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Inizio ricordando che il recepimento della direttiva 2009/112/CE, che modifica la direttiva 91/439/CEE, concernente la patente di guida, è avvenuto nel nostro Paese tramite il d.lgs

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Senato della Repubblica

12^ Commissione “Igiene e Salute”

seduta del 11 marzo, ore 14.00 svolgimento della interrogazione

parlamentare a risposta orale n. 3-01161 del Sen. Donella Mattesini.

Inizio ricordando che il recepimento della direttiva 2009/112/CE, che modifica la direttiva 91/439/CEE, concernente la patente di guida, è avvenuto nel nostro Paese tramite il d.lgs. n. 59/2011.

Per effetto di tale recepimento della normativa comunitaria, risultano modificati gli articoli da 319 a 329 del d.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, tra i quali, appunto, l’art. 320.

Orbene, in sede di recepimento della direttiva 2009/112/CE, che fa espresso riferimento alla patologia diabetica ai fini della concessione o del rinnovo della patente, la condizione dei soggetti affetti da diabete è stata oggetto di un precipuo intervento normativo, che ha consentito di regolamentare in modo più elastico, rispetto alla preesistente normativa nazionale, la richiesta in tal senso dei cittadini affetti da diabete, grazie all’introduzione della possibilità del rilascio, in determinate condizioni, della certificazione di idoneità alla guida anche a cura del medico “monocratico”, oltre che da parte delle Commissioni Mediche Locali.

Detta agevolazione non ricomprende però anche i soggetti che abbiano subìto un trapianto di organi, e fra essi i pazienti trapiantati renali, per i

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quali, ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali, il rilascio della certificazione sanitaria di idoneità alla guida permane in capo alle sole Commissioni Mediche Locali, le uniche abilitate al riconoscimento del periodo di validità della patente di guida nel nostro Paese, rispetto alle condizioni di salute ad esse sottoposte.

Dalle valutazioni sopra rese emerge con tutta evidenza che, in assenza di una normativa europea altrettanto specifica rispetto alla direttiva 2009/112/CE, che consenta di uniformare in maniera omogenea in tutti i Paesi membri tali particolari aspetti della vita dei trapiantati di organi, non sussiste allo stato un concreto “spazio” per eventuali iniziative normative nazionali, a causa della doverosità di uniformare i criteri per la valutazione dell’idoneità alla guida in tutto l’ambito comunitario, stante il rilascio della patente

“europea” con modello unificato.

Tuttavia, raccogliendo queste segnalazioni, non ci sottrarremo come Ministero nel futuro a cogliere ogni occasione utile per poter garantire, a favore dei trapiantati, situazioni più semplificate per il rilascio delle patenti di guida.

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