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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

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Academic year: 2022

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

ALLEGATO 2 AL CAPITOLATO D’ONERI

APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA, CON CONSEGNA A DOMICILIO DEGLI ASSISTITI, DI “LETTI ORTOPEDICI ELETTRICI” PER IL CENTRO PROTESI INAIL DI VIGORSO DI BUDRIO (BO) NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E DI SERVIZI RELATIVI AGLI AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI

CAPITOLATO TECNICO INTEGRATIVO

CUI 011654005892017071 Cig 73372981DB

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

PREMESSA

L’Inail, per rispondere in modo adeguato alla domanda di prestazioni sanitarie previste dalle proprie normative interne (Regolamento protesico e Circolare n. 61 del 23 dicembre 2011 e successivi aggiornamenti), fornisce ai propri assistiti tra l’altro, letti ortopedici elettrici (nel seguito anche ausili), ove richiesto con relativi accessori, anche tramite il Centro protesi di Vigorso di Budrio, in provincia di Bologna.

La fornitura agli assistiti copre l’intero territorio nazionale, e si svolge attraverso l’acquisto e la consegna a domicilio degli ausili destinati agli infortunati.

La domanda di ausili che deve soddisfare il Centro Protesi dipende dal numero di infortunati in carico alle Unità Territoriali che scelgono di avvalersi delle protesi fornite direttamente dal Centro Protesi stesso. Tale numero dipende a sua volta da eventi intrinsecamente imprevedibili quali gli incidenti sul lavoro, nonché dalle modalità che scelgono - liberamente - gli infortunati per fruire delle prestazioni (a rimborso; tramite Unità territoriali; tramite il Centro protesi).

Per propria natura tale domanda non è quindi pianificabile con esattezza, non essendo predeterminabile il numero di infortunati, la loro scelta sulle modalità di fruizione, le loro esigenze specifiche (tipologia di ausilio, quantità richiesta) e la loro ubicazione esatta. Pertanto la domanda può essere stimata ex-ante solo con criteri statistici affetti da un certo margine di approssimazione.

Per tale motivo il presente appalto viene eseguito con il sistema dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3, del codice dei contratti pubblici, più dettagliatamente descritto al successivo art. 3.

In considerazione degli obblighi assunti dal fornitore in forza dell’accordo stesso, i singoli contratti di fornitura si perfezionano per mezzo di buoni d’ordine, contenenti i tempi, le modalità, i luoghi di consegna e quanto altro necessario per l’esecuzione della prestazione stessa dettagliatamente descritta nei successivi artt. 2, 3, 4, 5 e 6.

Art. 1 - DEFINIZIONI

Nel corpo del presente capitolato con i termini:

- “fornitore” o “affidatario”: si intende l’impresa ovvero il raggruppamento temporaneo di imprese ovvero il consorzio risultato affidatario della fornitura, il quale si obbliga al suo esatto adempimento, con mezzi propri o mediante il ricorso a subappaltatori;

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- “stazione appaltante”: si intende la Direzione centrale acquisti dell’Inail che espleta la procedura di gara;

- “committente”: si intende il Centro protesi Inail di Vigorso di Budrio (Bo);

- “Responsabile unico del procedimento (Rup)”: il soggetto dell’Inail che, ai sensi della l. 241/90 e dell’art. 31 del codice dei contratti pubblici, svolge tutti i compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione del presente appalto che non siano specificatamente attribuiti ad altri soggetti;

- “Direttore dell’esecuzione del contratto (Dec)”: il soggetto dell’Inail che, ferme restando le disposizioni impartite dal Rup, dirige l’esecuzione dell’accordo quadro in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nello stesso;

- “Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac)”: il soggetto incaricato dal fornitore quale responsabile dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto;

- “operatore/tecnico incaricato”: soggetto incaricato dal fornitore per le attività di informazione sul funzionamento, utilizzo e manutenzione ordinaria dell’ausilio e degli eventuali accessori;

- “utente” o “assistito”: l’assistito Inail destinatario dell’ausilio;

- “consegna”: trasporto e consegna di uno o più ausili richiesti in un medesimo ordine presso il domicilio di un dato utente o presso un altro luogo indicato dal committente.

Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto dell’accordo quadro è la fornitura di letti ortopedici elettrici, eventualmente con relativi accessori, (nel seguito anche ausili) in un unico lotto indivisibile.

L’accordo quadro è stipulato con un unico fornitore.

La fornitura si intende comprensiva di:

- spedizione (imballaggio e trasporto) presso il domicilio dell’assistito indicato dal Centro Protesi, che può essere ubicato sull’intero territorio nazionale;

- consegna a domicilio dell’assistito (tassativamente previo preavviso telefonico), disimballaggio e montaggio, prova e istruzione all’uso con attestazione dell’avvenuta formazione;

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- ove richiesto dal committente, ritiro, contestualmente alla consegna del letto, di altro letto e/o accessori eventualmente già presenti presso il domicilio dell’assistito, suo smaltimento o riconsegna all’Inail;

- servizio di garanzia con formula “full risk” della durata di 48 mesi.

Per tali servizi al fornitore non viene corrisposto alcun prezzo ulteriore rispetto a quelli offerti secondo le modalità previste nell’ambito della gara per l’aggiudicazione dell’appalto.

La fornitura e le suddette attività accessorie vengono commissionate dal Centro protesi Inail di Vigorso di Budrio e dalla sue filiali e si sviluppano sull’intero territorio nazionale, con servizio di consegna a domicilio dell’utente o presso il Centro stesso.

Le caratteristiche tecniche dei beni e dei relativi servizi sono definite in dettaglio nell’articolo 6 del presente capitolato e devono essere necessariamente possedute/garantite, a pena di esclusione dalla gara o di decadenza del contratto.

Le quantità stimate per la fornitura degli ausili sono riportate nelle Tabelle 1 e 2.

