• Non ci sono risultati.

Bonus mobilità, nel decreto clima 1500 euro per la rottamazione auto

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Bonus mobilità, nel decreto clima 1500 euro per la rottamazione auto"

Copied!
32
0
0

Testo completo

(1)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I

GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081 Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b

Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

Roma - Lunedì, 14 ottobre 2019

Anno 160° - Numero 241

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata:

gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:

gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019, n. 111.

Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’artico- lo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 dicembre 2016, n. 229. (19G00125) . . . Pag. 1 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell’economia e delle finanze

DECRETO 30 settembre 2019.

Ricavi netti della moneta d’argento da euro 5 dedicata al «150° Anniversario della Fon- dazione della Ragioneria generale dello Sta- to», versione fior di conio colorata, millesimo

2019. (19A06329) . . . Pag. 6

DECRETO 30 settembre 2019.

Ricavi netti della moneta monometallica da euro 5 dedicata al «Centenario dell’Associazione nazionale degli Alpini», versione proof, millesi-

mo 2019. (19A06331) . . . Pag. 7

DECRETO 30 settembre 2019.

Ricavi netti della moneta d’argento da euro 5 de- dicata alla Serie «Eccellenze italiane - Vespa», ver-

sione fior di conio, millesimo 2019. (19A06332) . . Pag. 8

DECRETO 1° ottobre 2019.

Ricavi netti della moneta bimetallica da euro 5 dedicata al «50° Anniversario della Fondazio- ne del Comando dei Carabinieri per la tutela del Patrimonio culturale», versione proof, millesimo

2019. (19A06330) . . . Pag. 9

DECRETO 9 ottobre 2019.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 366

giorni. (19A06412) . . . Pag. 10

(2)

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 2 agosto 2019.

Modifica all’allegato II, parte III, punto 13 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione della direttiva (UE) 2018/725 della Commissione del 16 maggio 2018 che modifica l’allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consi- glio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di ade- guarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quan-

to riguarda il cromo VI. (19A06411) . . . Pag. 14

DECRETO 22 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della

«San Francesco d’Assisi - società cooperativa sociale», in Cerignola e nomina del commissario

liquidatore. (19A06345) . . . Pag. 15

DECRETO 22 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della

«Logistic and Services - società cooperativa in li- quidazione», in Altamura e nomina del commis-

sario liquidatore. (19A06347) . . . Pag. 15

DECRETO 22 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della

«L’Orizzonte - società cooperativa», in Col- lepasso e nomina del commissario liquidato-

re. (19A06348). . . Pag. 16

DECRETO 22 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della

«Cooperativa lavorazione ciliege», in Castella- na Grotte e nomina del commissario liquidato-

re. (19A06349). . . Pag. 17

DECRETO 22 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Falco società cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente a responsabilità limita- ta», in Apricena e nomina del commissario liqui-

datore. (19A06350) . . . Pag. 18

DECRETO 22 agosto 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della

«Raggi di sole società cooperativa sociale», in Pu-

tignano. (19A06351) . . . Pag. 18

DECRETO 30 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa del- la «Work for Business società cooperativa», in Lecce e nomina del commissario liquidato-

re. (19A06344). . . Pag. 19

DECRETO 30 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa del- la «Servicecoop società cooperativa», in Ca- sarano e nomina del commissario liquidato-

re. (19A06346). . . Pag. 20

DECRETO 30 agosto 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della

«Società cooperativa sociale Ametista», in Latia-

no. (19A06352) . . . Pag. 20

DECRETO 24 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della

«Testaccio 2002 società cooperativa sociale a responsabilità limitata organizzazione non lu- crativa di utilità sociale onlus in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidato-

re. (19A06343). . . Pag. 21

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’im- missione in commercio del medicinale per uso uma-

no «Vaxigrip». (19A06334) . . . Pag. 22

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’im- missione in commercio del medicinale per uso uma-

no «Azoto Protossido Eurogas». (19A06335) . . . . Pag. 22

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’im- missione in commercio del medicinale per uso uma-

no «Ventibron». (19A06336) . . . Pag. 23

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’im- missione in commercio del medicinale per uso uma-

no «Selenio Aguettant». (19A06337) . . . Pag. 23

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’im- missione in commercio del medicinale per uso uma-

no «Manidipina Chiesi». (19A06338) . . . Pag. 23

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’im- missione in commercio del medicinale per uso uma-

no «Meropenem Pfizer». (19A06339) . . . Pag. 23

(3)

Autorizzazione all’importazione parallela del me-

dicinale per uso umano «Fluimucil» (19A06340) . Pag. 23

Autorizzazione all’importazione parallela del me-

dicinale per uso umano «Tobradex» (19A06341) . Pag. 24

Autorizzazione all’importazione parallela del

medicinale per uso umano «Elocon» (19A06342) . Pag. 25

Autorizzazione all’importazione parallela del

medicinale per uso umano «Effiprev» (19A06355) Pag. 25

Autorizzazione all’importazione parallela del

medicinale per uso umano «Tobral» (19A06356) . Pag. 26

Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale

Avviso relativo all’adozione del progetto di va- riante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico

- Rischio di frana. (19A06388) . . . Pag. 26

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale Comunicato relativo al rilascio di exequatur al nuovo console onorario della Repubblica di Arme-

nia a Venezia (19A06333) . . . Pag. 26

Ministero della salute Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amodip 1,25 mg»

compresse masticabili per gatti. (19A06357) . . . . Pag. 27 Autorizzazione all’immissione in commercio

del medicinale per uso veterinario «Procactive 300 mg/ml» sospensione iniettabile per bovini e sui-

ni. (19A06358) . . . Pag. 27 Autorizzazione all’immissione in commercio del

medicinale per uso veterinario «Spasmipur 20mg/

ml» soluzione iniettabile. (19A06359) . . . Pag. 27 Autorizzazione all’immissione in commer-

cio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Inmeva» sospensione iniettabi-

le. (19A06360) . . . Pag. 28

(4)
(5)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019 , n. 111 .

Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dal- la direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una politica strategica nazionale che permetta di fronteggiare l’emergenza climatica, tenuto conto dei la- vori svolti a livello internazionale dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), in ambito Nazioni Uni- te, che evidenziano come la variabilità climatica sia stret- tamente legata alle attività umane e come le temperature e le emissioni di CO2 continueranno progressivamente a crescere con impatti negativi su numerose aree del piane- ta e sulla salute pubblica;

Ritenuta, altresì, la necessità di prevedere, in coerenza con gli impegni derivanti dalla normativa europea, mi- sure straordinarie per consentire il raggiungimento degli obiettivi relativi alle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici;

Considerata altresì la straordinaria necessità di dispor- re di prime misure aventi carattere di urgenza per la com- posizione delle procedure di infrazione in tema ambien- tale che direttamente e indirettamente contribuiscono al cambiamento climatico e ai livelli di qualità dell’aria, e in particolare al rispetto degli obblighi previsti dalla di- rettiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Con- siglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, in relazione a cui l’Unione europea ha aperto nei confronti dell’Italia le procedure d’infrazione nn. 2014/2147 e 2015/2043, an- che alla luce degli impegni assunti dal Governo italiano e dalle Regioni e dalle Province autonome con il Protocollo

“Aria Pulita” firmato il 4 giugno 2019 a Torino, a margine del “Clean Air Dialogue” con la Commissione europea;

Considerata altresì la necessità di prorogare il termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot- tata nella riunione del 10 ottobre 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e foresta- li, per gli affari europei, per gli affari regionali e le auto- nomie e per la pubblica amministrazione;

E MANA il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Con- siglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e gli altri Ministri interessati, è approva- to il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria in cui sono individuate le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corret- ta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE del Par- lamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 e contrastare i cambiamenti climatici e sono identificate le risorse economiche disponibili a legislazione vigente per ciascuna misura con la relativa tempistica attuativa.

2. Ciascuna amministrazione pubblica, di cui all’arti- colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, conforma le attività di propria competenza al rag- giungimento degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell’aria.

Art. 2.

Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato “Programma sperimentale buono mo- bilità”, con una dotazione pari a euro 5 milioni per l’anno 2019, euro 70 milioni per l’anno 2020, euro 70 milioni per l’anno 2021, euro 55 milioni per l’anno 2022, euro 45 milioni per l’anno 2023 e euro 10 milioni per l’anno 2024, per le finalità di cui al presente comma. Alla relativa co- pertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emis- sione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell’ambien- te e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all’erario. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, a valere sul suddetto programma sperimentale, ai residenti nei comuni interessati dalle pro- cedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 lu- glio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla diretti- va 2008/50/CE che rottamano, entro il 31 dicembre 2021,

(6)

autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, un “buono mobilità”

pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di persone convi- venti, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e re- gionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita. Il

“buono mobilità” non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità e i termini per l’ot- tenimento e l’erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolunga- mento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corri- spondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emis- sione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell’ambien- te e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta ac- quisita definitivamente all’erario. I progetti di cui al pre- sente comma sono presentati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperan- za dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/

CE sulla qualità dell’aria e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti. Con de- creto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territo- rio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di con- certo con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze e d’in- tesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sono stabilite le moda- lità e i termini di presentazione delle domande.

Art. 3.

Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e in- quinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell’aria, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli

anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione del servizio di tra- sporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibri- di o elettrici, selezionati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell’inquinamento atmosferico. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all’erario.

2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Mini- stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e sono riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento.

Art. 4.

Azioni per la riforestazione

1. Per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltu- ra, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corri- spondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emis- sione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell’ambien- te e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all’erario.

2. Al fine di procedere a un rapido avvio del program- ma sperimentale di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine

(7)

il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sulla base dell’istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all’articolo 3 della legge 14 gen- naio 2013, n. 10, sono definite le modalità per la proget- tazione degli interventi e il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le città metropolitane, tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambien- tale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell’area, dei livelli di qualità dell’aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015.

3. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, ciascuna città metropolitana presenta al Ministero dell’ambiente e della tutela del ter- ritorio e del mare le progettazioni, corredate dai program- mi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministe- ro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all’approvazione di almeno un progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, per ciascuna città metropolitana, con i rela- tivi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti e senza nuovi o maggiori one- ri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.

4. Le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di con- trasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l’affidamento della realizzazione delle opere, il rim- boschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il ri- schio idrogeologico.

Art. 5.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d’infrazione in materia ambientale 1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell’ar- ticolo 41, comma 2 -bis , della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unio- ne europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società in house delle amministrazio- ni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, nell’ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vi- gente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale,

ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili pro capite. Gli oneri di cui alle predette con- venzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

2. Il Commissario unico, scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed è collocato in posizione di comando, aspetta- tiva o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All’at- to del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando, un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di pro- venienza, equivalente dal punto di vista finanziario. Al predetto Commissario è corrisposto in aggiunta al trat- tamento economico fondamentale che rimane a carico dell’amministrazione di appartenenza, un compenso ac- cessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell’arti- colo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

3. Il Commissario unico si avvale altresì di una strut- tura di supporto composta da non più di dodici unità di personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspet- tativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi or- dinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici in ragione dell’esperienza maturata e dei compiti di tutela ambientale attribuiti dall’ordinamento. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tut- ta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La struttura cessa alla scadenza dell’incarico del Commissa- rio straordinario.

4. Sulla base di una specifica convenzione, il Commis- sario unico, unitamente alla struttura di supporto di cui al comma 3, opera presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesi- mo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze ope- rative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5%

annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

(8)

6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizza- zione degli interventi di collettamento, fognatura e depu- razione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché degli ulteriori interventi previsti all’articolo 4 -septies , comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sen- titi il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, un Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del precedente Commissario. Il Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, cessa dal proprio incarico alla data di nomina del Commissario di cui al primo periodo.

7. All’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 feb- braio 2017, n. 18, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8 -bis . Il Commissario unico può avvalersi fino a un mas- simo di due sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Mini- stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il me- desimo procedimento di cui al primo periodo si provvede all’eventuale sostituzione o revoca dei sub commissari.”.

Art. 6.

Pubblicità dei dati ambientali

1. In attuazione delle previsioni della Convenzio- ne sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il diritto di acces- so diffuso dei cittadini singoli e associati di cui all’artico- lo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle informazioni ambientali, i soggetti di cui all’articolo 2 -bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e i concessionari di ser- vizi pubblici pubblicano, nell’ambito degli obblighi di cui all’articolo 40 del medesimo decreto legislativo, anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai me- desimi ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i ge- stori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell’inquinamento atmosferico, della qualità dell’aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idri-

co pubblicano in rete le informazioni sul funzionamen- to del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolge- re le attività di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigen- te, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti, con modalità telematica, dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all’articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il medesimo Istituto provvede, altresì, sulla base di una specifica convenzione con il Ministero dell’am- biente e della tutela del territorio e del mare, ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ul- teriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata “Informambiente”, anche nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispon- dente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi- lancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma

“Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’eco- nomia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzial- mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz- zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia- zioni di bilancio.

Art. 7.

Misure per l’incentivazione di prodotti sfusi o alla spina 1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contene- re gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura di cui all’articolo 4, com- ma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, è riconosciuto, in via sperimentale, un contri- buto economico a fondo perduto pari alla spesa sostenu- ta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall’esercente non sia monouso.

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, en- tro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in

(9)

vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per l’ottenimento del contributo nonché per la verifica dello svolgimento dell’attività di vendita per un periodo mini- mo di tre anni a pena di revoca del contributo.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’am- bito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re- lativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del terri- torio e del mare.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si appli- cano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regola- mento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 di- cembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz- zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia- zioni di bilancio.

Art. 8.

Proroga del termine di cui all’articolo 48,

commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 1. All’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11 le parole “entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’im- porto corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019” sono sostituite dalle seguenti

“entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazio- ne fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020”;

b) al comma 13 le parole “entro il 15 ottobre 2019, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’im- porto corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019” sono sostituite dalle seguenti

“entro il 15 gennaio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13,8 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante uti- lizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz- zato ad apportare con propri decreti le occorrenti varia- zioni di bilancio.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno suc- cessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 2019

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consi- glio dei ministri

COSTA, Ministro dell’ambien- te e della tutela del territo- rio e del mare

GUALTIERI, Ministro dell’eco- nomia e delle finanze PATUANELLI, Ministro dello

sviluppo economico DE MICHELI, Ministro delle in-

frastrutture e dei trasporti BELLANOVA, Ministro delle

politiche agricole alimen- tari e forestali

AMENDOLA, Ministro per gli affari europei

BOCCIA, Ministro per gli affa- ri regionali e le autonomie DADONE, Ministro per la pub-

blica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

19G00125

(10)

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 settembre 2019 .

Ricavi netti della moneta d’argento da euro 5 dedicata al

«150° Anniversario della Fondazione della Ragioneria gene- rale dello Stato», versione fior di conio colorata, millesimo 2019.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELLADIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTODELTESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l’art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, re- cante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento recante norme per la fabbricazio- ne e l’emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ot- tobre 2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 18 ot- tobre 2018, n. 86886, pubblicato nella Gazzetta Ufficia- le n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale si autorizza l’emissione e corso legale della moneta d’argento da euro 5 commemorativa del «150° Anniversario della fondazio- ne della Ragioneria generale dello Stato», in versione fior di conio colorata, millesimo 2019;

Visti in particolare gli articoli 3 e 4 del citato decreto 18 ottobre 2018, n. 86886, con il quale sono state rispetti- vamente definite le caratteristiche artistiche della descrit- ta moneta il suo corso legale;

Vista la nota del 21 dicembre 2018, n. 86861, con la quale l’amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio Consiglio di amministrazione nella seduta del 19 dicem- bre 2018, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all’art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha appro-

vato i compensi da riconoscere all’Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2019;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del tesoro - Di- rezione VI - Ufficio VII del 9 gennaio 2019, n. 1821 con- cernente le modalità di vendita delle monete per collezio- nisti millesimo 2019;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 26 marzo 2019, n. 28775, pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale n. 78 del 2 aprile 2019, concernente il contingente e le modalità di cessione delle suddette monete d’argento, in versione fior di conio colorata;

Condiderato il verbale n. 87 della riunione del 12 di- cembre 2018 della commissione dei prezzi di cui all’art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, che ha stabilito «il rico- noscimento al Ministero dell’economia e finanze di una royalty su tutto il contingente decretato pari al 2% del prezzo di vendita al netto dell’IVA»;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire i ricavi netti che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve ver- sare a questo Ministero, a fronte della cessione delle mo- nete in questione;

Decreta:

Art. 1.

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere pres- so la Banca d’Italia - Tesoreria centrale dello Stato, via dei Mille, 52 - Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione mone- te - Conto numismatico», per ogni moneta d’argento da 5 euro dedicata al «150° Anniversario della Fondazione della Ragioneria generale dello Stato», versione fior di conio colorata, millesimo 2019, i sotto indicati importi:

per le monete in versione fior di conio colorate, euro 0,76 cadauna, per l’intero contingente (2.500 unità), pre- visto dal già citato decreto del direttore generale del Te- soro, 26 marzo 2019, n. 28775, per un importo totale pari a euro 1.900,00;

il valore nominale pari a 5,00 per ogni moneta venduta;

per ogni moneta venduta il valore dell’argento in essa contenuto, pari ad euro 7,42.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro trenta giorni dal termine ultimo previsto per la vendita delle monete stabilito all’art. 3 del citato decreto del di- rettore generale del Tesoro del 26 marzo 2019, n. 28775.

Art. 2.

Il dirigente dell’Ufficio VII della Direzione VI del Di- partimento del tesoro, con funzioni di Cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell’Ufficio VIII, con fun- zioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente di

(11)

cui all’art. 1, un importo pari al valore nominale delle mo- nete vendute da versare all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010.

La somma residua sarà versata, dal predetto dirigen- te, all’entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazio- ne all’Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 30 settembre 2019

Il dirigente generale: MARESCA

19A06329

DECRETO 30 settembre 2019 .

Ricavi netti della moneta monometallica da euro 5 dedica- ta al «Centenario dell’Associazione nazionale degli Alpini», versione proof , millesimo 2019.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTODELTESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l’art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, re- cante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento recante norme per la fabbricazio- ne e l’emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ot- tobre 2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 7 novembre 2018, n. 92848, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2018, con il quale si autorizza l’emissione e il corso legale della moneta mo- nometallica da euro 5 dedicata al «Centenario dell’Asso- ciazione nazionale degli Alpini», in versione proof , mil- lesimo 2019;

Visti in particolare gli articoli 3 e 4 del citato decreto 7 novembre 2018, n. 92848, con il quale sono stati defi-

niti rispettivamente le caratteristiche artistiche della sud- detta moneta e il suo corso legale;

Vista la nota del 21 dicembre 2018, n. 86861, con la quale l’amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio Consiglio di amministrazione nella seduta del 19 dicem- bre 2018, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all’art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha appro- vato i compensi da riconoscere all’Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2019;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del tesoro - Dire- zione VI - Ufficio VII del 9 gennaio 2019, n. 1821, con- cernente le modalità di vendita delle monete per collezio- nisti millesimo 2019;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 9 aprile 2019, n. 36746, pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale n. 94 del 20 aprile 2019, concernente il contingente e le modalità di cessione delle suddette monete, in ver- sione proof ;

Considerato il verbale n. 87 della riunione del 12 di- cembre 2018 della commissione dei prezzi di cui all’art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, che ha stabilito «il rico- noscimento al Ministero dell’economia e finanze di una royalty su tutto il contingente decretato pari al 2% del prezzo di vendita al netto dell’IVA»;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire i ricavi netti che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve ver- sare a questo Ministero, a fronte della cessione delle mo- nete in questione;

Decreta:

Art. 1.

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d’Italia - Tesoreria centrale dello Stato, via dei Mille, 52 - Roma, denominato «Cassa speciale per le mo- nete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico», per ogni moneta monometallica da 5 euro dedicata al «Centenario dell’Associazione Na- zionale degli Alpini», versione proof , millesimo 2019, i sotto indicati importi:

per le monete in versione proof , euro 0,43 cadauna, per l’intero contingente (10.000 unità) previsto dal già ci- tato decreto del direttore generale del Tesoro del 9 aprile 2019, n. 36746, per un importo totale pari a euro 4.300,00;

il valore nominale pari a 5,00 per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro trenta giorni dal termine ultimo previsto per la vendita delle monete stabilito all’art. 3 del citato decreto del di- rettore generale del Tesoro del 9 aprile 2019, n. 36746.

Art. 2.

Il dirigente dell’Ufficio VII della Direzione VI del Di- partimento del tesoro, con funzioni di Cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell’Ufficio VIII, con fun- zioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente di

(12)

cui all’art. 1, un importo pari al valore nominale delle mo- nete vendute da versare all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010.

La somma residua sarà versata, dal predetto dirigen- te, all’entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazio- ne all’Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 30 settembre 2019

Il dirigente generale: MARESCA

19A06331

DECRETO 30 settembre 2019 .

Ricavi netti della moneta d’argento da euro 5 dedicata alla Serie «Eccellenze italiane - Vespa», versione fior di co- nio , millesimo 2019.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELLADIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTODEL TESORO Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l’art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, re- cante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento recante norme per la fabbricazio- ne e l’emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ot- tobre 2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 18 ottobre 2018, n. 86879, pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale si autorizza l’emissione e il corso legale della moneta d’argento da euro 5 dedicata alla Serie «Eccellenze italiane - Vespa», in versione fior di conio, millesimo 2019;

Visti in particolare gli articoli 3 e 4 del citato decreto 18 ottobre 2018, n. 86879, con il quale sono stati definiti rispettivamente le caratteristiche artistiche della descritta moneta e il suo corso legale;

Vista la nota del 21 dicembre 2018, n. 86861, con la quale l’amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio Consiglio di amministrazione nella seduta del 19 dicem- bre 2018, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all’art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha appro- vato i compensi da riconoscere all’istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2019;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro - Di- rezione VI - Ufficio VII del 9 gennaio 2019, n. 1821 con- cernente le modalità di vendita delle monete per collezio- nisti millesimo 2019;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 26 marzo 2019, n. 28774, pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale n. 85 del 10 aprile 2019, concernente il contingente e le modalità di cessione delle suddette monete d’argento, in versione fior di conio ;

Condiderato il verbale n. 87 della riunione del 12 di- cembre 2018 della commissione dei prezzi di cui all’art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, che ha stabilito «il rico- noscimento al Ministero dell’economia e finanze di una royalty su tutto il contingente decretato pari al 2% del prezzo di vendita al netto dell’IVA»;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire i ricavi netti che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve ver- sare a questo Ministero, a fronte della cessione delle mo- nete in questione;

Decreta:

Art. 1.

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere pres- so la Banca d’Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille, 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione mone- te - Conto numismatico», per ogni moneta d’argento da 5 euro dedicata alla Serie «Eccellenze italiane - Vespa», in versione fior di conio , millesimo 2019, i sotto indicati importi:

per le monete d’argento in versione fior di conio , euro 0,67 cadauna, per n. 17.000 unità ed euro 2,01 ca- dauno per n. 1000 trittici, per un importo totale pari a euro 17.420,00;

il valore nominale pari a 5,00 per ogni moneta venduta;

per ogni moneta venduta il valore dell’argento in essa contenuto, pari ad euro 7,42 ed euro 22,26 per cia- scun trittico venduto.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro trenta giorni dal termine ultimo previsto per la vendita delle monete stabilito all’art. 3 del citato decreto del di- rettore generale del Tesoro del 26 marzo 2019, n. 28774.

Art. 2.

Il dirigente dell’Ufficio VII della Direzione VI del Di- partimento del Tesoro, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell’Ufficio VIII, con fun-

(13)

zioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all’art. 1, un importo pari al valore nominale delle mo- nete vendute da versare all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010.

La somma residua sarà versata, dal predetto dirigen- te, all’entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazio- ne all’Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 30 settembre 2019

Il dirigente generale: MARESCA

19A06332

DECRETO 1° ottobre 2019 .

Ricavi netti della moneta bimetallica da euro 5 dedicata al «50° Anniversario della Fondazione del Comando dei Ca- rabinieri per la tutela del Patrimonio culturale», versione proof , millesimo 2019.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTODELTESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l’art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, re- cante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento recante norme per la fabbricazio- ne e l’emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ot- tobre 2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 18 ot- tobre 2018, n. 86884, pubblicato nella Gazzetta Ufficia- le n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale si autorizza l’emissione e il corso legale della moneta bimetallica da euro 5 dedicata al «50° Anniversario della Fondazione del Comando Carabinieri per la tutela del Patrimonio cultura- le», in versione proof , millesimo 2019;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4 del citato decreto 18 ottobre 2018 n. 86884, con i quali sono stati rispetti- vamente definiti le caratteristiche artistiche della descritta moneta e il suo corso legale;

Vista la nota del 21 dicembre 2018, n. 86861, con la quale l’amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione nella seduta del 19 dicem- bre 2018, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all’art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha appro- vato i compensi da riconoscere all’Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2019;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del tesoro - Dire- zione VI - Ufficio VII del 9 gennaio 2019, n. 1821, con- cernente le modalità di vendita delle monete per collezio- nisti millesimo 2019;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 9 aprile 2019, n. 36745, pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale n. 94 del 20 aprile 2019, concernente il contingente e le modalità di cessione delle suddette monete, in ver- sione proof ;

Condiderato il verbale n. 87 della riunione del 12 di- cembre 2018 della Commissione dei prezzi di cui all’art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, che ha stabilito

«il riconoscimento al Ministero dell’economia e finanze di una royalty su tutto il contingente decretato pari al 2%

del prezzo di vendita al netto dell’IVA»;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire i ricavi netti che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve ver- sare a questo Ministero, a fronte della cessione delle mo- nete in questione;

Decreta:

Art. 1.

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere pres- so la Banca d’Italia - Tesoreria Centrale dello Stato, via dei Mille, 52 - Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione mone- te - Conto numismatico» - per ogni moneta bimetallica da 5 euro dedicata al «50° Anniversario della Fondazione del Comando Carabinieri per la tutela del Patrimonio cul- turale», versione proof , millesimo 2019, i sotto indicati importi:

per le monete in versione proof , euro 0,51 cadauna, per l’intero contingente (5.000 unità) previsto dal già ci- tato decreto del direttore generale del Tesoro del 9 aprile 2019, n. 36745, per un importo totale pari a euro 2.550,00;

il valore nominale pari a 5,00 euro per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro trenta giorni dal termine ultimo previsto per la vendita delle monete stabilito all’art. 3 del citato decreto del di- rettore generale del Tesoro del 9 aprile 2019, n. 36745.

(14)

Art. 2.

Il dirigente dell’Ufficio VII della Direzione VI del Di- partimento del tesoro, con funzioni di Cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell’Ufficio VIII, con fun- zioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all’art. 1, un importo pari al valore nominale delle mo- nete vendute da versare all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010.

La somma residua sarà versata, dal predetto dirigen- te, all’entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazio- ne all’Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 1° ottobre 2019

Il dirigente generale: MARESCA

19A06330

DECRETO 9 ottobre 2019 .

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull’amministrazione del patri- monio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l’art. 548 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermedia- zione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di- cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizio- ni legislative in materia di debito pubblico, e, in partico- lare, l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mer- cato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sotto- scrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra carat- teristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e suc- cessive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il qua- le sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, preve- dendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Te- soro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedi- mento di quest’ultimo possano essere disposte dal mede- simo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedi- mento di entrambi, siano disposte da altro dirigente gene- rale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione II del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gaz- zetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è sta- to affidato alla «Monte titoli S.p.a.» il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l’ap- provazione del bilancio di previsione dello Stato per l’an- no finanziario 2019, e in particolare il secondo comma dell’art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emis- sione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;

Visto l’art. 17 del decreto del Presidente della Repub- blica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all’ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipa- zione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 re- cante norme per la trasparenza nelle operazioni di collo- camento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno parte- cipato alle operazioni di emissione, concambio e riacqui- sto di titoli di Stato;

Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni or- dinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la pras- si prevalente sui mercati monetari dell’area euro;

Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 4 ottobre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 66.488 milioni e te- nuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Riferimenti

Documenti correlati

a richiamare l'attenzione dei Sindaci sul contenuto della presente circolare evidenziando che nel sito di questo Dipartimento - Direzione Centrale della Finanza

La Sezione è dedicata ai provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative del Governo di competenza delle Amministrazioni Centrali dello Stato. I

3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto

Le 145 pratiche a rischio d’inappropriatezza finora individuate da 29 società scientifiche e associazioni professionali italiane nel progetto Fare di più non

9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela

Chiediamo, in particolare, che vengano fatte rispettare le regole di tutela dei corsi d’acqua naturali introdotte con il Decreto Fer1 sugli incentivi alle rinnovabili (in

VISTO l’articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 208 ai fini del finanziamento, tra l’altro, “di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del