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I Segretari dei Collegi IPASVI – ruolo e attribuzioni

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(1)

1

Seminari di studio

Bologna 29 – 30 – 31 maggio 2015

Lecce 5 - 6 - 7 giugno 2015

I Segretari dei Collegi IPASVI – ruolo e attribuzioni

A cura di :

Stefania Gastaldi

(2)

Art. 97 Costituzione

I pubblici uffici sono organizzati secondo

disposizioni di legge , in modo che siano assicurati

il

buon

andamento

e

la

imparzialità

dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le

sfere di competenza, le attribuzioni e le

responsabilità proprie dei funzionari .

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si

accede mediante

concorso

, salvo i casi stabiliti

dalla legge.

(3)

D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165

articolo comma 2

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti

pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le

amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI

(4)

Corte Costituzionale : ……..per giurisprudenza costante, gli Ordini ed i Collegi professionali sono qualificati Enti pubblici nazionali; pertanto, il loro ordinamento e la loro organizzazione ricadono nell’ambito della competenza esclusiva statale.

La vigente normazione riguardante gli Ordini e i Collegi risponde all’ esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza

necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirino ad iscriversi. Ciò è, infatti, finalizzato a garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività.

Corte di Giustizia La natura degli ordini professionali «è quella di enti

pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per

scopi di carattere generale, che le prestazioni lavorative subordinate

integrano un rapporto di pubblico impiego, che è indubitabile la

qualificazione pubblica del patrimonio dell'ente»

(5)

Corte Cassazione 2011 n. 21226

sul controllo della Corte dei Conti

Ordini e Collegi e relative Federazioni Nazionali enti

appartenenti alla pubblica amministrazione e

rientranti nella categoria degli enti pubblici non

economici ………..

però…….

considerato che è incontestata la circostanza che gli

ordini professionali non beneficiano di alcun

contributo pubblico, non è dato comprendere quale

possa

essere

l'interesse

dello

Stato

(che

giustificherebbe

poi

le

eventuali

iniziative

conseguenti) ad esercitare un controllo sulla

correttezza della gestione degli enti in questione, al

semplice fine di accertarne la rispondenza fra gli

(6)

Corte Cassazione 2011 n. 21226

Il punto in contestazione non è infatti quello relativo

all'esistenza o meno di un interesse pubblico al

corretto espletamento dei compiti istituzionali da

parte degli ordini professionali, ma piuttosto quello

di stabilire se la natura dell'interesse esistente

richieda o meno l'esercizio di un controllo da

parte della Corte dei Conti (quale organo

istituzionalmente a ciò deputato) sull'attività di

gestione degli enti, quesito al quale, in assenza di

esplicite indicazioni, formali, va - come detto - data

risposta negativa, per le ragioni precedentemente

indicate.

(7)

Contratto Collettivo Quadro

Quadriennio 2006-2009

Art. 2 (Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva)

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva: (omissis)

B) - Comparto del personale degli Enti pubblici non economici

Art. 4 (Comparto del personale degli Enti pubblici non economici) 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), comprende il personale dipendente dai sottoindicati Enti….. (omissis) ……

- Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni, Consigli e Collegi nazionali;

(omissis)

(8)

D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 CAD

(Modificato dal D.Lgs 30/12/2010 n. 235)

Art. 57-bis. Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.

1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati.

2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale

(9)

I Collegi IPASVI

-

DLCPS 13/9/1946 n. 233 (art. 27)

-

Legge 29 ottobre 1954 n. 1049

-

DPR 5/4/1950 n. 221

(10)

• È istituito con apposita legge DLCPS 13/09/1946 n. 233 e successivo DPR 5/4/1950 n. 221 art. 27 Legge 29/10/1954 n. 1049

• Sono individuate le modalità di costituzione (elezioni del CD e

CRC)

• Sono stabilite le attribuzioni dell’ente affidate al CD

• Sono individuati i metodi di finanziamento

• E’ individuata l’autorità competente per ricorrere avverso agli

atti emessi (Commissione Centrale esercenti professioni sanitarie)

• Prevede cosa fare in caso di non funzionamento, morosità

contributo e reiterata inadempienza ai deliberati della Federazione

(11)

Articolo 3 DLCPS 233/46

Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio

spettano le seguenti attribuzioni:

a) compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio

e pubblicarlo al principio di ogni anno;

b) vigilare alla conservazione del decoro e della

indipendenza dell'Ordine e del Collegio;

c) designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio

presso commissioni, enti ed organizzazioni di

carattere provinciale o comunale;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a

facilitare il progresso culturale degli iscritti;

(12)

Articolo 3 DLCPS 233/46

e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e

nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine od il Collegio;

f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari

liberi professionisti inscritti nell'albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e

sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.

(13)

Articolo 31 DPR 221/50

Il segretario è responsabile del regolare andamento dell'ufficio.

Sono ad esso affidati l'archivio, i verbali delle adunanze

dell'assemblea e del Consiglio, i registri delle relative

deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art. 3 lettera g) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 , il registro dei pareri espressi dal Consiglio, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio stesso. Spetta al

segretario l'autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli

altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati.

In caso di assenza o impedimento il segretario è sostituito dal consigliere meno anziano di età, che non sia il tesoriere.

(14)

Articolo 30 DPR 221/50

Le adunanze dei Consigli o Comitati centrali non

sono valide se non interviene la maggioranza

dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di

voti, in caso di parità, prevale il voto del

presidente. Esse debbono essere sottoscritte

dal presidente e dal segretario.

.

(15)

Le delibere dei Collegi

(16)

La delibera

• La delibera è l’atto con cui un organo collegiale (Consiglio

Direttivo) esprime la propria volontà.

