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DETERMINAZIONE N. 72/2014 del OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER ANNI 1 (UNO). IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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DETERMINAZIONE N. 72/2014 del 02.07.2014

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER ANNI 1 (UNO).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il Regolamento di contabilità approvato con D.I. n. 44/2001;

VISTO Il D. L.vo n. 163/06 “Codice degli appalti” e s.m.i.;

VISTA la Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;

VISTI I commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;

VISTO Il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 29.11.2013;

RILEVATO altresì che si rende necessario ed urgente provvedere all’affidamento della polizza assicurativa RCT/Infortuni/Assistenza/Tutela Legale, in scadenza al 9.09.2014, che attiene alla copertura dei rischi dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Cesenatico;

CONSIDERATO CHE

 la gestione del contratto assicurativo stipulato dall’Istituzione Scolastica, a garanzia delle proprie attività, presenta profili di sostanziale complessità, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l’area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;

 le problematiche inerenti alla predisposizione del capitolato, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto della relativa polizza, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dell’Istituzione Scolastica, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla Legge n. 792/1984 e ora prevista dall’art. 109, comma 2, lett. B. del D. Lgs. 7 settembre 2005 n.

209;

 le consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa e dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno di personale avente le necessarie ed idonee professionalità tali da consentire una conoscenza adeguata delle variabili rilevanti ai fini della stipula del contratto di assicurazione;

CONSIDERATO CHE

 l’attività di che trattasi, del resto, non rientra fra i compiti dell’Istituzione Scolastica, in quanto – giusta sentenza del TAR Piemonte – Sez. II - n. 194 del 13.03.1989 - la stipulazione di contratti di assicurazione e l’attività ad essi connessa è attività che la P.A. pone in essere nell’esercizio di poteri di diritto privato, per cui non può essere negata la possibilità di ricorrere a strutture specializzate – in conformità

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al D. Lgs. n. 209 del 07.09.2005 – il cui compito è di assistere l’Amministrazione assicurata nella determinazione dei contratti, nella gestione ed esecuzione degli stessi, nonché nella gestione dei sinistri;

 il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, infatti, in base all’art. 106 del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i., l’attività di intermediazione assicurativa viene qualificata come il “presentare o proporre prodotti assicurativi …. o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”;

 il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità dell’Istituzione Scolastica e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale, che economico;

SENTITO il Consiglio d’Istituto nella seduta del 13.06.2014;

RILEVATA la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula del contratto assicurativo più conveniente ed idoneo a soddisfare l’interesse pubblico dell’Istituzione Scolastica;

RICHIAMATA la sentenza n. 397/2006 del T.A.R. Abruzzo-Pescara Sez. I, secondo cui il contratto di brokeraggio “è configurabile come un contratto d’opera professionale, inerente ad un servizio assicurativo in senso ampio. Sulla onerosità del “brokeraggio” non vi è, pertanto, alcun dubbio, e, nel caso in esame, il punto non è la natura gratuità dell’attività svolta, quanto, piuttosto, l’individuazione del soggetto su cui farà carico la corresponsione della provvigione, notoriamente spettante all’agente di assicurazione. Tale soggetto non è identificabile nella Amministrazione, perché il “broker”, eliminando la necessità dell’azione dell’agente, subentra automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, viene remunerato dalla stessa assicurazione vincitrice della gara, senza alcun ulteriore caricamento sui premi”;

RICHIAMATA la sentenza n. 1536/2004 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia: “L’incarico sotto soglia comunitaria al broker assicurativo conferito, o rinnovato, intuitu personae per lo svolgimento dell’attività di consulenza finalizzata alla raccolta ed elaborazione dei dati da utilizzarsi ai fini della predisposizione dei successivi atti, non oneroso per l’Amministrazione, è lecito e non è automaticamente soggetto all’applicabilità del D. Lgs. n. 157/1995”.

RICHIAMATA la sentenza della Corte App. Torino, 08.03.2001: “L’elemento peculiare e qualificante del rapporto di brokeraggio, e che determina il sorgere del diritto al compenso, consiste pur sempre, come in qualunque rapporto di mediazione, nella messa in contatto dei contraenti fra i quali l’affare viene concluso, con la sola differenza che tale messa in contatto deve essere il risultato, o il punto di arrivo, di quell’attività di assistenza e consulenza che costituisce la peculiarità ulteriore della

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mediazione assicurativa, rispetto al comune rapporto di mediazione.

Ogni altra prestazione ed attività svolta dal broker, funzionale alla predisposizione e conclusione di un contratto di assicurazione che prescinde dalla concreta e diretta messa in relazione dei contraenti, non può essere qualificata come mediazione di assicurazione, ma integra un altro tipo di attività. Ne discende che l’attività di brokeraggio vera e propria, rettamente intesa come attività di intermediazione di assicurazione, è incompatibile con le procedure di evidenza pubblica, iniziate con pubblico bando o avviso di gara, nelle quali la ricerca dell’assicuratore e la messa in contatto fra l’amministrazione che intende stipulare un contratto e le compagnie di assicurazione possibili, avviene direttamente, per effetto dell’invito rivolto con il bando e della richiesta di partecipazione alla gara, senza alcuna interposizione del preteso mediatore”;

TENUTO CONTO altresì che la giurisprudenza prevalente e l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, nel riconoscere la natura di contratto “oneroso” al contratto di brokeraggio assicurativo per effetto del c.d. “caricamento del premio”, ha ricondotto lo stesso all’appalto pubblico di servizi con inclusione tra i servizi assicurativi previsti dall’All. 1 al D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157;

APPURATO che il servizio non può essere acquisito mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP, in quanto non sono attualmente attive in CONSIP convenzioni relative allo stesso, né Convenzioni relative a servizi comparabili, né, per gli stessi motivi, mediante il ricorso al M.E.P.A., per cui è possibile procedere in modo autonomo;

VISTO altresì il vigente Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 29.11.2013, ed, in particolare:

 l’articolo 4 “Presupposti qualitativi per le acquisizioni in economia”, ove sono contemplati, tra l’altro, i servizi assicurativi, che comprendono anche i servizi di intermediazione assicurativa e di consulenza nel campo delle assicurazioni;

 l’articolo 3 “Presupposti quantitativi per le acquisizioni in economia, che prevede, al punto 1, che, quando il valore del servizio, dei beni e dei lavori da acquisire è inferiore o pari ad € 25.000,00, l’I.S.I.S. “Leonardo da Vinci” potrà procedere mediante affidamento in via diretta da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 125, comma 11, del Codice degli Appalti;

DATO ATTO:

 che, al solo fine dell’individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il valore presunto del servizio in oggetto (provvigione spettante al broker), determinato sulla base della polizza attualmente in essere e delle consuetudini di mercato, è indicativamente stimato, applicando un’aliquota provvigionale del 14% sul premio imponibile (al netto delle imposte) relativo al

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2013 per la polizza RC/Infortuni/Assistenza/Tutela Legale pari ad

€ 7.096,70, in € 993,54 = annuo;

 che il raggiungimento di tale importo non è, comunque, garantito;

 che l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”

non è in alcun modo vincolato a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo;

CONSIDERATO che, per il periodo dell’incarico, di anni uno (1), il valore della suddetta provvigione calcolata con il criterio sopra riportato, risulta essere inferiore:

 all’importo previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che consente, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 Euro, l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;

 all’importo previsto nel Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, che consente, per servizi e forniture inferiori o pari a € 25.000.00, l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;

 al valore di € 2.000,00 che l’art. 34 del Decreto Interministeriale n.

44 del 2001 individua come soglia per il ricorso appunto all’affidamento diretto di qualsiasi contratto;

RITENUTO pertanto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.

125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che l’impresa “Tecnobroker Log s.r.l.” di Milano è in possesso dei seguenti requisiti previsti dalla normativa vigente:

- iscrizione alla sezione B del RUI, Registro Unico degli Intermediari n. B000443722;

- copertura assicurativa obbligatoria per gli eventuali danni causati da errori professionali del broker o dei suoi collaboratori;

PRESO ATTO della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa

“Tecnobroker Log s.r.l.” di Milano in merito alla inesistenza di legami societari e rapporti professionali tra Tecnobroker Log Srl e le Compagnie di Assicurazioni presenti sul mercato;

RITENUTO pertanto opportuno affidare il servizio di brokeraggio assicurativo per anni 1 (uno) all’impresa “Tecnobroker Log s.r.l.” di Milano;

PRECISATO che, comunque, il servizio non comporta, per l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”, alcun onere finanziario diretto, in quanto le prestazioni del Broker sono remunerate tramite provvigione corrisposta dalle Compagnie assicurative, calcolata sugli imponibili dei premi assicurativi;

DATO ATTO che è stato predisposto lo schema di contratto, che disciplina i termini e le modalità di espletamento del servizio, nonché le altre obbligazioni tra le parti;

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, all’impresa “Tecnobroker Log s.r.l.” di Milano, l’incarico di brokeraggio assicurativo per anni 1 (uno), a decorrere

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dalla data della stipula, da svolgersi secondo i termini e le modalità contenuti nello schema di contratto di cui al successivo punto del dispositivo;

2. Di approvare lo schema del contratto allegato al presente atto (allegato “A”);

3. Di dare atto che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri diretti a carico dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Cesenatico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to Prof. Giovanni Maria Ghidetti

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Allegato “A”

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PREMESSO

che l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Cesenatico ha necessità di procedere alla stipula di n. 1 contratto di assicurazione per la copertura dei seguenti rischi: RCT/Infortuni/Assistenza/Tutela Legale;

che, per reperire sul mercato alle migliori condizioni possibili i prodotti assicurativi più rispondenti alle proprie esigenze, il Dirigente Scolastico ha stabilito di avvalersi della consulenza e assistenza di un broker di assicurazioni;

che, con determina n. ---- del ---, è stata individuata la società “Tecnobroker Log s.r.l.” di Milano in quanto ha ampia esperienza della mediazione nel settore assicurativo delle Istituzioni scolastiche e presenta garanzie di serietà e professionalità.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Tra:

l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Cesenatico, con sede legale in Cesenatico – viale dei Mille n. 158 - C.F. 90028640408, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Maria Ghidetti, qui di seguito denominato semplicemente “Istituzione Scolastica”

e

“Tecnobroker Log s.r.l.”, con sede legale in Milano – piazza Giovanni Amendola n. 3 – C.F./P. Iva:

08154860962, iscritta al n. 08154860962 del Registro delle Imprese di Milano e al n. B000443722 del RUI, Registro Unico degli Intermediari, qui di seguito denominata semplicemente “Broker”;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

con il presente atto l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Cesenatico conferisce alla società “Tecnobroker Log s.r.l.” di Milano, che accetta nella qualità di impresa esercitante l’attività di mediazione assicurativa ai sensi del D. Lgs. 209/2005 “Codice delle Assicurazioni”, l’incarico fiduciario per l’espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo da espletarsi a patti, termini, modalità e condizioni qui di seguito specificati. Il servizio non può essere oggetto di subappalto.

Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto l’espletamento da parte del Broker delle seguenti attività specialistiche:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi dell’Istituzione Scolastica;

- collaborazione e assistenza nell’individuazione delle coperture assicurative, di cui vorrà dotarsi l’Istituzione scolastica;

- collaborazione e assistenza nelle operazioni relative alla fase istruttoria del bando di gara fornendo in ausilio anche strumenti di comparazione;

- collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione;

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Obblighi a carico del Broker

La società “Tecnobroker Log s.r.l.” di Milano si impegna ad agire nell’esclusivo interesse dell’Istituzione Scolastica, pertanto dichiara di non avere in essere rapporti commerciali con una o più compagnie assicurative che prevedono premi di risultato (contingent commission).

La società “Tecnobroker Log s.r.l.” di Milano si impegna a svolgere tutte le attività affidatele senza alcun onere a carico dell’Istituzione Scolastica, poiché il suo compenso, nella percentuale del 14% del premio di assicurazione indicata nel bando di gara, sarà interamente posto a carico della Compagnia di assicurazioni aggiudicataria e sarà parte dell’aliquota comunque riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita.

Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker

Si dà atto e si prende atto che il Broker è assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi dell’Istituzione Scolastica nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori.

Obblighi a carico dell’Istituzione Scolastica L’Istituzione Scolastica, da parte sua, si impegna a:

 citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;

 fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

Prerogative dell’Istituzione Scolastica

Restano di esclusiva competenza dell’Istituzione Scolastica:

 la valutazione e la decisione in merito sulle varie proposte formulate dal Broker;

 la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;

 l’adozione degli atti amministrativi e del capitolato speciale da utilizzare per le procedure di scelta del contraente, in base alla normativa vigente, ai fini delle coperture assicurative di cui necessità l’Istituzione Scolastica.

Divieti

Al Broker viene espressamente vietato:

 di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l’Istituzione Scolastica;

 di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l’Istituzione Scolastica senza il suo preventivo, esplicito, consenso;

 cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

Durata dell’incarico

Il presente incarico ha la durata di anni 1 (uno) a far data dalla stipula (fatta salva la facoltà da parte dell’Istituzione Scolastica di rescinderlo in qualsiasi momento, senza alcun onere e senza obbligo di motivazione).

Controversie

Ogni controversia che possa sorgere relativamente alla esecuzione o alla interpretazione del presente contratto è competente il Tribunale di Forlì.

Letto, confermato, sottoscritto in ...… (luogo) ...…, in data ...…

Il legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica Il legale rappresentante dell’impresa

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