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Capitolo 1: Introduzione

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Capitolo 1: Introduzione.

1.1 Direttiva 2013/34/UE e recepimento a livello nazionale.

Il d.lgs. 139/2015 (cd “decreto bilanci”) ha dato attuazione alla Direttiva 2013/34/UE per la parte relativa al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato delle società di capitali e degli altri soggetti che adottano la medesima disciplina. La Direttiva 2013/34/UE rappresenta l'esito del confronto e della consultazione attivati, ormai da qualche anno, dalla Commissione Europea con l'obiettivo di sostituire le precedenti direttive in materia contabile 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV e VII Direttiva CEE), visto che risalgono, nell'impianto originale, al 1978 per il bilancio d'esercizio ed al 1983 per il bilancio consolidato e che, quindi, non sono più adeguate per riflettere le attuali tematiche ed esigenze contabili delle società di capitali. Nel 2011, con la pubblicazione del documento di consultazione “Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio

relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese”, la Commissione Europea, oltre a ribadire il principio “think small first” (pensare anzitutto in piccolo), declina gli obiettivi delle modifiche

operate nella proposta:

 ridurre/semplificare gli oneri amministrativi, con particolare riferimento alle piccole imprese;

 aumentare la chiarezza e la comparabilità dei bilanci, con particolare riferimento alle categorie di imprese per le quali queste considerazioni sono particolarmente importanti a causa di una più intensa attività transfrontaliera e del maggior numero di parti interessate esterne;

 tutelare le esigenze essenziali degli utilizzatori, con l'intento di conservare informazioni contabili ad essi necessarie;

 migliorare la trasparenza dei pagamenti ai governi da parte di imprese delle industrie estrattive e di imprese utilizzatrici di aree forestali primarie1.

1 Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese – Bruxelles, 26/10/2011.

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Al processo di consultazione segue, infine, nel giugno del 2013, la pubblicazione della Direttiva 2013/34/UE, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 20/07/2015 ed applicabile a partire dai bilanci 2016.

Il d.lgs. 139/2015, oltre a recepire tale Direttiva, integra e modifica, tra l'altro, il codice civile, con lo scopo di allineare le norme ivi contenute alle disposizioni della direttiva, ed è destinato a determinare numerosi e rilevanti impatti ai fini della redazione del bilancio d'esercizio delle società di capitali, a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 01/01/2016.

L'Organismo Italiano della Contabilità (OIC) è consapevole della rilevanza dei principi contabili, a supporto e integrazione tecnica delle regole dettate, a partire dal 01/01/2016, dalle norme di legge. Proprio per questo, l'OIC si è messo subito al lavoro e negli ultimi mesi si è riunito con notevole frequenza per lavorare alla revisione degli stessi principi contabili, anche di quelli pubblicati tra il 26/06/2014 e il 28/01/2015. Essi infatti, pur sostituendo la vecchia serie del 2005, alla data della loro rispettiva pubblicazione non potevano essere, ad evidenza, conformi alle norme UE introdotte dal d.lgs. 139/2015, poiché successivo.

Nel primo trimestre del 2016 l'OIC ha pubblicato le bozze di consultazione dei Principi Contabili OIC 15 (Crediti) e OIC 19 (Debiti) e nel mese di aprile ha pubblicato la bozza di consultazione del nuovo Principio Contabile OIC XX, dedicato agli Strumenti Finanziari Derivati, la numerazione non è ancora stata decisa.

1.2 Riforma dei bilanci: diverse dimensioni delle società, diversi tipi di documenti contabili.

La normativa di bilancio si arricchisce di un'ulteriore classificazione in merito alla classe dimensionale per le imprese che non applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS: il d.lgs. 139/2015 introduce, infatti, il concetto di “micro-impresa”.

In particolare, introduce il nuovo art. 2435 ter cc che, oltre a definire il concetto di micro-impresa, ne disciplina il contenuto del bilancio d'esercizio. Quest'ultimo

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rappresenta un rendiconto “super abbreviato” che consente la pubblicità sulla situazione patrimoniale ed economica delle micro-imprese, senza appesantirle di costosi adempimenti informativi.

Il legislatore ha, quindi, individuato in tale bilancio un sufficiente equilibrio tra la necessità delle società di capitali di informare i terzi sull'andamento dell'impresa e quella di minimizzare i costi di amministrazione2.

Tale novità ha, pertanto, generato la seguente articolazione per la redazione del bilancio:

 bilancio “super abbreviato” per le micro-imprese;

 bilancio abbreviato per le imprese di piccole dimensioni;  bilancio ordinario per le imprese di medio-grandi dimensioni.

Le imprese di medio-grandi dimensioni sono quelle realtà imprenditoriali che superano i limiti indicati negli art. 2435 bis e ter cc: queste società sono tenute a redigere e pubblicare un bilancio d'esercizio in forma ordinaria, ossia con un livello informativo coerente a quanto previsto dalla normativa del codice civile. In particolare, a partire dal 2016, il bilancio delle imprese di medio-grandi dimensioni dovrà contenere anche il Rendiconto Finanziario e rappresentare, non solo in Nota Integrativa, i contratti derivati, come sarà analizzato nel successivo Capitolo 3, dedicato proprio agli strumenti finanziari derivati.

Il bilancio abbreviato rappresenta, invece, il documento che le imprese di piccole dimensioni possono pubblicare. Le società che, infatti, per 2 esercizi consecutivi non hanno superato 2 (anche differenti da anno ad anno) dei 3 limiti indicati all'art. 2435 bis cc (totale attivo € 4.400.000, ricavi € 8.800.000 e dipendenti 50 unità), hanno la facoltà di pubblicare un bilancio d'esercizio in forma abbreviata, visto che è composto da schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico sintetici e da una Nota Integrativa abbreviata (sono invece esonerate dalla redazione del Rendiconto Finanziario).

Le imprese che per 2 esercizi consecutivi non hanno superato 2 dei 3 limiti indicati all'art. 2435 ter cc (totale attivo € 175.000, ricavi € 350.000 e dipendenti 5 unità) sono definite micro-imprese. Queste hanno la facoltà di pubblicare un

2 Da pag. 1 di “Diverse dimensioni delle società e diversi tipi di documenti contabili con la riforma dei bilanci” di Luca Fornaciari, Reggio Emilia, IPSOA Quotidiano, 08/02/2016.

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bilancio “super abbreviato”, visto che è ancora più sintetico di quello previsto per le imprese di piccole dimensioni. Nel seguito della trattazione vedremo quali sono state le novità, introdotte dal d.lgs. 139/2015, riguardanti tale categoria di imprese.

In definitiva, il bilancio abbreviato e quello “super abbreviato” rappresentano facoltà concesse alle imprese di piccole dimensioni e alle micro-imprese per minimizzare i propri costi amministrativi. Tuttavia, è loro consentito redigere il bilancio in forma ordinaria seguendo tutti i criteri di valutazione previsti per le imprese di medio-grandi dimensioni, nonché rappresentando in Nota Integrativa tutte le informazioni richieste e redigendo la Relazione sulla Gestione.

Volendo riassumere, con le novità introdotte dal d.lgs. 139/2015 la normativa di bilancio si articola come semplificato nella tabella seguente.

Normativa di bilancio

Riferimento normativo Ambito di applicazione Principi contabili

internazionali IAS/IFRS

Reg. UE 1606/2002 e d.lgs.

38/2005 Società quotate, banche,assicurazioni e controllate

(obbligate o che esercitano la facoltà)

Codice Civile art. 2423 – art. 2435

ter e Principi Contabili nazionali

OIC

Art. 2435 ter Micro-imprese:

 totale attivo: € 175.000

 ricavi: € 350.000

 dipendenti: 5 unità

Art. 2435 bis Imprese piccole dimensioni:

 tot. attivo: € 4.400.000

 ricavi: € 8.800.000

 dipendenti: 50 unità

Artt. 2423 – 2435 Imprese di medio-grandi

dimensioni: oltre i limiti sopra

riportati

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Capitolo 2: Principali novità del d.lgs. 139/2015 in materia di bilancio di esercizio.

2.1 Documenti che compongono il bilancio.

Il d.lgs. 139/2015 stabilisce che il bilancio d'esercizio è costituito, oltre che dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, anche dal Rendiconto Finanziario. La redazione di tale ultimo documento, finora soltanto raccomandato dai principi contabili nazionali, diviene, quindi, obbligatoria per tutte le imprese di maggiori dimensioni, in considerazione della sua rilevanza informativa.

2.1.1 Contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

Il d.lgs. 139/2015 avvicina la normativa del codice civile ai principi contabili internazionali, ma, con riferimento agli schemi di bilancio, non adotta la struttura ed i criteri di classificazione previsti dallo IAS 1. La struttura dello Stato Patrimoniale è indicata nell'art. 2424 cc, mentre quella del Conto Economico nell'art. 2425 cc. Per entrambi si tratta di una struttura particolarmente rigida, in quanto le possibilità di modifica sono solamente quelle:

 di effettuare ulteriori suddivisioni per le voci precedute dai numeri arabi, ma senza eliminare la voce originaria;

 di raggruppare le voci precedute da numeri arabi solo quando non ne soffra la chiarezza e previa, in ogni caso, l'indicazione nella Nota Integrativa;

 in cui devono essere aggiunte altre voci per la particolarità del contenuto;  di fornire le cifre comparative per l'esercizio precedente;

 di adattare le voci precedute da numeri arabi se lo esige la natura dell'attività esercitata3.

3 Da pag. 1 di “Il nuovo bilancio d'esercizio dopo il decreto legislativo 139/2015” di Accademia Romana di Ragioneria, IPSOA Quotidiano, Roma, 08/03/2016.

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Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale, le novità introdotte dal d.lgs. 139/2015 vanno a modificare alcuni aspetti del contenuto senza incidere, però, sulle caratteristiche di fondo. Infatti, le novità riguardano solamente l'adeguamento dello schema rispetto alle modifiche di alcuni criteri di valutazione e la previsione di una nuova classificazione.

In particolare, la scelta di iscrivere un'attività tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante dipende dalla ragione economica per la quale è stata acquisita. Ad esempio, le partecipazioni devono essere classificate nelle immobilizzazioni finanziarie se acquisite per fini strategici, mentre vanno rilevate nelle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni se sottoscritte con obiettivi speculativi.

È la natura, invece, che guida invece la classificazione dei debiti i quali, se di origine commerciale, vanno iscritti tra i debiti verso fornitori, mentre, se di origine finanziaria, devono essere rilevati tra i debiti verso banche o tra i debiti verso altri finanziatori ed, infine, se di origine tributaria, vanno classificati tra i debiti tributari o tra i debiti previdenziali e di sicurezza sociale.

Le azioni proprie, a partire dal 01/01/2016, non saranno più essere rilevate nell'attivo, ma direttamente a decremento del patrimonio netto. Il decreto, modificando gli artt. 2357 ter e 2424 bis cc, dispone infatti l'eliminazione dall'attivo di bilancio della voce “Azioni proprie o quote proprie” e l'iscrizione di una nuova posta di patrimonio netto con segno negativo.

Un'altra importante novità riguarda l'eliminazione dei conti d'ordine in calce allo Stato Patrimoniale. Tale modifica è la conseguenza dell'ampliamento delle informazioni da inserire nella Nota Integrativa, con riferimento agli impegni ed alle garanzie. In particolare, dal 2016 tali informazioni troveranno specificazione solo in Nota Integrativa e non più in calce allo schema di Stato Patrimoniale, come specificato dal nuovo punto n. 9) dell'art. 2427 cc:

“la Nota Integrativa deve indicare … : l'importo complessivo degli impegni,

delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli

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impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati”.

Per ricomprendere tutti i rapporti con ogni tipologia di consociata, è stata prevista la descrizione dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti: tale aspetto completa lo schema con la descrizione di una tipologia di rapporti infragruppo già individuata come informativa necessaria dalla dottrina e da specificare, in passato, con l'aggiunta (facoltativa) di un numero arabo allo schema precedente. Questa vecchia mancanza è stata ora colmata con la previsione normativa di tale flusso informativo4.

Tra le immobilizzazioni immateriali è stata sostituita la voce “Costi di ricerca, di

sviluppo e di pubblicità” con la voce “Costi di sviluppo”, poiché il decreto ha

imposto di spesare a Conto Economico, nell'esercizio di competenza, ogni costo di pubblicità e ogni costo di ricerca, lasciando la possibilità di capitalizzare solamente i costi di sviluppo.

Ancora, l'introduzione del comma 11 bis all'art. 2426 cc, riguardante la rilevazione dei contratti derivati di copertura e speculativi, ha causato la modifica dello schema di Stato Patrimoniale, con l'introduzione di voci che consentono, dal 2016, di esplicitare il valore di tali contratti: gli strumenti finanziari derivati attivi sono riportati in apposite voci previste tra le immobilizzazioni finanziarie o tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, mentre gli strumenti finanziari derivati passivi sono classificati in una nuova voce tra i fondi per rischi ed oneri. Nel patrimonio netto è stata inserita la voce “Riserva per

operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”. Il tutto, comunque, sarà

analizzato più accuratamente nel capitolo 3.

Infine, per quanto riguarda i ratei e risconti, è stato eliminato il riferimento agli aggi e disaggi di emissione: il motivo di tale eliminazione è dovuto all'introduzione del metodo del costo ammortizzato come criterio di valutazione (anche questo sarà analizzato più accuratamente nei capitoli 4 e 5).

4 Da pag. 2 di “Riforma dei bilanci: come cambia lo Stato Patrimoniale” di Luca Fornaciari, IPSOA Quotidiano, Reggio Emilia, 12/02/2016.

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Per quanto riguarda il Conto Economico, il d.lgs. 139/2015 ne ha modificato il contenuto apportandovi significative modifiche. L'obiettivo della nuova normativa è il suo avvicinamento ai principi contabili internazionali anche se, rispetto allo IAS 1, le differenze con lo schema di Conto Economico internazionale ancora rimangono.

