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Seminari di studio
Bologna 29 – 30 – 31 maggio 2015
Lecce 5 - 6 - 7 giugno 2015
I Segretari dei Collegi IPASVI – ruolo e attribuzioni
A cura di :
• Stefania Gastaldi
Art. 97 Costituzione
•
I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge , in modo che siano assicurati
il
buon
andamento
e
la
imparzialità
dell'amministrazione.
•
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le
sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari .
•
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si
accede mediante
concorso
, salvo i casi stabiliti
dalla legge.
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
articolo comma 2
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI
Corte Costituzionale : ……..per giurisprudenza costante, gli Ordini ed i Collegi professionali sono qualificati Enti pubblici nazionali; pertanto, il loro ordinamento e la loro organizzazione ricadono nell’ambito della competenza esclusiva statale.
La vigente normazione riguardante gli Ordini e i Collegi risponde all’ esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza
necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirino ad iscriversi. Ciò è, infatti, finalizzato a garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività.
Corte di Giustizia La natura degli ordini professionali «è quella di enti
pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per
scopi di carattere generale, che le prestazioni lavorative subordinate
integrano un rapporto di pubblico impiego, che è indubitabile la
qualificazione pubblica del patrimonio dell'ente»
Corte Cassazione 2011 n. 21226
sul controllo della Corte dei ContiOrdini e Collegi e relative Federazioni Nazionali enti
appartenenti alla pubblica amministrazione e
rientranti nella categoria degli enti pubblici non
economici ………..
però…….
considerato che è incontestata la circostanza che gli
ordini professionali non beneficiano di alcun
contributo pubblico, non è dato comprendere quale
possa
essere
l'interesse
dello
Stato
(che
giustificherebbe
poi
le
eventuali
iniziative
conseguenti) ad esercitare un controllo sulla
correttezza della gestione degli enti in questione, al
semplice fine di accertarne la rispondenza fra gli
Corte Cassazione 2011 n. 21226
Il punto in contestazione non è infatti quello relativo
all'esistenza o meno di un interesse pubblico al
corretto espletamento dei compiti istituzionali da
parte degli ordini professionali, ma piuttosto quello
di stabilire se la natura dell'interesse esistente
richieda o meno l'esercizio di un controllo da
parte della Corte dei Conti (quale organo
istituzionalmente a ciò deputato) sull'attività di
gestione degli enti, quesito al quale, in assenza di
esplicite indicazioni, formali, va - come detto - data
risposta negativa, per le ragioni precedentemente
indicate.
Contratto Collettivo Quadro
Quadriennio 2006-2009
Art. 2 (Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva)
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva: (omissis)
B) - Comparto del personale degli Enti pubblici non economici
Art. 4 (Comparto del personale degli Enti pubblici non economici) 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), comprende il personale dipendente dai sottoindicati Enti….. (omissis) ……
- Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni, Consigli e Collegi nazionali;
(omissis)
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 CAD
(Modificato dal D.Lgs 30/12/2010 n. 235)
Art. 57-bis. Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.
1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati.
2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale
I Collegi IPASVI
-
DLCPS 13/9/1946 n. 233 (art. 27)
-
Legge 29 ottobre 1954 n. 1049
-
DPR 5/4/1950 n. 221
• È istituito con apposita legge DLCPS 13/09/1946 n. 233 e successivo DPR 5/4/1950 n. 221 art. 27 Legge 29/10/1954 n. 1049
• Sono individuate le modalità di costituzione (elezioni del CD e
CRC)
• Sono stabilite le attribuzioni dell’ente affidate al CD
• Sono individuati i metodi di finanziamento
• E’ individuata l’autorità competente per ricorrere avverso agli
atti emessi (Commissione Centrale esercenti professioni sanitarie)
• Prevede cosa fare in caso di non funzionamento, morosità
contributo e reiterata inadempienza ai deliberati della Federazione
Articolo 3 DLCPS 233/46
Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio
spettano le seguenti attribuzioni:
a) compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio
e pubblicarlo al principio di ogni anno;
b) vigilare alla conservazione del decoro e della
indipendenza dell'Ordine e del Collegio;
c) designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio
presso commissioni, enti ed organizzazioni di
carattere provinciale o comunale;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a
facilitare il progresso culturale degli iscritti;
Articolo 3 DLCPS 233/46
e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e
nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine od il Collegio;
f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari
liberi professionisti inscritti nell'albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e
sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.
Articolo 31 DPR 221/50
Il segretario è responsabile del regolare andamento dell'ufficio.
Sono ad esso affidati l'archivio, i verbali delle adunanze
dell'assemblea e del Consiglio, i registri delle relative
deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art. 3 lettera g) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 , il registro dei pareri espressi dal Consiglio, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio stesso. Spetta al
segretario l'autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli
altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati.
In caso di assenza o impedimento il segretario è sostituito dal consigliere meno anziano di età, che non sia il tesoriere.
Articolo 30 DPR 221/50
Le adunanze dei Consigli o Comitati centrali non
sono valide se non interviene la maggioranza
dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di
voti, in caso di parità, prevale il voto del
presidente. Esse debbono essere sottoscritte
dal presidente e dal segretario.
.
Le delibere dei Collegi
La delibera
• La delibera è l’atto con cui un organo collegiale (Consiglio
Direttivo) esprime la propria volontà.
• E’ necessaria la forma scritta.
• La delibera del Consiglio Direttivo è un atto pubblico in
quanto redatta da un pubblico ufficiale, quindi soggetta al diritto di accesso. Fa piena prova fino a querela di parte.
• La delibera del Consiglio Direttivo è un atto amministrativo
collegiale.
• La delibera di norma è un provvedimento amministrativo in
quanto è il risultato di un procedimento amministrativo.
• La delibera è documentata da un verbale.
• Delibere e verbali sono documenti a conservazione illimitata.
Legge 241/1990
•
Ogni provvedimento amministrativo deve essere
motivato (art. 3)
•
Obbligo di conclusione del procedimento con un
provvedimento espresso e in tempi certi (art. 2)
•
Ogni procedimento amministrativo deve avere un
Responsabile (il Segretario) (art. 4)
•
Obbligo di comunicazione ai terzi.
Consiglio di Stato
La
motivazione
del
provvedimento
amministrativo ha lo scopo di consentire al
cittadino la ricostruzione dell’iter
logico-giuridico attraverso cui l’amministrazione
si è determinata ad adottare un
determinato provvedimento controllando
quindi il corretto esercizio del potere ad essa
conferito dalla legge e facendo valere
eventualmente
nelle
opportune
sedi,
giustiziali o giurisdizionali, le proprie ragioni.
Impugnazione
Commissione Centrale per gli Esercenti le
Professioni Sanitarie (CCEPS presso il
Ministero della salute).
Competente in materia di:
•
Iscrizione e cancellazione dall’albo
•
Procedimento disciplinare e applicazioni
delle sanzioni disciplinari
•
Elezioni dei Componenti il CD e CRC
LA DELIBERA
_______________________________________________________________
La DELIBERA è un atto amministrativo collegiale, documentato nel rispettivo verbale
ELEMENTI ESSENZIALI della delibera sono: ◦ denominazione del Collegio
◦ oggetto
◦ data e luogo della seduta
◦ indicazione del numero del verbale corrispondente ◦ indicazione dei presenti e degli assenti
◦ indicazione dell’esito della votazione ◦ preambolo
◦ motivazione ◦ dispositivo
COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI __________ via________ cap ________città _________
DELIBERAZIONE n. ____ /_____ Prot. _________Rep. ________ del Consiglio Direttivo del Collegi IPASVI di
Oggetto: _____________________________________________________________ Il giorno __________ presso la sede legale del Collegio Ipasvi di ____via ______
IL CONSIGLIO DIRETTIVO verbale n. ____ (_/_) COMPONENTI ASSENTI PRESENTI
Nome x
Constatata la presenza del numero legale
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI COMPONENTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI
Nome x
_______________________________________________________________
Il PREAMBOLO si compone di una
▪ parte procedurale in cui è descritto l’iter del procedimento con riferimento agli adempimenti istruttori necessari all’adozione di quella determinata delibera. Deve evidenziare che sono state seguite correttamente tutte le procedure di legge
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
costituito secondo quanto disposto dal DLCPS n. 233/46 art. 2 e dalla delibera n. ___ verb. ____, nel rispetto delle attribuzioni di cui all’art. 3 del DLCPS n. 233/46
Convocato con nota prot. ________
Visto - il DLCPS n. 233/46
- il DPR n. 221/50
- il Dlgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni
- le linee guida per la gestione dei provvedimenti degli organi collegiali per i Collegi Ipasvi approvate con delibera n. ___/___ verb. _____
- il Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio Ipasvi di _____ approvato con delibera n. ____/____ verb. _____
- il Regolamento di amministrazione e contabilità dei Collegi approvato con delibera n.___/____ verb. ____
- ____ (normativa di volta in volta presa in esame a seconda dell’oggetto della deliberazione)
_______________________________________________________________
parte contenutistica nella quale sono descritti i contenuti più significativi emersi nell’iter procedimentale: fatti, atti, accertamenti (elementi di fatto), norme giuridiche applicabili all’atto (elementi di diritto)
Gli elementi di fatto possono essere indicati in ordine logico, cronologico o misto
Richiamato - l’ art. ____ del Dlcps 233/46
- l’ art. ____ del Dlgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni
- l’art. ____ del Regolamento di amministrazione e contabilità dei Collegi approvato con delibera n. ___/____ verb. ____
- la delibera n. ____/____ verb. ____ relativa a _____ - Il verbale del CD n. ____ punto 4) ____
_____________________________________________________________
La MOTIVAZIONE rende conto del perché il Consiglio adotta la delibera
Consiste nell’indicazione:
▪ dei presupposti di fatto che condizionano l’adozione o il contenuto dell’atto
L’art. 3 L. 241/90 – «Motivazione del provvedimento» stabilisce che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria
L’obbligo di motivazione non sussiste per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale
La motivazione è elemento essenziale della delibera Quindi:
- la mancanza totale di motivazione
- l’indicazione incompleta dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione
- la mancata indicazione degli atti per relationem e dei modi per accedere ad essi
La discrezionalità amministrativa è la facoltà di scegliere tra più comportamenti, tutti giuridicamente leciti, per soddisfare o perseguire un interesse pubblico. Più ampia è la discrezionalità, tanto più la motivazione del provvedimento deve essere articolata
Negli atti discrezionali, dopo l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto, occorre indicare l’esame delle scelte possibili
_____________________________________________________________
Il DISPOSITIVO descrive il contenuto dell’atto (volitivo o dichiarativo) Deve essere una conseguenza logica e imparziale di quanto emerso nel preambolo e nella motivazione e, nel caso di atti discrezionali, deve basarsi sulla valutazione dei vari interessi coinvolti
DELIBERA 1. ______________
2. ______________
STABILISCE
relativamente a quanto deliberato, il seguente limite di spesa complessiva: euro ___________ ATTESTA
che le relative voci di spesa verranno imputate ai seguenti capitoli di competenza: _________ AUTORIZZA
il tesoriere ad impegnare le relative somme nei limiti del bilancio di previsione 2015 approvato da parte dell’Assemblea nella seduta ordinaria del _______________
DICHIARA la presente delibera immediatamente eseguibile
DOCUMENTI ALLEGATI
_____________________________________________________________
Gli ALLEGATI sono atti non riportati nel testo della delibera, ma scritti a parte e allegati alla delibera stessa di cui costituiscono parte integrante (capitolati, contratti, regolamenti ecc.)
I documenti allegati ad una delibera devono essere richiamati espressamente nel preambolo e indicati/approvati nel dispositivo
MODIFICA E RITIRO DI PRECEDENTI DELIBERAZIONI
_____________________________________________________________
Una delibera può essere integrata o modificata con una delibera successiva. Le deliberazioni che integrano o modificano precedenti provvedimenti devono fare espressa menzione delle parti modificate o integrate
IL VERBALE
_____________________________________________________________
La VERBALIZZAZIONE è l’atto del tradurre in forma scritta il contenuto di quanto viene espresso oralmente.
È l’attività che documenta la formazione della volontà collegiale e ne costituisce l’unica prova
IlVERBALE documenta la volontà del Consiglio Direttivo
È redatto dal segretario e da lui firmato come responsabile della regolarità delle operazioni connesse alla validità della riunione
_____________________________________________________________ ELEMENTI ESSENZIALI del verbale sono:
▪ denominazione del Collegio ▪ luogo e data della seduta
▪ presenti e assenti, comprese modifiche sopravvenute ▪ ordine del giorno
▪ sintesi della discussione e deliberazioni adottate ▪ orario di inizio e fine lavori
▪ sottoscrizione del presidente e firma del segretario
COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI ___________ via __________ cap __________ città ___________
VERBALE n. ____ (___ /___) Prot. _____________ Rep._____________ luogo__________ data_____________ Odg 1) _______________ 2) _______________ Presenti: ______________ Assenti: ______________ Inizio lavori ore _________
Sintesi della discussione su ciascun punto all’odg .
1) _________ Il Consiglio direttivo con delibera n. _______all’unanimità decide_______ 2) _________ Il Consiglio direttivo con delibera n. _______all’unanimità decide_______ Chiusura lavori ore __________
_____________________________________________________________
Il verbale va trasmesso in visione ai componenti il Consiglio Direttivo prima dell’approvazione
Eventuali rettifiche al verbale possono essere accolte dal
presidente solo se presentate per iscritto prima
dell’approvazione
I REGISTRI dei verbali e delle deliberazioni vanno conservati a
Regolamento disciplinante l’attività degli
organi del Collegio IPASVI
Inviato ai Collegi aprile 2015
Art. 35 DPR 221/50
I regolamenti interni degli Ordini o Collegi devono
essere deliberati dai rispettivi Consigli e sono
soggetti
all'approvazione
della
competente
Federazione nazionale.
I regolamenti delle Federazioni nazionali debbono
essere deliberati dai rispettivi Comitati centrali e
sono soggetti all'approvazione dei Consigli nazionali.
Detti
regolamenti
sono
comunicati
all'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica
(Ministero della salute) il quale, nel termine di tre
mesi dalla loro ricezione, può, con decreto motivato,
disporne l'annullamento per vizi di legittimità.
Regolamenti
Nota del 13/1/2015
1. la bozza del piano triennale per la trasparenza e l’anticorruzione, corredato di scheda per la valutazione dell’indice di rischio (all. 1 e 2);
2. la bozza del regolamento per la trasparenza e l’accesso agli atti, parte integrante del piano triennale di cui al punto precedente, corredato dei relativi allegati (all. 3, 4, 5 e 6);
3. la bozza del codice di comportamento per il personale dipendente del collegio Ipasvi;
4. le bozze di delibera per la nomina del responsabile della trasparenza e anticorruzione, per l’adozione del piano triennale per la trasparenza e l’anticorruzione e per l’adozione del codice di comportamento.
Regolamenti
Nota del 22/4/2015
1. Regolamento disciplinante l’attività degli organi del
Collegio (errata corrige 185/15)
2. Regolamento sulla gestione e tenuta dell’Albo del
Collegio
3. Regolamento sul procedimento elettorale del Collegio
4. Regolamento sul procedimento disciplinare del
Collegio
5. Linee guida per la migliore gestione dell’esame di
lingua italiana
6. Linee guida per la contrattazione integrativa a livello di
ente per i dipendenti dei collegi (errata corrige 185/15)
Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Articolo 1
Organi del Collegio IPASVI di...
1. Il Collegio IPASVI di... è un ente pubblico non
economico di tipo associativo con autonomia finanziaria,
non
ricompreso
nell’elenco
delle
Pubbliche
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
dello Stato ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge
196/2009.
2. I suoi organi sono:
L’Assemblea degli iscritti;
il Consiglio direttivo;
il Collegio dei Revisori dei Conti.
Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Articolo 5
Convocazione delle adunanze. Ordine del giorno
1. La convocazione dell’Assemblea degli iscritti è a cura del Presidente del Collegio, mediante indicazione della data e del luogo dell’adunanza – comunque nel territorio dello Stato italiano – nonché l’ordine del giorno, nell’ambito del quale non è ammessa l’indicazione di punti generici mediante espressioni come ‘varie ed eventuali’ e assimilate. 2. La convocazione per l’adunanza dell’Assemblea degli iscritti è effettuata mediante avviso spedito almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza a mezzo di posta elettronica certificata e, per l’iscritto che ne fosse sfornito, a mezzo di fax o di lettera per posta
prioritaria, ferma comunque la pubblicazione dell’avviso sul sito web
del Collegio. Per le adunanze straordinarie è ammessa la convocazione di urgenza. In questo caso il termine dell’avviso è ridotto a 5 giorni prima della data fissata, ferma la convocazione con le modalità dell’adunanza ordinaria sopra indicate.
Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
3. Le adunanze straordinarie possono essere
convocate dal Consiglio direttivo oppure su richiesta
sottoscritta da un numero di iscritti che rappresenti
almeno un sesto dei componenti l’Assemblea degli
iscritti. In questo ultimo caso, coloro che richiedono
la convocazione sono tenuti a presentare gli
argomenti da inserire all’ordine del giorno e
l’Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro e
non oltre 20 giorni dalla richiesta, previa adozione
da parte del Presidente degli atti prodromici
necessari ai sensi del presente Regolamento.
4. Il quorum costitutivo per la validità dell’assemblea
in prima convocazione è pari ad almeno 1/4 (un
quarto) degli iscritti.
Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Articolo 6
Presidenza e segreteria delle adunanze
Le adunanze dell’Assemblea degli iscritti sono
presiedute dal Presidente del Collegio e in caso
di sua assenza o impedimento dal Vice
Presidente. Ove entrambi fossero impossibilitati
l’Assemblea sarà presieduta da un Consigliere
delegato dal Presidente.
Le funzioni di segretario dell’Assemblea degli
iscritti sono svolte dal Segretario del Collegio.
Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Articolo 7
Riservatezza delle adunanze
Le adunanze dell’Assemblea degli iscritti non sono pubbliche.
Possono prendervi parte i componenti di diritto, i membri
del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Su invito del Presidente del Collegio possono intervenire alle
riunioni soggetti non aventi diritto per pareri, relazioni e
suggerimenti. Essi possono intrattenersi solo per il tempo
necessario al disimpegno del compito loro affidato.
I partecipanti che desiderano registrare i lavori della seduta
devono darne espressa comunicazione al Presidente del
Collegio e ai presenti al fine di tutelare la privacy dei
partecipanti
.
Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Articolo 8
Apertura della seduta
Il Presidente del Collegio, previa verifica della presenza
del quorum costitutivo all’ora fissata, apre i lavori e dirige
i lavori dell’adunanza.
Egli regola la discussione, mantiene l’ordine e fa
osservare le leggi e i regolamenti. Organizza, dirige e
modera la discussione, stabilisce l’ordine delle votazione
e ne annunzia il risultato. Ha facoltà di richiamare
all’ordine i componenti che turbino il regolare
svolgimento dei lavori e nei casi più gravi di proporne
all’Assemblea degli iscritti l’allontanamento dall’aula. Ha
facoltà di sospendere o di dichiarare chiusa l’adunanza
per gravi motivi.
Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Articolo 9
Svolgimento dei lavori
Per ogni argomento posto all’ordine del giorno il Presidente svolge una breve relazione introduttiva, ove ne ravvisi l’utilità, in base al parere del Consiglio direttivo.
Al fine di garantire la serenità e pertinenza all’ordine del giorno della discussione, il Presidente organizza la successione degli interventi e fissa il tempo concesso a ciascuno di essi. L’ordine degli interventi è determinato di norma in base alla priorità delle richieste fatte pervenire alla Segreteria dell’adunanza, con precedenza per le mozioni d’ordine. Gli oratori sono tenuti ad attenersi all’argomento in trattazione; il Presidente ha facoltà di richiamare l’oratore e, in caso di inosservanza di almeno due richiami da parte del medesimo, di togliergli la parola.
Il Presidente ha facoltà di richiamare all’ordine anche il partecipante all’adunanza che turba lo svolgimento della medesima; dopo un secondo richiamo, ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può proporre l’allontanamento dall’aula. Sulla proposta delibera l’Assemblea degli
Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Ogni componente dell’Assemblea degli iscritti, da solo o in associazione con altri, ha la facoltà di proporre interrogazioni, mozioni d’ordine e mozioni conclusive.
Le interrogazioni hanno lo scopo di ottenere informazioni sull’argomento in discussione. Ad esse risponde il Presidente o, per sua delega, un componente il Consiglio direttivo. Di norma alle interrogazioni viene data immediata risposta nel corso della seduta; il Presidente può tuttavia riservarsi di rispondere in altra seduta quando la natura dell’interrogazione ne comporti di necessità il rinvio.
Le mozioni d’ordine vanno svolte e decise con precedenza su ogni altro argomento. Sulle stesse la discussione, prima della votazione, è limitata a due interventi uno a favore e uno contrario.
Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Le mozioni conclusive devono vertere esclusivamente sull’argomento in discussione. Tra le mozioni conclusive presentate il Presidente sceglie quelle da porre in votazione proponendo se del caso la fusione di esse, dà lettura dei testi e li pone in discussione per le eventuali modifiche ed emendamenti.
Chi intende votare contro l’approvazione del conto consuntivo e/o del bilancio preventivo deve presentare apposita mozione nella quale da sintetica motivazione del proprio dissenso.
