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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante
“Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la direttiva n. 31195/1-0-150/41.2/ML sulle visite mediche periodiche per il personale militare dell’Esercito del 17 aprile 2018 e successive aggiunte e varianti;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, contenente “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
VISTI i Decreti Interministeriali emanati il 9 luglio 2009 dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione concernenti Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi e Equiparazioni tra classi delle lauree DM 509/1999 e classi delle lauree DM 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante
“Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
M_D GMIL REG2021 0549924 24-12-2021
Digitally signed by ANTONIO VITTIGLIO
Date: 2021.12.24 11:11:32 CET
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VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’articolo 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
VISTO l’annesso O/SU – 2012 “Impiego dei Sottufficiali specializzazione ed incarichi corrispondenti” alla circolare 878/151/5.6.1 del 1° marzo 2012 e successive aggiunte e varianti dello Stato Maggiore dell’Esercito Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria Ufficio Organizzazione delle Forze;
VISTA la direttiva “Il controllo dell’efficienza operativa del personale dell’Esercito Italiano” edizione 2020 e successive aggiunte e varianti;
VISTA la circolare 6003 “specializzazioni, incarichi principali e posizioni organiche dei Graduati e dei Militari di Truppa (ex circ. O/GRD/TR) edizione 2018;
VISTA la direttiva per il mantenimento dell’efficienza psicofisica ed operativa del personale militare (SMD – FORM 3), edizione 2016, dello Stato Maggiore della Difesa;
VISTO il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’Ordinamento Militare, introdotto dal Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2016, n. 131, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;
VISTA la Legge 21 luglio 2016, n. 145 recante “Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali”, in particolare l’articolo 12 recante “Norme di salvaguardia del personale militare per la partecipazione a concorsi interni”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. M_D GUDC REG2020 0030584 emanato il 6 agosto 2020 dal Ministro della Difesa, recante ulteriori requisiti e modalità di svolgimento dei concorsi interni per il reclutamento nei ruoli dei sergenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, di cui agli articoli 690, comma 1 e 2197 – sexies del Codice dell’Ordinamento Militare;
VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 259, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77;
VISTI i fogli n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno 2020 e n. M_D SSMD REG2020 0094580 del 30 giugno 2020 dello Stato Maggiore della Difesa, con i quali è stato definito il piano dei reclutamenti autorizzati per l’anno 2021
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dell’Esercito, della Marina (compreso il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto) e dell’Aeronautica;
VISTO il Decreto Ministeriale 6 luglio 2020 concernente le “Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19”;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 322 del 30 dicembre 2020;
VISTO il Regolamento Unico degli Istituti di Formazione degli Ufficiali e dei Sottufficiali dell’Esercito –edizione 2021 e successive aggiunte e varianti, emanato dallo Stato Maggiore dell’Esercito– III Reparto – Impiego delle Forze;
VISTI i fogli n. M_D E0012000 REG2021 0158465 del 3 agosto 2021, n. M_D E0012000 REG2021 0235739 del 22 novembre 2021 e n. 0257132 del 16 dicembre 2021 con i quali lo Stato Maggiore dell’Esercito ha trasmesso gli elementi di programmazione relativi all’emanazione del bando dei concorsi interni, per titoli e per titoli ed esami, a 400 posti per l’ammissione al 26° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza Armata;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021 –in corso di registrazione presso la Corte dei conti– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,
D E C R E T A Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi interni:
a) concorso interno, per titoli ed esami, a 229 (duecentoventinove) posti per l’ammissione al 26°
corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p.
dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza Armata (nel prosieguo:
“concorso per titoli ed esami”);
b) concorso interno, per titoli, a 171 (centosettantuno) posti per l’ammissione al 26° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza Armata (nel prosieguo: “concorso per titoli”), con Specializzazione che verrà individuata ad esito della fase basica del corso di cui al successivo articolo 15.
È possibile presentare domanda di partecipazione per uno solo tra i concorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) in base ai requisiti posseduti previsti dal successivo articolo 2. Nel caso in cui i candidati presentino domande di partecipazione per entrambe le procedure concorsuali saranno ammessi a partecipare esclusivamente al concorso per il quale hanno presentato domanda di partecipazione in data posteriore e saranno considerati rinunciatari al concorso per il quale hanno presentato domanda di partecipazione in data anteriore.
2. I posti di cui al concorso per titoli ed esami sono così ripartiti:
a) 20 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. da immettere nel ruolo dei Sergenti con Specializzazione Tecnici, Incarico principale/Posizione organica Tecnico del
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Genio/Addetto alle Infrastrutture che verrà assegnata ad esito della fase basica del corso di cui al successivo articolo 15;
b) 30 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. da immettere nel ruolo dei Sergenti con Specializzazione Tecnici, Incarico principale/Posizione organica Tecnico Amministrativo/Contabile che verrà assegnata ad esito della fase basica del corso di cui al successivo articolo 15;
c) 20 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. da immettere nel ruolo dei Sergenti con Specializzazione Riparatori, Incarico principale/Posizione organica Riparatori di mezzi/Meccanico che verrà assegnata ad esito della fase basica del corso di cui al successivo articolo 15;
d) 10 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. da immettere nel ruolo dei Sergenti con Specializzazione Riparatori, Incarico principale/Posizione organica Riparatore di sistemi d’arma/Meccanico d’armamento che verrà assegnata ad esito della fase basica del corso di cui al successivo articolo 15;
e) 10 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. da immettere nel ruolo dei Sergenti con Specializzazione Tecnici, Incarico principale/Posizione organica Tecnico di aeromobili/Assistente al traffico operativo che verrà assegnata ad esito della fase basica del corso di cui al successivo articolo 15;
f) 12 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. da immettere nel ruolo dei Sergenti con Specializzazione Tecnici, Incarico principale/Posizione organica Tecnico telematico/Sistemista reti di trasporto che verrà assegnata ad esito della fase basica del corso di cui al successivo articolo 15;
g) 30 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. da immettere nel ruolo dei Sergenti con Specializzazione Tecnici, Incarico principale/Posizione organica Informatico/Sistemista servizi informatici che verrà assegnata ad esito della fase basica del corso di cui al successivo articolo 15;
h) 5 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. da immettere nel ruolo dei Sergenti con Specializzazione Operatori, Incarico principale/Posizione organica Cte sq./Vice Comandante di pl./Capo pezzo a. c/a/Vice Cte sz. a. c/a che verrà assegnata ad esito della fase basica del corso di cui al successivo articolo 15;
i) 5 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. da immettere nel ruolo dei Sergenti con Specializzazione Operatori, Incarico principale/Posizione organica Cte sq./Vice Comandante di pl./Capo pezzo a. ter./Vice Cte sz. a. ter. che verrà assegnata ad esito della fase basica del corso di cui al successivo articolo 15;
j) 4 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. da immettere nel ruolo dei Sergenti con Specializzazione Tecnici, Incarico principale/Posizione organica Tecnici/Cartografo che verrà assegnata ad esito della fase basica del corso di cui al successivo articolo 15;
k) 8 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. da immettere nel ruolo dei Sergenti con Specializzazione Tecnici, Incarico principale/Posizione organica Tecnici/Tecnico elettronico per TLC che verrà assegnata ad esito della fase basica del corso di cui al successivo articolo 15;
l) 5 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. da immettere nel ruolo dei Sergenti con Specializzazione Operatori, Incarico principale/Posizione organica Operatore per le telecomunicazioni/Operatore della rete di trasporto che verrà assegnata ad esito della fase basica del corso di cui al successivo articolo 15;
m) 10 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. da immettere nel ruolo dei Sergenti con Specializzazione Operatori, Incarico principale/Posizione organica Operatori/
Capo blindo - carro - esploratore / Vice Cte pl. c. / cr. / espl che verrà assegnata ad esito della fase basica del corso di cui al successivo articolo 15;
n) 10 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. da immettere nel ruolo dei Sergenti con Specializzazione Tecnici, Incarico principale/Posizione organica Tecnico
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elettronico/Tecnico elettronico che verrà assegnata ad esito della fase basica del corso di cui al successivo articolo 15;
o) 20 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. da immettere nel ruolo dei Sergenti con Specializzazione Operatori, Incarico principale/Posizione organica Operatori/Specialista per a. ter. / Osservatore di artiglieria che verrà assegnata ad esito della fase basica del corso di cui al successivo articolo 15;
p) 15 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. da immettere nel ruolo dei Sergenti con Specializzazione Tecnici, Incarico principale/Posizione organica Tecnico elettronico/Elettromeccanico torrettista e optoelettronico che verrà assegnata ad esito della fase basica del corso di cui al successivo articolo 15;
q) 10 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. da immettere nel ruolo dei Sergenti con Specializzazione Tecnici, Incarico principale/Posizione organica Tecnico di aeromobili che verrà assegnata ad esito della fase basica del corso di cui al successivo articolo 15;
r) 5 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. da immettere nel ruolo dei Sergenti con Specializzazione Operatori, Incarico principale/Posizione organica Tecnici/
Tecnico elettronico/Tecnico elettronico sistemi missili c/a media portata che verrà assegnata ad esito della fase basica del corso di cui al successivo articolo 15.
3. In caso di mancata copertura dei posti di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r) per mancanza di candidati idonei, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà di portare i posti non ricoperti in aumento a quelli previsti per una o più delle altre tipologie di posti a concorso in relazione alle specifiche esigenze della Forza Armata.
4. I posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti per l’altra procedura concorsuale.
5. I posti occupati da candidati risultanti vincitori dei precedenti 23° e 24° concorso saranno computati nel numero dei posti a concorso del presente bando nella corrispondente tipologia di posti per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione.
Nello specifico i posti dovranno essere così computati:
a) fino a un massimo di 2 (due) nel numero dei posti a concorso di cui al precedente comma 2, lett. b), Specializzazione Tecnici, Incarico principale/Posizione organica Tecnico Amministrativo/Contabile;
b) fino a un massimo di 2 (due) nel numero dei posti a concorso di cui al precedente comma 2, lett. g), Specializzazione Tecnici, Incarico principale/Posizione organica Informatico/Sistemista servizi informatici.
6. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività concorsuali previste nei successivi articoli o l’ammissione al corso dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito www.difesa.it, sezione Focus “Concorsi on line”, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a darne comunicazione mediante avviso pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa e nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa di cui al successivo articolo 3 secondo le modalità riportate nel successivo articolo 5.
7. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di auto–organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
8. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali,
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di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nel sito www.difesa.it, sezione Focus “Concorsi on line” nonché nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Per partecipare al concorso per titoli ed esami i candidati devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
a) appartenere al ruolo dei volontari in s.p. dell’Esercito. Tale condizione si ritiene soddisfatta anche per i candidati dichiarati vincitori, con decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria di merito, della procedura relativa all’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito destinati a essere immessi nel predetto ruolo con decorrenza giuridica non successiva alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) essere in possesso dell’idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato in qualità di sergente senza alcuna limitazione di impiego né alcun esonero da incarichi, posizioni organiche, mansioni o attività. La patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, non costituisce causa di esclusione.
La predetta idoneità dovrà risultare in corso di validità alla data di inizio del corso di formazione basico di cui al successivo articolo 15. Nel caso in cui detta idoneità dovesse risultare a tale data scaduta o prossima alla scadenza, il Comando di appartenenza dovrà programmare per tempo e avviare, a sua cura e responsabilità, il dipendente vincitore alla visita medica periodica entro la data di inizio del corso, presso l’Ente sanitario giurisdizionalmente competente;
c) essere stati sottoposti e giudicati idonei alle prove di efficienza operativa effettuate dal 1°
gennaio 2018 alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
La predetta idoneità dovrà risultare in corso di validità alla data di inizio del corso di formazione basico di cui al successivo articolo 15. Nel caso in cui detta idoneità dovesse risultare a tale data scaduta o prossima alla scadenza, il Comando di appartenenza dovrà programmare per tempo e avviare, a sua cura e responsabilità, il dipendente vincitore alle prove di efficienza operativa entro la data di inizio del corso, presso l’Ente sanitario giurisdizionalmente competente;
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna e aver tenuto condotta incensurabile;
e) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
g) non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio di servizio;
h) non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale;
i) avere riportato una qualifica non inferiore a “superiore alla media” o giudizio corrispondente in sede di redazione della documentazione caratteristica relativa all’ultimo quadriennio di servizio o all’intero periodo di servizio prestato nel ruolo dei volontari in s.p., se di durata inferiore a quattro anni;
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j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
k) non aver presentato istanza di dimissione dalla frequenza del 23° o del 24° o del 25° corso di aggiornamento e formazione professionale successivamente alla notifica della comunicazione della sede o dell’Ente di pianificato reimpiego.
Per partecipare al concorso per le tipologie di posti di cui al precedente articolo 1, comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r) i candidati, oltre a possedere i predetti requisiti, devono trovarsi nelle condizioni di cui all’allegato A, che fa parte integrante del presente bando.
Saranno ritenuti validi anche i titoli di studio equiparati dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 alle lauree e lauree magistrali di cui al predetto allegato A. Ai sensi dell’art. 2 di tale decreto, i possessori di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) che corrisponda a più classi di lauree magistrali (ordinamento vigente) dovranno produrre un certificato, rilasciato dall’Ateneo che ha conferito il titolo, attestante a quale singola classe esso sia equiparato.
Saranno altresì ritenute valide le sole lauree e lauree magistrali riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollenti a quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto.
Saranno altresì ritenuti validi i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado considerati corrispondenti a quelli prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto secondo le tabelle di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici e professionali di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica emanati il 15 marzo 2010, n. 87 e 88, previsti negli Allegati A1 e A2, che fanno parte integrante del presente bando.
Inoltre, saranno ritenuti titoli di studio validi le lauree magistrali e i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all’estero e riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal fine i candidati dovranno produrre, a pena di esclusione:
- per la laurea magistrale, una dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado o titoli di studio d’istruzione secondaria superiore, una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un Ufficio scolastico regionale nell’ambito provinciale di loro scelta, ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Per partecipare al concorso per titoli i candidati devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
a) appartenere al ruolo dei volontari in s.p. dell’Esercito con un’anzianità minima di dieci anni nel ruolo;
b) essere in possesso dell’idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato in qualità di sergente senza alcuna limitazione di impiego né alcun esonero da incarichi, posizioni organiche, mansioni o attività. La patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, non costituisce causa di esclusione.
La predetta idoneità dovrà risultare in corso di validità alla data di inizio del corso di formazione basico di cui al successivo articolo 15. Nel caso in cui detta idoneità dovesse risultare a tale data scaduta o prossima alla scadenza, il Comando di appartenenza dovrà programmare per tempo e avviare, a sua cura e responsabilità, il dipendente vincitore alla visita medica periodica entro la data di inizio del corso, presso l’Ente sanitario giurisdizionalmente competente;
c) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna e aver tenuto condotta incensurabile;
d) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
-8 - e) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio di servizio;
g) non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale;
h) avere riportato una qualifica non inferiore a “superiore alla media” o giudizio corrispondente in sede di redazione della documentazione caratteristica relativa all’ultimo quadriennio di servizio;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) non aver presentato istanza di dimissione dalla frequenza del 23° o del 24° o del 25° corso di aggiornamento e formazione professionale successivamente alla notifica della comunicazione della sede o dell’Ente di pianificato reimpiego.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 4, comma 1 e mantenuti sino a quella dell’inizio del relativo corso di formazione basico, pena l’esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata.