Il nuovo prospetto, previsto dal modificato art. 2425 cc, mantiene una struttura rigida, poiché modificabile solo con riferimento alle voci contraddistinte da numeri arabi e lettere minuscole e solo qualora, tali modifiche, comportino un bilancio d'esercizio maggiormente chiaro, veritiero e corretto5.

Una delle caratteristiche che qualificavano lo schema adottato dal legislatore italiano in sede di recepimento della IV Direttiva CEE, era la contrapposizione tra componenti ordinari e straordinari di reddito: la macroclasse E), infatti, sintetizzava proventi e oneri straordinari espressivi dell'eccezionalità dell'evento da cui emergevano o dalla differente competenza economica.

Il precedente schema, pertanto, offriva nelle macroclassi A), B), C) e D) i componenti ordinari della gestione distinguendoli, più o meno, tra gestione caratteristica (A e B) e gestione finanziaria (C e D), mentre nella macroclasse E) quelli straordinari.

Il decreto bilanci ha modificato tale contrapposizione eliminando la macroclasse E), coerentemente a quanto previsto dagli IAS/IFRS. Seguendo l'impostazione internazionale, secondo cui un'impresa non deve presentare voci di ricavo o di costo come componenti straordinarie di reddito, a partire dall'esercizio 2016 ricavi e costi saranno rilevati solamente nelle macroclassi A), B), C) e D), distinguendo tra ciò che è finanziario e ciò che non lo è. Tale modifica, da un lato, fa venir meno una problematica su cui la dottrina per anni si è dibattuta, ossia la definizione del concetto di straordinarietà e la sua distinzione con quello di ordinarietà dei componenti di reddito, dall'altro lato, fa sorgere problematiche relativamente alla determinazione della base imponibile IRAP e, pertanto, dovrà essere necessario un coordinamento delle modifiche allo schema con la

5 Da pag. 1 di “Riforma dei bilanci: Conto Economico senza componenti straordinarie di reddito” di Luca Fornaciari, IPSOA Quotidiano, Reggio Emilia, 15/02/2016.

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normativa tributaria in tema di IRAP6.

In termini operativi, la novità comporterà la riformulazione dei principi contabili nazionali che disciplinano la classificazione del Conto Economico (Principio Contabile OIC 12). Nello specifico si ritiene che le poste straordinarie iscritte fino al 31/12/2015 nella macroclasse E), dal 2016 interesseranno le poste A5) “Altri ricavi e proventi”, B14) “Oneri diversi di gestione” e la macroclasse C), se di natura finanziaria.

L'eliminazione della macroclasse E) non elimina, tuttavia, le informazioni fornite dal bilancio, poiché il decreto in esame prevede di inserire nella Nota Integrativa l'importo e la natura dei singoli elementi dei ricavi e dei costi di entità e incidenza eccezionali, aggiungendo un nuovo punto, il n. 13), all'art. 2427 cc. Tale aspetto è importante poiché, in questo modo, è imposto giuridicamente di descrivere analiticamente i componenti positivi e negativi di reddito che incidono significativamente sull'economicità delle imprese7.

Altra importante novità riguarda l'inserimento dell'impatto della valutazione dei contratti derivati. In particolare, nella macroclasse D) “Rettifiche di valore di

attività e passività finanziarie” è stata inserita la variazione positiva

(rivalutazione) e negativa (svalutazione) del prezzo dei derivati speculativi sottoscritti.

Coerentemente alle modifiche apportate allo Stato Patrimoniale, anche nel Conto Economico devono essere rappresentati gli elementi reddituali derivanti dai rapporti economici originati da imprese soggette al controllo da parte della stessa controllante. Tuttavia, tale modifica ha interessato solo i proventi finanziari e non le altre poste economiche. È preferibile ritenere, però, che, al fine di migliorare la chiarezza e la comprensione dei risultati, il redattore dovrebbe specificare i rapporti con le consociate anche per i ricavi e gli altri costi8.

6 Da pag. 2 di “Riforma dei bilanci: Conto Economico senza componenti straordinarie di reddito” di Luca Fornaciari, IPSOA Quotidiano, Reggio Emilia, 15/02/2016.

7 Da pag. 2 di “Riforma dei bilanci: Conto Economico senza componenti straordinarie di reddito” di Luca Fornaciari, IPSOA Quotidiano, Reggio Emilia, 15/02/2016.

8 Da pag. 2 di “Riforma dei bilanci: Conto Economico senza componenti straordinarie di reddito” di Luca Fornaciari, IPSOA Quotidiano, Reggio Emilia, 15/02/2016.

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2.1.2 Contenuto della Nota Integrativa.

Il recepimento in Italia della direttiva 2013/34/UE in materia di bilancio di esercizio e consolidato si è tradotto, tra le altre cose, nell'obbligo di presentare una Nota Integrativa “modulare9”, la cui complessità aumenta al crescere delle

dimensioni delle imprese che devono redigerla. Sono esonerate dalla presentazione, invece, in presenza di taluni requisiti, le micro-imprese. La direttiva europea è stata concepita in modo da non aggravare le imprese di minori dimensioni con richieste di informazioni troppo complesse e dettagliate, ritenute eccessive rispetto alle necessità degli stakeholders e inutilmente onerose per gli amministratori.

In linea generale, è da notare che la norma in vigore precedentemente individuava le informazioni che potevano essere omesse nella Nota Integrativa dei bilanci redatti in forma abbreviata, mentre la nuova formulazione individua le informazioni che devono essere fornite.

Per quanto concerne le micro-imprese, come già osservato, sono esonerate dalla presentazione della Nota Integrativa, purché in calce al bilancio siano inserite le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 cc, n. 9) e 16), cioè quelle riguardanti, rispettivamente, gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non esposti nello Stato Patrimoniale e l'ammontare dei crediti, prestiti e anticipazioni concessi ad amministratori e sindaci.

Le imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, invece, devono predisporre la Nota Integrativa come documento autonomo facente parte integrante del bilancio di esercizio, ma con alcune semplificazioni informative. In particolare, il comma 5 dell'art. 2435 bis cc richiede che la Nota Integrativa fornisca “le indicazioni richieste dal primo comma dell'art. 2427, n. 1), 2), 6)

limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica”. Si

tratta delle informazioni relative ai criteri di valutazione adottati, alle variazioni intervenute nell'esercizio in caso di valori inclusi tra le immobilizzazioni, ai crediti e debiti di durata residua superiore ai 5 anni, rispettivamente.

9 Da pag. 1 di “Bilancio: la Nota Integrativa diventa modulare” di Claudia Mezzabotta, IPSOA Quotidiano, Milano, 11/02/2016.

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Tali imprese devono indicare pure quanto previsto dai n. “8), 9), 13), 15) anche

omettendo la ripartizione per categoria”. Si tratta delle informazioni relative agli

oneri finanziari inclusi nel costo delle attività patrimoniali, dell'importo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali in precedenza indicati nei conti d'ordine (ora aboliti), dell'importo dei costi e dei ricavi di entità o incidenza eccezionali, del numero medio di dipendenti impiegati durante l'esercizio, rispettivamente.

Le medesime imprese devono rendere pubblico anche quanto stabilito dai n. “16), 22 bis), 22 ter) anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti

patrimoniali, finanziari ed economici”. Si tratta delle informazioni relative a

compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci, di quelle relative alle operazioni con parti correlate e di quelle concernenti la natura e l'obiettivo economico di accordi che non risultano dallo Stato Patrimoniale, rispettivamente.

Inoltre, esse devono includere quanto richiesto dai n. “23), 25) anche omettendo

l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato” e

cioè le informazioni relative ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e quelle richieste in relazione alla disponibilità del bilancio consolidato della controllante di più basso livello, rispettivamente.

Tali imprese devono poi fornire informazioni previste “dal comma 1 dell'art.

2427 bis, n. 1)”, e cioè i dettagli relativi agli strumenti finanziari derivati

eventualmente presenti in bilancio e contabilizzati e valutati come richiesto dal nuovo art. 2426 cc.

Inoltre, in base a quanto disposto dal comma 6, “le società possono limitare

l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22 bis), alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti, a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione”.

Va ricordato, infine, che queste società sono esonerate dalla redazione della Relazione sulla Gestione (come stabilito dal comma 7 dell'art. 2435 bis), qualora inseriscano in Nota Integrativa le informazioni richieste dai n. 3) e 4) dell'art.

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2428 cc, cioè quelle sul possesso, l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie o di azioni emesse da imprese controllanti.

Per tutte le altre società di capitali, che non rientrano nei limiti dimensionali sopra citati, non si applica alcuna esenzione informativa. Così, per redigere la Nota Integrativa, esse dovranno fare riferimento all'elenco delle informazioni minimali richiesto dall'art. 2427 cc e dall'art. 2427 bis cc, quest'ultimo riferito specificamente agli strumenti finanziari. Vediamo ora quali sono le modifiche apportate dal decreto bilanci alla Nota Integrativa delle società di medio-grandi dimensioni.

Finalità dei nuovi schemi informativi.

Queste modifiche hanno come finalità principale quella di adeguare il contenuto della Nota Integrativa alle novità, in tema di classificazione e valutazione, introdotte con la riforma. Tuttavia, alcune di esse consentono di migliorare ulteriormente l'utilità del bilancio per i destinatari esterni all'impresa10.

La sostituzione della posta “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità” con la voce “costi di sviluppo”, ha reso necessaria la modifica dell'art. 2427 cc nel punto in cui si richiede di specificare in Nota Integrativa solo la composizione dei costi di sviluppo capitalizzati. In particolare, dal 2016 solo i costi sostenuti per lo sviluppo di un progetto che abbiano utilità pluriennale sono capitalizzabili.

L'eliminazione dal punto n. 7) del comma 1 dell'art. 2427 cc delle parole “quando il loro ammontare sia apprezzabile”, impone dall'esercizio 2016 di rappresentare sempre la composizione delle voci ratei e risconti attivi e passivi11. Principio di rilevanza ed obblighi informativi.

Solamente la non rilevanza di una certa informazione consentirebbe la non descrizione analitica in Nota Integrativa. La rilevanza, principio generale inserito dal nuovo decreto all'art. 2423 cc, infatti, richiede di rappresentare in bilancio solo le informazioni significative, ossia quelle che influenzano le scelte

10 Da pag. 1 di “La Nota Integrativa diventa parte del bilancio: senza il rendiconto finanziario?” di Luca Fornaciari, IPSOA Quotidiano, Reggio Emilia, 16/02/2016.

11 Da pag. 2 di “La Nota Integrativa diventa parte del bilancio: senza il rendiconto finanziario?” di Luca Fornaciari, IPSOA Quotidiano, Reggio Emilia, 16/02/2016.

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economiche dei destinatari del bilancio.

Pertanto, se la descrizione della composizione delle poste ratei e risconti non risultasse rilevante, il redattore la potrebbe comunque omettere.

Il punto n. 9) è stato sostituito con un nuovo contenuto al fine di coordinarlo con l'eliminazione dei conti d'ordine in calce allo Stato Patrimoniale. Dal 2016, infatti, impegni, garanzie e passività potenziali troveranno rappresentazione solo in Nota Integrativa, la quale dovrà analizzarne contenuto ed origine.

Il d.lgs. 139/2015 ha eliminato le parole “se significativa” dal punto n. 10), così la nuova descrizione risulta ora: “la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle

prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche”. Il fatto di

aver eliminato “se significativa” non ne impone sempre e comunque la descrizione poiché, come già osservato sopra, il principio di rilevanza e significatività è stato inserito tra i principi generali e, dal 2016, opera in termini generali sulla redazione del bilancio. Conseguentemente, la descrizione analitica dei ricavi e delle vendite dovrà comunque essere presentata solo se rilevante. È stato modificato il punto n. 16) attraverso la previsione di ulteriori informazioni circa i compensi di amministratori e sindaci. In particolare, la nuova versione richiede di indicare, cumulativamente e per ciascuna categoria, il tasso di interesse, le condizioni, gli importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia e gli impegni assunti per loro conto per effetto di ogni tipo di garanzia prestata.

Avvenimenti successivi alla chiusura dell'esercizio.

La natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, dal 2016 dovranno essere descritti nella Nota Integrativa e, come già detto in precedenza, non più nella Relazione sulla Gestione. Il d.lgs. 139/2015 ha, infatti, introdotto il nuovo punto n. 23) che lo prevede in modo specifico.

Sono, inoltre, stati introdotti i punti n. 24), 25) e 26) che impongono di descrivere, rispettivamente: il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato; il luogo in cui copia dello stesso è disponibile; la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

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Assenza di obblighi informativi per il Rendiconto Finanziario?

L'art. 2427 cc impone una serie di informazioni per approfondire i valori rappresentati nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale, ma non richiede dettagli analitici e descrittivi del Rendiconto Finanziario. Dal 2016, come ben sappiamo, quest'ultimo è parte integrante del bilancio e trova rappresentazione tra gli schemi. A mio parere, coerentemente al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale, anche il Rendiconto Finanziario avrebbe dovuto trovare maggiore spazio di analiticità in Nota Integrativa. In particolare, le informazioni dettagliate sarebbero state utili soprattutto quando il redattore del bilancio avesse presentato il “flusso di cassa della gestione reddituale” (totale A), secondo lo schema del metodo indiretto previsto dal Principio Contabile OIC 10. In tale circostanza, informazioni analitiche sugli incassi dai clienti, sui pagamenti ai fornitori e ai dipendenti avrebbero consentito di approfondire il ruolo finanziario del core business12.

2.1.3 Redazione obbligatoria del Rendiconto Finanziario.

Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE ha definitivamente reso obbligatoria la redazione del Rendiconto Finanziario come documento integrante del bilancio di esercizio. Tale obbligo deriva dalla modifica dell'art. 2423 cc e dal nuovo art. 2425 ter cc, specificamente dedicato alla disciplina del Rendiconto Finanziario. Il Principio Contabile OIC 10, pubblicato nell'agosto 2014, conserva piena validità quale norma destinata a regolare il contenuto e le modalità di redazione del documento.

Sono escluse dal nuovo obbligo tutte le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e quelle che rientrano nei limiti del nuovo art. 2435 ter cc (le cd microimprese).

E dunque il motto “think small first”, che informa la Direttiva 2013/34/UE, è bene attuato nella legislazione nazionale, che da un lato chiede agli amministratori delle imprese di maggiori dimensioni di predisporre il Rendiconto

12 Da pag. 3 di “La Nota Integrativa diventa parte del bilancio: senza il rendiconto finanziario?” di Luca Fornaciari, IPSOA Quotidiano, Reggio Emilia, 16/02/2016.

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Finanziario in via obbligatoria, migliorando dunque la qualità dell'informativa economico – finanziaria di questi soggetti, e dall'altro facilita le imprese di minori dimensioni esonerandole dall'obbligo, proprio rispettando, in tal modo, l'intento generale del legislatore europeo13.

Ai sensi del nuovo art. 2425 ter cc, dal Rendiconto Finanziario devono risultare, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente:

 l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio;

 i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

I flussi oggetto di rappresentazione sono, quindi, i flussi di disponibilità liquide e tali flussi sono distinti a seconda che si riferiscano all'attività operativa, finanziaria o di investimento.

Rispetto alle raccomandazioni del Principio Contabile OIC 10, l'art. 2425 ter cc richiede inoltre che vengano autonomamente indicate le operazioni finanziarie con i soci.

Nessun obbligo viene imposto circa il metodo da utilizzare per la redazione del Rendiconto Finanziario. È quindi possibile adottare sia il metodo indiretto (per rettifica del risultato del Conto Economico) che quello diretto (con specifica evidenza dei singoli flussi finanziari).

L'art. 2425 ter si limita, pertanto, a prevedere le informazioni essenziali che devono figurare nel Rendiconto Finanziario, lasciando ai redattori del bilancio una certa libertà circa il metodo da adottare e l'entità dell'aggregazione o disaggregazione delle voci da includere nello schema di Rendiconto Finanziario14.

In conclusione, con il recepimento della Direttiva 2013/34/UE, il legislatore ha finalmente dato il giusto rilievo ad un documento, il Rendiconto Finanziario, la cui redazione è in grado di fornire informazioni essenziali per giudicare il grado

13 Da pag. 3 di “Rendiconto Finanziario Obbligatorio: perché le imprese minori sono esonerate” di Claudia Mezzabotta, IPSOA Quotidiano, Milano, 10/03/2016.

14 Da pag. 2 di “Direttiva bilanci: aumenta la rilevanza del Rendiconto Finanziario” di Riccardo Patimo, IPSOA Quotidiano, Roma, 04/09/2015.

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di salute di una data impresa.

2.2 Principi di redazione del bilancio. 2.2.1 Principio di rilevanza.

Il rinnovato art. 2423 cc aumenta l'importanza del principio della rilevanza ponendolo ad un livello superiore, quello dei principi generali per la redazione del bilancio, rispetto alla versione del codice civile ante modifiche ex d.lgs. 139/2015, in cui detto principio risultava frammentariamente esposto in varie norme, peraltro con terminologie differenti.

Infatti, in precedenza, a parte l'esplicito riferimento del principio contabile OIC 11 al postulato della significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio, tale principio non era formalmente enunciato nell'art. 2423 cc e quindi non rientrava tra i principi generali di redazione del bilancio.

Attualmente, il nuovo comma 4 dell'art. 2423 cc stabilisce che: “… Non occorre

rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.

Tale modifica colloca ora il principio della rilevanza tra quelli posti alla base della corretta redazione del bilancio ponendolo in tal modo in una posizione sovraordinata rispetto al passato.

Alla luce di tali modifiche, viene ora da chiedersi quale possa essere l'impatto che l'applicazione del nuovo principio potrà produrre sulle modalità di redazione del bilancio. La formulazione della nuova norma sembrerebbe, ad una prima lettura, legittimare addirittura la non rilevazione in contabilità dei fatti di gestione ritenuti irrilevanti. Tale interpretazione è, però, giustamente criticata in dottrina e

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un esame sistematico di tutte le prescrizioni contenute nel nuovo comma 4 dell'art. 2423 cc porta a concludere che la novità sembra destinata più a rendere maggiormente chiaro il bilancio, in particolare lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, che a semplificare il lavoro degli amministratori15.

2.2.2 Prevalenza della sostanza sulla forma.

Il d.lgs. 139/2015 modifica l'art. 2423 bis cc eliminando la disposizione in base alla quale la valutazione delle voci deve essere fatta “tenendo conto della

funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato16” e

stabilendo che “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo

conto della sostanza dell'operazione o del contratto”.

Viene, quindi, conferita chiarezza al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, il quale implica che gli eventi e i fatti di gestione siano rilevati sulla base della loro sostanza economica, cioè l'essenza, la vera natura, e non sulla base degli aspetti meramente formali17.

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma assicura così un maggiore rispetto dell'esigenza di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Secondo alcuni autori, infatti, tenere conto della funzione economica del bene, non significa perciò imporre il rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, ma vuole soltanto indicare che la prudenza, alla quale il redattore si deve sempre ispirare, non può discostarsi dalla funzione, dalla destinazione che il bene ha avuto nel patrimonio sociale18.

La scelta operata dal legislatore esprime, pertanto, la volontà di assicurare maggiore chiarezza ai dati di bilancio imponendo il rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma in modo più esteso e generalizzato rispetto

15 Da pag. 1 di “Bilanci: principio di rilevanza, lecita l'omissione contabile di elementi superflui?” di Riccardo Patimo, IPSOA Quotidiano, Roma, 07/04/2016.

16 Secondo parte della dottrina, rispettare la funzione economica del bene significa che i singoli elementi vanno iscritti in bilancio in base alla destinazione impressa e non con riguardo alla natura.

17 Da pag. 5 di “Novità del d.lgs. 139/2015 in materia di bilancio d'esercizio” di Studio Bourlot Gilardi Romagnoli e Associati, Torino, Circolare n. 27 del 15/10/2015.

18 Da pag. 2 di “Bilancio, prevalenza della sostanza sulla forma: per il leasing nessuna novità?” di Riccardo Patimo, IPSOA Quotidiano, Roma, 14/03/2016.

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al passato.

Rilevazione dei contratti di leasing ed abrogazione dei conti d'ordine.

Un caso a parte è dato dai contratti di leasing in cui, come noto, un soggetto si impegna ad acquistare un bene per conto di altro soggetto cui successivamente viene concesso in locazione.

Secondo i principi contabili nazionali, questi contratti vanno rilevati in bilancio secondo il metodo patrimoniale, in cui i beni acquisiti vengono iscritti nello Stato Patrimoniale del concedente insieme al credito per i canoni futuri, per poi rilevare a Conto Economico gli interessi attivi e le quote di ammortamento di tali beni. L'utilizzatore, si limita a rilevare, tra i costi del Conto Economico, i canoni periodici e a contabilizzare nello Stato Patrimoniale l'eventuale maxicanone ed i relativi risconti periodici.

Il metodo finanziario prevede, invece, che i beni si iscrivano nel bilancio dell'utilizzatore insieme al debito per la quota capitale dei canoni futuri. A Conto Economico si rilevano, invece, gli ammortamenti del bene e gli interessi passivi. La riforma del diritto societario (d.lgs. 6/2003) ha scelto una soluzione ibrida mantenendo l'uso del metodo patrimoniale, ma imponendo l'inserimento in Nota Integrativa di una specifica informativa con la quale, in pratica, si evidenziano gli effetti che avrebbe provocato sul bilancio l'iscrizione dei contratti di leasing in base al metodo finanziario.

La modifica all'art. 2423 bis cc dovrebbe, ora, comportare il definitivo abbandono del metodo patrimoniale per la rilevazione in bilancio dei contratti di leasing, in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Tuttavia, nessuna modifica è stata apportata all'art. 2427 comma 1 n. 22) cc e non è stato soppresso l'obbligo di informativa da inserire in Nota Integrativa. La dottrina prevalente è perciò dell'idea che nessun cambiamento sia da apportare all'attuale modalità di iscrizione dei suddetti contratti19.

Semmai, qualche riflessione potrebbe essere fatta in relazione all'avvenuta eliminazione dallo Stato Patrimoniale dei conti d'ordine, sia pur con il

19 Da pag. 3 di “Bilancio, prevalenza della sostanza sulla forma: per il leasing nessuna novità?” di Riccardo Patimo, IPSOA Quotidiano, Roma, 14/03/2016.

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mantenimento di una specifica informativa in Nota Integrativa.

In realtà, l'obbligo di menzionare i contratti di leasing nei conti d'ordine produceva l'effetto di richiamare l'attenzione sull'esistenza di tali impegni già con la lettura dello Stato Patrimoniale senza, perciò, che fosse necessario esaminare la Nota Integrativa: un'informazione, questa, che, specie in un contesto in cui si registra un continuo incremento delle insolvenze, è da ritenere significativa visto l'impatto che i contratti di leasing possono avere sul fabbisogno di liquidità dell'impresa.

In conclusione, sembra che la modifica in commento non abbia fatto altro che recepire i suggerimenti della dottrina che ormai da tempo spingevano per una previsione più esplicita di questo principio e per l'estensione dello stesso a tutte le voci del bilancio, senza limitarne l'applicazione a contratti o elementi specifici, il tutto nell'ottica di conseguire una migliore rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio20.

2.3 Azioni proprie.

Eliminazione delle azioni proprie.

Le novità introdotte con la riforma dei bilanci hanno modificato in modo significativo il regime di rilevazione contabile delle azioni proprie, non solo per quanto riguarda le scritture dell'esercizio 2016, ma anche per quelle dell'esercizio 2015. Con il nuovo regime contabile, che sarà applicato a partire dal 01/01/2016, l'acquisto di azioni non dà più origine ad una rilevazione di attività a fronte di un esborso di liquidità, ma ad una riduzione di patrimonio netto che sarà rilevata come riserva negativa dell'aggregato A del passivo alla nuova voce “X – Riserva

negativa per azioni proprie in portafoglio”. In sostanza il codice civile, con il

nuovo comma 3 dell'art 2427 ter cc, interpreta tale acquisto come un rimborso di capitale netto, segnalato con uno stanziamento a riserva negativa, anziché a diretta rettifica di poste del netto. Scompare invece l'attuale voce del netto

20 Da pag. 3 di “Bilancio, prevalenza della sostanza sulla forma: per il leasing nessuna novità?” di Riccardo Patimo, IPSOA Quotidiano, Roma, 14/03/2016.

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relativa alla riserva per acquisto di azioni proprie.

La riserva negativa suddetta permarrà in bilancio come elemento diminutivo del patrimonio netto finché le azioni sono possedute. Nel caso in cui venissero cedute, la riserva negativa si ridurrà movimentandosi in avere fino a scomparire e si rileverà in contropartita l'incremento di liquidità. Se invece dovessero essere annullate, la riserva negativa si ridurrà movimentandosi in avere ed in dare si ridurrà il capitale sociale per effetto dell'annullamento.

Scritture contabili di transizione.

Con riferimento alle azioni proprie già in portafoglio al 31/12/2015, il cambiamento del criterio di classificazione comporta la necessità di riclassificare tali azioni, trasferendo i valori iscritti nell'attivo a riduzione del patrimonio netto, mediante l'iscrizione di una riserva con segno negativo. In precedenza l'acquisto di azioni proprie comportava la costituzione di una riserva indisponibile per un importo corrispondente a quello delle azioni acquisite, da mantenere in bilancio finché le azioni non fossero state alienate o annullate. Ecco le rilevazioni che la società dovrà fare:

01/01/2016 – Eliminazione delle azioni proprie:

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (SP A.X) a Azioni proprie X 01/01/2016 – Storno della riserva per acquisto azioni proprie:

Riserva acquisto azioni proprie a Utili portati a nuovo (SP A.VIII) X

L'impatto a bilancio sarà una riduzione del netto, con conseguente peggioramento dei rapporti di indebitamento21.

21 Estratto da “Azioni Proprie: rilevazioni contabili per il 2015 e 2016” di Luca Fornaciari, IPSOA Quotidiano, Reggio Emilia, 01/03/2016.

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2.4 Oneri pluriennali.

2.4.1 Costi di ricerca e pubblicità.

Il d.lgs. 139/2015 modifica la disciplina dei costi di ricerca e pubblicità, in linea con la prassi internazionale. In particolare, vengono eliminati i costi di ricerca e di pubblicità (precedentemente iscrivibili, alle condizioni previste dal Principio Contabile OIC 24, nella voce B.I.2 dell'attivo di Stato Patrimoniale) dagli oneri pluriennali capitalizzabili tra le immobilizzazioni immateriali.

I costi in esame costituiranno, quindi, costi di periodo e dovranno essere rilevati a Conto Economico nell'esercizio del loro sostenimento.

Coerentemente, è stato eliminato il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità:

 nella norma che disciplina attualmente le condizioni per la capitalizzazione e i criteri di ammortamento degli oneri pluriennali (art. 2426 comma 1 n. 5) cc);

 nella disposizione che richiede di indicare in Nota Integrativa la composizione degli oneri pluriennali, nonché le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento (art. 2427 comma 1 n. 3) cc)22.

2.4.2 Costi di sviluppo.

Il d.lgs. 139/2015 modifica la disciplina dei costi di sviluppo, con particolare riferimento al periodo di ammortamento: essi non devono più essere ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni (come prevedeva la normativa precedente), bensì devono essere ammortizzati in funzione della loro vita utile. Soltanto nei casi eccezionali in cui la vita utile non possa essere stimata attendibilmente, i costi di sviluppo sono ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni.

Detto ciò, anche a seguito della modifica in esame, resta fermo che “i costi di

22 Da pag. 12 di “Novità del d.lgs. 139/2015 in materia di bilancio d'esercizio” di Studio Bourlot Gilardi Romagnoli e Associati, Torino, Circolare n. 27 del 15/10/2015.

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sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale”.

Inoltre, “fino a che l'ammortamento dei costi … di sviluppo non è completato

possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati23”.

2.5 Avviamento.

Il d.lgs. 139/2015 modifica la disciplina dell'avviamento, con particolare riferimento al periodo di ammortamento.

Secondo la disciplina attualmente in vigore, l'avviamento “deve essere

ammortizzato entro un periodo di 5 anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella Nota Integrativa”.

A tal riguardo, il Principio Contabile OIC 24 stabilisce che l'avviamento può essere ammortizzato in un periodo di durata superiore, “che comunque non deve

superare i 20 anni, qualora sia ragionevole supporre … che la vita utile dell'avviamento sia senz'altro superiore ai 5 anni. Le condizioni che possono giustificare l'adozione di un periodo superiore ai 5 anni per l'ammortamento dell'avviamento debbono essere specifiche e ricollegabili direttamente alla realtà e tipologia dell'impresa cui l'avviamento si riferisce24”.

Per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 139/2015, l'avviamento non deve più essere ammortizzato entro un periodo di 5 anni, bensì deve essere ammortizzato in funzione della sua vita utile. Soltanto nei casi eccezionali in cui la vita utile non possa essere stimata attendibilmente, è ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni.

Inoltre, “nella Nota Integrativa è fornita una spiegazione del periodo di

ammortamento dell'avviamento”.

Detto ciò, anche a seguito della modifica in esame, resta fermo che “l'avviamento

23 Art. 6 lettera d) d.lgs. 139/2015 che modifica l'art. 2426 comma 1 n. 5) cc. 24 Da par. 92 “Principio Contabile OIC 24”.

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può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto”. Ripristini di valore.

Recependo una prassi contabile consolidata (Principio Contabile OIC 9, par. 25), il d.lgs. 139/2015 stabilisce che la disposizione, per effetto della quale – qualora vengano meno i motivi di una precedente svalutazione di una immobilizzazione – il valore originario deve essere ripristinato, non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento25.

2.6 Bilancio delle micro-imprese.

Tra le novità introdotte dal d.lgs. 139/2015 figura l'inserimento del nuovo art. 2435 ter cc, che individua le cd “micro-imprese” e ne disciplina le semplificazioni per la redazione del bilancio.

Ma quali sono le micro-imprese? Sulla base del comma 1 della norma citata, vengono considerate tali le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei 3 dei seguenti limiti:

1. Attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000 €;

2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 €; 3. Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Per questi soggetti, lo schema di bilancio rimane quello abbreviato di cui all'art. 2435 bis cc, con i ritocchi che lo stesso d.lgs. 139/2015 vi ha apportato, ulteriormente semplificato dall'esonero dalla redazione di alcuni documenti e dalla non applicabilità di alcune disposizioni.

Per quanto riguarda gli “esoneri”, le micro-imprese non sono tenute alla redazione:

 del Rendiconto Finanziario;

 della Nota Integrativa, quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le

25 Da pag. 14 di “Novità del d.lgs. 139/2015 in materia di bilancio d'esercizio” di Studio Bourlot Gilardi Romagnoli e Associati, Torino, Circolare n. 27 del 15/10/2015.

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informazioni previste dall'art. 2427 comma 1 n. 9) e 16) cc;

 della Relazione sulla Gestione: quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni richieste dai n. 3) e 4) dell'art. 2428 cc.

L'esenzione dalla redazione del Rendiconto Finanziario non costituisce una specificità di questo bilancio in quanto già prevista per quello in forma abbreviata.

Anche le condizioni che consentono di beneficiare dell'esonero dalla redazione della Relazione sulla Gestione sono le stesse previste per il bilancio in forma abbreviata, con la differenza che le informazioni relative alle azioni proprie e alle azioni o quote di società controllanti devono essere riportate in calce allo Stato Patrimoniale e non nella Nota Integrativa26.

Questo perché, novità senza dubbio più interessante, le micro-imprese possono non redigere affatto la Nota Integrativa, inserendo in calce allo Stato Patrimoniale le informazioni relative:

 all'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate;

 gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;  gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché

controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime;

 l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

La scelta di tali informazioni deriva dalle modifiche apportate dal “decreto

bilanci” allo schema del bilancio ordinario e al contenuto della Nota Integrativa,

non essendo più prevista l'indicazione in calce allo Stato Patrimoniale dei conti d'ordine ed essendo stata ampliata l'informativa sui rapporti tra società e

26 Da pag. 2 di “Direttiva bilanci: per le micro-imprese bilanci super semplificati” di Riccardo Patimo, IPSOA Quotidiano, Roma, 10/09/2015.

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amministratori, includendovi anche quella relativa ad eventuali anticipazioni o crediti a questi concessi27.

Da quanto sopra esposto, è facile comprendere che, nella maggior parte dei casi, le informazioni inserite in calce allo Stato Patrimoniale risulteranno estremamente limitate comportando, di fatto, la sostanziale eliminazione della Nota Integrativa.

Sicuramente, l'esonero dalla redazione della Nota Integrativa costituisce il beneficio di maggior interesse per queste imprese e ciò in virtù del fatto che tale adempimento è quello che assorbe la maggior parte del tempo necessario per la redazione del bilancio.

Si tratta di una semplificazione condivisibile in funzione delle ridotte dimensioni di questi soggetti, ma che mal si concilia con le esigenze degli istituti di credito, attualmente i principali “consumatori” dei bilanci delle società di capitali. La sensazione è che le banche, di fronte a tali bilanci, saranno indotte a richiedere maggiori informazioni di fatto vanificando le semplificazioni previste per tali documenti28.

L'art. 2435 ter cc dispone, poi, la non applicabilità al bilancio delle micro-imprese dell'art. 2423 comma 5 cc e del n. 11 bis) dell'art. 2426 comma 1 cc, ovvero, rispettivamente, della possibilità di derogare alle disposizioni sul bilancio, se l'applicazione delle stesse risulta in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta, e dell'utilizzo del fair value per la valutazione degli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati.

La possibilità di avvalersi del bilancio previsto per le micro-imprese cessa quando, per il secondo esercizio successivo vengono superati 2 dei limiti previsti dall'art. 2435 ter comma 1 cc.

2.7 Relazione di revisione.

27 Da pag. 3 di “Direttiva bilanci: per le micro-imprese bilanci super semplificati” di Riccardo Patimo, IPSOA Quotidiano, Roma, 10/09/2015.

28 Da pag. 3 di “Direttiva bilanci: per le micro-imprese bilanci super semplificati” di Riccardo Patimo, IPSOA Quotidiano, Roma, 10/09/2015.

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Il d.lgs. 139/2015 amplia la nozione ed il contenuto del giudizio di coerenza della Relazione sulla Gestione con il bilancio, che deve essere fornito dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti all'interno della Relazione di Revisione. Secondo la disposizione attualmente in vigore, la Relazione di Revisione comprende, tra l'altro, “un giudizio sulla coerenza della Relazione

sulla Gestione con il bilancio”.

Il d.lgs. 139/2015 stabilisce che il revisore deve esprimersi anche sulla conformità della Relazione sulla Gestione alle norme di legge. Il giudizio deve contenere, inoltre, “una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e

della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella Relazione sulla Gestione”.

Qualora siano identificati errori significativi, il revisore deve fornire “indicazioni

sulla natura di tali errori”. 2.8 Decorrenza.

Le disposizioni relative alla redazione del bilancio d'esercizio delle società di capitali, contenute nel d.lgs. 139/2015, entreranno in vigore dal 01/01/2016 e si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data.

2.8.1 Disciplina transitoria.

Il legislatore ha previsto una specifica disciplina transitoria soltanto con riferimento ad alcune delle modifiche previste dal d.lgs. 139/2015 ed, in particolare, a quelle che attengono:

 ai criteri di valutazione dell'avviamento;

 al criterio del costo ammortizzato ai fini della valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti.

Nel dettaglio, viene stabilito che le modifiche in esame “possono non essere

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esaurito i loro effetti in bilancio29”.

Per le disposizioni in relazione alle quali non è stata prevista la disciplina transitoria, le novità previste dal d.lgs. 139/2015 dovranno, invece, essere applicate a tutte le operazioni in essere al 01/01/2016.

Tale aspetto deve essere considerato sia ai fini dell'adeguamento del piano dei conti e dell'aggiornamento dei sistemi informativi, sia in relazione agli effetti che i nuovi criteri di valutazione potrebbero avere sulla situazione patrimoniale ed economica delle imprese interessate.

2.8.2 Aggiornamento dei principi contabili nazionali.

Il d.lgs. 139/2015 dispone che l'OIC aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nello stesso decreto e, quindi, delle novità da esso apportate al codice civile.

I principi contabili risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti.

In particolare, ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento ai fini della necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale, quali, ad esempio, quelle relative ai principi di rilevanza e di prevalenza della sostanza sulla forma, che, per loro intrinseca natura e finalità, non recano una descrizione di dettaglio, la quale, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte30.

Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura e il criterio del costo ammortizzato (bozze Principi Contabili OIC 15, 19 e XX).

29 Da pag. 20 di “Novità del d.lgs. 139/2015 in materia di bilancio d'esercizio” di Studio Bourlot Gilardi Romagnoli e Associati, Torino, Circolare n. 27 del 15/10/2015.

30 Da pag. 21 di “Novità del d.lgs. 139/2015 in materia di bilancio d'esercizio” di Studio Bourlot Gilardi Romagnoli e Associati, Torino, Circolare n. 27 del 15/10/2015.

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2.9 Profili fiscali.

Il recepimento della direttiva 2013/34/UE è suscettibile di generare implicazioni non soltanto dal punto di vista civilistico, ai fini della redazione del bilancio d'esercizio, ma anche dal punto di vista fiscale.

A tal riguardo, il d.lgs. 139/2015 stabilisce che dall'attuazione del medesimo decreto “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica”, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale. Il recepimento

della direttiva dovrebbe, dunque, determinare un'invarianza di gettito.

Per contro, il legislatore non ha finora previsto modifiche normative né al TUIR, con riferimento all'IRES, né al d.lgs. 446/97, con riferimento all'IRAP.

Stando così le cose, appare auspicabile l'introduzione di disposizioni fiscali specifiche, volte a coordinare la normativa fiscale con le nuove disposizioni civilistiche. Qualora, infatti, le disposizioni vigenti non venissero modificate, si genererebbe un doppio binario civilistico – fiscale, in quanto, per determinare il reddito imponibile, occorrerebbe fare riferimento alla precedente normativa civilistica e applicare alle fattispecie reddituali così individuate la disciplina tributaria in vigore, con evidenti implicazioni (e, soprattutto, complicazioni) di carattere operativo.

La problematica maggiormente evidente attiene all'IRAP: il d.lgs. 139/2015 elimina, infatti, all'interno dello schema di Conto Economico, le voci relative ai proventi e agli oneri straordinari. Per effetto della modifica normativa in esame, le voci attualmente classificate nell'area straordinaria del Conto Economico (finora escluse dalla base imponibile IRAP), rientrerebbero nel calcolo del valore della produzione netta31. Si auspica, quindi, che la disciplina IRAP sia rivista alla

luce del nuovo schema di bilancio.

Altra problematica di rilievo attiene alla valutazione degli strumenti finanziari derivati: il d.lgs. 139/2015, ispirandosi alla prassi contabile internazionale, prevede un generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al fair value. Come evidenziato dal CNDCEC (mediante il documento del 13/07/2015),

31 Da pag. 22 di “Novità del d.lgs. 139/2015 in materia di bilancio d'esercizio” di Studio Bourlot Gilardi Romagnoli e Associati, Torino, Circolare n. 27 del 15/10/2015.

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l'imputazione a patrimonio netto delle variazioni del fair value degli strumenti di copertura determina riflessi fiscali da approfondire e con esiti incerti32. La

disciplina fiscale attualmente contenuta nell'art. 112 TUIR dovrebbe essere evidentemente rivista in considerazione delle nuove disposizioni civilistiche. Ulteriori problematiche fiscali si determinano in relazione a quelle fattispecie per le quali il d.lgs. 139/2015 prevede un criterio di valutazione diverso rispetto a quello finora applicabile.

32 Da pag. 22 di “Novità del d.lgs. 139/2015 in materia di bilancio d'esercizio” di Studio Bourlot Gilardi Romagnoli e Associati, Torino, Circolare n. 27 del 15/10/2015.

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BIBLIOGRAFIA:

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“Il nuovo bilancio d'esercizio dopo il decreto legislativo 139/2015” di Accademia Romana di Ragioneria, IPSOA Quotidiano, Roma, 08/03/2016.

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15/02/2016.

“Bilancio: la Nota Integrativa diventa modulare” di Claudia Mezzabotta,

IPSOA Quotidiano, Milano, 11/02/2016.

“La Nota Integrativa diventa parte del bilancio: senza il rendiconto

finanziario?” di Luca Fornaciari, IPSOA Quotidiano, Reggio Emilia,

16/02/2016.

“Rendiconto Finanziario Obbligatorio: perché le imprese minori sono esonerate” di Claudia Mezzabotta, IPSOA Quotidiano, Milano,

10/03/2016.

“Direttiva bilanci: aumenta la rilevanza del Rendiconto Finanziario” di Riccardo Patimo, IPSOA Quotidiano, Roma, 04/09/2015.

“Bilanci: principio di rilevanza, lecita l'omissione contabile di elementi superflui?” di Riccardo Patimo, IPSOA Quotidiano, Roma, 07/04/2016.“Novità del d.lgs. 139/2015 in materia di bilancio d'esercizio” di Studio

Bourlot Gilardi Romagnoli e Associati, Torino, Circolare n. 27 del 15/10/2015.

“Bilancio, prevalenza della sostanza sulla forma: per il leasing nessuna novità?” di Riccardo Patimo, IPSOA Quotidiano, Roma, 14/03/2016.“Azioni Proprie: rilevazioni contabili per il 2015 e 2016” di Luca

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“Direttiva bilanci: per le micro-imprese bilanci super semplificati” di Riccardo Patimo, IPSOA Quotidiano, Roma, 10/09/2015.

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