• Non ci sono risultati.

COMUNE DI CARMIGNANO PROVINCIA DI PRATO. REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) Testo vigente dal 01/01/2011

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNE DI CARMIGNANO PROVINCIA DI PRATO. REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) Testo vigente dal 01/01/2011"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI CARMIGNANO PROVINCIA DI PRATO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) Testo vigente dal 01/01/2011

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446, e disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504 e successive modificazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.

Art. 2

Versamento da parte di contitolari

1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente eseguiti purché l’ICI relativa all’immobile in questione sia stata totalmente assolta per l’anno di riferimento.

2. Per verificare se, nel caso di versamento da parte di un contitolare anche per conto degli altri, l’ICI relativa all’immobile in questione è stata totalmente assolta per l’anno di riferimento, si procede come segue:

A) si calcola separatamente l’importo dell’ICI dovuta da ciascun contitolare, applicando alla sua quota di possesso le aliquote e le eventuali detrazioni specificamente spettanti;

B) si sommano tra loro gli importi dell’ICI dovuta dai contitolari, confrontando il totale di tale somma con i versamenti eseguiti.

Art. 3

Differimenti dei termini per situazioni particolari.

1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1 lettera o) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446, il Sindaco può, con proprio provvedimento motivato, stabilire il differimento e la rateizzazione del pagamento dell’ICI in scadenza nel caso di calamità naturali e di altri eventi dannosi di grave entità.

2. Il provvedimento deve indicare i nuovi termini di pagamento e le eventuali modalità di rateizzazione.

Art. 4

(2)

Abitazioni possedute da anziani o disabili ricoverati.

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 5

Abitazione principale

1. Ai fini dell’applicazione della aliquota agevolata e della detrazione d’imposta, si intende per abitazione principale esclusivamente l’unità immobiliare direttamente adibita a dimora abituale del contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale di godimento.

2. Le aliquote agevolate e le detrazioni di imposta previste per l’abitazione principale si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

3. L’aliquota agevolata e le detrazioni di imposta previste per l’abitazione principale si applicano anche alle unità immobiliari utilizzate come dimora abituale da persone portatrici di handicap, o invalide al 100%, o in condizione di non autosufficienza, alle quali l’abitazione sia stata concessa in comodato gratuito da familiari.

4. Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto nel Comune di Carmignano, a condizione che sia l’unica unità abitativa posseduta in Italia, e che essa non risulti locata o ceduta in comodato gratuito.

Art. 6

Pertinenza dell’abitazione principale.

1. Si considera pertinenza dell’abitazione principale una (1) sola unità immobiliare individuata tra quelle classificate o classificabili catastalmente nelle categorie C/2 , C/6 o C/7.

2. Il trattamento fiscale riservato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili all’abitazione principale è esteso alla sua pertinenza, come sopra individuata, a condizione che:

a) il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza sia anche proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della abitazione nella quale dimora abitualmente;

b) la pertinenza non sia locata e sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

3. In caso di titolarità di più immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7, il trattamento fiscale per l’abitazione principale è esteso esclusivamente ad una (1) sola unità immobiliare (C/2, C/6 o C/7) a scelta del contribuente. Gli altri fabbricati non usufruiscono del trattamento agevolato.

4. Resta fermo che l’abitazione principale e la pertinenza continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992,

(3)

ed in particolare ai fini della determinazione del valore di ciascuna di esse, secondo i criteri previsti dalle norme vigenti.

5.La detrazione di imposta spetta esclusivamente per l’abitazione principale. Se l’ammontare dell’unica detrazione spettante non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per la pertinenza, come sopra individuata, dell’abitazione principale medesima.

Art. 7

Valore delle aree fabbricabili

1. Al fine di ridurre al minimo l’insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per zone omogenee ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto:

VALORI RELATIVI AD AREE FABBRICABILI

PARTE I - CIVILE ABITAZIONE ED ALTRE DESTINAZIONI, ESCLUSE QUELLE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI (PORZIONE EDIFICABILE)

Microzona 1 Microzona 2 – zona di pianura

Microzona 2 – zona collinare

Microzona 3

valore a mq L. valore a mq L. valore a mq L. valore a mq L.

