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Patente: modi e tempi di conseguimento

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Patente: modi e tempi di conseguimento

18 Marzo 2021 | Autore: Sabrina Mirabelli

Il rilascio del permesso di guida richiede il possesso di determinati requisiti oltre al superamento di due prove, una teorica e l’altra pratica.

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Il Codice della strada prevede che non è possibile condurre ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli se non si è in possesso della patente [1]. I modi e i tempi di conseguimento si inseriscono all’interno di un’apposita procedura, all’esito della quale si ottiene il rilascio del permesso di guida.

Con la patente italiana, che dal 2013 è in formato card in conformità alle direttive europee emanate in materia, si può circolare in tutto il territorio dell’UE senza documenti aggiuntivi ad eccezione di quelli di riconoscimento. Se si è muniti di una patente extracomunitaria è necessario che il documento sia accompagnato da una traduzione ufficiale in lingua italiana.

Quali sono i requisiti necessari per ottenere la patente

La patente di guida, che si distingue in diverse categorie, abilita alla guida di determinati veicoli a seconda delle loro caratteristiche. Viene rilasciata all’esito dell’accertamento di specifici requisiti di età, fisici e psichici, morali, di cittadinanza e tecnici.

Per quanto attiene ai primi, al momento della presentazione della domanda per il conseguimento della patente, bisogna avere compiuto l’età minima prescritta dalla legge per il rilascio del permesso richiesto, ad esempio 14 anni, per la patente AM, 16 anni, per la A1 e 18 anni per la B.

Per ottenere la patente o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida il candidato non deve essere affetto da alcuna malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

I requisiti fisici e psichici vengono accertati dall’ufficio dell’unità sanitaria territorialmente competente, cui sono attribuite le funzioni in materia medico- legale o da medici autorizzati (vedi un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero un medico appartenente al ruolo dei medici del ministero della Salute, un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato, un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza, un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del ministero del Lavoro e delle

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Politiche Sociali) [2].

L’accertamento deve essere effettuato obbligatoriamente presso le Commissioni mediche locali (CML) nei riguardi dei soggetti sui quali esistono maggiori dubbi in merito all’idoneità psicofisica alla guida.

I requisiti morali vengono verificati prima dell’esame di guida. Nel termine di due giorni prima della data prevista per la prova, le Prefetture, dopo avere effettuato le opportune verifiche circa i requisiti morali del candidato, inseriscono nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, eventuali ostativi allo svolgimento dell’esame, se questi dovesse risultare carente dei requisiti morali.

Per quanto attiene la cittadinanza, possono conseguire la patente solo i cittadini residenti in Italia, i cittadini comunitari o dello Spazio economico europeo con residenza normale in Italia, i cittadini extracomunitari residenti in Italia e regolarmente soggiornanti e gli apolidi, cioè i soggetti privi di cittadinanza, residenti in Italia e regolarmente soggiornanti.

I requisiti tecnici, ovvero la conoscenza delle regole della circolazione e l’abilità a condurre i veicoli (idoneità tecnica), vengono accertati sostenendo una prova di controllo delle conoscenze (esame teorico) e una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti alla guida (esame pratico).

Come si consegue la patente

Per sostenere gli esami di idoneità tecnica per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente Dipartimento per i trasporti terrestri – ufficio provinciale della Motorizzazione civile.

L’elenco della documentazione da allegare alla domanda per il conseguimento della patente di guida è il seguente:

un versamento su c./c. 9001 di 26,40 euro, un versamento su c./c. 4028 di 16 euro e un ulteriore versamento di 16 euro sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo);

il documento di identità in corso di validità in visione e la relativa fotocopia integrale;

la dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza redatta su apposito modello;

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il certificato medico in bollo da 16 euro con foto (con data non anteriore a tre mesi) rilasciato da un medico di cui all’articolo 119 del Codice della Strada;

due fotografie su fondo chiaro;

la fotocopia del codice fiscale.

Il candidato può decidere di rivolgersi ad un’autoscuola, non solo per ottimizzare i tempi ma anche e soprattutto per acquisire una formazione adeguata al fine del superamento delle prove. Può anche scegliere di presentarsi da privatista e sostenere gli esami direttamente presso la Motorizzazione civile.

Esame teorico: in cosa consiste

Dal momento della presentazione della domanda per il conseguimento della patente il candidato ha sei mesi di tempo per sostenere l’esame di teoria. Se preparato, può sostenere l’esame anche subito dopo la presentazione della domanda.

Il candidato ha a disposizione due prove d’esame. In caso di esito negativo della prima prova potrà ripeterla un’altra volta sempre entro i primi sei mesi.

L’esame teorico si può svolgere in due modalità:

colloquio orale, per le patenti speciali e per quelle superiori C, D, e E;

1.

un questionario a risposta multipla, ad esempio per i patentini del 2.

ciclomotore e per le patenti A e B.

Superato l’esame di teoria, al candidato viene consegnato il foglio rosa, ovvero un’autorizzazione per esercitarsi alla guida.

Se il candidato è già in possesso di un’altra patente conseguita con la stessa modalità, ad esempio possiede la patente A e deve prendere quella di categoria B, non deve sostenere l’esame di teoria.

Come si devono svolgere le esercitazioni alla guida

Il foglio rosa è valido sei mesi entro i quali il candidato può affrontare l’esame

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pratico per due volte, non prima però che sia trascorso almeno un mese dalla data del rilascio del foglio rosa. Tra una prova d’esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova, deve trascorrere almeno un mese. In caso di esito negativo di entrambe le prove di guida il candidato dovrà riaffrontare la prova di teoria ripetendo tutto il processo.

Con il foglio rosa il candidato può esercitarsi alla guida su veicoli della medesima categoria per la quale ha richiesto la patente, purché al suo fianco si trovi una persona che non abbia superato i 65 anni di età, munita di patente valida per la stessa categoria o di una categoria superiore, da almeno 10 anni. In particolare per il conseguimento della patente B sono previste delle esercitazioni di guida obbligatorie di almeno 6 ore, da effettuare in autostrada o su strade extraurbane anche in condizione di visione notturna, con un istruttore abilitato e autorizzato.

Sul veicolo utilizzato per le esercitazioni va apposta la lettera P nella parte anteriore e posteriore.

I veicoli non devono avere doppi comandi, obbligatori solo in sede di esame.

Prova pratica: come avviene

La prova pratica ha come obiettivo di valutare la capacità del candidato di condurre il veicolo per il quale è richiesta la patente. In genere, ha durata non inferiore a 25 minuti, che è un tempo ragionevole per predisporre il veicolo ed effettuare le manovre richieste dall’esaminatore. Le manovre tipiche possono riguardare la partenza, l’arresto del veicolo, le precedenza, gli incroci, i sorpassi, i parcheggi, le salite, le discese, la retromarcia, ecc.

All’esito del superamento della prova pratica viene rilasciata la patente.

[1] Art. 116 cod. strada.

[2] Art. 119 cod. strada.

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