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Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione - Per sapere - premesso che:

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Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione - Per sapere - premesso che:

l’articolo 18, comma 1, lettera c), secondo periodo, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.75, recante “Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165”, stabilisce che

“Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale”, mentre al periodo successivo che “L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative”;

come previsto dal Decreto Legislativo avanti ricordato, sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2017, n.229, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 2 agosto 2017 emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, recante “Approvazione dell’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l’INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale”;

in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 75/2017, il quale prevede che il rapporto tra l’INPS e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall’INPS con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, il Decreto Ministeriale 2 agosto 2017 ricalca tale indicazione di norma primaria all’art.1, ma il titolo di premessa all’intero testo contraddice, tale norma, indicando la stipula delle convenzioni tra l’INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale;

l’individuazione delle organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, in quanto uniche rappresentanze in capo alla SISAC, non trova alcuna giustificazione in questa Struttura, del tutto estranea a gestire i rapporti dei medici fiscali e impossibilitata a determinare il requisito della maggiore rappresentatività, essendo i medici fiscali dei liberi professionisti per i quali non può essere determinata l’adesione ad una organizzazione sindacale tramite trattenuta sulla “busta paga”;

le organizzazione sindacali dei medici di medicina generale, rappresentano e tutelano quei sanitari che si trovano, a causa della prevista attività di certificazione della malattia, in conflitto di interessi proprio con la categoria dei medici di controllo e per i quali il Decreto Legislativo 75/2017 demanda ai successivi Atti Amministrativi di interpretarne le incompatibilità;

le ripercussioni sostanziali rispetto alla contrattazione da attuarsi sono scaturite dalla decisione dell’INPS di dare seguito alle indicazioni contestate, violando il diritto delle organizzazioni sindacali individuate nel Decreto Legislativo e in quello Interministeriale. Tra le escluse, in fase dibattimentale, anche l’organizzazione sindacale di categoria maggiormente rappresentativa in campo nazionale (ANMEFI), che conta oltre il 30% di iscritti tra i medici fiscali;

di recente è stato accolto come raccomandazione dell’ordine del giorno G/2960/180/5-:

quali iniziative intendano assumere i Ministri interrogati affinché le convenzioni tra l’INPS e i medici di medicina fiscale, come prevede il Decreto Legislativo 75/2017 e il testo stesso del

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Decreto Ministeriale, vengano sottoscritte dalle sole organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, escludendo, fattivamente, le organizzazioni che rappresentano i medici di medicina generale, e quale sollecito in parvenza di buon diritto e nell’attesa di tali iniziative, intendano attuare, con urgenza, all’indirizzo dell’INPS, affinché la volontà del legislatore non soccomba rispetto ad una privilegiata quanto errata interpretazione dell’Atto di Indirizzo da parte dell’Istituto.

FIRMA Toni Matarrelli

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