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Diffusione numero di cellulare altrui: Cassazione e ultime sentenze

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Diffusione numero di cellulare altrui: Cassazione e ultime sentenze

7 Marzo 2021Redazione

Il numero dell’utenza mobile di uno smartphone è un dato sensibile:

scatta il reato di cui all’art. 167 d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, se e in quanto dia indebita diffusione di un dato sensibile appartenente ad

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altro soggetto.

Integra reato la condotta del soggetto che diffonde il numero di cellulare altrui senza il consenso dell’interessato

In tema di illecito trattamento dei dati personali, continua ad integrare il reato previsto dall’art. 167 d.lg. 196 del 2003, pur dopo la modifica apportata dal d.lg. 10 agosto 2018, n. 101, la condotta del soggetto che, privo dell’autorizzazione al trattamento di dati personali relativi al traffico telefonico di cui all’art. 123 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, abbia diffuso il numero di telefono cellulare altrui in assenza del consenso dell’interessato, in quanto tale condotta arreca effettivamente un nocumento a quest’ultimo, che ben può essere di natura non patrimoniale.

(Fattispecie relativa all’inserimento del suddetto numero di telefono in una chat erotica, nella quale la Corte ha anche precisato che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p., con riferimento ai reati commessi prima della riforma della fattispecie criminosa indicata, deve trovare applicazione il nuovo trattamento sanzionatorio in luogo di quello previgente, perché più favorevole per l’imputato).

Cassazione penale sez. III, 24/10/2019, n.46376

Commette reato chi inserisce il cellulare di altra persona in chat a contenuto erotico con invito a contattare l’utenza per prestazioni sessuali

Colui che diffonde il numero di telefono cellulare di altra persona, mediante il suo inserimento in una chat a contenuto erotico con invito a contattare l’utenza per prestazioni sessuali, al fine di arrecare danno all’interessato, cagionando altresì nocumento alla persona offesa, risponde del reato di cui all’art. 167, comma 1, d.lg. n. 196/2003, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dal d.lg. n. 101/2018, anche quando abbia commesso il fatto prima della modifica legislativa, trattandosi di condotta realizzata in violazione dell’art. 123, comma 5,

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d.lg. n. 196/2003.

Cassazione penale sez. III, 24/10/2019, n.46376

Registrare il numero di telefono altrui su una chat erotica costituisce reato

Integra il reato di trattamento abusivo dei dati di traffico, tra i quali rientra il numero dell’utenza cellulare, la condotta consistita nel registrare quest’ultimo in una chat a contenuto erotico all’insaputa del suo titolare.

Cassazione penale sez. III, 24/10/2019, n.46376

Diffusione numero di cellulare altrui e violazione privacy

Integra il reato di trattamento illecito di dati personali la condotta del soggetto che, venuto in possesso del numero di utenza cellulare di altro soggetto, lo diffonda senza il consenso di quest’ultimo (nella specie, il numero era stato pubblicato in una chat pubblica).

Cassazione penale sez. III, 17/02/2011, n.21839

Il privato cittadino che sia, anche solo occasionalmente, venuto a conoscenza di un dato sensibile rientra tra i titolari deputati, ai sensi dell’art. 4 d.lg. n. 196 del 2003, ad assumere le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali, sicché, ove indebitamente lo diffonda, risponde del reato di trattamento illecito di dati di cui all’art. 167 d.lg. cit. (Fattispecie di indebita diffusione, attraverso una “chat line”pubblica, del numero di utenza cellulare altrui).

Cassazione penale sez. III, 17/02/2011, n.21839

Chiunque, quindi anche un soggetto privato in sé considerato, e non solo chi svolga un compito istituzionale di depositario della tenuta dei dati sensibili e delle loro modalità di utilizzazione all’esterno, può essere chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 167 d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, se e in quanto dia

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indebita diffusione di un dato sensibile appartenente ad altro soggetto. Infatti, il divieto di diffusione di dati sensibili altrui riguarda tutti indistintamente i soggetti entrati in possesso dei dati, i quali sono tenuti a rispettare sacralmente la privacy altrui, al fine di assicurare un corretto trattamento di quei dati senza arbitrii o pericolose intrusioni.

