• Non ci sono risultati.

CAPITOLATO D’ONERI E DISCIPLINARE TECNICO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CAPITOLATO D’ONERI E DISCIPLINARE TECNICO"

Copied!
32
0
0

Testo completo

(1)

ALLEGATO A)

Edificio

Denominazione

Centro Riabilitazione Motoria Borgo S. Lazzero, 5

56048 VOLTERRA

Allegato 1): Elenco apparecchiature, elettromedicali e non elettromedicali, di INAIL CRM VOLTERRA

Revisione: Luglio 2020 Ing. Giuseppe Siragusa

CAPITOLATO D’ONERI E DISCIPLINARE TECNICO

per l’affidamento dei servizi di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali e non

(2)

Sommario

CAPITOLO I ... 4

OGGETTO DELL’APPALTO... 4

Art. 1 - 01 Oggetto dell’Appalto ... 4

Art. 1 - 02 Servizi e relativi oneri ... 4

Art. 1 - 03 Organizzazione dei servizi e qualificazione del personale ... 5

Art. 1-04 Interfaccia unica ... 6

Art.1-05 Migliorie ... 6

Art.1-06 Osservanza leggi e norme ... 7

Art. 1 – 07 Sicurezza... 7

Art. 1 – 08 Importo dell’Appalto ... 8

CAPITOLO II ... 10

DISCIPLINA CONTRATTUALE ... 10

Art. 2 – 01 Durata del Contratto ... 10

Art. 2 -02 Garanzia provvisoria e definitiva ... 10

Art.2–03 Documenti che fanno parte del contratto ... 10

Art. 2 – 04 Tempi e modalità di intervento ... 10

Art.2 - 05 Variazione degli interventi e dei servizi ... 11

Art.2 - 06 Pagamenti ... 11

Art. 2 – 07 Penalità ... 12

Art. 2 – 08 Subappalto ... 13

Art.2 – 09 Assicurazioni e responsabilità della Ditta ... 13

Art. 2 – 10 Risoluzione, Revoca e Recesso ... 14

Art. 2 – 11 Recesso anticipato convenzionale ... 14

Art. 2 – 12 Contestazioni ... 15

Art. 2 – 13 Riserve - controversie ... 15

Art. 2 – 14 Spese contrattuali imposte e tassa ... 15

CAPITOLO III ... 17

ESECUZIONE DEI SERVIZI ... 17

Art. 3 – 01 Presa d’atto dei luoghi e delle circostanze ... 17

Art. 3 – 02 Consegna del parco apparecchiature ... 17

Art. 3 – 03 Avvio del servizio ... 18

Art. 3 – 04 Descrizione dei servizi ... 18

Art. 3 – 05 attività di manutenzione ... 20

Art. 3 – 06 Pezzi di ricambio, materiali soggetti a usura ... 24

Art. 3 – 07 Apparecchiature non riparabili ... 25

Art. 3 – 08 Interventi di eccessiva onerosità ... 25

Art.3 – 09 Verifica di sicurezza elettrica ... 26

Art. 3 – 10 Controlli prestazionali sullo stato delle apparecchiature ... 27

(3)

Art. 3 – 11 Prove di accettazione e collaudo ... 27

Art. 3 – 12 Sistema informatizzato di gestione dei servizi ... 28

Art. 3 – 13 Obblighi dell'INAIL ... 30

Art. 3 – 14 Oneri ed obblighi della Ditta ... 30

Art. 3 – 15 Riconsegna del parco apparecchiature ... 31

Art. 3 -16 Certificato finale di conformità del servizio ... 32

(4)

CAPITOLO I

OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - 01 Oggetto dell’Appalto

Il presente Capitolato d’oneri ha per oggetto l’appalto per la fornitura di un servizio di manutenzione tutto compreso (“full-risk”), la verifica periodica di tutte le condizioni di efficienza, sicurezza e controlli funzionali delle apparecchiature elettromedicali e non, di proprietà dell’Inail installate presso il Centro di Riabilitazione Motoria INAIL sito in VOLTERRA (PI), Borgo S. Lazzero, 5.

I servizi da fornire e le modalità di espletamento di essi sono contenuti nel presente Capitolato d’Oneri, con cui s’intende affidare, ad un Ditta privata specializzata, ogni incombenza gestionale e tecnica in ordine all’esecuzione dei diversi servizi di manutenzione globale preventiva, correttiva e straordinaria nonché le verifiche periodiche di conformità alle vigenti normative tecniche, antinfortunistiche e della sicurezza delle suddette apparecchiature.

L’elenco delle apparecchiature, oggetto del presente appalto è riportato in allegato A, il quale al momento della consegna, potrebbe risultare non completamente esaustivo a causa delle variazioni che investono il parco apparecchiature. Tale allegato di base, per come detto, è da ritenersi indicativo e non esaustivo e va integrato con tutte le apparecchiature presenti, sia al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, sia successivamente a tale data.

Si precisa che la suddivisione delle apparecchiature di cui all’allegato A da manutenere è la seguente:

- Apparecchiature ordinarie, elettromedicali e non, che sono la quasi totalità

- Apparecchiature elettromedicali di particolare interesse diagnostico e terapeutico che sono rappresentate da n. 2 defibrillatori e n. 2 elettrocardiografi;

Dall’elenco vanno escluse viceversa tutte le apparecchiature dismesse nel corso del periodo di appalto e quelle che do- vessero risultare, dal censimento, inutilizzabili.

Le ditte partecipanti sono invitate a prendere visione, tramite appositi sopralluoghi ricognitivi, dei locali e delle apparec- chiature presenti alla data dell’offerta e del loro stato d’uso.

Art. 1 - 02 Servizi e relativi oneri

Il servizio che si intende appaltare ha per oggetto l’esecuzione delle attività di manutenzione di tutte le apparecchiature elettromedicali e non presenti presso il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra.

In particolare i servizi di gestione e manutenzione delle apparecchiature, compresi nel canone sono i seguenti:

 Gestione informatizzata dell’inventario con aggiornamento dello stesso e dell’aggiornamento dei dati relativamente agli interventi di manutenzione preventiva e correttiva, dei controlli funzionali, delle verifiche di sicurezza, delle prove di accettazione e di ogni quant’altro occorra al monitoraggio delle attrezzature elettromedicali e non

 Esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria/preventiva/programmata su tutte le apparecchiature elettrome- dicali e non, comprensivo di tutto quanto necessario allo scopo;

 Esecuzione delle attività di manutenzione correttiva e straordinaria sulle apparecchiature elettromedicali e non, com- prensivo di tutto quanto necessario allo scopo, ivi inclusi tutti i pezzi di ricambio

 Verifica periodica di sicurezza elettrica e controlli funzionali delle apparecchiature elettromedicali utilizzate dai diversi reparti e suddivise in apparecchiature ordinarie e apparecchiature di particolare interesse diagnostico e tera- peutico;

 Attività di consulenza/modifica del software relativo alla gestione delle apparecchiature

(5)

 Collaudo di accettazione di apparecchiature elettromedicali e non di nuova acquisizione e verifica di sicurezza elet- trica

 proposte di dismissioni di apparecchiature a ciclo di vita ritenuto concluso;

 aggiornamento dell’inventario con riscontro e valorizzazione delle apparecchiature;

 partecipazione a riunioni.

Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria delle attrezzature elettromedicali /non elettromedicali derivante da cause diverse dalla normale usura di parti di ricambio dovuta all’uso dell’apparecchiatura o comunque non rientrante nella casistica sopra esposta, l’operatore economico aggiudicatario si farà carico di eseguire l’intervento di manutenzione rimettendo alla stazione appaltante il preventivo di spesa dettagliato (costo dell’eventuale pezzo di ricambio, e costo orario della mano d’opera e delle ore occorrenti). Tale spesa non rientra nel canone fisso annuale e la stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare/non accettare detto preventivo.

Scopo del servizio è garantire, attraverso la collaborazione di una Ditta che si ponga in rapporto con il Centro INAIL, assumendo la responsabilità diretta delle funzioni manutentive e gestionali precisate nel presente Capitolato, la massima funzionalità ed efficienza del parco tecnologici, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle relative disposizioni di legge.

Il servizio ha per oggetto l’esecuzione delle attività di manutenzione, comprensiva di tutti i pezzi di ricambio occorrenti per la perfetta funzionalità delle apparecchiature, di seguito indicate come ricambi, e dei materiali la cui usura è legata all’utilizzo, di seguito indicati come usurabili, necessari a garantire l’efficienza funzionale delle attrezzature descritte nell’allegato A.

I compiti elencati dovranno essere espletati nelle modalità, nei tempi e nel livello di cooperazione con il personale dell’INAIL secondo quanto stabilito negli articoli successivi.

La Ditta dovrà verificare il censimento di tutte le apparecchiature ed attrezzature oggetto d’appalto, elettromedicali e non, controllando che per ciascuna apparecchiatura sia presente la scheda individuale come dettagliatamente descritto successivamente.

In tale occasione dovrà essere verificata, con annotazione sulla stessa scheda, la rispondenza alle normative vigenti (impianto di collegamento, condizioni ambientali, sistemi di connessione, destinazione d’uso etc.) per la loro successiva eventuale messa a norma con rilascio della relativa certificazione sulla sicurezza elettrica etc..

Più esplicitamente il presente appalto si intende del tipo “tutto compreso” per quanto concerne ogni e qualsiasi prestazione, compreso pertanto la fornitura dei pezzi di ricambio, nonché dei materiali soggetti a usura.

Pertanto sono comprese nel prezzo d’appalto tutte le parti di ricambio necessarie per la rimessa in funzione in modo ottimale delle apparecchiature, ivi comprese quelle necessarie per la manutenzione correttiva e/o straordinaria.

Si intendono compresi altresì i costi relative a spese di trasferta e viaggio, al trasporto, mano d’opera etc.

Tutti i pezzi di ricambio e i materiali che devono essere sostituiti nelle attività manutentive dovranno essere originali.

Art. 1 - 03 Organizzazione dei servizi e qualificazione del personale Nell'ambito del rapporto della fornitura dei servizi, si identificano le seguenti figure/funzioni:

per la Ditta esecutrice (in seguito chiamata “la Ditta”)

Responsabile Tecnico: Responsabile del servizio con funzioni di coordinamento che sarà unico referente per qualunque problematica legata alla gestione.

Requisito minimo richiesto: possesso di titolo di laurea quinquennale in ingegneria meccanica o elettronica o biomedicale o diploma di perito industriale (specializzazione elettrotecnica, elettronica o biomedicale o diploma di perito industriale

(6)

(specializzazione elettrotecnica, elettronica telecomunicazioni o equipollente) con adeguata esperienza non inferiore a cinque anni nel campo delle manutenzioni delle apparecchiature elettromedicali

Esecutori: Tecnici in possesso di diploma di perito industriale (specializzazione elettrotecnica, elettronica, telecomuni- cazioni o equipollente) con adeguata esperienza non inferiore a tre anni nel campo delle apparecchiature elettromedicali, in grado di svolgere tutte le attività richieste per l’effettuazione degli interventi di manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria nonché delle verifiche di sicurezza e delle eventuali rimesse a norma, dimostrando la conoscenza della tec- nologia specifica e del funzionamento delle apparecchiature e degli impianti ai quali sono collegate

L’organigramma dovrà tenere conto, inoltre, della gestione informatizzata del servizio e delle attività di consulenza per l’Amministrazione contraente (in seguito chiamata INAIL)

Responsabile dell’Amministrazione contraente: Responsabile per INAIL dell’insieme dei servizi oggetto dell’appalto e pertanto, interfaccia unico e rappresentante dell’INAIL nei confronti della Ditta.

Al Responsabile dell’INAIL verrà demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione dei servizi da parte della Ditta.

Il Responsabile dell’INAIL, pertanto, provvederà a sorvegliare e partecipare allo svolgimento della regolarità delle ope- razioni di manutenzione e delle verifiche periodiche delle apparecchiature e dei relativi oneri contrattuali durante l’ese- cuzione dei servizi.

Nel caso in cui il Responsabile INAIL fosse impossibilitato a partecipare a tale attività, il Dirigente del Centro INAIL, nominerà uno o più responsabili ad interim, cui delegare di affiancare il Direttore Tecnico, durante lo svolgimento dei servizi.

Art. 1-04 Interfaccia unica

La Ditta è per l’INAIL l’unica interfaccia e pertanto dovrà farsi esclusivo carico della efficacia dei servizi compresi nel contratto.

Sarà compito della Ditta gestire, nei tempi e nei modi definiti, gli interventi presso la struttura INAIL e verificare che siano rispettate le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81 del 09/04/08) e ogni altro adempimento normativo relativo all’erogazione dei servizi affidati.

Art.1-05 Migliorie

Durante lo svolgimento della propria attività la Ditta dovrà costantemente valutare in senso critico la validità e la qualità dei servizi prestati in rapporto alla dinamica evolutiva del servizio stesso, alle esigenze sottese ad una migliore conserva- zione delle apparecchiature elettromedicali ed alle necessità operative del personale INAIL.

Le eventuali proposte dovranno essere inquadrate in una logica di miglioramento delle qualità dei servizi, ottimizzando il rapporto qualità prezzo mediante il mantenimento e/o la riduzione del livello di spesa.

Le proposte potranno riguardare interventi correttivi di carattere tecnico, nuove politiche di manutenzione, investimenti in apparecchiature tecnologicamente più avanzate, modifiche nell’erogazione dei servizi e/o allargamento degli stessi.

Ogni eventuale proposta dovrà essere corredata da un’analisi comprendente i relativi costi di realizzazione e i benefici che ne derivano.

(7)

L’INAIL si riserva di valutare economicamente e funzionalmente le eventuali proposte, ed ordinare a suo insindacabile giudizio e con eventuali introduzioni di azioni correttive, l’esecuzione nei termini di tempo e di spesa che si andranno a definire.

Art.1-06 Osservanza leggi e norme

La Ditta dovrà eseguire le prestazioni contrattuali affidate nella piena e totale osservanza delle normative legislative, tecniche e regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti in materia con particolare riguardo alle seguenti:

 Legge n. 186 del 01-03-1968: “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione di impianti elettrici ed elettronici”

 Legge n. 791 del 08/10/1977: “Attuazione della direttiva del consiglio della Comunità Europea (n.73/23/CEE) re- lativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”

 D. Lgs 50 del 18-04-2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche e integrazioni”;

 D.M. 19.04.2000 n. 145 (capitolato generale d’appalto delle opere pubbliche), per le parti in vigore.

 D. Lgs. n. 81 del 09-04-2008: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 03/08/2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

 D.M. n. 37 del 22-01-2008: “Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”

 Legge n. 46 del 05/03/1990 (articoli 8, 14 e 16)

 Norma CEI EN 60601–1; Classificazione CEI 62-5 – “Apparecchi elettromedicali – Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali”

 Guida CEI 62-148 (CEI EN 62353) ed. Novembre 2015. “Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali”. Da seguire anche prima della messa in servizio.

 Norma CEI EN 60601-2-37/A1 – Classificazione CEI: 62-124; V2 - Apparecchi elettromedicali. Parte 2: “Prescri- zioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali degli apparecchi per la diagnosi e il monitoraggio medico a ultrasuoni”

 CEI EN 60601-2-25 Classificazione CEI: 62-76 - “Apparecchi elettromedicali: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali degli elettrocardiografi”

 CEI EN 60601-2-27 Classificazione CEI: 62-71 - Apparecchi elettromedicali Parte 2: “Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali degli apparecchi di monitoraggio elettrocardiografico”

La Ditta è obbligata ad applicare integralmente le norme riguardanti il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona di appartenenza dei beni.

È altresì direttamente responsabile dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

Art. 1 – 07 Sicurezza

L’appalto dovrà essere gestito nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela dell’igiene e sicurezza nel lavoro. In particolare, cooperare e coordinarsi con la committenza e con le altre imprese prestatrici di altri servizi, forniture e lavori, in conformità con quanto stabilito dall’articolo 26 del D. Lgs. 81/2008.

Oneri a carico del committente

(8)

Il datore di lavoro-committente, ai sensi del succitato articolo 26 del D. Lgs. 81/2008, fornirà all’assuntore dettagliate informazioni sui rischi negli ambienti in cui sono destinati ad operare a sulle misure di protezione e prevenzione e di emergenza adottate alla propria attività.

Metterà pertanto a disposizione dell’assuntore le norme interne vigenti nei luoghi in cui si esplica il servizio, e lo infor- merà anche di eventuali variazioni di rischio che dovessero insorgere durante lo svolgimento dei lavori.

Il datore di lavoro-committente provvederà al coordinamento degli interventi con altri interventi e le attività normalmente svolte negli ambienti oggetto della manutenzione del presente capitolato.

Il coordinamento avverrà tramite il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi del committente.

Oneri a carico dell’assuntore L’assuntore, da parte sua, dovrà:

- redigere il proprio documento di valutazione dei rischi, relativamente alle attività contemplate nel presente appalto e tenuto conto della specificità dei luoghi in cui si svolgeranno le predette attività e trasmetterlo alla committenza ai fini della redazione del DUVRI.

Tale documento deve definire almeno i seguenti argomenti:

- organizzazione aziendale con particolare riferimento alle figure che rivestono compiti speciali a fini della prevenzione infortuni

- elenco nominativi dei prestatori del servizio;

- compiti e responsabilità dei prestatori del servizio;

- modalità di organizzazione del servizio;

- modalità operative della prestazione del servizio con particolari riferimento alla prevenzione infortuni;

- elenco attrezzature da adoperare e loro conformità alle norme;

- elenco opere provvisionali necessarie all’esecuzione del sevizio e loro conformità alle norme;

- elenco dei rischi interferenti.

Interferenze e rapporti con altri assuntori

Qualora nei luoghi operassero altri assuntori che svolgono attività diverse ed eventualmente correlate tra loro, gli oneri derivanti da tale situazione sono compresi tra gli oneri a carico dell’assuntore e pertanto tale situazione non giustifica rallentamenti dei lavori né modifiche dei termini contrattuali.

Il coordinamento delle attività dei singoli assuntori compete al committente.

Art. 1 – 08 Importo dell’Appalto

L’importo complessivo presunto a Base d’Asta dell’Appalto ammonta a Euro 120.000,00 di cui Euro 1.200,00 per oneri della sicurezza, IVA esclusa, per un periodo di anni 2.

L’ammontare dell’appalto sarà determinato in forma definitiva nel Contratto di Appalto.

Tale importo potrà subire variazioni, in più o in meno, nei limiti ammessi senza che la Ditta possa nulla pretendere (art.

106 D. Lgs. 50/2016).

Il prezzo di aggiudicazione resterà fisso e invariato per l’intera durata del servizio ad eccezione della revisione prezzi prevista dal Codice dei contratti consentita nel 2° anno mediante richiesta scritta dell’appaltatore di revisione delle quo- tazioni contrattuali in base alla variazione degli indici ISTAT (FOI) del periodo di riferimento corredata dal calcolo se- condo la media percentuale dell’anno e da relazione circa l’aumento delle spese

Si intendono compresi nei corrispettivi tutti gli oneri a carico dell’appaltatore derivanti dall’espletamento del servizio e dai mezzi d’opera, con l’unica esclusione di quelli indicati come a carico del committente.

(9)

Si evidenziano in particolare i seguenti oneri:

Sicurezza

Gli oneri relativi alla sicurezza durante l’espletamento del servizio.

Appalto promiscuo

Gli oneri derivati dalle difficoltà operative di svolgimento del servizio a causa della presenza di personale della commit- tenza e degli utenti.

Regolarità contributiva

Gli oneri relativi alle assicurazioni sociali e tutti, indistintamente, gli obblighi inerenti i contratti di lavoro.

Al fine di controllare l’esatto adempimento degli obblighi contributivi dell’assuntore nei riguardi delle assicurazioni so- ciali obbligatorie, l’emissione dei certificati di pagamento da parte del committente sarà subordinata alla verifica della regolarità contributiva dell’assuntore.

(10)

CAPITOLO II

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 2 – 01 Durata del Contratto

La durata del contratto è fissata in anni 2 (due), a decorrere dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

Il contratto sarà redatto e firmato dalle parti nell’arco di 60 giorni dall’affidamento provvisorio.

Alla scadenza naturale del contratto ovvero in caso di recesso, la Ditta sarà tenuta comunque a rendere i servizi, alle stesse condizioni già pattuite, fino a quando l’INAIL non abbia provveduto alla nuova aggiudicazione.

Alla scadenza contrattuale l’appaltatore si farà carico di effettuare una verifica completa delle apparecchiature onde per- metterne la constatazione della piena efficienza e del perfetto funzionamento e di redigere una dichiarazione riguardante tutte le attrezzature presenti nell’inventario.

Qualora l’INAIL non riscontrasse la piena efficienza delle apparecchiature affidate richiederà alla Ditta, per iscritto, l’im- mediato ripristino.

Le spese di ripristino saranno totalmente a carico della Ditta anche con riserva di risarcimento per eventuali maggiori danni subiti.

Art. 2 -02 Garanzia provvisoria e definitiva

Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del Decreto Legge 76/2020 la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.

La cauzione definitiva sarà prodotta dall’appaltatore secondo quanto recitato dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art.2–03 Documenti che fanno parte del contratto

La stipula del contratto avverrà in conformità ai disposti degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016.

Faranno parte integrante del contratto di appalto:

- Il presente Capitolato d’Oneri ed i relativi allegati - Polizze assicurative previste

- Garanzia definitiva

- L’offerta economica corredata di tutti i documenti richiesti dal presente capitolato, dalla lettera d’invito e dalla lettera di aggiudicazione definitiva.

- Norme e leggi di riferimento.

Art. 2 – 04 Tempi e modalità di intervento La Ditta dovrà garantire il servizio per tutte le attività previste nel presente Capitolato.

L’esecuzione degli interventi di manutenzione e le verifiche di sicurezza dovranno avvenire per quanto possibile presso il Centro.

(11)

Nel caso di riparazioni presso laboratori esterni le apparecchiature viaggeranno a rischio e pericolo della Ditta che dovrà farsi carico del ritiro e delle relative spese di trasporto, imballo ed eventuale spedizione.

La Ditta dovrà provvedere alla sostituzione di tutte le parti di ricambio che in occasione degli interventi di manuten- zione risultassero difettose e guaste o comunque tali da pregiudicare il corretto funzionamento delle apparecchiature.

Il servizio di manutenzione sarà svolto secondo tempi e le modalità di esecuzione appresso indicate:

- N. 2 interventi annui programmati per la manutenzione preventiva

- N. 1 intervento annuo per le verifiche di sicurezza elettrica e dei controlli prestazionali - N. 2 interventi mensili programmati per la manutenzione correttiva e straordinaria

- Visite illimitate su richiesta per le apparecchiature di particolare interesse diagnostico e terapeutico;

- N. 15 visite annue per richieste urgenti su chiamata ad insindacabile giudizio dell’INAIL, da effettuare dalle ore 9.00 alle 18.00 entro 16 ore lavorative successive alla richiesta scritta ed inviata per fax o E-mail

Art.2 - 05 Variazione degli interventi e dei servizi

La Ditta non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi assunti secondo le previsioni contrat- tuali.

Di contro Essa ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall’INAIL e che questi gli abbia ordinato, che non rappresentino modifica essenziale alla natura dei servizi e delle prestazioni comprese nel contratto.

Nel periodo di validità del contratto all’INAIL è riservata, altresì, la più ampia insindacabile facoltà di integrare l'ordina- tivo di fornitura, ampliando o riducendo il numero o il tipo delle apparecchiature elettromedicali da affidare in gestione alla Ditta del servizio, e/o ampliando o riducendo il numero dei servizi a richiesta.

Tali variazioni non comportano modifiche della scadenza del contratto che rimane fissata al termine dei due anni dalla Data di attivazione del servizio.

Solo nel caso in cui la volumetria lorda complessiva dei servizi subisca una variazione in aumento o diminuzione, supe- riore al 5% sarà consentito alle parti richiedere una revisione contrattuale per adeguare il contratto alle nuove esigenze.

Nel caso di variazione in aumento o diminuzione, superiore al 5% fino al 20%, il compenso verrà proporzionalmente adeguato all’aumento o al decremento della prestazione.

Nel caso, invece, di riduzione o aumento superiore al 20%, previo consenso dell’affidatario, sarà stipulato apposito atto aggiuntivo al contratto principale.

Art.2 - 06 Pagamenti

Per la stipula del contratto la Ditta è obbligata ad assumersi tutte le imposizioni di cui all’art. 3 della L. 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche (Tracciabilità dei flussi monetari) oltre ovviamente a fornire le coordinate bancarie del proprio Istituto di credito relativamente al sopra indicato conto corrente.

L’importo annuo del canone verrà effettuato in rate trimestrali posticipate pari a 1/4 dell’intero ammontare annuo.

La liquidazione del fatturato sarà effettuata tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, nel termine di 60gg dal ricevimento della fattura. L’emissione della fattura dovrà essere su- bordinata all’accertamento da parte del tecnico appositamente incaricato dall’INAIL dell’ottemperanza degli obblighi contrattuali e dall’accertamento della regolarità contributiva (DURC) da parte del personale di INAIL CRM VOLTERRA.

I documenti di fatturazione corredati del CIG di gara devono essere inviate in forma elettronica tramite sistema di inter- scambio operativo sul portale fatturazione Elettronica PA a cui si accede da http://www.fatturapa.gov.it; codice univoco ufficio: K1KQAF.

(12)

La liquidazione di interventi per manutenzione non rientranti nel canone annuale fisso saranno effettuati su presentazione di documenti di fatturazione da rimettere al Centro e saranno liquidati secondo le modalità di cui sopra, previo accerta- mento di regolare esecuzione.

In particolare, la fattura dovrà essere emessa dopo che il sopra citato tecnico abbia constatato, oltre il regolare svolgimento delle operazioni previste, l’esatta compilazione delle schede di intervento e l’inserimento dei dati sul sistema informatico.

Art. 2 – 07 Penalità

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla Ditta esecutrice, il servizio non venisse espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal contratto e dal Capitolato d’oneri, l’INAIL addebiterà alla Ditta le se- guenti penali, fatto salvo il diritto dell’INAIL di richiedere ogni ed eventuale maggiore danno conseguente:

 Per la mancata o parziale esecuzione della manutenzione ordinaria/programmata/preventiva e delle verifiche perio- diche di sicurezza elettrica così come previsto dai relativi piani degli interventi, in termini di tempo e in termini di modalità esecutive verrà applicata una penale come segue:

- Per ogni apparecchiatura, fino a 15 giorni di ritardo, 20 (venti) euro/giorno;

- oltre il 15° giorno, 50,00 (cinquanta) euro/giorno.

 Per la mancata o parziale esecuzione della manutenzione correttiva e /o straordinaria come previsto dal capitolato, in termini di tempo e in termini di modalità esecutive verrà applicata una penale come segue:

Apparecchiature di particolare interesse diagnostico e terapeutico e apparecchiature salvavita

- In caso di chiamata per interventi su apparecchiature di cui al presente paragrafo, la ditta è obbligata ad effettuare il sopralluogo entro le 8 (otto) ore lavorative dalla chiamata ed a fornire contestualmente un’apparecchiatura sostitu- tiva; in caso di inadempienza, verrà applicata alla ditta una penale di € 100 (euro cento) per ogni giorno di ritardo oltre le 8 ore;

- la ditta è altresì obbligata ad aprire la scheda di manutenzione ed a risolvere il guasto entro le 32 (trentadue) ore lavorative dalla chiamata; in caso di inadempienza, verrà applicata alla ditta una penale di € 200 (euro duecento) per ogni giorno di ritardo oltre le 32 ore;

- qualora l’apparecchiatura dovesse necessitare di materiale di ricambio, la Ditta dovrà attivare la richiesta nei tempi indicati e provvedere alla sostituzione entro le 32 ore dalla ricezione del materiale di ricambi;

- l’apparecchiatura sostitutiva rimarrà in uso all’Inail fino al ripristino dell’apparecchiatura guasta.

Apparecchiature ordinarie

- In caso di chiamata per interventi su apparecchiature di cui al presente paragrafo, la ditta è obbligata ad effettuare il sopralluogo entro le 48 (quarantotto) ore lavorative dalla chiamata; in caso di inadempienza, verrà applicata alla ditta una penale di € 50 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo oltre le 48 ore;

- la ditta è altresì obbligata ad aprire la scheda di manutenzione ed a risolvere il guasto entro le 96 (novantasei) ore lavorative dalla chiamata; in caso di inadempienza, verrà applicata alla ditta una penale di € 100 (euro cento) per ogni giorno di ritardo oltre le 96 ore;

- relativamente alla mancata risoluzione del guasto e ripristino del corretto funzionamento dell’apparecchiatura entro il tempo programmato, qualora sia stata comprovata evidenza documentale giustificativa del motivo del ritardo non imputabile alla ditta (che comunque salvo casi eccezionali non può superare i 30 giorni lavorativi), verrà applicata una penale di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal 31° (trentunesimo) giorno.

(13)

La Ditta, nel caso non fosse in grado di risolvere il guasto entro i tempi concordati, potrà addurre comprovata evidenza documentale per ogni caso in cui non riuscisse a ripristinare il corretto funzionamento dell’apparecchiatura.

Sono ammessi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a giustificazione del ritardo, i seguenti eventi:

 un ritardo nella fornitura del pezzo di ricambio da parte della Ditta costruttrice della apparecchiatura;

 un tempo tecnico di effettuazione dell’intervento di riparazione da parte di personale tecnico della Ditta costruttrice.

Nel caso di danni causati, per incuria e/o incapacità dei tecnici della Ditta, sulle apparecchiature soggette a manutenzione verrà applicata una penale forfettaria pari al costo di riacquisto della apparecchiatura.

Delle applicazioni di eventuali penali e dei motivi che le hanno determinate l’INAIL provvederà, tempestivamente, ad informare la Ditta a mezzo fax/PEC.

Le penalità a carico della Ditta saranno direttamente prelevate dalle competenze ad essa dovute, operando detrazioni sulle fatture emesse dalla Ditta.

Art. 2 – 08 Subappalto

La Ditta sarà obbligata a far fronte in modo autonomo a tutte le incombenze derivanti dalle attività oggetto dell’appalto.

Il contratto non potrà essere ceduto a terzi pena l’annullamento.

Limitatamente all’attività di manutenzione ed a fronte di specifiche esigenze tecniche, la Ditta potrà affidare parzialmente a ditte terze quota del servizio, purché tali Ditte risultino essere produttrici delle apparecchiature o emanazione delle stesse sul territorio nazionale.

L’Impresa sarà ritenuta responsabile nei confronti dell’INAIL anche di attività svolte dalle ditte terze

Art.2 – 09 Assicurazioni e responsabilità della Ditta

La Ditta riconosce essere di sua esclusiva competenza e spettanza l’iniziativa dell’adozione, nell’espletamento di quanto previsto dall’appalto, di tutti i mezzi opportuni per evitare qualsiasi danno che possa colpire cose o persone. Pertanto esonera l’INAIL da ogni responsabilità, anche verso terzi, per infortuni e danni che possano verificarsi in dipendenza diretta o indiretta dell’appalto.

Tutte le responsabilità sopra indicate e ogni altra, comunque, derivante nei confronti dell’INAIL e per danni causati a terzi, dall’esecuzione dei servizi dovranno essere coperte da polizza assicurativa.

La Ditta, pertanto, è tenuta a stipulare una polizza assicurativa per propria responsabilità civile verso terzi per l’erogazione del servizio di manutenzione di cui al presente capitolato, con almeno i seguenti massimali:

- € 500.000 = ( cinquecentomila) per ogni sinistro;

- € 500.000 = ( cinquecentomila) per ogni persona che abbia subito lesioni corporali;

- € 500.000 = ( cinquecentomila) per danneggiamenti a cose e/o animali, qualunque ne sia il numero, anche se ap- partenenti a più persone.

Sono espressamente esclusi dalla responsabilità dell’assuntore i disservizi ed i danni derivanti da infiltrazioni d’acqua, incendi, anormalità nell’erogazione dell’energia elettrica di F.M., nonché di quelli derivanti da causa di forza maggiore o comunque al di fuori del proprio controllo.

Le garanzie dovranno essere operanti anche per i casi di colpa grave della Ditta e delle persone di cui la Ditta deve rispondere.

La polizza dovrà prevedere la rinuncia di rivalsa dell’Assicuratore.

La Ditta prima della firma del contratto dovrà produrre copia di detta polizza, vincolata a favore dell’INAIL che si riserva il diritto di approvarla o di richiederne la modifica.

(14)

La polizza avrà durata sino alla data di effettuazione della regolare esecuzione.

Viene fatto, altresì, carico alla Ditta la refusione dei danni provocati dal proprio personale dipendente a qualsiasi titolo operante.

I danni arrecati colposamente dalla Ditta, verranno contestati per iscritto. Qualora le giustificazioni non siano state accolte e la Ditta non abbia provveduto al ripristino nel termine fissato, vi provvederà l’INAIL addebitandone le relative spese alla Ditta stessa.

La sorveglianza da parte del Responsabile dei rapporti con la Ditta che potrà essere saltuaria, non diminuisce in nulla la responsabilità della stessa per quanto riguarda l’esatto adempimento degli ordini impartiti e la buona esecuzione del ser- vizio di manutenzione, nonché l’osservanza delle buone regole dell’arte, la buona qualità dei materiali impiegati e l’even- tuale responsabilità per danni a cose e persone.

L’INAIL si riserva la più ampia facoltà di indagine sugli interventi eseguiti, di applicazione delle relative sanzioni, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate all’atto dell’esecuzione.

Il personale addetto dovrà essere opportunamente avvertito ed istruito ad osservare scrupolosamente le regole e le indi- cazioni igieniche e di protezione, imposte sia dal personale addetto dell‘INAIL che dalla segnaletica e dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Il personale della Ditta è tenuto a rispettare le indicazioni del Documento di valutazione dei rischi da interferenze fornito dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’INAIL in relazione ai rischi legati ai luoghi di lavori in cui si troverà ad operare.

Il personale della Ditta che dovesse far uso di telefono cellulare nelle attività di manutenzione, è tenuto al rispetto delle iniziative sull’utilizzo corretto di telefoni cellulari in ambiente sanitario riabilitativo.

Art. 2 – 10 Risoluzione, Revoca e Recesso

Insorgendo controversie, la Ditta non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l’INAIL darà a mezzo dei propri uffici.

Fatte salve le altre e diverse ipotesi previste dalla Legge, in caso di grave inadempimento della Ditta delle obbligazioni previste dal presente Capitolato d’Oneri, è in facoltà dell’INAIL chiedere la risoluzione del contratto, con contestuale incameramento della garanzia a titolo di penale, ed affidare a terzi, in danno della Società, il servizio di cui trattasi, salva ed impregiudicata ogni azione per il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti per effetto dell’inadempimento della Ditta.

Sono in particolare ritenute inosservanze contestabili ai fini del contratto, tra le altre:

- inadempienze rilevate nel trattamento economico e previdenziale degli operatori;

- mancato rispetto della qualità del servizio e dei tempi di esecuzione dello stesso;

- gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nel presente Capitolato d’oneri;

- gravi inadempienze relative alla sicurezza.

In caso di inosservanza, L’INAIL invierà richiamo scritto motivato mediante lettera Racc. A.R./PEC; dopo il terzo ri- chiamo scritto senza che la Ditta possa vantare pretese e/o compensi di sorta, l’INAIL potrà procedere alla risoluzione del contratto fatte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti e l’incameramento della garanzia definitiva.

Art. 2 – 11 Recesso anticipato convenzionale

L'INAIL si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell'art. 1373, comma 2 del Codice Civile, in qualsiasi momento, senza corrispettivo, discrezionalmente e senza obbligo alcuno di motivazione, mediante comuni- cazione da inviare alla Ditta con raccomandata A.R., con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, la Ditta avrà diritto

(15)

a percepire soltanto il corrispettivo delle prestazioni già effettuate e nulla le sarà dovuto per le spese sostenute e/o per il mancato guadagno.

Tale facoltà non è consentita alla Ditta.

Art. 2 – 12 Contestazioni

La Ditta, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato ed in tutti gli altri documenti, che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di ne- cessità.

In particolare dopo la stipulazione del contratto, la Ditta non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per even- tuali difficoltà che dovessero insorgere durante l’esecuzione degli interventi e la gestione dei servizi.

Costituiscono applicazioni di penali, inadempienze contrattuali, come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi.

Ai sensi dell’art. 1456 del C.C. potrebbero costituire clausola risolutiva espressa al verificarsi della terza verbalizzazione per grave inadempienza contrattuale ai fini della sicurezza, più precisamente per avvenuti danni gravi fisici provocati a personale medico, paramedico e pazienti per inadempimenti del servizio oggetto dell’appalto nell’arco del periodo con- trattuale, contestata per iscritto dal Direttore Tecnico dell’INAIL, non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata.

In caso di risoluzione per inadempimento della Ditta, questa dovrà provvedere al risarcimento di tutti i danni riportati dall’INAIL, il quale avrà diritto di incamerare, a titolo di penale e salvo il maggior danno subito, la cauzione versata ed avrà diritto di ritenere a garanzia ogni qualsiasi somma dovuta alla Ditta a qualsiasi titolo, in attesa del responso del Collegio Arbitrale in merito all’entità della somma da corrispondere all’INAIL quale risarcimento.

Art. 2 – 13 Riserve - controversie

In caso di controversie e/o contestazioni, comunque relative all’esecuzione dei servizi, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad essi, la Ditta non potrà sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire le disposi- zioni ricevute. Peraltro potrà formulare espressa riserva scritta indirizzata alla Stazione appaltante.

Resta tuttavia tenuto ad uniformarsi alle disposizioni dell’INAIL, senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione del servizio appaltato o delle prestazioni ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare all’’INAIL.

Per ogni eventuale controversia non deferibile, è competente in via esclusiva il Foro di PISA.

Art. 2 – 14 Spese contrattuali imposte e tassa Sono a carico della Ditta senza titolo di rivalsa:

 Le spese contrattuali;

 Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento ed alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico della Ditta tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico della Ditta.

(16)

A carico della Ditta restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio di manutenzione e sulle forniture occorrenti.

Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

(17)

CAPITOLO III

ESECUZIONE DEI SERVIZI

Art. 3 – 01 Presa d’atto dei luoghi e delle circostanze

La Ditta riconosce espressamente che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare, a tempi prescritti e a perfetta regola d’arte, tutti i servizi e le prestazioni in appalto.

Tale assunzione di responsabilità consegue alla presa d’atto dei luoghi dove devono essere eseguite le prestazioni, nonché delle problematiche e delle circostanze connesse con l’espletamento del servizio integrato nella sua completa articola- zione; tutto ciò anche in assenza di una puntuale conoscenza dello stato fisico e conservativo delle apparecchiature, in grado di permettere una valutazione analitica per la gestione e l’esecuzione della manutenzione correttiva e programmata.

Con l’offerta formulata la Ditta assume, inoltre, interamente su di sé, esentando l’INAIL, tutte le responsabilità di analisi economica, nonché, quelle organizzative, progettuali e civili connesse con l’espletamento dei servizi conferiti, che pre- vede l’esecuzione delle operazioni in locali con presenza di persone e servizi pubblici che non possono essere interrotti.

La Ditta non potrà quindi eccepire, durante l’espletamento dei servizi, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi non possano configurarsi come eventi causati da forza maggiore, ai sensi del Codice Civile.

Per tale motivo la Ditta è tenuta a svolgere tutte le indagini del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l’offerta economica con piena ed esclusiva responsabilità.

Art. 3 – 02 Consegna del parco apparecchiature

Per l’espletamento dei servizi appaltati si procederà alla consegna del parco apparecchiature la cui formalizzazione dovrà risultare da apposito verbale che sarà redatto in contraddittori tra il Responsabile appositamente incaricato dall’INAIL e la Ditta.

In detto verbale dovrà risultare lo stato di buona conservazione e di efficienza delle apparecchiature e dei componenti.

Con il verbale di consegna, la Ditta assume immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto.

In caso di mancata consegna entro i termini previsti per fatto imputabile alla Ditta, l’INAIL si riserva la facoltà di procede alla risoluzione del contratto, salvo il diritto di far valere ragioni per danni subiti.

L’INAIL, a mezzo del proprio Responsabile tecnico, si riserva ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, la regolare esecuzione delle prestazioni e l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dalla Ditta.

Qualora le inadempienze accertate riguardassero la mancata esecuzione delle operazioni previste nelle schede di manu- tenzione, l’INAIL non riconoscerà alla Ditta gli importi relativi.

In tutti i casi di inadempienza la Ditta sarà chiamata al risarcimento di eventuali danni conseguenti e l’INAIL avrà la possibilità di risolvere il contratto.

Per ritardi negli interventi oltre i limiti espressamente indicati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, si applicherà il blocco immediato dei pagamenti in corso di liquidazione.

Allo scadere del contratto o comunque all’eventuale risoluzione, si procederà, in contraddittorio, alla ricognizione dello stato di conservazione con le modalità descritte successivamente.

(18)

Art. 3 – 03 Avvio del servizio

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'avviamento del servizio di manutenzione, inteso come inizio delle attività, all’atto della redazione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, predisponendo tutto quanto necessario allo svolgimento delle attività previste nel presente Capitolato, e più precisamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà:

 concordare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’INAIL il necessario coordinamento per il rispetto delle norme in materia di sicurezza;

 rendere attivo un Call center per le richieste di intervento;

 comunicare ogni informazione necessaria allo svolgimento del servizio;

 rendersi disponibile a partecipare ad incontri di informazione sull'organizzazione del servizio e sulle procedure utiliz- zate;

 rendere operativo il sistema informatico, esistente, per la gestione del servizio oggetto della fornitura.

Per le attività di avviamento non è previsto alcun compenso in quanto atto preparatorio allo svolgimento dei servizi ap- paltati.

Art. 3 – 04 Descrizione dei servizi

La Ditta dovrà garantire l’esecuzione dei servizi integrati di cui è risultato aggiudicatario, rispettando gli impegni con- trattuali (tempi di intervento, rispetto delle tempistiche relative alla manutenzione preventiva, correttiva, verifiche perio- diche ecc.) con le modalità specificate nel presente Capitolato d’Oneri.

Vengono di seguito definite le operazioni basilari normalmente da svolgere nell’ambito del servizio relativamente alla manutenzione e al mantenimento in buono stato di efficienza delle apparecchiature elettromedicali:

- redazione dei piani di manutenzione e programmazione degli interventi di manutenzione preventiva e delle verifiche di sicurezza elettrica, redatti in accordo con l’INAIL al fine di non intralciare lo svolgimento della normale attività del Centro INAIL;

- esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria/preventiva/programmata su tutte le apparecchiature elettromedi- cali e non, comprensivo di tutto quanto necessario allo scopo, ivi inclusi tutti i materiali usurabili occorrenti;

- esecuzione delle attività di manutenzione correttiva e straordinaria sulle apparecchiature elettromedicali e non, com- prensivo di tutto quanto necessario allo scopo, ivi inclusi tutti i pezzi di ricambio;

- verifica periodica di sicurezza elettrica e controlli funzionali delle apparecchiature elettromedicali utilizzate dai di- versi reparti e suddivise in apparecchiature non critiche e apparecchiature di particolare interesse diagnostico e te- rapeutico;

- eventuali proposte per interventi correttivi su apparecchiature giudicate fuori norma dal personale dell’INAIL o comunque risultanti tali da verifiche di sicurezza eseguite dagli operatori incaricati, al fine di farle rientrare nei parametri stabiliti dalla normativa in vigore (rimessa a norma);

- gestione informatizzata dell’inventario con inserimento, nel corso del censimento, dei dati anagrafici di tutte le apparecchiature oggetto di appalto;

- redazione dei rapporti di lavoro e verifica congiunta con il Responsabile INAIL o con un suo delegato della corret- tezza e completezza dei dati;

- archiviazione del libro macchina, dei rapporti di lavoro e della documentazione tecnico/amministrativa;

- inserimento nel software gestionale dei dati tecnico-amministrativi (inventariazione anagrafica, manutenzione pre- ventiva, correttiva e straordinaria, verifiche di sicurezza elettrica etc….).

A tale scopo l’INAIL metterà a disposizione della Ditta tutta la documentazione tecnico/amministrativa delle apparec- chiature per le quali è stata richiesta la prestazione dei servizi oggetto dell’appalto.

(19)

Nel caso in cui l’INAIL non disponesse della documentazione tecnico/amministrativa relativa alle apparecchiature (com- prendente i manuali di servizio, la copia dell’ordine d’acquisto, ecc.), sarà onere della Ditta aggiudicataria provvedere a reperirne una copia.

Nel caso di comprovata impossibilità a reperire tale documentazione per rifiuto della Ditta fornitrice, l’INAIL, su richiesta della Ditta stessa, dovrà attivarsi e richiederne direttamente una copia a sue spese.

Qualora la reperibilità della documentazione tecnico-amministrativa dell’apparecchiatura non fosse possibile per altre cause (ad esempio, fallimento della Ditta produttrice), la Ditta sarà tenuta a recuperare la documentazione relativa ad apparecchiature analoghe.

La Ditta dovrà predisporre per ogni apparecchiatura un libro macchina, ove dovranno essere rintracciabili almeno le seguenti informazioni e documentazioni:

 indice dettagliato ed aggiornato della documentazione e delle informazioni esistenti;

 identificazione inventariale dell’apparecchiatura;

 ordine d’acquisto ove disponibile;

 valutazione storica o stimata del bene desunta dal verbale di accettazione;

 prove di collaudo;

 manuali tecnici (d’uso e di servizio) ove disponibili;

 rapporti di lavoro sugli interventi di riparazione, di manutenzione programmata e degli altri servizi quali controlli funzionali, verifiche di sicurezza ecc., compresi i Rapporti di lavoro relativi agli interventi eseguiti da Ditte terze.

Per ogni intervento di manutenzione o relativo agli altri servizi oggetto dell’appalto, la Ditta dovrà compilare un rapporto di lavoro recante i dati salienti della prestazione eseguita.

Tali rapporti di lavoro, oltre a quanto indicato specificatamente per ciascun servizio, devono contenere le seguenti infor- mazioni:

 data ed ora di apertura della chiamata (solo per le chiamate riguardanti le apparecchiature di particolare interesse terapeutico e per le 15 chiamate urgenti previste);

 data ed ora di inizio intervento;

 l’apparecchiatura oggetto dell’intervento (con riferimento al N. inventario ed ai dati identificativi);

 la tipologia dell’intervento (manutenzione preventiva, manutenzione correttiva, adeguamento normativo con rimozione non conformità, verifica di sicurezza, controllo funzionale, collaudo ecc.);

 reparto presso il quale è operante la apparecchiatura all’atto della richiesta dell’intervento tecnico;

 numero di ore dell’intervento tecnico e giorni di fuori servizio;

 descrizione dell’intervento tecnico;

 attuali condizioni di funzionamento dell’apparecchiatura;

 decisione, eventuale, di trasferire l’apparecchio presso il laboratorio con diagnosi tecnica della motivazione;

 pezzi di ricambio sostituiti senza onerosità per l’INAIL e relativo costo;

 materiali soggetti ad usura senza onerosità per l’INAIL e relativo costo;

 data ed ora di riconsegna dell’apparecchiatura presso il Reparto;

 nome e cognome in stampatello del Responsabile dell’INAIL (o suo delegato);

 firma del Responsabile dell’INAIL (o suo delegato);

 nome e cognome in stampatello del tecnico che ha effettuato le prove e/o l’intervento manutentivo, specificando se il tecnico è della Ditta oppure di una Ditta terza;

 denominazione della Ditta terza il cui tecnico ha effettuato le prove e/o l’intervento manutentivo;

 firma del tecnico che ha effettuato le prove e/o l’intervento manutentivo.

I rapporti di lavoro non possono essere cumulativi.

I singoli rapporti di lavoro dovranno essere redatti in tre copie:

 una copia dovrà essere rilasciata al referente del reparto dove è operativa l’apparecchiatura.

(20)

 una copia dovrà essere inclusa nel libro macchina;

 una copia dovrà essere conservata dalla Ditta.

L’INAIL potrà far eseguire a terzi gli interventi che la Ditta non eseguirà in ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente Capitolato, addebitandone i costi alla Ditta stessa.

Si specifica inoltre che le operazioni di manutenzione e verifica delle apparecchiature devono essere svolte da tecnici di sicuro e certificato livello di preparazione.

La Ditta dovrà provvedere, con oneri a suo carico, allo smaltimento dei pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura sostituiti nell’ambito delle attività del presente appalto, ad eccezione dei materiali classificati come rifiuti sanitari speciali il cui smaltimento è ad onere dell’INAIL.

Nel caso che il materiale sostituito sia stato inventariato, la Ditta dovrà comunicare all’INAIL il codice d’inventario prima di provvedere allo smaltimento.

La Ditta dovrà mettere a disposizione dell’INAIL un apposito Call Center, il cui onere è ricompreso nel canone, che fungerà da centro di ricezione e gestione delle chiamate durante la durata del contratto.

Tale “Call Center” dovrà avere un numero telefonico ed un numero fax e un indirizzo e-Mail, attivi e sorvegliati, in modo tale da gestire tutte le attività necessarie per la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto.

Gli orari di ricezione delle chiamate saranno dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 17:00, sabato e festivi esclusi.

Tutte le chiamate devono essere registrate su supporto informatico e se ne deve tenere traccia sui rapporti di lavoro.

La Ditta aggiudicataria dovrà, entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dall’attivazione del servizio, predisporre i seguenti calendari:

 piano delle operazioni di manutenzione preventiva e calendario degli interventi;

 piano delle operazioni delle verifiche di sicurezza calendario degli interventi;

 calendari delle verifiche di controlli funzionali.

Art. 3 – 05 attività di manutenzione

La manutenzione, oggetto dell’appalto, è la combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un dispositivo, medico e non, in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta.

Per la totalità delle prestazioni s’intende l’integrale servizio di manutenzione, ovvero la pianificazione, l’organizzazione, la gestione, il controllo e l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria/programmata/preventiva, correttiva, e straordinaria, da effettuarsi sulle apparecchiature, compreso le verifiche e i controlli periodici inerenti la sicurezza d’im- piego delle stesse. Più precisamente:

Piano di manutenzione

Il piano di manutenzione dovrà essere redatto dalla Ditta e riguarda l’organizzazione della manutenzione programmata che dovrà garantire almeno gli standard minimi indicati nel presente capitolato. Il piano dovrà essere consegnato all’INAIL entro 60 giorni lavorativi a partire dal verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

Il piano verrà verificato dal Responsabile tecnico dell’INAIL che potrà richiedere le modifiche e le integrazioni che riterrà più opportune.

(21)

Il piano di manutenzione deve contenere tutte le informazioni necessarie a rendere razionale ed efficiente la manutenzione degli apparecchi elettromedicali e non.

L’approfondimento delle informazioni che dovrà contenere il piano è funzionale al corretto espletamento degli obblighi contrattuali ed alla erogazione dei servizi oggetto dell’appalto.

Il contenuto minimo delle informazioni che dovranno essere contenute nel piano sono le seguenti:

- “manuale di manutenzione” inteso come raccolta di tutte le istruzioni per la manutenzione delle apparecchiature elet- tromedicali e non;

- “programma esecutivo di manutenzione” inteso come programmazione temporale e spaziale degli interventi di ma- nutenzione e di ispezione contenente un numero ed una frequenza minima pari a quelli previsti da leggi e/o norme tecniche, nei manuali dei costruttori e nel presente capitolato;

- “manuale d’uso” inteso come raccolta di tutte le procedure di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali e non in condizioni di sicurezza.

Manutenzione Ordinaria-Preventiva-Programmata

Secondo la norma UNI 9910 la manutenzione preventiva è la "La manutenzione eseguita ad intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un’entità”.

Per manutenzione preventiva (ordinaria o programmata) si intendono quindi le procedure periodiche di verifica e taratura, controllo, messa a punto, pulizia e lubrificazione delle parti meccaniche mobili, controllo dei circuiti idraulici e pneumatici con verifica della tenuta degli stessi, sostituzione di materiali, atte a prevenire e a ridurre i guasti - qualora questi siano in qualche misura prevedibili - e a mantenere in condizioni di adeguata funzionalità le apparecchiature oggetto del presente appalto. Di tali attività devono far parte la verifica periodica della rispondenza dell’apparecchiatura alle specifiche di funzionamento previste dal costruttore, la verifica periodica della corretta calibrazione, oltre a tutti quegli interventi volti a prevenire eventuali insorgenze di danni.

Gli interventi di manutenzione preventiva, pertanto hanno lo scopo di:

 prevenire il verificarsi dei guasti connessi all’utilizzo delle apparecchiature e all’usura delle parti componenti;

 mantenere le apparecchiature in condizioni di corretto funzionamento;

 garantire la qualità e l’affidabilità delle prestazioni di ciascuna apparecchiatura;

 garantire il mantenimento delle condizioni e dei parametri di sicurezza operativa;

 verificare il corretto impiego di ciascuna apparecchiatura da parte del personale utilizzatore;

 evidenziare particolari situazioni di obsolescenza e degrado delle prestazioni dell’intero parco tecnologico;

 tarare e calibrare le attrezzature che ne necessitano

 nel contratto è compresa n. 1 taratura per ogni anno presso laboratori certificati del termometro del frigorifero medicinali.

Il Responsabile Tecnico dell’INAIL, o un suo sostituto, potrà effettuare a richiesta senza che la Ditta possa rifiutarsi e con personale e strumenti messi a disposizione dalla Ditta stessa, verifiche, misure e prove che riterrà opportune al fine di verificare la rispondenza dell’attività eseguita alle condizioni contrattuali, nonché la funzionalità e la sicurezza delle apparecchiature alla normativa in vigore e allo stato dell’arte.

Qualora dovessero emergere motivi di non conformità alla normativa in vigore o di non rispetto della regola d’arte, sarà suo diritto richiedere un ulteriore intervento correttivo fino al ripristino del funzionamento da lui giudicato idoneo dell’apparecchiatura nei limiti della normativa in vigore al momento dell’intervento e nel rispetto del protocollo stabilito.

Inoltre, se durante le operazioni di manutenzione preventiva venisse riscontrata la necessità di interventi di manutenzione correttiva e/o straordinaria la Ditta dovrà attivare, immediatamente, l’azione di risoluzione dell’anomalia riscontrata nei tempi e nei termini previsti dal presente capitolato.

(22)

Per le apparecchiature commercializzate a partire dal 14 giugno 1998, il servizio di manutenzione preventiva dovrà svol- gersi almeno con la periodicità e la modalità indicate nei manuali di servizio previsti dal costruttore, in conformità alla Direttiva Europea 93/42, relativa ai Dispositivi Medici, e al D.Lgs. 46/97 e s.m.i.

Per le apparecchiature, invece, già operanti prima dell’applicazione della Direttiva Europea 93/42, oppure per le apparec- chiature commercializzate dopo il 14 giugno 1998 per le quali non fosse disponibile la documentazione tecnico-ammini- strativa, la Ditta dovrà adottare il criterio della similitudine con le indicazioni fornite dai costruttori per apparecchiature di identica classe o da associazioni riconosciute a livello internazionale.

Laddove la periodicità degli interventi di manutenzione preventiva sia indicata dal produttore in funzione del numero effettivo di ore di lavoro, sarà cura della Ditta richiedere all’INAIL il carico di lavoro effettivo delle apparecchiature ove questo non sia desumibile o già fornito da contatori interni già presenti nei dispositivi.

Gli interventi di manutenzione preventiva devono essere documentati mediante l’emissione dei relativi rapporti di lavoro, uno per ogni intervento e per ogni singola apparecchiatura controfirmati dal responsabile di reparto che ha in carico l’apparecchiatura.

Inoltre, tutta l’attività effettuata e documentata dai rapporti di lavoro, dovrà essere registrata, da parte del personale della Ditta aggiudicataria, nel supporto informatico, mentre la parte cartacea della documentazione verrà trasferita nel libro macchina.

Alla fina di ogni intervento di manutenzione preventiva dovrà essere effettuato, se del caso, un controllo di sicurezza elettrico e di funzionalità conformemente a quanto prescritto dalle norme CEI generali e particolari applicabili.

Le date di esecuzione degli interventi potranno avere una tolleranza non superiore o inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto alle date di scadenza previste nel calendario degli interventi.

In ogni caso, la periodicità degli interventi, non potrà essere superiore a 6 (sei) mesi.

Qualora nel corso dell’esercizio si ravvisassero delle significative variazioni delle condizioni di funzionamento di singole apparecchiature tali da far emergere dubbi sulla loro efficacia ed efficienza, l’INAIL potrà, anche successivamente all’ini- zio del servizio ed attraverso opportuna motivazione scritta, richiedere alla Ditta aggiudicataria periodicità diverse, anche rispetto a quanto indicato dal costruttore.

Detti interventi di manutenzione preventiva, con caratteristiche di straordinarietà, non comportano per l’INAIL alcuna onerosità aggiuntiva.

Gli interventi di manutenzione preventiva devono essere documentati mediante l’emissione dei relativi rapporti di lavoro, uno per ogni intervento e per ogni singola apparecchiatura.

I materiali utilizzati dovranno essere riportati in quantità e descrizione articolo sul rapporto di lavoro – in un apposito spazio predisposto allo scopo – e quindi comparire nel libro macchina.

Manutenzione Correttiva (su guasto)

Secondo la norma UNI 9910 la manutenzione correttiva è la "La manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria e volta a riportare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta ".

E’ considerata “Manutenzione Correttiva” l’insieme di tutti gli interventi di manutenzione richiesti, a seguito di guasto imprevedibile sulle apparecchiature, su chiamata effettuata dal personale preposto dall’INAIL.

Per manutenzione correttiva si intendono, quindi, tutte quelle procedure finalizzate a:

 accertare la presenza di guasto o malfunzionamento di una apparecchiatura elettromedicale;

 individuarne la causa;

 adottare tutte le misure per garantire il ripristino delle condizioni normali di funzionamento;

 eseguire una verifica finale, ove necessario, della funzionalità e della sicurezza dell’apparecchiatura.

(23)

Sono da intendersi escluse dalla attività oggetto del presente Art. le sole apparecchiature in garanzia.

Alla fine di ogni intervento di manutenzione correttiva, quando necessario, dovrà essere effettuato, se del caso, un con- trollo di sicurezza elettrico e di funzionalità, conformemente a quanto prescritto dalle norme CEI generali e CEI particolari applicabili.

Gli interventi di manutenzione correttiva inclusi nel presente servizio sono da intendersi in numero illimitato continuativo.

Tutti i costi diretti e indiretti riconducibili ad un intervento di manutenzione correttiva saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Rientrano tra gli interventi di manutenzione correttiva per guasto anche tutti quelli che si dovessero verificare a causa dell’usura.

Sono esclusi dalla manutenzione correttiva solo i guasti e le anomalie dovute a cause accidentali (quali cadute) o causati da dolo accertato e documentato (denuncia).

Sarà obbligo della Ditta:

 redigere, per ogni intervento di manutenzione correttiva, un Rapporto di lavoro nel quale siano indicati, oltre a quanto previsto anche nell’art. 3-04 del presente Capitolato:

- una descrizione del malfunzionamento;

- numero di ore di lavoro del tecnico della Ditta di Servizi integrati;

- numero di ore di lavoro del tecnico della Ditta Costruttrice nel caso in cui non sia stato possibile risolvere local- mente il malfunzionamento;

- pezzi di ricambio sostituiti senza onerosità per l’INAIL;

- materiali soggetti ad usura che sono stati sostituiti senza onerosità per l’INAIL;

La conclusione dell’intervento di manutenzione correttiva sarà certificato sul rapporto di lavoro dal Tecnico della Ditta che ha effettuato l’intervento e per accettazione dal referente del reparto richiedente.

Non sono ammessi rapporti cumulativi.

Qualora la Ditta non fosse in grado di effettuare la riparazione entro le condizioni temporali ed operative richieste, come specificato nel prosieguo, questa, previa autorizzazione dell’INAIL potrà ricorrere a Ditte esterne, purché costruttrici del dispositivo in esame o da esse autorizzate.

Tale affidamento non costituisce in ogni caso elemento di subappalto, ma rientra nella normale procedura operativa in essere. L’aggiudicazione dell’appalto definito nel presente capitolato costituisce anzi una sorta di procura generale con cui l’INAIL delega la Ditta aggiudicataria ad intervenire sulle apparecchiature per conto dell’INAIL medesimo restando comunque la Ditta aggiudicataria unica responsabile sotto qualsiasi aspetto.

In qualsiasi caso, gli oneri economici conseguenti (manodopera, trasferta, ricambi, eccetera.) saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Unico responsabile del servizio resta in ogni caso la Ditta aggiudicataria.

La Ditta dovrà addurre comprovata evidenza documentale per ogni caso in cui non riuscisse a rispettare i tempi di risolu- zione del guasto e ripristinare il corretto funzionamento dell’apparecchiatura entro i tempi stabiliti contrattualmente.

Sono ammessi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a giustificazione del ritardo, i seguenti eventi:

 un ritardo nella fornitura del pezzo di ricambio da parte della Ditta costruttrice della apparecchiatura;

 un tempo tecnico di effettuazione dell’intervento di riparazione da parte di personale tecnico della Ditta costruttrice.

Riferimenti

Documenti correlati

Il Comune eserciterà il controllo sull'osservanza dei patti tutti del presente Capitolato e del regolare espletamento dei servizi. Verificandosi deficienze od abusi

L’appalto del servizio in oggetto, avrà la durata di mesi 10 (dieci), a decorrere dalla data di stipula del contratto e potrà essere revocato dall’Amministrazione in qualunque

Indirizzo di fatturazione C.so Duca degli Abruzzi 24 – 10129 TORINO Indirizzo di consegna Viale Pier Andrea Mattioli, 39 – 10125 (Torino) Codice identificativo

I verbali di verifica di conformità saranno trasmessi al Responsabile del procedimento entro 15 (quindici) giorni successivi alla data dei controlli. Essi riferiscono

PRIMA FASE: il giorno 09/02/2022 alle ore 10:00 la Commissione di gara appositamente nominata dal Direttore Generale dell ASST procederà, in seduta pubblica, presso la

a) “Istanza di ammissione alla gara” redatta utilizzando l’Allegato 1, e sottoscritta digitalmente, dal proprio legale rappresentante o procuratore. Nel caso in cui tale

Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura, e solo successivamente al completamento della verifica

Le attività oggetto del presente appalto DEVONO essere eseguite integralmente e a perfetta regola d’arte nel rigoroso rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità