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recepimento della Direttiva 2014/56/UE

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(1)

Le novità della revisione legale: il recepimento della Direttiva 2014/56/UE e le modifiche al D. Lgs. 39/2010

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo 29 Novembre 2016

Paola Carrara

Dottore Commercialista e Revisore Legale

(2)

NOVITA’ IN MATERIA DI TIROCINIO,

FORMAZIONE E REGISTRO REVISORI

(3)

Tirocinio (Art. 3 novellato)

_______________________________________________

Il regolamento di riferimento è il D.M. 146 del 25 giugno 2012 che

disciplina istituzione e gestione del Registro del Tirocinio e le modalità di svolgimento

Il Registro del Tirocinio è istituito presso il MEF e gestisce, oltre ai dati anagrafici del tirocinante e alla data di decorrenza del tirocinio, i

riferimenti al revisore legale o alla società di revisione legale presso cui svolge il tirocinio e tutti gli accadimenti correlati (trasferimenti,

sospensioni e ogni altro fatto modificativo)

3

(4)

Tirocinio (Art. 3 novellato)

_______________________________________________

E’ confermata la durata triennale del tirocinio (con possibilità di svolgere parte del tirocinio, fino a 24 mesi, nel corso della laurea specialistica)

Possibilità di avere per ciascun dominus un massimo di tre tirocinanti

Deve essere assicurata l’effettiva collaborazione del tirocinante all’attività di revisione legale

Il tirocinante revisore–praticante commercialista, dopo i 18 mesi di

praticantato, dovrà svolgerne ulteriori 18 per il completamento di quello da revisore.

Attenzione all’obbligo di effettiva partecipazione e collaborazione all’attività di revisione

(5)

Tirocinio (Art. 3 novellato)

_______________________________________________

Viene sottolineato, in capo ai revisori legali e società di revisione legale presso cui il tirocinio è svolto, l’obbligo di assicurare e controllare

l’effettiva partecipazione del tirocinante all’attività relativa ad uno o più incarichi di revisione legale

La violazione di questo obbligo equivale alla violazione delle norme di deontologia professionale

Relativamente alle relazioni annuali prodotte nel corso del tirocinio, è specificato che, in caso di dichiarazioni mendaci, potranno essere applicate le sanzioni ex art. 24 del Decreto.

5

(6)

Esame (Art. 4 novellato)

_______________________________________________

Il regolamento di riferimento è il D.M. 63 del 19 gennaio 2016 che disciplina appunto l’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale

L’esame di idoneità è bandito almeno una volta l’anno (non più due volte come in passato)

Il tirocinante può essere esonerato da una o più prove se oggetto di esame universitario superato positivamente

Le materie indicate per il sostenimento dell’esame non sono modificate rispetto a quanto previsto in precedenza (la conoscenza di tematiche di natura giuridica, economica, informatica e statistica/matematica rimane comunque limitata a quanto necessario per lo svolgimento dell’attività di

(7)

Formazione (Art. 5 novellato)

_______________________________________________

Gli iscritti nel registro sono tenuti al rispetto degli obblighi formativi specifici definiti dal MEF

Sono definite le materie che sono oggetto di formazione professionale.

Almeno il 50% del programma di aggiornamento deve riguardare materie caratterizzanti la revisione (gestione del rischio e controllo interno,

principi e disciplina della revisione, deontologia, indipendenza, tecnica professionale della revisione)

Periodo di formazione è triennale con almeno 20 crediti annuali e 60 crediti formativi nel triennio come minimo

Il MEF verifica l’effettivo assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti al registro, procedendo all’applicazione di sanzioni in caso di

mancato adempimento 7

(8)

Formazione (art. 5 novellato)

_______________________________________________

L’attività di formazione effettuata da revisori legali prevista dall’Albo viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal MEF al programma annuale di aggiornamento professionale.

Gli ODCEC non dovranno quindi aggiungere nuovi crediti formativi a quelli già richiesti dall’iscrizione all’Ordine, purché le materie dei corsi seguiti

rientrino in quelle richieste per la formazione revisori

Sarà necessario adeguare l’offerta formativa da parte dell’ODCEC per consentire il raggiungimento dei crediti necessari per la formazione revisori

Attenzione per il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione è prevista, in ultima istanza, la cancellazione dal Registro Revisori.

(9)

Registro revisori (Art. 7 novellato)

______________________________________________

Novità per i revisori legali:

obbligo di indicazione nel Registro della PEC

indicazione nel Registro dell’eventuale rete cui appartiene il revisore

9

(10)

Registro revisori (Art. 7 e Art. 8 novellati)

_______________________________________________

Sezione A

Revisori che svolgono attività di revisione legale o che

collaborano ad un’attività di revisione in una società di revisione o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti

Sezione B

Iscritti che non hanno

assunto incarichi di revisione legale o non hanno

collaborato ad un’attività di revisione legale in una

società di revisione per tre anni consecutivi

Sia i soggetti iscritti alla sezione A che quelli della sezione B sono tenuti agli obblighi di comunicazione al registro, devono osservare gli obblighi in materia di formazione professionale e sono tenuti al pagamento del

contributo di iscrizione.

(11)

11

NOVITA’ IN MATERIA DI SVOLGIMENTO

DELL’ ATTIVITA’ DI REVISIONE LEGALE

(12)

Novità svolgimento attività di revisione

_______________________________________________

Sono stati introdotti ex novo 4 articoli sulle «modalità di svolgimento della revisione legale»:

Art. 10 bis «Preparazione della revisione e valutazione dei rischi per l’indipendenza»

Art. 10 ter «Organizzazione interna»

Art. 10 quater «Organizzazione del lavoro»

Art. 10 quinquies «Revisione del bilancio consolidato»

Molte regole sono già previste nei Principi di Revisione ISA Italia, ma attenzione che ora diventano obbligo di legge

(13)

Novità svolgimento attività di revisione

_______________________________________________

13

Il revisore prima di accettare o proseguire un incarico di revisione deve valutare e documentare:

il possesso dei requisiti di indipendenza e obiettività

l’eventuale presenza di rischi per l’indipendenza e se sono state adottate idonee misure per mitigarli

la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse per svolgere in maniera adeguata l’incarico di revisione

Preparazione della revisione e valutazione dei rischi per

l’indipendenza (1/2)

(14)

Novità svolgimento attività di revisione

_______________________________________________

L’adozione di un approccio risk-based è una novità per revisori legali e sindaci revisori, finora più orientati ad un approccio basato

sull’individuazione di elementi probativi sufficienti per esprimere un giudizio sul bilancio, dando peso poco rilevante alla fase di

pianificazione e valutazione del rischio di revisione precedente lo svolgimento dell’attività

Per effettuare tale valutazione preliminare, occorre valutare la relazione tra:

dimensioni/complessità della società da sottoporre a revisione;

struttura organizzativa del revisore.

Questa valutazione preliminare va documentata

Essa va ripetuta ogni anno e non solo nell’esercizio di conferimento

Preparazione della revisione e valutazione dei rischi per

l’indipendenza (2/2)

(15)

Novità svolgimento attività di revisione

_______________________________________________

15

Il revisore legale o la società di revisione legale si devono dotare di:

direttive e procedure per assicurare che, nelle società di revisione, indipendenza e obiettività del responsabile dell’incarico non siano minate da interferenze di soci o componenti dell’organo di

amministrazione della stessa società di revisione;

procedure amministrative e contabili adeguate;

sistemi di controllo interno della qualità;

procedure efficaci per la valutazione del rischio;

meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati;

direttive e procedure per garantire adeguate conoscenze ed esperienze;

direttive e procedure per la gestione dell’esternalizzazione;

Organizzazione interna (1/2)

(16)

Novità svolgimento attività di revisione

_______________________________________________

disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per la gestione dei rischi per la propria indipendenza;

sistema di controllo interno della qualità configurato per conseguire una ragionevole sicurezza in merito al rispetto dei principi

professionali e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;

valutazione annuale adeguatezza ed efficacia sistema di controllo interno della qualità e rimedio a eventuali carenze riscontrate;

direttive e procedure in materia di retribuzioni.

Il tutto va documentato e, naturalmente, proporzionato all’ampiezza e complessità delle attività di revisione svolte.

Organizzazione interna (2/2)

(17)

Novità svolgimento attività di revisione

_______________________________________________

17

Designazione del responsabile dell’incarico per le società di revisione, al quale assegnare risorse sufficienti e personale dotato delle necessarie competenze

Obbligo di mantenere una registrazione dei dati relativi ad ogni cliente (denominazione sociale, indirizzo e luogo di attività, responsabili chiave della revisione, corrispettivi per la revisione legale e per ogni altro servizio prestato, distinti per esercizio

Fascicolo della revisione legale

Chiusura fascicolo della revisione entro 60 giorni dalla relazione ex art.14

Conservazione della documentazione (e di eventuali reclami scritti relativi alla revisione) per 10 anni dalla data della relazione

Organizzazione del lavoro

(18)

Novità svolgimento attività di revisione

_______________________________________________

Revisione del bilancio consolidato

Ai fini della revisione del bilancio consolidato, il revisore del gruppo valuta il lavoro svolto da eventuali altri revisori e mantiene

documentazione della natura, tempistica ed estensione del lavoro da essi svolto e ove opportuno del riesame effettuato dal revisore sulle parti Art. 10-quinquies del D. Lgs. 39/2010 (introdotto dal D. Lgs. 135/2016)

«Nel caso di revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo

d’imprese, il revisore del gruppo assume la piena responsabilità per la relazione di revisione […]»

(19)

Novità svolgimento attività di revisione

_______________________________________________

19

Il revisore del gruppo esamina il lavoro svolto da eventuali altri revisori e mantiene documentazione di tale riesame. La

documentazione conservata dal revisore del gruppo è atta a consentire all’autorità competente di esaminare il lavoro da questi svolto.

Ai fini dello svolgimento dell’attività, il revisore del gruppo chiede il consenso al trasferimento o all’accesso alla documentazione

pertinente durante lo svolgimento della revisione del bilancio consolidato, affinché il revisore del gruppo possa basarsi sul lavoro da essi svolto.

(20)

Novità svolgimento attività di revisione

_______________________________________________

Se il revisore del gruppo non è nelle condizioni di svolgere le attività di cui ai punti precedenti (esame del lavoro), egli adotta misure

appropriate e ne informa tempestivamente l’autorità competente. Tali misure includono, ove opportuno:

lo svolgimento di un ulteriore lavoro di revisione legale sulla società controllata interessata (sia direttamente sia tramite

esternalizzazione);

la richiesta agli amministratori delle società controllate di ulteriori documenti e notizie utili alla revisione;

lo svolgimento, da parte del revisore del gruppo, di accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso la società

controllata interessata.

(21)

Novità svolgimento attività di revisione

_______________________________________________

21

Il revisore del gruppo se è oggetto di un controllo della qualità o di

un’indagine riguardante la revisione legale del bilancio consolidato, deve rendere disponibile all’autorità competente, laddove richiesta, la

documentazione pertinente da egli stesso conservata sul lavoro di revisione svolto da eventuali altri revisori, ai fini della revisione del gruppo, comprese tutte le carte di lavoro.

(22)

IL CONTROLLO DI QUALITA’ E GLI ALTRI

ASPETTI DI RILIEVO

(23)

Controllo qualità ed altri aspetti di rilievo

_______________________________________________

La nuova disciplina ha modificato/ampliato la parte del D. Lgs. 39/2010 sul controllo qualità (Art. 20 originario 10 commi  Art. 20 novellato 17 commi)

Soggetti passivi: revisori attivi, sindaci revisori, società di revisione (no revisori che operano in società di revisione)

23

Non ancora stabilito nel caso di collegio sindacale che svolge la revisione legale se il controllo è sul singolo o per l’intero incarico su tutti i

componenti (probabile seconda ipotesi)

(24)

Controllo qualità ed altri aspetti di rilievo

_______________________________________________

Periodicità dei controlli

Micro imprese o piccole imprese non EIP (< 4 SP, 8 R e 50 D)

Medie grandi imprese che non siano piccole o medie

Enti di Interesse Pubblico

Su base campionaria e in funzione della

valutazione del rischio

Ogni 6 anni

Ogni 3 anni (piccole e medie EIP ogni 6)

(25)

Controllo qualità ed altri aspetti di rilievo

_______________________________________________

Soggetti che effettueranno i controlli di qualità

persone fisiche con esperienza specifica (5 anni continuativi in incarichi di revisione come responsabili, 5 anni consecutivi in società di revisione con funzione di direzione e supervisione (manager/supervisor),

dipendenti di società pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sulla revisione legale)

hanno obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite e non

possono avere rapporti diretti o indiretti di collaborazione, consulenza impiego o altri di natura professionale con un revisore o società di revisione

25

(26)

Controllo qualità ed altri aspetti di rilievo

_______________________________________________

Soggetti che effettueranno i controlli di qualità

corso di formazione specifico (ex art.5 bis)

devono avere 3 anni di decantazione rispetto al revisore soggetto a controllo e devono rispettare obblighi di indipendenza rispetto al revisore/società di revisione, soci, amministratori collaboratori (no coniuge o convivente, no parente o affine entro il quarto grado, no relazioni d’affari o finanziarie)

la selezione a ciascun controllo della qualità avviene attraverso una procedura obiettiva volta ad escludere ogni conflitto d’interesse

(27)

Controllo qualità ed altri aspetti di rilievo

_______________________________________________

Il controllo qualità avrà ad oggetto:

la valutazione della conformità ai principi di revisione

il rispetto dei requisiti di indipendenza

la quantità e qualità delle risorse impiegate

i corrispettivi per la revisione

sistema di controllo interno della qualità (per società di revisione)

27

I controlli saranno proporzionati alla portata e complessità dell’attività svolta dal revisore

Il controllo sarà basato su una «verifica adeguata dei documenti selezionati»

(28)

Controllo qualità ed altri aspetti di rilievo

_______________________________________________

Obblighi del soggetto sottoposto a controllo qualità

accesso ai locali

informazioni

consegna documenti e carte di lavoro richiesti

Soggetti incaricati del controllo qualità

relazione sugli esiti

raccomandazioni con termine applicativo

sanzioni da MEF (o Consob) in caso di inadempienza

(29)

Controllo qualità ed altri aspetti di rilievo

_______________________________________________

Svolgimento del controllo della qualità (art. 21 bis). Il MEF:

avrà il compito di approvare e modificare i metodi e il programma dei controlli

designerà i soggetti incaricati del controllo della qualità

emanerà raccomandazioni ed istruzioni in qualsiasi forma all’ente al quale saranno delegati i compiti di controllo qualità

29

(30)

Controllo qualità ed altri aspetti di rilievo

_______________________________________________

Svolgimento del controllo della qualità (art. 21 bis). Il MEF:

può delegare a enti pubblici o privati i controlli qualità mediante la stipula di convenzioni.

può conferire incarichi di controllo qualità ad iscritti in un elenco

eserciterà comunque una supervisione dei controlli qualità

(partecipazione con proprio personale, avocazione di incarichi, ispezioni sui controllori, richiesta di dati/informazioni)

Gli enti pubblici e privati che saranno convenzionati devono soddisfare precise condizioni di indipendenza, professionalità e governance degli

organi di amministrazione, direzione e controllo

(31)

Il sistema sanzionatorio

_______________________________________________

Il MEF può irrogare dei provvedimenti nel caso di accertamento di irregolarità nell’attività di revisione

Avvertimento. Impone di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo.

Dichiarazione di non conformità della relazione. E’ indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all’art. 14.

Censura. Consiste in una dichiarazione pubblica di biasimo che indica la persona responsabile e la natura della violazione.

Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 150.000.

Sospensione per un periodo non superiore ai 3 anni del soggetto a cui sono ascrivibili irregolarità connesse all’incarico.

Revoca di uno o più incarichi.

Divieto di accettare nuovi incarichi per un periodo massimo di 3 anni.

Cancellazione dal registro del revisore, società, responsabile revisione.

31

(32)

Il sistema sanzionatorio

_______________________________________________

Casistiche:

Accertamento di irregolarità

Mancato assolvimento obbligo formativo

Mancato rispetto obblighi di comunicazione al Registro (sanzione da

€ 50 a € 2.500)

Mancata o inadeguata adozione sistema interno di segnalazione in società di revisione (sanzione da € 10.000 a € 500.000 o

avvertimento)

In caso di non ottemperanza della sanzione, è prevista la cancellazione dal Registro.

(33)

Controllo qualità ed altri aspetti di rilievo

_______________________________________________

33

SANZIONI PECUNIARIE

Le sanzioni hanno natura amministrativa e potrebbero sommarsi anche a quelle aventi natura civile

Sono previste anche nel caso di mancato assolvimento della formazione obbligatoria

Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione di informazioni al registro – anagrafica, n. incarichi, compensi (da min €50 a max € 2.500)

Il MEF potrà pubblicare la sanzione (procedimento articolato)

(34)

Controllo qualità ed altri aspetti di rilievo

_______________________________________________

SANZIONI PECUNIARIE

Rimando ad un regolamento

Procedimento tramite

accertamento, contestazione entro 180 gg, valutazione deduzione, provvedimento motivato

Principi di contraddittorio, conoscenza atti,

verbalizzazioni, distinzione tra istruzione e decisione

Opposizione in Corte d’Appello per il ricorso

Considerazioni di

circostanze pertinenti quali gravità, precedenti, solidità finanziaria, grado di

responsabilità,..

(35)

Controllo qualità ed altri aspetti di rilievo

_______________________________________________

35

E’ prevista la sospensione cautelare del revisore su disposto del MEF nel caso in cui:

Provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La sospensione è disposta nei casi di applicazione da parte dell’AG di misure cautelari o di

convalida dell’arresto o del fermo ovvero di condanne anche non definitive che comportano l’applicazione di misure di sicurezza detentive o della libertà vigilata.

Morosità del contributo annuale. Decorsi 3 mesi dal termine, il MEF assegna un termine di 30 gg per effettuare il pagamento. Da considerare:

la sospensione è revocata se si effettua il pagamento

dopo 6 mesi dalla sospensione avviene la cancellazione dal Registro

(36)

Controllo qualità ed altri aspetti di rilievo

_______________________________________________

Procedura di segnalazione al MEF di irregolarità (art. 26 ter)

Il MEF potrà ricevere segnalazioni per violazioni riguardanti la disciplina in materia di revisione legale e, ove rilevanti, le utilizza nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza

Il MEF stabilisce le condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni nel rispetto dei principi di riservatezza, tutela, canale, diritto ad essere ascoltato.

(37)

37

Grazie per l’attenzione

Per quesiti o approfondimenti

Paola Carrara

Dottore Commercialista e Revisore Legale – Studio Rescigno Carrara carrara@rescignocarrara.it

www.rescignocarrara.it

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