4. La Direzione Generale per il Personale Militare può disporre, in ogni momento e anche a seguito di successive verifiche, con provvedimento del Direttore Generale o di autorità da lui delegata, l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso o la decadenza dalla nomina a Sergente per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini stabiliti nel presente bando.
5. Tutti i candidati partecipano ai concorsi di cui al presente bando con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti nei precedenti commi.
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. La procedura relativa ai concorsi di cui all’articolo 1, comma 1 del presente bando viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi “portale”), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, sezione Focus “Concorsi on line” ovvero collegandosi direttamente al sito “https://concorsi.difesa.it”.
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare la domanda di partecipazione e ricevere con le modalità di cui al successivo articolo 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell’art. 24 del D.L. n. 76/2020, i candidati dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici necessari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso sopraindicate.
5. Sempre tramite il portale dei concorsi i Comandi degli Enti/Reparti di appartenenza dovranno produrre la scheda di sintesi e l’attestazione dei requisiti di partecipazione di cui al successivo articolo 6 lettere c) e d). A tal fine riceveranno all’indirizzo di posta elettronica istituzionale inserito dai candidati nella domanda di partecipazione un’e-mail riportante le informazioni per l’accesso alla specifica area dedicata nella quale troveranno l’elenco della documentazione da produrre per il personale loro dipendente.
-9 - Art. 4
Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso prescelto, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello indicato nell’avviso che sarà pubblicato sul portale presumibilmente nel mese di gennaio 2022. Eventuali variazioni saranno comunicate con avviso pubblicato nell’area pubblica del portale.
2. I candidati devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.
3. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e i titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio.
4. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda.
5. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione. Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente nell’area personale del profilo utente nella sezione “i miei concorsi”, sarà sempre disponibile per le esigenze del candidato e dovrà essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prova concorsuale.
6. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la procedura di presentazione della stessa e l’acquisizione dei dati sui quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it, sezione Focus “Concorsi on line” e nel portale secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.
In tal caso, resta comunque invariata all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente articolo 2, dei titoli valutabili e delle condizioni che comportano detrazioni di punteggio.
9. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a
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informare i candidati con avviso pubblicato nel sito internet www.difesa.it, sezione Focus
“Concorsi on line” e nel portale circa le determinazioni adottate al riguardo.
10. Il sistema provvederà a informare i Comandi degli Enti/Reparti d’appartenenza, tramite messaggio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) inserito dai candidati nella domanda di partecipazione, dell’avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di partecipazione.
11. Detti candidati dovranno verificare l’avvenuta ricezione del messaggio di cui al precedente comma 10 e l’avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione da parte dei Comandi degli Enti/Reparti d’appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti dal successivo articolo 6.
12. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà di far regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 5
Comunicazioni con i candidati
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, di pubblicazione delle banche dati contenenti i quesiti oggetto della prova scritta, calendari di svolgimento delle prove previste dall’iter concorsuale e variazioni delle date, ecc.) e in un’area privata relativa alle comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, inserite nell’area pubblica del portale, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno pubblicate anche nei siti www.difesa.it, sezione Focus “Concorsi on line”. Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai candidati anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai candidati nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 4, i candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione giudiziaria ecc.) a mezzo e mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale [email protected] o all’indirizzo di posta certificata [email protected] indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento d’identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla Direzione Generale per il Personale Militare, l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere preceduto dal codice “26° CS EI per titoli ed esami” o “26° CS EI per titoli”.
Art. 6
Adempimenti dei Comandi degli Enti/Reparti di appartenenza
I Comandi di appartenenza, presa visione della domanda di partecipazione da parte dei candidati come stabilito nel precedente articolo 4, comma 10, devono:
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a) nominare, con Ordine del Giorno del Comandante dell’Ente, un’apposita commissione interna (composta da presidente, 1° membro e 2° membro) che verifichi se il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, è in possesso dei requisiti prescritti al precedente articolo 2 e rediga l’attestazione dei requisiti e la scheda di sintesi;
b) se il candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, inviare alla Direzione Generale per il Personale Militare, entro il 3° giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande, all’indirizzo di posta elettronica [email protected] (o, in alternativa a quest’ultimo, [email protected]), il modello in allegato B1 (per il concorso per titoli ed esami) o in allegato B2 (per il concorso per titoli), che fanno parte integrante del presente bando, debitamente compilato e firmato dalla commissione interna e controfirmato dal Comandante dell’Ente o suo delegato e dal candidato e corredato dal documento comprovante la mancanza dei requisiti di cui trattasi;
c) se il candidato risulta in possesso dei predetti requisiti, nel concorso per titoli ed esami, trasmettere, esclusivamente on line, tramite il portale dei concorsi, per i soli candidati risultati idonei e ammessi alla valutazione dei titoli ai sensi del successivo articolo 10, commi 8 e 9, l’attestazione dei requisiti e scheda di sintesi che riproducono le informazioni richieste nell’allegato C1, che fa parte integrante del presente bando, compilate dalla predetta commissione interna, avendo cura di riportare, tra l’altro, gli estremi della documentazione caratteristica in ordine cronologico relativa agli ultimi quattro anni di servizio, comprensiva del previsto documento valutativo, redatto dalle competenti autorità gerarchiche, chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, indicando quale motivo della compilazione: “partecipazione al concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 26°
corso di formazione basico per Sergenti”.
