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Peculato: ultime sentenze

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Peculato: ultime sentenze

Autore: Redazione | 15/09/2021

Condotta distrattiva del denaro o di altri beni; danno arrecato alla Pubblica Amministrazione; differenza tra il reato di peculato ed il furto aggravato; distinzione tra peculato e truffa aggravata.

Il reato di peculato

Commette il reato di peculato, e non di appropriazione indebita, il legale rappresentane della società che si occupa della gestione delle lampade votive

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presso il cimitero comunale che si appropria delle somme dovute al comune a titolo di aggio sui corrispettivi riscossi. A nulla rileva che le somme siano trattenute a titolo di compensazione di un credito vantato nei confronti dell’ente, né tantomeno che il contratto di appalto che legava la società al Comune sia scaduto.

A fornire tali precisazioni è la Cassazione condannando l’«autoliquidazione» posta in essere dal ricorrente.

Per la Suprema corte anche se il credito era dovuto, sussiste comunque il reato di peculato, in quanto l’articolo 314 del codice penale tutela anche la legalità, l’imparzialità e il buon andamento dell’operato della pubblica amministrazione, che vengono frustrati dal mancato versamento delle somme riscosse per conto del Comune.

Cassazione penale sez. VI, 11/05/2021, n.29188

Ritardo versamento all’ente del danaro riscosso in ragione della funzione svolta

Integra il reato di peculato la condotta del pubblico agente che ritardi il versamento all’ente del danaro riscosso in ragione della funzione svolta oltre il ragionevole limite di tempo derivante dalla complessità delle operazioni di versamento o dalla necessità di attendere anche a doveri di ufficio di diversa natura: tale comportamento, infatti, costituisce un inadempimento non ad un proprio debito pecuniario, ma all’obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario, con la conseguenza che, sottraendo la res alla disponibilità dell’ente pubblico per un lasso temporale ragionevolmente apprezzabile, egli realizza una inversione del titolo del possesso uti dominus (fattispecie in cui l’interversio possessionis risultava adeguatamente dimostrata dal solo parziale riversamento, nel conto dell’ente, di una quota parte dell’importo incassato).

Cassazione penale sez. VI, 15/04/2021, n.25915

Peculato: particolare tenuità del fatto

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l’attenuante speciale prevista dall’art. 323-bis c.p. per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine

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considerare non soltanto l’entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato.

Cassazione penale sez. VI, 15/04/2021, n.25915

Pubblico ufficiale non versa il denaro

ricevuto nell’interesse

dell’amministrazione per cui agisce

Quando una prestazione di denaro o di altra cosa mobile sia dovuta in favore della pubblica amministrazione, le modalità della relativa consegna, quantunque diverse da quelle previste o consentite dalla normativa di riferimento o dalle prassi invalse nell’ufficio, e benché suggerite dal pubblico agente infedele, non incidono sulla legittimità dell’acquisizione di tali cose al patrimonio dell’ente pubblico: con la conseguenza che, qualora costui, dopo averle ricevute in ragione della sua funzione istituzionale, se ne appropri, commetterà il reato di peculato e non quello di truffa aggravata.

Cassazione penale sez. VI, 30/03/2021, n.25913

Somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno

In tema di peculato, costituisce reato la condotta del gestore di una struttura ricettiva che ometta di versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, se realizzata prima delle modifiche introdotte con l’articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020 – n. 34, convertito nella legge 20 luglio 2020 n. 77, che ha invece modificato la disciplina del versamento dell’imposta di soggiorno da parte del gestore di una struttura alberghiera e ricettiva, escludendo – ma solo per il futuro – che il mancato versamento possa configurare il reato di peculato.

Per il passato, invece, deve escludersi che la novella abbia determinato la modifica di un elemento strutturale della fattispecie astratta del peculato o della definizione di incaricato di pubblico servizio, essendosi limitata ad incidere sulla situazione di fatto inerente il ruolo del gestore della struttura ricettiva rispetto alla tassa di

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soggiorno, trasformandolo da quello di incaricato per regolamento della riscossione e versamento delle somme riscosse a tale titolo o, quanto meno, di custode del denaro pubblico ricevuto dal cliente al medesimo titolo, a quello di obbligato in solido con il cliente al pagamento dell’imposta di soggiorno.

Cassazione penale sez. VI, 24/03/2021, n.16791

Discrimine tra peculato e indebita percezione di erogazioni pubbliche

Quanto ai rapporti tra il peculato e l’indebita percezione di erogazioni pubbliche, aggravato dall’abuso delle qualità di pubblico ufficiale, il discrimine tra le due ipotesi criminose va tracciato avendo riguardo al fatto se l’agente si trovi o no già nella disponibilità materiale o anche soltanto giuridica del danaro – intesa, quest’ultima, quale possibilità di disporne con proprio atto.

In caso positivo, è ravvisabile il peculato, in ordine al quale la eventuale falsa rappresentazione della realtà (attraverso la produzione di giustificativi di spesa volti ad accreditare la legittimità del rimborso) è diretta a solo mascherare l’interversione del possesso. In caso negativo, invece, è ravvisabile il reato di cui all’articolo 316-ter del codice penale, in relazione al quale l’impossessamento del bene o del danaro costituisce l’effetto della condotta decettiva, necessariamente susseguente a essa.

Cassazione penale sez. VI, 09/03/2021, n.20348

Impiegato dell’ufficio anagrafe di un Comune

Integra il reato di peculato la condotta del pubblico agente che ritardi il versamento all’ente del danaro riscosso in ragione della funzione svolta oltre il ragionevole limite di tempo derivante dalla complessità delle operazioni di versamento o dalla necessità di attendere anche a doveri di ufficio di diversa natura.

(Fattispecie relativa ad un impiegato dell’ufficio anagrafe di un comune che si era appropriato delle somme consegnategli dai privati a titolo di diritti di segreteria

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sulle carte di identità rilasciate, restituendole parzialmente solo dopo l’avvio di un procedimento amministrativo a suo carico).

Cassazione penale sez. VI, 14/01/2021, n.3601

Condotta del gestore di una struttura ricettiva

In tema di peculato, costituisce reato la condotta del gestore di una struttura ricettiva che ometta di versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, se realizzata prima delle modifiche introdotte con l’articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge 20 luglio 2020 n. 77, che ha invece modificato la disciplina del versamento dell’imposta di soggiorno da parte del gestore di una struttura alberghiera e ricettiva, escludendo – ma solo per il futuro – che il mancato versamento possa configurare il reato di peculato.

Cassazione penale sez. VI, 26/11/2020, n.36618

Pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato di peculato

In tema di sequestro preventivo impeditivo di beni appartenenti ad una società fallita, la persistenza del rischio di reiterazione o aggravamento delle conseguenze del reato deve essere valutata tenendo conto del trasferimento della disponibilità e dell’amministrazione dei beni dal fallito agli organi della procedura concorsuale, bilanciando le esigenze cautelari con quelle di tutela dei creditori. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di rigetto dell’istanza di dissequestro del danaro depositato sul conto corrente di una società fallita presentata dalla curatela, ritenendo non argomentata la permanenza del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato di peculato da parte dell’amministratore).

Cassazione penale sez. VI, 17/11/2020, n.3761

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Concorso formale fra i reati di peculato e bancarotta fraudolenta per distrazione

È configurabile il concorso formale eterogeneo tra il delitto di peculato e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, trattandosi di illeciti penali che si differenziano per struttura e offensività.

Cassazione penale sez. VI, 05/11/2020, n.14402

Abuso d’ufficio e peculato

Integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l’utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell’agente, mentre è configurabile l’abuso d’ufficio quanto si sia in presenza di una distrazione che, seppur finalizzata a profitto proprio, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell’ente cui appartiene (confermata l’ipotesi del tentativo di abuso d’ufficio per amministratrice di sostegno che aveva tentato di porre in essere una operazione economica di rent to buy su un bene immobile di proprietà del beneficiato; l’operazione posta in essere appariva di ampia utilità per il legale e di poco guadagno per il beneficiato).

Cassazione penale sez. VI, 02/07/2019, n.38875

Chi commette il reato di peculato?

Commette il reato di peculato il dirigente della società in house del Comune che utilizzi le disponibilità finanziarie per pagare sanzioni pecuniarie amministrative finalizzate a evitare le conseguenze penali per violazioni in materia di lavoro, sicurezza e tutela ambientale commesse da dipendenti, in assenza di una delibera formale. A nulla rileva il fatto di aver agito a tutela di interessi superiori dell’ente rispetto alle posizioni personali oggetto delle sanzioni pecuniarie. Ad affermarlo è la Cassazione giudicando sul caso di un amministratore di una società in house del Comune di Palermo.

Per la Corte nella fattispecie vi è stata una distrazione, che ben può integrare il reato di peculato in quanto consiste in una condotta proprietaria illegittimamente

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assunta dall’agente che toglie dal fine pubblico le risorse. Tale condotta, concludono i giudici, sarebbe invece stata pienamente legittimata in presenza di una deliberazione dell’ente che la ritiene utile a tutela della compagine societaria.

Cassazione penale sez. VI, 13/06/2019, n.38260

Consigliere si appropria di fondi avuti dalla Regione

Commette il reato di peculato e non di truffa o malversazione a danno dello Stato il Consigliere regionale che si appropria di fondi avuti dalla regione per le attività collegate ai lavori del consiglio e alle iniziative dei gruppi.

L’amministratore non può, infatti, essere considerato soggetto privato solo perché ha percepito i contributi attraverso il gruppo consiliare, ente di diritto privato, al quale la regione li aveva trasferiti. Ad affermarlo è la Cassazione che ha considerato inammissibile il ricorso di un ex consigliere ligure per la vicenda cosiddette “spese pazze”.

Cassazione penale sez. VI, 12/06/2019, n.33831

Uso dell’auto di servizio per fini privati

L’utilizzo dell’auto di servizio per fini privati integra il reato di peculato e non quello di peculato d’uso, in quanto tale condotta è vietata in assoluto, dovendosi presumere l’esclusiva destinazione del bene a uso pubblico in assenza di provvedimenti che consentano puntuali e documentate deroghe a tale impiego.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale si era affermata la configurabilità del reato di peculato in relazione alla condotta di un sindaco che aveva ripetutamente utilizzato l’autovettura di rappresentanza e il relativo autista per recarsi in Roma e attendere ai suoi impegni di deputato nonché, in un’occasione, per raggiungere l’aeroporto di Fiumicino con la propria coniuge durante il viaggio di nozze).

Cassazione penale sez. VI, 21/05/2019, n.26330

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Minima entità della danno patrimoniale arrecato alla PA

In tema di peculato, la minima entità del danno patrimoniale arrecato alla Pubblica Amministrazione non esclude la configurabilità del reato, poichè l’atto appropriativo integra di per sè la condotta tipica, mentre, nel caso di peculato d’uso, la destinazione solo momentanea del bene a finalità diverse da quelle pubblicistiche richiede anche l’idoneità della condotta a determinare una apprezzabile lesione patrimoniale.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato di peculato a fronte dell’appropriazione da parte del pubblico agente di un quantitativo minimo di carburante).

Cassazione penale sez. VI, 26/04/2019, n.23824

Albergatore incassa l’imposta di soggiorno: commette peculato?

L’albergatore che incassa l’imposta di soggiorno assume la veste di incaricato di pubblico servizio come agente contabile nei confronti del comune e, pertanto, commette il reato di peculato ove ometta di versare le somme ricevute nell’adempimento di tale funzione pubblica, atteso che quel denaro entra nella disponibilità della pubblica amministrazione nel momento stesso della consegna all’incaricato dell’esazione e a esso non può essere data alcuna diversa destinazione.

Cassazione penale sez. VI, 26/03/2019, n.27707

Divieto di sospensione dell’ordine di carcerazione per peculato

Posto che l’art. 1, comma 6 L. n. 3/2019, modificando l’art. 4 bis L. n. 354/1975, ha di fatto inserito tra i reati ostativi alla sospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione anche l’art. 314 c.p., ovvero il reato di peculato, applicare retroattivamente tale divieto di esecuzione dell’ordine di sospensione di cui

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all’art. 656 comma 9 lett. a) c.p.p. significa in concreto sanzionare, in maniera pregiudizievole, un soggetto che, all’epoca della commissione del relativo reato, poteva fare affidamento sull’esistenza di una disposizione penale che non prevedeva il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena e, quindi, la carcerazione.

In assenza di una disciplina transitoria deve, quindi, intendersi che la nuova norma introdotta dalla l. 3/2019 che ha inserito l’art. 314 c.p. nell’elenco di cui all’art. 4 bis ord. pen. richiamato dall’art. 656 comma 9 lett. a) c.p.p. non possa trovare applicazione retroattiva.

Tribunale Como, 08/03/2019

Peculato: la condotta del cassiere d’ufficio postale

Risponde del reato di peculato e non di furto aggravato il cassiere dell’ufficio postale che, mediante l’utilizzo indebito dei codici di accesso al servizio on-line, si appropri del denaro versato sul libretto di deposito. (In motivazione la Corte ha precisato che la proprietà delle somme depositate dal titolare del libretto spetta all’istituto di credito, ai sensi dell’art.1834 cod.civ., mentre il depositante ha solo il diritto alla restituzione).

Cassazione penale sez. VI, 02/10/2018, n.52662

Peculato e truffa aggravata: differenze

L’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell’art. 61, n. 9, c.p., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene.

(Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il delitto di truffa aggravata nei

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confronti di un’impiegata dell’ufficio postale che aveva conseguito il possesso di polizze vita, cedole, libretti di risparmi ed altri titoli facendosi rilasciare deleghe e firmare ricevute dagli utenti).

Cassazione penale sez. VI, 20/06/2018, n.46799

Omesso versamento di tributi riscossi

L’omesso versamento di tributi riscossi da parte del delegato del concessionario integra il reato di peculato riconoscendosi anche al delegato la qualifica di incaricato di pubblico servizio. (Nel caso di specie, l’amministratore della società delegata dal concessionario aveva trattenuto delle somme ritratte dalle macchine utilizzate da privati per il gioco in vari esercizi).

Corte appello L’Aquila, 22/05/2018, n.1214

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