Chiusa la discussione è data la facoltà di proporre e succintamente illustrare le mozioni conclusive attinenti agli argomenti discussi. Indi il Presidente indica le modalità di voto e apre la votazione.
Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Le mozioni conclusive devono vertere esclusivamente
sull’argomento in discussione. Tra le mozioni conclusive presentate il Presidente sceglie quelle da porre in votazione proponendo se del caso la fusione di esse, dà lettura dei testi e li pone in discussione per le eventuali modifiche ed emendamenti.
Chi intende votare contro l’approvazione del conto consuntivo e/o del bilancio preventivo deve presentare apposita mozione nella quale da sintetica motivazione del proprio dissenso.
Chiusa la discussione è data la facoltà di proporre e succintamente illustrare le mozioni conclusive attinenti agli argomenti discussi. Indi il Presidente indica le modalità di voto e apre la votazione.
All’esito di ciascuna votazione, o comunque all’esaurimento di ciascun pinto all’ordine del giorno, viene redatto e approvato per alzata di mano il relativo verbale.
Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Articolo 10 Votazione
Iniziata la votazione non è più concessa la parola se non per la dichiarazione di voto, in caso di votazione palese.
Ogni componente dell’Assemblea degli iscritti dispone di un voto, con possibilità di avere non più di due deleghe – comunque corredate di fotocopia del documento di identità del delegante - e quindi esprimere al massimo tre voti.
Le votazioni possono effettuarsi a scrutinio segreto, per appello nominale e per alzata di mano salvo che il Consiglio approvi la proposta per acclamazione. È ammesso il voto a scrutinio segreto quando la votazione abbia ad oggetto questioni a
Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
La votazione sul conto consuntivo e bilancio preventivo è palese. In tale votazione i membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Essi, pertanto, non vengono computati nel quorum deliberativo.
Le operazione di scrutinio sono effettuate dal Segretario che viene assistito da due componenti del Consiglio direttivo.
Il Presidente proclama il risultato del voto dopo che il Segretario ha proceduto al conteggio dei voti palesi, ha comunicato l’esito del voto per appello nominale o ha proceduto allo scrutinio del voto segreto.
Il quorum deliberativo è della maggioranza assoluta (secondo la
formula: legittimati (se in numero dispari) + 1 : 2 ) dei presenti
all’adunanza al momento della votazione. Pertanto, le astensioni e, in caso di scrutinio segreto, le schede bianche, quelle illeggibili e quelle comunque non valide, sono computate per determinare il quorum deliberativo. A parità di voto prevale il voto del Presidente del Consiglio direttivo, salvo che la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta.
Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Articolo 11
Verbali delle sedute
Della stesura del verbale delle adunanze è responsabile il
Segretario che può valersi di sistemi meccanici.
I resoconti stenografici e/o le sbobinature sono distrutti a seguito dell’approvazione del verbale stesso da parte dell’Assemblea degli iscritti e non sono accessibili tranne nei casi di querela di falso presentate nei confronti del verbale in approvazione.
Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Il verbale descrive l’attività dell’Assemblea degli iscritti in modo puntuale, riportando luogo, data e ora della adunanza ed i presenti, indicando le modifiche sopravvenute dei presenti, l’ordine del giorno, le comunicazioni, le deliberazioni prese, e qualsiasi altra atto, fatto o evento ritenuto degno di nota. Non è obbligatoria la verbalizzazione integrale essendo sufficiente che dal verbale risultino elementi che consentano di verificare la conformità dell’iter seguito alle norme e, in ogni caso, ad ordinari criteri di corretta formazione della volontà collegiale.
Qualora un componente dell’Assemblea degli iscritti desideri far verbalizzare integralmente un proprio pensiero o discorso deve provvedere entro cinque giorni dalla seduta a consegnare al Presidente e al Segretario il file contenente la parte da verbalizzare, anche se la seduta è stata registrata.
La lettura ed approvazione del verbale dev’essere fatta in chiusura di ogni adunanza. Eventuali aggiunte ai sensi del punto 4. risulteranno da apposita postilla successivamente allegata.
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Articolo 12
Definizione e composizione del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è l’organo di governo del Collegio.
Esso è eletto ogni tre anni dall’Assemblea degli iscritti con funzioni di Assemblea Elettiva ed è composto da :
n. 5 membri ove il Collegio abbia un numero di iscritti fino a 100;
n. 7 membri ove il Collegio abbia un numero di iscritti fino a 500;
n. 9 membri ove il Collegio abbia un numero di iscritti fino a 1500;
n. 15 membri ove il Collegio abbia un numero di iscritti superiore a 1500.
In caso di decadenza o comunque cessazione delle funzioni della maggioranza dei consiglieri, si procede a elezioni suppletive per raggiungere di nuovo, fino alla scadenza naturale, il numero legale di membri del Consiglio Direttivo.
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Articolo 13
Funzioni del Consiglio direttivo
Ai sensi dell’art. 15 del Dlcps 233/46 al Consiglio direttivo spetta di:
• compilare e tenere l’albo del Collegio e pubblicarlo al
principio di ogni anno. Al fine del miglior adempimento di tale funzione, è ammesso l’uso delle tecnologie informatiche e on-line, purché sia garantita la sicurezza nell’accesso e modifica dell’albo.
• vigilare sul mantenimento e conservazione del decoro e
dell’indipendenza della professione infermieristica e del Collegio che la rappresenta nel territorio di competenza;
• designare i propri rappresentanti presso commissioni, enti o
organizzazioni;
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•
dare il proprio supporto tecnico e organizzativo
alle autorità centrali e periferiche nello studio e
nell’attuazione dei provvedimenti di interesse della
professione infermieristica;
•
esercitare il potere disciplinare nei confronti degli
iscritti
•
interporsi se richiesto nelle controversie tra
sanitario e sanitario o fra sanitario e persona o
enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o
presti la propria opera professionale
.
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Articolo 14
Costituzione del Consiglio direttivo
L'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio direttivo prevede unicamente la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere. La mancata presenza di un eletto alla prima seduta viene considerata come rinuncia tacita alla nomina di componente il Consiglio direttivo, qualora il medesimo non invii, prima della seduta ovvero entro e non oltre giorni due successivi, formale comunicazione e giustificazione dell’impedimento per gravi motivi. Si applica l’art. 19.
La nomina del Presidente è fatta a scrutinio segreto salvo che essa avvenga, per acclamazione, all’unanimità. Risulta eletto il componente il Consiglio direttivo che riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
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Se nessuno abbia riportato la maggioranza
assoluta nei tre primi scrutini, si procede ad
ulteriori votazioni di ballottaggio fra i due
consiglieri che, nella terza votazione, hanno
riportato il maggior numero di voti.
Dopo la nomina del Presidente, la seduta
prosegue sotto la sua direzione e si procede
nell'ordine, con distinte votazioni a scrutinio
segreto ovvero, all’unanimità, per acclamazione,
alla nomina del Vice Presidente, del Segretario e
del Tesoriere. Si applicano per tali elezioni le
disposizioni stabilite sopra.
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Articolo 15
Funzionamento del Consiglio direttivo: il
Presidente
Il Presidente rappresenta, dirige, presiede il
Consiglio direttivo e ne coordina l'attività.
Nel caso di assenza o d'impedimento il Presidente è
sostituito dal Vice Presidente.
La presidenza di singole sedute può essere delegata
anche verbalmente dal Presidente al Vice Presidente.
Nel caso di assenza o di incompatibilità del
Presidente e del Vice Presidente, la seduta è
presieduta dal componente il Consiglio direttivo più
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Articolo 16
Funzionamento del Consiglio direttivo: il Segretario
Il Segretario assiste il Presidente, sovraintende al
personale, organizza e dirige gli uffici, ne sorveglia il
funzionamento, cura con il supporto del personale degli
uffici la verbalizzazione delle sedute del Comitato e ogni
formalità connessa alle attività del medesimo. Sono ad
esso affidati i verbali delle adunanze dell'assemblea e del
Consiglio direttivo, i registri delle relative deliberazioni, il
registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi
dell'art. 3 lettera g) del decreto legislativo 13 settembre
1946, n. 233, il registro dei pareri espressi dal Consiglio
direttivo, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio
direttivo stesso.
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Il Segretario cura, inoltre, la tenuta degli
archivi e del protocollo della Collegio.
Nel caso di assenza o impedimento, le
funzioni del Segretario sono svolte dal
componenti il Consiglio direttivo più giovane
di età presente alla seduta che non sia il
Tesoriere.
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Articolo 18
Funzionamento del Consiglio direttivo: le sedute
La seduta del Consiglio direttivo non è aperta al pubblico, con l’eccezione di persone espressamente invitate dal Presidente o dal Consiglio, di norma per pareri tecnici o per l’assistenza autorizzata al Segretario.
Le sedute del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente, coadiuvato dal Segretario, mediante comunicazione inviata via PEC ai membri del Consiglio almeno 2 giorni prima della seduta. Ove all’ordine del giorno siano inseriti procedimenti disciplinari, il termine è di 10 giorni.
Le sedute si svolgono, di regola, nella sede del Collegio.
In caso d'urgenza, è in facoltà del Presidente di convocare sedute amministrative straordinarie nella sede del Collegio o in altre sedi, previo invio di comunicazione via PEC almeno 24 ore prima.
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Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, forma l'ordine del giorno degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.
L'ordine del giorno sottoscritto dal Presidente, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è sempre accluso - a pena di nullità - alla convocazione del Consiglio, anche in via d’urgenza, e può essere integrato, ove risulti necessario, anche a seduta iniziata, ove la questione sia connessa con una già all’ordine del giorno. Nella redazione di esso non sono ammesse formulazioni generiche, come ‘varie ed eventuali’, ed i singoli punti devono essere specificati il più possibile. Non sono ammesse delibere su punti non compresi all’ordine del giorno, salvo che un componente il Consiglio direttivo, all’inizio della seduta, ne chieda l’inserimento e su tale inserimento convengano, all’unanimità, tutti gli altri. In caso di motivato parere negativo del Presidente l’argomento viene inserito obbligatoriamente all’ordine del giorno della seduta successiva.
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Il primo punto all’ordine del giorno è sempre
costituito dall’approvazione del verbale della seduta
precedente, col quale si apre la discussione, seguito
dalle comunicazioni del Presidente e dei componenti
del Consiglio direttivo.
Le comunicazioni non danno luogo a delibera, ma a
presa d’atto.
Almeno due giorni prima della seduta ordinaria, la
documentazione di supporto alle deliberazioni è
messa a disposizione dei componenti del Consiglio
direttivo presso la sede del Collegio o per via
telematica.
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La bozza del verbale della seduta precedente è inviata ai componenti del Consiglio direttivo almeno due giorni prima della seduta; in questo caso, se non vi sono richieste, in apertura della seduta il verbale può darsi per letto.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Qualora all’ordine del giorno vi siano uno o più procedimenti disciplinari, il Presidente, con la formazione e l’invio dell’ordine del giorno, nomina un relatore per ognuno di essi. Quando il relatore sia impedito, il Presidente designa, anche verbalmente se vi è urgenza, chi deve sostituirlo. Il procedimento disciplinare è disciplinato da apposito Regolamento.
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Articolo 19
Adunanza e quorum costitutivo
1. L’adunanza del Consiglio direttivo è valida, in presenza della
maggioranza dei Consiglieri. (secondo la formula: legittimati
(se in numero dispari) + 1 : 2 )
2. In mancanza del quorum costitutivo, l’inizio della seduta è differito di un’ora.
3. Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga il quorum la seduta è rinviata.
4. L’ordine del giorno della seduta rinviata è discusso per primo nella seduta successiva.
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Articolo 20
Quorum deliberativo
1.
Il quorum deliberativo è dato dalla
maggioranza dei presenti. In caso di
parità di voti, prevale quello del
Presidente.
(art. 30 DPR 221/50)
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Articolo 21
Discussione e comportamento dei Consiglieri
1. Il Presidente apre la discussione esclusivamente su argomenti posti all’ordine del giorno, secondo l’ordine nel quale vi sono indicati. È ammessa, a richiesta sulla quale decide il Presidente, l’inversione di uno o più punti dell’ordine del giorno.
2. Il Presidente regola la discussione. Nella discussione degli argomenti all’ordine del giorno, i componenti del Consiglio direttivo hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure nei limiti della correttezza deontologica, dell’educazione, della prudenza e del rispetto, senza l’uso di offese e degenerazioni verbali. Il componente del Consiglio direttivo deve astenersi dal partecipare e dall’assistere alla discussione e alla votazione di deliberazioni nei quali abbia un
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Articolo 22 Votazione
Terminata la discussione, il Presidente apre la votazione. Il voto è palese, ovvero per alzata di mano o per alzata e seduta. Qualora la deliberazione riguardi fatti, stati, qualità personali o informazioni che possano procurare pregiudizio a terzi o al Collegio, la votazione può avvenire per scrutinio segreto. La votazione e le modalità attuative vengono riportate espressamente nel verbale; in particolare, vanno indicati le modalità di voto (palese, segreto), i nominativi dei votanti a favore, contro e astenuti.
Terminata la discussione, nessun componente del Consiglio direttivo può prendere la parola se non per la dichiarazione di
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Articolo 23
Revoca, modifica e nullità
1. Il Consiglio direttivo può modificare propri
provvedimenti, fatti salvi i diritti di terzi; vi è
obbligato quando, dopo averla presa, vi ravvisi vizi.
Ove possibile, può riesaminarli, modificarli e
integrarli. Le deliberazioni che integrano o
modificano precedenti provvedimenti devono fare
espressa menzione alle parti modificate e integrate
delle precedenti deliberazioni.
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Articolo 24
Il verbale
Il verbale documenta la volontà del Consiglio
direttivo. I registri dei verbali e delle deliberazioni
vanno conservati ordinatamente presso la sede del
Collegio e resi disponibili per eventuali e motivate
richieste di accesso.
Il verbale è sottoscritto da Presidente e firmato dal
Segretario dopo l’approvazione da parte del
Consiglio direttivo.
Consiglio di Stato
Il verbale ha l’onere di attestare il
compimento dei fatti svoltisi al fine di
verificare il corretto iter di formazione della
volontà collegiale e di permettere il controllo
delle attività svolte non è però a tal fine
necessaria la
minuziosa descrizione delle
singole attività compiute
e
delle singole
opinioni espresse
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Il Presidente è responsabile del contenuto del
verbale e delle deliberazioni prese, il Segretario è
responsabile della regolarità delle operazioni
connesse alla validità della adunanza.
Il verbale va trasmesso in visione prima
dell’approvazione ai componenti il Consiglio
direttivo.
Eventuali rettifiche o correzioni al verbale possono
essere accolte dal presidente solo se presentate
per iscritto prima della approvazione.
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Articolo 25
Contenuto del verbale
1. Il verbale deve contenere, a pena di nullità, i seguenti
elementi:
2. luogo e data della seduta;
3. denominazione del Collegio;
4. indicazione degli assenti e dei presenti, comprese
modifiche sopravvenute dei presenti;
5. ordine del giorno;
6. sintesi della discussione e deliberazioni adottate;
7. orario di inizio e di conclusione;
8. sottoscrizione del Presidente e firma del Segretario.
Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
La verbalizzazione integrale della discussione non è
obbligatoria, essendo sufficiente che dal verbale
risultino elementi che consentano di ritenere la
conformità a legge e ad ordinari criteri di corretta
formazione della volontà collegiale dell’iter seguito.
Qualora un componente del Consiglio direttivo
desideri far verbalizzare integralmente un proprio
intervento, deve provvedere entro cinque giorni
dalla seduta a consegnare al Presidente e al
Segretario il file contenente la parte da verbalizzare,
anche se la seduta è stata registrata.
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Articolo 26 Le delibere
Le delibere del Consiglio direttivo sono atti amministrativi collegiali documentate nei rispettivi verbali e devono contenere i seguenti elementi:
1. luogo e data della seduta;
2. denominazione del Collegio;
3. oggetto;
4. indicazione del numero del Verbale corrispondente;
5. indicazione degli assenti e dei presenti;
6. indicazione dell’esito della votazione;
7. preambolo (premesse di fatto e diritto);
8. la motivazione;
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Articolo 27
Funzionamento del Consiglio direttivo: gruppi di
studio e di lavoro
Il Consiglio direttivo può istituire una o più
commissioni permanenti di studio e di lavoro,
determinandone, di volta in volta, finalità, obiettivi,
tempi e risorse. Possono essere chiamati a farne
parte anche soggetti non iscritti all’Albo.
Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Collegio dei Revisori Articolo 28
Definizione e composizione del Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e uno supplente, eletti tra gli iscritti contestualmente con l’elezione del Consiglio direttivo. Esso dura in carica per un triennio.
I Revisori possono essere rieletti.
Per la validità delle sedute del Collegio è necessaria la presenza di almeno tre membri, tra effettivi e supplente.
I componenti del Collegio dei Revisori eletti devono comunicare formalmente l’accettazione della carica al componente anziano entro tre giorni dall’elezione. Entro otto giorni dall’avvenuta elezione, il Collegio dei Revisori viene convocato dal componente del Collegio dei Revisori più anziano di età.
La convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a verificarne l’avvenuta ricezione.
L’ordine del giorno della prima convocazione è limitato alla elezione della carica
Gli Archivi
D.Lgs. 22-1-2004 n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.
Art. 10
omissis
2. Sono inoltre beni culturali:
omissis
b) gli
archivi e i singoli documenti
dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di
ogni altro ente ed istituto pubblico
;
D.Lgs. 22-1-2004 n. 42
Art. 30
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché
ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di
garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
omissis.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate.
D.Lgs. 22-1-2004 n. 42
Art. 54
1. Sono inalienabili i beni del demanio
culturale di seguito indicati :
omissis
d) gli archivi;
Suddivisione Archivi
•
Archivio
corrente:
complesso
di
documenti relativi alla trattazione degli
affari in corso
•
Archivio di deposito: fascicoli di cui è
terminata la trattazione e che richiedono un
accesso poco frequente
•
Archivio storico: documenti relativi agli
affari esauriti da oltre 40 anni
Lo scarto
Sarebbe troppo oneroso e pressochè inutile
conservare illimitatamente l'archivio nella sua
totalità: esso deve essere periodicamente
sottoposto ad una selezione razionale, che va
prevista fin dal momento della creazione dei
documenti, e va disciplinata nel
piano di
conservazione .
Lo scarto
Lo
scarto
di documenti dell'archivio dell'Ente
è subordinato ad
autorizzazione della
Soprintendenza Archivistica. (art. 21 L.
42/204)
Il criterio fondamentale della selezione è
quello di salvare, per scopi
giuridico-amministrativi e per finalità storiche, la
testimonianza
essenziale
delle
funzioni
istituzionali svolte.
Il protocollo
Nel
rispetto
della
sua
autonomia
organizzativa nel creare e ordinare il suo
archivio, l'Ente è tenuto a utilizzare alcuni
strumenti indicati dalla legge. Questi sono
essenzialmente:
la
registrazione
di
protocollo,
la
classificazione
e il
servizio
per la tenuta del protocollo informatico,
della gestione dei flussi documentali e
degli archivi
(artt. 53, 55, 56 e 61 DPR
445/2000).
Il protocollo
D.P.R. 28-12-2000 n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di
documentazione amministrativa
DPR 28 dicembre 2000, n. 445
art. 50, comma 3
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono
entro il
1° gennaio 2004
a realizzare o revisionare sistemi
informativi automatizzati finalizzati alla gestione del
protocollo
informatico
e
dei
procedimenti
amministrativi in conformità alle disposizioni del
presente testo unico ed alle disposizioni di legge
sulla tutela della riservatezza dei dati personali,
nonché dell’articolo 15, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di
attuazione
DPR 28 dicembre 2000, n. 445
art. 53, comma 5
5. Sono oggetto di registrazione
obbligatoria
i
documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e
tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le
gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della
pubblica amministrazione, le note di ricezione delle
circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli
atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i
materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti
i documenti già soggetti a registrazione particolare
dell’amministrazione
.
DPR 445/200 articolo 50
Ciascuna
amministrazione
individua,
nell'àmbito del proprio ordinamento, gli uffici
da considerare ai fini della gestione unica o
coordinata dei documenti per grandi
aree
organizzative omogenee, assicurando criteri
uniformi di classificazione e archiviazione,
nonché di comunicazione interna tra le aree
stesse.
I compiti del protocollo
•
È lo strumento tecnico per la gestione sequenziale
dei documenti nel momento della loro formazione
•
Assicura – con il titolario – una struttura
organizzata all’archivio
•
Regola le procedure dalla nascita attraverso una
rigida cronologia (numero di corda)
•
Avvia la corretta distribuzione dei documenti
correnti
•
Realizza i collegamenti tra i vari fascicoli e i singoli
documenti
•
Censisce la mole documentaria posta in essere da
un ente produttore
Il registro di protocollo
Il registro di protocollo è
atto pubblico
di fede
privilegiata (fa cioè fede fino a querela di falso: cfr.
Consiglio di Stato, 1993, I, 838); serve ad accertare
l'esistenza dei documenti e ad attribuire data certa
alla
loro
spedizione
o
ricezione,
o
anche
semplicemente, per gli atti interni, alla loro creazione.
La data certa è importante in relazione alla durata dei
procedimenti amministrativi ed anche per altri profili
giuridici.
DPR 28 dicembre 2000, n. 445
art. 53
La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:
a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile