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REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO DI CUI ALL ART. 113 DEL D.LGS , N. 50

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COMUNE DI SCHIVENOGLIA Provincia di Mantova

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO

DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 18.04.2016, N. 50

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 07/02/2022

Indice

Art. 1 – Obiettivi e finalità Art. 2 – Campo di applicazione

Art. 3 – Costituzione e accantonamento del fondo per le funzioni tecniche e l’innovazione Art. 4 – Conferimento degli incarichi

Art. 5 – Ripartizione

Art. 6 – Termini per le prestazioni Art. 7 – Pagamento del compenso

Art. 8 – Destinazione della quota del Fondo per l’innovazione Art. 9 – Disposizioni transitorie

Art. 10 – Entrata in vigore

(2)

Art. 1 – Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 – di seguito denominato “Codice” – e disciplina l’applicazione dell’incentivo previsto dal medesimo articolo per lo svolgimento delle funzioni tecniche espletate dai dipendenti comunali relativamente all’appalto di lavori, servizi e forniture pubbliche.

2. Il presente regolamento si applica ai soli appalti di lavori, servizi e forniture, escludendo del tutto i contratti di cui alla Parte III e IV del Codice (vedasi Atto di Segnalazione n. 1 del 09/03/2021 di ANAC, approvato dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 204 del 9 marzo 2021),

3. In caso di appalti misti, l’incentivo di cui al precedente comma è corrisposto per la parte relativa alla componente dei lavori e per la parte relativa alla componente di servizi e forniture.

4. L’attribuzione dell’incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all’incremento della produttività.

Art. 2 – Campo di applicazione

1. Le somme di cui all’art. 113 del Codice sono calcolate sulla base dell’importo posto a base di gara dell’appalto e ripartite in quote definite tali da stabilire una diretta corrispondenza tra singola somma incentivante e singola attività incentivabile. I compensi incentivanti sono riconosciuti per le attività tecniche e amministrative elencate nel medesimo articolo, che devono essere realizzate in quanto discendenti da condizioni di appalto già predeterminate. Qualora non sia espletata la procedura di gara, l’incentivo è comunque dovuto per le altre fasi di programmazione ed esecuzione dell’appalto;

2. Nell’ambito dei lavori pubblici come definiti dall’art. 3, co. 1, lett. ll) del Codice, comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie di particolare complessità e la redazione di perizie di variante nei casi previsti dall’art. 106 del Codice, l’incentivo è riconosciuto per le attività professionali di:

a. responsabilità unica del procedimento;

b. supporto intellettuale e materiale al responsabile unico del procedimento;

c. programmazione delle spese da inserire nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art.

21 co. 1 del Codice, e nei suoi aggiornamenti annuali.

d. verifica preventiva dei progetti ai sensi dell’art. 26 del Codice;

e. predisposizione degli atti relative le procedure di affidamento di lavori;

f. svolgimento delle operazioni di gara per l’affidamento di lavori;

g. direzione dei lavori;

h. supporto intellettuale e materiale al direttore dei lavori;

i. certificazione di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo;

l. collaudo statico ove previsto;

3. Nell’ambito dei servizi e delle forniture pubbliche come definiti dall’art. 3, co. 1, lett. ss) e tt) del Codice, l’incentivo è applicabile alle condizioni di cui all’art. 113 co. 2 del Codice, ed è riconosciuto per le attività professionali di:

a. responsabilità unica del procedimento;

b. supporto intellettuale e materiale al responsabile unico del procedimento;

c. programmazione delle spese da inserire nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 co. 1 del Codice, e nei suoi aggiornamenti annuali.

d. verifica dei livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione;

e. predisposizione degli atti relative le procedure di affidamento di lavori;

f. svolgimento delle operazioni di gara per l’affidamento di lavori;

g. direzione di esecuzione;

h. supporto intellettuale e materiale al direttore di esecuzione;

i. verifica e certificazione di conformità.