• E’ necessaria la forma scritta.

• La delibera del Consiglio Direttivo è un atto pubblico in

quanto redatta da un pubblico ufficiale, quindi soggetta al diritto di accesso. Fa piena prova fino a querela di parte.

• La delibera del Consiglio Direttivo è un atto amministrativo

collegiale.

• La delibera di norma è un provvedimento amministrativo in

quanto è il risultato di un procedimento amministrativo.

• La delibera è documentata da un verbale.

• Delibere e verbali sono documenti a conservazione illimitata.

(17)

Legge 241/1990

Ogni provvedimento amministrativo deve essere

motivato (art. 3)

Obbligo di conclusione del procedimento con un

provvedimento espresso e in tempi certi (art. 2)

Ogni procedimento amministrativo deve avere un

Responsabile (il Segretario) (art. 4)

Obbligo di comunicazione ai terzi.

(18)

Consiglio di Stato

La

motivazione

del

provvedimento

amministrativo ha lo scopo di consentire al

cittadino la ricostruzione dell’iter

logico-giuridico attraverso cui l’amministrazione

si è determinata ad adottare un

determinato provvedimento controllando

quindi il corretto esercizio del potere ad essa

conferito dalla legge e facendo valere

eventualmente

nelle

opportune

sedi,

giustiziali o giurisdizionali, le proprie ragioni.

(19)

Impugnazione

Commissione Centrale per gli Esercenti le

Professioni Sanitarie (CCEPS presso il

Ministero della salute).

Competente in materia di:

Iscrizione e cancellazione dall’albo

Procedimento disciplinare e applicazioni

delle sanzioni disciplinari

Elezioni dei Componenti il CD e CRC

(20)

LA DELIBERA

_______________________________________________________________

La DELIBERA è un atto amministrativo collegiale, documentato nel rispettivo verbale

ELEMENTI ESSENZIALI della delibera sono: ◦ denominazione del Collegio

◦ oggetto

◦ data e luogo della seduta

◦ indicazione del numero del verbale corrispondente ◦ indicazione dei presenti e degli assenti

◦ indicazione dell’esito della votazione ◦ preambolo

◦ motivazione ◦ dispositivo

(21)

COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI __________ via________ cap ________città _________

DELIBERAZIONE n. ____ /_____ Prot. _________Rep. ________ del Consiglio Direttivo del Collegi IPASVI di

Oggetto: _____________________________________________________________ Il giorno __________ presso la sede legale del Collegio Ipasvi di ____via ______

IL CONSIGLIO DIRETTIVO verbale n. ____ (_/_) COMPONENTI ASSENTI PRESENTI

Nome x

Constatata la presenza del numero legale

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI COMPONENTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI

Nome x

(22)

_______________________________________________________________

Il PREAMBOLO si compone di una

parte procedurale in cui è descritto l’iter del procedimento con riferimento agli adempimenti istruttori necessari all’adozione di quella determinata delibera. Deve evidenziare che sono state seguite correttamente tutte le procedure di legge

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

costituito secondo quanto disposto dal DLCPS n. 233/46 art. 2 e dalla delibera n. ___ verb. ____, nel rispetto delle attribuzioni di cui all’art. 3 del DLCPS n. 233/46

Convocato con nota prot. ________

Visto - il DLCPS n. 233/46

- il DPR n. 221/50

(23)

- il Dlgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni

- le linee guida per la gestione dei provvedimenti degli organi collegiali per i Collegi Ipasvi approvate con delibera n. ___/___ verb. _____

- il Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio Ipasvi di _____ approvato con delibera n. ____/____ verb. _____

- il Regolamento di amministrazione e contabilità dei Collegi approvato con delibera n.___/____ verb. ____

- ____ (normativa di volta in volta presa in esame a seconda dell’oggetto della deliberazione)

_______________________________________________________________

parte contenutistica nella quale sono descritti i contenuti più significativi emersi nell’iter procedimentale: fatti, atti, accertamenti (elementi di fatto), norme giuridiche applicabili all’atto (elementi di diritto)

Gli elementi di fatto possono essere indicati in ordine logico, cronologico o misto

(24)

Richiamato - l’ art. ____ del Dlcps 233/46

- l’ art. ____ del Dlgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni

- l’art. ____ del Regolamento di amministrazione e contabilità dei Collegi approvato con delibera n. ___/____ verb. ____

- la delibera n. ____/____ verb. ____ relativa a _____ - Il verbale del CD n. ____ punto 4) ____

(25)

_____________________________________________________________

La MOTIVAZIONE rende conto del perché il Consiglio adotta la delibera

Consiste nell’indicazione:

dei presupposti di fatto che condizionano l’adozione o il contenuto dell’atto

(26)

L’art. 3 L. 241/90 – «Motivazione del provvedimento» stabilisce che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria

L’obbligo di motivazione non sussiste per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

(27)

La motivazione è elemento essenziale della delibera Quindi:

- la mancanza totale di motivazione

- l’indicazione incompleta dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione

- la mancata indicazione degli atti per relationem e dei modi per accedere ad essi

(28)

La discrezionalità amministrativa è la facoltà di scegliere tra più comportamenti, tutti giuridicamente leciti, per soddisfare o perseguire un interesse pubblico. Più ampia è la discrezionalità, tanto più la motivazione del provvedimento deve essere articolata

Negli atti discrezionali, dopo l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto, occorre indicare l’esame delle scelte possibili

(29)

_____________________________________________________________

Il DISPOSITIVO descrive il contenuto dell’atto (volitivo o dichiarativo) Deve essere una conseguenza logica e imparziale di quanto emerso nel preambolo e nella motivazione e, nel caso di atti discrezionali, deve basarsi sulla valutazione dei vari interessi coinvolti

