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Allegato 1 DISCIPLINARE DI GARA

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Academic year: 2022

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Allegato 1 DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL CODICE DEI CONTRATTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E LA TARATURA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI UBICATE PRESSO IL CENTRO PROTESI INAIL DI VIGORSO DI BUDRIO E DELLE FILIALI DI ROMA E LAMEZIA TERME - CUI 011654005892020000098 (lotto 1) – CUI 011654005892020000099 (lotto 2) CIG 8462333A19 (lotto 1) CIG 8462384431 (lotto 2)

Sommario

1 – OGGETTO DELL’APPALTO E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ... 2

2 – VALORE STIMATO, DURATA DELL’APPALTO E RINNOVI ... 3

2.1 Valore massimo stimato e durata ... 3

2.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ... 3

3 – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ... 3

3.1 Contenuto dell’Offerta tecnica ... 3

3.2 Contenuto dell’Offerta economica ... 4

3.3 Soccorso istruttorio ... 4

4 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO... 5

4.1 Criteri di valutazione tecnico-qualitativa... 5

4.1.1 Criteri di valutazione di tipo tabellare – lotto 1 ... 5

4.1.1 Criteri di valutazione di tipo tabellare – lotto 2 ... 6

4.1.2 Criteri di valutazione di tipo discrezionale – lotto 1 e 2 ... 7

4.2 Calcolo del punteggio economico ... 10

4.3 Offerta unica e/o uguali alla base d’asta e/o pari merito ... 10

5 – CONDIZIONI DEL CONTRATTO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ... 11

6 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE ... 11

7 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO ... 12

8 – SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ... 13

9 – VERIFICA DI CONFORMITA’ ... 13

10 – CERTIFICATI DI PAGAMENTO ... 14

11 – CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO ... 14

12 – GARANZIA DEFINITIVA ... 15

13 – RESPONSABILITÀ, OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA ... 16

14 – LIVELLI/ELEMENTI DI SERVIZIO MINIMI – TEMPISTICA OBBLIGATORIA... 17

15 – PENALI ... 20

16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ... 21

17 – RECESSO ... 22

18 – TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA ... 22

19 – SUBAPPALTO ... 23

20 – AVVALIMENTO ... 24

21 – SPESE CONTRATTUALI ... 24

22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ... 24

23 – RINVIO NORMATIVO ... 24

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1 – OGGETTO DELL’APPALTO E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di manutenzione e taratura, in modalità full risk, delle apparecchiature elettromedicali e tecnico-scientifiche ubicate presso il Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio (BO) e le sue Filiali di Roma e di Lamezia Terme (CZ).

L’appalto sarà aggiudicato per 2 lotti distinti, individuati su base territoriale e non ulteriormente divisibili; in particolare:

- lotto 1 relativo a Vigorso di Budrio (BO) e Filiale di Roma;

- lotto 2 relativo alla Filiale di Lamezia Terme (CZ).

I servizi richiesti riguardano un quantitativo iniziale di circa 304 apparecchiature per il lotto 1 e 48 apparecchiature per il lotto 2 (Allegato 2/A Elenco iniziale delle apparecchiature sede di Vigorso e Filiale di Roma; Allegato 2/B Elenco iniziale delle apparecchiature Filiale di Lamezia), riconducibili a diverse tipologie di strumenti.

Il quantitativo iniziale potrà subire aggiunte o dismissioni di apparecchiature con adeguamento conseguente del canone mensile di cui al successivo paragrafo 9.

I servizi richiesti, descritti in dettaglio nel capitolo 3 dell’Allegato 2 – Capitolato d’oneri, hanno l’obiettivo di garantire il corretto funzionamento e la continuità operativa delle apparecchiature, secondo i limiti e le modalità fissati nell’Allegato 2 – Capitolato d’oneri.

Il Fornitore è chiamato a pianificare, gestire ed erogare le attività di manutenzione e taratura delle apparecchiature e a fornire il supporto per la relativa gestione assumendosi la piena responsabilità del raggiungimento degli obiettivi che verranno precisati.

Il Fornitore è tenuto, altresì a interfacciarsi con l’attuale ”Servizio integrato di gestione e manutenzione” degli edifici Inail e, di conseguenza, nell’ambito del servizio oggetto del presente Disciplinare sono da ritenersi esclusi i seguenti adempimenti:

- interventi relativi agli impianti a servizio dei fabbricati (opere civili, impianti di riscaldamento e condizionamento, idrico-sanitario e fognario, elettrico, di illuminazione messa a terra e fonia e di sollevamento);

- guasti e/o malfunzionamenti degli impianti tecnologici afferenti agli stabili;

- sicurezza e igiene ambientale afferente agli immobili;

- barriere architettoniche;

- sicurezza antincendio degli immobili;

- situazioni di degrado e/o trascuratezza dell’immobile;

- gestione rifiuti (rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi ecc.).

Relativamente alla gestione dei rifiuti, il Fornitore deve gestire la rimozione e lo smaltimento dei pezzi di ricambio sostituiti sulle apparecchiature oggetto del presente appalto, nonché degli imballaggi dei nuovi ricambi e componentistiche utilizzati nel corso dell’attività manutentiva.

Le sedi presso cui l’affidatario deve prestare il servizio oggetto del presente appalto sono le aree e i locali in cui sono ubicate le apparecchiature dell’Inail.

