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Concorso detenzione stupefacenti: ultime sentenze

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Academic year: 2022

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Concorso detenzione stupefacenti:

ultime sentenze

Autore: Redazione | 28/10/2021

Azioni agevolatrici della detenzione, dell’occultamento e del controllo delle sostanze stupefacenti; irruzione della polizia.

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Profilo psicologico

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persone punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell’evento illecito.

Tribunale Nocera Inferiore, 08/07/2021, n.1038

Concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti

In tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico non può essere qualificato ai sensi dell’art.

73, comma 1 o 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell’ambito dell’art.73, comma 5, nei confronti di altri, stante l’unicità del reato nel quale si concorre, che non può, quindi, atteggiarsi in modo diverso rispetto ai singoli concorrenti.

(In motivazione, la Corte ha precisato che non è consentita una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto storico sul mero presupposto che, in relazione a taluni correi, il singolo episodio si iscriva in un programma criminoso di stampo associativo come reato-fine).

Cassazione penale sez. IV, 07/07/2021, n.30233

Responsabilità penale

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, configura una connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell’assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell’illecito, di cui

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pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto, morale o materiale, all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente.

Nel caso di specie, i giudici hanno riconosciuto la responsabilità penale a titolo concorsuale dell’imputato, in quanto costui, fermato dalle Forze dell’ordine mentre si trovava in macchina con altro imputato, era certamente a conoscenza che il borsone rinvenuto sul tappetino del passeggero, e quindi a lui ben visibile, conteneva parte della sostanza stupefacente, essendo ciò sufficiente a determinare un contributo causale, ovvero una collaborazione quanto meno morale sulla quale il proprietario dell’auto poteva nel frangente contare.

Corte appello Cagliari sez. II, 09/03/2021, n.190

Detenzione di sostanze stupefacenti:

quando il reato di favoreggiamento non è configurabile?

Il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve – salvo che non sia diversamente previsto – in un concorso nel reato.

Cassazione penale sez. III, 27/01/2021, n.25983

Detenzione di stupefacenti al fine cessione a terzi

La detenzione di sostanze stupefacenti non implica necessariamente un “contatto fisico immediato” tra il coautore del reato e l’oggetto, ma va inteso come

“disponibilità di fatto” di quest’ultimo, con la conseguenza che ben potrà configurarsi il concorso di persone nel reato anche nei confronti di un soggetto che non sia addirittura mai entrato in contatto materiale con la sostanza detenuta.

Tribunale Nola, 07/01/2021, n.6

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Rinvenimento di cocaina a bordo del veicolo

La distinzione tra l’ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 c.p., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente individuato, nei confronti dell’imputato, il dolo del concorso nel reato di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della sua presenza nel veicolo all’interno del quale i complici conversavano di pagamenti di partite di “fumo”, della sua presenza nell’abitazione nella quale i complici effettuavano le cessioni di sostanza stupefacente, e del suo arresto a seguito dei rinvenimento di cocaina a bordo del veicolo, da lui condotto, sul quale viaggiava assieme ad un complice).

Cassazione penale sez. IV, 20/11/2020, n.34754

Configurabilità del concorso nel reato di detenzione di stupefacenti

La configurabilità del concorso di persone nel reato è da ritenere solo in presenza di un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dall’elemento psichico del reato che si commette (nel caso di specie, la coscienza e volontà di detenere la droga) e dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell’illecito. Pertanto, perché possa escludersi il concorso di persone e ritenere la connivenza non punibile, occorre che l’agente mantenga un comportamento

“meramente passivo”, privo cioè di qualsivoglia efficacia causale in ordine alla realizzazione della condotta detentiva altrui. Mentre non potrà che ravvisarsi il concorso nella detenzione laddove il soggetto abbia posto in essere un comportamento tale da avere arrecato un contributo partecipativo positivo, morale o materiale, alla realizzazione del delitto anche in forme che agevolino la

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detenzione, l’occultamento e il controllo della droga, assicurando all’altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare. Tale contributo partecipativo può essere di qualsiasi genere: è certamente ravvisabile, quindi, finanche, nella semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell’esecuzione del reato, quando essa sia servita a fornire all’autore del fatto stimolo all’azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta. Da quanto esposto, discende che deve ritenersi la connivenza non punibile in presenza della semplice consapevolezza della condotta criminosa altrui, non caratterizzata da alcun contributo, morale o materiale, volto a favorirla.

Tribunale Salerno sez. I, 02/07/2020, n.1095

Detenzione di stupefacenti: il concorso del familiare nel reato

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la responsabilità a titolo concorsuale del familiare convivente non può desumersi dalla circostanza che la droga sia custodita in luoghi accessibili della casa familiare, dal momento che la mera convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto indizio non univoco la presenza della moglie dello spacciatore nella abitazione ove la droga era stata rinvenuta, precisando che l’ipotesi del concorso della convivente avrebbe potuto trovare conferma solo ove fosse risultato che nell’abitazione si svolgeva una attività collettiva di detenzione e spaccio).

Cassazione penale sez. VI, 15/11/2019, n.52116

Comproprietà del box e responsabilità penale per detenzione di stupefacenti

Chiunque coabiti con l’autore del reato di spaccio di stupefacenti ne risponde a titolo di concorso laddove abbia quanto meno agevolato la detenzione della sostanza, mentre non ne risponde ove si sia limitato a conoscere tale attività.

Per la punibilità del concorrente è, dunque, necessario un contributo causale in termini di agevolazione della condotta delittuosa (escluso il concorso del fratello

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convivente e comproprietario del box in cui era stata ritrovata la sostanza stupefacente, poiché egli aveva tenuto un comportamento negativo ed inerte, limitandosi ad assistere in modo passivo alla realizzazione del reato, senza ostacolarlo ma senza nemmeno facilitarlo mediante contributo morale o materiale, presupposto necessario affinché possa configurarsi il reato di concorso all’altrui attività criminosa).

Cassazione penale sez. III, 05/02/2019, n.18015

Quando il convivente non risponde di detenzione di sostanze stupefacenti?

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, il convivente non risponde dell’attività illecita dell’altro soggetto se egli non abbia compiuto alcuna attività agevolatrice nella detenzione della sostanza non essendo sufficiente per la colpevolezza cercare di disfarsi della sostanza stupefacente all’atto dell’irruzione della polizia.

(Nel caso di specie, l’imputata veniva assolta dal concorso in detenzione di sostanza stupefacente con il marito pur avendo della fatto cadere all’atto del controllo nell’autovettura un pezzetto di hashish pari ad 1 gr. dovendosi inquadrare la condotta nella connivenza non punibile e non in un’attività agevolatrice).

Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 20/11/2018, n.4831

Cessione di stupefacenti

In tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere ascritto ad un imputato ai sensi dell’art.73, comma 1, e ad un altro imputato a norma dell’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta assuma caratteri differenziali per ciascun correo.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il medesimo episodio di cessione di stupefacenti era stato ritenuto di lieve entità per il solo imputato estraneo al più ampio contesto organizzativo al quale risultava partecipe altro

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imputato, nei cui confronti era emersa l’illecita detenzione, in un ristretto arco temporale, di rilevanti quantitativi di stupefacente).

Cassazione penale sez. VI, 09/11/2018, n.2157

Concorso di persone nel reato: quando assume rilevanza?

Ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.

(In applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, dell’imputato che aveva svolto la funzione di “vedetta“, con il compito di avvisare i concorrenti, dediti all’attività di spaccio, dell’arrivo della polizia giudiziaria).

Cassazione penale sez. IV, 08/11/2018, n.52791

Condotte agevolatrici

Per provare il concorso nel reato di detenzione, devono essere ricondotte all’agente delle azioni agevolatrici della detenzione, dell’occultamento e del controllo delle sostanze stupefacenti. Il contributo può assumere molteplici forme e, certamente, può consistere anche nella presenza sul luogo del misfatto, purché tale presenza non sia meramente casuale (nella specie, all’imputato era stato contestato di aver occultato in auto la sostanza stupefacente, che – dopo un inseguimento finito male – veniva sorpreso a gettare dal finestrino).

