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CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO: PUBBLICATO IL DECRETO

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INFORMATIVA N. 093 – 15 FEBBRAIO 2013

Previdenziale

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO:

PUBBLICATO IL DECRETO

• Ministero del Lavoro, Decreto 22 dicembre 2012

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013, il Decreto 22 dicembre 2012 con il quale il Ministero del Lavoro, in attuazione della delega contenuta nella “Riforma Fornero”, ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del congedo di paternità obbligatorio e dei voucher/contributi per le mamme lavoratrici.

Si attendono, ora, le necessarie indicazioni da parte dell’INPS nonché l’adeguamento della modulistica interessata.

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Come si ricorderà (vedi Aggiornamento AP n. 241/2012), al fine di favorire una cultura di maggior condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia, l’articolo 4, commi 24, 25 e 26 della Legge n. 92/2012 ha disciplinato, in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015:

• il congedo di paternità obbligatorio,

• la concessione di voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting o per sostenere gli oneri dei servizi per l’infanzia.

La medesima legge, inoltre, ha demandato ad un apposito decreto di natura non regolamentare la definizione:

• dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo dei suddetti voucher e del congedo di paternità obbligatorio,

• del numero e dell’importo dei voucher, tenuto conto dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.

In attuazione della delega contenuta nella “Riforma Fornero”, il Ministero del Lavoro ha emanato il Decreto 22 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013, di cui si illustrano, in seguito, i contenuti.

Si attendono, ora, le necessarie indicazioni da parte dell’INPS nonché l’adeguamento della modulistica interessata.

IL CONGEDO DI PATERNITÀ

Campo di applicazione

Entro il quinto mese di vita del figlio, il padre lavoratore dipendente (naturale, adottivo o affidatario):

• deve usufruire del congedo obbligatorio di un giorno.

Tale giornata:

‐ può essere goduta anche durante il congedo di maternità della madre, in quanto è aggiuntiva ad esso;

‐ spetta anche qualora il padre lavoratore fruisca del congedo di paternità ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs n. 151/2001 (casi di grave infermità, decesso, abbandono della madre o affidamento esclusivo del bambino al padre);

• può fruire del congedo facoltativo di uno o due giorni (frazionati o continuativi), anche contemporaneamente all’astensione della madre.

L’utilizzo delle giornate facoltative da parte del padre comporta la riduzione, per il medesimo numero di giorni (uno o due), del congedo di maternità della madre, con conseguente anticipazione del termine finale dell’astensione post partum.

Di conseguenza, l’utilizzo del congedo facoltativo del padre (in sostituzione di altrettante giornate di congedo obbligatorio della madre) presuppone un accordo tra i genitori e la scelta, da parte della madre, di anticipare il termine finale del proprio congedo.

Le suddette disposizioni si applicano alle nascite avvenute dal 1° gennaio 2013.

(3)

Trattamento economico, normativo e previdenziale

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre (al massimo 3, nel complesso) spetta un’indennità giornaliera a carico INPS, pari al 100% della retribuzione (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste per il congedo di maternità/paternità).

Analogamente alle altre prestazioni a carico INPS, l’indennità in esame è corrisposta, di norma, dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all’Istituto previdenziale.

Per quanto riguarda, invece, il trattamento normativo e previdenziale del congedo in esame (sia obbligatorio che facoltativo), il Legislatore richiama le disposizioni previste dagli articoli 29 e 30 del D.Lgs n. 151/2001.

Di conseguenza,

• i giorni di congedo (sia obbligatorio che facoltativo) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie;

• per usufruire dei giorni di congedo non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

Modalità di utilizzo

Per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 15 giorni di preavviso.

In sostituzione della forma scritta è possibile utilizzare, se presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Il decreto in esame prevede, inoltre, che il datore di lavoro debba comunicare all’INPS

“le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Istituto medesimo.”

In caso di richiesta del congedo facoltativo (uno o due giorni), il lavoratore deve allegare alla stessa una dichiarazione della madre da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo.

Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre.

Preme evidenziare che le giornate di congedo (sia obbligatorio che facoltativo) non possono essere frazionate ad ore.

I VOUCHER PER LE MAMME LAVORATRICI La madre lavoratrice può richiedere:

• dal termine del congedo di maternità e per gli 11 mesi successivi,

• in alternativa alla fruizione del periodo di congedo parentale,

un contributo utilizzabile per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della

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Il contributo in esame può essere richiesto anche dalla madre lavoratrice che ha già usufruito, in parte, del congedo parentale.

Importo e corresponsione del beneficio Il contributo in esame:

• consiste in un importo di 300 euro mensili, per un massimo di 6 mesi;

• verrà erogato

‐ per il servizio di baby sitting, attraverso il sistema dei buoni lavoro (voucher);

‐ in caso di utilizzo della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, tramite un pagamento diretto, da parte dell’INPS, alla struttura prescelta, previa esibizione da parte di quest’ultima della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.

Riduzione del congedo parentale

Per ogni quota mensile richiesta dalla lavoratrice madre viene ridotto di un mese il periodo di congedo parentale di cui all’articolo 32 del D.Lgs n. 151/2001.

Al fine della rideterminazione del congedo stesso, l’INPS comunicherà al datore di lavoro l’ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto.

Modalità di richiesta

Per usufruire del suddetto contributo (voucher o pagamento diretto) la madre lavoratrice deve presentare apposita domanda, in via telematica, all’INPS, indicando, al momento della domanda stessa,

• a quale delle due opzioni (voucher o pagamento diretto) intende accedere,

• di quante mensilità intende beneficiare, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale.

Le modalità operative di inoltro della domanda, nonché i relativi termini di invio, saranno definiti a breve dall’INPS.

Potranno inviare la richiesta sia le lavoratrici i cui figli sono già nati, sia quelle che partoriranno (in base alla data presunta), entro 4 mesi dalla scadenza dei termini di invio delle istanze.

Graduatoria

Il beneficio in esame è riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto dell’ISEE, con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l’ordine di presentazione.

Le graduatorie saranno pubblicate dall’INPS entro 15 giorni dalla scadenza del bando.

Entro i successivi 15 giorni le lavoratrici utilmente collocate in graduatoria, le quali abbiano optato per il contributo al servizio di baby sitting, potranno recarsi presso le sedi INPS per ricevere i voucher richiesti.

Esclusioni e limitazioni

Il decreto in esame non ammette al suddetto beneficio le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facoltà prevista per legge,

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• risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati.

Qualora il diritto all’esenzione totale venga riconosciuto successivamente all’ammissione al contributo in esame, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite;

• usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito dall’articolo 19, comma 3 del DL n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006.

Le lavoratrici part‐time possono usufruire dei suddetti benefici in misura proporzionale all’entità della prestazione lavorativa svolta.

Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS possono fruire dei benefici in esame fino a un massimo di 3 mesi.

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