160.000 155.000 170.000 165.000

valore mq euro valore mq euro valore mq euro valore mq euro

82,63 80,05 87,80 85,22

PARTE II - INDUSTRIALE E ARTIGIANALE (PORZIONE EDIFICABILE) Intero territorio comunale

valore a mq L.

300.000 valore mq euro

154.94

PARTE III - VALORE DELLA PORZIONE NON EDIFICABILE Intero territorio comunale

valore a mq L.

50.000 valore mq euro

25,82

2. Fermo restando che, al fine della determinazione della base imponibile dell’ICI, il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell’articolo 5 del D. Lgs 30/12/1992 n. 504, il Comune non fa luogo ad accertamento del maggiore valore nel caso in cui l’imposta dovuta per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di un valore, correttamente dichiarato, non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati con atto dell’Amministrazione comunale da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione ed entreranno in vigore dal 1° gennaio dell’anno al quale il bilancio di previsione si riferisce. In assenza di modifiche si intendono confermate per l’anno successivo.

(4)

4. Al fine di determinare il valore delle aree fabbricabili sopra indicato il territorio comunale viene ripartito, tenendo conto della suddivisione in microzone catastali definite ai sensi dell’art. 3, comma 154, della L. 662/1996, della ubicazione delle aree (area collinare o area di pianura), delle previsioni degli strumenti urbanistici, nelle seguenti zone:

a) Microzona 1 (Carmignano - fogli catastali 21, 22, 23 e 27) b) Microzona 2 –zona di pianura (Zone di pianura ubicate a Seano e Comeana) c) Microzona 2- zona collinare (Tutto il territorio comunale, eslcuse le zone a, b, d) d) Microzona 3 (Artimino – fogli catastali 43 e 47)

Per una migliore rappresentazione delle zone (a), (b) e (d) si allega, (allegato A) copia della planimetria in scala 1:10.000 con indicazione delle suddette aree.

5. I valori indicati nella parte I del prospetto di cui al comma 1 sono commisurati ad un indice di fabbricabilità uguale ad 1 (uno). Per la determinazione del valore venale minimo da assumere per il calcolo dell’imposta, onde evitare l’azione accertatrice, il valore al mq indicato nella parte I dovrà essere moltiplicato per l’indice di fabbricabilità.

Art. 8

Riduzioni d’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

1. A norma dell’art. 8, comma 1, del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. Si intendono inagibili o inabitabili i fabbricato o le unità immobiliari:

a) per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad avitare danni a cose o persone;

b) nei quali solai, tetti di copertura, muri, pilastri od altre strutture verticali e orizzontali hanno subito gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone.

L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, energia elettrica, fognature.

4. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d’uso.

Puo’risultare inagibile o inabitabile l’intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest’ultimo caso la riduzione d’imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all’intero edificio.

5. L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a) mediante perizia tecnica da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario, che ne allega idonea documentazione alla dichiarazione ICI;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.

445/2000.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l’Ufficio Tecnico Comunale e l’Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati.

6. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva, di cui al precedente comma 5, devono essere allegate alla obbligatoria dichiarazione ICI relativa all’anno in cui si è verificata la condizione di inagibilità o inabitabilità, indicando il periodo in cui sussiste la condizione. Se la dichiarazione di

(5)

variazione ICI è presentata tempestivamente, la riduzione dell’imposta nella misura del 50 per cento si applica dal periodo di riferimento della dichiarazione stessa. In mancanza della perizia o della dichiarazione sostitutiva presentate, in sede di controllo il Comune conteggia l’imposta per intero.

Art.9

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente come previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo 504/1992, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dallo stesso Decreto e da altre eventuali norme legislative.