Nei limiti di quanto previsto dal presente Disciplinare e dall’Allegato 2 – Capitolato d’oneri, l’Inail si riserva la facoltà di modificare, concordandoli preventivamente con l’affidatario, alcuni aspetti operativi del servizio, in funzione di innovazioni normative o di nuove

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esigenze di natura organizzativa o procedurale che nel corso del periodo di vigenza contrattuale dovessero intervenire.

2 – VALORE STIMATO, DURATA DELL’APPALTO E RINNOVI

2.1 Valore massimo stimato e durata

L’importo massimo stimato annuo del presente appalto di servizi è pari ad €. 105.600,00, Iva esclusa, così suddiviso:

- lotto 1: €. 91.400,00 iva esclusa;

- lotto 2: €. 14.400,00 iva esclusa.

La durata del contratto è di anni due, a decorrere dalla data indicata nel verbale di avvio dell’esecuzione per ciascun lotto.

Se necessario, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate alla individuazione del nuovo contraente.

L’importo biennale del presente appalto di servizi risulta pari a € 211.200,00, Iva esclusa, di cui € 8.500,00 per complessivi oneri della sicurezza esclusi dal ribasso d’asta.

2.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

In considerazione dell’oggetto dell’appalto, gli oneri della sicurezza per rischi di natura interferenziale, non assoggettabili a ribasso e compresi nel suindicato importo totale, come da Documento ricognitivo di valutazione dei rischi da interferenza standard allegato, redatto ai sensi dell’art 26, comma 3-ter del d.lgs. 81/2008 (Allegato B – DUVRI ricognitivo rischi standard lotto 1 e lotto 2), sono stati quantificati – su base annuale - in complessivi

€ 3.650,00 (tremilaseicentocinquanta/00) per il lotto 1 ed € 600,00 (seicento/00) per il lotto 2.

Il Fornitore, nell’esecuzione dell’attività oggetto del presente appalto, deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori e prevenzioni infortuni e, ai sensi del predetto d.lgs. 81/2008, fornirà al personale dipendente le prescritte dotazioni e i mezzi necessari per garantirne l’incolumità.

Il pagamento degli oneri per la sicurezza viene eseguito previa esibizione di idonea documentazione giustificativa.

3 – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 3.1 Contenuto dell’Offerta tecnica

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve a pena di esclusione allegare tra i documenti richiesti dalla RDO un’offerta tecnica costituita dalla Relazione Tecnica, sottoscritta digitalmente, conforme al modello di cui all’”Allegato 1E – Schema di Relazione Tecnica” del presente Disciplinare di gara, seguendo scrupolosamente le istruzioni ivi riportate riguardanti i formati ed i contenuti.

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Trattandosi di una procedura di gara che prevede la suddivisione in due lotti, tale Relazione dovrà essere redatta in relazione a ciascun lotto ed allegata al lotto corrispondente.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato d’oneri, pena l’esclusione dalla procedura di gara.

Non sono ammesse riserve o condizioni rispetto a quanto richiesto dal predetto capitolato.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa di gestione ed esecuzione del contratto che illustra i criteri e sottocriteri di valutazione sia delle caratteristiche tecniche migliorative, ai fini dell’attribuzione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi tabellari come indicati al paragrafo 4.1.1, che delle caratteristiche tecniche per l’attribuzione dei punteggi discrezionali come indicati al paragrafo 4.1.2.

La Relazione tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

3.2 Contenuto dell’Offerta economica

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve a pena di esclusione allegare tra i documenti richiesti dalla RDO un’offerta economica composta dai seguenti documenti:

- una Offerta economica complessiva, secondo il modello standard generato dalla Piattaforma Mepa della Consip;

- una Offerta economica con indicazione del canone unitario, compilando il modello

“Allegato 2C – Indicazione del canone unitario”, firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Tali documenti andranno compilati ed allegati in relazione a ciascun lotto a cui si partecipa.

3.3 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica ed all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.

Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa od irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva successiva correzione od integrazioe documentale è ammessa laddove sia possibile provare l’esistenza di circostanze preesistenti alla presentazione dell’offerta, ovvero dei requisti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.

Ai fini della sanatoria la scrivente Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore ai dieci giorni – affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni previste.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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4 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

L’aggiudicazione sarà effettuata, a corpo, per ciascun lotto a favore della Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

In particolare, l’aggiudicazione sarà effettuata in base ai parametri congiunti della qualità e del prezzo secondo i criteri indicati nel paragrafo successivo.

L’attribuzione del punteggio totale sarà così suddiviso:

a) elementi tecnico-qualitativi: punti 70 (settanta);

b) elemento economico: punti 30 (trenta)

4.1 Criteri di valutazione tecnico-qualitativa

La Commissione giudicatrice attribuisce il punteggio per una quota (PT) con criteri di tipo tabellare ed una quota (PD) con criteri di tipo discrezionale, in ragione dell’esercizio della discrezionalità ad essa spettante nei limiti fissati dal presente disciplinare.

