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Sul rilascio del titolo di viaggio per stranieri TAR Lazio Roma sez. I ter sentenza del 18 gennaio 2021 n. 667

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“Sul rilascio del titolo di viaggio per

stranieri” – TAR Lazio – Roma – sez. I ter – sentenza del 18 gennaio 2021 – n. 667

La direttiva 2004/83/CE all’art. 25, par. 2, prevede che “Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari della protezione sussidiaria che si trovino

nell’impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti che consentono loro di viaggiare, almeno quando sussistano gravi ragioni

umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico”.

L’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007, che ha recepito la citata direttiva, prevede la sussistenza di “fondate ragioni” che non consentono di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del paese di cittadinanza come

presupposto per il rilascio del titolo di viaggio per stranieri.

Ne consegue che l’interessato deve dunque indicare le ragioni che non gli consentono di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del suo paese, perché esse non sono evidenti. In loro mancanza il diniego dello speciale titolo di viaggio per stranieri è motivato e legittimo sulla base delle richiamate

disposizioni di legge che richiedono non solo l’allegazione di ragioni, ma anche che esse appaiano fondate.

Disposizioni in ordine al rilascio del titolo di viaggio sono contenute anche nella circolare n. 48 del 31 ottobre 1961 del Ministero degli Affari Esteri che individua le condizioni di rilascio del titolo di viaggio per gli “stranieri che invece non abbiano la qualifica di rifugiati politici e che, per ragioni varie, non possono ottenere il passaporto delle autorità del loro paese.

La circolare stabilisce che a questi venga “rilasciato un nuovo documento, a forma di libretto di colore verde chiaro, denominato ‘Titolo di viaggio per

stranieri’.

I beneficiari di tale titolo possono essere:

a) coloro che siano considerati rifugiati politici in Italia sotto il mandato dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati;

b) persone cui le Autorità Italiane riterranno opportuno rilasciare il detto titolo;

c) apolidi, in attesa che venga resa esecutiva, mediante ratifica, la

Convenzione di New York del 18 settembre 1954, ed in sostituzione dell’attuale certificato di identità per apolidi.

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Pubblicato il 18/01/2021

N. 00667/2021 REG.PROV.COLL.

N. 11040/2016 REG.RIC.

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11040 del 2016, proposto da

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sardegna, 29;

contro

Ministero dell’Interno, Questura di Roma, rappresentati e difesi

dall’Avvocatura dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento emesso dalla Questura di Roma in data 13 giugno 2016 con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo del titolo di viaggio presentata dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 22 dicembre 2020 il cons. Anna Maria Verlengia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, notificato il 12 settembre 2016 e depositato il successivo 13 ottobre, il cittadino ivoriano, sig. OMISSIS , impugna il provvedimento con cui la Questura di Roma ha respinto la sua richiesta di titolo di viaggio, in quanto il richiedente, a cui è stata negata la protezione internazionale e concesso un titolo di soggiorno per motivi umanitari, non è riconosciuto come rifugiato e non ha allegato fondate ragioni che non gli consentirebbero di chiedere il

passaporto alle autorità diplomatiche del paese di provenienza.

Avverso il suddetto rifiuto del titolo di viaggio il ricorrente articola i seguenti motivi di gravame:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del Decreto Legislativo

251/2007 e della Circolare nr. 48 del Ministero degli Affari Esteri del 31/10/1961;

travisamento del presupposto storico della domanda; carenza di istruttoria e di

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motivazione, in quanto il provvedimento costituisce revoca implicita dell’originario titolo di viaggio in precedenza rilasciato in assenza dei presupposti del suddetto provvedimento di autotutela. L’Amministrazione avrebbe adottato una diversa interpretazione dell’art. 24 d.lgs. 251/2007 in assenza di fatti nuovi e violando il legittimo affidamento del ricorrente;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. nr. 241/90 in relazione all’art 24 del Decreto Legislativo 251/2007 e della Circolare nr. 48 del Ministero degli Affari Esteri del 31/10/1961, nonché alla circolare del Ministero dell’Interno del 24/02/2003; irragionevolezza ed apoditticità della motivazione. Ad avviso del ricorrente la Questura non avrebbe considerato la disastrosa situazione umanitaria della Costa d’Avorio alla base dell’impossibilità del ricorrente di richiedere il passaporto al paese d’origine;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 bis legge n. 241/90, come modificata dalla legge n. 15/05. Contestuale violazione e/o mancata applicazione dell’art. 18 del d.lgs. n. 25/08. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Eccesso di potere per erronea e falsa interpretazione, nonché valutazione e/o travisamento del presupposto in fatto. La Questura nel caso di specie avrebbe omesso la doverosa comunicazione di avvio del procedimento ed il preavviso di rigetto, trattandosi di provvedimento discrezionale, così trascurando di considerare tutti gli elementi utili alla decisione.

Il 24 ottobre 2016 si è costituito il Ministero dell’Interno con atto di rito.

Con ordinanza n. 7348/2016 il Tribunale ha respinto la richiesta misura cautelare.

L’11 novembre 2020 il ricorrente deposita memoria con cui insiste nelle proprie doglianze.

Alla udienza del 22 dicembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

All’odierno ricorrente non è stata riconosciuta la protezione internazionale, né la protezione sussidiaria, ma un titolo di soggiorno per motivi umanitari.

La direttiva 2004/83/CE all’art. 25, par. 2, prevede che “Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari della protezione sussidiaria che si trovino

nell’impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti che consentono loro di viaggiare, almeno quando sussistano gravi ragioni

umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico”.

L’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007, che ha recepito la citata direttiva, prevede la sussistenza di “fondate ragioni” che non consentono di chiedere il

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passaporto alle autorità diplomatiche del paese di cittadinanza come presupposto per il rilascio del titolo di viaggio per stranieri.

Ne consegue che “l’interessato deve dunque indicare le ragioni che non gli consentono di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del suo paese, perché esse non sono evidenti. In loro mancanza il diniego dello speciale titolo di viaggio per stranieri è motivato e legittimo sulla base delle richiamate

disposizioni di legge che richiedono non solo l’allegazione di ragioni, ma anche che esse appaiano fondate (Cons. St., sez. III, 4 febbraio 2016, n. 451).

Disposizioni in ordine al rilascio del titolo di viaggio sono contenute anche nella circolare n. 48 del 31 ottobre 1961 del Ministero degli Affari Esteri che individua le condizioni di rilascio del titolo di viaggio per gli “stranieri che invece non abbiano la qualifica di rifugiati politici e che, per ragioni varie, non possono ottenere il passaporto delle autorità del loro paese”.

La circolare stabilisce che a questi venga “rilasciato un nuovo documento, a forma di libretto di colore verde chiaro, denominato ‘Titolo di viaggio per

stranieri’.

I beneficiari di tale titolo possono essere:

a) coloro che siano considerati rifugiati politici in Italia sotto il mandato dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati;

b) persone cui le Autorità Italiane riterranno opportuno rilasciare il detto titolo;

c) apolidi, in attesa che venga resa esecutiva, mediante ratifica, la

Convenzione di New York del 18 settembre 1954, ed in sostituzione dell’attuale certificato di identità per apolidi.

La circolare continua prevedendo che il rilascio sia disposto “salvo i casi di urgente ed improrogabile necessità, solo dopo che l’interessato abbia provato di essere nell’impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità del suo paese e di non avere pendenze verso la Giustizia od obblighi verso la famiglia”.

Infine, la circolare del Ministero dell’Interno del 24 febbraio 2003 (recante

“Disposizioni in merito al rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi

umanitari”), prevede espressamente per lo straniero munito di permesso di soggiorno per motivi umanitari, privo di passaporto o nell’impossibilità di ottenerlo, la possibilità di ottenere il titolo di viaggio per stranieri di cui alla circolare 48 del 1961.

Ciò premesso il titolare del permesso umanitario deve provare di essere nell’impossibilità di ottenere il passaporto dalle autorità del suo paese per potere richiedere il titolo di viaggio di cui si tratta.

A sostegno della sussistenza del presupposto per il rilascio del titolo di viaggio, il ricorrente ha allegato al ricorso un messaggio dell’Ambasciata della Costa d’Avorio nel quale si legge che il richiedente il passaporto deve potere

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esibire un documento che attesti la cittadinanza ivoriana, non bastando una mera dichiarazione dell’interessato.

La nota dell’Agenzia Diritti di Roma Capitale afferma che il ricorrente è effettivamente sprovvisto di qualunque documento attestante la propria nazionalità.

L’Amministrazione, nel negare il titolo di viaggio, non risulta avere tenuto conto della risposta dell’Ambasciata, motivando il diniego con l’insufficienza della affermazione di non volere avere contatti con la propria rappresentanza diplomatica.

Da quanto emerge dalla documentazione sopra citata non vi è traccia che questa fosse la giustificazione data dal ricorrente ed è smentita dalla

documentazione, recante data anteriore all’adozione del diniego, proveniente dalla rappresentanza diplomatica.

Detta incongruenza può verosimilmente derivare dalla mancata trasmissione di un preavviso di rigetto della richiesta, ed è in ogni caso

elemento a sostegno del rilevato vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 bis legge n. 241/90 e di difetto di motivazione.

Per quanto osservato il ricorso va accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.

Sussistono sufficienti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori

provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza con applicativo Microsoft Teams, secondo quanto disposto dall’art. 25 d.l. 137/2020, con

l’intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

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Vincenzo Blanda, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

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