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2 - OGGETTO DELL’APPALTO

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Academic year: 2022

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ALLEGATO 2

CAPITOLATO D’ONERI

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti pubblici per l’affidamento della fornitura e posa in opera di n. 1 Apparecchiatura per la Risonanza Magnetica (RM)

CUI : 01165400589201900770 CIG: 84746362DD

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SOMMARIO

PREMESSA ………...Pag. 3

Art. 1 - DEFINIZIONI ………...” 3

Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO ………..…….” 4

Art. 3 - VALORE STIMATO DELL’APPALTO ………..…….” 5

Art. 4 - SPECIFICHE TECNICHE ………...” 5

Art. 5 - SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ………...” 8

Art. 6 - SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA ………..” 8

6.1 - SOPRALLUOGO E ATTIVITA’ CONNESSE……….” 9

6.2 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LUOGHI ………..….” 9

6.3 - CONSEGNA E INSTALLAZIONE ………....” 12

6.4 - VERIFICA DI CONFORMITA’………....” 13

6.5 - FORMAZIONE DEL PERSONALE ………...” 16

6.6 - GARANZIA E MANUTENZIONE ………..” 16

6.7 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK PER I PRIMI 12 MESI ….” 17 6.7.1 – MANUTENZIONE PREVENTIVA ……….…” 19

6.7.2 – MANUTENZIONE CORRETTIVA ………..…….” 19

6.7.3 – FORNITURA PARTI DI RICAMBIO ………..” 20

6.7.4 – CUSTOMER CARE ……….….” 21

6.7.5 – SERVIZIO DI TELEDIAGNOSI REATTIVA ………..” 21

6.7.6 – REPORTISTICA SU LIVELLI DI SERVIZIO ……….” 22

Art. 7 - CERTIFICATI DI PAGAMENTO ……….…” 22

Art. 8 - CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO ……….…” 22

Art. 9 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ……….…” 24

Art. 10 - RESPONSABILITA’ PER INFORTUNI E DANNI ………....” 24

Art. 11 - GARANZIA DEFINITIVA ………” 25

Art. 12 - PENALI ………..” 26

Art. 13 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO ………..….” 27

Art. 14 - SUBAPPALTO ………..” 28

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ………..…..” 28

Art. 16 – RECESSO ………..” 29

Art. 17 - SPESE CONTRATTUALI ………..……” 29

Art. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ……….…” 29

Art. 19 - RINVIO NORMATIVO ………..…” 29

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PREMESSA

L’Inail, Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è un Ente pubblico non economico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con l’obiettivo di ridurre il fenomeno infortunistico, assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio, garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro, realizzare attività di ricerca e sviluppo di metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza.

L’erogazione di prestazioni di natura sanitaria costituisce uno dei compiti istituzionali di maggior rilievo dell’Ente ed è caratterizzata da multidisciplinarietà e aggiornamento continuo sulla base delle priorità e dei rischi emergenti.

La Sovrintendenza Sanitaria Regionale (SSR) dell’Inail, quale struttura preposta in ambito territoriale al governo complessivo delle attività sanitarie dell’Istituto, assicura il rispetto degli standard di qualità dei servizi sanitari e l’omogeneo svolgimento delle stesse attività.

L’acquisto di un’apparecchiatura per la Risonanza Magnetica (RM), oggetto della presente procedura, è indispensabile ai fini del corretto svolgimento dei servizi sanitari offerti dall’Istituto, in relazione agli obiettivi istituzionali previsti dai documenti di programmazione.

Art. 1 - DEFINIZIONI

Nel corpo del presente Capitolato con i termini:

“Fornitore/Affidatario”: si intende l’Impresa ovvero il Raggruppamento temporaneo di imprese ovvero il Consorzio risultato affidatario della fornitura, il quale si obbliga al suo esatto adempimento;

“Stazione appaltante/Istituto”: si intende la Direzione Regionale Puglia dell’Inail che espleta la procedura di gara e gestisce il contratto;

“Responsabile unico del procedimento” (di seguito, Rup): si intende il soggetto della Direzione Regionale Puglia dell’Inail che, ai sensi della legge 241/90 e dell’art. 31 del D.

Lgs. n. 50/2016 (di seguito, Codice), svolge tutti i compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione del presente appalto che non siano specificatamente attribuiti ad altri soggetti;

“Verificatore della conformità delle forniture”: si intende il soggetto di cui si avvale il Rup che, nell’ambito della struttura committente, rilascia l’attestazione di conformità

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dell’apparecchio oggetto della fornitura e svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal predetto Rup;

“Responsabile unico delle attività contrattuali” (di seguito “Ruac”): il soggetto individuato dal Fornitore quale responsabile dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto.

Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto del presente appalto è la fornitura e posa in opera di n. 1 apparecchiatura per la Risonanza Magnetica (RM) per lo svolgimento delle attività descritte in premessa dalla SSR, da utilizzare presso la struttura sanitaria della sede Inail di Monopoli.

La fornitura si intende comprensiva di tutti i servizi più dettagliatamente descritti all’art.

6 del presente capitolato.

Per tali servizi, al Fornitore non viene corrisposto alcun prezzo ulteriore.

Le caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura e dei dispositivi accessori oggetto della fornitura si classificano in:

 Minime;

 Migliorative

Le caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel presente capitolato tecnico, sono definite nel successivo art. 4 e devono essere necessariamente possedute dall’apparecchiatura e dai dispositivi accessori offerti in gara, a pena di esclusione dalla gara.

Le caratteristiche tecniche migliorative, così come indicate nel disciplinare di gara, sono valutate, se offerte, in sede di attribuzione del punteggio tecnico, secondo i criteri definiti nel disciplinare di gara.

Il Fornitore dovrà garantire, al momento della presentazione dell’offerta, la registrazione dell’apparecchiatura per la Risonanza Magnetica offerta nella Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici ai sensi del Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, la conformità dell’apparecchiatura alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute, alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dell’apparecchiatura medesima ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature fornite dovranno essere conformi:

 a marcatura CE secondo Direttiva 93/42/CEE;

 alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

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 alle vigenti disposizioni in materia di radioprotezione dei Pazienti stabilite nel D. Lgs. n. 187/2000 e s.m.i.;

 ai requisiti stabiliti nella Direttiva 93/42/CEE, recepita con D. Lgs. n. 46 del 24 febbraio 1997 e s.m.i.;

 alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.

L’apparecchiatura dovrà essere, alla data di presentazione dell’offerta, di ultima generazione presente sul mercato, intendendosi per tale l’ultima versione (release) immessa in commercio del modello di apparecchiatura che l’azienda partecipante intende offrire fra quelli in produzione a disposizione nel proprio listino prodotti.

Art. 3 – VALORE STIMATO DELL’APPALTO

L’importo complessivo stimato del corrispettivo della fornitura e posa in opera dell’apparecchiatura di risonanza magnetica, ai sensi dell’art. 35 del Codice, comprensivo degli oneri della sicurezza stimati in € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) non soggetti a ribasso, è pari a € 300.000,00 (Euro trecentomila/00), Iva esclusa, così ripartito:

- € 270.000,00 (Euro duecentosettantamila/00) per la fornitura dell’apparecchiatura;

- € 30.000,00 (Euro trentamila/00) per gli interventi di sistemazione ambientale, con incidenza della manodopera pari al 25%, corrispondente a € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00).

La Stazione appaltante, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

Il pagamento di tali oneri viene effettuato previa esibizione di idonea documentazione giustificativa.

Il Fornitore espressamente riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per la fornitura oggetto dell’appalto.

Il Fornitore non può, quindi, eccepire, durante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Art. 4 – SPECIFICHE TECNICHE

Le caratteristiche dell’apparecchiatura oggetto della presente procedura di gara devono

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di bobine appositamente dedicate e di sequenze di acquisizione delle immagini e rispondere alle seguenti specifiche:

- TIPOLOGIA DEGLI ESAMI (osteoarticolari: ginocchia; caviglie, spalle, gomiti; polsi;

mani; piedi; art. coxo-femorali; colonna cervicale, dorsale e lombosacrale).

- BASSO IMPATTO INFRASTRUTTURALE (ingombri minimi delle apparecchiature e delle sale ad essa dedicate e peso del magnete).

- COSTI CONTENUTI di acquisto e di gestione.

La fornitura di una tale apparecchiatura per la risonanza magnetica si deve necessariamente orientare verso una macchina “aperta” a basso campo di ultima generazione.

L’apparecchiatura deve consentire l’accesso a pazienti claustrofobici e obesi con posizionamento confortevole durante l’esecuzione degli esami.

L’apparecchiatura, fornita di strumenti per la visualizzazione, l’analisi e l’elaborazione delle immagini, deve, altresì, prevedere la possibilità di elaborare ed esportare immagini in formato DICOM per la archiviazione e la stampa su CD con apposito “robot”.

Inoltre, per l’assistenza tecnica, deve prevedere la possibilità di interventi a distanza per via telematica.

Infine, deve essere considerata la necessità della schermatura da radiofrequenza mediante apposita gabbia di Faraday (specifiche pannellature in acciaio zincato e pavimentazione antistatica) con prestazioni tali da rispettare le indicazioni legislative (attenuazione non < 90 dB/m per emissione di radiofrequenza da 1 a 100 MHz).

Le caratteristiche dell’apparecchiatura oggetto della presente procedura di gara, dovranno essere rispondenti alle seguenti specifiche tecniche e caratteristiche gestionali, sottoelencate, da considerarsi come requisiti minimi essenziali, ovvero migliorativi quando indicato.

Caratteristiche tecniche minime

 MAGNETE

 Magnete permanente aperto a una o due colonne o a “C”;

 Intensità di campo magnetico statico > 0,2 Tesla e < 0,35 Tesla;

 Omogeneità di campo magnetico non superiore a 2,5 ppm per 20 cm. di diametro;

 Apertura del magnete intesa come spazio utile tra il polo superiore (comprensivo della copertura) ed il lettino (al netto dei cuscini) non inferiore a 30 cm.;

 Raggio di apertura orizzontale del Gantry non inferiore a 180°

 LETTINO PORTA PAZIENTE

 Carico massimo in funzione di scansione non inferiore a 150 Kg.;

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 Altezza minima da terra non superiore a 110 cm.

 GRADIENTI NELLE 3 DIREZIONI DELLO SPAZIO X, Y, Z

 Intensità per singolo asse (x, y, z) non inferiore a 20 mT/m;

 Slew rate massimo per singolo asse (x, y, z) non inferiore a 25 mT/m/ms;

 Sistema di raffreddamento dei gradienti ad aria o acqua;

 CATENA DI RADIOFREQUENZA

 Catena di radiofrequenza realizzata con tecnologie di tipo digitale;

 Amplificatore di RF ad una potenza massima non inferiore a 1,5 KW;

 Numero canali indipendenti in ricezione non inferiore a 2;

 Banda passante in ricezione per ogni canale non inferiore a 600 kHz;

 Bobine per colonna cervicale, dorsale o lombosacrale multicanale o phased array;

 Bobina ginocchio dedicata multicanale;

 Bobina spalla dedicata multicanale;

 Bobina polso/mano dedicata multicanale;

 SEQUENZE DI ACQUISIZIONE

 Spin echo 2D;

 Multi echo 2D minimo 2 echi;

 Inversion recovery 2D;

 STIR 2D;

 Gradient echo 2D e 3D;

 Turbo spin echo/ fast spin echo 2D;

 Steady state 3D

 CONSOLLE DI ACQUISIZIONE/COMANDO

 Dimensione massima del FOV reale non inferiore a 25 cm. nei tre assi (x, y, z);

 Sistema di archiviazione immagini su DVD/CD ROM;

 Conformità allo standard DICOM 3;

 N. 1 tavolo completo di tre sedie con rotelle;

 Tastiera alfanumerica e mouse;

 N. 1 Monitor a schermo piatto a colori ad alta risoluzione e di dimensione non inferiore a 19”;

 Elenco predefinito di protocolli di acquisizione;

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 Protocolli di elaborazione associati al tipo di esame, personalizzabili e memorizzabili

 ACCESSORI

 Estintore amagnetico;

 Barella amagnetica;

 Armadio o carrello amagnetico porta bobine

 FORNITURA DI GABBIA DI FARADAY con sistema di comunicazione verbale bidirezionale tra sala consolle e sala esame

Le caratteristiche degli eventuali elementi migliorativi offerti (opzionali) dovranno essere dettagliatamente riportati sulla scheda relativa all’Offerta tecnica (Allegato 1/E)

Art. 5 – SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è sottoscritto dal Direttore della Direzione Regionale Puglia dell’Inail, struttura presso la quale è incardinato il Responsabile unico del procedimento che, nella fase di esecuzione del contratto stesso svolge, oltre a quelle previste dalla vigente normativa, le funzioni di seguito indicate:

 individua uno o più soggetti verificatori della conformità della fornitura per la sede di consegna, con il compito di rilasciare le relative attestazioni di conformità da inviare al Rup;

 dirige l’esecuzione del contratto e controlla la corretta esecuzione delle prestazioni avvalendosi dei soggetti verificatori ai quali è demandato il compito di accertare l’esatto adempimento di ogni obbligo contrattualmente assunto, ivi compresi quelli relativi alla formazione, all’assistenza e alla manutenzione della fornitura, accertandosi che essi svolgano correttamente ed effettivamente le funzioni affidategli;

 provvede al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;

 rilascia il certificato di verifica di conformità e di pagamento.

La Stazione appaltante comunica al Fornitore, in sede di stipula del contratto, il nominativo dei soggetti verificatori della conformità della fornitura.

Il Fornitore comunica alla Stazione appaltante, in sede di stipula del contratto, il nominativo di un responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac), cui è affidato il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni per inadempimenti indirizzate al Ruac per il Fornitore, si intendono presentate direttamente al Fornitore.

Art. 6 – SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA

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I servizi descritti nel presente paragrafo sono connessi alla fornitura dell’apparecchiatura, vale a dire che il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo unitario offerto per l’apparecchiatura stessa.

Sono compresi nel prezzo unitario offerto per l’apparecchiatura i seguenti servizi connessi:

 sopralluogo e attività connesse;

 lavori di adeguamento dei luoghi;

 consegna e installazione;

 verifica di conformità, formazione del personale e customer care;

 garanzia per 12 (dodici) mesi;

 servizio di assistenza e manutenzione “full risk” per i primi 12 (dodici) mesi ovvero per la maggiore estensione temporale offerta dal Fornitore.

6.1 - SOPRALLUOGO E ATTIVITA’ CONNESSE

Il sopralluogo consiste nell’effettuazione, a pena di esclusione dalla gara, di una visita presso la sede Inail di Monopoli dove dovrà essere consegnata e installata l’apparecchiatura oggetto della fornitura. Esso è finalizzato ad una preventiva verifica dello stato dei luoghi, intendendosi come tali non solo i locali in cui dovrà essere installata l’apparecchiatura oggetto della fornitura, ma anche gli ambienti circostanti, nonché la viabilità limitrofa all’edificio interessato dall’intervento, al fine di rendere edotti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara di quanto possa influire sull’installazione e messa in funzione dell’apparecchiatura oggetto della fornitura, ai fini di una corretta e completa formulazione dell’offerta.

Il sopralluogo avverrà secondo le modalità più dettagliatamente descritte all’articolo 11 del Disciplinare di gara.

6.2 – LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LUOGHI

La fornitura oggetto della presente procedura dovrà essere preceduta dalla sistemazione ambientale dell’area destinata ad ospitare l’apparecchiatura da acquistare.

In considerazione della specificità della fornitura, si ritiene che il Fornitore realizzi l’intero sito ove sarà collocata l’apparecchiatura per la Risonanza Magnetica nella sua completezza e sia responsabile per la piena rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza, sia dell’apparecchiatura medica che delle strutture e degli impianti accessori che dovrà realizzare.

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Il Fornitore dovrà presentare, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto, il progetto esecutivo di installazione del sito per la Risonanza Magnetica recante tutte le indicazioni di seguito elencate:

1. Apparecchiatura per la Risonanza Magnetica avente le caratteristiche tecniche minime di cui all’art. 4 del presente capitolato, completo di Gabbia di Faraday, pavimentazione del locale magnete e della sala comandi ed eventuali ulteriori schermature in base alla relazione tecnica dell’esperto responsabile per la sicurezza del Fornitore e alle caratteristiche dell’apparecchiatura offerta. Al riguardo, dovrà essere predisposto e consegnato alla Stazione appaltante il progetto specifico della Gabbia di Faraday prima della sua posa in opera. Resterà a carico del Fornitore l’effettuazione di due verifiche documentate della tenuta della Gabbia, di cui la prima in fase di verifica della conformità e la seconda entro un anno dalla data di effettuazione della verifica di conformità;

2. Impianto elettrico del locale magnete e della sala comandi, completo di linee e quadri elettrici a servizio dell’apparecchiatura, impianto di illuminazione normale e di emergenza, prese di servizio. Deve essere presentato il progetto dell’impianto con indicazione dei carichi elettrici necessari al funzionamento dell’area nel suo complesso (apparecchiatura e impiantistica a servizio). La Stazione appaltante renderà disponibile la potenza elettrica necessaria fino al quadro elettrico di distribuzione di piano già esistente;

3. Impianto di ventilazione e condizionamento tale da garantire che, nella condizione di normale esercizio, si abbia un’umidità relativa della sala 40%UR60% e una temperatura ambientale pari a 22°C.±2°C. Deve essere garantito il monitoraggio in continuo dei parametri microclimatici del locale magnete;

4. Impianto trasmissione dati con punti cablati in numero sufficiente per il collegamento dell’apparecchiatura alla rete dati in uso derivato dall’armadio Rack di piano esistente;

5. Struttura portante costituita da profilati di ferro zincati e verniciati, come rinveniente da calcolo strutturale a firma di professionista strutturista abilitato, con verifica dell’incremento di carico sulle strutture esistenti. La struttura dovrà essere dimensionata in modo da garantire autonomamente, e senza il coinvolgimento del solaio esistente, il sostegno del peso dell’apparecchiatura per la Risonanza Magnetica e di tutti i componenti aggiuntivi (gabbia di Faraday, piastra di base, massetto, ecc.), incrementato del coefficiente di sicurezza pari a 1,20 con un valore minimo di Kg.

10.000. Tale struttura dovrà essere realizzata nella zona pilotis e posizionata esternamente nella parte inferiore dell’area di solaio su cui grava l’apparecchiatura per la Risonanza Magnetica in aderenza all’intradosso dello stesso. La progettazione della struttura portante dovrà essere tale da non compromettere la fruibilità della zona pilotis sottostante, attualmente adibita al transito e al passaggio di autoveicoli.

La struttura portante dovrà essere dotata, se necessario, di schermature magnetostatiche in modo da non compromettere l’omogeneità di campo magnetico nel volume di indagine del dispositivo a risonanza magnetica;

6. Presidio statico temporaneo, con puntelli strutturali certificati, da eseguire al piano interrato e al piano terra durante le fasi di movimentazione e collocazione

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dell’apparecchiatura oggetto della fornitura nell’ambiente individuato. Tale presidio dovrà garantire il sostegno dell’intero peso dell’apparecchiatura senza gravare sul solaio esistente e dovrà essere progettato e verificato da professionista strutturista abilitato e corredato da relazione di calcolo da consegnare alla Stazione appaltante prima della sua realizzazione;

7. Segnaletica di sicurezza del sito ove sarà collocata l’apparecchiatura per la Risonanza Magnetica, secondo le normative vigenti, da porre agli ingressi della zona ad accesso controllato ed all’ingresso del locale magnete.

Detta elencazione è da considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo, in quanto il Fornitore dovrà prevedere tutto quanto necessario per consegnare l’apparecchiatura oggetto della fornitura perfettamente funzionante e collocata negli ambienti previsti, nonché rispondente alle vigenti normative.

In tutte le fasi di offerta, realizzazione, verifica e collaudo, il Fornitore dovrà, inoltre, attenersi alle “Indicazioni operative dell’Inail per la gestione della sicurezza e della qualità in Risonanza Magnetica”, di cui all’Allegato n. 3.

Il sito RMN dovrà essere installato negli ambienti individuati nell’elaborato grafico di cui all’Allegato 2/B.

Sarà a carico del Fornitore la presentazione preventiva, ove necessaria e i relativi oneri, della documentazione tecnica finalizzata all’ottenimento di tutte le autorizzazioni delle autorità competenti (Regione, Città Metropolitana, Comune, VV.UU., ASL, VVF, ecc.).

L’Istituto consegnerà, entro 90 giorni dalla stipulazione del contratto, il sito ove sarà collocata l’apparecchiatura per la Risonanza Magnetica libero da persone e cose con la distribuzione ambientale riportata nella planimetria allegata agli atti di gara. Il locale magnete e la sala comandi saranno consegnati privi di quanto previsto nelle forniture a carico dell’aggiudicatario. Al riguardo, sarà redatto apposito verbale di consegna degli ambienti, datato e sottoscritto dal Rup e dal Ruac.

Il Fornitore si impegna a realizzare i lavori di adeguamento dei luoghi, di cui al presente punto, entro e non oltre 60 giorni, ovvero il termine indicato in sede di offerta tecnica, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei locali da parte dell’Istituto, così come indicata nell’apposito verbale.

Al riguardo, il Fornitore dovrà consegnare, in fase di verifica di conformità, gli “as built”

di quanto realizzato (impianti e strutture) e dovrà rilasciare le dichiarazioni di conformità ex D.M. n. 37/2008 e s.m.i., attestanti la realizzazione ed installazione a regola d’arte di tutti gli interventi eseguiti, comprensive degli allegati previsti dalla normativa.

Al termine dei lavori dovrà essere rilasciato il certificato di collaudo della struttura metallica realizzata e certificazione di idoneità statica relativa alla porzione di edificio sul quale graverà la struttura realizzata.

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In caso di ritardo rispetto ai tempi concordati per la conclusione dei lavori di adeguamento dei luoghi, si applicano le penali di cui al successivo art. 12.

6.3 - CONSEGNA E INSTALLAZIONE

L’attività di consegna si intende comprensiva di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, montaggio e sistemazione nell’ubicazione indicata, posa in opera e asporto dell’imballaggio.

Il Fornitore deve provvedere alla consegna e posa in opera dell’apparecchiatura entro i 60 giorni indicati nel precedente punto 6.2 decorrenti dal rilascio degli ambienti all’aggiudicatario da parte dell’Istituto.

La consegna del prodotto oggetto della fornitura, nonché di tutto il materiale occorrente alla fornitura stessa, deve avvenire, a cura e spese del Fornitore, presso la sede Inail di Monopoli, ubicata alla via Vittorio Veneto n. 62.

In caso di ritardo nella consegna rispetto ai tempi suindicati, si applicano le penali di cui al successivo art. 12.

L’avvenuta consegna dell’apparecchiatura è attestata obbligatoriamente dal documento di trasporto, emesso in duplice copia, una delle quali deve essere consegnata al soggetto verificatore della conformità presso la sede destinataria dell’apparecchiatura stessa.

Il soggetto verificatore della conformità, all’atto della consegna dell’apparecchiatura, controlla la rispondenza del prodotto consegnato rispetto a quello richiesto e trasmette i documenti di trasporto al Rup ai fini dell’emissione del certificato di verifica di conformità.

Al termine delle operazioni di consegna, il Fornitore dovrà procedere alle operazioni di installazione sia dell’apparecchiatura sia degli eventuali dispositivi accessori, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 12. Al termine delle operazioni di installazione il Fornitore può procedere alla verifica di conformità.

L’installazione e la messa in funzione dell’apparecchiatura fornita, ivi compresi tutti gli allacciamenti agli impianti tecnici, deve avvenire entro e non oltre i 60 giorni di cui al precedente punto, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12.

Le modalità di montaggio e installazione dell’apparecchiatura devono rispondere alle vigenti normative europee e nazionali, ivi comprese quelle relative alle verifiche di sicurezza e all’allacciamento all’impianto elettrico esistente, nonché a quelle relative ad ogni altra opera che si dovesse rendere necessaria, anche se non esplicitamente prevista dal presente capitolato.

Il Fornitore provvede, a corredo della fornitura, a consegnare alla struttura destinataria il relativo manuale d’uso e di manutenzione in lingua italiana, gli schemi elettrici e meccanici nonché le certificazioni di conformità alle vigenti normative.

Il Fornitore si obbliga ad aggiornare e sostituire, ove necessario, detti manuali e la ulteriore documentazione per l’intero periodo di vigenza della garanzia. Tale documentazione, necessaria anche ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi

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di lavoro, deve essere conforme alla normativa vigente sul rispetto dei requisiti di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente, nonché della marcatura CE.

Ove previsto, il Fornitore deve consegnare, altresì, i software e i relativi manuali funzionali all’apparecchiatura fornita.

Per l’apparecchiatura oggetto della fornitura dovrà essere garantito l’aggiornamento gratuito del software e dell’hardware installato a garanzia della sicurezza nell’utilizzo dell’apparecchiatura e dei dispositivi accessori oggetto della fornitura durante tutta la durata del servizio di assistenza e manutenzione “full risk”.

Le modalità di svolgimento della consegna sono integrate con quanto indicato nell’offerta tecnica migliorativa del Fornitore.

L’imballaggio primario delle attrezzature deve rispondere ai requisiti di cui all’allegato F della parte IV “rifiuti” del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Per la consegna dell’apparecchiatura la Stazione appaltante avrà cura di garantire che i percorsi interni della sede ricevente consentano il passaggio dell’elemento più voluminoso, fino a destinazione.

Per l’apparecchiatura dovrà essere redatto un apposito “verbale di consegna e installazione”, sottoscritto da un incaricato della Stazione appaltante e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la data ordine, il numero progressivo assegnato all’ordine, il luogo e la data dell’avvenuta consegna e installazione e l’eventuale numero progressivo di installazione (assegnato dal Fornitore). Il soggetto verificatore della conformità trasmette, di seguito, il predetto documento al Rup ai fini dell’emissione del certificato di verifica di conformità.

6.4 VERIFICA DI CONFORMITA’

L’apparecchiatura oggetto del presente capitolato, compresi gli eventuali dispositivi accessori ed i relativi sistemi software installati, è sottoposta a verifica di conformità da parte dei soggetti incaricati di cui all’art. 5 del presente capitolato, allo scopo di certificare che le prestazioni siano state eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, nonché del rispetto delle leggi di settore.

La verifica di conformità è effettuata dal soggetto verificatore della conformità in contraddittorio con il Fornitore, e della stessa viene redatto apposito verbale.

La verifica di conformità verrà effettuata nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42 CEE e nella Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione”, come sostituite dalla Norma IEC 62353 (CEI 62-148 “Apparecchi elettromedicali – verifiche periodiche e prove da effettuare dopo gli interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali).

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Le operazioni finalizzate alla verifica di conformità, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 12, dovranno essere effettuate tempestivamente, e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dal termine dell’installazione dell’apparecchiatura: al riguardo, il Rup avviserà il Ruac delle date in cui intervenire per lo svolgimento di tali attività, salvo diverso accordo tra l’Istituto e il Fornitore.

La verifica di conformità consiste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella:

 accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi software e dispositivi accessori;

 verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dall’ apparecchiatura installata e dai relativi dispositivi accessori, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta (es: marca, modello, dimensioni, caratteristiche tecniche, ecc.);

 verifica della conformità dell’apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;

 accertamento delle corrette condizioni di funzionamento dell’apparecchiatura, sulla scorta dell’effettuazione di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per l’apparecchiatura stessa nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test;

 esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che a discrezione della Stazione appaltante, possono, in alternativa, essere eseguite da suo personale di fiducia.

Il Fornitore dovrà produrre in sede di verifica di conformità la certificazione dell’azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell’apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza.

Il Fornitore, a proprio carico, dovrà fornire l’assistenza necessaria, il personale, nonché gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini della verifica di conformità. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.

La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo.

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di verifica di conformità”, firmato dal soggetto verificatore della conformità per l’Istituto e controfirmato dall’incaricato del Fornitore.

In caso di esito positivo dei predetti controlli, il soggetto verificatore della conformità, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di completamento delle suddette operazioni, redige l’attestazione di conformità per le attrezzature verificate e la trasmette al Rup.

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In caso di verifica di conformità con esito positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della fornitura. Il verbale dovrà contenere la data e il luogo dell’istruzione del personale (previamente concordato con il Rup). La verifica di conformità positiva non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell’esecuzione della stessa, ma vengano in seguito accertati. La verifica di conformità deve concludersi entro 10 (dieci) giorni solari dal suo inizio, salvo diverso accordo con la Stazione appaltante e il Fornitore.

In caso di esito negativo della verifica di conformità, ossia quando l’apparecchiatura o parte di essa non superano le prescritte prove di verifica delle conformità (funzionali e diagnostiche), il soggetto verificatore della conformità informa tempestivamente il Rup il quale, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di completamento delle relative attività, formula al Ruac le contestazioni in relazione alla non conformità del prodotto e fissa un termine per la regolarizzazione di quanto contestato.

Il prodotto ovvero una sua componente che per qualsiasi motivo sono contestati, devono essere disinstallati, smontati e ritirati, entro 48 ore dalla richiesta, a cura e spese del Fornitore, il quale, entro 10 giorni lavorativi dalla data del ritiro, deve provvedere alla loro sostituzione senza alcun aggravio di spesa o, comunque, a provvedere a tutte le modifiche atte a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste nel contratto e nell’offerta tecnica e la completa eliminazione dei vizi e delle irregolarità riscontrate.

Dalla data di consegna dei prodotti forniti in sostituzione o dell’avvenuta eliminazione dei vizi contestati decorre un termine di 3 giorni per l’espletamento della verifica di conformità.

Resta salvo il diritto dell’Istituto, a seguito di seconda o successiva verifica con esito negativo, di risolvere il contratto di fornitura, fatti salvi l’ulteriore danno e/o l’esecuzione in danno.

Il Fornitore è responsabile per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di accertamento della conformità.

Il Rup, dopo avere ricevuto i documenti di trasporto e tutti i documenti attestanti l’avvenuta verifica di conformità, con esito positivo, emessi dal soggetto verificatore della conformità, rilascia, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ultimo dei predetti documenti, il certificato di verifica di conformità.

Tutti gli oneri sostenuti per l’esecuzione della verifica di conformità dovranno considerarsi a carico del Fornitore.

Al termine della verifica di conformità dovranno essere effettuate dalla Stazione appaltante le prove di accettazione previste dal D. Lgs. 26 maggio 2000, n. 187 e successive modifiche, per il giudizio di idoneità all'uso clinico.

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6.5 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Al termine della verifica di conformità dell’attrezzatura oggetto della fornitura e degli eventuali dispositivi accessori, il Rup e il Ruac, stabiliscono, entro 10 giorni, le modalità per lo svolgimento della formazione del personale addetto ai fini dell’istruzione al corretto utilizzo dell’apparecchiatura, per un periodo minimo di n. 30 ore.

Il training formativo/operativo, da svolgersi presso il sito di installazione dell’apparecchiatura, e da completare entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta di attivazione, è un’attività di affiancamento volta chiarire i seguenti punti:

 uso dell’apparecchiatura, dei suoi dispositivi, compreso il software, in ogni loro funzione e delle eventuali modalità di risparmio energetico;

 procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti;

 modalità di comunicazione (es: orari e numeri di telefono) con il Fornitore per eventuali richieste di intervento, assistenza e manutenzione e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti e con le esigenze di utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi.

Una volta concluso il training formativo del personale utilizzatore, il soggetto verificatore della conformità invia al Rup una nota sull’avvenuta formazione.

In caso di ritardo rispetto al termine concordato o di inesatto adempimento ai sensi del presente capitolato e dell’offerta tecnica migliorativa, si applicheranno le penali di cui al successivo art. 12, anche mediante incameramento della cauzione definitiva.

Le modalità di svolgimento dell’attività formativa sono integrate con quanto indicato nell’

offerta tecnica migliorativa.

Si fa presente che i costi relativi all’istruzione del personale, che si rende necessaria a seguito dell’aggiornamento gratuito del/dei software installato/i di gestione durante tutto il periodo di attivazione del servizio connesso di assistenza e manutenzione “full risk”

restano a carico del Fornitore.

6.6 - GARANZIA E MANUTENZIONE

Per l’apparecchiatura offerta è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art.

1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la strumentazione è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per il buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 12 mesi, a partire dalla data del certificato di verifica di conformità dell’apparecchiatura stessa.

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico in loco, finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendano necessari a sopperire a eventuali vizi o difetti di fabbricazione o

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funzionamento, ovvero, qualora necessaria od opportuna, la sostituzione dell’attrezzatura stessa.

L’Istituto, durante tale periodo, ha diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento dell’attrezzatura stessa o rilevi il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e caratteristiche tecniche minime e migliorative offerte, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.

Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico ed elettronico che presenti rotture, logorii o che comprometta il buon rendimento dell’apparecchiatura, il Fornitore dovrà provvedere ad eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con parti di ricambio nuove e originali, le cui caratteristiche tecniche siano identiche o superiori a quelle caratterizzanti le parti riparate o sostituite.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di rifiutare materiali o parti di ricambio, anche se già posti in opera, qualora - a suo insindacabile giudizio - essi siano ritenuti per qualità, tipo e lavorazione non adatti al perfetto funzionamento dell’apparecchiatura e, quindi, non accettabili.

Allo scadere del periodo di garanzia, preso atto di tutte le prestazioni effettuate, il soggetto verificatore della conformità redige un’attestazione di conformità finale a tale attività. In caso di ritardo rispetto al termine concordato o di inesatto adempimento ai sensi del presente capitolato e dell’offerta tecnica migliorativa si applicheranno le penali di cui al successivo art. 12, anche mediante incameramento della cauzione definitiva.

6.7 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK PER I PRIMI 12 MESI

Il Fornitore per i primi 12 (dodici) mesi, o per la maggiore estensione temporale offerta in sede di gara, a partire dalla data della verifica di conformità positiva, dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione “full risk” sull’apparecchiatura e gli eventuali dispositivi accessori ordinati, secondo quanto di seguito specificato.

Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione “full risk” per i primi 12 (dodici) mesi, o per la maggiore estensione temporale offerta in sede di gara, decorrenti dalla data della verifica di conformità positiva del bene, è incluso nel prezzo unitario di acquisto della apparecchiatura.

L'assistenza verrà effettuata con personale specializzato del Fornitore e comprenderà:

 Manutenzione preventiva;

 Manutenzione correttiva;

 Fornitura parti di ricambio;

 Customer care;

 Servizio di Telediagnosi reattiva;

 Reportistica sui livelli di servizio.

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Tali attività saranno espletate secondo quanto di seguito previsto. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione “full risk” dovessero comportare una interruzione dell’utilizzo clinico dell’apparecchiatura e/o dei dispositivi accessori, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per la stazione appaltante, salvo diverse indicazioni della stazione appaltante medesima.

In particolare, il Fornitore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza l’apparecchiatura e i dispositivi accessori tanto sotto l’aspetto infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme quanto sotto l’aspetto della rispondenza ai parametri tipici dell’apparecchiatura e al suo corretto utilizzo, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia dell’apparecchiatura fornita sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo.

Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione “full-risk” comprende la riparazione incondizionata ed illimitata e la sostituzione dell’apparecchiatura in tutte le sue componenti (magnete, catena di radiofrequenza, tavolo portapaziente, ecc.), comprensiva degli accessori (bobine per risonanza magnetica, cavi, adattatori, ecc.), dei materiali di consumo soggetti ad usura (gas/liquidi per raffreddamento, lubrificanti, filtri, sensori, ecc.), con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all’ordinario utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente).

Inoltre, il Fornitore dovrà garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo dell’apparecchiatura come accertato all’atto della verifica di conformità eseguite ai sensi del paragrafo 6.4 del presente capitolato; in caso di mancato superamento delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera sull’apparecchiatura o sui dispositivi accessori riscontrato da parte della Stazione appaltante, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura originale, entro 30 giorni solari dal giorno delle verifiche non superate, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 12.

Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento delle apparecchiature, il Fornitore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti. Le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore che ne assicurerà il trattamento in conformità alle norme vigenti, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante.

Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura.

6.7.1 Manutenzione preventiva

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La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi, come previsto dai manuali d’uso forniti in dotazione.

Tale manutenzione sarà effettuata nel rispetto delle modalità, frequenza e condizioni stabilite nel manuale relativo all’apparecchiatura e/o dispositivo accessorio acquistato.

La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche e i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali) comprensive del relativo materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei produttori; si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comunque almeno una volta all’anno e gli eventuali interventi di rimessa a norma.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potrà includere:

verifiche e controlli dei parametri di funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi accessori, tarature e controlli di qualità di funzionamento.

Le date del piano di manutenzione preventiva saranno concordate tra il Rup e il Ruac.

Eventuali modifiche al calendario saranno previamente concordate dalle parti.

Nel modificare il calendario si dovranno rispettare le frequenze e, quindi, gli intervalli temporali previsti tra gli interventi di manutenzione preventiva. Alla Stazione appaltante dovrà essere inviato sempre il calendario aggiornato con l’indicazione delle modifiche e delle motivazioni relative alle modifiche.

Il Fornitore è tenuto al rispetto del calendario redatto, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 12.

Al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva, verrà redatto un apposito “Verbale di manutenzione preventiva”, da consegnare alla Stazione appaltante, il quale dovrà riportare almeno le informazioni relative alle attività svolte, alla data in cui è stata svolta l’attività di manutenzione, al numero di ore nelle quali l’apparecchiatura è rimasta in stato di fermo e all’elenco delle componenti eventualmente sostituite.

Per limitare il tempo di fermo macchina, nel caso in cui le attività di manutenzione preventiva siano previsti su due giorni, la Stazione appaltante potrà scegliere, in funzione delle sue necessità, di effettuare le attività previste in due giorni non consecutivi.

6.7.2 Manutenzione correttiva

La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le sue parti, componenti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita, con la sola esclusione dei materiali di consumo necessario

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all’ordinario utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente), che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale.