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4. Restano esclusi dalla formazione dell’incentivo:

a. la progettazione di lavori, servizi e forniture;

b. le opere di manutenzione ordinaria ed i servizi e forniture ordinarie non inserite nella programmazione biennale di cui all’art. 21 del Codice;

c. i servizi pubblici esternalizzati dall’ente, affidati a società o gestori pubblici ai sensi dell’art. 113 co. 4, lett. a), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, oppure affidati da enti sovraordinati in forza di normative di settore cui compete la titolarità del servizio;

d. i servizi di telefonia e di connettività;

e. la fornitura dei combustibili per autotrazione;

f. la fornitura diretta di vettori energetici dalle reti pubbliche, ove non ricomprese in servizi di gestioni integrate degli impianti.

Art. 3 – Costituzione e accantonamento del fondo per le funzioni tecniche e l’innovazione

1. È costituito il fondo per le funzioni tecniche e per l’innovazione ai sensi dell’art. 113, co. 2 del Codice, cui il Comune destina risorse finanziarie in misura fino al due per cento degli importi posti a base di gara di lavori, servizi e forniture.

2. Nell’ambito dei lavori pubblici, le risorse destinate al fondo di cui al precedente comma sono date dalla somma dei seguenti importi:

a. il 2,0 per cento dell’importo a base di gara per la quota fino a € 3.000.000;

b. il 1,8 per cento dell’importo a base di gara per la quota oltre € 3.000.000 e fino a € 5.000.000;

c. il 1,6 per cento dell’importo a base di gara per la quota oltre € 5.000.000.

3. Nell’ambito di servizi e forniture pubblici, le risorse destinate al fondo di cui al precedente comma sono date dalla somma dei seguenti importi:

a. il 2,0 per cento dell’importo a base di gara per la quota fino a € 500.000;

b. il 1,8 per cento dell’importo a base di gara per la quota oltre € 500.000 e fino a € 1.000.000;

c. il 1,6 per cento dell’importo a base di gara per la quota oltre € 1.000.000.

4. L’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascun lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti nel presente regolamento tra il responsabile del procedimento e i dipendenti che svolgono le attività professionali di cui all’art. 2 co. 2, nonché tra i loro collaboratori.

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato a:

a. l’acquisto da parte del Comune di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

b. la copertura delle spese per la formazione obbligatoria dei tecnici iscritti agli Albi Professionali e per la formazione del restante personale amministrativo;

c. l’attivazione presso il Comune di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della L.

24.06.1997, n. 196, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici secondari.

6. L’incentivo non è soggetto a variazioni nel caso di economie di appalto.

7. Nel caso in cui dovesse essere necessario predisporre una perizia di variante, il relativo incentivo per la sua redazione è quantificato conteggiando il due percento del costo lordo delle opere in aumento previste in perizia.

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8. Le somme occorrenti per la corresponsione dell’incentivo sono previste nell’ambito delle somme a disposizione all’interno del quadro economico del relativo progetto di lavori, servizi e forniture.

9. L’incentivo è comprensivo dell’IRAP e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Comune.

10. Sono a carico del Comune gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della responsabilità unica del procedimento, della direzione dei lavori e del collaudo.

Art. 4 – Conferimento degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi relativi alle funzioni di cui all’art. 2 cc. 2 e 3, nonché la definizione dei tempi e delle modalità di espletamento degli stessi, sono stabiliti dal competente Responsabile del Settore, garantendo una opportuna rotazione del personale.

2. Il Responsabile del Settore può modificare o revocare l’incarico in ogni momento. Al momento della revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l’attribuzione dell’incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia fino a quel momento svolto. Il Responsabile del Settore verifica altresì il rispetto e l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. Partecipano alla ripartizione dell’incentivo relativo ai lavori pubblici:

a. il responsabile unico del procedimento;

b. i dipendenti che coadiuvano le attività del responsabile del procedimento;

c. i dipendenti che predispongono della programmazione della spesa per investimenti;

d. i dipendenti che sottoscrivono la verifica preventiva dei progetti;

e. i dipendenti che predispongono gli atti relativi alle procedure di affidamento dei lavori;

f. i dipendenti che effettuano le operazioni di gara per l’affidamento dei lavori;

g. il direttore dei lavori;

h. i dipendenti che coadiuvano il direttore dei lavori;

i. il tecnico che rilascia il certificato di regolare esecuzione/collaudo tecnico amministrativo/collaudo statico;

l. i tecnici che coadiuvano al rilascio del certificato di regolare esecuzione/collaudo tecnico amministrativo/collaudo statico.

4. Partecipano alla ripartizione dell’incentivo relativo a servizi e forniture pubbliche:

a. il responsabile unico del procedimento;

b. i dipendenti che coadiuvano il responsabile del procedimento;

c. i dipendenti che predispongono della programmazione della spesa per investimenti;

d. i dipendenti che sottoscrivono la verifica preventiva dei livelli di prestazione, di qualità e di prezzo, determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione;

e. i dipendenti che predispongono gli atti relativi alle procedure di affidamento di servizi e forniture;

f. i dipendenti che effettuano le operazioni di gara per l’affidamento di servizi e forniture;

g. il direttore di esecuzione;

h. i dipendenti che coadiuvano il direttore di esecuzione mediante prestazioni intellettuali e materiali;

i. i dipendenti che rilasciano certificati.

5. Ai dipendenti possono essere affidate anche solo alcune delle funzioni di cui all’art. 2 cc. 2 e 3.

6. Nel caso in cui le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture siano svolte dalla centrale unica di committenza (CUC) di appartenenza del Comune, possono essere riconosciute al personale della CUC la quota dell’incentivo relativo alle funzioni e) e f) di cui all’art. 2, cc. 2 e 3.

(5)

Art. 5 – Ripartizione

1. La ripartizione dell’incentivo fra i dipendenti aventi causa è operata dal competente Responsabile del Settore, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro individuale, della complessità dell’opera e della natura delle attività;

2. L’incentivo inerente a lavori pubblici è ripartito con le seguenti modalità:

a. il 40 per cento al responsabile unico del procedimento;

b. il 5 per cento ai dipendenti che coadiuvano il responsabile del procedimento o, in loro assenza, al responsabile unico del procedimento;

c. il 5 per cento ai dipendenti che predispongono la programmazione della spesa;

d. il 10 per cento ai dipendenti che sottoscrivono la verifica preventiva dei progetti;

e. il 7,5 per cento ai dipendenti che predispongono gli atti relativi alle procedure di affidamento dei lavori;

f. il 7,5 per cento ai dipendenti che effettuano le operazioni di gara per l’affidamento dei lavori;

g. il 10 per cento al direttore dei lavori;

h. il 5 per cento ai dipendenti che coadiuvano il direttore dei lavori o, in loro assenza, al direttore dei lavori;

i. il 5 per cento al tecnico che rilascia il certificato di regolare esecuzione/collaudo tecnico amministrativo/collaudo statico;

l. il 5 per cento ai tecnici che coadiuvano al rilascio del certificato di regolare esecuzione/collaudo tecnico amministrativo/collaudo statico o, in loro assenza, al tecnico di cui al punto i).

3. L’incentivo per le funzioni di cui alle lett. g), h), i), l) del precedente comma è ridotto:

a. del 10 per cento nel caso di appalti di lavori di manutenzione straordinaria;

b. del 20 per cento nel caso di appalti di lavori inerenti aree verdi, parchi, arredi di infrastrutture e di edifici.

4. Per ciascun servizio o fornitura approvato per cui almeno una delle fasi di cui all’art. 2 co. 3 sia stata svolta direttamente da dipendenti comunali, l’incentivo è ripartito con le seguenti modalità:

a. il 40 per cento al responsabile unico del procedimento;

b. il 5 per cento ai dipendenti che coadiuvano il responsabile del procedimento o, in loro assenza, al responsabile unico del procedimento;

c. il 5 per cento ai dipendenti che predispongono la programmazione della spesa;

d. il 10 per cento ai dipendenti che sottoscrivono la verifica preventiva dei livelli di prestazione, di qualità e di prezzo, determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione;

e. il 7,5 per cento ai dipendenti che predispongono gli atti relativi alle procedure di affidamento di servizi e forniture;

f. il 7,5 per cento ai dipendenti che effettuano le operazioni di gara per l’affidamento di servizi e forniture;

g. il 10 per cento al direttore di esecuzione;

h. il 5 per cento ai dipendenti che coadiuvano il direttore di esecuzione o, in loro assenza, al direttore di esecuzione;

i. il 10 per cento ai dipendenti che rilasciano il certificato di conformità.

5. L’incentivo di cui alle lett. d), e), f) del precedente comma non è dovuto nel caso di appalti di servizi e forniture affidati mediante il ricorso a convenzioni attive presso centrali pubbliche di committenza, che comportano affidamenti diretti ad operatori già individuati dalle predette convenzioni attive. L’incentivo di cui alle lett. g), h) e i) del precedente comma è ridotto del 50 per cento nel caso di appalti di servizi e forniture standardizzate o a catalogo.

(6)

6. Nel caso in cui le procedure e le operazioni di gara di affidamento di lavori, servizi e forniture siano svolte dai dipendenti di una CUC, a questi spetta l’incentivo di cui alle lett. e) e f) e dei cc. 2 e 4 del presente articolo sulla base delle attività svolte;

7. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a funzioni non svolte dai dipendenti comunali, in quanto affidate a personale esterno, possono essere destinate ad altre voci delle somme a disposizione dell’Amministrazione nel quadro economico del relativo lavoro, servizio o fornitura.

Art. 6 – Termini per le prestazioni

1. Il competente responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all’esecuzione delle prestazioni, e indica i termini entro cui queste devono essere eseguite.

2. I termini per le attività professionali di cui all’art. 2, co. 2, lett. c), d), e) e f) e all’art. 2, co. 3, lett. c), d), e) e f) decorrono dalla data di comunicazione ai soggetti individuati del provvedimento di conferimento dell’incarico.

3. I termini per le attività professionali di cui all’art. 2, co. 2, lett. g) e h) e all’art. 2, co. 3, lett. g) e h) coincidono con il tempo contrattuale assegnato all’impresa per l’esecuzione dell’appalto.

4. I termini per le attività professionali di cui all’art. 2, co. 2, lett. i) e l) e all’art. 2, co. 3, lett. i) coincidono con quelli previsti dall’art. 102 co. 3 del Codice e dalle relative norme regolamentari.

5. È applicata una sanzione pari all’1 per mille del compenso dovuto per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della relativa funzione, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso dovuto.

Art. 7 – Pagamento del compenso

1. Il pagamento dell’incentivo è disposto, previa verifica delle attività svolte, dal competente Responsabile del Settore, il quale determina la suddivisione delle quote tra le varie figure intervenute nell’esecuzione dell’appalto pubblico.

2. La liquidazione è disposta per le varie quote di competenza una volta terminate le relative fasi del procedimento amministrativo.

3. La liquidazione dei compensi maturati avviene con lo stipendio del mese successivo alla data dell’atto di pagamento disposto dal competente Responsabile del Settore, ovvero contestualmente alla liquidazione del SAL alla ditta esecutrice.

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 8 – Destinazione della quota del Fondo per l’innovazione 1. Le risorse di cui all’art. 3 co. 5 sono destinate come segue:

a. il 70 per cento è destinato all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico (hardware e software).

b. il 30 per cento alla copertura delle spese per la formazione obbligatoria dei tecnici iscritti agli Albi Professionali e per la formazione del restante personale amministrativo.

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2. Le risorse di cui alla lett. b) del precedente comma possono essere alternativamente impiegate, con determinazione del competente Responsabile del Settore, per l’attivazione presso il Comune di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della L. 24.06.1997, n. 196, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 9 – Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi relativi a lavori, servizi e forniture le cui procedure di affidamento sono state avviate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 18.04.2016, n.50, da erogarsi secondo il regolamento previgente.

2. Gli incentivi maturati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e non ancora liquidati sono erogati con le modalità stabilite dal presente regolamento, anche se approvato successivamente alla data di maturazione degli incentivi.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l’avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di approvazione.

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