DELIBERA 1. ______________

2. ______________

STABILISCE

relativamente a quanto deliberato, il seguente limite di spesa complessiva: euro ___________ ATTESTA

che le relative voci di spesa verranno imputate ai seguenti capitoli di competenza: _________ AUTORIZZA

il tesoriere ad impegnare le relative somme nei limiti del bilancio di previsione 2015 approvato da parte dell’Assemblea nella seduta ordinaria del _______________

DICHIARA la presente delibera immediatamente eseguibile

(30)

DOCUMENTI ALLEGATI

_____________________________________________________________

Gli ALLEGATI sono atti non riportati nel testo della delibera, ma scritti a parte e allegati alla delibera stessa di cui costituiscono parte integrante (capitolati, contratti, regolamenti ecc.)

I documenti allegati ad una delibera devono essere richiamati espressamente nel preambolo e indicati/approvati nel dispositivo

(31)

MODIFICA E RITIRO DI PRECEDENTI DELIBERAZIONI

_____________________________________________________________

Una delibera può essere integrata o modificata con una delibera successiva. Le deliberazioni che integrano o modificano precedenti provvedimenti devono fare espressa menzione delle parti modificate o integrate

(32)

IL VERBALE

_____________________________________________________________

La VERBALIZZAZIONE è l’atto del tradurre in forma scritta il contenuto di quanto viene espresso oralmente.

È l’attività che documenta la formazione della volontà collegiale e ne costituisce l’unica prova

IlVERBALE documenta la volontà del Consiglio Direttivo

È redatto dal segretario e da lui firmato come responsabile della regolarità delle operazioni connesse alla validità della riunione

(33)

_____________________________________________________________ ELEMENTI ESSENZIALI del verbale sono:

▪ denominazione del Collegio ▪ luogo e data della seduta

▪ presenti e assenti, comprese modifiche sopravvenute ▪ ordine del giorno

▪ sintesi della discussione e deliberazioni adottate ▪ orario di inizio e fine lavori

▪ sottoscrizione del presidente e firma del segretario

(34)

COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI ___________ via __________ cap __________ città ___________

VERBALE n. ____ (___ /___) Prot. _____________ Rep._____________ luogo__________ data_____________ Odg 1) _______________ 2) _______________ Presenti: ______________ Assenti: ______________ Inizio lavori ore _________

Sintesi della discussione su ciascun punto all’odg .

1) _________ Il Consiglio direttivo con delibera n. _______all’unanimità decide_______ 2) _________ Il Consiglio direttivo con delibera n. _______all’unanimità decide_______ Chiusura lavori ore __________

(35)

_____________________________________________________________

Il verbale va trasmesso in visione ai componenti il Consiglio Direttivo prima dell’approvazione

Eventuali rettifiche al verbale possono essere accolte dal

presidente solo se presentate per iscritto prima

dell’approvazione

I REGISTRI dei verbali e delle deliberazioni vanno conservati a

(36)

Regolamento disciplinante l’attività degli

organi del Collegio IPASVI

Inviato ai Collegi aprile 2015

(37)

Art. 35 DPR 221/50

I regolamenti interni degli Ordini o Collegi devono

essere deliberati dai rispettivi Consigli e sono

soggetti

all'approvazione

della

competente

Federazione nazionale.

I regolamenti delle Federazioni nazionali debbono

essere deliberati dai rispettivi Comitati centrali e

sono soggetti all'approvazione dei Consigli nazionali.

Detti

regolamenti

sono

comunicati

all'Alto

Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica

(Ministero della salute) il quale, nel termine di tre

mesi dalla loro ricezione, può, con decreto motivato,

disporne l'annullamento per vizi di legittimità.

(38)

Regolamenti

Nota del 13/1/2015

1. la bozza del piano triennale per la trasparenza e l’anticorruzione, corredato di scheda per la valutazione dell’indice di rischio (all. 1 e 2);

2. la bozza del regolamento per la trasparenza e l’accesso agli atti, parte integrante del piano triennale di cui al punto precedente, corredato dei relativi allegati (all. 3, 4, 5 e 6);

3. la bozza del codice di comportamento per il personale dipendente del collegio Ipasvi;

4. le bozze di delibera per la nomina del responsabile della trasparenza e anticorruzione, per l’adozione del piano triennale per la trasparenza e l’anticorruzione e per l’adozione del codice di comportamento.

(39)

Regolamenti

Nota del 22/4/2015

1. Regolamento disciplinante l’attività degli organi del

Collegio (errata corrige 185/15)

2. Regolamento sulla gestione e tenuta dell’Albo del

Collegio

3. Regolamento sul procedimento elettorale del Collegio

4. Regolamento sul procedimento disciplinare del

Collegio

5. Linee guida per la migliore gestione dell’esame di

lingua italiana

6. Linee guida per la contrattazione integrativa a livello di

ente per i dipendenti dei collegi (errata corrige 185/15)

(40)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Articolo 1

Organi del Collegio IPASVI di...

1. Il Collegio IPASVI di... è un ente pubblico non

economico di tipo associativo con autonomia finanziaria,

non

ricompreso

nell’elenco

delle

Pubbliche

amministrazioni inserite nel conto economico consolidato

dello Stato ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge

196/2009.

2. I suoi organi sono:

L’Assemblea degli iscritti;

il Consiglio direttivo;

il Collegio dei Revisori dei Conti.

(41)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Articolo 5

Convocazione delle adunanze. Ordine del giorno

1. La convocazione dell’Assemblea degli iscritti è a cura del Presidente del Collegio, mediante indicazione della data e del luogo dell’adunanza – comunque nel territorio dello Stato italiano – nonché l’ordine del giorno, nell’ambito del quale non è ammessa l’indicazione di punti generici mediante espressioni come ‘varie ed eventuali’ e assimilate. 2. La convocazione per l’adunanza dell’Assemblea degli iscritti è effettuata mediante avviso spedito almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza a mezzo di posta elettronica certificata e, per l’iscritto che ne fosse sfornito, a mezzo di fax o di lettera per posta

prioritaria, ferma comunque la pubblicazione dell’avviso sul sito web

del Collegio. Per le adunanze straordinarie è ammessa la convocazione di urgenza. In questo caso il termine dell’avviso è ridotto a 5 giorni prima della data fissata, ferma la convocazione con le modalità dell’adunanza ordinaria sopra indicate.

(42)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

3. Le adunanze straordinarie possono essere

convocate dal Consiglio direttivo oppure su richiesta

sottoscritta da un numero di iscritti che rappresenti

almeno un sesto dei componenti l’Assemblea degli

iscritti. In questo ultimo caso, coloro che richiedono

la convocazione sono tenuti a presentare gli

argomenti da inserire all’ordine del giorno e

l’Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro e

non oltre 20 giorni dalla richiesta, previa adozione

da parte del Presidente degli atti prodromici

necessari ai sensi del presente Regolamento.

4. Il quorum costitutivo per la validità dell’assemblea

in prima convocazione è pari ad almeno 1/4 (un

quarto) degli iscritti.

(43)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Articolo 6

Presidenza e segreteria delle adunanze

Le adunanze dell’Assemblea degli iscritti sono

presiedute dal Presidente del Collegio e in caso

di sua assenza o impedimento dal Vice

Presidente. Ove entrambi fossero impossibilitati

l’Assemblea sarà presieduta da un Consigliere

delegato dal Presidente.

Le funzioni di segretario dell’Assemblea degli

iscritti sono svolte dal Segretario del Collegio.

(44)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Articolo 7

Riservatezza delle adunanze

Le adunanze dell’Assemblea degli iscritti non sono pubbliche.

Possono prendervi parte i componenti di diritto, i membri

del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Su invito del Presidente del Collegio possono intervenire alle

riunioni soggetti non aventi diritto per pareri, relazioni e

suggerimenti. Essi possono intrattenersi solo per il tempo

necessario al disimpegno del compito loro affidato.

I partecipanti che desiderano registrare i lavori della seduta

devono darne espressa comunicazione al Presidente del

Collegio e ai presenti al fine di tutelare la privacy dei

partecipanti

.

(45)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Articolo 8

Apertura della seduta

Il Presidente del Collegio, previa verifica della presenza

del quorum costitutivo all’ora fissata, apre i lavori e dirige

i lavori dell’adunanza.

Egli regola la discussione, mantiene l’ordine e fa

osservare le leggi e i regolamenti. Organizza, dirige e

modera la discussione, stabilisce l’ordine delle votazione

e ne annunzia il risultato. Ha facoltà di richiamare

all’ordine i componenti che turbino il regolare

svolgimento dei lavori e nei casi più gravi di proporne

all’Assemblea degli iscritti l’allontanamento dall’aula. Ha

facoltà di sospendere o di dichiarare chiusa l’adunanza

per gravi motivi.

(46)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Articolo 9

Svolgimento dei lavori

Per ogni argomento posto all’ordine del giorno il Presidente svolge una breve relazione introduttiva, ove ne ravvisi l’utilità, in base al parere del Consiglio direttivo.

Al fine di garantire la serenità e pertinenza all’ordine del giorno della discussione, il Presidente organizza la successione degli interventi e fissa il tempo concesso a ciascuno di essi. L’ordine degli interventi è determinato di norma in base alla priorità delle richieste fatte pervenire alla Segreteria dell’adunanza, con precedenza per le mozioni d’ordine. Gli oratori sono tenuti ad attenersi all’argomento in trattazione; il Presidente ha facoltà di richiamare l’oratore e, in caso di inosservanza di almeno due richiami da parte del medesimo, di togliergli la parola.

Il Presidente ha facoltà di richiamare all’ordine anche il partecipante all’adunanza che turba lo svolgimento della medesima; dopo un secondo richiamo, ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può proporre l’allontanamento dall’aula. Sulla proposta delibera l’Assemblea degli

(47)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Ogni componente dell’Assemblea degli iscritti, da solo o in associazione con altri, ha la facoltà di proporre interrogazioni, mozioni d’ordine e mozioni conclusive.

Le interrogazioni hanno lo scopo di ottenere informazioni sull’argomento in discussione. Ad esse risponde il Presidente o, per sua delega, un componente il Consiglio direttivo. Di norma alle interrogazioni viene data immediata risposta nel corso della seduta; il Presidente può tuttavia riservarsi di rispondere in altra seduta quando la natura dell’interrogazione ne comporti di necessità il rinvio.

Le mozioni d’ordine vanno svolte e decise con precedenza su ogni altro argomento. Sulle stesse la discussione, prima della votazione, è limitata a due interventi uno a favore e uno contrario.

(48)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Le mozioni conclusive devono vertere esclusivamente sull’argomento in discussione. Tra le mozioni conclusive presentate il Presidente sceglie quelle da porre in votazione proponendo se del caso la fusione di esse, dà lettura dei testi e li pone in discussione per le eventuali modifiche ed emendamenti.

Chi intende votare contro l’approvazione del conto consuntivo e/o del bilancio preventivo deve presentare apposita mozione nella quale da sintetica motivazione del proprio dissenso.

