Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 89 del 3 novembre 1975
Oggetto: Legge 11 marzo 1975 n. 67 - Decorrenza dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968 n. 47, recante modifica alla legge 20 febbraio 1958 n. 93. sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive. Legge 17 marzo 1975 n. 68 - Modifica della legge 20 febbraio 1958 n. 93 e successive modifiche, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 aprile 1975 sono state pubblicate le leggi in oggetto (v. allegato n. 1), per la cui attuazione si forniscono le seguenti istruzioni.
La legge 11 marzo 1975 n. 87 stabilisce che le rendite previste dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, vanno applicate a decorrere dal 1 gennaio 1967, conseguentemente viene ad essere modificato il termine (2 marzo 1968) precedentemente fissato da questa Direzione generale (cfr. circolari n. 92/1968 e n. 41/1969) - in difetto di specifiche disposizioni contenute nella indicata legge 47/1968 - sulla base dei principi generali di cui agli articoli 10 e 11 delle disposizioni preliminari al Codice Civile.
L'Istituto, pertanto, ha l'obbligo di procedere alla riliquidazione delle rendite in corso di godimento al 1 gennaio 1967 o con decorrenza successiva a tale data, sulla base della retribuzione annua di L. 3.000.000 stabilita dall'articolo 2 della suddetta legge n. 47/1968 e di corrispondere agli interessati i conguagli che risulteranno dovuti per il periodo dal 1 gennaio 1967 al 1 marzo 1968.
La retrodatazione stabilita dalla legge n. 67/1975 citata non influisce peraltro sulle successive rivalutazioni triennali delle rendite in argomento, le quali hanno inizio a partire dal 2 marzo 1971, cosi come previsto dal D.M. 20 marzo 1972, che ha stabilito in L.4.200.000 la retribuzione annua da assumere ai fini della liquidazione di dette rendite per il triennio 2 marzo 1971 - 1 marzo 1974.
I conguagli derivanti dalle provvidenze in argomento, riferendosi ad un periodo di tempo per il quale non si ha la possibilità di memorizzazione e quindi di elaborazione elettronica dei calcoli, dovranno essere determinati senza eccezione a cura delle unità operative.
La segnalazione degli importi da corrispondere per le rendite in parola dovrà essere effettuata via terminale a questa Direzione generale (Servizio Meccanizzazione) nel periodo 21 novembre - 16 dicembre p.v. al fine di permetterne il pagamento con il rateo di gennaio 1976. Allo scopo di agevolare gli adempimenti delle Sedi, questa Direzione generale inoltrerà a brevissimo termine un tabulato per la evidenza dei casi di rendite dirette e a superstiti in vigore al 1 novembre c.a. e di quelli cessati anteriormente a tale data.
Ovviamente le Sedi evidenzieranno per loro conto i casi di rendite cessate non acquisiti allo schedario magnetico alla data del 1 luglio 1971.
Per le rendite cessate in data successiva al 1 gennaio 1967 per morte dell'avente diritto o per altre cause, le Sedi interessate provvederanno direttamente al pagamento di quanto dovuto sino alla data della cessazione o comunque fino al 1 marzo 1968.
I medici radiologi e loro superstiti, aventi diritto alle provvidenze di cui alla legge n. 67/1975, dovranno essere preavvisati, a cura delle stesse Sedi, dell'ammontare dei conguagli loro dovuti per il periodo 1 gennaio 1967 - 1 marzo 1968 con apposita comunicazione (v. allegato n.2) da inoltrare ai medesimi dopo le operazioni di controllo del rateo da parte degli Ispettorati regionali, tenendo presente che per i casi di rendite cessate il testo dovrà essere opportunamente adattato.
L'articolo 1 della legge 17 marzo 1975 n. 68, nel sostituire integralmente l'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958 n. 93 e successive modificazioni, ha innovato, rispetto al precedente testo legislativo, esclusivamente per quanto riguarda l'istituto della revisione della rendita, abolendo il termine limitativo di 15 anni, prima stabilito per l'ultima revisione.
Pertanto, in base al disposto del citato articolo 1, l'Istituto assicuratore e l'assicurato possono, rispettivamente, disporre o richiedere la visita medica di revisione senza alcun limite di tempo, purché venga rispettato il termine di un anno tra i vari procedimenti revisionali, come previsto dall'articolo 137 dal Testo Unico n. 1124/1965.
La previsione ai cui all'articolo 1 della summenzionata legge 17 marzo 1975, n. 68. é applicabile a tutte le rendite, comprese quelle per le quali sono già trascorsi i quindici anni dalla relativa costituzione
All.n. 2
All. n. 1 alla circ. n. 89/1975 LEGGE 11 marzo 1975, n. 67.
Decorrenza dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, recante modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione del raggi X e sostanze radioattive.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge;
Articolo unico
Le rendite previste dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, vanno applicate a decorrere dal 1 gennaio 1967.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
LEGGE 17 marzo 1975, n. 68.
Modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93 e successive modifiche di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 47 é sostituito dal seguente:
Alle rendite per inabilità permanente e per morte e agli assegni una volta tanto in caso di morte sono applicabili le disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 196, n. 1124.
Le revisioni del grado di invalidità non sono soggette al termine di quindici anni disciplinato dall'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite e fissata nella cifra di lire 3 milioni; essa é suscettibile di modifica ogni tre anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni dei medici radiologi. La prima variazione si farà con riferimento all'indice generale di dette retribuzioni accertate per l'anno 1968.
L'importo dell'assegno in caso di morte é pari ad un terzo della retribuzione annua assunta come base per la liquidazione della rendita, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 85 del citato testo unico, a un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i detti requisiti, e ad un sesto negli altri casi previsti dal predetto articolo 85.
Art. 2.
L'articolo 11 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, é sostituito dal seguente:
Qualora il medico in servizio presenti segni di radio - lesioni o di malattia derivante da radiazioni, sarà provveduto, previ opportuni accertamenti medici, alle cure dei caso anche con temporanea sospensione dal servizio.
Tali periodi di interruzione dal lavoro saranno considerati periodi lavorativi a tutti gli effetti, anche in deroga a norme particolari eventualmente vigenti.
Art. 3.
L'articolo 12 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, é sostituito dal seguente:
Ove si manifestino lesioni che non permettono la continuazione della specifica attività, l'ente alle cui di pendenze il medico presta servizio dovrà adibirlo ad altre funzioni gerarchicamente ed amministrativamente analoghe, fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti, a meno che non si concreti una inabilità permanente assoluta.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
All. n. 2 alla circ. n. 89/1975 Fac-simile
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
SEDE di ...
Ufficio ...
Rendita n. ...
Al Sig. ...
e, p.c.:
Al Patronato ...
OGGETTO: Rendita per malattia professionale del ...
Cognome e nome dell'assicurato ...
La legge 11 marzo 1975, n. 67, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 aprile 1975, stabilisce che la liquidazione delle rendite sulla base della retribuzione annua di L.3.000.000 prevista dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, deve essere effettuata dal 1 gennaio 1967 e non dal 2 marzo 1968 come in precedenza praticato.
In relazione a quanto sopra, il conguaglio dovuto per il periodo dal ... al ..., con riferimento agli estremi di liquidazione in vigore per il periodo stesso, ammonta a lire ...
Il relativo pagamento avrà luogo insieme alla rata di rendita del mese di ...