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CERTIFICATO MEDICO DELLA PATENTE NAUTICA. Navigazione entro 12 miglia dalla costa. Navigazione senza alcun limite dalla costa

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Academic year: 2022

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Annesso 1

CERTIFICATO MEDICO

PER DELLA PATENTE NAUTICA

Si certifica che …l… Sig. ….………

nat…a ………... il ………

documento di riconoscimento ……… n ………..

rilasciato da ……….. il ………

di statura ….……… e peso ………..

Osservazioni:……….………

………...………...………

………...………

……...………

………...………...………

Non presenta sintomi che lo rivelino fare consumo abituale o essere in stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope o che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona. E’ esente da anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico e da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali, che possono comunque pregiudicare la sicurezza della navigazione in relazione al tipo di patente richiesta e al limite di distanza dalla costa.

FOTO

limitata alle unità a motore per tutti i tipi di unità

Navigazione entro 12 miglia dalla costa

Navigazione senza alcun limite dalla costa

Nave da diporto RILASCIO

CONVALIDA

(2)

Possiede all’occhio destro all’occhio sinistro

ad occhio nudo ……….. ……….

a rifrazione corretta ……….. ……….

grado di rifrazione ……….. ……….

senso cromatico …….…campo visivo: O.D.…….… sensibilità al contrasto: O.D…….…….

O.S.….…… O.S………..…

visione binoculare ….... visione crepuscolare - notturna O.D.………… OS: ……...

===============================================================================

con monoaurale

Percepisce la voce di conversazione --- protesi acustica ---

senza binaurale

a destra a metri ……….. a sinistra a metri ………

===============================================================================

Possiede tempi di reazione a stimoli semplici (misura in decili)

stimoli luminosi rapidità ……….. regolarità ………

stimoli acustici rapidità ……….. regolarità ………

E’ IDONEO

In conseguenza si giudica che --- per il conseguimento / la convalida NON E’ IDONEO

della patente nautica di categoria ……., ,

della patente nautica per nave da diporto.

Eventuali limiti di durata: patente nautica limitata ad anni ______ ai sensi del _________________________

============================================================================

obbligo di lenti obbligo di apparecchio acustico adattamenti

prescrizioni ………

………

………

________________________________________________________________________________

Allegati depositati agli atti: dichiarazione anamnestica dell’interessato,

………...

………….………li……… Generalità, qualifica e firma del medico

Ritirato il ……… ……….

……… ……….………

(firma dell’interessato) OPPURE

LA COMMISSIONE MEDICA LOCALE

Presidente ………..

Membro ………..

Membro ………...

Avverso il giudizio della commissione medica locale è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data del ritiro.

per la navigazione entro 12 miglia dalla costa

senza alcun limite dalla costa

limitata alle sole unità a motore per tutti tipi di unità.

(3)

Annesso 2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO ANAMNESTICO

(da firmare in presenza del medico e da allegare al certificato medico)

Il/La sottoscritto/a

_____________________________________________________________

nato a ___________________________________ il __________________

residente a ___________________________________________________

nell’ambito dell’accertamento medico legale dell’idoneità psicofisica al conseguimento/convalida della patente nautica ______________________________________________________________

DICHIARA

in relazione agli stati patologici (e/o condizioni) di seguito elencati, che:

Sussistono patologie dell’apparato cardio-circolatorio (pressione alta anche se normalizzata dal trattamento, pregresso infarto, angina, pregresso intervento cardiochirurgico, aneurisma, aritmie, ecc.).

Se sì, indicare quali: SI NO

Sussiste diabete (mellito) Se sì, specificare di quale tipo:

 Insulino-dipendente

 NON Insulino-dipendente (trattato con dieta o ipoglicemizzanti orali)

SI NO

Sussistono altre patologie endocrine (ad es.: della tiroide, dei surreni, dell’ipofisi).

Se sì, indicare quali: SI NO

Soffre (ha mai sofferto) di malattie neurologiche (ad es.: m. di Parkinson, emiparesi, ischemia cerebrale transitoria, sclerosi multipla, ecc.).

Se sì, indicare quali: SI NO

Soffre (ha sofferto di) turbe o patologie psichiche (ad es.: ansia, depressione, allucinazioni, ecc.).

Se sì, indicare quali e in quale periodo ne ha sofferto: SI NO

E’ attualmente (è stato) in cura con tranquillanti, antidepressivi, barbiturici, sonniferi od altri farmaci psicotropi

Se sì, indicare quali, il periodo di riferimento e i dosaggi: SI NO

Ha avuto problemi relativi ad abuso di alcolici (ad .es.: guida o comando in stato di ebbrezza, ricoveri ospedalieri, ecc.)

Se sì, specificare di quale tipo e quando: SI NO

(4)

Ha subito un trauma cranico

Se sì, specificare quando: SI NO

Soffre di epilessia o ha in passato manifestato crisi epilettiche (o convulsioni) Se sì, specificare la data dell’ultima crisi e indicare la terapia eseguita:

SI NO

Sussistono malattie del sangue

Se sì, specificare quali: SI NO

Sussistono malattie dell’apparato uro-genitale (ad es. Insufficienza renale cronica)

Se sì, specificare quali:

SI NO

Assume (o ha assunto per più di una settimana nell’ultimo anno) altre medicine oltre a quelle già dichiarate

Se sì, indicare quali, il periodo di riferimento e i dosaggi:

SI NO

Ha problemi di vista non correggibili con lenti

Se sì, indicare quali: SI NO

Porta lenti a contatto SI NO

Ha problemi di udito SI NO

Porta protesi acustiche SI NO

Dichiarazione del richiedente

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver fornito tutte le informazioni in mia conoscenza utili a definire il mio stato di salute, in particolare dichiaro di non fare abuso di alcolici, di sostanze stupefacenti o psicotrope e di non aver avuto crisi epilettiche negli ultimi due anni.

Data Firma del richiedente

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, sono stato informato del fatto che i dati personali e quelli riguardanti le mie condizioni di salute, emersi a seguito della presente visita, tutelati dal segreto d’ufficio, saranno archiviati e verranno trattati utilizzando modalità manuali, informatiche e telematiche, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Saranno trasmessi ai competenti uffici pubblici, a loro volta vincolati dall’obbligo del segreto d’ufficio, per gli adempimenti di competenza previsti dalla legge.

Il sottoscritto ……… (*) autorizza il personale della ………., se lo riterrà necessario, ad esaminare ed estrarre copia della documentazione sanitaria che lo riguarda, conservata presso strutture pubbliche. Inoltre ……… (*) autorizza l’inserimento dei dati personali e di quelli riguardanti le proprie condizioni di salute, emersi nel corso della presente visita, in una cartella clinica medico-legale, che potrà essere esaminata dal personale autorizzato, vincolato dall’obbligo del segreto d’ufficio, a seguito di qualsiasi richiesta di benefici presentata a strutture del Servizio sanitario pubblico.

(*) INDICARE “NON” IN CASO DI NEGATA AUTORIZZAZIONE.

Data ……….……….. Firma del dichiarante …..……….…

(da firmare in presenza del medico) Firma del medico ricevente l’atto ………

(5)

Allegato A Requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la convalida della patente nautica.

Paragrafo 1 - malattie invalidanti

1. Le malattie e le affezioni di seguito indicate, escludono il rilascio del certificato di idoneità al comando e alla condotta di unità da diporto.

A . Affezioni cardiovascolari.

La patente nautica non deve essere rilasciata nè confermata ai soggetti colpiti da un’affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione medica locale che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con le patenti che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto.

B. Diabete.

La patente nautica non deve essere rilasciata, nè convalidata ai soggetti diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata, di entità tale da pregiudicare la sicurezza della navigazione. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, a seguito dell’esito di accertamenti specialistici eseguiti presso strutture pubbliche, la patente nautica può essere rilasciata o convalidata a soggetti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la cui entità sia tale da non pregiudicare la sicurezza della navigazione. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non deve essere rilasciata nè convalidata ai soggetti diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina.

C. Malattie endocrine.

In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non possono essere rilasciate o convalidate salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di convalida sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale.

D. Malattie del sistema nervoso.

La patente nautica non deve essere nè rilasciata nè convalidata ai soggetti colpiti da:

a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici;

b) malattie del sistema nervoso periferico;

c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico;

A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi a), b) e c) sopracitati, a seguito dell’esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, possono essere rilasciate o convalidate le patenti nautiche a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di effettuare le manovre di comando dell’unità e di condotta dell’apparato di propulsione, per il tipo di unità per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

(6)

6 d) epilessia.

La concessione di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, è consentita ai soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall’effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

Per la convalida valgono le stesse modalità. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non deve essere rilasciata nè convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.

E. Malattie psichiche.

La patente nautica non deve essere rilasciata nè convalidata ai soggetti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della navigazione, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terrà in quest’ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

F. Sostanze psicoattive.

La patente nautica non deve essere rilasciata o convalidata ai soggetti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope nè a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità al comando e alla condotta dell’unità a garanzia della sicurezza della navigazione. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale, la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dell’interessato, sulla base di idonei

accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulen-

za di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla convalida della patente. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con il rilascio e la convalida di patente per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto.

La validità della patente non può essere superiore a due anni.

G. Malattie del sangue.

La patente nautica non deve essere rilasciata nè convalidata ai soggetti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di convalida sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale, la quale potrà avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.

H. Malattie dell’apparato urogenitale.

La patente nautica non deve essere rilasciata nè convalidata ai soggetti che soffrono di insufficenza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia dalla costa la patente nautica può essere rilasciata o convalidata quando l’insufficenza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

(7)

Paragrafo 2 - Efficienza degli arti

1. Non possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini del comando e della condotta di unità da diporto, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie (vela o motore) di unità alle quali la patente abilita.

2. In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, la relativa funzione può essere vicariata con l’adozione di adeguati mezzi protesici che assicurino, per l’arto superiore, funzioni di presa sufficiente ovvero, per l’arto inferiore, un soddisfacente funzionamento. L’efficienza della protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a mesi tre da esibire alla commissione che procede all’accertamento.

Paragrafo 3 - Requisiti visivi

1. Per il conseguimento o la convalida della patente nautica è necessario che l’interessato possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nei segnalamenti marittimi e nelle regole per evitare gli abbordi in mare, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.

2. Per i soggetti monoculari, il visus nell’occhio residuo non può essere, senza correzione di lenti, inferiore a 7/10 e la visione notturna deve essere comprovata.

3. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall’altro, corregibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie.

4. Nel caso in cui la correzione si renda necesaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.

5. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.

6. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, corregibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l’uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.

7. L’acutezza visiva può essere raggiunta anche con l’adozione di lenti a contatto, purchè sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi.

8. Nel caso in cui la correzione avvenga esclusivamente con l’uso di lenti a contatto non si applica la disposizione di cui al comma 8 (recte 3.7).

9. Il visus raggiunto dopo l’impianto di lenti artificiali endoculari deve essere considerato in sede di esame come

(8)

8

10. Le patenti nautiche per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto, non devono essere rilasciate nè confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.

11. Qualora si scopra o si sospetti l’esistenza di una malattia in atto o pregressa dell’apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente nautica.

12. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell’apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l’opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.

Paragrafo 4 - Requisiti uditivi

1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti nautiche, occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall’orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l’uso di apparecchi correttivi.

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