Beni/servizi oggetto della fornitura

Letti ortopedici

Quantità annue indicative

(pezzi)

Quantità totali indicative

(pezzi)

Dettaglio indicativo dell’incidenza % delle

quantità

L. 1 Letto ortopedico elettrico rete da 190/220 cm x 80/90

cm (+/- 1%)

200 pz. 800 pz.

rete da 190x80 cm: 5%.

rete da 190x90 cm: 40 % rete da 200x80 cm: 2,5 % rete da 200x90 cm: 50 % rete da 220x90 cm: 2,5 % L. 2 Letto ortopedico elettrico

rete da 190/220 cm x 100 cm (+/- 1%)

30 pz. 120 pz.

rete da 190x100 cm: 33%

rete da 200x100 cm: 50%

rete da 220x100 cm: 17%

L. 3 Letto ortopedico elettrico rete da 190/220 cm x 120 cm (+/- 1%)

20 pz. 80 pz.

rete da 190x120 cm: 40%

rete da 200x120 cm: 50%

rete da 220x120 cm: 10%

Ritiri di letti e/o accessori 50 pz 200 pz -

Tabella 1 - Letti: Quantità orientative stimate per la fornitura

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Beni/servizi oggetto della fornitura Accessori/aggiuntivi per letti

Quantità totali massime per

la fornitura (pezzi)

A. 1 Asta portaflebo 80 pz.

A. 2 Porta padella 80 pz.

A. 3 Sostegno per dispositivi per la ventilazione

polmonare 80 pz.

A. 4 Materasso in espanso viscoelastico

(misure adeguate alla rete scelta) 400 pz.

A. 5 Comodino coordinato al letto con servito 60 pz.

A. 6 Tavolino regolabile servitore 60 pz.

A. 7 Asta solleva-persona 1160 pz.

A. 8 Sponde per letto 2000 pz.

Tabella 2 - Accessori/Aggiuntivi per letti: Quantità massime stimate per la fornitura

A titolo del tutto orientativo, si stima che la distribuzione territoriale delle consegne possa avvenire percentualmente secondo la ripartizione per macro-area geografica illustrata nella Tabella 3.

Macro-Area geografica

Percentuale orientativa di consegne Nord (Valdaosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto

inclusa Venezia, Trentino A.A., Friuli V.G., Emilia Romagna) 50 % Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo) 25 % Sud (Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria) 20 %

Isole (Sicilia, Sardegna) 5 %

Tabella 3 - Letti: Stima della distribuzione percentuale delle consegne per macro-area geografica

Art. 3 – CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro con unico fornitore è un contratto normativo, concluso tra le parti sotto forma di accordo, mediante il quale una stazione appaltante e un operatore economico definiscono le clausole fondamentali relative a specifici appalti da affidare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi.

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L’accordo quadro stabilisce come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (ordinativi di fornitura) e lascia all'individuazione operata dalla stazione appaltante la determinazione del se, quando e quantum dell'oggetto del contratto che di volta in volta il contraente-appaltatore dovrà corrispondere.

Nell’accordo quadro sono fissate in anticipo le condizioni in base alle quali le parti attueranno le future acquisizioni e si stabiliscono le caratteristiche imprescindibili dell'oggetto dei successivi contratti applicativi, quali per esempio le specifiche tecniche, i tempi di consegna, la tipologia delle lavorazioni, la loro qualità, e così via.

Con la stipula dell’accordo quadro l’Inail presume di acquisire una quantità indeterminata di ausili entro il valore economico previsto dal successivo art. 4, allorquando ne ravvisi la necessità, senza obbligo di acquisire un quantitativo minimo né di esaurire il valore economico stesso.

Richiamandosi a quanto illustrato in Premessa sulla indeterminatezza della domanda degli ausili oggetto della presente gara, e a quanto precisato nel presente articolo in merito alla natura dell’accordo quadro scelto come strumento di contrattazione, si ribadisce che le quantità e le aree di consegna indicate nelle sopra riportate Tabelle 1, 2 e 3 hanno solo il fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e, pertanto, sono meramente indicative e non vanno in alcun modo intese come vincolanti per l’Istituto.

Art. 4 – DURATA E VALORE DELL’ACCORDO QUADRO 4.1 Durata

La durata massima dell’accordo quadro è di due anni a decorrere dalla data indicata nell’accordo stesso ovvero una minore durata determinata dall’esaurimento dell’importo di cui al successivo paragrafo 4.2.

Alla scadenza del biennio contrattuale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l’accordo, alle stesse condizioni, di anno in anno, per un massimo di ulteriori due anni.

L’accordo quadro è immediatamente efficace tra le parti e, pertanto, le prestazioni possono avere inizio senza che intervenga alcun provvedimento approvativo.

Resta inteso che i singoli ordini devono essere emessi esclusivamente entro il termine di scadenza dell’accordo. Nel rispetto dei tempi di consegna contrattualmente previsti, gli ultimi ordini emessi possono richiedere che l’esecuzione avvenga anche oltre il termine di scadenza contrattuale, restando comunque regolati dall’accordo quadro.

Analogamente, il servizio di garanzia full risk opera per un periodo pari a 48 mesi, decorrenti dalla data di consegna di ciascun ausilio, potendo richiedere l’esecuzione di

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interventi anche oltre il termine di scadenza contrattuale, restando comunque le obbligazioni della garanzia full risk regolate dall’accordo quadro.

4.2 Valore

Il valore complessivo annuale della fornitura è stimato in € 250.000,00, Iva esclusa.

Tale importo non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, in quanto ha il solo scopo di individuare il valore economico dell’accordo quadro.

Ai sensi dell’art 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero per la mancanza di costi da interferenza, essendo la prestazione espletata al di fuori dei locali dell’Inail. Tale circostanza esonera anche dalla predisposizione del Duvri in base ai criteri fissati dall’ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Det. n. 3/2008 del 5 marzo 2008), trattandosi di servizio “esterno” alla stazione appaltante.

Pertanto, il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art.35 comma 4, del d.lgs.