Chiusa la discussione è data la facoltà di proporre e succintamente illustrare le mozioni conclusive attinenti agli argomenti discussi. Indi il Presidente indica le modalità di voto e apre la votazione.

(49)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Le mozioni conclusive devono vertere esclusivamente

sull’argomento in discussione. Tra le mozioni conclusive presentate il Presidente sceglie quelle da porre in votazione proponendo se del caso la fusione di esse, dà lettura dei testi e li pone in discussione per le eventuali modifiche ed emendamenti.

Chi intende votare contro l’approvazione del conto consuntivo e/o del bilancio preventivo deve presentare apposita mozione nella quale da sintetica motivazione del proprio dissenso.

Chiusa la discussione è data la facoltà di proporre e succintamente illustrare le mozioni conclusive attinenti agli argomenti discussi. Indi il Presidente indica le modalità di voto e apre la votazione.

All’esito di ciascuna votazione, o comunque all’esaurimento di ciascun pinto all’ordine del giorno, viene redatto e approvato per alzata di mano il relativo verbale.

(50)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Articolo 10 Votazione

Iniziata la votazione non è più concessa la parola se non per la dichiarazione di voto, in caso di votazione palese.

Ogni componente dell’Assemblea degli iscritti dispone di un voto, con possibilità di avere non più di due deleghe – comunque corredate di fotocopia del documento di identità del delegante - e quindi esprimere al massimo tre voti.

Le votazioni possono effettuarsi a scrutinio segreto, per appello nominale e per alzata di mano salvo che il Consiglio approvi la proposta per acclamazione. È ammesso il voto a scrutinio segreto quando la votazione abbia ad oggetto questioni a

(51)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

La votazione sul conto consuntivo e bilancio preventivo è palese. In tale votazione i membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Essi, pertanto, non vengono computati nel quorum deliberativo.

Le operazione di scrutinio sono effettuate dal Segretario che viene assistito da due componenti del Consiglio direttivo.

Il Presidente proclama il risultato del voto dopo che il Segretario ha proceduto al conteggio dei voti palesi, ha comunicato l’esito del voto per appello nominale o ha proceduto allo scrutinio del voto segreto.

Il quorum deliberativo è della maggioranza assoluta (secondo la

formula: legittimati (se in numero dispari) + 1 : 2 ) dei presenti

all’adunanza al momento della votazione. Pertanto, le astensioni e, in caso di scrutinio segreto, le schede bianche, quelle illeggibili e quelle comunque non valide, sono computate per determinare il quorum deliberativo. A parità di voto prevale il voto del Presidente del Consiglio direttivo, salvo che la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta.

(52)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Articolo 11

Verbali delle sedute

Della stesura del verbale delle adunanze è responsabile il

Segretario che può valersi di sistemi meccanici.

I resoconti stenografici e/o le sbobinature sono distrutti a seguito dell’approvazione del verbale stesso da parte dell’Assemblea degli iscritti e non sono accessibili tranne nei casi di querela di falso presentate nei confronti del verbale in approvazione.

(53)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Il verbale descrive l’attività dell’Assemblea degli iscritti in modo puntuale, riportando luogo, data e ora della adunanza ed i presenti, indicando le modifiche sopravvenute dei presenti, l’ordine del giorno, le comunicazioni, le deliberazioni prese, e qualsiasi altra atto, fatto o evento ritenuto degno di nota. Non è obbligatoria la verbalizzazione integrale essendo sufficiente che dal verbale risultino elementi che consentano di verificare la conformità dell’iter seguito alle norme e, in ogni caso, ad ordinari criteri di corretta formazione della volontà collegiale.

Qualora un componente dell’Assemblea degli iscritti desideri far verbalizzare integralmente un proprio pensiero o discorso deve provvedere entro cinque giorni dalla seduta a consegnare al Presidente e al Segretario il file contenente la parte da verbalizzare, anche se la seduta è stata registrata.

La lettura ed approvazione del verbale dev’essere fatta in chiusura di ogni adunanza. Eventuali aggiunte ai sensi del punto 4. risulteranno da apposita postilla successivamente allegata.

(54)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Articolo 12

Definizione e composizione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l’organo di governo del Collegio.

Esso è eletto ogni tre anni dall’Assemblea degli iscritti con funzioni di Assemblea Elettiva ed è composto da :

n. 5 membri ove il Collegio abbia un numero di iscritti fino a 100;

n. 7 membri ove il Collegio abbia un numero di iscritti fino a 500;

n. 9 membri ove il Collegio abbia un numero di iscritti fino a 1500;

n. 15 membri ove il Collegio abbia un numero di iscritti superiore a 1500.

In caso di decadenza o comunque cessazione delle funzioni della maggioranza dei consiglieri, si procede a elezioni suppletive per raggiungere di nuovo, fino alla scadenza naturale, il numero legale di membri del Consiglio Direttivo.

(55)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Articolo 13

Funzioni del Consiglio direttivo

Ai sensi dell’art. 15 del Dlcps 233/46 al Consiglio direttivo spetta di:

• compilare e tenere l’albo del Collegio e pubblicarlo al

principio di ogni anno. Al fine del miglior adempimento di tale funzione, è ammesso l’uso delle tecnologie informatiche e on-line, purché sia garantita la sicurezza nell’accesso e modifica dell’albo.

• vigilare sul mantenimento e conservazione del decoro e

dell’indipendenza della professione infermieristica e del Collegio che la rappresenta nel territorio di competenza;

• designare i propri rappresentanti presso commissioni, enti o

organizzazioni;

(56)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

dare il proprio supporto tecnico e organizzativo

alle autorità centrali e periferiche nello studio e

nell’attuazione dei provvedimenti di interesse della

professione infermieristica;

esercitare il potere disciplinare nei confronti degli

iscritti

interporsi se richiesto nelle controversie tra

sanitario e sanitario o fra sanitario e persona o

enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o

presti la propria opera professionale

.