L’attestazione dei requisiti e scheda di sintesi devono essere firmate dalla commissione interna e controfirmate dal Comandante dell’Ente o suo delegato e poste in visione per 3 giorni lavorativi per le opportune verifiche al candidato, il quale, qualora le riterrà complete, regolari e aggiornate, sottoscriverà la relativa Dichiarazione di completezza e trasmesse, tramite il portale dei concorsi on-line, secondo le modalità indicate nell’allegato D, che fa parte integrante del presente bando, entro 20 giorni a partire dalla data di invio dell’e-mail contenente l’username ed il link di cui al predetto allegato D, che sarà comunicata mediante avviso pubblicato nell’area pubblica del portale successivamente alla pubblicazione dell’elenco dei candidati idonei ammessi alla valutazione dei titoli di cui al successivo articolo 11, comma 9;
d) se il candidato risulta in possesso dei predetti requisiti, nel concorso per titoli, trasmettere, esclusivamente on line, tramite il portale dei concorsi l’attestazione dei requisiti e scheda di sintesi, che riproducono le informazioni richieste nell’allegato C2, che fa parte integrante del presente bando, compilate dalla predetta commissione interna, avendo cura di riportare, tra l’altro, gli estremi della documentazione caratteristica in ordine cronologico relativa agli ultimi due anni di servizio, comprensiva del previsto documento valutativo, redatto dalle competenti autorità gerarchiche, chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, indicando quale motivo della compilazione: “partecipazione al concorso interno, per titoli, per l’ammissione al 26° corso di formazione basico per Sergenti”.
L’attestazione dei requisiti e scheda di sintesi devono essere firmate dalla commissione interna e controfirmate dal Comandante dell’Ente o suo delegato e poste in visione per 3 giorni lavorativi per le opportune verifiche al candidato, il quale, qualora le riterrà complete, regolari e aggiornate, sottoscriverà la relativa Dichiarazione di completezza e trasmesse, tramite il portale dei concorsi on-line, secondo le modalità indicate nell’allegato D, entro 20 giorni a partire dalla data di invio dell’e-mail contenente l’username ed il link di cui al predetto allegato D, che sarà comunicata mediante avviso pubblicato nell’area pubblica del portale successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
e) per tutti i candidati al concorso per titoli e per i soli candidati al concorso per titoli ed esami risultati idonei e ammessi alla valutazione dei titoli ai sensi del successivo articolo 11, comma 9,
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programmare per tempo e avviare entro la data di inizio del corso di cui al successivo articolo 15, a propria cura e responsabilità, presso l’Ente sanitario di riferimento alla visita medica periodica e alle prove di efficienza fisica, il dipendente candidato che abbia le stesse scadute o prossime alla scadenza. Ai sensi dell’articolo 15, comma 8, infatti, i vincitori ammessi al corso che nel giorno indicato nella comunicazione di convocazione risultino anche temporaneamente inidonei al servizio militare, in malattia o non in possesso delle previste idoneità ovvero idonei ma con limitazione di impiego o esonero da incarichi, posizioni organiche, mansioni o attività, decadono dal diritto all’ammissione al corso, senza possibilità di rinvio al primo corso utile successivo;
f) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo Ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso. L’Ente di nuova destinazione assumerà la competenza per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale;
g) comunicare tempestivamente alla Direzione Generale per il Personale Militare ogni variazione riguardante la posizione del candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc…);
h) per il concorso per titoli ed esami, inviare tempestivamente alla Direzione Generale per il Personale Militare, agli indirizzi di posta elettronica [email protected] (o, in alternativa a quest’ultimo, [email protected]), un elenco dei candidati che si trovino impegnati in missioni internazionali ovvero fuori del territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni di cui alla Legge 21 luglio 2016, n. 145.
Non saranno prese in considerazione, oltre il termine di cui alle precedenti lettere c) e d), variazioni delle schede di sintesi riguardanti l’omessa o incompleta indicazione di titoli di merito e/o preferenza previsti dal presente bando, ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1.
Art. 7 Commissioni
1. Per il concorso per titoli ed esami, è nominata, con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata, la commissione esaminatrice, i cui componenti sono designati dallo Stato Maggiore dell’Esercito o Ente delegato, composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) due o più ufficiali superiori, comunque in numero pari, membri;
c) un ufficiale inferiore o un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza o seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
2. La commissione di cui al precedente comma 1 ha il compito di:
a) stabilire preventivamente i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali nel rispetto dei principi del presente bando;
b) sovrintendere e valutare le prove di efficienza fisica, avvalendosi eventualmente di personale di supporto per il cronometraggio e il conteggio delle prove;
c) sovrintendere e valutare la prova scritta di cultura generale e di cultura professionale militare, avvalendosi del supporto tecnico della ditta appaltatrice del servizio di fornitura dei test e dei questionari nonché valutare i titoli in possesso dei candidati;
d) redigere gli elenchi dei candidati giudicati idonei, inidonei e assenti alle prove d’esame;
e) redigere le graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 13, comma 1.
3. Per il concorso per titoli, è nominata, con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata, la commissione esaminatrice, i cui componenti sono designati dallo Stato Maggiore dell’Esercito o Ente delegato, composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) due o più ufficiali, comunque in numero pari, membri;
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c) un ufficiale o un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli o un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza o seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente comma 3 ha il compito di:
a) valutare i titoli posseduti dai candidati;
b) redigere la graduatoria finale di merito, di cui al successivo articolo 13, comma 2.
I punteggi assegnati ai candidati saranno resi noti nell’area privata del portale dei concorsi con valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione, i candidati potranno presentare alla Direzione Generale per il Personale Militare richiesta di riesame del punteggio attribuito per il tramite del Comando di appartenenza, mediante messaggio di posta elettronica (PE) –utilizzando esclusivamente un account di PE–
all’indirizzo [email protected] o posta elettronica certificata (PEC) –utilizzando esclusivamente un account di PEC– all’indirizzo [email protected], e all’indirizzo [email protected]. Tale messaggio dovrà recare quale oggetto la dicitura “26° CS EI per titoli – Cognome Nome”.
Art. 8
Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento del concorso per titoli ed esami prevede:
a) la prova scritta di cultura generale e di cultura professionale militare;
b) le prove di efficienza fisica secondo i parametri riportati nell’allegato E, che fa parte integrante del presente bando;
c) la valutazione dei titoli.
2. Lo svolgimento del concorso per titoli prevede:
a) la valutazione dei titoli.
Art. 9
Svolgimento del concorso per titoli ed esami
1. Ciascun candidato sarà sottoposto alle prove di cui al precedente articolo 8 comma 1, lettere a) e b) in due giornate distinte.
2. Le suddette prove si svolgeranno presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (CSRNE) –viale Mezzetti n. 2– Foligno (PG). La convocazione per le prove avverrà secondo un calendario redatto in base alla regione dove ha sede l’Ente/Reparto di appartenenza del candidato alla data di presentazione della domanda.
3. La data, l’ora di svolgimento delle prove, l’ordine di convocazione nonché eventuali variazioni di sede saranno resi noti indicativamente nel mese di gennaio 2022 mediante avviso consultabile nell’area pubblica del portale nonché nel sito internet www.difesa.it, sezione Focus
“Concorsi on line”. Lo stesso avviso potrà riguardare il rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta ed eventuali variazioni di sede e di data. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La Direzione Generale per il Personale Militare pubblicherà con le stesse modalità e, indicativamente, nei 20 giorni antecedenti alla data della prova scritta, un archivio dal quale saranno estratti, con criteri di casualità, i quesiti che costituiranno la prova.
4. La Direzione Generale per il Personale Militare potrà differire, limitatamente al periodo previsto per lo svolgimento delle prove, la data di presentazione dei candidati per l’effettuazione delle stesse a seguito di verifica dei motivi dell’impedimento. Al fine di ottenere il differimento, l’Ente/Reparto di appartenenza dovrà trasmettere, entro 24 ore dalla data in cui è prevista la convocazione, la specifica istanza e la documentazione comprovante l’impedimento agli indirizzi di posta elettronica [email protected] e [email protected] (o, in alternativa a quest’ultimo, [email protected]). La Direzione Generale per il Personale Militare comunicherà l’esito dell’istanza con messaggio
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all’indirizzo di posta elettronica utilizzato dall’Ente/Reparto per inviare l’istanza di differimento.
5. Salvo la possibilità di differimento di cui al precedente comma 4, sono esclusi dal concorso:
a) i candidati assenti, e come tali considerati rinunciatari, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere le prove e i candidati presentatisi in ritardo, ancorché per cause di forza maggiore fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 9 e all’art. 259, comma 4, D.L. n. 34/2020;
b) i candidati che, nel giorno previsto per le prove, siano temporaneamente inidonei al servizio militare o in malattia. A tal proposito l’Ente/Reparto di appartenenza dovrà darne comunicazione alla Direzione Generale per il Personale Militare all’indirizzo di posta elettronica di cui al precedente comma 4.
Art. 10
Prova scritta di cultura generale e di cultura professionale militare del concorso per titoli ed esami 1. I candidati dovranno sostenere la prova scritta di cultura generale e di cultura professionale
militare consistente nella somministrazione di un questionario contenente 100 quesiti a risposta multipla, di cui 50 concernenti argomenti di cultura generale e 50 concernenti argomenti di cultura professionale militare, con un punteggio massimo acquisibile di 100 punti. Sarà attribuito 1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta non fornita e -0,25 punti per ogni risposta errata o multipla. I programmi di studio relativi alla prova sono riportati nell’allegato F, che fa parte integrante del presente bando.
2. I candidati che avevano presentato domanda di partecipazione al precedente 25° concorso e che sono stati rinviati, a istanza, a sostenere le prove nell’ambito del primo concorso successivo ai sensi dell’art. 259, comma 4 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, citato nelle premesse, sono ammessi allo svolgimento della prova o delle prove previste per il concorso per titoli ed esami di cui al presente bando. In tal caso tali candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, al cui superamento seguirà l’inserimento in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.
3. All’atto della presentazione presso la sede della prova scritta i candidati dovranno indossare l’uniforme di servizio ed esibire un documento di identità in corso di validità, pena la segnalazione ai rispettivi Comandi per la valutazione disciplinare del caso.
4. Per le modalità di svolgimento della prova scritta saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487. Non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole. È vietato, altresì, l’uso di computer e di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. L’inosservanza di tali prescrizioni nonché delle disposizioni impartite dalla commissione esaminatrice comporterà l’esclusione dalla prova. Analogamente, sarà escluso il candidato che durante la prova venga sorpreso a copiare.
5. Saranno considerati idonei alla prova scritta di cultura generale e di cultura professionale militare i candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo di 30 punti.
6. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, al fine di individuare i candidati idonei da ammettere alle prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo 11, formerà distinte graduatorie per ogni tipologia di posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 2 secondo l’ordine definito dal punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova scritta di cui al presente articolo.
7. Il punteggio conseguito dai candidati sarà reso noto nell’area privata del portale dei concorsi con valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati. Successivamente nella predetta area privata sarà pubblicata la prova scritta di ciascun candidato e, nell’area pubblica, la documentazione concorsuale relativa alla sopracitata prova.
Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione della predetta documentazione concorsuale, i candidati potranno presentare alla Direzione Generale per il Personale Militare richiesta di
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riesame del punteggio attribuito per il tramite del Comando di appartenenza, mediante messaggio di posta elettronica (PE) –utilizzando esclusivamente un account di PE–all’indirizzo [email protected] o posta elettronica certificata (PEC) –utilizzando esclusivamente un account di PEC– all’indirizzo [email protected]. Tale messaggio dovrà recare quale oggetto la dicitura “26° CS EI per titoli ed esami – Cognome Nome”.
8. Saranno considerati idonei e ammessi alle prove di efficienza fisica secondo l’ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 6:
a) per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 2 lettera a), i candidati collocati entro i primi 40 posti della relativa graduatoria;
b) per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 2 lettera b), i candidati collocati entro i primi 60 posti della relativa graduatoria;
c) per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 2 lettera c), i candidati collocati entro i primi 40 posti della relativa graduatoria;
d) per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 2 lettera d), i candidati collocati entro i primi 20 posti della relativa graduatoria;
e) per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 2 lettera e), i candidati collocati entro i primi 20 posti della relativa graduatoria;
f) per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 2 lettera f), i candidati collocati entro i primi 24 posti della relativa graduatoria;
g) per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 2 lettera g), i candidati collocati entro i primi 60 posti della relativa graduatoria;
h) per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 2 lettera h), i candidati collocati entro i primi 10 posti della relativa graduatoria;
i) per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 2 lettera i), i candidati collocati entro i primi 10 posti della relativa graduatoria;
j) per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 2 lettera j), i candidati collocati entro i primi 8 posti della relativa graduatoria;
k) per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 2 lettera k), i candidati collocati entro i primi 16 posti della relativa graduatoria;
l) per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 2 lettera l), i candidati collocati entro i primi 10 posti della relativa graduatoria;
m) per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 2 lettera m), i candidati collocati entro i primi 20 posti della relativa graduatoria;
n) per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 2 lettera n), i candidati collocati entro i primi 20 posti della relativa graduatoria;
o) per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 2 lettera o), i candidati collocati entro i primi 40 posti della relativa graduatoria;
p) per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 2 lettera p), i candidati collocati entro i primi 30 posti della relativa graduatoria;
q) per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 2 lettera q), i candidati collocati entro i primi 20 posti della relativa graduatoria;
r) per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 2 lettera r), i candidati collocati entro i primi 10 posti della relativa graduatoria.
9. Saranno inoltre considerati idonei e ammessi alle prove di efficienza fisica i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso nella relativa graduatoria.
Art. 11
Prove di efficienza fisica del concorso per titoli ed esami
1. I candidati risultati idonei alla prova scritta di cultura generale e di cultura professionale militare e ammessi alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica consistenti nell’esecuzione obbligatoria degli esercizi secondo le modalità e i parametri indicati nel citato allegato E. Le modalità di esecuzione delle prove –oltre a essere spiegate in apposito
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filmato, visualizzabile nel sito internet dell’Esercito– saranno illustrate ai candidati, prima della loro effettuazione, dalla commissione preposta.
