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Modello di rettifica a mezzo stampa Diffamazione a mezzo stampa

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Academic year: 2021

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Modello di rettifica a mezzo stampa

Diffamazione a mezzo stampa

La diffamazione, come l'ingiuria, consiste in una manifestazione del pensiero, che rileva, ai fini della consumazione del reato, nella misura in cui l'espressione offensiva venga a conoscenza di un’’ altra persona o comunque sia da altri percepita.

L’’ offesa è rivolta nei confronti della reputazione della persona - che al momento possiamo intendere come “personalità sociale”, il valore sociale di un determinato individuo od organizzazione - che può essere lesa o messa in pericolo da chiunque attribuisca al soggetto interessato qualità o fatti in qualche modo disonoranti.

Tale offesa implica in concreto, ma non necessariamente, che la persona si senta colpita nel proprio onore e che ne risenta la sua reputazione in termini di perdita di stima. Ma, dal momento che si agisce nel campo dei beni morali, non è facilmente accertabile se questi vengano lesi effettivamente ovvero solo potenzialmente.

Diritto di rettifica (replica)

L’art. 8 della legge sulla stampa 47/1948 (e sue modificazioni: l. 416/1981) stabilisce che “il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale”.

Per i quotidiani e le testate on line, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce purché non siano documentalmente false.

Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento alla legge 416/1981, art. 42 e allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe (convenzionalmente 30 righe sono di 60 battute l’una: in word si tratta di 1.800 caratteri, spazi inclusi), con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate

Il testo

Legenda

La prima parte in grassetto va adattata alla notizia inserendo i dati relativi, ma vale in tutti i casi come richiamo alla norma di legge sulla rettifica.

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In rifermento alla notizia (… inserire il titolo della notizia in corsivo …) pubblicata su ( inserire il nome della testata, anche se on line o radiotelevisiva, il giorno di

pubblicazione, la pagina e/o la rubrica: servono perché la rettifica deve andare nello stesso posto dove è stata pubblicata/letta/mandata in onda la notizia), si chiede la rettifica delle affermazioni offensive per la professione infermieristica in essa

contenute e la replica a mezzo stampa con la pubblicazione della seguente precisazione a norma dell'articolo 42 della legge 416/1981.

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Rispetto a quanto accaduto (breve descrizione del fatto e del luogo dove è avvenuto), non è stato un infermiere a compiere l’atto, ma un ausiliario/ un operatore sociosanitario (o

chiunque sia stato). Gli infermieri non sono (ausiliari, Oss … o qualunque altra figura sia coinvolta) e questa imprecisione genera confusione e danneggia la nostra categoria

professionale. Accade ormai troppo spesso che i giornali, per rendere più appetibile una notizia, utilizzino in modo improprio la qualifica di infermiere per connotare altre figure che con questa nulla hanno a che fare: riferendosi agli ospedali e all’assistenza sanitaria in genere o si parla di medici o di infermieri. L’infermiere è il professionista laureato con laurea triennale e poi biennale specialistica, che può frequentare master e corsi di specializzazione e può avere incarichi di direzione di strutture anche complesse (primario). Si occupa dell’assistenza al paziente e gli dà supporto nell’esecuzione della terapia e sostegno per innalzare dal punto di vista clinico la sua qualità di vita, accrescere le possibilità di guarigione e di benessere, creare un ambiente che aiuti a diminuire la sofferenza e il deterioramento anche grazie a un ruolo di educatore sanitario.

L’ausiliario è invece una figura “a esaurimento” (sostituita dall’operatore sociosanitario) che si occupa delle esigenze di base del paziente (mangiare, lavare, vestire,

movimentazioni ecc.) e agisce semmai sotto la supervisione dell’infermiere con la cui professionalità non ha però nulla a che fare.

L’operatore sociosanitario (Oss) è invece una figura che sostituisce il “vecchio” ausiliario, non è una professione sanitaria e, avendo caratteristiche specifiche di ausiliarietà

all'ambito assistenziale, nello svolgimento della sua attività non ha potere decisionale e si attiene alle indicazioni e prescrizioni dell'infermiere che ne è il responsabile diretto. Il suo compito è di svolgere attività che aiutino le persone a soddisfare i bisogni di base

(mangiare, lavare, vestire, movimentazioni ecc.).

(nel caso si tratti di altre figure specificare brevemente funzioni e ambito di attività)

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