(57)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Articolo 14

Costituzione del Consiglio direttivo

L'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio direttivo prevede unicamente la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere. La mancata presenza di un eletto alla prima seduta viene considerata come rinuncia tacita alla nomina di componente il Consiglio direttivo, qualora il medesimo non invii, prima della seduta ovvero entro e non oltre giorni due successivi, formale comunicazione e giustificazione dell’impedimento per gravi motivi. Si applica l’art. 19.

La nomina del Presidente è fatta a scrutinio segreto salvo che essa avvenga, per acclamazione, all’unanimità. Risulta eletto il componente il Consiglio direttivo che riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

(58)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Se nessuno abbia riportato la maggioranza

assoluta nei tre primi scrutini, si procede ad

ulteriori votazioni di ballottaggio fra i due

consiglieri che, nella terza votazione, hanno

riportato il maggior numero di voti.

Dopo la nomina del Presidente, la seduta

prosegue sotto la sua direzione e si procede

nell'ordine, con distinte votazioni a scrutinio

segreto ovvero, all’unanimità, per acclamazione,

alla nomina del Vice Presidente, del Segretario e

del Tesoriere. Si applicano per tali elezioni le

disposizioni stabilite sopra.

(59)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Articolo 15

Funzionamento del Consiglio direttivo: il

Presidente

Il Presidente rappresenta, dirige, presiede il

Consiglio direttivo e ne coordina l'attività.

Nel caso di assenza o d'impedimento il Presidente è

sostituito dal Vice Presidente.

La presidenza di singole sedute può essere delegata

anche verbalmente dal Presidente al Vice Presidente.

Nel caso di assenza o di incompatibilità del

Presidente e del Vice Presidente, la seduta è

presieduta dal componente il Consiglio direttivo più

(60)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Articolo 16

Funzionamento del Consiglio direttivo: il Segretario

Il Segretario assiste il Presidente, sovraintende al

personale, organizza e dirige gli uffici, ne sorveglia il

funzionamento, cura con il supporto del personale degli

uffici la verbalizzazione delle sedute del Comitato e ogni

formalità connessa alle attività del medesimo. Sono ad

esso affidati i verbali delle adunanze dell'assemblea e del

Consiglio direttivo, i registri delle relative deliberazioni, il

registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi

dell'art. 3 lettera g) del decreto legislativo 13 settembre

1946, n. 233, il registro dei pareri espressi dal Consiglio

direttivo, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio

direttivo stesso.

(61)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Il Segretario cura, inoltre, la tenuta degli

archivi e del protocollo della Collegio.

Nel caso di assenza o impedimento, le

funzioni del Segretario sono svolte dal

componenti il Consiglio direttivo più giovane

di età presente alla seduta che non sia il

Tesoriere.

(62)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Articolo 18

Funzionamento del Consiglio direttivo: le sedute

La seduta del Consiglio direttivo non è aperta al pubblico, con l’eccezione di persone espressamente invitate dal Presidente o dal Consiglio, di norma per pareri tecnici o per l’assistenza autorizzata al Segretario.

Le sedute del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente, coadiuvato dal Segretario, mediante comunicazione inviata via PEC ai membri del Consiglio almeno 2 giorni prima della seduta. Ove all’ordine del giorno siano inseriti procedimenti disciplinari, il termine è di 10 giorni.

Le sedute si svolgono, di regola, nella sede del Collegio.

In caso d'urgenza, è in facoltà del Presidente di convocare sedute amministrative straordinarie nella sede del Collegio o in altre sedi, previo invio di comunicazione via PEC almeno 24 ore prima.

(63)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, forma l'ordine del giorno degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.

L'ordine del giorno sottoscritto dal Presidente, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è sempre accluso - a pena di nullità - alla convocazione del Consiglio, anche in via d’urgenza, e può essere integrato, ove risulti necessario, anche a seduta iniziata, ove la questione sia connessa con una già all’ordine del giorno. Nella redazione di esso non sono ammesse formulazioni generiche, come ‘varie ed eventuali’, ed i singoli punti devono essere specificati il più possibile. Non sono ammesse delibere su punti non compresi all’ordine del giorno, salvo che un componente il Consiglio direttivo, all’inizio della seduta, ne chieda l’inserimento e su tale inserimento convengano, all’unanimità, tutti gli altri. In caso di motivato parere negativo del Presidente l’argomento viene inserito obbligatoriamente all’ordine del giorno della seduta successiva.

(64)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Il primo punto all’ordine del giorno è sempre

costituito dall’approvazione del verbale della seduta

precedente, col quale si apre la discussione, seguito

dalle comunicazioni del Presidente e dei componenti

del Consiglio direttivo.

Le comunicazioni non danno luogo a delibera, ma a

presa d’atto.

Almeno due giorni prima della seduta ordinaria, la

documentazione di supporto alle deliberazioni è

messa a disposizione dei componenti del Consiglio

direttivo presso la sede del Collegio o per via

telematica.

(65)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

La bozza del verbale della seduta precedente è inviata ai componenti del Consiglio direttivo almeno due giorni prima della seduta; in questo caso, se non vi sono richieste, in apertura della seduta il verbale può darsi per letto.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Qualora all’ordine del giorno vi siano uno o più procedimenti disciplinari, il Presidente, con la formazione e l’invio dell’ordine del giorno, nomina un relatore per ognuno di essi. Quando il relatore sia impedito, il Presidente designa, anche verbalmente se vi è urgenza, chi deve sostituirlo. Il procedimento disciplinare è disciplinato da apposito Regolamento.