Cassazione penale sez. IV, 17/05/2018, n.25136

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Detenzione di stupefacenti: aggravante

In tema di stupefacenti, la circostanza aggravante prevista dall’art. 80, comma primo, lett. b), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 opera, per il principio di dinamicità delle fonti del diritto ed in base all’interpretazione letterale della norma, un rinvio formale a tutte le ipotesi richiamate dall’art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen., che non è limitato soltanto alla condotta di colui che abbia “determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto”, ma si estende alle ulteriori ipotesi successivamente introdotte di “essersi comunque avvalso degli stessi” o di aver con questi “partecipato nella commissione di un delitto” (Fattispecie relativa alla detenzione, in concorso con un minore, di stupefacenti del tipo rami e fiori di ” cannabis iudica”).

Cassazione penale sez. III, 23/02/2018, n.23848

Distinzione tra connivenza non punibile e concorso di persone nel reato

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, privo cioè di qualsivoglia efficacia causale, il secondo richiede, invece, un contributo partecipativo positivo – morale o materiale – nell’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino la detenzione, l’occultamento e il controllo della droga, assicurando all’altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare.

(Fattispecie nella quale è stato rigettato il ricorso avverso la condanna motivata evidenziando che l’imputato, nel manifestarsi disponibile a custodire la droga in casa consegnatagli dall’ignoto detentore originario che doveva allontanarsi, con il proprio comportamento aveva assicurato una oggettiva collaborazione, fornito un evidente sostegno psicologico alla protrazione della condotta illecita altrui, e comunque contribuito con la propria condotta positiva alla materiale detenzione della droga, agevolando l’occultamento e il controllo della stessa).

Cassazione penale sez. VI, 25/01/2018, n.40343

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Reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti

L’elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell’accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell’esistenza di un’organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso.

(In motivazione, la Corte ha precisato che il reato associativo richiede la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, poiché solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie).

Cassazione penale sez. VI, 10/01/2018, n.18055

Concorso nel reato e favoreggiamento personale

In tema di illecita detenzione di stupefacenti, il discrimine tra la condotta che costituisca concorso nel reato e la condotta che invece dia luogo all’autonomo reato di favoreggiamento personale va rintracciato nell’elemento psicologico dell’agente, da valutarsi in concreto, per verificare se l’aiuto da questi consapevolmente prestato ad altro soggetto, che ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente, sia l’espressione di una partecipazione al reato oppure nasca dall’intenzione – manifestatesi attraverso individuabili modalità pratiche – di realizzare una facilitazione alla cessazione del reato.

(Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per la detenzione di stupefacente a titolo di concorso, in ragione della mancata verifica dell’elemento soggettivo relativo alla condotta dell’imputata, integrata dall’aver gettato gli involucri contenenti lo stupefacente fuori dal veicolo in cui si trovava il

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coimputato, reo confesso, precisando la necessità di desumerlo da individuabili modalità pratiche, riferibili ad epoca antecedente all’attività elusiva).

Cassazione penale sez. IV, 16/11/2017, n.6128

Concorso formale nel reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti

Il concorso formale tra i reati di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente è escluso nel caso in cui le condotte abbiano come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente, siano contestuali e poste in essere dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti che ne rispondano a titolo di concorso, poiché, in tal caso, la condotta illecita minore perde la propria individualità per essere assorbita in quella più grave, il che, per contro, porta astenere sussistente il concorso di reati quando le condotte non abbiano ad oggetto “la medesima sostanza stupefacente” bensì sostanze di tipo diverso come nel caso oggetto del presente processo, in cui sono state sequestrate sia hashish che eroina.

Tribunale Napoli sez. I, 12/07/2017, n.6941

Note

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