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presa conoscenza del Decreto Interministeriale in via di emanazione, che definisce gli standard dei requisiti minimi e degli indicatori delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria

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MOZIONE SULLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Preso atto dei contenuti del Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n.68, recante il Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria,

presa conoscenza del Decreto Interministeriale in via di emanazione, che definisce gli standard dei requisiti minimi e degli indicatori delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria,

avendo avuto notizia delle proposte di modifica delle modalità concorsuali per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione con a) l’introduzione di una graduatoria unica; b) nuovi contenuti per la prova;

c) l’attribuzione di un minor peso ai titoli ai fini del punteggio finale; d) l’aggregazione territoriale delle sedi per area geografica,

la Conferenza dei Rettori

valuta con favore il lavoro svolto dal MIUR, dal Ministero della Salute e dall’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica verso il miglioramento continuo della qualità per raggiungere il necessario accreditamento e l’indispensabile certificazione del progetto formativo in termini di credibilità, affidabilità e adeguatezza dell’organizzazione (strutture, docenti, metodologie).

pur rilevando un’encomiabile volontà di semplificazione delle procedure concorsuali e di miglioramento degli aspetti logistici ed organizzativi dello svolgimento delle prove, rileva che l’introduzione della graduatoria unica e l’attribuzione di un minore valore ai titoli di carriera limita fortemente l’inclinazione dello specializzando verso la specialità, favorendo fenomeni di trasferimento da una sede ad un’altra, con gravi ripercussioni sulla qualità, sulla durata e sui costi della formazione.

./.

(2)

Nell’assicurare il massimo impegno da parte delle Università interessate ad attenersi a quanto riportato nella tempistica indicata dal Decreto Interministeriale,

la CRUI ritiene necessario

- che venga concesso un tempo congruo (fino a un massimo di 2 anni) per l’adeguamento delle Scuole di Specializzazione ai livelli minimi di idoneità richiesti dal Decreto in questione sulla base della presentazione di un piano di adeguamento preparato dall’Ateneo;

- che, nelle more dell’adeguamento, venga quindi concesso un accreditamento provvisorio;

- che la piattaforma tecnologica per l’immissione dei dati predisposta dal MIUR risulti aperta per almeno un anno, onde consentire alle Università di soddisfare le condizioni richieste e produrre i relativi atti formali di impegno di tutti gli enti coinvolti nella formazione ed inseriti nella Rete Formativa;

- che nelle procedure concorsuali venga inserito l’obbligo per il candidato di indicare un numero limitato di opzioni relative alle specialità (fino ad un massimo di tre nella stessa area di scelta);

- che venga inserito il divieto per il candidato che accede alla scuola di specializzazione di partecipare al concorso nell’anno immediatamente successivo, ovvero prima di aver maturato l’accesso al terzo anno della scuola alla quale è iscritto; ciò allo scopo di evitare spreco di risorse e discontinuità del processo formativo.

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