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Banca dati dna, Orlando: avvio entro il 2015

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Banca dati dna, Orlando: avvio entro il 2015 Roma, 4 feb. (askanews)

“Il collaudo del Laboratorio centrale è in via di ultimazione, con riguardo al relativo materiale informatico e al modulo di comunicazione tra il sistema informativo del Dap e quello del Ministero dell'interno. Dopo l'immissione degli allievi nel Laboratorio, per la formazione sul campo, e dopo il collaudo, si potrà procedere all'accreditamento del Laboratorio, necessario per passare alla fase di raccolta e conservazione dei profili genetici. Si tenga conto che i singoli Istituti penitenziari sono già dotati delle cd "stanze bianche" fornite dei kit necessari per le operazioni di prelievo del Dna nei confronti dei detenuti. Credo che il secondo semestre del 2015 potrà vedere l'avvio concreto di operatività di Banca dati e Laboratorio, dotando così la polizia giudiziaria e la magistratura di un nuovo, efficace mezzo di conduzione delle indagini e lotta alla criminalità". Così il ministro della Giustizia , Andrea Orlando, ha scritto nella nota inviata al convegno Banca dati del Dna: le soluzioni della scienza contro il crimine*, tenutosi ieri.

L'adeguamento dell'Italia al trattato di Prüm, che istituisce una banca dati e un laboratorio del Dna, le difficoltà burocratiche, le resistenze sulla gestione di dati personali, la questione della privacy, i benefici attesi dall'introduzione della banca dati nazionale del DNA: questi i temi al centro del dibattito che si è tenuto ieri presso il Museo Criminologico di Roma.

“Il ritardo dell'Italia ci permette di adeguare i nostri standard legislativi ai livelli più alti- spiega Renato Biondo, Min. dell'Interno e Banca dati del Dna - L'analisi del dna delle persone ad esempio nel nostro Paese non lo fa l'organo inquirente ma il ministero della Giustizia, mentre la polizia penitenziaria ricopre un ruolo tecnico, una garanzia di rispetto e tutela, un doppio passaggio che è previsto solo dalla nostra legge.

L'Inghilterra, che è partita nel 1995, ha cambiato 3 volte la norma adeguandosi al progresso delle tecnologie, l'Italia arrivando per ultima usufruisce di una qualità dei dati, e di uno standard già definito. Dal punto di vista delle procedure il nostro paese rappresenta un'eccezione di garanzia: il campione non ha nome e cognome, l'anagrafica è solo nella banca dati delle impronte,

l'identificazione del soggetto avviene solo dopo concordanza. Solo dopo l'avvenuto match si può risalire alla persona con un livello di sicurezza molto alto”.

“È giusto richiamare i profili di garanzia dei cittadini e della loro libertà - ha sottolineato anche il Ministro Orlando - nell'ambito di queste innovazioni. Perché c'è chi teme, ovviamente, una sorta di Grande Fratello genetico, in funzione di controllo e prevenzione totale.

L`ambito applicativo della legge del 2009 è allo stato circoscritto alla raccolta del DNA nei confronti di autori o presunti autori di reati, e non di tutti, e, aggiuntivamente, nei confronti di un numero circoscritto di persone offese o potenzialmente offese da reati (persone scomparse, persone decedute non identificate o non identificabili). Quanto agli autori o presunti autori di reati, ad essere raccolto sarà solo il materiale biologico di tre categorie di soggetti: - condannati in via definitiva per un reato non colposo, che siano detenuti, o internati, o sottoposti a misura di sicurezza detentiva, o a pena alternativa alla detenzione; - arrestati in flagranza di reato, o sottoposti a fermo; - sottoposti a custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari. Svariate tipologie di reati sono sottratte alle previsioni. Il prelievo è consentito solo per i reati per i quali è consentito l'arresto in flagranza, per tipologia o entità della pena. Il prelievo del DNA non è consentito per i reati previsti dalla legge fallimentare, dal codice civile (reati societari), per i reati tributari e finanziari, per alcuni falsi minori, per i delitti previsti dal cod. pen. contro industria, economia e commercio, verosimilmente perché ai fini della prova di tali reati l'indagine genetica non è di particolare ausilio. Per converso, ad esempio, l'inasprimento del trattamento sanzionatorio per i delitti contro la pubblica

amministrazione, ad opera della legge Severino, consentendo quasi sempre l'arresto in flagranza per tali reati, consente anche il prelievo genetico”.

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