(Nella specie, il reato è stato ravvisato nei confronti di un soggetto che, avendo appreso il numero dell’utenza cellulare personale, quindi un dato sensibile, di altro soggetto con cui stava dialogando on line, l’aveva poi indebitamente diffuso attraverso una chat-line pubblica, compromettendo le esigenze di riservatezza del dato che la norma incriminatrice intende salvaguardare).

Cassazione penale sez. III, 17/02/2011, n.21839

Rientra nel novero dei titolari deputati, ai sensi dell’art. 4 d.lg. n. 196 del 2003, ad assumere le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali, il privato cittadino che sia anche occasionalmente venuto a conoscenza di un dato sensibile, sicché, ove egli, indebitamente, lo diffonda, risponde del reato di cui all’art. 167 d.lg. cit. (Fattispecie di indebita diffusione, attraverso una chat line pubblica, del numero di utenza cellulare altrui).

Cassazione penale sez. III, 17/02/2011, n.21839

Integra il reato di diffusione di dati sensibili la pubblicazione su internet del numero di cellulare altrui. Il numero di cellulare, infatti, è privato e, quindi, è un dato sensibile.

Cassazione penale sez. III, 17/02/2011, n.21839

In tema di tutela penale della privacy ai fini della configurabilità del reato d’illecito trattamento di dati (art. 167, d.lg. 30 giugno 2003 n. 196), tra i “dati sensibili” definiti dall’art. 4 del citato decreto rientra anche il numero di utenza cellulare e la punibilità – in caso di indebita diffusione del numero telefonico – non può dirsi esclusa dall’acquisizione in via casuale del dato da parte del soggetto detentore, in quanto la norma non punisce il recepimento del dato bensì la sua indebita diffusione. (Fattispecie in tema di indebita diffusione, attraverso una chat- line pubblica, dell’utenza personale cellulare della persona offesa).

Cassazione penale sez. III, 17/02/2011, n.21839

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L’assoggettamento alla norma in tema di divieto di diffusione di dati sensibili riguarda tutti indistintamente i soggetti entrati in possesso di dati, i quali saranno tenuti a rispettare sacralmente la privacy di altri soggetti con i primi entrati in contatto, al fine di assicurare un corretto trattamento di quei dati senza arbitrii o pericolose intrusioni.

La diffusione in ambito generalizzato di un numero di utenza cellulare – per sua intrinseca natura riservato – è certamente produttiva di danno in quanto una diffusione ad ampio raggio, indipendentemente dal tempo più o meno breve di stazionamento del messaggio sulla “chat-line”, consente a chiunque di prendere cognizione di numeri telefonici riservati.

Cassazione penale sez. III, 17/02/2011, n.21839

Numero di telefono: dato sensibile coperto da privacy

In tema di tutela penale della privacy, ai fini della configurabilità del reato d’illecito trattamento di dati (art. 167, d.lg. 30 giugno 2003 n. 196), tra i “dati personali” definiti dall’art. 4, comma 1, lett. b), del citato decreto rientra anche il numero di utenza cellulare.

Cassazione penale sez. III, 23/10/2008, n.46203

Rientra tra i dati personali la cui indebita diffusione è sanzionata dall’art 167 d.lg.

30 giugno 2003 n. 196 (come, in precedenza, lo era dall’art. 35 l. 31 dicembre 1996 n. 675) anche il numero dell’apparecchio cellulare. (Nella fattispecie, l’indebita diffusione è stata ravvisata a carico di un soggetto che aveva diffuso l’utenza cellulare della persona offesa aprendo una casella di posta elettronica sia pure con indirizzo di fantasia).

Cassazione penale sez. III, 23/10/2008, n.46203

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