2. La misura della detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è stabilita annualmente, come previsto dall’art. 8 del decreto Legislativo 504/1992. Possono essere annualmente individuate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, per i quali applicare una maggiore detrazione di imposta per abitazione principale. L’Indicatore della Situazione Economica (ISE), disciplinato dall’apposito Regolamento Comunale, viene utilizzato per la individuazione dei beneficiari della maggiore detrazione, unitamente agli eventuali ulteriori criteri stabiliti annualmente dall’amministrazione

Art.10

Modalità e termini per la presentazione della dichiarazione

1. Per la presentazione delle dichiarazioni ICI originarie o di variazione si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs 504/92 ed ai provvedimenti ministeriali di attuazione, anche in riferimento ai termini ed alle modalità di presentazione ed ai modelli di dichiarazione.

2. Il Comune di Carmignano potrà stipulare con i soggetti interessati allo svolgimento degli adempimenti ICI (centri di assistenza fiscale, studi professionali, soggetti con attività similari) apposita convenzione relativa, fra l’altro, all’invio delle dichiarazioni ICI in via telematica. I soggetti sottoscrittori della convenzione potranno usufruire della proroga di due mesi sui termini di legge per la presentazione.

Art.11

Versamenti effettuati a Comune non competente

1. Qualora si verifichi che un versamento d’imposta sia stato effettuato erroneamente presso un altro Comune, si provvede al solo recupero dell’imposta dovuta senza applicazione di sanzioni ed interessi.

2. Il recupero dell’imposta dovuta può avvenire anche mediante trasferimento da parte del Comune presso il quale è stato effettuato l’errato versamento, fatto salvo il recupero a carico del contribuente di eventuali integrazioni dell’importo.

3. In caso di versamenti effettuati erroneamente al Comune di Carmignano per imposta dovuta ad altri Comuni, il contribuente può richiedere il trasferimento della imposta stessa al Comune competente, previa presentazione di apposita dichiarazione attestante il mancato possesso di unità immobiliari nel territorio comunale o, in caso di possesso, la regolare effettuazione dei versamenti dell’imposta dovuta. Il trasferimento dell’imposta al comune competente avviene, previa verifica da parte degli uffici di quanto dichiarato dal

(6)

contribuente, senza interessi ed al netto degli oneri sostenuti dal Comune di Carmignano per la riscossione dell’importo trasferito.

Art.12

Potenziamento degli uffici e compensi incentivanti.

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 57, della Legge 23/12/1996 n.662, una percentuale del gettito dell’imposta può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari.

2. Ai sensi dell’art. 59, comma 1 lettera p) del Decreto Legislativo 15/12/1997 n.446, al personale che partecipa alle attività di gestione del tributo possono essere attribuiti compensi incentivanti, a valere sugli importi introitati per recuperi di imposta, secondo i procedimenti, i criteri ed i valori che verranno preventivamente individuati.

Art. 13 Versamenti

1. I contribuenti devono effettuare il versamento dell’imposta, nei termini previsti dal comma 2) dell’art. 10 del D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni, direttamente alla Tesoreria del Comune ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato a Comune di Carmignano – Servizio Tesoreria ICI, utilizzando in ambedue i casi l’apposito modulo di conto corrente. Il versamento può avvenire anche mediante il modello F24 con le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate. (*)

(*) L’art. 13 è stato introdotto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 05/08/2010 ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2011.

Riferimenti

Documenti correlati

d. ogni altro onere e obbligo nelle forme e modalità che saranno indicate nella convenzione. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che

Visto lo schema dell’avviso per associazioni per la presentazione di un progetto da proporre al Dipartimento per le Pari Opportunità contro le discriminazioni

Dato atto che nel Piano triennale di razionalizzazione si è provveduto ad effettuare una ricognizione delle principali tipologie dei beni strumentali in dotazione

13 GDPR, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l’Ufficio Personale del Comune di Carmignano di Brenta per le finalità di gestione

b) - interventi per attrezzature di ricettività distinti con riferimento al Piano Strutturale (Sistema Funzionale dei luoghi del Turismo) in ricettività

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato Società esclusa dall'applicazione dell'art.. NOME DEL

• la determinazione a contrarre del Responsabile del settore lavori pubblici, patrimonio ed ambiente del Comune di Carmignano n. c), per l'affidamento della realizzazione

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione