Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 73 del 5 novembre 1996
Oggetto: Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° gennaio 1996.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 1996 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 23 settembre 1996 (all. n. 1) che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dell'articolo 20, comma 4°, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce la retribuzione annua da assumersi a base, a decorrere dal 1° gennaio 1996, della liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
Com'è noto il citato articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 conferma per la particolare categoria la rivalutazione annuale delle retribuzioni convenzionali stabilendo tuttavia che essa possa avere luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione percepita nell'anno precedente dai medici radiologi dipendenti da Enti pubblici; condizione che si è verificata nel periodo 1990-1995, essendo intervenuta una variazione pari al 10,05%.
La nuova misura retributiva, fissata dal citato D.M. 23 settembre 1996 in L. 51.783.000, si applica sia in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, operata a decorrere dal 1° gennaio 1996, sia in sede di rivalutazione delle rendite in corso di godimento a tale data.
Alle operazioni di riliquidazione delle rendite in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1996 provvederà direttamente questa Direzione Generale - Servizio Gestione Sistema Informatico.
L'assegno in caso di morte ai superstiti dei medici radiologi è rapportato alla nuova retribuzione di L.
51.783.000 secondo le percentuali che di seguito si elencano:
- un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 85 del Testo Unico, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche;
- un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
- un sesto negli altri casi previsti nel citato articolo 85.
AZIONE DI SURROGA E REGRESSO - AGGIORNAMENTO DEI VALORI CAPITALI DI RENDITE.
Al fine di consentire, con la massima sollecitudine, la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso, sia il valore capitale che il montante dei ratei pregressi sono riferiti al 1° gennaio 1996.
Pertanto, le Unità operative dovranno procedere al conteggio dei ratei fino al 31 dicembre.
Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature dovranno chiedere anche il rinvio delle cause - tanto in primo grado quanto in sede di appello - per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già prese.