La manutenzione correttiva consiste nell’accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell’individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità, con verifica dell’integrità e delle prestazioni dell’apparecchiatura. Qualora il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell’apparecchiatura, dovrà essere effettuata la Verifica di sicurezza elettrica e il controllo di funzionalità, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari applicabili.

La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:

 numero interventi su chiamata illimitati;

 in caso di guasto bloccante (ovvero guasto tale da impedire lo svolgimento dell’attività clinica): intervento entro 4 (quattro) ore lavorative dal momento della ricezione della “Richiesta di intervento” trasmessa dalla stazione appaltante, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 12;

 in caso di guasto non bloccante (ovvero guasto che non comprometta significativamente lo svolgimento dell’attività clinica): intervento entro 8 (otto) ore lavorative dal momento della ricezione della “Richiesta di intervento”

trasmessa dalla stazione appaltante, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 12;

 invio delle parti guaste, per la loro eventuale riparazione, immediatamente dopo l’identificazione dell’avaria;

 ripristino funzionalità dell’apparecchiatura/dispositivo guasta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione della “Richiesta di intervento” trasmessa dalla stazione appaltante, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 12;

Si precisa che per “ore lavorative” si intendono le ore in cui il Customer Care è attivo.

Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere richiesti formalmente (ad esempio tramite email o PEC) mediante una “Richiesta di intervento”, dalla Stazione appaltante al Fornitore tramite il “Customer Care”.

Per ogni intervento dovrà essere redatta un’apposita nota in duplice copia, sottoscritta da un incaricato della Stazione appaltante e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: il numero di installazione dell’apparecchiatura per la quale è stato richiesto l’intervento, il numero progressivo (identificativo della richiesta di intervento della chiamata), l’ora ed il giorno della chiamata, il numero dell’intervento, l’ora ed il giorno di intervento, l’ora ed il giorno dell’avvenuto ripristino (o del termine intervento). Una copia è per il Fornitore ed una copia resta alla Stazione appaltante.

6.7.3 Fornitura parti di ricambio

Tutte le parti di ricambio dovranno essere originali. Il Fornitore deve garantire alla Stazione appaltante la loro reperibilità e fornitura per un periodo non inferiore a 10 (dieci)

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anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura. Nel corso del periodo di assistenza e manutenzione “full risk” e fino al compimento del decimo anno dalla data di accettazione, il Fornitore garantirà su tutte le parti di ricambio originali prezzi non superiori ai prezzi di listino ufficiali di volta in volta vigenti ed eventualmente depositati presso la camera di commercio.

6.7.4 Customer Care

Il Fornitore deve mettere a disposizione dell’Istituto, entro i 60 giorni previsti nell’art. 6.2 per la realizzazione del sito per la Risonanza Magnetica, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 12, e per tutta la durata del contratto di fornitura, un apposito Customer Care che funzioni da centro di ricezione e gestione delle richieste di assistenza e manutenzione, per la segnalazione dei guasti e la gestione dei malfunzionamenti. Il Customer Care avrà un numero telefonico. I numeri potranno essere gratuiti oppure ad addebito ripartito con numeri geografici di rete fissa nazionale. Inoltre dovrà essere attivato un indirizzo email o un indirizzo PEC.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro il medesimo termine di 60 giorni indicato nel punto precedente, l’indirizzo email/l’indirizzo PEC, il numero telefonico per il servizio di Customer Care.

Il Customer Care dovrà essere attivo per la ricezione delle richieste di intervento e delle chiamate tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi, per almeno 8 (otto) ore in una fascia oraria che va dalle ore 8:00 alle ore 19:00.

Le richieste di intervento di assistenza e/o manutenzione inoltrate il sabato, la domenica o i festivi, si intenderanno ricevute all’inizio dell’orario di lavoro del Customer Care del giorno lavorativo successivo.

Le richieste inoltrate dopo le 8 (otto) ore di lavoro del Customer Care si intenderanno ricevute all’inizio dell’orario di lavoro del Customer Care del giorno lavorativo successivo.

A ciascuna richiesta di intervento, di assistenza e di manutenzione effettuata dall’Istituto, il Fornitore, previa registrazione della richiesta, dovrà assegnare e quindi comunicare all’Istituto medesimo, contestualmente alla ricezione della richiesta medesima, un numero progressivo (identificativo della richiesta di intervento), la data e l’ora di ricezione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

6.7.5 Servizio di telediagnosi reattiva

Come parte integrante del servizio di “full risk” sull’apparecchiatura, il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Istituto, dalla data di esito positivo della verifica di conformità, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 12, e per tutta la durata del contratto di fornitura, la funzionalità di telediagnosi dello stato di funzionamento dell’apparecchiatura.

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 essere di tipo permanente, senza necessità di intervento manuale da parte dell’Istituto;

 essere abilitata da una linea internet dedicata messa a disposizione dall’Istituto;

 consentire l’accesso in telediagnosi, da parte del Customer Care del Fornitore, allo stato di funzionamento dell’apparecchiatura.

Tramite la telediagnosi, preventivamente all’eventuale intervento in loco del tecnico addetto alla manutenzione (di tipo preventiva e/o correttiva), il Customer Care del Fornitore deve essere in grado di raccogliere informazioni diagnostiche per l’eventuale ripristino della piena funzionalità dell’apparecchiatura.

6.7.6 Reportistica sui livelli di servizio

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Istituto, dalla data di esito positivo della verifica di conformità, e per tutta la durata del contratto di fornitura, dei report, da produrre con cadenza semestrale, sullo stato di funzionamento dell’apparecchiatura indicando:

 per ogni intervento di manutenzione preventiva e correttiva la data e l’ora di inizio e fine intervento;

 per ogni intervento di manutenzione correttiva la data e l’ora di: 1) ricezione della

“Richiesta di intervento”, 2) intervento; 3) invio delle parti guaste; 4) ripristino funzionalità;

 l’Up Time (UT) complessivo annuo dell’apparecchiatura ordinata, inteso come il tempo in cui il sistema è realmente disponibile all’uso nelle 24 ore;

 il Down Time (DT) complessivo annuo dell’apparecchiatura ordinata, inteso come il tempo in cui la macchina è ferma (per guasto o per riparazione);

 il tempo medio tra i guasti (meantime between failure o MTBF), inteso come intervallo di tempo intercorso tra l’up time dopo un ripristino da un guasto ed il successivo istante di tempo in cui si verifica un down time non programmato;

 la data, l’ora di inizio e fine, il programma didattico e l’elenco nominativo dei dipendenti dell’Istituto partecipanti alle sessioni di formazioni del personale.

