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Capitolato prestazionale d oneri

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Academic year: 2022

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Pagina 1

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI DIPARTIMENTO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

STRUTTURA FAMIGLIA E POLITICHE GIOVANILI

REALIZZAZIONE MEDIANTE SOGGETTO ESTERNO DEL SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE DENOMINATO

"ARCOLAIO" E DEL SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO PER PERSONE PRIVE DI ABITAZIONE DENOMINATO “LE MURA OLTRE LE MURA”

PER IL PERIODO DI ANNI 2 (DUE) A PARTIRE DALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO, FATTO SALVO QUANTO STABILITO AL COMMA 9 DELL’ART. 11 DEL DLGS. N. 163/2006.

Capitolato prestazionale d’oneri

Saint Christophe

IL DIRIGENTE dott.ssa Patrizia SCAGLIA

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Pagina 2 INDICE

PARTE PRIMA – NORME GENERALI ... 4

Art. 1 - Oggetto ... 4

Art. 2 - Durata dei servizi ... 4

Art. 3 - Finalità, obiettivi e destinatari dei servizi ... 4

Art. 4 -Requisiti minimi generali che devono possedere le strutture o le unità di abitazione nell’ambito delle quali dovranno essere espletati i servizi ... 6

Art. 5 - Requisiti minimi specifici della/e struttura/e da destinare al Servizio di prima accoglienza per donne maltrattate “Arcolaio” ... 7

Art. 6 - Requisiti minimi specifici delle strutture o delle unità di abitazione nell’ambito delle quali dovrà essere espletato il Servizio di primo intervento per persone prive di abitazione “Le mura oltre le mura” ... 8

Art. 7 - Disciplina e inquadramento normativo dei servizi ... 9

Art. 8 - Luogo di espletamento dei servizi e consegna degli stessi nelle more della stipula del contratto ... 10

Art. 9 - Importo a base d’asta ... 10

Art. 10 - Sede operativa dell’aggiudicatario ... 11

Art. 11 - Struttura organizzativa dell’aggiudicatario ... 11

Art. 12 - Adempimenti successivi alla procedura di gara ... 11

Art. 13 - Adempimenti a carico dell’aggiudicatario ... 12

Art. 14 - Responsabilità ed obblighi dell’aggiudicatario ... 13

Art. 15 - Personale dell’aggiudicatario ... 14

Art. 16 - Scioperi ed altre cause di forza maggiore ... 16

Art. 17 - Applicazione del decreto legislativo 81/2008 e prevenzione dei rischi ... 16

Art. 18 - Polizze assicurative ... 17

Art. 19 - Garanzia definitiva ... 19

Art. 20 - Riduzione della garanzia definitiva ... 19

Art. 21 - Revisione del prezzo d’appalto ... 19

Art. 22 - Domicilio legale e sede dell’appaltatore ... 20

Art. 23 - Rappresentanza dell’appaltatore ... 20

Art. 24 - Rappresentanza dell’Amministrazione regionale ... 20

Art. 25 - Verifica del corretto espletamento dei servizi – Modalità di controllo ... 21

Art. 26 - Fatturazione e pagamento ... 21

Art. 27 - Anticipazioni ... 22

Art. 28 - Penalità ... 22

Art. 29 - Rifusione danni e spese ... 23

Art. 30 - Cessione del contratto e vicende soggettive dell’esecuzione del contratto ... 23

Art. 31 - Cessione dei crediti ... 24

Art. 32 - Subappalto ... 24

Art. 33 - Recesso e Risoluzione del contratto ... 24

Art. 34 - Disdetta del contratto da parte dell’appaltatore ... 26

Art. 35 - Successione e cessione dell’appaltatore ... 26

Art. 36 - Limitazioni alla proponibilità di eccezioni da parte dell’appaltatore ... 27

Art. 37 - Controversie e tempo del giudizio ... 27

Art. 38 - Spese contrattuali ... 27

Art. 39 - Trattamento dei dati ... 27

PARTE SECONDA – SPECIFICHE TECNICHE DEI SERVIZI ... 28

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Pagina 3 Art. 40 - Condizioni generali del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate

“Arcolaio” ... 28 Art. 41 - Condizioni generali del Servizio di primo intervento per persone prive di abitazione

“Le mura oltre le mura” ... 30 Art. 42 - Condizioni generali comuni ad entrambi i servizi ... 31 Art. 43 - Condizioni speciali del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate

“Arcolaio” ... 32 Art. 44 - Condizioni speciali del Servizio di primo intervento per persone prive di abitazione

“Le mura oltre le mura” ... 33 Art. 45 - Condizioni speciali comuni ad entrambi i servizi ... 34 Art. 46 - Modalità di ammissione e dimissione del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate “Arcolaio” ... 35 Art. 47 - Modalità di ammissione e dimissione del Servizio di primo intervento per persone prive di abitazione “Le mura oltre le mura” ... 36 Art. 48 - Materiali d’uso e attrezzature ... 37

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Pagina 4 PARTE PRIMA – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Costituisce oggetto del presente Capitolato d’Oneri l’affidamento da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato sanità, salute e politiche sociali Struttura famiglia e politiche giovanili, ad operatore economico esterno, dell’appalto biennale della realizzazione e gestione dei servizi di prima accoglienza per donne maltrattate denominato “Arcolaio” e di primo intervento per persone prive di abitazione denominato “Le mura oltre le mura”.

2. I richiami normativi di riferimento per i servizi oggetto del presente affidamento sono:

 la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 “Approvazione del Piano socio- sanitario regionale per il triennio 2002-2004” e successive modificazioni ed integrazioni;

 la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 recante “Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008”, obiettivi:

- n. 16 “Separare la definizione delle politiche sociali dalla realizzazione delle attività conseguenti e promuovere il coordinamento delle politiche sociali con le altre politiche di attenzione alla persona.” – Attività B “Promozione e sviluppo, nell’ambito dell’offerta di servizi sociali, dell’interdisciplinarietà e del coordinamento con le politiche per la salute, per l’istruzione, per la formazione, per il lavoro, per la casa, per i trasporti e per la tutela dei diritti";

- n. 23 “Sviluppare gli interventi tesi a contrastare le situazioni di bisogno sociale, con particolare attenzione alla disabilità e alla non autosufficienza.” – Attività C

“Avvio di una sperimentazione di pronto intervento sociale”;

 vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 “Approvazione del piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013”e in particolare la direttrice strategica 7 “Tutelare la fragilità e valorizzare ogni persona, con attenzione alle prime e alle ultime fasi della vita”;

Art. 2 - Durata dei servizi

1. I servizi regionali di prima accoglienza per donne maltrattate denominato “Arcolaio”

e di primo intervento per persone prive di abitazione denominato “Le mura oltre le mura” hanno efficacia per un periodo di anni 2 (due) a partire dalla data di stipula del contratto, fatto salvo quanto stabilito al comma 9 dell’art. 11 del decreto legislativo 163/2006, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 53/2010.

Art. 3 - Finalità, obiettivi e destinatari dei servizi

A) Servizio di prima accoglienza per donne maltrattate “Arcolaio”

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Pagina 5 1. La finalità del servizio è la prima accoglienza urgente ed adeguata in tempi rapidi di

donne, sole o con figli minori, maltrattate o in situazione di emergenza notturna e offrire collaborazione per un percorso di sostegno all’autonomia.

2. Il servizio di prima accoglienza per donne maltrattate “Arcolaio” si rivolge a donne:

 maggiorenni;

 residenti in Valle d’Aosta;

 sole o con figli minori a carico;

con le seguenti caratteristiche:

 maltrattate fisicamente e/o psicologicamente e/o economicamente da famigliari e/o congiunti, episodicamente o continuativamente;

 con rapporti famigliari conflittuali tali da determinare l’urgenza di un allontanamento per scongiurare il protrarsi di disagio e pericolo per la donna e i figli, qualora ve ne siano;

 con la necessità di riprogettare la propria vita e quella dei propri figli, qualora ve ne siano, in una condizione protetta;

 disponibilità ad aderire ad un percorso di autonomizzazione, a collaborare con i servizi socio-sanitari del territorio e ad essere ospitate nella struttura di accoglienza quando ne emerga la necessità;

 disponibilità alla segnalazione, quando non già in carico ai servizi socio- sanitari competenti.

Il servizio di prima accoglienza per donne maltrattate “Arcolaio” potrà altresì ospitare, per la sola accoglienza notturna (dalle h. 21.00 alle h. 9.00 del mattino successivo) donne sole o con figli minori:

 residenti in Valle d’Aosta, sprovviste di domicilio o senza fissa dimora, e senza possibilità di essere ospitate da parenti o altre strutture pubbliche;

 non residenti in Valle d’Aosta, cittadine comunitarie o extracomunitarie, prive di risorse economiche proprie e che non siano in grado di usufruire di alberghi.

Le sedi destinate all’accoglienza del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate “Arcolaio” devono poter accogliere un numero massimo di 10 (dieci) persone.

B) Servizio di primo intervento per persone prive di abitazione “Le mura oltre le mura”

1. La finalità del servizio è quella di garantire la prima ospitalità a nuclei familiari (o persone singole) privi di abitazione.

2. Il servizio di primo intervento per persone prive di abitazione “Le mura oltre le mura”

garantisce:

 l’accompagnamento di ogni nucleo familiare o persona che fruisce del Servizio verso progetti di autonomizzazione (es. ricerca del lavoro, ricerca di una nuova abitazione, ecc...);

(6)

Pagina 6

 la creazione di una rete di collaborazione tra diversi referenti istituzionali e non, coinvolti nel problema (enti locali, ecc….) per costruire strategie innovative tese ad affrontare e a dare soluzioni concrete all’esigenza abitativa delle situazioni in carico al servizio.

3. Il servizio di primo intervento per persone prive di abitazione “Le mura oltre le mura”si rivolge a nuclei famigliari e persone singole residenti in Valle d’Aosta che si trovino senza abitazione per effetto o di sfratto esecutato o per altra sentenza di rilascio della stessa.

4. Le sedi destinate all’accoglienza del servizio di primo intervento per persone prive di abitazione “Le mura oltre le mura” devono poter accogliere un numero massimo di 23 (ventitre) persone.

Art. 4 -Requisiti minimi generali che devono possedere le strutture o le unità di abitazione nell’ambito delle quali

dovranno essere espletati i servizi

Fatti salvi i requisiti specifici enunciati agli art. 5 e 6 le strutture che l’operatore economico adibirà a luogo di espletamento dei servizi devono:

1. essere nella disponibilità, per l’intera durata dei servizi, o nel possesso dell’operatore economico prima che intervenga l’aggiudicazione definitiva dell’appalto;

2. essere in possesso dei requisiti minimi igienico-sanitari in relazione all’uso per i quali sono destinate;

3. avere una ubicazione territoriale in luoghi facilmente raggiungibili con mezzi pubblici di trasporto;

4. essere complete di idoneo locale cucina di dimensioni idonee anche per la consumazione dei pasti o corredate di un locale adibito a cucina e ulteriori spazi destinati al consumo dei pasti;

5. essere accessoriati di mobilio e di ogni altra attrezzatura e complemento d’arredo necessari alla normale convivenza delle persone ospitate, compresi elettrodomestici tra i quali a titolo esemplificativo, lavatrice e ferro da stiro;

6. essere dotate di impianti conformi alle disposizioni di cui al D.M. 37/2008 o di altra norma di legge o regolamento entrati in vigore durante l’espletamento dei servizi;

7. essere conformi alle disposizioni in materia di sicurezza;

8. essere conformi alle disposizioni in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro;

9. essere, per quanto riguarda la prevenzione incendi, dotate come minimo di impianto di allarme e rilevazione fumi e di estintori installati in numero sufficiente per garantire l’immediato intervento del personale all’uopo formato;

10. essere corredate di piano di evacuazione e di documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/2008.

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Pagina 7 Si ribadisce che requisito vincolante ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei servizi è la presentazione da parte dell’operatore economico, al quale è stata comunicata l’aggiudicazione provvisoria di fornire, nei termini stabiliti dalla stazione appaltante, tutta la documentazione necessaria per la corretta valutazione da parte degli uffici competenti della sussistenza dei requisiti generali di cui al presente articolo e di quelli specifici di cui ai successivi articoli 5 e 6.

Il mancato rispetto da parte dell’operatore economico dei disposti di cui al presente articolo e ai successivi articoli 5 e 6, comporterà la revoca dell’aggiudicazione dei servizi.

Art. 5 - Requisiti minimi specifici della/e struttura/e da destinare al Servizio di prima accoglienza per donne

maltrattate “Arcolaio”

Fermo restando quanto stabilito all’art. 4 del presente capitolato, per l’espletamento del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate “Arcolaio”, l’operatore economico dovrà dimostrare di avere in disponibilità, per la durata complessiva del servizio,o di possedere o una struttura o più unità abitative, queste ultime anche in condominio, ma esclusivamente se contigue (unità immobiliari ubicate nello stesso immobile o complesso immobiliare), situate in Aosta o in Comuni limitrofi, territorialmente ubicati entro una distanza massima di 15 km dal Capoluogo regionale. La struttura o le unità abitative adibite all’espletamento del servizio dovranno essere dotate di idonei spazi e locali in grado nel complesso di ospitare n. 10 persone.

I requisiti specifici minimi, della struttura o delle unità abitative dovranno essere i seguenti:

1. nel caso di una struttura, essere dotata nel suo complesso di almeno:

- 3 (tre) servizi igienici distinti, completamente accessoriati, di cui almeno uno accessibile alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;

- 5 (cinque) camere da letto singole o doppie di cui una accessibile alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;

- 1 (una) stanza specificatamente destinata ad attività collettive e di socializza- - zione;

- 1 (un) locale cucina di dimensioni idonee anche per la consumazione dei pasti o di un locale adibito a cucina e ulteriori spazi destinati al consumo dei pasti;

- 1 (una) stanza destinata agli operatori impiegati per l’espletamento del servizio (studio/camera da letto singola o doppia).

L’edificio ove è ubicata la struttura deve essere accessibile per consentire, alle persone con ridotta o impedita capacità motoria, di raggiungere in sicurezza ed autonomia il luogo preposto all’espletamento del servizio.

Inoltre la struttura stessa deve garantire l’accessibilità, in condizioni di sicurezza ed autonomia, alle persone con ridotta o impedita capacità motoria, agli spazi comuni.

2. nel caso di unità abitative singole contigue, anche in condominio o in altro stabile autonomo essere dotate di almeno:

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Pagina 8 - 1(un) servizio igienico per ogni unità abitativa, completamente accessoriato;

- 1 (un) servizio igienico almeno in 1 (una) unità abitativa, accessibile alle persone con ridotta o impedita capacità motoria e completamente accessoriato;

- 5 (cinque) camere da letto, singole o doppie, distribuite, nel complesso, fra le diverse unità d’abitazione, di cui una accessibile alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;

- 1 (un) locale cucina di dimensioni idonee anche per la consumazione dei pasti o di un locale adibito a cucina e ulteriori spazi destinati al consumo dei pasti, il/i quale/i deve trovare collocazione in una delle unità abitative;

- 1 (una) stanza destinata agli operatori impiegati per l’espletamento del servizio (studio/camera da letto singola o doppia), la quale deve trovare collocazione in una delle unità abitative;

L’edificio ove è ubicata l’unità abitativa nella quale trova collocazione il servizio igienico accessibile alle persone con ridotta o impedita capacità motoria, deve anch’esso garantire, alle stesse, di raggiungere in sicurezza ed autonomia il luogo (l’unità abitativa) preposto all’ espletamento del servizio.

Inoltre deve garantire l’accessibilità, in condizioni di sicurezza ed autonomia, alle persone con ridotta o impedita capacità motoria, agli spazi comuni.

Art. 6 - Requisiti minimi specifici delle strutture o delle unità di abitazione nell’ambito delle quali dovrà essere espletato il Servizio di primo intervento per persone prive

di abitazione “Le mura oltre le mura”

Fermo restando quanto stabilito all’art. 4 del presente capitolato, per l’espletamento del servizio di primo intervento per persone prive di abitazione “Le mura oltre le mura”, l’operatore economico dovrà dimostrare di avere in disponibilità, per la durata complessiva del servizio o di possedere, alternativamente:

A) due strutture (sono considerate tali anche sedi costituite da moduli separati, purché prossimi e/o contigui) situate nel territorio regionale, una delle quali sul territorio del Comune di Aosta o in Comuni limitrofi, territorialmente ubicati entro una distanza massima di 15 km dal Capoluogo regionale, in grado di ospitare complessivamente n.

23 persone.

I requisiti specifici minimi, delle strutture dovranno essere i seguenti:

 una struttura nel Comune di Aosta o in Comuni limitrofi, territorialmente ubicata entro una distanza massima di 15 km dal Capoluogo regionale, tale da consentire la convivenza di un massimo di 10 (dieci) soggetti fruitori del servizio;

- dotata di almeno 4 (quattro) camere da letto singole, doppie, triple e quadruple;

- dotata di n. 3 servizi igienici completamente accessoriati di cui almeno uno accessibile alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;

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Pagina 9 - dotata di una cucina e spazi destinati al consumo dei pasti e attività comuni,

rapportata al numero massimo di fruitori;

- dotata di una stanza destinata agli operatori (studio/camera da letto);

 una struttura nell’ambito del territorio della Regione:

- tale da consentire complessivamente la convivenza di 13 (tredici) soggetti fruitori del servizio;

- dotata complessivamente di almeno 6 (sei) camere da letto singole, doppie, triple e quadruple;

- dotata di n. 1 servizio igienico completamente accessoriato ogni due camere da letto di cui almeno uno accessibile alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;

- dotata di una cucina e spazi destinati al consumo dei pasti e attività comuni, rapportata al numero massimo di fruitori;

- dotata di una stanza destinata agli operatori (studio/camera da letto).

La struttura deve essere accessibile per consentire, alle persone con ridotta o impedita capacità motoria, di raggiungere in sicurezza ed autonomia il luogo preposto all’espletamento del servizio.

Inoltre deve garantire l’accessibilità, in condizioni di sicurezza ed autonomia, alle persone con ridotta o impedita capacità motoria, agli spazi comuni, ad una camera da letto e a un servizio igienico.

B) unità abitative situate nel territorio regionale, in grado di ospitare complessivamente n. 23 persone, n. 10 delle quali devono trovare collocazione in unità abitative situate nel comune di Aosta o in Comuni limitrofi, territorialmente ubicate entro una distanza massima di 15 km dal Capoluogo regionale.

I requisiti specifici minimi delle unità abitative dovranno essere i seguenti:

- dotate di camere da letto singole, doppie, triple e quadruple;

- dotate di servizi igienici completamente accessoriati ogni due camere da letto;

- una cucina e spazi destinati al consumo dei pasti e attività comuni, rapportata al numero massimo di fruitori;

- almeno una unità abitativa deve essere accessibile per consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria di raggiungere l’edificio e fruire del servizio grazie all’accesso, in condizioni di sicurezza ed autonomia, agli spazi comuni e ad almeno una camera da letto e a un servizio igienico.

Art. 7 - Disciplina e inquadramento normativo dei servizi

1. I servizi oggetto del presente C.P.O. sono disciplinati dagli artt. 20 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., e sono annoverati nell’elenco di cui all’All. II B del decreto legislativo stesso.

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Art. 8 - Luogo di espletamento dei servizi e consegna degli stessi nelle more della stipula del contratto

1.I servizi regionali di prima accoglienza per donne maltrattate denominato “Arcolaio” e di primo intervento per persone prive di abitazione denominato “Le mura oltre le mura”

verranno espletati presso strutture o unità abitative le quali dovranno rispondere ai requisiti generali e specifici di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente Capitolato. Le stesse dovranno essere nella disponibilità o nel possesso del prestatore dei servizi prima dell’aggiudicazione definitiva.

2.Requisito, quindi, vincolante ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva del servizio è la presentazione da parte dell’operatore economico al quale è stata comunicata l’aggiudicazione provvisoria, nei termini stabiliti dalla stazione appaltante, di tutta le documentazione necessaria per la corretta valutazione da parte degli uffici competenti della sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente.

3.Il mancato rispetto da parte dell’operatore economico dei disposti di cui ai commi precedenti e degli articoli 4, 5 e 6 del presente Capitolato, comporterà la revoca dell’aggiudicazione del servizio e l’incameramento da parte della stazione appaltante della cauzione provvisoria prestata in sede di gara.

4.Nelle more della stipula del contratto, l’Amministrazione regionale ha titolo ad imporre all’aggiudicatario, nei confronti del quale è intervenuta l’aggiudicazione definitiva l’inizio dei servizi nella loro completezza, senza che l’aggiudicatario possa esimersi dall’impegno stesso. Il tutto pena la revoca dell’aggiudicazione.

Art. 9 - Importo a base d’asta

1. In base al periodo contrattuale, pari a due anni, l’importo totale posto a base di gara per l’esecuzione delle prestazioni comprese nel presente Capitolato d’Oneri, ammonta a euro 820.000.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso pari a zero e al netto dell’IVA

2. L’importo sopra indicato risulta così distribuito:

 per la prima annualità Euro 410.000,00 al netto dell’IVA

 per la seconda annualità 410.000,00 al netto dell’IVA, salvo l’adeguamento ISTAT

3. L’importo sopra riportato è comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e dal presente Capitolato e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto, ivi compreso l’utile di impresa, e i costi:

 dei contratti di lavoro corrispondenti ai profili degli operatori impiegati e delle figure di coordinamento dei servizi;

 generali e dei prodotti necessari all’espletamento dei servizi;

 di ammortamento dei mezzi e delle attrezzature;

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 derivanti da specifici adempimenti inerenti alla normativa sulla sicurezza del lavoro (decreto legislativo 81/2008).

Art. 10 - Sede operativa dell’aggiudicatario

1. L’aggiudicatario dovrà avere, ai fini della stipula del contratto, la disponibilità di una Sede Operativa, per tale intendendosi un’unità locale o un ufficio accessibile all’utenza, diversa dalle sedi di svolgimento dei servizi aggiudicati.

2. La Sede Operativa deve essere dotata di linea telefonica e tale linea dovrà essere in funzione, anche mediante segreteria telefonica, nei casi in cui l'operatore non sia in grado di rispondere o la Sede Operativa sia chiusa.

3. La Sede Operativa dovrà essere inoltre fornita di fax, e-mail e ogni strumentazione atta a facilitare la comunicazione con i Servizi e gli utenti.

4. La Sede Operativa dovrà essere dotata di responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alle soluzioni derivanti dallo svolgimento dei servizi.

5. La Sede Operativa dovrà essere ubicata sul territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Art. 11 - Struttura organizzativa dell’aggiudicatario

1. L’aggiudicatario dovrà garantire la presenza di una struttura organizzativa, intesa come complesso degli operatori che fanno parte integrante dell’organismo o hanno con lo stesso rapporti continuativi di altra natura e come assetto organizzativo (con riguardo alle funzioni – comprese quelle relative alle indicazioni del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e alle persone che vi si dedicano stabilmente), che risulti idonea all’espletamento dei servizi oggetto di affidamento.

2. L’aggiudicatario dovrà inoltre avere alle proprie dipendenze o nella base sociale il numero di figure dirigenziali e di coordinamento con le qualifiche o con le esperienze lavorative coerenti con la tipologia dei servizi da erogare.

Art. 12 - Adempimenti successivi alla procedura di gara

1. Come meglio indicato nel Disciplinare di gara, condizione per l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei servizi all’operatore economico, provvisoriamente aggiudicatario, sono oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e tecnico- economico di cui al D.lgs 163/2006 anche la presentazione da parte dell’operatore economico stesso, nei termini stabiliti dalla stazione appaltante, di tutta la documentazione necessaria per la corretta valutazione da parte degli uffici competenti della sussistenza dei requisiti generali di cui all’articolo 4 e di quelli specifici di cui ai precedenti articoli 5 e 6 del presente capitolato d’oneri.

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Art. 13 - Adempimenti a carico dell’aggiudicatario

1. Il soggetto aggiudicatario, oltre a quanto previsto dal precedente articolo, entro 15 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvenuta notifica dell’esito della gara, deve:

 trasmettere al Responsabile del procedimento il nominativo del Responsabile dei servizi. La sua nomina deve considerarsi un atto dovuto per l’assunzione delle relative responsabilità ed è condizione vincolante per la stipula del contratto.

L’aggiudicatario indicherà altresì il nominativo di un sostituto del Responsabile, per le ipotesi di impedimento od assenza. Il Responsabile dovrà avere piena conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano il rapporto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione tecnico-economica dei servizi. Tutti i contatti con l’Amministrazione regionale, in ordine alla gestione del contratto, dovranno essere tenuti unicamente da detto Responsabile. È facoltà dell’Amministrazione regionale chiedere la sostituzione del Responsabile, sulla base di valida motivazione. La sostituzione dovrà avvenire in tempi che assicurino continuità dei servizi. Il rappresentante dell’appaltatore o suo delegato dovrà essere reperibile per tutti i giorni della settimana.

 fornire, al Responsabile del procedimento, l’elenco nominativo completo di tutto il personale che impiegherà per l’espletamento dei servizi, in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 40 e 41 del presente Capitolato, corredato:

- nel caso di personale dipendente, per ogni singolo lavoratore, di un curriculum vitae contenente l’indicazione del luogo e della data di nascita, della qualifica, del numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali e dell’orario di lavoro settimanale, aggiornando periodicamente gli elenchi e i curricula degli operatori allorquando si determinano eventuali variazioni;

- nel caso di collaboratori, per ogni singolo collaboratore, di un curriculum vitae contenente l’indicazione del luogo e della data di nascita, della qualifica, degli estremi delle posizioni IVA, assicurative e previdenziali e dell’orario di attività settimanale che gli stessi presteranno nell’ambito dei servizi, aggiornando periodicamente gli elenchi e i curricula degli collaboratori allorquando si determinano eventuali variazioni;

 trasmettere, al Responsabile del procedimento, il nominativo del responsabile della privacy;

 trasmettere, al Responsabile del procedimento, il documento unico di valutazione dei rischi e la documentazione probante l’idoneità tecnico-professionale prevista dallo stesso decreto legislativo 81/2008;

 fornire, al Responsabile del procedimento, idonea documentazione comprovante l’avvenuto allestimento di una Sede Operativa, per tale intendendosi un’unità locale o un ufficio accessibile all’utenza, diversa dalla sede di svolgimento dei servizi provvisoriamente aggiudicati e dimostrarne l’operatività. La Sede Operativa, ubicata nel territorio valdostano, dovrà essere dotata di linea telefonica e tale linea dovrà essere in funzione, anche mediante segreteria telefonica, nei casi in cui l'operatore non sia in grado di rispondere o la Sede Operativa sia chiusa e dovrà essere inoltre fornita di fax, e-mail e ogni strumentazione atta a facilitare la comunicazione con i Servizi e gli utenti. La Sede Operativa dovrà essere dotata di

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Pagina 13 responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alle soluzioni derivanti dallo svolgimento dei servizi;

 fornire in caso di raggruppamento temporaneo, al Responsabile del procedimento indicazione concernente la suddivisione e le parti dei servizi che saranno eseguiti dai componenti il raggruppamento stesso.

Art. 14 - Responsabilità ed obblighi dell’aggiudicatario

1. L’aggiudicatario è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose e risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento dei servizi ed in conseguenza di qualsiasi danno che potrà derivare all'Amministrazione regionale, agli utenti dei servizi, a terzi e a cose. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione regionale per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

Durante l’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi, anche conseguenti all’operato dei suoi dipendenti e, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo. E’ fatto dunque obbligo all’aggiudicatario di manlevare l’Amministrazione regionale da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

2. L’aggiudicatario, assumendo nei confronti dell’Amministrazione regionale, ruolo di prestatore di servizi globale, deve garantire e farsi carico dell’efficienza dei servizi richiesti. Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’espletamento dei servizi devono intendersi a completo suo carico, ad esclusione di quelli esplicitamente previsti a carico dell’Amministrazione regionale e specificati nel presente capitolato d’appalto.

3. In particolare è fatto obbligo all’aggiudicatario di:

 rendere operativi i servizi secondo i termini previsti e di svolgerli secondo le modalità riportate nella documentazione di gara e nel progetto offerta;

 eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali o regionali applicabili ai servizi in oggetto;

 considerare inclusi nell’importo offerto anche gli oneri e le spese non specificatamente indicati, ma risultati necessari per l’esecuzione dei servizi previsti dalla documentazione di gara;

 impiegare personale e/o collaboratori, in relazione alle mansioni svolte, in possesso dei requisiti professionali e sanitari di legge;

 osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative relative all’assicurazione del proprio personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità, la vecchiaia e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell’affidamento;

 provvedere a tutte le spese e agli ulteriori oneri connessi al personale dipendente e/o collaboratore impiegato nell’appalto;

 provvedere alla fornitura e all’installazione, nei locali adibiti alla realizzazione dei servizi, delle attrezzature, degli arredi e degli utensili ritenuti indispensabili per l’avvio degli stessi;

(14)

Pagina 14

 farsi carico delle attrezzature nonché dei materiali detergenti e di consumo necessari a garantire al massimo livello l’igiene, la pulizia e la sanificazione di ambienti, arredi, impianti, strumenti, attrezzature;

 farsi carico della conservazione dei locali e di tutti gli impianti;

 provvedere alla pulizia ed al governo dei locali, arredi e suppellettili fornendo il materiale necessario;

 provvedere all’acquisto di alimenti e di generi alimentari o di pasti preparati all’esterno della struttura e alla somministrazione degli stessi agli utenti e al personale addetto o in alternativa stipulare convenzioni con esercenti nell’ambito della preparazione e somministrazione pasti;

 garantire la somministrazione di pasti e diete speciali per casi documentati e certificati di intolleranza/allergie alimentari, stati patologici, motivazioni etico- religiose ecc.;

 non utilizzare per la conservazione degli alimenti e per la preparazione dei pasti conservanti e additivi chimici, residui dei giorni precedenti e prodotti derivati da O.G.M. o che contengono O.G.M.;

 individuare, applicare e mantenere aggiornate le adeguate procedure di sicurezza degli alimenti avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici che viene denominato HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points);

 consentire, in qualsiasi momento, l’effettuazione di controlli da parte del responsabile dell’Amministrazione regionale rendendo accessibili i locali, la documentazione relativa al personale impiegato ed all’espletamento dell’appalto;

 provvedere al pagamento delle competenze del proprio personale;

 sostenere le spese amministrative per le operazioni attinenti alla gestione contabile del personale, alla consulenza fiscale ed in materia di lavoro;

 sostenere le spese per la stipulazione di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'art. 18;

 sostenere eventuali spese di locazione e di arredo relative alle sedi individuate per lo svolgimento dei servizi;

 sostenere le spese per la pulizia e la manutenzione dei locali destinati ai servizi di cui al punto precedente;

4. L’aggiudicatario non potrà eccepire, durante l’erogazione dei servizi, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse, l’aggiudicatario assume interamente su sé, esentando l’Amministrazione regionale, tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse con lo svolgimento dei servizi oggetto dell’affidamento.

Di tali oneri e obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente documento, l’aggiudicatario ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività all’atto della presentazione dell’offerta. Non spetterà dunque altro compenso se non quello derivante dai prezzi concordati.

Art. 15 - Personale dell’aggiudicatario

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Pagina 15 1. L’operatore economico, come specificato ai successivi articoli 40 e 41, deve

disporre di una dotazione di personale in numero e con qualifica professionale adeguate a garantire un'efficace gestione delle attività previste dal presente Capitolato d'Oneri.

2. Il personale dipendente dell’aggiudicatario, impiegato nell’ambito dei servizi, avrà con lo stesso, un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti di legge (salvo quanto più sotto detto per le cooperative).

3. II personale dipendente e/o collaboratori impiegati dal soggetto aggiudicatario dell’appalto per la realizzazione degli interventi/servizi previsti dal presente Capitolato d'Oneri deve:

a) essere maggiorenne;

b) avere l'idoneità fisica all'impiego ai sensi del decreto legislativo 81/2008 (ex decreto legislativo 626/1994) e successive integrazioni e modifiche;

c) collaborare con ogni altro operatore chiamato ad intervenire nei progetti personalizzati di presa in carico degli utenti dei servizi;

d) operare nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

e) realizzare gli interventi adottando stili relazionali e comportamentali rispettosi della dignità delle persone.

4. Il personale dell’aggiudicatario deve altresì:

a) indossare ben visibile il tesserino di riconoscimento in modo da essere facilmente identificato dagli utenti e dagli operatori dei Servizi;

b) provvedere alla riconsegna delle cose, indipendentemente dal loro valore e dallo stato, che dovessero essere rinvenute nel corso dell'espletamento dei servizi;

c) rifiutare qualsiasi compenso o regalia.

5. L’aggiudicatario deve osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori. In particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le norme sul trattamento contributivo e assicurativo.

6. L’aggiudicatario è tenuto a mantenere sui posti di lavoro il registro delle presenze del personale o altro strumento di rilevazione delle presenze, purché consentito dagli organi pubblici di controllo (cartolina orologio o sistemi simili).

7. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di avere una posizione contributiva presso la sede INPS di Aosta e di esibire, a semplice richiesta dell’Amministrazione regionale, il registro delle presenze (o equivalente), le ricevute dei versamenti INAIL, il libro unico del lavoro e ogni altro documento comprovante la regolarità contributiva.

8. L’aggiudicatario deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

9. L’aggiudicatario è altresì obbligato all’osservanza della legge 9 dicembre 1977, n.

903, della legge 10 aprile 1991, n. 125 (norme in materia di parità uomo-donna sul lavoro), del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità).

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Pagina 16 10. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato del lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell’aggiudicatario vengano osservate tutte le prescrizioni normative, assicurative e retributive relative al proprio personale.

11. Il personale dovrà essere sottoposto a cura e spese dell’appaltatore, sia all’atto dell’assunzione sia periodicamente, oltre che alle vaccinazioni di legge, anche ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o che sarà emanata in corso d’opera.

A tal fine dovrà essere dimostrata l’idoneità alla mansione rilasciata dal Medico Competente.

12. In ogni momento l’Amministrazione regionale potrà disporre l’accertamento dei requisiti sopramenzionati e si riserva il diritto di richiedere ulteriori controlli sanitari ritenuti opportuni.

13. L’Amministrazione regionale si riserva il diritto di chiedere all’appaltatore l’allontanamento del personale dipendente e/o dei collaboratori ritenuti inidonei al servizio per comprovati motivi; in tal caso questi dovrà provvedere a quanto richiesto e alla relativa sostituzione con altro personale idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti.

14. Per le inadempienze di cui sopra l’Amministrazione regionale si riserva inoltre di escutere il deposito cauzionale definitivo previsto dal disciplinare di gara.

Art. 16 - Scioperi ed altre cause di forza maggiore

1. Configurandosi i servizi in oggetto “di pubblica utilità”, l’Appaltatore non potrà per nessuna ragione, sospenderli o non fornirli, in tutto o in parte; in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto.

2. L’interruzione ingiustificata dei servizi di cui al presente articolo, comporta responsabilità penale in capo all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 355 del Codice Penale, e sarà qualificata come possibile causa di risoluzione contrattuale.

Art. 17 - Applicazione del decreto legislativo 81/2008 e prevenzione dei rischi

1. L’aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tutte le prescrizioni emanate con il decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L’aggiudicatario è tenuto a predisporre e trasmettere all’Amministrazione regionale prima dell'avvio del servizio il documento di valutazione dei rischi (Artt. 17 e 28 del D.Dlgs. 81/2008) e la documentazione probante l’idoneità tecnico-professionale prevista dallo stesso decreto legislativo n. 81/2008.

3. Il documento unico deve contenere la valutazione dei rischi inerenti:

a. l'esito della sorveglianza sanitaria per constatare l'assenza di

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Pagina 17 controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

b. l'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori affinché gli stessi abbiano ricevuto una adeguata informazione su:

1. i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività oggetto del presente Capitolato d’oneri;

2. le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

3. i rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

c. l'avvenuta formazione in occasione:

1. di assunzione;

2. del trasferimento/cambiamento di mansioni;

3. dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e/o preparati pericolosi;

d. dell'informazione periodica al personale in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi;

e. l'avvenuta attuazione tecnica ed organizzativa per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte;

f. l'uso dei dispositivi di protezione individuali in modo che tali dispositivi siano impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

4. L’aggiudicatario si impegna a trasmettere all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali - Struttura famiglia e politiche giovanili la documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione agli Enti preposti del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico del lavoro.

5. L’aggiudicatario è l'unico responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori di cui al presente capitolato.

Art. 18 - Polizze assicurative

1. Grava sull’Aggiudicatario l’obbligo, ai fini della stipula del contratto, di effettuare apposita polizza ai fini della copertura::

a) della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante i predetti servizi, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione e riferita specificamente ai servizi oggetto del presente appalto, con espressa conferma di

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Pagina 18 copertura sia dei danni subiti, sia provocati a terzi, dagli assistiti. I singoli assistiti debbono espressamente intendersi terzi tra loro. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro. Il novero degli

“assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’Appaltatore, l’Amministrazione regionale.

La polizza R.C.T. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell’art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati.

La polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:

- RC dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni (compresi i danni arrecati agli utenti);

- richieste di risarcimento pervenute all’assicurato anche per i danni che le persone che prestano i loro servizi per commissione/delega/appalto possono cagionarsi l’un l’altra, inclusa responsabilità personale dei dipendenti di dette società;

- danni a terzi da incendio per non meno di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);

- danni a terzi da inquinamento accidentale per non meno di Euro 100.000,00 (centomila/00);

- danni a cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi;

- danni da proprietà e conduzione a qualunque titolo di beni mobili, immobili, e loro pertinenze, di strutture, di impianti, di condutture e di quant’altro destinato allo svolgimento del presente appalto o a ciò in qualsiasi modo riconducibile;

- ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento di cose consegnate e non, anche per danni derivanti da incendio o furto;

- partecipazione, promozione, organizzazione e gestione di iniziative e manifestazioni sociali, ricreative, sportive, turistiche, culturali, espositive, congressuali, religiose e/o aggregazione in genere.

La polizza R.C.T. dev’essere mantenuta in vigore per l’intera durata dell’appalto e fino allo svincolo della cauzione definitiva.

b) della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per ogni prestatore di lavoro/parasubordinato.

Il novero degli “assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’appaltatore, l’Amministrazione regionale.

La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata dell’appalto e fino allo svincolo della cauzione definitiva.

2. Qualora l’appaltatore disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto sopra indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui sopra corredando le medesime di appendice dalla quale risulti che i massimali e le garanzie richieste

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Pagina 19 s’intendono vincolati a favore dell’Amministrazione fino allo svincolo della cauzione definitiva.

3. L'esistenza della polizza di cui al comma precedente non libera l’aggiudicatario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 19 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Capitolato d'Oneri e dal successivo contratto, l’aggiudicatario e altresì tenuto, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006, a prestare idonea garanzia definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (I.V.A. esclusa).

2. La garanzia definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione regionale.

3. La garanzia definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che l’Amministrazione regionale abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto.

4. La garanzia definitiva, che non dovrà prevedere l'estinzione automatica della garanzia, sarà svincolata nei modi di cui all'art. 113 c. 3 del decreto legislativo 163/2006.

5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione, da parte della Stazione appaltante, della garanzia provvisoria prestata in sede di gara e l’aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 20 - Riduzione della garanzia definitiva

1. In materia di riduzione della garanzia trova applicazione l'art. 40, comma 7 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.

Art. 21 - Revisione del prezzo d’appalto

1. In conformità al disposto dell’art. 115 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., si procederà alla revisione periodica dei prezzi di aggiudicazione, su base annuale.

2. La revisione sarà operata all’esito di un’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, sulla scorta dei dati di cui all’art. 7, c. 4, lett. c) e c. 5 del medesimo articolo del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., o in difetto sulla base dell’indice

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Pagina 20 ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato l'anno precedente.

Art. 22 - Domicilio legale e sede dell’appaltatore

1. A tutti gli effetti del Contratto di Appalto, per la particolare natura del medesimo, l’appaltatore eleggerà domicilio legale presso la sede operativa di cui all’art. 10. I costi per attrezzare il centro operativo ed i costi di gestione corrente, comprensivi di costi telefonici, telematici e di energia elettrica, saranno interamente a carico dell’appaltatore.

Art. 23 - Rappresentanza dell’appaltatore

1. L’Aggiudicatario, come indicato al precedente articolo 13, nel termine di 15 (quindici) giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, deve specificare il nominativo del Responsabile dei servizi. La sua nomina deve considerarsi un atto dovuto per l’assunzione delle relative responsabilità ed è condizione vincolante per la stipula del contratto. L’aggiudicatario indicherà altresì il nominativo di un sostituto del Responsabile, per le ipotesi di impedimento od assenza. Il Responsabile dovrà avere piena conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano il rapporto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione tecnico-economica dei servizi. Tutti i contatti con l’Amministrazione regionale, in ordine alla gestione del contratto, dovranno essere tenuti unicamente da detto Responsabile. È facoltà dell’Amministrazione regionale chiedere la sostituzione del Responsabile, sulla base di valida motivazione. La sostituzione dovrà avvenire in tempi che assicurino continuità dei servizi. Il rappresentante dell’appaltatore o suo delegato dovrà essere reperibile per tutti i giorni della settimana.

Art. 24 - Rappresentanza dell’Amministrazione regionale

1. Per il presente affidamento, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Patrizia Scaglia in qualità di Dirigente della Struttura famiglia e politiche giovanili - Assessorato sanità, salute e politiche sociali.

2. Al Responsabile del procedimento è demandato il compito di effettuare verifiche analoghe a quelle di cui all’articolo 1662 del codice civile e di controllare la perfetta osservanza, da parte dell’appaltatore, di tutte le prescrizioni e le disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

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Art. 25 - Verifica del corretto espletamento dei servizi – Modalità di controllo

1. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l’andamento dei servizi stessi.

2. Le modalità di controllo si esplicano a mezzo di:

a) sopralluoghi e controlli intesi a verificare il corretto espletamento dei servizi oggetto del presente appalto;

b) verifica del rispetto delle norme amministrative circa le assicurazioni, gli oneri contributivi, le dichiarazioni e le certificazioni richieste.

3. Il Responsabile del procedimento, o persona da lui delegata, avrà diritto in qualsiasi momento di accedere ai luoghi nei quali l’appaltatore svolge la sua attività, per compiere le ispezioni e i controlli che si rendessero utili ai fini degli accertamenti.

I controlli e le verifiche eseguite dal personale dell’Amministrazione regionale, le prescrizioni o disposizioni da essa emanate, non liberano l’appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione dei servizi ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né la liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore o successivamente intervenute.

4. Tale attività è esercitata dal Dirigente della Struttura famiglia e politiche giovanili, ovvero, su sua delega, da parte di un funzionario dell’Ufficio adulti e assistenza economica, dell’Assessorato regionale sanità, salute e politiche sociali.

Art. 26 - Fatturazione e pagamento

1. L’Amministrazione riconoscerà, all’aggiudicatario un corrispettivo determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara dall’operatore economico sull’importo di Euro 820.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso pari a zero, al netto dell’IVA determinato sulla base della previsione dello sviluppo dei servizi, come stabilito dall’articolo 9.

L’importo complessivo verrà ripartito nel modo seguente:

- per la prima annualità Euro 410.000,00 onnicomprensivi, al netto dell’IVA;

- per la seconda annualità Euro 410.000,00 onnicomprensivi, al netto dell’IVA salvo l’adeguamento ISTAT;

2. Il corrispettivo spettante all’aggiudicatario sarà corrisposto mensilmente su presentazione di regolare fattura emessa dallo stesso conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia nonché dal presente capitolato e previo accertamento, da parte dell’Amministrazione regionale, dell’avvenuto adempimento da parte dell’operatore economico degli obblighi a documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

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Pagina 22 3. II pagamento sarà effettuato a mezzo mandato entro 60 giorni dalla data di ricevimento all'Ufficio Protocollo della fattura riscontrata regolare e conforme al servizio effettuato.

4. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:

a. siano contestati eventuali addebiti all’aggiudicatario in tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione regionale di applicare le penali o di risolvere il contratto, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Amministrazione regionale, dopo aver sentito l’aggiudicatario stesso;

b. l’aggiudicatario non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

5. L'Amministrazione regionale potrà richiedere all’aggiudicatario ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell'esecuzione del progetto.

6. L’appaltatore ha l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 recante: «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia». In particolare, ha l'obbligo di “targare” tutte le movimentazioni relative al contratto di appalto, ai fini della tracciabilità dei flussi, riportando nella causale del bonifico bancario o postale l'indicazione del CUP ossia del codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico sottostante al contratto. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto all’Amministrazione regionale.

Art. 27 - Anticipazioni

1. Per le caratteristiche dei servizi, l’Amministrazione regionale non corrisponderà anticipazioni sull’importo contrattuale.

Art. 28 - Penalità

1. L’appaltatore, nell'esercizio dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti i servizi stessi.

2. Ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, l’appaltatore è tenuto al pagamento di una penalità, fermo restando l’obbligo di eseguire la prestazione:

- pari al 5% dell'importo della rata mensile spettante all’appaltatore per ogni inadempienza ritenuta lieve a giudizio insindacabile dell'Amministrazione regionale;

- pari al 10% dell'importo della rata mensile spettante all’appaltatore per ogni inadempienza ritenuta grave a giudizio insindacabile dell'Amministrazione regionale, raddoppiabile in caso di recidiva, oltre al risarcimento dei danni arrecati all'Amministrazione regionale.

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Pagina 23 3. Dopo la terza applicazione della suddetta penale, si potrà procedere da parte dell'Amministrazione alla risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale.

4. Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

5. Le penali saranno decise dall'Amministrazione regionale e comunicate con la notifica della relativa decisione. Decorsi 60 gg senza che l’appaltatore abbia impugnato il provvedimento davanti al giudice competente, le penali s'intendono definitive e saranno trattenute dall'Amministrazione dal corrispettivo dovuto.

6. L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all'appaltatore per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

7. L’Amministrazione regionale può procedere nei confronti dell’appaltatore alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi con l’incameramento della garanzia e agendo altresì per il risarcimento dei danni subiti. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

8. A decorrere dal terzo giorno consecutivo, la mancata esecuzione dei servizi da parte dell’appaltatore sarà considerata abbandono di servizio e l’Amministrazione regionale avrà facoltà di risolvere il contratto.

9. L'Amministrazione regionale avrà, altresì, qualora i disservizi dovessero perdurare, la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’appaltatore e conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all’incameramento della garanzia definitiva e all’esecuzione dei servizi per mezzo di terzi scelti dall’Amministrazione regionale in danno dell’appaltatore, a carico del quale resterà l’onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l’Amministrazione regionale ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. I ripristini non escludono l’applicazione delle relative penali.

Art. 29 - Rifusione danni e spese

1. Oltre che per il pagamento delle relative penali previste all'articolo 28 del presente capitolato, l'Amministrazione regionale potrà effettuare appositi prelievi dal deposito cauzionale, ovvero trattenute sui pagamenti dovuti all’appaltatore, per far fronte ad ogni danno che potrà essergli derivato da inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato.

Art. 30 - Cessione del contratto e vicende soggettive dell’esecuzione del contratto

1. Per tutta la durata dei servizi è vietata la cessione, anche parziale del contratto, a pena di nullità.

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Pagina 24 2. Si applica l'art. 116 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto.

Art. 31 - Cessione dei crediti

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del decreto legislativo n.

163/2006 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all'Amministrazione regionale debitrice, e a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 117 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i..

Art. 32 - Subappalto

1. Data la peculiarità della prestazione oggetto di affidamento, che attiene ai servizi alla persona, è vietato cedere o subappaltare i servizi assunti, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di Consorzi non si considerano subappalti i servizi che sono stati imputati alle relative Cooperative/Società esecutrici.

Art. 33 - Recesso e Risoluzione del contratto

1. L’Amministrazione regionale ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento della parte di servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l’Amministrazione regionale prende in consegna i servizi eseguiti e verifica la regolare esecuzione.

2. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’Amministrazione regionale, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone all’Amministrazione regionale, in relazione allo stato dei servizi e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

(25)

Pagina 25 3. Quando il responsabile del procedimento o altro funzionario incaricato dall’Amministrazione regionale accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei servizi, invia al responsabile dell’esecuzione dei servizi ( art. 10, comma 9 del D.Lgs. 163/2006) una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Il responsabile del procedimento formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione regionale su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile del procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere la parte del servizio in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile del procedimento verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione regionale, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

5. La risoluzione di cui al presente articolo, tra l’altro, si verifica altresì: in caso di cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, anche parziale dei servizi; per cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario;

nei casi di gravi e reiterati inadempimenti dell'appaltatore alle obbligazioni del presente Capitolato, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: utilizzo di personale privo di requisiti e mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro;

gravi danni arrecati ai beni immobili e mobili di proprietà del committente e riconducibili alle attività dell'appaltatore.

6. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della garanzia definitiva di cui all’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..

7. In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si procederà, ai sensi dell’art. 140 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizi fino alla scadenza naturale dell’appalto. Si procederà a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, escluso l’originario aggiudicatario.

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Pagina 26 8. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Amministrazione regionale il diritto di affidare a terzi i servizi, in danno all’operatore economico inadempiente.

9. All’appaltatore sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione regionale rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa.

10. L’esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti di cui è causa.

Art. 34 - Disdetta del contratto da parte dell’appaltatore

1. E’ facoltà dell’appaltatore domandare la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1672 del codice civile.

2. Qualora l’appaltatore dovesse abbandonare i servizi o recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, l’Amministrazione regionale tratterrà la garanzia definitiva di cui all’art. 113 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. a titolo di penale, ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso.

3. L’Amministrazione regionale addebiterà, inoltre, all’appaltatore inadempiente la maggior spesa comunque derivante per l’assegnazione dei servizi ad altro operatore economico, a titolo di risarcimento danni e ciò fino alla scadenza naturale del contratto.

4. La somma di cui sopra sarà trattenuta in sede di liquidazione delle fatture in scadenza.

5. Nulla è dovuto all’appaltatore per gli investimenti messi in atto per l’attivazione dei servizi.

Art. 35 - Successione e cessione dell’appaltatore

1. Occorre il consenso esplicito dell’Amministrazione regionale ad eventuale successione, cessione dell’Impresa appaltatrice o cambio della ragione sociale.

2. L’operatore economico subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche di fornitura, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l’Amministrazione regionale.

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