50/2016, tenuto conto di quanto sopra indicato e dell’eventuale rinnovo di cui al precedente paragrafo 4.1, è di € 1.200.000,00 Iva esclusa.

L’affidatario riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per la fornitura oggetto dell’appalto.

Con l’offerta formulata l’affidatario assume interamente su di sé, esentandone l’Inail, tutte le responsabilità in materia di valutazione economica della fornitura e, pertanto, non può eccepire, durante l’espletamento delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Art. 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Ciascuna fornitura deve essere svolta con le seguenti modalità, ancor meglio dettagliate negli articoli successivi:

1) il committente emette un buono d’ordine numerato contenente il nome e il cognome del destinatario, il luogo di consegna, un recapito telefonico di riferimento dell’utente e la quantità di ciascuna tipologia di ausilio da consegnare;

2) il fornitore deve effettuare presso il domicilio dell’utente la consegna (e ove previsto il ritiro contestuale) secondo quanto previsto nel buono d’ordine entro 15 giorni

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lavorativi dalla data di ricevimento del buono stesso, attestando la data di consegna nel Documento di Trasporto sottoscritto dall’utente o da un suo assistente;

3) entro 8 giorni lavorativi dalla consegna dell’ausilio, previo appuntamento concordato con l’assistito, un operatore incaricato dal fornitore si reca presso il domicilio dello stesso e, dopo aver proceduto al montaggio dell’ausilio (con gli eventuali accessori), informa l’utente e/o un suo assistente sul funzionamento e sulla manutenzione ordinaria dello stesso. L’ausilio deve essere predisposto in modo che l’utente possa utilizzarlo in autonomia;

4) l’effettuazione della prova e dell’istruzione all’uso da parte dell’operatore incaricato è certificata dal Modulo unico di consegna, la cui data attesta l’evasione dell’ordine. Il Modulo dovrà essere firmato dall’utente/assistente dell’utente e dall’operatore incaricato; una copia del Modulo deve essere rilasciata all’assistito mentre un’altra copia deve essere resa, in formato digitale, all’Inail unitamente al Documento di Trasporto;

5) per i 48 mesi successivi alla data di consegna dell’ausilio il fornitore garantisce una copertura Full Risk comprensiva di qualsiasi intervento di manutenzione, riparazione o sostituzione da erogare presso il domicilio dell’utente entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, dandone tempestiva comunicazione all’Inail;

6) con cadenza mensile il fornitore invia all’Inail il report delle attività svolte, che costituisce la base per l’emissione delle fatture;

7) in caso di ritardo delle consegne e degli interventi di manutenzione nei termini di cui al successivo art.16, si applicano le penali previste dal medesimo articolo.

Art. 6 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUSILI OGGETTO DELLA FORNITURA

6.1 Caratteristiche tecniche comuni a tutti gli ausili

Tutti gli ausili oggetto della presente fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica.

Tutti gli ausili dovranno essere conformi alle norme di legge e regolamenti, nazionali e comunitari, che ne disciplinano la produzione, la vendita, l’importazione, l’immissione in commercio, la destinazione d’uso, la registrazione presso gli organismi competenti, nonché le relative norme di sicurezza.

- marcato/certificato CE;

- dotato di etichettatura indelebile che consenta la rintracciabilità del prodotto attraverso la matricola;

- identificato dal codice CND (DM 13.03.2008 e successivi aggiornamenti) e dal numero di registrazione al repertorio (DM 20.02.2007);

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- in possesso dei requisiti previsti per l’immissione in commercio e per quanto riguarda le misure di prevenzione, protezione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro nell’esecuzione dell’appalto;

- corredato da una scheda tecnica prestazionale e di manutenzione e fascicolo informativo, con dettaglio delle caratteristiche fisiche, funzionali, di sicurezza, di conservazione e manutenzione del bene, con indicazione dell’azienda produttrice, contenente le relative istruzioni in lingua italiana così da garantirne un utilizzo corretto e in sicurezza;

- corredato della scheda dati tecnici di sicurezza, redatta secondo la direttiva del Consiglio della Comunità Europea 93/112;

- rispondente alle vigenti normative di igiene e sicurezza per la categoria di appartenenza;

- rispondente alle vigenti normative di igiene e sicurezza per la categoria di appartenenza;

- garantito dal fornitore in conformità alla destinazione di uso e al luogo di utilizzo per un periodo non inferiore a 48 mesi;

- concepito in modo da non esporre a rischio di danno gli utilizzatori o i terzi, quindi progettato avendo cura della classe di reazione al fuoco idonea alla destinazione d’uso ed al relativo luogo di utilizzo, in modo che le parti accessibili presentino superfici ben arrotondate senza spigoli e parti taglienti, e in modo che le parti mobili o i meccanismi non siano causa di intrappolamenti o compressioni con conseguenti lesioni personali o danni;

- riciclabile e iscritto al repertorio del riciclaggio (ISPRA, D.M. 203/2003) - N.B.:

l’iscrizione al repertorio non è tassativa, ma nel caso in cui l’ausilio non sia iscritto al repertorio il concorrente deve dichiarare in fase di gara che l’ausilio risulta iscrivibile al repertorio, ovvero motivare perché il bene non risulta iscrivibile;

- specificamente imballato/a così da garantire l’integrità/incolumità e la sicurezza del bene, del destinatario e degli operatori, utilizzando materiali congrui e riutilizzabili (DM 203 del 08.05.2003); l’imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all’Allegato F della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006;

E’ obbligo del fornitore fornire prodotti conformi e operare conformemente alla direttiva 93/42 CEE (Dlgs 46 del 24.02.1997) e alla relativa legislazione di recepimento;

pertanto, ad esempio, gli interventi effettuati e le eventuali parti di ricambio che dovessero essere sostituite non devono alterare il progetto del costruttore e devono quindi mantenere i requisiti essenziali di progettazione e fabbricazione, sollevando così il committente da ogni responsabilità civile e penale diretta e indiretta.

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6.2 Caratteristiche tecniche specifiche degli ausili

6.2.1 Caratteristiche tecniche specifiche dei letti ortopedici elettrici a) Identificazione

Con riferimento all’Elenco 2b dell’Allegato 5 del D.P.C.M 12 gennaio 2017, gli ausili oggetto della presente fornitura rientrano nella classe

18.12.10.009 “letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote”

I letti si differenziano in tre tipologie di dimensioni, denominate L. 1, L. 2, L. 3, descritte nella Tabella 1.

b) Indicazioni

Ausilio che facilita l’assistenza in quanto, variando l’assetto del letto, favorisce la movimentazione dell’assistito e ne garantisce una corretta postura.

c) Funzione primaria

Ausilio progettato per consentire la variazione posturale attraverso la suddivisione del supporto del materasso in una o più sezioni regolabili elettricamente in angolazione, con comando manovrabile dal paziente o dall'assistente.

d) Norme specifiche

Tra le altre norme si segnala in particolare:

• Norma UNI CEI EN 60601-2-52 “Requisiti particolari per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali dei letti medici”.

e) Specifiche tecniche minime nell’ambito della presente fornitura:

Si riepilogano nel seguito le caratteristiche previste nel Capitolato Tecnico per i letti oggetto della fornitura:

1. Letto articolato elettrico, con quattro ruote piroettanti di diametro ≥ 100 mm e con regolazione elettrica dell'altezza

2. Costituito da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di una testiera e una pediera e predisposta per l’applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un fondo articolato che permette la movimentazione motorizzata del tronco e delle gambe

3. Acciaio verniciato

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4. Base regolabile in altezza tramite dispositivi elettrici con comando utilizzabile dal paziente o dall’assistente e con la struttura in acciaio con parti verniciate e cromate

5. Ruote piroettanti, complete di freni di stazionamento sia sulle ruote che sull’asse di rotazione

6. Fondo articolato a tre snodi a regolazione elettrica

7. Movimentazione comandabile tramite pulsantiera utilizzabile dal paziente stesso o dall’assistente

8. Telaio predisposto per l’applicazione di sponde di contenimento

9. Portata del letto come indicato nella norma CEI UNI EN 60601-2-52, ovvero ≥ 135 kg per il “Paziente” e ≥ 220 Kg per il “Carico di lavoro in sicurezza”

10. Struttura testata e pediera removibili senza attrezzi

11. Rete ortopedica elettrosaldata con resistenze appropriate in base all'uso e al carico

12. Fondo del letto a quattro sezioni e tre articolazioni

13. Letto elettrico con altezza della rete compresa tra 40 cm e 80 cm da terra a filo rete, come da norma specifica (su richiesta)

14. Sponde per letto abbassabili, pieghevoli o asportabili, con sistema di ancoraggio.

Nel seguito si specificano ulteriormente i requisiti minimi che devono possedere i letti oggetto della presente fornitura:

a) La movimentazione tramite pulsantiera deve consentire di comandare anche testiera e pediera;

b) Il letto deve consentire la movimentazione elettrica combinata di trendelenburg e anti-trendelenburg (funzione bloccabile da tastiera)

c) Il letto deve essere smontabile per facilitarne il trasporto e l’installazione;

d) Il dispositivo elettrico di comando per la regolazione dell’altezza della base deve essere a pulsantiera unica;

e) Le ruote piroettanti devono essere indipendenti e antistatiche;

f) I freni di stazionamento devono essere attivabili singolarmente;

g) la rete ortopedica elettrosaldata deve essere azionata con attuatori a bassa tensione e l’impianto elettrico deve essere conforme alla norma EN 60601-1 h) La regolazione polpacci deve essere adattabile manualmente;

i) La pulsantiera deve avere la possibilità di blocco delle funzioni;

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6.2.2 Caratteristiche tecniche specifiche degli accessori relativi ai letti ortopedici elettrici a) Identificazione

In collegamento coi letti oggetto della fornitura potranno essere ordinati gli accessori elencati nella Tabella 4, fino alla concorrenza del quantitativo massimo ivi indicato.

Accessorio Quantità totali massime

A. 1 Asta portaflebo 80 pz.

A. 2 Porta padella 80 pz.

A. 3 Sostegno per dispositivi per la ventilazione

polmonare 80 pz.

A. 4 Materasso in espanso viscoelastico 400 pz.

A. 5 Comodino coordinato al letto con servito 60 pz.

A. 6 Tavolino regolabile servitore 60 pz.

A. 7 Asta solleva-persona 1160 pz.

A. 8 Sponde per letto 2000 pz.

Tabella 4 - Accessori relativi ai letti

b) Specifiche tecniche minime nell’ambito della presente fornitura:

A. 1 Asta portaflebo

• Con sistema universale di aggancio per letto adatto ai letti L. 1, L. 2 o L3;

• Con almeno due attacchi per sacchi;

• Regolabile in altezza;

• H max >= 100 cm;

• In acciaio inox o cromato.

A. 2 Porta padella

• Agganciabile a letti L. 1, L. 2 o L3 mediante un supporto universale.

A. 3 Sostegno per dispositivi per la ventilazione polmonare

• In acciaio inox o cromato;

• Idoneo a sostenere sia la bombola che il ventilatore polmonare

• Compatibile con letti L. 1, L. 2 o L. 3.

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A. 4 Materasso in espanso viscoelastico

• Certificato come Dispositivo Medico

• Antidecubito

• In materiale antimicrobico, antibatterico e antimicotico

• Compatibile con letti L. 1, L. 2 o L. 3

A. 5 Comodino coordinato al letto con servito

• 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno e paracolpi

• Tavolino servitore, girevole, scorrevole e regolabile in altezza

• Maniglie antitrauma

• Telaio principale in lamiera d’acciaio

• Piano con bordi rialzati per il contenimento di liquidi o oggetti

• Cassetto scorrevole con vaschetta interna estraibile

• Vano laterale portabottiglia/porta bicchieri

A. 6 Tavolino regolabile servitore

• Basamento su 4 ruote piroettanti, inseribile sotto letti L. 1, L. 2, L. 3

• Altezza variabile (almeno 90-105 cm)

• Vassoio dim. minime 75 x 100, scorrevole e abbattibile

• Regolabile in altezza e inclinazione

• Vano laterale portabottiglia/porta bicchieri

• Spigoli anti trauma

A. 7 Asta solleva-persona

• Fissata nella struttura base del letto

• Struttura in acciaio verniciato

• Maniglia a triangolo con cinghia regolabile

A. 8 Sponde per letto

 Abbassabili, pieghevoli o asportabili, con sistema di ancoraggio

 In legno massiccio o in abs integrate, a scomparsa e regolabili in altezza (alzata massima 40 cm).

6.3 Caratteristiche tecniche del Servizio di garanzia “Full risk”

6.3.1 Copertura del Servizio

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Per servizio di garanzia “Full Risk” si intende, nell’ambito della presente fornitura, un servizio che garantisce costantemente la piena efficienza dell’ausilio. Il servizio deve a tal fine includere gli eventuali interventi previsti nell’ambito della garanzia offerta dal costruttore, gli interventi di manutenzione programmata raccomandati dal costruttore per un periodo pari a quello di copertura (48 mesi), nonché qualsiasi intervento di manutenzione correttiva si rendesse necessario nel periodo di copertura, esonerando il committente e/o l’utente da ogni responsabilità.

I servizi di manutenzione programmata e correttiva comprendono la fornitura di tutte le parti di ricambio, necessarie per l’esecuzione a “regola d’arte” delle attività; le parti di ricambio devono essere nuove e avere qualità e caratteristiche non inferiori a quelle originali e comunque non devono comportare uno scadimento della qualità dell’ausilio manutenuto, e devono essere rispondenti alle indicazioni del costruttore ed alle relative norme di sicurezza.

Gli interventi di manutenzione correttiva consistono nell’accertamento della presenza del guasto o del malfunzionamento, nella sostituzione di parti usurate, nell’individuazione delle cause che lo hanno determinato e nel ripristino della originale funzionalità, integrità e sicurezza dell’ausilio.

Nella manutenzione correttiva rientrano tutte le prestazioni costituite a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- revisione, pulizia, igienizzazione e lubrificazione di tutte le parti mobili, tramite smontaggio e rimontaggio;

- reintegrazione di eventuali componenti mancanti o danneggiati;

- sostituzione delle parti elementari come gommini, viti, copri perni, controllo dei cuscinetti, etc.;

- verifica ed eventuale sostituzione dei comandi elettrici degli ausili e relativi attuatori, spinotti di collegamento, etc.;

- ogni ulteriore intervento necessario per assicurare la perfetta funzionalità e sicurezza.

La manutenzione correttiva deve essere di norma eseguita presso il domicilio dell’assistito.

Qualora l’intervento di manutenzione - programmata o correttiva - dovesse comportare il ritiro dell’ausilio, il fornitore deve provvedere a ritirare l’ausilio e a sostituirlo con altro analogo perfettamente funzionante, fino a lavoro eseguito senza alcun costo aggiuntivo per l’Inail o per l’utente.

La copertura del servizio di garanzia “Full risk” decorre, assieme alla garanzia dell’ausilio, dalla data di consegna dell’ausilio – attestata nel Modulo Unico di Consegna - e ha una durata minima non inferiore a 48 mesi.

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I costi degli interventi tecnici effettuati nel periodo di garanzia non possono essere addebitati all’Inail né all’utente in alcuna misura e sotto nessuna forma (escluse quindi anche voci quali ad esempio ‘diritto di chiamata’, ‘spese di viaggio’, ecc.); il servizio infatti è remunerato attraverso il pagamento degli ausili oggetto della fornitura e non prevede alcun pagamento specifico.

6.3.2 Modalità di attivazione degli interventi previsti nell’ambito del Servizio

Gli interventi di manutenzione programmata e quelli in garanzia avvengono sulla base di quanto raccomandato dal costruttore per la corretta manutenzione del bene, in date che vengono concordate telefonicamente con l’utente o un suo assistente con congruo anticipo.

Gli interventi di manutenzione correttiva avvengono sulla base di segnalazioni di eventuali malfunzionamenti o rotture del bene che richiedono l’intervento del fornitore.

L’utente deve segnalare i malfunzionamenti al Centro protesi, che provvede a contattare il fornitore per richiedere il pronto intervento; il fornitore deve garantire l’erogazione dell’intervento presso il domicilio dell’utente entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

L’erogazione dell’intervento viene attestata da apposito “Modulo di Assistenza Tecnica”

sottoscritto dall’utente e dal tecnico. Una copia viene rilasciata all’utente, mentre un’altra copia è resa, in formato digitale, all’Inail (cfr. art.11). Al termine dell’intervento (manutenzione, riparazione o sostituzione), il tecnico e l’utente sottoscrivono la chiusura dell’intervento stesso, riportandone la data nel medesimo “Modulo di Assistenza Tecnica”. Una nuova copia del Modulo con la data di chiusura dell’intervento viene rilasciata all’utente, mentre un’altra copia è resa, in formato digitale, all’Inail.

6.4 Specifiche tecniche del servizio di consegna, montaggio, prova, istruzione all’uso, ed eventuale ritiro di letti

Il fornitore deve consegnare gli ausili oggetto della presente gara presso il domicilio dell’assistito, sulla base delle disposizioni impartite di volta in volta dall’Inail esclusivamente attraverso buono d’ordine scritto, entro un massimo di 15 giorni lavorativi dal ricevimento del buono d’ordine stesso.

La consegna degli ausili deve tassativamente essere preceduta da contatto telefonico da parte del fornitore finalizzato ad accordarsi con il destinatario per il giorno e l’orario di consegna.

La consegna al domicilio dell’assistito deve essere effettuata obbligatoriamente al piano e all’interno dell’abitazione ed è documentata dal Documento di Trasporto (cfr. art 11), in cui viene attestata la data in cui è avvenuta la consegna.

Entro massimo 8 giorni lavorativi dalla consegna dell’ausilio, previo appuntamento concordato con l’assistito, un operatore/tecnico qualificato del fornitore deve recarsi

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

presso il domicilio dell’assistito ed effettuare le operazioni di disimballaggio dell’ausilio, montaggio, sistemazione nell’ubicazione indicata dall’assistito e successivo asporto dell’imballaggio incluso il suo smaltimento. L’ausilio deve essere predisposto in modo che l’utente possa utilizzarlo in autonomia. Lo stesso operatore procede all’istruzione all’uso dell’ausilio informando l’utente e/o un suo assistente sia sul funzionamento che sulla manutenzione ordinaria dell’ausilio, anche effettuando una prova dimostrativa.

Tutte le attività di cui sopra vengono attestate nel “Modulo Unico di consegna”

contenente, tra le altre informazioni, la data di effettuazione dell’istruzione all’uso e manutenzione dell’ausilio, che rappresenta la data di evasione dell’ordine, comprensivo di un Questionario di gradimento della fornitura. Tale “Modulo Unico di consegna” deve essere firmato dall’utente o dall’assistente dell’utente e dall’operatore/tecnico del fornitore; una copia del Modulo deve essere rilasciata all’utente, mentre un’altra copia deve essere resa, in formato digitale, all’Inail, unitamente al Documento di Trasporto (cfr. successivo art. 11) e al Questionario di gradimento della fornitura.

Il fornitore, in caso di rifiuto da parte dell’utente di ricevere il bene e/o i relativi accessori, deve darne comunicazione all’Inail entro le 24 ore successive.

Il fornitore deve tassativamente rendere “anonimi” i pacchi contenenti le confezioni degli ausili ordinati oggetto di consegna, se necessario anche tramite re-imballaggio, al fine di salvaguardare totalmente la privacy del destinatario finale.

Il servizio di consegna è remunerato attraverso il pagamento degli ausili oggetto della fornitura e non prevede un pagamento separato.

Se richiesto nel buono d’ordine, il fornitore provvede, contestualmente alla consegna del nuovo ausilio, al ritiro di altro letto e/o accessori eventualmente già presenti presso il domicilio dell’assistito. E’ cura del fornitore appurare col dovuto anticipo, tramite contatto con l’assistito, le dimensioni del letto e la consistenza degli accessori da ritirare e smaltire. Il ritiro dal domicilio dell’utente va annotato nel Modulo unico di consegna di cui sopra, elencando gli oggetti ritirati.

Seguendo le indicazioni contenute nel buono d’ordine, il fornitore provvederà a smaltire i letti e/o gli accessori ritirati ovvero a riconsegnarli all’Inail. In caso di riconsegna, questa dovrà avvenire non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di ritiro dal domicilio dell’assistito.

6.5 Specifiche tecniche del servizio di reportistica

Il fornitore si impegna a predisporre e a trasmettere all’Inail in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione previsti dal capitolato.

In particolare, il fornitore deve predisporre con cadenza mensile un Report contenente i seguenti dati analitici e riassuntivi:

1. elenco delle consegne effettuate nel mese di riferimento con indicazione di:

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

o identificativo del buono d’ordine o nome dell’utente

o tipo di ausilio (una riga per tipo) o quantità consegnata

o eventuale effettuazione del ritiro o importo dell’ordine

o data di ricevimento del buono d’ordine

o data di consegna (coincidente con quella riportata nel Documento di trasporto) o data di evasione dell’ordine (coincidente con quella riportata nel Modulo Unico) o giorni per consegna (differenza tra data di ricevimento buono d’ordine e data di

consegna)

o giorni per evasione dell’ordine (differenza tra data di consegna e data di evasione dell’ordine)

o eventuali criticità operative;

2. riepilogo del numero di consegne effettuate nel mese e dall’inizio dell’accordo quadro, suddiviso per tipo di ausilio;

3. riepilogo del numero di ritiri effettuati nel mese e dall’inizio dell’accordo quadro;

4. riepilogo del numero e dell’importo degli ordini evasi nel mese e dall’inizio dell’accordo quadro, suddiviso per tipo di ausilio;

5. tempo medio di consegna (somma dei giorni per consegna/numero delle consegne effettuate) nel mese e dall’inizio dell’accordo quadro;

6. tempo medio di evasione dell’ordine (somma dei giorni per evasione ordine/numero delle consegne effettuate) nel mese e dall’inizio dell’accordo quadro;

7. elenco degli eventuali interventi in garanzia erogati e/o chiusi nel mese di riferimento, con indicazione di:

o nome dell’utente

o tipo di ausilio (una riga per tipo) o descrizione sintetica dell’intervento o data di ricevimento della segnalazione

o data di erogazione dell’intervento/prestazione

o giorni per erogazione dell’intervento/prestazione (differenza tra data di erogazione dell’intervento e data di ricevimento della segnalazione)

o eventuali criticità operative

8. riepilogo degli eventuali interventi in garanzia effettuati nel mese e dall’inizio dell’accordo quadro, suddiviso per tipo di intervento e tipo di ausilio.

Il servizio è remunerato attraverso il pagamento degli ausili oggetto della fornitura e non prevede un pagamento separato.

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Art. 7 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’erogazione della fornitura e di tutti i servizi oggetto dell’accordo quadro, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l’erogazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto e di viaggio per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.

Il fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nella documentazione tecnica fornita ai fini dell’aggiudicazione, nell’offerta economica e nel Patto d’Integrità, pena la risoluzione dell’accordo quadro.

Le prestazioni contrattuali devono essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara e alle caratteristiche minime richieste e alla documentazione tecnica fornita ai fini dell’aggiudicazione.

Tutti i componenti dei prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi agli standard internazionali riguardo alla sicurezza antinfortunistica, all’ergonomia e alle interferenze elettromagnetiche, nonché conformi alle norme relative alla sicurezza elettrica e alla sicurezza meccanica.

In ogni caso, il fornitore si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell’accordo quadro.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’accordo quadro, restano a esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Inail, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo fornitore ogni relativa alea.

Il fornitore si obbliga a consentire all’Inail di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei buoni d’ordine, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 8 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:

a) manlevare e tenere indenne l’Inail dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’utilizzo dei prodotti oggetto dell’accordo quadro, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi;

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza, nonché atti a consentire all’Inail di monitorare la conformità delle forniture alle normative previste nell’accordo quadro e nei buoni d’ordine e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

c) rendere note tempestivamente (a mezzo pec), eventuali inadempienze o difetti dei prodotti forniti o carenze nel servizio;

d) ritirare il prodotto qualora questi non risulti conforme alle caratteristiche dell’offerta aggiudicata;

e) comunicare e sensibilizzare il personale preposto al fatto che svolge un servizio rivolto a persone diversamente abili con difficoltà motorie e assoggettate a privacy;

f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’accordo quadro e dei buoni d’ordine, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

g) rifondere all’Inail l’ammontare di eventuali oneri che l’Istituto medesimo dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del fornitore stesso.

Nel caso in cui, durante la fase di aggiudicazione della gara ovvero di vigenza dell’accordo quadro, cessasse la produzione nel mercato dei beni oggetto della fornitura, il fornitore, previo invio di campionatura gratuita corredata da scheda tecnica, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali. La richiesta di sostituzione e la successiva eventuale validazione sarà formulata dal fornitore e approvata formalmente dall’Inail.

Art. 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il fornitore del servizio assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene gli oneri.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 dell’art. 30 del codice dei contratti pubblici.

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico del fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per ogni pregiudizio che possa derivare all’Inail dal comportamento del fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 30, il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per i quali si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell’appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

Art. 10 – SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

L’esecuzione dell’accordo quadro è diretta dal Rup in collaborazione con il DEC.

In sede di stipula dell’accordo quadro, l’Inail comunica il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto (Dec), incaricato dell’esecuzione dello stesso che, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del codice dei contratti pubblici, collabora con il Rup ai fini della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il fornitore comunica alla stazione appaltante, in sede di stipula dell’accordo quadro, il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac), responsabile dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’accordo stesso.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Ruac si intendono come presentate direttamente al fornitore.

Art. 11 – VERIFICA DI CONFORMITA’

Il fornitore si impegna a inviare in formato digitale, entro e non oltre il dieci di ogni mese, il Report relativo al mese precedente (art. 6.5) corredato dei relativi Moduli Unici e dei Documenti di trasporto (art. 6.4) e degli eventuali Moduli Assistenza Tecnica e dei questionari di gradimento della fornitura (art. 6.4) controfirmati dall’utente o da un suo assistente e dall’operatore dedicato o dal tecnico.

Il Dec procede a verificare la conformità della fornitura con quanto stabilito dall’accordo quadro e, in caso di esito positivo, procede al rilascio del certificato di verifica di conformità entro il termine di 10 gg. dalla data di ricevimento della documentazione di

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

cui sopra e lo trasmette al Rup ai fini della emissione del certificato di pagamento di cui al successivo art. 12.

Qualora il servizio non risulti conforme alle prescrizioni previste dal capitolato e alla documentazione tecnica fornita ai fini dell’aggiudicazione, si procede all’applicazione delle penali di cui al successivo art. 16, nonchè, nelle ipotesi di cui all’art. 17 del presente Capitolato, alla risoluzione del contratto.

Art. 12 – CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Ai sensi dell’art.113 bis del codice dei contratti pubblici, il Rup rilascia - entro il termine di 5 gg. lavorativi dalla data di ricevimento del certificato di verifica di conformità di cui al precedente art. 11 - il certificato di pagamento, dandone immediata comunicazione, entro lo stesso termine, al Ruac ai fini dell’emissione della relativa fattura. In mancanza di tale comunicazione, l’affidatario, decorsi 20 giorni dall’invio del report mensile attestante l’attività svolta, può comunque emettere fattura.

Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 13 – CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fornitura oggetto dell’accordo quadro sarà remunerata mediante corrispettivo mensile delle prestazioni concluse nel mese precedente su tutto il territorio nazionale.

Per prestazioni concluse si intendono quelle per cui è stata effettuata la formazione.

Il fornitore può emettere la fattura dopo avere ricevuto la comunicazione di rilascio del certificato di pagamento nei termini indicati al precedente art. 12.

Le fatture dovranno essere inviate con cadenza mensile in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio.

Il Codice Univoco Ufficio (C.U.U.) della Direzione centrale assistenza protesica e riabilitativa al quale devono essere spedite, tramite il predetto Sistema di Interscambio, le fatture stesse, è il seguente: W3Z7SK.

L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino il codice Cig dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo degli accertamenti di cui ai comma 5 e 6 dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016.

Qualora, decorsi 15 giorni dal ricevimento del Report mensile l’Inail non abbia emesso il certificato di pagamento e il fornitore abbia proceduto a emettere fattura prima dello scadere dei 20 giorni previsti all’art. 12, i 30 giorni per l’effettuazione del pagamento verranno comunque computati a partire dal 20° giorno successivo al ricevimento del Report.

Sull'importo del corrispettivo spettante all’affidatario sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'Inail a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del Durc che segnali un’inadempienza contributiva, sarà trattenuto l’importo corrispondente alla inadempienza stessa. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli enti previdenziali e assicurativi.

In attuazione del comma 5 bis del medesimo articolo, su ciascuna fattura sarà effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione dell’ultimo certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dall’affidatario prima della stipula del contratto.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante dell’affidatario e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’Inail entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante dell’affidatario e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’Inail entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

L’affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori a € 10.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18.01.2008 n. 40 (regolamento di attuazione).

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Art. 14 – GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione dell’accordo quadro il fornitore deve costituire una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 e nella misura stabilita dall’art. 103, comma 1 dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del d.lgs.

n. 50 del 2016 per quella provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’affidamento dell’appalto e l’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Inail, il quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3 del d.lgs. n.

50 del 2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto, anche parziale, disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante ha, altresì, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

La garanzia dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Istituto beneficiario, con la quale verrà attestato l’adempimento di tutti gli impegni nascenti dal contratto, nonché l’assenza o l’avvenuta definizione di ogni eventuale eccezione e/o controversia, sorte in dipendenza dall’esecuzione del contratto stesso e, comunque, per tutta la durata del periodo di garanzia legale.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, il pagamento dell’ultimo corrispettivo mensile è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una fideiussione bancaria o assicurativa pari all’importo del medesimo corrispettivo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere definitività di cui all’art. 102, comma 3 del citato decreto.

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito con le modalità di cui all’art.

103, comma 5 del d.lgs. 50/2016. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell’ultimo certificato di pagamento.

Art. 15 – RESPONSABILITÀ

Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni in virtù dei beni oggetto dell’accordo quadro, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il fornitore dovrà essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Inail e dei terzi, per l’intera durata dell’accordo quadro, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell’accordo quadro di un valore non inferiore a € 5.000.000,00.

Resta inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui si tratta, l’accordo quadro si risolve di diritto (art. 17) con conseguente ritenzione della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’accordo quadro.

Art. 16 – PENALI

In caso di ritardo per più di quattro consegne (cumulate dall’inizio dell’accordo quadro), l’Inail applicherà su tutte le ulteriori consegne in ritardo una penale pari a € 650,00 per ogni giorno di ritardo.

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

In caso di ritardo per più di quattro evasioni di ordini (cumulate dall’inizio dell’accordo quadro), l’Inail applicherà su tutti gli ulteriori ordini evasi in ritardo una penale pari a € 650,00 per ogni giorno di ritardo.

In caso di ritardo per più di quattro interventi di manutenzione (cumulati dall’inizio dell’accordo quadro), l’Inail applicherà su tutti gli ulteriori interventi in ritardo una penale pari a € 650,00 per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni previste nel presente capitolato e nella documentazione tecnica fornita ai fini dell’aggiudicazione, il Dec formula al Ruac le contestazioni in relazione alla non conformità della fornitura e fissa un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni ai fini della regolarizzazione di quanto contestato.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il fornitore abbia risposto, la stazione appaltante applicherà una penale pari a € 1.000,00 per ogni rilievo di difformità, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

L’importo delle eventuali penali è comunicato dal committente mediante apposita nota di debito da allegare al certificato di pagamento e viene decurtato dall’importo della relativa fattura che dovrà comunque essere emessa per l’intero importo previsto dall’accordo.

L’ammontare cumulato delle penali - a qualsiasi titolo comminate - non può complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto (cfr. successivo art. 17).

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art.

17.

L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo alla stazione appaltante, il diritto all’applicazione della penale.

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Le penali sopra descritte sono cumulabili fra loro e saranno addebitate, salvo risarcimento dei danni ulteriori.

Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del d.lgs. n.

50 del 2016 e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;

- la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;

- il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;

- l’inosservanza degli obblighi di riservatezza; (vedi art.19);

- l’applicazione di penali per un importo cumulato superiore al 10%

dell’ammontare netto contrattuale (cfr. precedente art.16);

- il riscontro della mancanza della polizza assicurativa di cui all’art. 15.

In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa all’affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva sopra indicata, di considerare l’accordo quadro risolto di diritto per colpa dell’affidatario medesimo, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Inail stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Inail interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura.

Art. 18 – RECESSO

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del d.lgs.

159 del 2011, l’Inail può recedere dal contratto, in qualunque tempo, con le modalità di cui all’art. 109 del d.lgs. 50 n. 2016, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, oltre al decimo dell’importo di quelle non eseguite, calcolato così come descritto al comma 2 dello stesso articolo.

Art. 19 – TUTELA DELLA PRIVACY

I trattamenti dei dati sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avvengono nel rispetto della normativa di cui al d.lgs. 196/03.

Il personale del fornitore dovrà essere di sicura affidabilità e riservatezza.

Il fornitore risponde dell’operato del personale nei confronti dell’Inail e di terzi anche per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili acquisiti dagli operatori in occasione dell’erogazione della fornitura. L’Inail è, in tal senso, il Titolare del trattamento dei dati, mentre il fornitore, in qualità di Responsabile del trattamento stesso, è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs. 196/2003 e s.m..

Il fornitore garantisce, in ogni tempo, l’Inail contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, alle norme contrattuali o a qualsiasi vincolo di legge.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Inail ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l’accordo quadro (art. 17), fermo restando che il fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 20 – SUBAPPALTO

L’affidatario può affidare in subappalto la fornitura oggetto dell’accordo quadro, previa autorizzazione dell’Inail, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. n.

50/2016, purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti generali e speciali in quota previsti per la partecipazione alla procedura di affidamento;

c) all'atto dell'offerta sia stata indicata la quota di fornitura da subappaltare;

(28)

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del citato decreto.

Il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.

L’affidatario deposita il contratto di subappalto stipulato con il subappaltatore presso l’Inail almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l’affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo del d.lgs. 50/2016.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Gli eventuali contratti tra l’affidatario subappaltante e i subappaltatori dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all’art. 105, comma 13, del d.lgs.

50/2016. In caso di non correttezza contributiva si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016.

Art. 21 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese inerenti al contratto, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d’uso dovute secondo le norme vigenti.

Art. 22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine al contratto d’appalto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 23 – RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento

(29)

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

alle norme del codice civile e del d.lgs. n.50 del 2016.

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