Art. 7 - CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Il Rup, dopo aver rilasciato il certificato di verifica di conformità, entro il termine massimo di 5 giorni emette il certificato di pagamento relativo alla fornitura in questione, dandone immediata comunicazione, entro lo stesso termine, al Ruac ai fini dell’emissione della relativa fattura.

Nel caso in cui nelle attestazioni di conformità siano evidenziati ritardi rispetto ai termini pattuiti per la consegna o per la installazione del prodotto o risultino inadempimenti degli obblighi contrattuali, il Rup procede all’applicazione delle penali, con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 12, dandone evidenza nel certificato di pagamento.

Art. 8 - CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

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Il Fornitore deve emettere un’unica fattura, dopo avere ricevuto la comunicazione di rilascio del certificato di pagamento di cui al precedente art. 7 ovvero dopo la scadenza dei termini stabiliti per il rilascio di quest’ultimo.

La fattura deve essere inviata, in forma elettronica, tramite il Sistema di interscambio (SDI).

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo delle verifiche di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del Codice.

Qualora, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. d) del d.lgs. n. 231/2002 e ss.mm., la Stazione appaltante riceva la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato di pagamento di cui al precedente articolo 7, il pagamento stesso sarà eseguito entro 30 giorni dalla data di quest’ultimo.

Il Codice univoco ufficio (C.U.U.) della Direzione Regionale Puglia dell’Inail al quale deve essere spedita, tramite il predetto Sistema di interscambio, la fattura stessa è il seguente: FPMR0O.

La Stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento della fattura che non riporti il codice CIG della procedura, ai sensi dell’art. 25, comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

Sull'importo del corrispettivo spettante al Fornitore, sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute alla Stazione appaltante a titolo di penale per inadempimenti ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto, con le modalità descritte al successivo art. 12.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di ottenimento del Durc che segnali un’inadempienza contributiva, l’importo corrispondente alla inadempienza stessa sarà trattenuto dal certificato di pagamento per il successivo versamento diretto a beneficio degli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si procede secondo quanto previsto dal comma 6 del suindicato articolo.

Il pagamento della fattura sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136, indicato dal Fornitore prima della stipula del contratto.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante del Fornitore e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate alla Stazione appaltante entro 7 giorni dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010, n. 136.

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai

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attuazione del citato articolo come modificati dall’art.1 commi 986 e 987 della legge 27 dicembre 2017, n.205 (legge di bilancio 2018).

Art. 9 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla esecuzione della fornitura oggetto dell’appalto, nonché a ogni altra attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto delle norme comunitarie (marcatura CE) e nazionali vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nell’offerta tecnica, nell’offerta economica e nel Patto d’integrità, assumendosi ogni responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti forniti, nonché per ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego.

Tutti i componenti del prodotto oggetto della fornitura devono essere conformi agli standard internazionali riguardo alla sicurezza antinfortunistica, ergonomia e interferenze elettromagnetiche, nonché conformi alle norme relative alla sicurezza elettrica e meccanica.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza e di tutela ambientale in vigore al momento dell’affidamento e quelle sopravvenute sino al momento della consegna dei prodotti.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In ogni caso il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del capitolato, a:

- rifondere alla Stazione appaltante l’ammontare di eventuali oneri che l’Istituto medesimo dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del fornitore stesso;

- manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’utilizzo dei prodotti oggetto del contratto, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi.

Art. 10 - RESPONSABILITA’ PER INFORTUNI E DANNI

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E’ fatto obbligo al Fornitore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso operai (RCO), con esclusivo riferimento all’appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00. (Euro tremilioni/00) e con validità non inferiore alla durata dei servizi dei lavori di adeguamento dei luoghi e di consegna e installazione dell’apparecchiatura oggetto della fornitura.

Al riguardo, il Fornitore dovrà produrre copia della predetta polizza all’Istituto, in momento antecedente alla consegna del sito ove sarà collocata l’apparecchiatura oggetto della fornitura.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Fornitore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, egli dovrà produrre, nei tempi previsti al precedente paragrafo, un’appendice alla stessa, nella quale risulti esplicitato in maniera chiara e inequivocabile che la polizza in questione copra anche il servizio svolto in favore dell’Istituto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00).

Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della garanzia definitiva prestata, a titolo di penale, e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

Il Fornitore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice e nella misura stabilita dall’art. 103, comma 1 dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Codice per quella provvisoria (vedi punto 10 del Disciplinare di gara).

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’affidamento dell’appalto e l’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, la quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3 del Codice, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del Patto d’integrità.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della

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inadempienze contrattuali o derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

La garanzia dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Istituto beneficiario, con la quale verrà attestato l’adempimento di tutti gli impegni nascenti dal contratto, ivi compresi gli obblighi di formazione (vedi precedente art. 6.5) e garanzia (vedi precedente art. 6.6), nonché l’assenza o l’avvenuta definizione di ogni eventuale eccezione e/o controversia, sorte in dipendenza dall’esecuzione del contratto stesso e, comunque, per tutta la durata del periodo di garanzia legale o della maggiore estensione temporale offerta dal fornitore.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

Il Fornitore deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante.

Art. 12 - PENALI

Per ogni giorno di ritardo, non imputabile alla Stazione appaltante, né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti dal presente capitolato, per la consegna e la installazione del prodotto, nonché per la individuazione della tipologia e dell’entità del malfunzionamento e/o guasto e per il ripristino della piena e perfetta operatività e funzionalità dell’apparecchiatura e/o dei dispositivi opzionali e per l’erogazione del corso di istruzione/formazione destinato al personale utilizzatore, nonché per ogni ulteriore adempimento richiesto nel presente capitolato, è applicata al Fornitore una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo netto della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In tali casi il verificatore della conformità trasmette al Rup una nota in cui vengono dettagliati i ritardi e l’ammontare delle eventuali penali.

Per quello che riguarda la fase della consegna e installazione, l’applicazione e l’ammontare delle eventuali penali è comunicato dal Rup al Ruac all’atto di emissione del certificato di pagamento e di richiesta dell’emissione della relativa fattura. Il Fornitore deve, comunque, emettere fattura per l’intero importo previsto dal contratto e il pagamento sarà effettuato al netto dell’importo della penale.

Per quello che riguarda le successive fasi di formazione e garanzia (precedenti artt. 6.5 e 6.6) il Rup comunica al Ruac l’ammontare delle penali da ritardo e ne chiede il

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