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REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.MI.

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REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.MI.

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Ambito di applicazione Articolo 3 Determinazione del fondo Articolo 4 Destinatari

Articolo 5 Ripartizione del fondo

Articolo 6 Conferimento incarichi ed individuazione del gruppo di lavoro Articolo 7 Incarichi interi o parziali

Articolo 8 Tempistica di realizzazione e penalità Articolo 9 Liquidazione

Articolo 10 Particolari modalità di realizzazione delle opere Articolo 11 Entrata in vigore

Articolo 12 Rinvio

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione del comma 3 dell’articolo 113 del D.Lgs n.

50/2016, definisce le modalità e i criteri di ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, intendendo le stesse come specifiche professionalità ed assunzione di compiti funzionali al puntuale affidamento ed esecuzione degli appalti regolati dal citato D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 2. Ambito di applicazione

2. Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è costituito in correlazione ad appalti di opere o lavori pubblici, di servizi e di forniture rientranti nelle categorie di seguito specificate:

a) Opere o lavori pubblici, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 50/2016;

b) Servizi e forniture (investimenti), con esclusione di quelle relative a beni di consumo ed a manutenzioni ordinarie, di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, per i quali viene redatto uno specifico capitolato d’appalto.

Articolo 3. Determinazione del fondo

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1. Il fondo di cui sopra sarà pari a un massimo del due per cento (2%) dell’importo del lavoro, opera, fornitura di beni o servizi posto a base di gara.

2. L’ottanta per cento (80%) delle risorse del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento in base alle percentuali fissate dall’articolo 5.

3. Il restante venti per cento (20%) delle risorse di detto fondo è destinato all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ovvero per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

4. Detta percentuale massima del due per cento è modulata come segue, in funzione dell’importo del lavoro, opera, bene o servizio posto a base di gara:

a) Lavori/opere

Distribuzione percentuale

scaglioni percentuale

Progetti di importo a base di gara fino a € 500.000 2,0%

Progetti di importo a base di gara oltre € 500.000 e fino a € 1.000.000 1,5%

Progetti di importo a base di gara oltre € 1.000.000 e fino alla soglia comunitaria 1,4%

Progetti di importo a base di gara oltre la soglia comunitaria 1,2%

b) Beni/servizi

Distribuzione percentuale

scaglioni percentuale

Progetti di importo a base di gara da € 40.000 e fino a € 100.000 2,0%

Progetti di importo a base di gara da € 100.000 e fino alla soglia comunitaria 1,5%

Progetti di importo a base di gara oltre la soglia comunitaria 1,2%

1. L’incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’

Amministrazione, è calcolato sull’importo posto a base di gara, al netto dell’IVA, per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

2. Le somme occorrenti per la corresponsione dell’incentivo sono previste nell’ambito delle somme a disposizione all’interno del quadro economico del relativo progetto.

3. Il fondo è compreso all’interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera k), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’01/04/1999 e dell’articolo 31, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22/01/2004.

4. Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento, ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell’articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016, l’importo del fondo gravante

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sulla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

Articolo 4. Destinatari

1. Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è ripartito sulla base delle modalità e dei criteri previsti nello stesso tra i dipendenti di questa Amministrazione formalmente incaricati ed investiti delle attività incentivate dal comma 3, del citato articolo 113 del D.Lgs n. 50/2016.

2. Nello specifico, beneficiano di quanto sopra:

a) Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Responsabile o dipendente nominato ai sensi della vigente normativa dell’area cui è attribuita la competenza della singola procedura di appalto. È responsabile per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione;

b) Struttura tecnica a supporto del RUP. Personale destinato a supportare il RUP in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnatigli dalla vigente normativa;

c) Incaricato del procedimento di esproprio. Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla C, dotato di idonea professionalità, cui è affidata la procedura di esproprio;

d) Incaricato della predisposizione e controllo della procedura di gara.

Dipendenti che partecipa alla procedura;

e) Responsabile unità tecnica di verifica del progetto. Dipendente tecnico responsabile della verifica dei progetti ai sensi dell’articolo 26 del citato D.Lgs.

n. 50/2016, tenendo fuori la validazione di competenza del RUP per le soglie di pertinenza;

f) Responsabile dell’esecuzione del contratto/Direttore dell’esecuzione.

Dipendente individuato in base alla professionalità necessaria, preposto alla verifica della qualità delle prestazioni caratterizzanti l’esecuzione dei contratti di servizi e forniture;

g) Direttore dei lavori. Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla C, dotato di idonea professionalità in relazione ai controlli da effettuare;

h) Direttore operativo, Direttore di cantiere, Ispettore di cantiere. Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla C, dotato di idonea professionalità in relazione alla sorveglianza dei lavori cui viene preposto;

i) Collaudatore amministrativo. Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di adeguata professionalità;

j) Collaudatore tecnico, collaudatore statico. Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

k) Collaboratori tecnici. Dipendenti tecnici, muniti di idoneo titolo di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che redigono, su disposizione dei tecnici incaricati, elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati dell’opera e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell’esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici,

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contenuti giuridici nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

l) Collaboratori amministrativi. Personale tecnico, diverso da quello incaricato, o amministrativo che, pur non firmando, partecipa direttamente mediante contributo intellettuale e materiale all’attività del responsabile del procedimento, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

Articolo 5. Ripartizione del fondo

a) Per i lavori pubblici

Ripartizione delle funzioni (verticali)

FUNZIONI Percentuale

dell’incentivo spettante

Funzioni raggruppate

Responsabile Unico del Procedimento 30%

Nel caso di funzioni raggruppate e svolte dalla stessa persona incaricata, le aliquote di ripartizione a fianco descritte vanno sommate e corrisposte alla stessa

Supporto al RUP 6%

Programmazione e fattibilità tecnico economica

13%

Predisposizione procedure e bandi di gara 15%

Direzione lavori 19%

Collaudi 6%

Collaboratori tecnici 6%

Collaboratori amministrativi 5%

Ripartizione specifica per la direzione lavori

FUNZIONI Percentuale

spettante dell’incentivo

Funzioni raggruppate

Direttore dei lavori 50% (*)Qualora una o più di tali

figure non siano nominate, le relative quote vengono sommate a quella del direttore dei lavori

Direttore Operativo(*) 30%

Direttore di cantiere; Ispettore di cantiere(*) 20%

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Sottoripartizione per ogni singola fase (orizzontale) FUNZIONE Fattibilità

tecnica ed economic a

Programmaz. Progettaz.

Definitiva

Proget taz.

esecuti va

Procedure Affidam.

Appalto

Esecuzione lavori

Totale

Responsabile Unico del Procedimento

3% 12% 24% 24% 7% 30% 100%

Supporto al RUP

3% 12% 24% 24% 7% 30% 100%

Programmazi

one e

fattibilità tecnico economica

70% 30% - - - - 100%

Predisposizio ne procedure e bandi di gara

- - - - 100% - 100%

Direzione lavori

- - - 100% 100%

Collaudi - - - 100% 100%

Collaboratori tecnici

5% 10% - - 15% 70% 100%

Collaboratori amministrativ i

5% 10% 15% 15% 15% 70% 100%

b) Per le forniture di beni e servizi Ripartizione delle funzioni (verticali)

FUNZIONI Percentuale

dell’incentivo spettante

Funzioni raggruppate

Responsabile Unico del Procedimento 30%

Nel caso di funzioni raggruppate e svolte dalla stessa persona incaricata, le aliquote di ripartizione a fianco

Supporto al RUP 5%

Programmazione e fattibilità tecnico economica

15%

Predisposizione procedure e bandi di gara 14%

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Controllo e verifica delle forniture e servizi (DEC)

24% descritte vanno sommate e corrisposte alla stessa

Collaboratori 8%

Funzioni amministrative 4%

Possono essere incentivate le prestazioni relative alla fornitura di beni e servizi i cui progetti, espressamente previsti nei documenti di programmazione dell’Ente, contengono gli elementi previsti dall’articolo 23, comma 15, del D.Lgs n. 50/2016

Sottoripartizione per ogni singola fase (orizzontale) FUNZIONE Fattibilità

tecnica ed economica

Programmaz. Procedure affidamento

appalto

Periodo di controllo fornitura del

bene o espletamento

del servizio

Totale

Responsabile

Unico del

Procedimento

10% 10% 10% 70% 100%

Supporto al RUP

10% 10% 10% 70% 100%

Programmazione e fattibilità tecnico

economica

70% 30% - - 100%

Predisposizione procedure e bandi di gara

- - 100% - 100%

Controllo e verifica della fornitura dei beni e dei servizi – Collaudo (DEC)

- - - 100% 100%

Collaboratori tecnici

5% 10% 15% 70% 100%

Collaboratori amministrativi

5% 10% 15% 70%% 100%

3. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale. Le quote corrispondenti a prestazioni rese dai dirigenti costituiscono economie di spesa.

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Articolo 6 Conferimento incarichi ed individuazione del gruppo di lavoro

1. Dirigenti/Responsabili di Servizio coinvolti dalle procedure incentivate e regolamentate dal presente regolamento individuano, per ciascuna fase di propria competenza, i dipendenti che, per la propria esperienza e professionalità, meglio garantiscono il puntuale assolvimento delle procedure assegnate.

2. L’individuazione è operata con atto formale contenente:

a. L’individuazione del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi;

b. L’importo presunto a base di gara;

c. Il cronoprogramma relativo ad ogni funzione attribuita;

d. La determinazione delle aliquote del fondo spettanti;

3. Il Dirigente/responsabile di Servizio può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l’incarico in ogni momento, sentito il Responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento, il Dirigente/Responsabile di Servizio accerta l’attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l’attribuzione della quota di fondo spettante, in correlazione alle prestazioni espletate ed alla causa della modifica o della revoca;

Articolo 7 Incarichi interi o parziali

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiunti a personale interno e a professionisti esterni: sono equiparati a professionisti esterni i tecnici di altri Enti e/o pubbliche amministrazioni i quali, in forza delle vigenti disposizioni di legge o dei relativi regolamenti interni, possono esercitare attività professionale a favore di enti diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria Amministrazione.

2. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente al personale interno dell’Azienda e al personale di altre pubbliche amministrazioni. I rapporti tra le diverse strutture saranno regolati da apposita convenzione che si atterrà ai principi del presente regolamento, contemperati ad eventuali principi diversi desumibili dai corrispondenti regolamenti delle altre amministrazioni.

3. Qualora il lavoro pubblico da progettare sia di pertinenza esclusiva dell’Azienda, il fondo di cui al presente regolamento da erogarsi anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa Amministrazione.

4. Qualora il lavoro pubblico da progettare sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l’esclusione di qualsiasi onere a carico dell’ADSU, nonché le modalità rimborso delle eventuali spese per uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest’ultima ed utilizzati dall’Ufficio Tecnico per l’espletamento delle prestazioni convenzionate.

5. Qualora alcune delle prestazioni oggetto del presente regolamento vengano affidate all’esterno, l’importo dell’incentivo verrà determinato proporzionalmente all’impegno del personale interno, valutato dal Dirigente/responsabile di Servizio

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preposto alla struttura competente. Le quote delle prestazioni non svolte all’interno della suddivisione del fondo (art. 5 comma a) e b)) sono, previa relazione/atto del Responsabile del servizio/dirigente assegnate proporzionalmente con atto formale al gruppo di lavoro in relazione alle funzioni svolte.

Articolo 8 Tempistica di realizzazione e penalità

1. Lo svolgimento delle funzioni incentivate dal presente regolamento dovrà avvenire secondo le priorità e le scadenze indicate dall’Amministrazione nei propri atti di programmazione o con specifici provvedimenti, mentre, per quelle inerenti a prestazioni continuative, in base alle scadenze dei contratti in corso, senza fare ricorso a proroghe delle stesse, salvo oggettive cause non imputabili ad inerzia degli uffici.

2. Il mancato rispetto dei tempi fissati, non giustificato da motivi comprovati dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente tra i quali le sospensioni di cui all’art. 107 D.Lgs n. 50/2016, comporterà una riduzione dell’incentivo spettante nella misura del 10% per ogni 30 giorni di ritardo o frazione di essi superiore a 15 giorni, con un massimo del 50%.

3. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi per come imputabili ai dipendenti beneficiari dell’incentivo, comporterà una riduzione dell’incentivo pari all’incremento del costo, tale importo costituisce economia di spesa. Nell’incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016.

4. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell’anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.

5. L’eventuale quota spettante oltre tale limite non sarà erogata e costituirà economia. Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificiosamente una liquidazione per escludere il limite.

Articolo 9 Liquidazione

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Dirigente su proposta del Responsabile dell’Area competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento (RUP) in cui vengono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.

2. La liquidazione del fondo avverrà mediante apposito atto redatto dal Dirigente/Responsabile, nel seguente modo:

a) per le fasi propedeutiche all’affidamento e relative all’affidamento medesimo: solo ad avvenuta approvazione delle risultanze di gara (aggiudicazione ex comma 5 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

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b) per la fase esecutiva: secondo gli stati di avanzamento dei lavori e/o dei servizi e forniture definite dal contratto d’appalto.

c) l’ultimo SAL (stato di avanzamento lavori) verrà erogato solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo/di regolare esecuzione o di verifica di conformità).

3. Nel caso di procedure la cui fase di esecuzione sia superiore all’anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate nell’anno di esecuzione del contratto.

4. E’, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

5. Nel caso di prestazioni dovute ad interventi non finanziati con risorse proprie dell’Ente, l’emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all’acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell’Ente, delle somme occorrenti.

Articolo 10 Particolari modalità di realizzazione delle opere, servizi e forniture 1. Nel caso di project financing, di concessioni, dialogo competitivo, accordi

quadro, proroghe tecniche, nonché di ogni altra procedura di affidamento diversa da quelle “ordinarie” vengono riconosciute le quote del fondo di cui all’art. 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Articolo 11 Norme in garanzie

1. L’Amministrazione provvederà a stipulare, a proprio carico, apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali del personale interno.

Articolo 12 Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n.

50/2016 ed alle relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate.

2. Il presente regolamento si applica alle attività compiute dal 20 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e quindi sulla base dei progetti esecutivi (o degli ultimi livelli di progettazione da porre a base di gara) approvati dal 20 aprile 2016, nonché ai contratti di fornitura di beni e servizi affidati dal 20 aprile 2016, nel caso in cui siano state preventivamente e legittimamente accantonate le risorse necessarie.

3. L’entrata in vigore del presente regolamento è da ritenersi vigente dall’approvazione del CDA e della delegazione trattante.

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