2. Il superamento degli esercizi nel rispetto dei parametri di riferimento per il conseguimento dell’idoneità, differenziati tra uomini e donne secondo quanto stabilito nel citato allegato E, determinerà il giudizio di idoneità, con eventuale attribuzione di punteggio incrementale fino a un massimo di 20 punti. Il mancato superamento anche di un singolo esercizio determinerà un giudizio di inidoneità e l’interruzione delle prove con l’esclusione dal concorso.
All’atto della presentazione presso la sede delle prove di efficienza fisica i candidati dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche, pena la segnalazione ai rispettivi Comandi per la valutazione disciplinare del caso.
Prima dell’effettuazione delle prove, tutti i candidati dovranno produrre un certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per una delle discipline sportive riportate nella tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport.
3. I candidati di sesso femminile, prima dell’effettuazione delle prove di efficienza fisica, dovranno presentare alla commissione l’originale o copia conforme del referto del test di gravidanza ‒ in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’articolo 580, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90) ‒ eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti fisici. Ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, che ha modificato l’articolo 640 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter, le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti per l'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
4. I candidati che, immediatamente prima dell’inizio o durante l’esecuzione delle prove di efficienza fisica, si infortunano o contraggono patologie di lieve entità che non consentono lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla predetta commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e.
5. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà di prevedere una sessione di recupero, per i candidati di cui al precedente comma 4, da svolgersi entro i dieci giorni successivi al termine del periodo di svolgimento delle prove. In tale sede la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento alle prove di efficienza fisica dovrà valutare la permanenza dello stesso: in caso di idoneità il candidato potrà essere sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.
6. Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova inoltrate da candidati che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.
7. Le prove non potranno essere sostenute dai candidati che si trovino nella posizione di temporanea inidoneità al servizio militare incondizionato o in malattia. Compatibilmente con le esigenze calendariali, attualmente non prevedibili, del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (CSRNE) potrà essere prevista una eventuale prova di recupero
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esclusivamente per i suddetti candidati momentaneamente impossibilitati a sostenere le prove di verifica dell’efficienza fisica nel giorno di prevista convocazione. Saranno esentati dal sostenere le citate prove di efficienza fisica i candidati in servizio che, all’atto della presentazione per lo svolgimento delle prove stesse, siano stati giudicati “non idoneo permanentemente in modo parziale al s.m.i. per infermità SI dipendente da causa di servizio”.
8. I candidati giudicati idonei alle prove di efficienza fisica saranno ammessi alla valutazione dei titoli.
9. L’esito delle prove e i nominativi dei candidati idonei ammessi alla valutazione dei titoli saranno resi noti nell’area pubblica e privata del portale secondo quanto stabilito al precedente articolo 5, nonché nel sito www.difesa.it, sezione Focus “Concorsi on line”. Informazioni in merito potranno, inoltre, essere chieste al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell’Esercito, 186, 00143 Roma (tel.
06517051012).
Art. 12 Valutazione dei titoli
1. Per il concorso per titoli ed esami, la commissione esaminatrice, ai fini della formazione delle graduatorie finali riferite ai posti di cui al precedente articolo 1, comma 2 valuterà, per i soli candidati idonei di cui al precedente articolo 10, commi 8 e 9, risultati idonei anche alle prove di efficienza fisica di cui al precedente articolo 11, i titoli di cui all’allegato G1, che fa parte integrante del presente bando, con l’assegnazione massima di 40 punti.
Saranno valutati esclusivamente i titoli di studio posseduti ma non utilizzati quale requisito per la partecipazione al concorso ai sensi del precedente articolo 2, comma 1.
2. Per il concorso per titoli, la commissione esaminatrice, ai fini della formazione della graduatoria finale, valuterà i titoli di merito di cui all’allegato G2, che fa parte integrante del presente bando, con l’assegnazione massima di 52 punti.
3. Per essere valutati, i titoli di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dichiarati nella scheda di sintesi.
4. Dal punteggio conseguito nella valutazione dei titoli verranno detratti i punti di cui alle lettere B dei citati allegati G1 e G2.
5. Il punteggio assegnato ai candidati sarà reso noto nell’area privata del portale dei concorsi con valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione, i candidati potranno presentare alla Direzione Generale per il Personale Militare richiesta di riesame del punteggio attribuito per il tramite del Comando di appartenenza, mediante messaggio di posta elettronica (PE) –utilizzando esclusivamente un account di PE–
all’indirizzo [email protected] o posta elettronica certificata (PEC) –utilizzando esclusivamente un account di PEC– all’indirizzo [email protected]. Tale messaggio dovrà recare quale oggetto la dicitura “26° CS EI per titoli ed esami– Cognome Nome” o “26°
CS EI per titoli– Cognome Nome”.
Art. 13
Graduatorie finali di merito
1. Per il concorso per titoli ed esami, la commissione esaminatrice formerà diciotto distinte graduatorie finali di merito riferite ai posti di cui al precedente articolo 1, comma 2 dei candidati giudicati idonei secondo l’ordine definito dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettere a e b) e nella valutazione dei titoli, al netto delle eventuali detrazioni, di cui al precedente articolo 12.
2. Per il concorso per titoli, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale di merito secondo l’ordine definito dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli di merito, al netto delle eventuali detrazioni di punteggio di cui al precedente articolo 11.