Pertanto, il punteggio complessivo per l’offerta tecnica sarà così suddiviso:

- Punteggio Tabellare: punti 50;

- Punteggio Discrezionale: punti 20

4.1.1 Criteri di valutazione di tipo tabellare – lotto 1

CRITERIO SOTTOCRITERIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO MAX

TEMPI PER DIAGNOSI IN CASO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DALLA SEGNALAZIONE

ENTRO 2 GIORNI 2 5

ENTRO 1 GIORNO 5

TEMPI PER PROGRAMMAZIONE INTERVENTO IN CASO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DALLA SEGNALAZIONE

ENTRO 3 GIORNI 2 10

ENTRO 2 GIORNI 6 ENTRO 1 GIORNO 10

TEMPI PER AVVIO INTERVENTO IN CASO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DALLA SEGNALAZIONE

ENTRO 5 GIORNI 2 10

TRA 2 E 5 GIORNI 6 ENTRO 2 GIORNI 10

TEMPI PER CREAZIONE QR-CODE DAL VERBALE DI AVVIO

ENTRO DUE MESI 2 5

ENTRO 1 MESE 5

INCREMENTO ANNUO INTERVENTI MANUTENZIONE A GETTONE

0 INTERVENTI ULTERIORI A QUELLI COMPRESI

0 5

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1<N<10 INTERVENTI ULTERIORI A QUELLI COMPRESI

2

N>10 INTERVENTI ULTERIORI A QUELLI COMPRESI

5

INCREMENTO ANNUO TARATURA A GETTONE

0 INTERVENTI ULTERIORI A QUELLI COMPRESI

0 5

1<N<3 INTERVENTI ULTERIORI A QUELLI COMPRESI

2

N>5 INTERVENTI ULTERIORI A QUELLI COMPRESI

5

ESPERIENZA LAVORATIVA DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLA FUNZIONE SPECIFICA ESPRESSA IN ANNI

FINO A TRE ANNI 2 10

TRA 3 E 5 ANNI 6 SUPERIORE A 5 ANNI 10

PUNTEGGIO TOTALE 50

4.1.1 Criteri di valutazione di tipo tabellare – lotto 2

CRITERIO SOTTOCRITERIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO MAX

TEMPI PER DIAGNOSI IN CASO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DALLA SEGNALAZIONE

ENTRO 2 GIORNI 2 5

ENTRO 1 GIORNO 5

TEMPI PER PROGRAMMAZIONE INTERVENTO IN CASO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DALLA SEGNALAZIONE

ENTRO 3 GIORNI 2 10

ENTRO 2 GIORNI 6 ENTRO 1 GIORNO 10

TEMPI PER AVVIO INTERVENTO IN CASO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DALLA SEGNALAZIONE

ENTRO 5 GIORNI 2 10

TRA 2 E 5 GIORNI 6 ENTRO 2 GIORNI 10

TEMPI PER CREAZIONE QR-CODE DAL VERBALE DI AVVIO

ENTRO DUE MESI 2 5

ENTRO 1 MESE 5

INCREMENTO ANNUO INTERVENTI MANUTENZIONE A GETTONE

0 INTERVENTI ULTERIORI A QUELLI COMPRESI

0 5

(7)

N>3 INTERVENTI ULTERIORI A QUELLI COMPRESI

5

INCREMENTO ANNUO TARATURA A GETTONE

0 INTERVENTI ULTERIORI A QUELLI COMPRESI

0 5

N=>2 INTERVENTI ULTERIORI A QUELLI COMPRESI

5

ESPERIENZA LAVORATIVA DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLA FUNZIONE SPECIFICA ESPRESSA IN ANNI

FINO A TRE ANNI 2 10

TRA 3 E 5 ANNI 6 SUPERIORE A 5 ANNI 10

PUNTEGGIO TOTALE 50

4.1.2 Criteri di valutazione di tipo discrezionale – lotto 1 e 2

I criteri di valutazione di tipo discrezionale, uguali per entrambi i lotti e pertanto riportati un’unica volta, sono indicati nella seguente tabella:

CRITERIO SOTTOCRITERIO PUNTEGGIO MAX

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 3

MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO ED ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEDICATO AL PRESIDIO 5 PROPOSTE MIGLIORATIVE E/O INNOVATIVE DEI SERVIZI (SENZA COSTI AGGIUNTIVI PER

INAIL) 4

ORGANIZZAZIONE DELLA PRESA IN CARICO E DEL PASSAGGIO DI CONSEGNE

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA PRESA IN CARICO E DEL PASSAGGIO DI CONSEGNE A

FINE CONTRATTO 5

STANDARD DI

MODULISTICA E

REPORTISTICA

PROPOSTE MIGLIORATIVE E/O INNOVATIVE DEGLI STANDARD DELLA MODULISTICA E DELLE RENDICONTAZIONI (SENZA COSTI AGGIUNTIVI PER INAIL)

3

PUNTEGGIO TOTALE 20

A ciascuno criterio di valutazione di tipo discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie (rientrante nel gruppo “b” dei sistemi di valutazione di cui al par. V delle Linee guida Anac n. 2/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”).

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Nel caso in cui le offerte siano più di due, la Commissione procederà come di seguito illustrato.

Per ciascun criterio “j”, ciascun commissario costruisce una matrice triangolare, avente un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero N dei concorrenti meno uno, cioè N-1.

Ciascuna riga e ciascuna colonna è intestata ad un diverso concorrente (es. “A”, “B”, “C”,

…); nella casella che si trova all’incrocio tra una riga (intestata ad esempio “A”) ed una colonna (intestata ad esempio “C”), il commissario riporta i risultati del confronto tra le offerte dei concorrenti a cui sono intestate la relativa riga e la relativa colonna (quindi, proseguendo nell’esempio, il confronto tra le offerte dei concorrenti “A” e “C”).

Il risultato del confronto relativo ad ogni criterio “j” è espresso, a valle della lettura dei relativi paragrafi della Relazione Tecnica, su una scala numerica variabile tra un minimo di 1 ed un massimo di 6 (1=nessuna preferenza, 2=preferenza minima, 3=preferenza piccola, 4=preferenza media, 5=preferenza grande, 6=preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi (ad es. 3,5 oppure 4,5, ecc.), riportando il riferimento del concorrente di cui preferisce l’offerta (esempio “C”), con il relativo grado di preferenza (ad esempio “2”).

In caso di pari preferenza tra due offerte, sono riportati i riferimenti di entrambi i concorrenti e ad ognuno viene assegnato 1 punto.

Il grado di preferenza è attribuito sulla base dei criteri presenti nel bando, senza bisogno di motivazione esplicita.

A titolo di esempio, si riportano le matrici dei confronti a coppie eseguiti da tre ipotetici commissari (commissario 1, commissario 2 e commissario 3) relativamente alle offerte di cinque ipotetici concorrenti (A, B, C,D,E).

Commissario 1

CONCORRENTI

B C D E

A A = 3 C = 2 A = 2 A = 1; E = 1

B C = 5 D = 4 B = 5

C C = 5 C = 2

D E = 5

Commissario 2

CONCORRENTI

B C D E

A A = 4 C = 2 A = 3 A = 2

B B = 5 D = 4 B = 3

C C = 5 C = 2

D D = 6

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Commissario 3

CONCORRENTI

B C D E

A A = 2 C = 2 A = 3 A = 1; E = 1

B B = 5 D = 4 E = 3

C D = 5 C = 2

D E = 6

Quando i commissari hanno effettuato tutti i confronti per il criterio “j” in esame, si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente metodo.

Dapprima si procede a sommare i coefficienti di preferenza attribuiti a ciascun concorrente, riportati nelle matrici triangolari; proseguendo l’esempio si ha:

Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3

Concorrent e

Somma preferenze

Concorrent e

Somma preferenze

Concorrent e

Somma preferenze

A 6 A 9 A 6

B 5 B 8 B 5

C 14 C 9 C 7

D 4 D 10 D 9

E 6 E 0 E 10

Per ciascun concorrente, si calcola la somma dei coefficienti di preferenza di ciascun commissario e, successivamente, si procede al calcolo dei coefficienti definitivi attribuendo il valore 1 al concorrente con la somma dei coefficienti di preferenza più alti ed altri concorrenti un coefficiente definitivo calcolato proporzionalmente.

Nell’esempio adottato, si ottiene:

Concorrente Somma preferenze Commissario 1

Somma preferenze Commissario 2

Somma preferenze Commissario 3

Somma preferenze

Coefficienti definitivi

A 6 9 6 21 0,70

B 5 8 5 18 0,60

C 14 9 7 30 1,00

D 4 10 9 23 0,76

E 6 0 10 16 0,53

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Nel caso in cui le offerte siano 1 o 2, si procede invece con la media dei coefficienti, variabili tra 0 ed 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la seguente scala di giudizi:

 Ottimo 1,0

 Notevolmente migliorativo 0,8

 Adeguatamente migliorativo 0,6

 Sufficientemente migliorativo 0,4

 Limitatamente migliorativo 0,2

 Non migliorativo 0.

4.2 Calcolo del punteggio economico

Il punteggio economico sarà calcolato mediante una formula definita “non lineare a proporzionalità inversa (interdipendente).

Questa formula assegna un punteggio inversamente proporzionale al prezzo offerto, con coefficiente di proporzionalità dato dal prezzo più basso offerto in gara.

Pertanto, la formula utilizzata sarà:

PEi = PEmax X Pmin

───

Pi

dove

PE = punteggio economico da attribuire alla i-esima offerta;

PEmax = massimo punteggio attribuibile;

Pmin = prezzo più basso tra quelli offerti;

Pi = prezzo offerto dal concorrente i-esimo

Il punteggio economico sarà calcolato direttamente dal sistema, per ciascun lotto, con relativa attribuzione automatica dello stesso.

4.3 Offerta unica e/o uguali alla base d’asta e/o pari merito

Nel caso in cui sia presente una sola offerta per uno od entrambi i lotti, la scrivente Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

Nel caso in cui siano presenti una o più offerte per un solo lotto, la scrivente Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

Fatto salvo quanto indicato nei precedenti capoversi, in caso di un’unica offerta il cui importo economico sia pari alla base d’asta, la scrivente Stazione Appaltante potrà decidere di procedere comunque all’aggiudicazione del servizio se esso, da un punto di vista tecnico, sarà ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze indicate in fase di gara.

In ogni caso, non sarà ritenuta valida un’offerta economica di valore superiore alla base d’asta indicata per ciascun lotto.

In caso di offerte pari merito, ovvero con un punteggio complessivo uguale, le Ditte concorrenti saranno invitate a presentare un ulteriore ribasso della componente

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economica al fine di determinare l’effettivo affidatario del servizio oggetto della presente procedura.

Tale ulteriore attività verrà espletata tramite utilizzo dello strumento di comunicazione con fornitori previsto dalla piattaforma Mepa della Consip.

5 – CONDIZIONI DEL CONTRATTO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Sono a carico del Fornitore e si intendono remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi o conseguenti allo svolgimento del servizio e alle connesse forniture oggetto del contratto, nonché a ogni altra attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna ai fini del corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi al trasporto e agli spostamenti del personale addetto all’esecuzione del contratto stesso.

Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel presente Disciplinare, nel Capitolato d’oneri, nell’Offerta economica e nel Patto d’Integrità, pena la risoluzione del contratto.

Le prestazioni contrattuali devono essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, ai livelli minimi di servizio richiesti ed alla tempistica obbligatoria predefinita, come riassuntivamente riportati al successivo paragrafo 14.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano a esclusivo carico del Fornitore, che se ne assume la relativa alea, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore non può, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, al titolo suddetto, nei confronti dell’Inail.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

- manlevare e tenere indenne l’Inail da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza, propria o di terzi, delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;

- rimborsare all’Inail l’ammontare di eventuali oneri che l’Istituto medesimo dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso.

Il Fornitore si obbliga a consentire all’Inail di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto delle richieste di intervento, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga, a ulteriore conferma e/o a integrazione di quanto previsto nel presente Disciplinare, a:

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a) manlevare e tenere indenne l’Inail dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature oggetto del contratto, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza, nonché atti a consentire all’Inail di monitorare la conformità del servizio rispetto alle normative previste nel contratto;

c) rendere note tempestivamente (a mezzo Pec) ogni eventuale inadempienza o difetti dei prodotti forniti (es. parti di ricambio) o carenze nel servizio;

d) ritirare materiali e parti di ricambio non conformi – per qualità e caratteristiche tecniche – a quelli originali ovvero non rispondenti alle indicazioni del costruttore e alle relative norme di sicurezza;

e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

f) predisporre e trasmettere all’Inail, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione previsti ai fini della rendicontazione dal presente Disciplinare.

7 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene i relativi oneri.

Qualora a carico del Fornitore risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correntezza contributiva o previdenziale, si procederà ai sensi dell’art. 30, comma 5 del codice dei contratti pubblici, come meglio precisato al successivo paragrafo 11.

In ipotesi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applicherà quanto previsto dal comma 6 del citato articolo.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso, è a carico del Fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per ogni pregiudizio che possa derivare all’Inail in relazione alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 30, il Fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell’appalto.

I contratti collettivi devono essere applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o al rinnovo degli stessi.

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8 – SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è sottoscritto dal Direttore della Direzione Centrale assistenza Protesica e Riabilitazione (DCAPR).

Il Responsabile unico del procedimento (RUP), nella fase di esecuzione del contratto, svolge, oltre a quelle previste dalla vigente normativa, le funzioni di seguito indicate:

- dirige l’esecuzione del contratto e controlla la corretta esecuzione delle relative prestazioni, avvalendosi di un Direttore dell’esecuzione (Dec) e degli eventuali collaboratori dei Direttori dell’esecuzione, all’uopo nominati dalla Stazione Appaltante, ai quali è demandato il compito di verificare l’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente assunti, accertandosi, altresì, che i suindicati soggetti svolgano correttamente ed effettivamente le funzioni loro affidate;

- provvede al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;

- rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell’art. 113-bis, comma 3 del codice dei contratti del d.lgs. 50/2016 s.m.i.

È compito del Dec, in particolare, interloquire con il Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac), al fine di ottenere il corretto svolgimento del servizio, verificarne la conformità rispetto a quanto pattuito e, in caso di esito positivo, rilasciare il certificato relativo.

Il nominativo del Dec è comunicato dalla Stazione Appaltante al Fornitore al momento della stipula del contratto.

Il Dec dipende funzionalmente dal RUP e può essere da questi sostituito in ogni funzione attribuitagli dal presente Disciplinare e dagli altri atti di gara.

Il Fornitore, dal canto suo, comunica alla Stazione Appaltante, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac), quale soggetto incaricato dal Fornitore medesimo di sovraintendere all’esatta, corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni contrattuali assunte, garantendo la continuità operativa del servizio in stretto coordinamento col Dec e/o con il RUP della procedura.

Tutte le comunicazioni, incluse le eventuali contestazioni di inadempienza, indirizzate al Ruac devono intendersi come presentate direttamente al Fornitore.

Durante il periodo di efficacia e di esecuzione del contratto sono legittimati ad esprimere la volontà della Stazione Appaltante nei confronti del Fornitore, dei suoi organi, ausiliari, dipendenti, collaboratori e degli eventuali subappaltatori, esclusivamente il Direttore della Direzione centrale acquisti, il RUP e, nei limiti delle proprie competenze, il Dec.

L’Inail non si riterrà vincolato né responsabile di atti, dichiarazioni o comportamenti posti in essere, nei rapporti col Fornitore, con i suoi organi, ausiliari, dipendenti, collaboratori o con eventuali subappaltatori, da soggetti diversi, anche se collaboratori o incardinati negli stessi uffici o strutture dei soggetti legittimati sopra indicati.

9 – VERIFICA DI CONFORMITA’

Il servizio oggetto del presente Disciplinare è sottoposto a verifica di conformità da parte dei soggetti all’uopo incaricati, allo scopo di certificare che le prestazioni siano state

(14)

eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, nonché nel rispetto delle leggi di settore.

Le operazioni finalizzate alla verifica di conformità sono avviate tempestivamente; a tal fine, il Fornitore si impegna a inviare ai Dec competenti, in formato digitale, entro e non oltre il giorno 5 del primo mese di ogni trimestre, il Rapporto periodico (cfr. paragrafo 3.5.3 dell’Allegato 2 – Capitolato d’oneri) relativo alle attività svolte nel trimestre precedente, corredato dalle copie digitali dei relativi Rapporti di lavoro controfirmati dal Direttore dell’esecuzione competente, o da un suo delegato, nonché dal tecnico incaricato dal Fornitore stesso.

I Direttori dell’esecuzione per l’Inail – ciascuno per le sedi di propria competenza – procedono alle verifiche di cui all’art. 102 d.lgs. 50/2016 e, in particolare, al controllo del rispetto dei livelli minimi di servizio richiesti nel presente Disciplinare, come rappresentati dal Fornitore all’interno del rapporto e come riassuntivamente riportati al successivo paragrafo 14 e, in caso di esito positivo dei predetti controlli, redigono il certificato di verifica di conformità, entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra e ne danno immediata comunicazione al Rup.

10 – CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Ai sensi dell’art. 113 bis del codice dei contratti pubblici, il Rup rilascia – entro il termine di 5 gg. lavorativi dalla data di emissione del certificato di verifica di Conformità di cui al precedente paragrafo 9 – il certificato di pagamento, dandone immediata comunicazione, entro lo stesso termine, al Ruac ai fini dell’emissione della relativa fattura.

Qualora il servizio non risulti conforme alle prescrizioni previste dal presente Disciplinare e dall’Allegato 2 – Capitolato d’oneri, il Rup procede all’applicazione delle penali, come meglio descritte nel successivo paragrafo 15, inviando al Ruac una nota di debito a valere sull’importo della relativa fattura nonché, nelle ipotesi di cui al paragrafo 16 del presente Disciplinare, alla risoluzione del contratto.

Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all’articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma del codice civile.

11 – CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo del servizio è costituito dal canone mensile forfettario, quantificato sulla base delle apparecchiature manutenute e relativo ai servizi oggetto dell’appalto

In particolare, l’importo complessivo sarà dato dall’importo del canone previsto per la singola apparecchiatura, moltiplicato per il numero delle apparecchiature effettivamente manutenute.

Il Fornitore emette un’unica fattura trimestrale nella quale deve essere esposto il canone come sopra descritto.

Il Fornitore può emettere la fattura dopo avere ricevuto la comunicazione di rilascio del relativo certificato di pagamento di cui al precedente paragrafo 10, per l’importo ivi indicato.

Le fatture devono essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio.

Il Codice univoco ufficio (C.u.u.) della Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione al quale deve essere spedita, tramite il predetto Sistema di interscambio, la fattura stessa è il seguente: QI00FL.

(15)

L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino il codice Cig del relativo lotto, ai sensi dell’art.

25, comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il pagamento sarà effettuato entro il termine di cui all’art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., previo esito positivo degli accertamenti di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 30 del d.lgs.

medesimo.

Sull’importo del corrispettivo spettante all’affidatario sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all’Inail a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto, con le modalità e nei termini previsti al paragrafo 15.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di ottenimento del Durc che segnali un’inadempienza contributiva, l’importo corrispondente alla inadempienza stessa sarà trattenuto dal certificato di pagamento per il successivo versamento diretto a beneficio degli enti previdenziali e assicurativi.

In attuazione del comma 5 bis del medesimo articolo, su ciascuna fattura sarà operata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione dell’ultimo certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento delle fatture è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dall’affidatario prima della stipula del contratto.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante dell’affidatario e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’Inail entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. Della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Si precisa che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, l’Inail è soggetta allo speciale meccanismo di versamento dell’Iva (Split Payment) che consente all’Erario di acquisire direttamente l’imposta dovuta.

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18.01.2008 n. 40 (regolamento di attuazione).

12 – GARANZIA DEFINITIVA

L’affidatario deve costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 e nella misura stabilita dall’art. 103, comma 1 dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del d.lgs. n.

50 del 2016 per quella provvisoria.

In caso di aggiudicazione di entrambi i lotti ad un unico affidatario, si dovranno comunque costituire due differenti garanzie, in quanto dovrà essere costituita una garanzia definitiva per ciascuno di essi.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’affidamento dell’appalto e l’Inail, ai sensi dell’art. 103, comma 3 del d.lgs. n. 50 del 2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

(16)

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto, anche parziale, disposta in danno dell’esecutore.

La Stazione Appaltante ha, altresì il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

L’affidatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Inail.

In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, il pagamento dell’ultimo corrispettivo mensile è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una fideiussione bancaria o assicurativa pari all’importo del medesimo corrispettivo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere definitività di cui all’art.

102, comma 3 del citato decreto.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito con le modalità di cui all’art. 103, comma 5 del d.lgs. 50/2016.

L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell’ultimo certificato di verifica di conformità.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di verifica di conformità e in assenza di contenziosi.

13 – RESPONSABILITÀ, OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi infortunio o danno diretto e materiale causato a persone e/o beni del Fornitore stesso, dell’Inail e di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compresa la fornitura di parti di ricambio, riferibili al Fornitore stesso o a soggetti del cui operato questi è tenuto a rispondere.

A tale scopo, il Fornitore deve essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile terzi, con massimale minimo annuo non inferiore a:

- lotto 1 € 1.000.000,00 (unmilione/00);

- lotto 2 € 150.000,00 (centocinquantamila/00).

(17)

Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

In caso di partecipazione alla procedura per entrambi i lotti, il Fornitore potrà presentare distinte polizze espressamente riferite a ciascun singolo lotto o un’unica polizza, corredata da distinte appendici, ognuna espressamente riferita ad ogni singolo lotto e dotata di un proprio identificativo.

Resta inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare – in qualsiasi momento – la copertura assicurative di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto, ai sensi del successivo paragrafo. 14, con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, ivi compresi quelli che transitano per gli strumenti di elaborazione dati e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.

14 – LIVELLI/ELEMENTI DI SERVIZIO MINIMI – TEMPISTICA OBBLIGATORIA

Il Fornitore deve garantire i livelli e gli elementi minimi di servizio, nonché le tempistiche di erogazione dei servizi stessi, come meglio di seguito indicato.

n.

Progressivo Indicatore Livelli/elementi

di servizio minimi Fonte per Verifica 1 Servizi programmati

(Manutenzione e taratura) Programmazione

settimanale interventi

entro data fissata nel piano generale del servizio +/- 10 giorni lavorativi

Registro degli interventi, rapporto di lavoro

2 Manutenzione

correttiva

Numero interventi

Illimitato Registro degli

interventi, rapporto di lavoro

3 Manutenzione

correttiva

Diagnosi dei guasti

entro due giorni lavorativi dalla segnalazione

Registro degli interventi, rapporto di lavoro

4 Manutenzione

correttiva Programmazione interventi

entro tre giorni lavorativi dalla richiesta del Dec

Registro degli interventi, rapporto di lavoro

5 Manutenzione

correttiva

Avvio degli interventi

entro cinque giorni lavorativi dalla segnalazione

Registro degli interventi, rapporto di lavoro

(18)

6 Manutenzione correttiva

Avvio degli interventi per le apparecchiature coperte da Livello di Servizio Speciale

entro un giorno lavorativo dalla segnalazione

Registro degli interventi, rapporto di lavoro

7 Manutenzione

correttiva

Conclusione degli interventi

entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta

Registro degli interventi, rapporto di lavoro

8 Registrazione

interventi su scheda manutenzione

E registrazione date di conclusione su registro interventi (programmati e non programmati)

100% degli

interventi Registro degli

interventi; verifica

su schede

manutenzione

9 Servizi di

manutenzione “a gettone”

Numero di interventi inclusi nel canone/anno

lotto 1: n. 40

lotto 2: n. 6 Registro degli interventi, rapporto di lavoro

10 Servizi di taratura “a gettone”

Numero di interventi inclusi nel canone/anno

lotto 1: n. 20

lotto 2: n. 4 Registro degli interventi, rapporto di lavoro

11 Elenco assestato

apparecchiature

Dati per i quali ・ concordata tra Dec e Ruac l’omissione nell’”Elenco assestato integrato”

(Versione 1.1)

100% Verifica a campione

su Elenco assestato

12 Schedatura

apparecchiature

Creazione cartella elettronica

entro 2 mesi dalla data del Verbale di avvio

del Servizio

Verifica a campione

13 Revisione/Integrazion e dei

Libretti di

Manutenzione e delle

Schede di

Manutenzione Conclusione attività

entro 2 mesi dalla data del Verbale di avvio del Servizio

Verifica a campione

14 Revisione/Integrazion

e dei 100% Verifica a campione

su Elenco assestato

(19)

Libretti di Manutenzione e delle

Schede di

Manutenzione

Numero di

apparecchiature provviste

di Libretti di

Manutenzione, di

“Procedura di

manutenzione” sostitutiva o di documento scritto attestante l’accordo tra Dec e Ruac sulla

omissione della

ricostruzione

15 Elenco assestato

Versione 1.0

Rilascio prima versione dell’Elenco assestato delle attrezzature

entro 15 giorni solari successivi alla data di stipula

Data del documento di

Trasmissione dell’Elenco assestato

19 Elenco assestato

Versione 1.1

Rilascio della versione integrata con tutte le informazioni mancanti nella Versione 1.0

entro 15 giorni solari successivi alla data del verbale di avvio del servizio

Data del documento di trasmissione dell’Elenco

assestato integrato

20 Piano generale del servizio

Consegna

entro i 30 giorni solari successivi alla data del verbale di avvio del servizio

Data documento di trasmissione del Piano

21 Piano di qualità

Consegna entro 15 giorni

solari successivi alla data della stipula

Data documento di trasmissione del Piano

22 Personale tecnico – Elenco delle risorse tecniche

Consegna elenco risorse

entro 15 giorni solari successivi alla data di

stipula

Data del documento di trasmissione dell’Elenco

23 Personale tecnico – Elenco delle risorse tecniche

Sostituzione personale del fornitore a richiesta dell’Inail

entro 15 giorni

solari dalla richiesta Elenco delle risorse tecniche

(20)

24 Standard di modulistica e reportistica

Consegna ai fini dell’approvazione

entro 15 giorni solari successivi alla data della stipula

Data del documento di trasmissione

25 Registro per la

tracciatura delle richieste e degli interventi

Operatività e messa a disposizione del registro

entro 15 giorni solari successivi alla data della stipula

Data del documento di

notifica della Disponibilità online

26 Kick-off del servizio almeno 15 giorni solari prima della data del verbale di avvio del

Servizio

Verbale di avvio del servizio

27 Avvio del servizio entro 30 giorni solari dalla data di stipula

Verbale di avvio del servizio

28 Rapporti periodici

Inoltro al Dec competente entro il giorno 5

di ogni mese Data ricezione rapporto

29 Passaggio di consegne Inoltro al Rup della relazione tecnica sul servizio svolto

almeno 2 mesi prima della

conclusione delle attività contrattuali

Data ricezione relazione

15 – PENALI

Il Fornitore si impegna ad assicurare i livelli/elementi minimi di servizio nonché le tempistiche di cui al precedente paragrafo.

