaria, sulla base dello schema di cui all’allegato n. 5, da trasmettere alle società finanziarie all’indirizzo di posta elettronica certificata che sarà reso disponibile nelle competenti sezioni dei siti web del Ministero e delle società finanziarie, unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati.

Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione da parte del beneficiario dell’effettivo pagamento dei titoli di spesa presentati ai fini dell’erogazione precedente, mediante esibizione di documentazione attestante i pagamenti effettuati nonché delle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. Qualora il beneficiario non sia in grado di fornire le predette quietanze è tenuto a darne motivata giustificazione alle società finanziarie.

Qualora le società finanziarie accertino che la mancata presentazione delle dichiarazioni dei fornitori sia ascrivibile a cause non imputabili alla volontà del beneficiario, la verifica in ordine all’intervenuto pagamento dei titoli di spesa può essere effettuata attraverso l’acquisizione di diversa prova documentale. Le agevolazioni connesse ad eventuali titoli di spesa per i quali il beneficiario non sia in grado di dimostrare l’effettivo pagamento, sono portate in detrazione dall’erogazione, fatta salva la possibilità di riammissione dei titoli di spesa in questione nell’ambito dei successivi stati di avanzamento.

3. I pagamenti delle spese oggetto della richiesta di finanziamento devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari o postali e ricevute bancarie. Tutti i conti correnti devono essere intestati alle società cooperative beneficiarie, che sono tenute ad assicurare la tracciabilità del pagamento anche attraverso l’indicazione, nell’oggetto della fattura e nella causale di pagamento, del CUP (Codice Unico progetto) assegnato al piano d’impresa agevolato o, nelle more dell’ottenimento dello stesso, della misura agevolativa “Nuova Marcora”, unitamente a un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento. Nel caso in cui i pagamenti si riferiscono ad attivi materiali (macchinari, impianti e attrezzature), unitamente alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, deve essere presentata alle società finanziarie anche una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fornitore, redatta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, diretta a comprovare che i beni oggetto della fornitura siano di nuova fabbricazione.

4. Il finanziamento agevolato può essere erogato anche a titolo di anticipazione, nei limiti del 25% dell’importo concesso, previa presentazione della richiesta di erogazione di cui all’allegato n. 6.

L’anticipazione erogata è recuperata dalle società finanziarie in quote proporzionali al finanziamento che l’impresa matura sui singoli stati di avanzamento lavori.

5. L’erogazione degli stati di avanzamento lavori è subordinata all’esito della verifica della documentazione di cui al presente articolo. Resta ferma la facoltà per le società finanziarie di richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e unionale di riferimento ovvero documentazione ritenuta necessaria per lo svolgimento delle verifiche istruttorie di competenza. Il mancato invio della predetta documentazione, ovvero l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina una corrispondente minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni.

6. La richiesta di erogazione relativa all’ultimo stato avanzamento lavori è trasmessa dalla società cooperativa beneficiaria, entro 90 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimenti, unitamente alla documentazione di spesa di cui al precedente comma 2 e ad una dettagliata relazione concernente il programma di spesa realizzato, sulla base dello schema riportato in allegato al contratto di finanziamento. L’erogazione è effettuata a seguito di un accertamento presso l’unità produttiva da parte delle società finanziarie, volto a verificare l’avvenuta realizzazione del programma di investimento e la conformità del medesimo con quanto approvato nell’ambito della

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delibera di concessione del finanziamento di cui al precedente articolo 5, comma 4, e previa rideterminazione delle agevolazioni spettanti sulla base dell’esito delle verifiche condotte sulle spese effettivamente sostenute. Le società finanziarie provvedono a richiedere all’impresa beneficiaria le somme erogate ed eventualmente non spettanti.

7. Le società finanziarie provvedono all’erogazione delle agevolazioni entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa ovvero 90 giorni per l’ultimo stato avanzamento lavori.

8. Successivamente alla conclusione del programma, le società finanziarie trasmettono al Ministero una relazione finale sull’effettiva realizzazione del programma, redatta secondo lo schema definito nell’ambito della convenzione di cui all’articolo 14 del decreto.

9. Al fine di procedere all’erogazione delle agevolazioni, le società finanziarie, verificata l’ammissibilità della richiesta presentata dalle società cooperative beneficiarie, richiedono al Ministero il trasferimento delle risorse relative a ciascuno stato di avanzamento lavori. Il Ministero provvede tempestivamente al trasferimento alle società finanziarie dell’importo riferito a ciascuno stato di avanzamento lavori sul conto corrente di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto. Detti importi verranno successivamente erogati dalle società finanziarie alle società cooperative in base a quanto previsto al comma 2 e seguenti del presente articolo.

10. Per le iniziative di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera b), le società finanziarie provvedono all’erogazione in un’unica soluzione, con i tempi e le modalità previste dell’articolo 9, comma 2, del decreto.

11. Le società finanziarie provvedono all’erogazione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 10 del presente articolo previo esito positivo delle verifiche di cui all’articolo 9, comma 9, del decreto.

Art. 8.

(Monitoraggio delle iniziative e obblighi a carico delle società cooperative)

1. Al fine di garantire il monitoraggio delle iniziative agevolate, le società cooperative beneficiarie trasmettono alle società finanziarie una relazione sulle attività svolte che descriva il contesto di riferimento, gli investimenti realizzati, i principali risultati raggiunti in termini di consolidamento e sviluppo dell’attività, le ricadute occupazionali. Per le iniziative di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera b), la relazione dovrà altresì riportare le modalità di utilizzo del finanziamento erogato ai sensi del decreto.

2. La relazione di cui al precedente comma 1 è trasmessa, con cadenza annuale, a partire dall’esercizio successivo a quello in cui è intervenuta la completa erogazione del finanziamento e per i tre anni successivi.

3. Le società cooperative beneficiarie devono altresì:

a) consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio eventualmente disposti dal Ministero o dalle società finanziarie, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

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b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero o dalle società finanziarie.

Art. 9.

(Revoche)

1. Le agevolazioni sono revocate dalle società finanziarie al ricorrere delle circostanze di cui all’articolo 12 del decreto o dal contratto di finanziamento di cui a precedente articolo 6, previa trasmissione della comunicazione dell’avvio del procedimento alle società cooperative ai sensi della legge n. 241/1990.

2. Nel caso di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto, le società finanziarie, entro il giorno successivo alla scadenza delle seconda rata non pagata, comunicano l’assegnazione alle società cooperative beneficiarie di un termine di 30 giorni per il pagamento; decorso infruttuosamente detto termine le società finanziarie adottano tempestivamente la delibera defintiva di revoca del finaziamento.

3. A seguito dell’adozione della delibera di revoca del finanziamento e della conseguente risoluzione del relativo contratto, le società finanziarie inviano rapidamente mediante posta elettronica certificata una comunicazione alle società cooperative beneficiarie con espressa indicazione delle cause della revoca e dell’ammontare dell’importo oggetto di restituzione determinato ai sensi dei commi 2 e 3 dell’aricolo 12 del decreto, assegnando un termine di 60 giorni per la restituzione di tale importo.

4. Decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni di cui al precedente comma 3, le società finanziarie danno immediato avvio alla procedura di recupero coattivo dell’importo oggetto di restituzione, mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche e integrazioni.

5. Le società finanziarie, danno tempestiva comunicazione al Ministero delle intervenite risoluzioni dei contratti di finanziamento nonché dell’avvio delle procedure di recupero coattivo di cui ai precedenti commi 3 e 4.

Art. 10.

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dal decreto.

2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato n. 7 è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE Giuseppe Bronzino

BRONZINO GIUSEPPE 31.03.2021 08:13:52 UTC

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