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Occorre tenere presente che la tariffa approvata la cui entrata in vigore è stata fissata al 1° luglio 1988 dalla legge n

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 2 del 5 gennaio 1989

Oggetto: Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale e relative modalità di applicazione a decorrere dal 1° luglio 1988.

Il ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto del 18 giugno 1988, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, ha approvato la delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto in data 18 maggio 1988 concernente la nuova tariffa dei premi e le relative modalità di applicazione.

Con il citato decreto si è concluso l'iter procedurale iniziato per effetto dell'articolo 13 della legge n.

251/1982 che stabiliva l'emanazione di una nuova tariffa dei premi per il settore industriale per la copertura finanziaria dei maggiori oneri posti a carico dell'istituto dalla legge medesima.

Occorre tenere presente che la tariffa approvata la cui entrata in vigore è stata fissata al 1° luglio 1988 dalla legge n. 48/1988 oltre a determinare i nuovi tassi medi sulla base dei dati economici relativi al periodo 1983/1985, presenta aspetti di peculiare interesse sia sotto il profilo tecnico che normativo.

Al fine di consentire una visione organica dell'argomento si formulano di seguito alcune considerazioni di carattere generale in merito a tali aspetti.

L'aggiornamento della materia concerne sia la tariffa vera e propria sia le modalità di applicazione con particolare rilievo per queste ultime.

Per quanto attiene la struttura tecnica, infatti, si è rilevato che la stessa non necessitava di sostanziali modifiche, considerato lo scarso numero di contestazioni classificative nel periodo di applicazione delle tariffe precedenti.

La revisione della nomenclatura di alcuni grandi gruppi, gruppi, sottogruppi e voci è stata, quindi, finalizzata a contenere il pur esiguo contenzioso mediante aggiornamento nella descrizione delle lavorazioni che hanno formato oggetto di controversie classificative e ad includere nuove lavorazioni sinora non previste.

Per quanto riguarda invece, le modalità di applicazione si è proceduto ad una completa revisione delle stesse tenuto conto della necessità di formulare norme tali da consentire un maggior equilibrio nei rapporti fra l'Istituto ed i datori di lavoro.

a) Tariffa dei premi.

Le attività previste nella precedente tariffa dalle voci 0843 e 0844 sono state incluse rispettivamente nelle voci 0841 e 0842 ed è stata soppressa la voce 0845 in quanto inapplicabile, essendo venuta meno l'attività ivi prevista.

È stata eliminata, inoltre, nell'ambito del gruppo 4200, la previsione di produzione di gas combustibile in quanto tale attività risulta attualmente inesistente.

Pertanto, l'attività prevista precedentemente dal stg. 4220 è ora inquadrata al stg. 4210.

Sono state, altresì istituite le nuove voci 1433, 2146 e 7357 per alcune particolari attività che, per effetto di mutamenti tecnologici intervenuti negli ultimi anni nonché dei nuovi aspetti organizzativi assunti da grandi complessi industriali, necessitano di specifiche previsioni tariffarie su basi statistico attuariali proprie.

Sono stati anche depennati il sottogruppo 1210 e le voci 1211, 1212, 1213, e 1214 (cfr. circolare n.

27/65 t.u./1987) per effetto della legge 20 novembre 1986, n. 778 che ha modificato gli articoli 206 e 207 del testo unico approvato con d.p.r. 30 giugno 1965, n.1124. Di conseguenza il stg. 1220 ha cambiato numerazione, divenendo 1210.

Circa i criteri da seguire per la classificazione delle posizioni assicurative, sono state predisposte da questa direzione generale istruzioni tecniche aggiornate che dovranno avere la massima diffusione onde evitare

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orientamenti difformi in presenza di fattispecie analoghe.

Di tale opuscolo sarà inviato quanto prima un congruo numero di esemplari.

Si ritiene utile infine, individuare con la presente circolare alcune questioni in gran parte già segnalate a codeste unità che in passato hanno dato luogo a perplessità in ordine all'inquadramento tariffario e che hanno trovato soluzione con la nuova tariffa.

1413 la voce è applicabile anche quando siano effettuate soltanto alcune delle fasi di produzione dei vini (eventualmente già classificate alle voci 9310 e 9320).

1414- a tale voce va classificata la produzione di alcool da fermentazione (già eventualmente classificata alla voce 2142).

2146- servizi generali (manutenzione periodica...).

Detta voce deve essere applicata per i servizi generali e la produzione di beni di utilità generale per lo stabilimento (energia elettrica, vapore, ecc.) effettuati da terzi nell'ambito di stabilimenti di raffinazione di olii minerali (se già diversamente classificati anche con adozione di tassazione ponderata).

2196- in tale voce devono essere inserite anche le lavorazioni di equilibriatura e convergenza delle ruote dei veicoli (eventualmente già classificate ad altre voci).

3110 3120 3230 3240 3321 3331 la lavorazione del ferro per cemento armato e l'approntamento di casseformi (già eventualmente classificati alle voci 6211 o 6212 devono essere compresi nella lavorazione principale per la quale tali lavorazioni sono svolte.

3120 case prefabbricate.

3140- posa in opera di serramenti, affissi, infissi ed affini (porte, finestre, avvolgibili, ecc.) in qualsiasi materiale (eventualmente già classificata alla voce 3110).

Quando la posa in opera è connessa alla produzione vanno applicate le relative voci (5212 6211 6215).

3231- impianti di irrigazione a pioggia (eventualmente già classificati alla voce 6211 o al stg. 3620).

3321 3331 è compresa in tali voci anche la eventuale produzione a piè d'opera di elementi prefabbricati (ove già classificata alla voce 7331).

3620 impianti elettrici industriali e lavori di verniciatura e ripulitura di impianti industriali, compreso il trasporto dei detriti e dei materiali di rifiuto (eventualmente già classificati alle voci 6282, 6111 o ad altre voci).

6211 produzione di serramenti anche corazzati (già eventualmente classificata alla voce 6215).

6217 produzione di cisterne; l'eventuale montaggio delle stesse su autoveicoli deve essere riferito alla voce 6411.

6222 produzione di ruote (stampate), marmitte, silenziatori, filtri e serbatoi per autoveicoli e motoveicoli (eventualmente già classificata alla voce 6411 o ad altre voci).

6240 produzione di ruote (tornite), ammortizzatori telescopici, bielle, pistoni e spinotti, cambi, freni, stampi ed utensili per macchine operatrici, ecc. (eventualmente già classificata alla voce 6411 o ad altre voci).

6411 trasformazione ed allestimento di autoveicoli, costruzione.... di autobetoniere , caravans, roulottes, dumpers, ecc.ecc...; costruzioni di ciclomotori.

6421 6422 vanno compresi in tali voci tutti i lavori, in qualsiasi materiale, ovunque eseguiti (sia a bordo che a terra) purché rientranti nell'ambito dell'attività di cantiere navale.

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7331 produzione di tegole in cemento e di elementi strutturali decorativi in gesso (eventualmente già classificata alle voci 7342 o 7341).

9121 trattori con rimorchio (eventualmente già classificati alla voce 9122).

Esercizio di macchine e apparecchi di sollevamento semoventi non su guida.

9124 servizio di noleggio con o senza autista (eventualmente già classificato alle voci 0846 e 9330).

9300 magazzini di vendita all'ingrosso e per corrispondenza (eventualmente già classificati alla voce 0131).

9330 autosaloni.

0730 per i cantieri scuola sono confermate le istruzioni di cui alla circolare n. 88/1976.

0813 vanno inquadrati senza altro in questa voce in forma autonoma o in ponderazione con altre voci, laddove ne ricorra la necessità gli addetti ai registratori di cassa o a qualsiasi tipo di macchina elettrica ed elettronica (da calcolo, da scrivere, ecc.) che operano nell'ambito di imprese commerciali, studi professionali, ecc. (cfr. circolare n. 44/1981).

Per quanto di utilità si allega tabella di passaggio (all. n. 1).

b) modalità per l'applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi.

Le nuove modalità presentano una più organica impostazione formale; le norme, infatti, sono raggruppate per singoli argomenti, i quali sono stati evidenziati con specifica intestazione. Inoltre per una più agevole consultazione, le stesse sono state dotate di un indice analitico.

Per quanto riguarda l'aspetto sostanziale, sono state introdotte numerose innovazioni dettate da criteri generali di correttezza amministrativa, di equità contributiva, di osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia e di semplificazione delle procedure amministrative.

Le più rilevanti innovazioni sono rappresentate da: applicazione d'ufficio dell'oscillazione del tasso in riduzione; notifica del tasso applicabile effettuata ogni anno per tutte le posizioni assicurative; elevazione della misura dell'oscillazione al 15% nei primi due anni e al 35% dopo il biennio di attività; nuovi criteri di determinazione dell'oscillazione del tasso, dopo il biennio, correlati soprattutto alla dimensione dell'azienda; accentramento d ufficio in un unica posizione assicurativa dei lavori a carattere temporaneo;

decorrenza dei provvedimenti di riclassificazione dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta voce di tariffa.

In merito alla nuova normativa si forniscono i chiarimenti e le disposizioni che seguono, rimandando a quanto più diffusamente illustrato nelle citate istruzioni tecniche , relativamente ai concetti di tariffa, di lavorazioni principali, complementari e sussidiarie, di tassazione ponderata e di attività non previste in tariffa.

1) lavorazioni complementari e sussidiarie articolo 2 per superare difficoltà interpretative circa il concetto di lavorazione complementare e sussidiaria e ridurre sensibilmente il ricorso a tassi medi ponderati, è stato meglio disciplinato il rapporto intercorrente tra attività principale e attività complementare sussidiaria sia per quanto concerne il profilo soggettivo, sia per quanto concerne il profilo oggettivo.

1.1 Rapporto tra lavorazione principale e lavorazioni complementari e sussidiarie.

Le lavorazioni complementari e sussidiarie devono essere svolte dallo stesso datore di lavoro (stessa ragione sociale, quale risulta dal certificato di iscrizione alla camera di commercio, stessa partita Iva o codice fiscale, ecc.) che esercita la lavorazione principale.

Intercorrente tra attività principale e attività complementare sussidiaria sia per quanto concerne il profilo soggettivo, sia per quanto concerne il profilo oggettivo.

Sotto il profilo oggettivo, lo svolgimento delle predette lavorazioni anche se effettuato in luoghi diversi deve essere connesso alle esigenze di carattere operativo della lavorazione principale.

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1.2 Connessione operativa.

La connessione operativa deve ritenersi sussistente quando le lavorazioni complementari e sussidiarie siano correlate a quella principale con un rapporto di natura non soltanto tecnica, ma anche esclusivamente funzionale che ne consenta uno svolgimento ottimale e una più agevole, completa, rapida realizzazione delle finalità aziendali (es. mense aziendali, servizio antincendio).

Fra le suddette lavorazioni ne sono state menzionate esplicitamente alcune, quali il trasporto, il magazzinaggio, ecc., per eliminare ogni dubbio sul loro carattere, stante le numerose vertenze sorte in materia.

2) Classificazione della costruzione di parti di un prodotto (articolo 3).

È esplicitamente stabilito, in relazione al carattere oggettivo dell'attività svolta, che la costruzione delle singole parti di un prodotto, effettuata a sé stante come lavorazione principale, deve essere riferita alle singole voci che prevedono le lavorazioni interessate, salvo diversa prescrizione (v. 6221 e 6422). In conformità a tale principio è stata eliminata la esplicita menzione delle parti ai sottogruppi 5210, 5230 e al gruppo 6300.

Pertanto, nella voce che prevede un prodotto, devono ritenersi comprese le lavorazioni dei vari componenti, effettuate nell'ambito dello stabilimento, le quali concorrono alla realizzazione del prodotto stesso, mentre la costruzione delle parti del prodotto, eseguita autonomamente come lavorazione principale in altri stabilimenti, deve essere riferita alle specifiche voci relative alle lavorazioni svolte.

Così, ad esempio, la produzione di motori per autoveicoli, se effettuata autonomamente in uno stabilimento diverso da quello adibito alle lavorazioni indicate alla voce 6411, deve essere classificata alla voce 6311 specifica, appunto, per la produzione di motori.

È da tener presente che, se la singola parte non è prevista in tariffa, la voce da applicare deve essere individuata in base ai criteri stabiliti dall'articolo 4 delle modalità.

2.1 Istruzioni operative.

In relazione a quanto sopra, è necessario che vengano rettificate appropriatamente le diverse classificazioni già adottate in base alla precedente tariffa, anche a seguito di decisioni della commissione delle tariffe o dal ministero del lavoro e della previdenza sociale (ad esempio, parti di autoveicoli già classificata alla 6411, invece che alle voci specifiche delle singole lavorazioni; compressori per frigoriferi, già classificati alla 6582 anziché alla 6321; trasformatori di misura, già classificati alla 6562 anziché alla 6312).

3) Calcolo degli oneri criteri di determinazione della oscillazione del tasso dopo i primi due anni di attività (articoli 6 e 20, commi 1, 2 e 3).

Sono stati formalmente specificati i criteri peraltro già in atto di calcolo degli oneri computabili ai fini del calcolo del tasso medio di tariffa e del tasso specifico aziendale, nonché stabiliti nuovi criteri di determinazione dell'oscillazione del tasso dopo i primi due anni di attività.

Sull'argomento saranno forniti chiarimenti e istruzioni con apposita circolare.

4) Rischio sperequato (articolo 7)

E' stato previsto che la determinazione di una nuova misura del tasso medio possa avvenire anche a seguito di istanza motivata avanzata dalle organizzazioni sindacali di categoria e quando la misura del tasso medio in vigore risulti sperequata di oltre il venti per cento.

5) Arrotondamento del tasso medio ponderato e del tasso oscillato (articoli 8, comma 2; 16, commi 2 e 3;

19, commi 2 e 3)

Risulta modificato parzialmente il criterio di arrotondamento del tasso nel senso che, diversamente da quanto precedentemente previsto, la frazione pari a 50 centesimi, va arrotondata non per difetto ma per eccesso all'unità superiore.

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L'arrotondamento deve essere operato anche se per effetto dello stesso vengono superati i limiti massimi dell'oscillazione.

Nel caso di tasso ponderato oscillato, l'arrotondamento deve essere effettuato sul tasso applicabile risultante dall'oscillazione.

6) Denuncia dei lavori (articolo 9)

E' disciplinata in forma più dettagliata la procedura, già prevista dal paragrafo 8 delle precedenti modalità, che dà luogo alla emissione della posizione assicurativa, con la precisazione che la dispensa al datore di lavoro dall'obbligo della denuncia dei singoli lavori può essere concessa solo nel caso di lavori classificabili alla stessa voce già applicata. Ciò in quanto, diversamente, si concretizzerebbe una variazione di rischio da denunciare ai sensi del successivo articolo 10.

7) Lavori a carattere temporaneo (articoli 11, 25, commi 4 e 5).

Si precisa che per lavori a carattere temporaneo devono intendersi i lavori il cui svolgimento è limitato nel tempo e per i quali, quindi, è già prevista la data di cessazione anche se a lungo termine (in genere lavori edili, anche se di lunga durata).

7.1 Denuncia lavori.

È confermato l'obbligo della presentazione della denuncia dei singoli lavori a carattere temporaneo alla sede dell'istituto nella cui circoscrizione l'azienda ha la sua sede legale.

7.2 Posizione assicurativa accentrata.

Per agevolare il datore di lavoro e le sedi dell'istituto nello svolgimento dei molteplici adempimenti attualmente connessi a ciascuna posizione assicurativa e per semplificare le operazioni afferenti alla valutazione unitaria dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita l'istituzione di una posizione assicurativa unica nella quale devono confluire tutti i lavori a carattere temporaneo svolti dallo stesso datore di lavoro e classificabili alla medesima voce di tariffa.

Per quanto concerne l'attuazione della suddetta normativa saranno fornite quanto prima istruzioni operative, con separata circolare, fermo restando che, nel frattempo le unità operative continueranno ad applicare la disciplina di cui alla circolare n. 14/1976, considerando come posizione assicurativa figlia non solo la posizione temporanea, ma anche quella continuativa.

8) Accentramento delle posizioni assicurative (articolo 12).

L'inserimento nelle modalità della specifica procedura che il datore di lavoro deve osservare per ottenere provvedimenti di accentramento assicurativo che l'Istituto ha comunque facoltà di autorizzare anche alla luce della nuova stesura dell'articolo 13 del testo unico, approvata con decreto ministeriale del 26 gennaio 1988 risponde alla fondamentale esigenza di rimuovere l'attuale stato di incertezza per il datore di lavoro circa le procedure da seguire e gli adempimenti da svolgere.

Si confermano, al riguardo, le istruzioni di cui alla circolare n. 13/1983 facendo presente che le stesse formeranno oggetto di aggiornamento.

9) Riclassificazione dell'attività (articoli 13 e 14) la riclassificazione dell'attività assicurata può avvenire a seguito di variazione del rischio, accertata dall'Istituto o denunciata dal datore di lavoro oppure a seguito di constatazione di errore classificativo effettuata d ufficio o su istanza del datore di lavoro.

9.1 Decorrenza.

È stabilito il principio che la modifica di classificazione decorre sempre dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta classificazione e tassazione, fatte salve le eventuale sanzioni per i casi di incompleta ed erronea denuncia dei lavori che abbia comportato la liquidazione ed il pagamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto.

Tale criterio di decorrenza si applica dal 1° luglio 1988 e, pertanto, le rettifiche classificative che riguardino anche periodi anteriori a tale data dovranno, limitatamente a tali periodi, essere regolate in base alla

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normativa precedente (cfr. circolare n. 16/1982 e n. 32/1983).

9.2 Decorrenza con effetto retroattivo.

Di conseguenza, nelle ipotesi di riclassificazione con effetto retroattivo anteriore al 1° luglio 1988 ovviamente sempre nei limiti della prescrizione la decorrenza dei relativi provvedimenti sarà determinata nel modo seguente.

9.2.1 Riclassificazione per incompleta od erronea denuncia dei lavori, rilevata a seguito di accertamenti ispettivi o di tardiva denuncia di variazioni del rischio: nel caso di tasso medio superiore a quello precedente, opererà dalla data in cui l'esatta classificazione doveva essere effettivamente applicata, ai sensi del prg. 12 del d.m. 14 novembre 1978; nel caso di tasso medio inferiore a quello precedente opererà invece dal 1° luglio 1988, ai sensi degli articoli 13 e 14 del d.m. 18 giugno 1988; per il periodo precedente, la classificazione più favorevole non è applicabile a causa del comportamento omissivo del datore di lavoro che non ha denunciato tempestivamente la variazione del rischio ai sensi dell'articolo 12 del testo unico (cfr. in proposito circolare n. 32/1983, pagina 2).

Ad esempio, se l'Istituto accerta o la ditta denuncia in data 25 ottobre 1989 l'utilizzazione dal 1° gennaio 1987 di attrezzature meccaniche nel deposito già classificato al stg. 9220 (t.m. 30°/°°) il provvedimento di riclassificazione al stg. 9310 (t.m. 38°/°°) decorrerà dal 1° gennaio 1987.

Nell'ipotesi contraria in cui la ditta dichiari in data 25 ottobre 1989, e documenti idoneamente, la cessata utilizzazione a decorrere dal 1° gennaio 1987 delle attrezzature meccaniche nel deposito già classificate al stg. 9310, il provvedimento di riclassificazione al sottogruppo 9320 decorrerà comunque dal 1° luglio 1988.

9.2.2 Riclassificazione a seguito di riesame di lavori esattamente denunciati, effettuata d ufficio o su istanza della ditta: nel caso di tasso medio superiore a quello precedente, opererà dal 1° luglio 1988 ai sensi del prg. 12, d.m. 14 novembre 1978;

Nel caso di tasso medio inferiore a quello precedente, opererà dalla data in cui doveva essere effettivamente applicata (non potendosi far ricadere sul datore di lavoro le conseguenze di un errore dell'istituto).

Ad esempio: se dal riesame dell'attività denunciata effettuato nell'ottobre 1989, viene rilevato d'ufficio o su istanza documentata della ditta che il deposito già classificato al stg. 9310 (tasso medio 38°/°°), fin dal 1° gennaio 1987 non è fornito di attrezzature meccaniche, la sede deve riclassificare al stg. 9320 (tasso medio 30°/°°) con effetto dal 1° gennaio 1987. Nell'ipotesi contraria in cui la sede rilevi dalla denuncia di esercizio che il deposito classificato al stg. 9320 è dotato fin dal 1° gennaio 1987 di attrezzature meccaniche, il provvedimento di riclassificazione al stg. 9310 avrà decorrenza dal 1° luglio 1988.

9.2.3 Riclassificazione con tasso medio inferiore, non richiesta dal datore di lavoro.

Si pone in rilievo l'obbligo di procedere di ufficio, con le decorrenze sopra indicate, alle rettifiche classificative favorevoli al datore di lavoro anche quando le stesse non abbiano formato oggetto di specifica istanza dell'interessato, ma risultino dovute a seguito di constatazione di erronea classificazione di lavori esattamente denunciati oppure in base ad elementi emersi nel corso di accertamenti ispettivi.

Tale obbligo deriva, oltre che da considerazioni di correttezza amministrativa e di equità contributiva, dal chiaro disposto dell'articolo 13, 1° comma (l'Inail, accertato ... che .. sono errate ...) il quale si riferisce in genere all'accertamento (nel senso di constatazione di certezza ) dell'errore classificativo, senza alcuna qualificazione o specificazione.

9.3 Motivazione del provvedimento di riclassificazione.

il provvedimento di riclassificazione deve essere adeguamente motivato: è evidente che tale obbligo assume particolare rilievo in relazione ad eventuali impugnative dell'interessato per i provvedimenti che comportino una classificazione sfavorevole al datore di lavoro o il rigetto di istanza classificativa.

È necessario, pertanto, porre particolare attenzione alla suddetta motivazione tenendo presente che la stessa può ritenersi adeguata quando contenga la esauriente indicazione dei motivi per i quali si è proceduto alla rettifica.

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Dovranno, quindi, essere citati, essenzialmente, gli accertamenti effettuati, la denuncia di variazione presentata, la inesattezza della voce già applicata per i lavori denunciati o accertati consistenti in..., la pertinenza della voce notificata in relazione ai lavori accertati ed effettivamente svolti consistenti in... e quelli previsti dalla voce medesima.

9.4 Motivazione dell'istanza del datore di lavoro.

Analogamente, deve essere motivata l'istanza di riclassificazione del datore di lavoro il quale deve fornire la documentazione idonea a provare l'effettiva natura dei lavori eseguiti e la data di modifica del rischio assicurato nonché illustrare le ragioni della rispondenza della classificazione richiesta ai lavori svolti.

L'istanza non motivata deve essere respinta, salvo nella ipotesi di rilevanza per le quali si ritenga di disporre accertamenti o revisioni d ufficio.

9.5 Rideterminazione dell'oscillazione del tasso medio.

La rettifica della classificazione comporta, con la stessa decorrenza, la rideterminazione dell'oscillazione del relativo tasso medio ai sensi degli articoli 16 e 19.

Pertanto, tenendo conto anche delle eventuali rettifiche con effetto anteriore al 1° luglio 1988 il predetto tasso medio:

per i primi due anni di attività, deve essere maggiorato o diminuito del 10% fino al 30 giugno 1988 e del 15% dal 1° luglio 1988 qualora risulti già applicata l'oscillazione relativa alla situazione igienico prevenzionale;

dopo i primi due anni di attività, deve essere oscillato senz'altro dal 1° luglio 1988, mentre, per i periodi anteriori a tale data, dovrà essere rideterminato secondo i criteri del d.m. 14 novembre 1978 esclusivamente nei casi in cui il precedente tasso medio era oscillato.

Nelle ipotesi sopra considerate, pur verificandosi una variazione della classificazione applicata, la lavorazione effettivamente svolta è rimasta immutata nel tempo.

Tale circostanza assume rilevanza determinante quando la riclassificazione è effettuata con decorrenza retroattiva limitata al 1° luglio 1988, come si verifica nelle classificazioni per incompleta od erronea denuncia dei lavori, che comportino una tassazione favorevole al datore di lavoro, e per rettifica di errore classificativo, che comportino una tassazione sfavorevole al datore di lavoro.

Analoga situazione può configurarsi per le rettifiche classificative con effetto dal 1° luglio 1988 operate eventualmente nel passaggio dalla tariffa 1979 a quella 1988 per la diversa struttura di alcune voci o per i nuovi criteri di classificazione introdotti dal d.m. 18 giugno 1988 oppure per correzzione di errori classificativi.

Nei casi suddetti, poiché, come già accennato, l'andamento infortunistico aziendale attiene alla lavorazione svolta e viene interrotto solo dalla variazione di elementi influenti sulla natura del rischio assicurato, la rideterminazione dell'oscillazione in relazione alla nuova voce applicata dovrà essere effettuata tenendo conto anche dell'esperienza statistica concernente la classificazione precedentemente in vigore.

Di tale particolare circostanza dovrà essere fatta menzione nella richiesta di rielaborazione dell'oscillazione da inoltrare, come per gli altri casi di rielaborazione, alla consulenza statistico attuariale di questa direzione generale.

9.6 Riclassificazione per variazione dell'indecenza delle voci

Le disposizioni sopra esposte valgono anche per i casi di variazione delle incidenze delle singole voci della classificazione ponderata.

Gli altri casi di rielaborazione, alla consulenza statistico attuariale di questa Direzione generale.

10) Oscillazione del tasso medio di tariffa nei primi due anni di attività (articoli 16, 17, 18, e infortuni e di igiene del lavoro).

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La misura di detta oscillazione è stata elevata dal 10% al 15%, al fine di conseguire una maggiore sensibilizzazione dei datori di lavoro al problema della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del 25, comma 3).

Nei primi due anni di attività può essere applicata una oscillazione del tasso medio in misura fissa del 15%

in relazione alla effettiva situazione dell'azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione lavoro.

10.1 Oscillazione già in vigore.

La misura fissa del 10%, già in atto alla data del 30 giugno 1988, è rideterminata, dal 1° luglio 1988, nella misura del 15%.

Tale variazione sarà operata automaticamente e comunicata ai datori di lavoro con il provvedimento di notifica della nuova tariffa.

10.2 Scadenza del biennio nel corso dell'anno.

L'oscillazione rimane in vigore fino al 31 dicembre dell'anno in cui si completa il biennio (ad es.: nel caso di attività iniziata il 16 gennaio 1987, e quindi con scadenza del biennio il 15 gennaio 1989, l'oscillazione in parola sarà mantenuta fino al 31 dicembre 1989).

10.3 Applicazione d'ufficio del tasso ridotto.

La riduzione del tasso medio nella misura del 15% può essere applicata d'ufficio, senza necessità di apposita istanza, esclusivamente in sede di istituzione del rapporto assicurativo.

Presupposti essenziali sono la presentazione della denuncia di esercizio nei termini di legge e l'indicazione nel modulo di denuncia di tutti gli elementi e notizie richieste in merito al rispetto delle norme di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.

La sussistenza o meno dei requisiti per l'adozione della riduzione deve essere valutata in base ai suddetti elementi, notizie ed indicazioni forniti dal datore di lavoro.

Qualora di tale valutazione risulti una favorevole situazione igienico prevenzionale, la riduzione del 15%

del tasso medio deve essere notificata d ufficio con effetto dalla data di inizio dei lavori.

10.4 Applicazione del tasso ridotto, su istanza del datore di lavoro.

Successivamente alla presentazione della denuncia di esercizio, ma comunque non oltre la scadenza del biennio di attività, il datore di lavoro per ottenere la riduzione del 15% del tasso medio deve presentare apposita istanza documentando l'attuazione delle norme di igiene e prevenzione.

Parimenti, è indispensabile l'istanza del datore di lavoro, comunque non oltre la scadenza del biennio di attività, per ottenere la riduzione del tasso di premio nell'ipotesi di lavori denunciati tardivamente.

In caso di accoglimento dell'istanza, la riduzione ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le suddette misure.

Eventuali istanze, proposte oltre la scadenza del menzionato biennio, devono essere respinte perché tardive, non operando nella fattispecie la sanatoria prevista dall'articolo 8 della legge n. 533/1973, la quale si applica in caso di contenzioso già instaurato (cfr. circolare n. 16/1982 e n. 32/1983).

Nell'ipotesi di istanza proposta, nei limiti del biennio, per un attività per la quale sia stata documentata l'adozione delle misure in parola da data anteriore al 1° luglio 1988, la decorrenza del provvedimento di riduzione tenendo conto della normativa in vigore fino al 30 giugno 1988 (prg. 16 del d.m. 14 novembre 1978) sarà comunque dal 1° luglio 1988.

In caso di istanza di riduzione proposta anteriormente al 1° luglio 1988 ed accolta dal 1° gennaio 1989, in base alla precedente normativa in vigore, la decorrenza della suddetta riduzione, a seguito di specifica istanza dell'interessato, potrà essere retrodatata al 1° luglio 1988.

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10.5 Aumento del tasso medio.

L'aumento del tasso medio nella misura del 15% può essere adottato in sede di istituzione del rapporto assicurativo in base agli elementi desunti dall'esame della denuncia di esercizio presentata dal datore di lavoro, oppure, successivamente, quando da accertamenti diretti o da verbali, relazioni, prescrizioni, ecc.

di organi competenti in materia, risulti la mancata osservanza delle norme in argomento.

L'aumento ha effetto dalla data di inizio dei lavori.

Si precisa che, in mancanza di una esplicita previsione corrispondente a quella contenuta nell'articolo 17, comma 2, il suddetto provvedimento di aumento può essere adottato anche dopo la scadenza del biennio di attività, sempre con effetto dalla data di inizio dei lavori e fino alla scadenza del biennio medesimo, ovvero fino alla data dalla quale il datore di lavoro comprovi con idonea documentazione di aver adottato i prescritti accorgimenti per l'igiene e la sicurezza del lavoro.

Nella ipotesi di provvedimento di aumento adottato per attività per la quale sia stata accertata la carenza, da data anteriore al 1° luglio 1988, di misure igienico prevenzionali, la decorrenza dell'aumento tenendo conto della normativa in vigore al 30 giugno 1988 (prg.17 d.m. 14 novembre 1978) dovrà comunque essere dal 1° luglio 1988.

10.6 Motivazione dell'istanza del datore di lavoro.

Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della riduzione del tasso medio nella misura del 15%, si pone in rilievo che il datore di lavoro interessato a tali agevolazioni deve, in sede di presentazione della denuncia di esercizio o, successivamente, della prescritta istanza, fornire la prova, con idonea documentazione, di aver realizzato nell'ambito aziendale le migliori condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Nel caso in cui la ditta abbia provveduto essa stessa ad attuare le predette misure e non sia, quindi, in grado di produrre alcuna documentazione, dovrà essere fornita una esauriente descrizione delle misure, dei presidi e dei mezzi adottati, con esibizione, in ordine agli stessi, di eventuali attestati, certificazioni o dichiarazioni probatorie.

Qualora la ditta non produca gli anzidetti elementi ma si limiti a semplici risposte affermative o comunque inadeguate ai quesiti riportati nel quadro e questionario tecnico del modulo di denuncia di esercizio, oppure formuli generiche affermazioni riguardo alla propria situazione igienico prevenzionale, non dovrà essere concessa la riduzione del 15% in sede di istituzione della posizione assicurativa e dovrà essere respinta l'eventuale successiva istanza perché inammissibili per carenza di motivazione.

Tale atteggiamento è confortato dall'orientamento della commissione delle tariffe la quale pur in vigenza della precedente normativa che si limitava a prescrivere la semplice motivazione dell'istanza ha ribadito in numerosi decisioni l'obbligo della dettagliata documentazione delle istanze in discussione, respingendo i ricorsi proposti in relazioni ad istanze non motivate.

Anche se la competenza in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro compete, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alle unità sanitarie locali, la valutazione dell'effettiva situazione delle aziende per quanto riguarda il rispetto delle norme vigenti in materia, spetta in via primaria all'istituto il quale è tenuto ad applicare caso per caso l'oscillazione in argomento.

Accertamenti specifici possono essere eseguiti anche da altre strutture specializzate e dall'ispettorato del lavoro.

Ma anche in tali casi la valutazione definitiva della situazione igienico prevenzionale spetta all'istituto che deve adottare i relativi provvedimenti.

10.7 Motivazione dei provvedimenti di aumento del tasso medio

Le precisazioni di cui sopra valgono anche riguardo ai provvedimenti di aumento del tasso da parte dell'istituto i quali devono essere adeguatamente motivati con la specificazione, sia pure sintetica, delle effettive carenze igienico prevenzionali rilevate e della fonte della rilevazione.

In relazione a tale obbligo di dettagliata motivazione, chiaramente prescritto dall'articolo 18, non può

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essere notificato l'aumento del tasso nell'ipotesi di mancata o di insufficiente risposta agli appositi quesiti del modulo di denuncia di esercizio.

10.8 Valutazione della situazione igienico prevenzionale.

Per quanto concerne il problema relativo ai criteri di valutazione della situazione dell'azienda riguardo all'osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, risulta impossibile, stante la complessità della materia e le numerosissime discipline interessate, fornire una dettagliata indicazione della normativa vigente specificatamente per ciascun tipo di lavorazione.

Posizione assicurativa e dovrà essere respinta l'eventuale successiva istanza perché inammissibili per carenza di motivazione ciò anche in considerazione del continuo sviluppo tecnologico delle lavorazioni e della conseguente necessità di apprestamento di sempre nuovi elementi migliorativi dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro.

In relazione alle difficoltà sopra esposte, la valutazione ai fini dell'oscillazione del 15% deve essere effettuata caso per caso secondo prudente apprezzamento.

11) Oscillazione del tasso medio dopo i primi due anni di attività (articoli 19, 20 e 21).

Dopo i primi due anni di attività, il tasso da applicare alla posizione assicurativa viene determinato annualmente in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali nell'azienda.

11.1 Requisito del biennio.

Si precisa che il requisito del trascorso biennio deve essere valutato a decorrere dall'effettivo inizio della lavorazione e non dalla data di istituzione del rapporto assicurativo (particolarmente nei casi di tardiva denuncia dei lavori).

Nell'ipotesi in cui nel quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione siano stati svolti lavori discontinui, tale requisito deve ritenersi sussistente quando, sommando la durata delle effettive lavorazione svolte, sia possibile raggiungere due annidi effettiva attività assicurata.

Analogamente, deve ritenersi sussistente il biennio nei casi di aziende artigiane le quali, nell'ambito del quadriennio citato, abbiano svolto attività lavorativa con dipendenti per periodi limitati e discontinui.

Si precisa, altresì, che per i lavori iniziati il 2 gennaio, il biennio di tale requisito deve ritenersi sussistente quando, sommando la durata delle effettive lavorazione svolte, sia possibile raggiungere due anni di effettiva attività assicurata.

Analogamente, deve ritenersi sussistente il biennio nei casi attività deve ritenersi maturato al 31 dicembre dell'anno successivo, in considerazione della festività del primo giorno dell'anno.

11.2 Oscillazione del tasso medio applicata d'ufficio.

Il tasso oscillato è applicato d'ufficio, anche in riduzione, indipendentemente dalla presentazione di apposita istanza da parte del datore di lavoro; è notificato ogni anno, ed è valido esclusivamente per l'anno considerato; la notifica è effettuata anche se la misura del tasso oscillato coincide con quella dell'anno precedente.

La notifica d'ufficio anche del tasso in riduzione è improntata ad evidenti principi di equità, di correttezza e chiarezza di rapporti fra l'Istituto ed i datori di lavoro ed è stata prevista allo scopo di eliminare la disarmonia esistente nel precedente sistema, considerato che solo un limitato numero di datori di lavoro provveda alla presentazione della rituale istanza di riduzione.

11.3 Notifica dei provvedimenti di oscillazione del tasso medio.

I provvedimenti di notifica del tasso applicabile ogni anno alle singole posizioni assicurative sono predisposti automaticamente da questa direzione generale servizio meccanizzazione e trasmessi tempestivamente alle unità operative per la successiva spedizione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Si richiama l'attenzione sulla perentorietà del citato termine del 31 dicembre, la cui inosservanza può

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comportare, nei di aumento, l'annullamento dei provvedimenti stessi eventualmente impugnati innanzi alla commissione delle tariffe.

Si dovrà prestare particolare cura alla sottoscrizione dei provvedimenti in parola, ad evitare che, dato l'elevato numero di essi, possa in qualche caso esserne omessa la firma, con pericolo di annullamento da parte della menzionata commissione o dell'autorità giudiziaria.

11.4 Motivazione dei provvedimenti d'oscillazione del tasso medio.

I provvedimenti in parola, ad evitare che, dato l'elevato numero di essi, possa in qualche caso esserne omessa la firma, con pericolo di annullamento da parte della menzionata commissione o dell'autorità giudiziaria.

In relazione all'esigenza più volte manifestata dai datori di lavoro di conoscere gli elementi in base ai quali l'Istituto è pervenuto alla determinazione della misura del tasso applicabile, è stato previsto che detti provvedimenti contengano le indicazioni dei dati essenziali considerati per il calcolo del tasso specifico aziendale alla presentazione della rituale istanza di riduzione.

Oltre ai suddetti elementi, specificatamente prescritti dalla norma, sarà riportato l'elenco dei casi di infortunio o di malattia professionale definiti in temporanea, rendita diretta nonché i casi mortali.

Per le rendite dirette sarà indicato il grado di inabilità iniziale, ovvero, nel caso di rendita unificata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico, il grado di inabilità complessivo unitamente al grado di inabilità che ha dato luogo alla rendita preesistente in pagamento al momento del verificarsi dell'ultimo evento lesivo.

Nell'eventualità in cui, per elevato numero di casi considerati, il predetto elenco risulti completo, dovranno essere forniti, a richiesta del datore di lavoro, i dati mancanti.

Si pone in evidenza la necessità che i provvedimenti di oscillazione del tasso eventualmente notificati per casi particolari direttamente su iniziativa delle sedi, a seguito di rielaborazioni effettuata per riclassificazioni, rettifica di dati, deduzione di somme recuperate per azione di surroga (cfr. circolare n.

34/1983) ecc., siano sempre motivati con l'indicazione degli elementi tassativamente fissati dall'articolo 21.

11.5 Integrazione della motivazione con elementi da fornire a cura delle sedi.

Allo scopo di dimostrare la validità dei provvedimenti di oscillazione del tasso e di limitare, quindi, l'insorgenza al riguardo di contenzioso amministrativo e giudiziario, è opportuno che ai datori di lavoro che ne facciano esplicita richiesta venga fornita copia del tabulato concernente il triennio interessato, con i chiarimenti del caso, desumibili dalle apposite istruzioni, sul procedimento di calcolo del tasso specifico aziendale.

Potrà anche essere fornita, a richiesta, copia dei parametri adottati per la determinazione del tasso specifico che annualmente vengono trasmessi a tutte le sedi (cfr. da ultimo, nota inviata ai direttori di ispettorato in data 21 dicembre 1987 servizio rischi n. 665/pg/1 avente per oggetto criteri per la determinazione dei tassi specifici aziendali per l'anno 1988), con la precisazione che l'importo dell'indennità per i casi di inabilità temporanea e le retribuzioni prese in considerazione nei limiti del minimale e del massimale di legge per la liquidazione delle rendite, sono rilevabili da parte del datore di lavoro delle proprie scritture contabili obbligatorie.

11.6 Applicazione dell'ulteriore oscillazione del tasso medio nella misura massima del 15%

indipendentemente dalle dimensioni aziendali.

Vengono trasmessi a tutte le sedi (cfr. da ultimo, nota inviata ai direttori di ispettorato in data 21 dicembre 1987 servizio rischi n. 665/pg/1 avente per oggetto criteri per la determinazione dei tassi specifici aziendali per l'anno 1988), con la precisazione che l'importo dell'indennità per i casi di inabilità temporanea e le retribuzioni prese in considerazione nei limiti del minimale e del massimale di legge per la liquidazione delle rendite, sono rilevabili da parte del datore di lavoro delle proprie scritture contabili obbligatorie.

I criteri di determinazione dell'oscillazione del tasso medio stabiliscono l'applicazione di separate quote di oscillazione del 5%, 10%, 15% in relazione allo scarto fra tasso specifico e tasso medio di tariffa diverso a seconda della dimensione aziendale (articolo 20, comma 3).

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Tuttavia, in particolari situazioni (cfr. articolo 20, commi 4 e 5) è prevista la possibilità di applicazione di tale quota di oscillazione nella misura massima del 15% indipendentemente dalle dimensioni aziendali, su iniziativa della ditta oppure dell'Istituto.

11.6.1 Riduzione del 15% su istanza della ditta.

Il datore di lavoro, quando non risultino infortuni o malattie professionali nel periodo interessato e siano state osservate le norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, può richiedere la riduzione del tasso medio nella misura massima del 15% con apposita motivata istanza, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di notifica del tasso applicabile.

Le istanze in parola dovranno essere attentamente esaminate per verificare preliminarmente la rilevabilità delle stesse in rapporto al suddetto termine perentorio e poi la sussistenza del presupposto della mancanza di infortuni e di malattie professionali denunciati nel triennio di competenza, anche se non definiti e quindi non evidenziati nel tabulato del tasso applicabile.

Sarà quindi, esaminata la documentazione probatoria circa la situazione igienico prevenzionale, tenendo conto dei chiarimenti forniti ai precedenti nn. 10.6 e 10. 8.

Qualora le istanze in parola siano prive di uno dei requisiti sopraindicati, le stesse dovranno essere respinte, con la specificazione del motivo del rigetto.

In caso di accoglimento dell'istanza, si dovrà comunicare, sulla base degli elementi desumibili dal (tabulato), la nuova misura del tasso applicabile per l'anno interessato nonché segnalare, con le ordinarie procedure, a questa direzione generale servizio meccanizzazione la variazione intervenuta.

11.6.2 Aumento del 15%.

In analogia a quanto previsto per il datore di lavoro, anche l'Istituto, quando accerti che nel triennio interessato non siano state osservate le norme igienico prevenzionali, applica, indipendentemente dal numero degli operai anno e dalla sussistenza o meno di infortuni, l'aumento del 15% del tasso medio.

Il relativo provvedimento ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di notifica e deve essere adeguatamente motivato con la specificazione delle effettive carenze igienico prevenzionali rilevate.

Detto provvedimento, che è sostitutivo di quello predisposto automaticamente (il quale, pertanto, non deve essere notificato), deve contenere anche gli elementi, rilevabili da questo ultimo documento concernenti l'oscillazione relativa all'andamento infortunistico aziendale.

12) Oscillazione del tasso di premio nel caso di variazione dell'attività (articolo 10, comma 2).

La norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 10 è l'espressione del principio, già implicitamente desumibile dalle modalità precedentemente in vigore e riconosciuto anche in sede di contenzioso dalla commissione delle tariffe e dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'andamento infortunistico è attinente esclusivamente alla specifica lavorazione e, di conseguenza, la sua validità viene a cessare a seguito della effettiva cessazione della lavorazione stessa o di una sua variazione sostanziale che comporti una classificazione diversa da quella prima applicata.

12.1 Variazione dell'attività senza modifica di classificazione.

Principio, già implicitamente desumibile dalle modalità precedentemente in vigore e riconosciuto anche in sede di contenzioso dalla commissione delle tariffe e dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'andamento infortunistico è attinente esclusivamente alla specifica lavorazione e, di conseguenza, la sua validità viene a cessare a seguito della effettiva cessazione della lavorazione stessa o di una sua variazione sostanziale che comporti una classificazione diversa da quella prima applicata.

Nel caso di variazione dell'attività assicurata che non comporti una modifica del rischio assicurato e quindi della classificazione, continua il decorso dell'andamento infortunistico in atto.

12.2 Variazione dell'attività con modifica di classificazione.

Nell'ipotesi di variazione di attività che determini una modifica del rischio assicurato e, di conseguenza,

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della classificazione applicata, viene a configurarsi, da un punto di vista tariffario, una nuova lavorazione.

In tal caso, per la posizione assicurativa esistente, che di norma deve essere mantenuta in vigore, inizierà, dalla data di variazione del rischio, una nuova esperienza statistica ed il primo biennio di attività durante il quale potranno essere applicate le oscillazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18.

Lo sbarramento fra l'andamento infortunistico relativo alla precedente classificazione e quello attinente alla nuova avverrà automaticamente a seguito della segnalazione della variazione classificativa da segnalare, secondo le ordinarie procedure, al servizio meccanizzazione.

Ad esempio: se per una posizione assicurativa relativa ad un deposito senza attrezzature meccaniche classificata al stg.9320, viene denunciata (o accertato) nel febbraio 1989 l'impiego dal 1° ottobre 1988 di attrezzature che comportino la classificazione stg. 9310, sarà applicata fino al 30 settembre 1988 l'oscillazione inerente all'andamento infortunistico, già decorso, concernente la voce 9320, mentre dal 1°

ottobre 1988 inizierà il primo biennio della nuova lavorazione classificabile al stg. 9310, con possibilità di applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, dell'oscillazione del 15% dalla data predetta fino al 31 dicembre 1990.

Dal 1° gennaio 1991 sarà emesso automaticamente il provvedimento di oscillazione ai sensi degli articoli 19, 20 e 21.

12.3 Variazione delle incidenze della classificazione ponderata - Oscillazione ai sensi degli articoli 19, 20 e 21.

I criteri di cui sopra valgono pure nel caso di classificazione ponderata quando per una delle voci considerate intervenga una variazione della relativa incidenza di oltre il 50%.

Anche in tale ipotesi la separazione degli andamenti infortunistici avverrà automaticamente a seguito della segnalazione al servizio meccanizzazione della variazione delle incidenze.

12.4 Variazione della classificazione ponderata.

È ovvio che situazione analoga si verificherà nel caso in cui venga variata la classificazione ponderata con la soppressione o l'aggiunta di una o più voci.

12.5 Decorrenza.

La normativa di cui trattasi, essendo sostanzialmente conforme, come sopra precisato, ai criteri già osservati dall'istituto (salvo che per la variazione delle incidenze oltre il 50%), dovrà essere applicata anche anteriormente al 1° luglio 1988.

12.6 Oscillazione del tasso di premio nel caso di variazione di elementi non influenti sulla natura del rischio (articolo 20, comma 6).

In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 si è già precisato che l'andamento infortunistico aziendale attiene specificatamente alla lavorazione assicurata e si interrompe solo con la cessazione o con la modifica sostanziale della lavorazione stessa.

Quindi, la variazione di elementi che non incidono sulla natura della lavorazione (variazione del titolare dell'azienda, della ragione sociale, della sede legale, trasferimento dell'azienda, trasferimento della posizione assicurativa ad altra sede per modifica della competenza territoriale, ecc.), non ha alcuna influenza sul decorso del predetto andamento infortunistico.

Le variazioni suddette non comportano, come noto, l'istituzione di una nuova posizione assicurativa;

comunque, qualora per motivi del tutto eccezionali non fosse possibile mantenere in vigore la stessa posizione assicurativa, dovrà tenersi conto, ai fini dell'oscillazione del tasso relativo al nuovo rapporto assicurativo e finché non sia trascorso un quadriennio, della esperienza statistica della preesistente posizione.

Pertanto, nella richiesta di rielaborazione da inoltrare alla consulenza statistico attuariale dovrà essere evidenziata tale circostanza.

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13) Contenzioso amministrativo (articoli 22 e 23).

13.1 Termini.

I termini procedurali relativi al contenzioso amministrativo innanzi alla commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione delle tariffe dei premi sono stati adeguati alle disposizioni contenute nel D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Oscillazione del tasso relativo al nuovo rapporto assicurativo e finché non sia trascorso un quadriennio, della esperienza statistica della preesistente posizione.

Tali termini, come noto (cfr. circolare n. 16/1982 e n. 32/1983), hanno carattere ordinario, salvo che per gli effetti di cui alla circolare n. 38/1984.

13.2 Motivazione delle opposizioni.

Poiché dall'esame delle opposizioni alle sedi e dei ricorsi alla commissione delle tariffe si è constatato che le contestazioni mosse dai datori di lavoro sono spesso inconferenti e dirette ad ottenere esclusivamente un differimento del pagamento del premio in base al tasso notificato, è stato previsto l'obbligo per il datore di lavoro di specificare per quali elementi contenuti nel provvedimento impugnato sono formulate eccezioni ed i motivi delle eccezioni stesse.

Pertanto, devono essere attentamente esaminate le opposizioni proposte per valutarne la fondatezza, respingendo quelle carenti di motivazione e quelle con motivazione infondata.

I relativi provvedimenti di reiezione totale o parziale devono essere motivati.

Qualora venga riconosciuta l'esattezza delle eccezionali mosse (inesatte retribuzioni, diverso grado di inabilità, casi di malattie professionali non computabili - cfr. circolare n. 25/1987 - somme incassate per surroga - cfr. circolare n. 34/1983 - diversa classificazione, ecc.), dovrà essere richiesta a questa direzione generale - consulenza statistico attuariale la rielaborazione dei dati, ovvero dovranno effettuarsi le opportune rettifiche classificative.

13.3 Versamento provvisorio del premio.

Il pagamento del premio deve essere effettuato fino alla decisione della citata commissione in base al tasso medio di tariffa, nell'ipotesi di applicazione di nuova tariffa dei premi o di prima classificazione della posizione assicurativa; negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento contestato.

Si precisa che nell'eventualità di ricorso avverso un provvedimento di riduzione, ritenuto inadeguato dal datore di lavoro, il pagamento del premio va effettuato in base al tasso di riduzione notificato.

In proposito valgono per quanto compatibili con la nuova normativa di cui all articolo 21 le istruzioni impartite con lettera circolare n. 11/1988.

13.4 Oscillazione provvisoria in caso di ricorso per classificazione.

Qualora il datore di lavoro impugni il provvedimento di classificazione, l'oscillazione di cui agli articoli 16 e 19 è determinata provvisoriamente in attesa della decisione della commissione delle tariffe con riferimento al tasso medio della classificazione contestata, ove si tratti di prima applicazione, e con riferimento al tasso medio della classificazione precedentemente in atto, negli altri casi.

In tal caso la sede, avvalendosi delle ordinarie procedure, deve effettuare tempestivamente le rituali segnalazioni con appropriato uso dei codici di funzione:

a) ricorso avverso la classificazione in vigore al momento della notifica della nuova tariffa:

proporre sk 04 con tasso applicabile uguale al tasso medio di tariffa o medio ponderato se trattasi di prima applicazione;

proporre sk 04 con la classificazione in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso,

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negli altri casi.

b) ricorso avverso la classificazione decorrente da data successiva al 1° luglio 1988:

se trattasi di prima applicazione, non deve essere effettuata alcuna segnalazione;

negli altri casi proporre sk 04 con la classificazione in vigore alla data del provvedimento che ha data origine al ricorso, riconfermando l'eventuale tasso applicabile oscillato.

13.5 Applicazione della decisione della commissione delle tariffe.

Non appena ricevuta la copia della decisione della commissione delle tariffe trasmessa da questa direzione generale, si dovrà provvedere con la massima tempestività alla liquidazione del premio in base al tasso fissato dal citato organo e al calcolo degli interessi ai sensi del comma 2 dell'articolo 45 del testo unico, anche nei casi di impugnativa della decisione in parola innanzi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Infatti il ricorso in seconda istanza non ha effetto sospensivo, salvo diversa disposizione del competente dicastero, della quale, comunque, sarà data immediata informativa alla sede interessata.

13.6 Applicazione degli interessi legali.

Come già precisato al punto precedente, nell'operare il conguaglio dei premi a seguito della intervenuta decisione della commissione delle tariffe, si deve procedere anche al calcolo degli interessi legali, attualmente previsti nella misura del 5%.

Detti interessi sono dovuti, nel caso di decisioni favorevoli all'istituto, dalla data di scadenza originaria del pagamento del premio alla data di richiesta della integrazione del premio; nel caso di decisione sfavorevole all'Istituto, dalla data di pagamento del premio alla data di rimborso.

In proposito, si richiama l'attenzione sull'obbligo di procedere nel caso di rimborso, alla corresponsione al datore di lavoro dei relativi interessi anche senza esplicita richiesta dello stesso, come prescritto chiaramente dal comma 2 del richiamato articolo 45 del testo unico.

Si rammenta che i predetti interessi, come chiarito nel notiziario n. 26/1978, devono essere applicati anche nel caso di soluzione della vertenza prima della decisione della commissione delle tariffe.

14) Modalità di pagamento dei premi (articolo 24).

Si ritiene necessario mettere in evidenza che, nel caso in cui il versamento dei premi venga effettuato presso banche non indicate dall'Inail, ai fini dell'identificazione del giorno dell'adempimento dovrà aversi riguardo, oltre ai dati desumibili dalla ricevuta rilasciata dalla banca non convenzionata, anche al giorno della valuta attribuita all istituto dalla banca convenzionata.

Pari rilevanza assume la data della valuta riconosciuta all'Inail dall'ente esattore, nei casi di accredito in postagiro o giroconto bancario.

Ulteriori istruzioni di carattere operativo in ordine all attuazione di quanto precede saranno fornite successivamente.

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