Per ogni giorno di ritardo – non imputabile all’Inail né a causa di forza maggiore – rispetto ai termini riportati nella tabella ed espressi in numero di giornate/mesi di cui al citato paragrafo 14, è applicata al Fornitore – per ogni singola fattispecie – una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto del servizio, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le detrazioni a titolo di penale sono indicate nel certificato di pagamento rilasciato dal Rup e comunicato al Fornitore ai fini dell’emissione della fattura, e vengono applicate sull’importo complessivo fatturato.

Le penali sono applicate immediatamente al Fornitore che non abbia addotto giustificati motivi per il ritardo e il relativo ammontare viene decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme a questi spettanti.

A tal fine, il Responsabile unico del procedimento fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla notifica delle contestazioni, entro il quale il Fornitore deve far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni.

Qualora, entro il predetto termine, il Fornitore non invii le proprie controdeduzioni, ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, si dà corso all’irrogazione della penale.

(21)

In caso di applicazione delle penali, l’Inail si riserva comunque il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno, come consentito dall’art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del contratto in caso di grave o reiterato inadempimento.

La richiesta di pagamento e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento delle obbligazioni, per la non corretta esecuzione delle quali è sorto l’obbligo di pagamento delle penali.

Le penali non possono complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto (cfr. paragrafo 16).

Comporta, altresì la risoluzione del contratto l’applicazione di penali per 6 mesi consecutivi oppure per 12 mesi non consecutivi (cfr. paragrafo 16).

L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo alla Stazione Appaltante, il diritto all’applicazione della penale.

16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del d.lgs. n.

50/2016 e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;

- la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;

- il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;

- l’inosservanza degli obblighi di cui al successivo paragrafo 18 - Tutela della privacy e obblighi di riservatezza;

- inesistenza, invalidità e inefficacia della polizza assicurativa di cui al precedente paragrafo 13;

- l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale (cfr. precedente paragrafo 15);

- l’applicazione di penali per 6 mesi consecutivi oppure per 12 mesi non consecutivi (cfr. precedente paragrafo 15);

- non veridicità del contenuto dei documenti e delle dichiarazioni rese ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

In tutti i casi summenzionati la Stazione Appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa al Fornitore di volersi avvalere della clausola risolutiva sopra indicata, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del Fornitore medesimo, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva altresì ogni altra azione che l'Inail stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Inail interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di

(22)

gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.

17 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del d.lgs. 159 del 2011, l’Inail può recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, integralmente o in parte qua – in qualunque momento – e con le modalità di cui all’art. 109 del d.lgs. 50 n. 2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo di quelli non eseguiti, calcolato come descritto al comma 2 del richiamato articolo.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte qua, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3 d.lgs. n.

50/2016 e s.m.i.;

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

18 – TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avviene nel rispetto della normativa di cui al d.lgs. 196/03.

Il personale del Fornitore deve essere di sicura affidabilità e riservatezza.

Il Fornitore risponde dell’operato del proprio personale nei confronti dell’Inail e di terzi anche per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili acquisiti dagli operatori in occasione dell’erogazione delle prestazioni.

L’Inail è, in tal senso, il Titolare del trattamento dei dati, mentre il Fornitore, in qualità di Responsabile del trattamento stesso, è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel citato d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il Fornitore si impegna a non divulgare, anche successivamente alla scadenza dell’impegno contrattuale, notizie e fatti relativi all’attività dell’Inail di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni di che trattasi, e a non eseguire e a non

(23)

permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell’incarico affidatogli.

Il Fornitore garantisce, in ogni tempo, l’Inail contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, alle norme contrattuali o a qualsiasi vincolo di legge.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Inail ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto (cfr. paragrafo 16), fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

19 – SUBAPPALTO

Il Fornitore può affidare in subappalto il servizio oggetto del contratto, previa autorizzazione dell’Inail, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. n.

50/2016, purchè:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti generali e speciali pro-quota previsti per la partecipazione alla procedura di affidamento;

c) all'atto dell'offerta sia stata indicata la quota di servizio da subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del citato decreto.

Il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.

L’affidatario deposita il contratto di subappalto stipulato con il subappaltatore presso l’Inail almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’affidatario trasmette, altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltante attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Gli eventuali contratti tra l’affidatario subappaltante e i subappaltatori devono contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. Della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all’art. 105, comma 13 del d.lgs. 50/2016.

In caso di non correntezza contributiva si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016.

(24)

20 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del d. lgs. 50/2016 l’operatore economico, singolo od associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente e l’impresa ausiliaria potranno utilizzare il modulo di cui all’Allegato 1D – Avvalimento.

A pena di nullità, il contratto di avvalimento contiene la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a dispoisizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, come previsto dall’art. 89, comma 1 del d. lgs. 50/2016 s.m.i.

E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, purchè i citati elementi siano preesistenti e comprovati da data certa ed anteriore alla presentazione dell’offerta.

21 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutte le spese inerenti al contratto, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d’uso dovute secondo le norme vigenti.

22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine al contratto d’appalto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

23 – RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento alle norme del codice civile e del d.lgs. n. 50 del 2016.

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