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ADEMPIMENTI FISCALI SCADENZA MODALITA UNICO 2010 VERSAMENTI DEI CONTRIBUENTI SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE VERSAMENTO CON MAGGIORAZIONE.

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(1)

ADEMPIMENTI FISCALI

SCADENZA

GIOVEDI’

5 AGOSTO

MODALITA’

UNICO 2010 – VERSAMENTI DEI CONTRIBUENTI SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE – VERSAMENTO CON MAGGIORAZIONE.

Scade il termine per le imprese e i professionisti soggetti agli studi di settore, partecipanti e associati compresi, che versano le somme di Unico 2010, saldo 2009 e primo acconto 2010, qualora non eseguiti entro il 6 luglio 2010, con la maggiorazione dello 0,40%.

I versamenti in scadenza oggi riguardano:

- imposte sui redditi da Unico 2010;

- Irap;

- adeguamento Iva agli studi di settore;

- maggiorazione del 3% per ricavi o compensi non annotati;

- rivalutazione beni immobili di imprese;

- redditi soggetti a tassazione separata;

- Camera di Commercio - pagamento diritto annuale 2010.

Versamento:

Mediante l’invio telematico del mod. F24 che può essere effettuato:

• direttamente:

• mediante servizio “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate;

• mediante sistema di home banking;

• per il tramite di un intermediario abilitato.

(2)

SCADENZA

LUNEDI’

16 AGOSTO

(Termini prorogati a lunedì 16 agosto, essendo il giorno 15 domenica).

IVA – FATTURAZIONE DIFFERITA – EMISSIONE DELLA FATTURA.

Scade il termine per l’emissione delle fatture relative alle cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente; infatti per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto o da un altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, la fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche la data e il numero dei documenti.

IVA – OPERAZIONI PER LE QUALI SONO RILASCIATI LE RICEVUTE O GLI SCONTRINI FISCALI – ANNOTAZIONE CUMULATIVA NEL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI.

Scade il termine entro il quale le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro previsto dall’art. 24, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

IVA – FATTURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 154,94 – ANNOTAZIONE DEL DOCUMENTO RIEPILOGATIVO.

Scade il termine per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture, di importo inferiore a Euro 154,94, emesse nel mese precedente.

Nel documento riepilogativo devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.

IVA – DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE – COMUNICAZIONE.

Come noto la finanziaria 2005 ha posto a carico dei fornitori degli esportatori abituali l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento.

Scade quindi oggi il termine per procedere alla trasmissione della comunicazione dei dati inerenti alle dichiarazioni d’intento rilasciate dagli esportati abituali, ricevute nel corso del mese di luglio.

Presentazione:

esclusivamente mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediari abilitati.

(3)

16 AGOSTO (Termini prorogati a lunedì 16 agosto, essendo il giorno 15 domenica).

ENERGIA ELETTRICA – VERSAMENTO ACCONTO MENSILE.

Per i produttori di energia elettrica e per i soggetti ad essi assimilati scade il termine per versare l’imposta di consumo.

Il pagamento si effettua in rate di acconto mensili calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente.

Versamento:

nei modi usuali.

CONSORZIO OLI USATI – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO.

Scade il termine per gli esercenti impianti di produzione e depositi fiscali per versare il contributo di competenza del consorzio obbligatorio degli oli usati. Il contributo è dovuto per tutti i quantitativi di oli lubrificanti immessi in consumo nel corso del mese solare precedente.

Versamento:

• nei modi usuali.

(4)

SCADENZA

VENERDI’

20 AGOSTO (Termini così prorogati dal dpcm del 27 luglio 2010).

RITENUTE ALLA FONTE SU:

• REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI;

• REDDITI DI LAVORO AUTONOMO;

• ALTRI REDDITI.

VERSAMENTO: per i sostituti d’imposta scade il termine per versare le ritenute alla fonte operate in luglio relative a redditi di lavoro dipendente ed assimilati, compresi quelli derivanti da collaborazione coordinata e continuativa (c. tr. 1001, 1002, 1004, 1012), redditi di lavoro autonomo (c.

tr. 1040), provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (c. tr. 1038), indennità per cessazione di rapporti di agenzia (c. tr. 1040), indennità per la perdita di avviamento commerciale (c. tr.

1040), riscatti su polizze vita (c. tr. 1050), contributi corrisposti da Enti pubblici (c. tr. 1045), premi e contributi corrisposti da Unire e Fise (c. tr.

1051), indennità di esproprio ed occupazione di aree (c. tr. 1052), redditi da utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (c. tr. 1040), ecc.

Versamento:

Mediante l’invio telematico del mod. F24 che può essere effettuato:

• direttamente:

• mediante servizio “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate;

• mediante sistema di home banking;

• per il tramite di un intermediario abilitato.

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO MENSILI.

Per i contribuenti Iva mensili scade il termine per liquidare e versare l’imposta a debito dovuta per il mese di luglio, se superiore a Euro 25,82.

N.B.: i contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne abbiano dato comunicazione all’Ufficio Iva competente possono fare riferimento all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (giugno). (c. tr. 6007).

come sopra

IVA – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI – SECONDO TRIMESTRE 2010 – VERSAMENTO.

Scade il termine per liquidare e versare l’imposta a debito dovuta per il secondo trimestre 2010, se superiore a Euro 25,82.

Per i soggetti che effettuano il versamento trimestralmente le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell’1%. (c. tr. 6032).

come sopra

(5)

20 AGOSTO

(Termini così prorogati dal dpcm del 27 luglio 2010).

IVA – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI EX ART. 74, D.P.R. n. 633/1972 – SECONDO TRIMESTRE 2010 – VERSAMENTO.

Per i contribuenti “trimestrali” di cui sopra:

• esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione;

• autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’albo;

• enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione, appositamente autorizzati con decreto ministeriale;

scade il termine per il versamento dell’imposta a debito risultante dalla liquidazione relativa al secondo trimestre 2010. Codice tributo 6032.

I versamenti trimestrali effettuati a norma del predetto art. 74 non sono soggetti alla maggiorazione degli interessi dell’1%.

Versamento:

Mediante l’invio telematico del mod. F24 che può essere effettuato:

• direttamente:

• mediante servizio “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate;

• mediante sistema di home banking;

• per il tramite di un intermediario abilitato.

IMPOSTE RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI – RATEIZZAZIONE.

Scade il termine per il versamento della rata mensile per i contribuenti che hanno optato per il rateizzo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, in rate mensili di uguale importo, con applicazione degli interessi di Legge.

come sopra

ASSISTENZA FISCALE – IMPOSTA TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA – VERSAMENTO.

Per i sostituti d’imposta che hanno effettuato le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale, scade il termine per il versamento delle somme a saldo e in acconto, trattenute nel mese di luglio sugli emolumenti corrisposti ai soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

come sopra

ACCISE – PAGAMENTO IMPOSTA.

Scade il termine per il pagamento, al netto dell’eventuale acconto versato, dell’accisa per i prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nel mese di luglio.

Restano salve le diverse scadenza relative a specifici prodotti, quali il gas metano.

Versamento:

• alla Tesoreria Provinciale dello Stato;

anche mediante modalità di pagamento telematiche.

(6)

Segue scad.

20 AGOSTO

(Termini così prorogati dal dpcm del 27 luglio 2010).

ADDIZIONALI IRPEF – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI.

Scade il termine per il versamento dell’addizionale Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenuta nel mese precedente.

Addizionale regionale

L’addizionale regionale dovuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati è determinata dai sostituti d’imposta all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto:

• in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;

• in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio in caso di cessazione del rapporto.

Addizionale comunale

L’addizionale comunale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento ed è dovuta con versamenti a saldo ed in acconto. Sui redditi di lavoro dipendente e assimilati l’addizionale è trattenuta da parte dei sostituti d’imposta:

• per il versamento a saldo, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;

• per il versamento in acconto, in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo;

• per l’addizionale residua dovuta in caso di cessazione del rapporto, in unica soluzione.

Nuovi codici tributo:

L’Agenzia delle Entrate alla luce delle modifiche apportate in materia di liquidazione e versamento all’addizionale comunale IRPEF ha provveduto ad istituire appositi codici tributi:

• 3860 – sostituti d’imposta (acconto);

• 3861 – autotassazione (acconto);

• 3862 – Mod. 730 (acconto);

• 3816 – sostituti d’imposta (saldo);

• 3817 – autotassazione (saldo);

• 3818 – Modello 730 (saldo).

Versamento:

Mediante l’invio telematico del mod. F24 che può essere effettuato:

• direttamente:

• mediante servizio “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate;

• mediante sistema di home banking;

• per il tramite di un intermediario abilitato.

Codici tributo addizionale regionale IRPEF:

• 3801 – addizionale regionale IRPEF – autotassazione;

• 3802 – addizionale regionale IRPEF – sostituto d’imposta;

• 3803 – addizionale regionale IRPEF – trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale.

Nel caso di rateizzo delle addizionali dovranno essere usati i seguenti codici per il versamento degli interessi:

• 3805 – per interessi su addizionale regionale;

• 3804 – per interessi su addizionale comunale.

A decorrere dal 1° gennaio

2008 i versamenti

dell’addizionale comunale sono effettuati direttamente ai comuni di domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento, utilizzando i codici- tributo individuati dall’Agenzia delle Entrate da associare al codice catastale del comune, desumibile dalla specifica tabella pubblicata sul sito dell’Agenzia stessa.

(7)

20 AGOSTO

(Termini così prorogati dal dpcm del 27 luglio 2010).

RAVVEDIMENTO OPEROSO – IMPOSTE NON VERSATE O VERSATE IN RITARDO IN TUTTO O IN PARTE.

I contribuenti che hanno omesso o ritardato i versamenti a scadenza 16 luglio 2010 possono ravvedersi nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 13 del Dlgs 472/1997 e versare entro oggi la somma dovuta, gli interessi maturati giornalmente al saggio legale del 1% annuo e la sanzione ridotta pari al 2,50% dell’imposta versata in ritardo.

Si rammenta che per potersi avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso è necessario che la sanzione non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore ovvero i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

I tributi e gli interessi vanno pagati cumulativamente, usando il codice del tributo, mentre le sanzioni vanno indicate separatamente utilizzando i seguenti codici:

• 8904 per l’IVA;

• 8906 per le ritenute.

N.B.: ERRORI FORMALI.

Le modifiche apportate al D.Lgs. 472/97 in materia di sanzioni stabiliscono che non sono punibili le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e dell’ammontare del tributo e quelle che non ostacolano i controlli da parte dell’Amministrazione.

Versamento:

Mediante l’invio telematico del mod. F24 che può essere effettuato:

• direttamente:

• mediante servizio “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate;

• mediante sistema di home banking;

• per il tramite di un intermediario abilitato.

(8)

Segue scad.

20 AGOSTO

(Termini così prorogati dal dpcm del 27 luglio 2010).

SOSTITUTI D’IMPOSTA – MOD. 770 SEMPLIFICATO ED ORDINARIO ? PRESENTAZIONE.

Scade il termine di presentazione in via telematica del modello 770 semplificato ed ordinario.

La dichiarazione dei sostituti d’imposta risulta divisa in due parti:

- il Modello 770 - semplificato, concernente le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, assimilato ed autonomo, le provvigioni ecc., nonché i dati contributivi ed assicurativi e quelli dell’assistenza fiscale prestata nel 2009;

- il Modello 770 – ordinario, concernente le ritenute sui dividendi, proventi da partecipazione e redditi di capitale.

Nessuna di tali dichiarazioni può essere compreso nella dichiarazione unificata annuale.

I prospetti ST, SV e SX, relativi ai versamenti, ai crediti ed alle compensazioni devono essere presentati come segue:

• se il sostituto d’imposta non deve presentare il Mod. ordinario, i prospetti devono essere presentati assieme al Mod. semplificato entro il 31 luglio 2010;

• se il sostituto d’imposta deve presentare anche il Mod. ordinario, i prospetti non possono essere presentati assieme al Mod. semplificato, ma devono essere presentati entro il 31 luglio 2010, dovendo ricomprendere anche i dati dei versamenti e delle compensazioni relativi alla parte ordinaria.

Il sostituto d’imposta tenuto a presentare anche il Mod. 770 ordinario, può, peraltro, produrre il Mod. 770 semplificato comprensivo dei prospetti ST, SV e SX qualora non abbia operato compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti al Mod. 770 semplificato e quelli relativi al Mod. 770 ordinario.

Presentazione:

• la dichiarazione deve essere presentata in via telematica direttamente o presentata ad un intermediario autorizzato per la successiva trasmissione.

SCADENZA

MERCOLEDI’

25 AGOSTO

IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI.

Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni

- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri paesi membri relativi al mese di luglio 2010.

E’ prevista di regola la presentazione con cadenza mensile; è ammessa tuttavia la presentazione trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato un limite di Euro 50.000,00 nei quattro trimestri precedenti.

Presentazione:

I nuovi modelli INTRASTAT devono essere presentati all’Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

(9)

LUNEDI’

30 AGOSTO

IMPOSTA DI REGISTRO – CONTRATTI DI LOCAZIONE.

Scade il termine di 30 giorni per il versamento dell’imposta di registro relativa a:

- nuovi contratti pluriennali relativi ad immobili urbani con effetto dal 1° agosto 2010: versamento prima annualità o per l’intero periodo;

- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° agosto 2010;

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° agosto 2010.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l’imposta può essere assolta:

a) annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno ovvero

b) sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto. In tal caso è prevista una riduzione sull’imposta dovuta.

Per i contratti agevolati la base imponibile è pari al 70% del corrispettivo annuo.

Per il versamento dovranno essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

• 115T – contratti di locazione – prima annualità;

• 112T – contratti di locazione – annualità successive;

• 107T – contratti di locazione – intero periodo;

• 114T – contratti di locazione – proroga;

• 113T – contratti di locazione – risoluzione;

• 110T – contratti di locazione - cessione.

Versamento:

• al concessionario della riscossione;

• presso uno sportello bancario;

• presso un ufficio postale;

utilizzando il modello di pagamento unificato (mod. F23).

In caso di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili il versamento dell’imposta di registro deve essere eseguito tramite il Mod. F24 on?line.

(10)

SCADENZA

MARTEDI’

31 AGOSTO

IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI.

AUTOFATTURE – scade il termine per l’emissione dell’autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro luglio, la fattura relativa ad operazioni effettuate in giugno.

FATTURE INTEGRATIVE – scade il termine per l’emissione, da parte del medesimo soggetto, di fattura integrativa, nel caso in cui abbia ricevuto una fattura (originaria), registrata in luglio, con un corrispettivo inferiore al reale.

IVA – SCHEDA CARBURANTI – RILEVAZIONE DEI CHILOMETRI.

I soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell’esercizio di impresa devono rilevare, alla fine del mese o del trimestre, il numero dei chilometri da riportare nell’apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti.

IVA – SEDI SECONDARIE.

Per le operazioni effettuate presso sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedono direttamente scade il termine di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente.

ACCISE – GAS METANO – VERSAMENTO RATA D’ACCONTO MENSILE.

Scade il termine per il versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente.

Versamento:

• alla Tesoreria Provinciale dello Stato;

anche mediante modalità di pagamento telematiche.

(11)

31 AGOSTO

TASSE AUTOMOBILISTICHE – RINNOVO.

Scade il termine per il rinnovo delle tasse automobilistiche (per le quali il periodo di validità è scaduto nel mese precedente) relative ai seguenti veicoli:

1. autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo con motore alimentato a benzina, o a GPL o a metano, anche se in alternativa alla benzina, o a gasolio, se aventi le caratteristiche tecniche di cui alla L. 29/10/93 n. 427, o elettrico, con potenza effettiva fino a 35 KW:

• le tasse sono corrisposte in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1° agosto.

2. autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo da locare senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle caratteristiche tecniche sopra indicate, con potenza effettiva fino a 35 KW:

• le tasse sono corrisposte per uno o due periodi fissi quadrimestrali o per l’intero anno decorrenti dal 1° agosto.

Versamento:

• presso un ufficio postale;

• presso le tabaccherie abilitate e le ricevitorie del lotto.

N.B.: Il versamento può essere eseguito presso l’ACI nelle regioni con le quali sono state stipulate le relative convenzioni.

(12)

ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI

SCADENZA

GIOVEDI’

5 AGOSTO

MODALITA’

INPS – CONTRIBUENTI SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE ? CONTRIBUTI DOVUTI DA ARTIGIANI E COMMERCIANTI – VERSAMENTO DEL SALDO E

DELLA PRIMA RATA D’ACCONTO – VERSAMENTO CON

MAGGIORAZIONE.

Scade il termine per il versamento, da parte degli artigiani e commercianti iscritti all’INPS e soggetti agli studi di settore, dei contributi a saldo per il 2009 ed in acconto per il 2010 con applicazione della maggiorazione del 0,40%.

Versamento:

Mediante l’invio telematico del mod. F24 che può essere effettuato:

• direttamente:

• mediante servizio “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate;

• mediante sistema di home banking;

• per il tramite di un intermediario abilitato.

SCADENZA

VENERDI’

20 AGOSTO (Termini così prorogati dal dpcm del 27 luglio 2010).

INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA.

Per i committenti di collaboratori coordinati scade il termine per il versamento dei contributi Inps sui compensi corrisposti nel mese di luglio.

L’entità del contributo varia a seconda che gli iscritti siano o meno iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria.

Il contributo, per gli iscritti unicamente alla gestione separata è stabilito nella misura del 26,72% e del 17% per gli iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria.

Versamento:

Mediante l’invio telematico del mod. F24 che può essere effettuato:

• direttamente:

• mediante servizio “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate;

• mediante sistema di home banking;

• per il tramite di un intermediario abilitato.

INPS – LAVORATORI DIPENDENTI – CONTRIBUTI MENSILI.

Scade il termine da parte dei datori di lavoro per effettuare il versamento dei contributi Inps calcolati sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio.

come sopra

(13)

20 AGOSTO

INPS – CONTRIBUTI DOVUTI DA ARTIGIANI E COMMERCIANTI SUL MINIMALE DI REDDITO – VERSAMENTO RATA: scade il termine per il versamento, da parte degli artigiani e commercianti iscritti all’INPS, della rata del contributo dovuto sul minimale di reddito relativo al secondo trimestre 2009.

Versamento:

Mediante l’invio telematico del mod. F24 che può essere effettuato:

• direttamente:

• mediante servizio “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate;

• mediante sistema di home banking;

• per il tramite di un intermediario abilitato.

IMPRESE DI SPEDIZIONE – AGENZIE MARITTIME – CONTRIBUTI.

Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi integrativi al Fondo nazionale di previdenza sulle retribuzioni degli impiegati relativi al mese di luglio, da parte delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime che applicano il Ccnl del settore merci.

Versamento:

• tramite il Monte dei Paschi di Siena.

ENASARCO – AGENTI E RAPPRESENTANTI.

Termine per versare all’Enasarco i contributi relativi al trimestre aprile/giugno, calcolati su tutte le somme dovute all’agente o rappresentante di commercio, in dipendenza del rapporto di agenzia.

Versamento:

• nei modi usuali.

SCADENZA

MERCOLEDI’

25 AGOSTO

INPS – LAVORATORI DIPENDENTI – RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE SALARIALE.

Scade il termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione agli interventi di integrazione salariale in seguito a sospensioni o riduzioni di attività lavorative iniziate in una settimana scaduta nel mese di luglio.

Presentazione:

• nei modi usuali.

SCADENZA

MARTEDI’

31 AGOSTO

INPS – TRASMISSIONE TELEMATICA DENUNCIA UNIEMENS.

Scade oggi il termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva Uniemens relativa al mese di luglio.

FASI – PAGAMENTO TRIMESTRALE.

Scade il termine per il pagamento della quota dovuta al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti di aziende industriali per il trimestre solare luglio/settembre.

Versamento:

• nei modi usuali.

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