(66)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Articolo 19

Adunanza e quorum costitutivo

1. L’adunanza del Consiglio direttivo è valida, in presenza della

maggioranza dei Consiglieri. (secondo la formula: legittimati

(se in numero dispari) + 1 : 2 )

2. In mancanza del quorum costitutivo, l’inizio della seduta è differito di un’ora.

3. Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga il quorum la seduta è rinviata.

4. L’ordine del giorno della seduta rinviata è discusso per primo nella seduta successiva.

(67)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Articolo 20

Quorum deliberativo

1.

Il quorum deliberativo è dato dalla

maggioranza dei presenti. In caso di

parità di voti, prevale quello del

Presidente.

(art. 30 DPR 221/50)

(68)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Articolo 21

Discussione e comportamento dei Consiglieri

1. Il Presidente apre la discussione esclusivamente su argomenti posti all’ordine del giorno, secondo l’ordine nel quale vi sono indicati. È ammessa, a richiesta sulla quale decide il Presidente, l’inversione di uno o più punti dell’ordine del giorno.

2. Il Presidente regola la discussione. Nella discussione degli argomenti all’ordine del giorno, i componenti del Consiglio direttivo hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure nei limiti della correttezza deontologica, dell’educazione, della prudenza e del rispetto, senza l’uso di offese e degenerazioni verbali. Il componente del Consiglio direttivo deve astenersi dal partecipare e dall’assistere alla discussione e alla votazione di deliberazioni nei quali abbia un

(69)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Articolo 22 Votazione

Terminata la discussione, il Presidente apre la votazione. Il voto è palese, ovvero per alzata di mano o per alzata e seduta. Qualora la deliberazione riguardi fatti, stati, qualità personali o informazioni che possano procurare pregiudizio a terzi o al Collegio, la votazione può avvenire per scrutinio segreto. La votazione e le modalità attuative vengono riportate espressamente nel verbale; in particolare, vanno indicati le modalità di voto (palese, segreto), i nominativi dei votanti a favore, contro e astenuti.

Terminata la discussione, nessun componente del Consiglio direttivo può prendere la parola se non per la dichiarazione di

(70)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Articolo 23

Revoca, modifica e nullità

1. Il Consiglio direttivo può modificare propri

provvedimenti, fatti salvi i diritti di terzi; vi è

obbligato quando, dopo averla presa, vi ravvisi vizi.

Ove possibile, può riesaminarli, modificarli e

integrarli. Le deliberazioni che integrano o

modificano precedenti provvedimenti devono fare

espressa menzione alle parti modificate e integrate

delle precedenti deliberazioni.

(71)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Articolo 24

Il verbale

Il verbale documenta la volontà del Consiglio

direttivo. I registri dei verbali e delle deliberazioni

vanno conservati ordinatamente presso la sede del

Collegio e resi disponibili per eventuali e motivate

richieste di accesso.

Il verbale è sottoscritto da Presidente e firmato dal

Segretario dopo l’approvazione da parte del

Consiglio direttivo.

(72)

Consiglio di Stato

Il verbale ha l’onere di attestare il

compimento dei fatti svoltisi al fine di

verificare il corretto iter di formazione della

volontà collegiale e di permettere il controllo

delle attività svolte non è però a tal fine

necessaria la

minuziosa descrizione delle

singole attività compiute

e

delle singole

opinioni espresse

(73)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Il Presidente è responsabile del contenuto del

verbale e delle deliberazioni prese, il Segretario è

responsabile della regolarità delle operazioni

connesse alla validità della adunanza.

Il verbale va trasmesso in visione prima

dell’approvazione ai componenti il Consiglio

direttivo.

Eventuali rettifiche o correzioni al verbale possono

essere accolte dal presidente solo se presentate

per iscritto prima della approvazione.

(74)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Articolo 25

Contenuto del verbale

1. Il verbale deve contenere, a pena di nullità, i seguenti

elementi:

2. luogo e data della seduta;

3. denominazione del Collegio;

4. indicazione degli assenti e dei presenti, comprese

modifiche sopravvenute dei presenti;

5. ordine del giorno;

6. sintesi della discussione e deliberazioni adottate;

7. orario di inizio e di conclusione;

8. sottoscrizione del Presidente e firma del Segretario.

(75)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

La verbalizzazione integrale della discussione non è

obbligatoria, essendo sufficiente che dal verbale

risultino elementi che consentano di ritenere la

conformità a legge e ad ordinari criteri di corretta

formazione della volontà collegiale dell’iter seguito.

Qualora un componente del Consiglio direttivo

desideri far verbalizzare integralmente un proprio

intervento, deve provvedere entro cinque giorni

dalla seduta a consegnare al Presidente e al

Segretario il file contenente la parte da verbalizzare,

anche se la seduta è stata registrata.

(76)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Articolo 26 Le delibere

Le delibere del Consiglio direttivo sono atti amministrativi collegiali documentate nei rispettivi verbali e devono contenere i seguenti elementi:

1. luogo e data della seduta;

2. denominazione del Collegio;

3. oggetto;

4. indicazione del numero del Verbale corrispondente;

5. indicazione degli assenti e dei presenti;

6. indicazione dell’esito della votazione;

7. preambolo (premesse di fatto e diritto);

8. la motivazione;

(77)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Articolo 27

Funzionamento del Consiglio direttivo: gruppi di

studio e di lavoro

Il Consiglio direttivo può istituire una o più

commissioni permanenti di studio e di lavoro,

determinandone, di volta in volta, finalità, obiettivi,

tempi e risorse. Possono essere chiamati a farne

parte anche soggetti non iscritti all’Albo.

(78)

Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI

Collegio dei Revisori Articolo 28

Definizione e composizione del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e uno supplente, eletti tra gli iscritti contestualmente con l’elezione del Consiglio direttivo. Esso dura in carica per un triennio.

I Revisori possono essere rieletti.

Per la validità delle sedute del Collegio è necessaria la presenza di almeno tre membri, tra effettivi e supplente.

I componenti del Collegio dei Revisori eletti devono comunicare formalmente l’accettazione della carica al componente anziano entro tre giorni dall’elezione. Entro otto giorni dall’avvenuta elezione, il Collegio dei Revisori viene convocato dal componente del Collegio dei Revisori più anziano di età.

La convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a verificarne l’avvenuta ricezione.

L’ordine del giorno della prima convocazione è limitato alla elezione della carica

(79)

Gli Archivi

(80)

D.Lgs. 22-1-2004 n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi

dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

Art. 10

omissis

2. Sono inoltre beni culturali:

omissis

b) gli

archivi e i singoli documenti

dello Stato, delle

regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di

ogni altro ente ed istituto pubblico

;

(81)

D.Lgs. 22-1-2004 n. 42

Art. 30

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché

ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di

garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.

omissis.

4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate.

(82)

D.Lgs. 22-1-2004 n. 42

Art. 54

1. Sono inalienabili i beni del demanio

culturale di seguito indicati :

omissis

d) gli archivi;

(83)

Suddivisione Archivi

Archivio

corrente:

complesso

di

documenti relativi alla trattazione degli

affari in corso

Archivio di deposito: fascicoli di cui è

terminata la trattazione e che richiedono un

accesso poco frequente

Archivio storico: documenti relativi agli

affari esauriti da oltre 40 anni

(84)

Lo scarto

Sarebbe troppo oneroso e pressochè inutile

conservare illimitatamente l'archivio nella sua

totalità: esso deve essere periodicamente

sottoposto ad una selezione razionale, che va

prevista fin dal momento della creazione dei

documenti, e va disciplinata nel

piano di

conservazione .

(85)

Lo scarto

Lo

scarto

di documenti dell'archivio dell'Ente

è subordinato ad

autorizzazione della

Soprintendenza Archivistica. (art. 21 L.

42/204)

Il criterio fondamentale della selezione è

quello di salvare, per scopi

giuridico-amministrativi e per finalità storiche, la

testimonianza

essenziale

delle

funzioni

istituzionali svolte.

(86)

Il protocollo

Nel

rispetto

della

sua

autonomia

organizzativa nel creare e ordinare il suo

archivio, l'Ente è tenuto a utilizzare alcuni

strumenti indicati dalla legge. Questi sono

essenzialmente:

la

registrazione

di

protocollo,

la

classificazione

e il

servizio

per la tenuta del protocollo informatico,

della gestione dei flussi documentali e

degli archivi

(artt. 53, 55, 56 e 61 DPR

445/2000).

(87)

Il protocollo

D.P.R. 28-12-2000 n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di

documentazione amministrativa

(88)

DPR 28 dicembre 2000, n. 445

art. 50, comma 3

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono

entro il

1° gennaio 2004

a realizzare o revisionare sistemi

informativi automatizzati finalizzati alla gestione del

protocollo

informatico

e

dei

procedimenti

amministrativi in conformità alle disposizioni del

presente testo unico ed alle disposizioni di legge

sulla tutela della riservatezza dei dati personali,

nonché dell’articolo 15, comma 2, della legge 15

marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di

attuazione

(89)

DPR 28 dicembre 2000, n. 445

art. 53, comma 5

5. Sono oggetto di registrazione

obbligatoria

i

documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e

tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le

gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della

pubblica amministrazione, le note di ricezione delle

circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli

atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i

materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti

i documenti già soggetti a registrazione particolare

dell’amministrazione

.

(90)

DPR 445/200 articolo 50

Ciascuna

amministrazione

individua,

nell'àmbito del proprio ordinamento, gli uffici

da considerare ai fini della gestione unica o

coordinata dei documenti per grandi

aree

organizzative omogenee, assicurando criteri

uniformi di classificazione e archiviazione,

nonché di comunicazione interna tra le aree

stesse.

(91)

I compiti del protocollo

È lo strumento tecnico per la gestione sequenziale

dei documenti nel momento della loro formazione

Assicura – con il titolario – una struttura

organizzata all’archivio

Regola le procedure dalla nascita attraverso una

rigida cronologia (numero di corda)

Avvia la corretta distribuzione dei documenti

correnti

Realizza i collegamenti tra i vari fascicoli e i singoli

documenti

Censisce la mole documentaria posta in essere da

un ente produttore

(92)

Il registro di protocollo

Il registro di protocollo è

atto pubblico

di fede

privilegiata (fa cioè fede fino a querela di falso: cfr.

Consiglio di Stato, 1993, I, 838); serve ad accertare

l'esistenza dei documenti e ad attribuire data certa

alla

loro

spedizione

o

ricezione,

o

anche

semplicemente, per gli atti interni, alla loro creazione.

La data certa è importante in relazione alla durata dei

procedimenti amministrativi ed anche per altri profili

giuridici.

(93)

DPR 28 dicembre 2000, n. 445

art. 53

La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:

a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;

b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;

c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;

d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;

f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile

(94)

DPR 445/2000 articolo 55

La

segnatura di protocollo

è l'apposizione o

l'associazione all'originale del documento, in forma

permanente non modificabile, delle informazioni

riguardanti il documento stesso. Essa consente di

individuare

ciascun

documento

in

modo

inequivocabile

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