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COMUNE DI VIGANÒ Provincia di Lecco

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Academic year: 2022

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Consultazione pubblica preventiva all’approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto l’APPROVAZIONE PROGETTO DI AGGRE- GAZIONE SOCIETARIA INTERESSANTE LARIO RETI HOLDING SPA E SOCIETA’ DA ESSA CONTROLLATE

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 è posta in consultazione le seguente proposta di deliberazione.

Chiunque vi abbia interesse potrà trasmettere le proprie osservazioni all’indirizzo di posta elettronica ordinaria:

segreteria@comune.vigano.lc.it entro le ore 12.00 del giorno 28/02/2018.

La suddetta proposta di deliberazione, unitamente alle osservazioni che saranno pervenute nel termine anzidetto, saranno sottoposte all’esame del Consiglio Comunale nella seduta convocata lo stesso 01/03/2018 alle ore 21.00.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI – PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – MOTIVAZIONE

Il Comune di Viganò è socio di Lario Reti Holding S.p.A. (nel seguito anche LRH), di cui detiene una quota pari al 0,01 % del capitale sociale; la società LRH è la società controllante dell’omonimo gruppo (Gruppo Lario Reti).

Il Gruppo Lario Reti ha per oggetto l’esercizio di servizi pubblici locali svolti in ambito sovra-comunale, vale a dire (i) il servizio idrico integrato esercitato direttamente dalla capogruppo LRH S.p.A. e (ii) il servizio di distribuzione del gas naturale, esercitato tra- mite Lario Reti Gas Srl, controllata con il 100% da LRH S.p.A..

Inoltre, è attivo nei servizi energetici liberalizzati della vendita del gas e dell’energia elettrica ai clienti finali mediante Acel Service S.r.l. (Acel Service), controllata con il 92,46%, e AEVV Energie

S.r.l. (che opera nello stesso settore), della quale detiene una quota del 49%.

In sintesi, il Comune di Viganò partecipa indirettamente alle seguenti società:

Denominazione società

Quota di partecipazione diretta da parte di

Lario Reti Holding Spa

Quota di partecipazione indiretta da parte del

Comune di Viganò

ACEL Service Srl 92,46% 0,009246

Lario Reti GAS Srl 100% 0,01%

AEVV Energie Srl 49% 0,0049%

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di aggregazione societaria:

A. ACSM-AGAM S.p.A. (“ACSM-AGAM”) è una società quotata a

partecipazione pubblica, attiva principalmente nelle province di Como e di Monza-Brianza ed anche nelle province di Venezia ed Udine tramite società del proprio gruppo, operante nei seguenti settori:

 distribuzione gas con circa 180.000 PdR gestiti di cui 140.000 in Lombardia;

 servizio idrico con circa 16.000 clienti serviti;

 vendita energia elettrica e gas con circa 16.000 clienti di energia elettrica e

160.000 clienti gas;

 cogenerazione, teleriscaldamento e gestione calore con 430 clienti serviti dalla rete di TLR;

 smaltimento tramite termovalorizzazione con oltre 80.000 tonnellate di rifiuti urbani smaltiti all’anno;

B. A2A S.p.A. (“A2A”) è una società quotata a partecipazione pubblica, attiva in Italia ed in Europa ed operante, tra gli altri, nei seguenti settori:

 generazione e trading con circa 10 GW di capacità installata e oltre 3.500 Mmc di gas venduti all’ingrosso;

 vendita energia elettrica e gas con circa 1.000.000 clienti di energia elettrica e circa 1.100.000 clienti gas (punti di prelievo);

 servizi di igiene ambientale, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (circa

1.300.000 tonnellate di rifiuti raccolti e 2.600.000 tonnellate di rifiuti trattati);

 teleriscaldamento e altri servizi energetici (circa 400.000 appartamenti equivalenti teleriscaldati);

 distribuzione energia elettrica con oltre 13.000 GWh di energia elettrica distribuita;

 distribuzione gas con circa 1.250.000 PdR gestiti;

 servizio idrico integrato (circa 63 milioni di mc di acqua distribuiti);

 altri servizi (videosorveglianza, trasmissione dati, telefonia, accessi internet);

C. ASPEM S.p.A. (“ASPEM”) è la multi-utility attiva in Provincia di Varese, controllata da A2A, operante, direttamente e attraverso altre società del proprio gruppo, nei seguenti settori:

 servizio idrico con circa 220.000 abitanti serviti;

 servizi di igiene ambientale con circa 150.000 abitanti serviti;

 distribuzione gas con circa 43.000 PdR attivi;

 teleriscaldamento con 145 punti di riconsegna attiva sulla rete;

D. Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. (“AEVV”) è una società a partecipazione pubblica, Emittente Strumenti Finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 2- bis del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, attiva nella provincia di Sondrio, operante sia direttamente sia attraverso le società del proprio gruppo, nei seguenti settori:

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energia elettrica e 7.800 clienti gas;

 gestione calore e altri servizi energetici;

 distribuzione energia elettrica su 4 comuni;

 gestione farmacie (3 farmacie);

 illuminazione pubblica (8.000 punti luce in 4 comuni);

 gestione parcheggi (2 parcheggi);

E. Lario Reti Holding S.r.l. (“LRH”) è una società a capitale interamente pubblico che opera nel servizio idrico integrato nelle province di Lecco e Como e tramite le proprie società controllate Lario Reti Gas S.r.l. e Acel Service S.r.l. nei seguenti settori:

 distribuzione gas con circa 78.000 PdR serviti;

 vendita energia elettrica e gas servendo circa 6150 clienti di energia elettrica e

76.500 clienti gas;

 gestione calore (18 impianti);

 gestione impianti fotovoltaici (14 impianti);

F. Il Comune di Como detiene il 24,8% del capitale sociale di ACSM- AGAM;

G. Il Comune di Monza detiene il 27,1% del capitale sociale di ACSM- AGAM;

H. Il Comune di Sondrio detiene il 40,38% del capitale sociale di AEVV (43,82% con il 3,44% di azioni proprie);

I. Il Comune di Varese detiene il 9,81% del capitale sociale di ASPEM;

J. Nel corso degli ultimi mesi ACSM-AGAM, A2A, ASPEM, AEVV, LRH, il Comune di Como, il Comune di Monza, il Comune di Sondrio e il Comune di Varese (collettivamente, le “Parti”), hanno svolto un’analisi per verificare l’esistenza dei presupposti di un progetto di sviluppo concentrato nella Lombardia settentrionale, avente come obiettivo principale la condivisione di linee strategiche di crescita volte – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro brand e del loro attuale presidio territoriale – all’attivazione di sinergie commerciali, industriali ed operative, tramite un’aggregazione industriale e societaria (il “Progetto di Aggregazione”);

K. In particolare, nell’intenzione delle Parti, il Progetto di Aggregazione è finalizzato a creare, tra l’altro, un player caratterizzato da una “anima” di natura territoriale e da una

“guida” di natura industriale, garantendo altresì il bilanciamento dei vari interessi coinvolti, nonché il mantenimento di una presenza sostenibile di lungo periodo;

L. Nell’ambito delle discussioni relative al Progetto di Aggregazione, le Parti hanno valutato l’opportunità di procedere allo stesso in diverse fasi e, più precisamente, tramite operazioni di integrazione societaria in ACSM-AGAM e successivi conferimenti in società neocostituite (“NewCo”) e/o in società già esistenti

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societaria o comunque già detenuti dalla stessa;

M. In particolare, è previsto che il Progetto di Aggregazione venga attuato sulla base dei seguenti passaggi:

(i) il conferimento da parte di A2A S.p.A. in A2A Idro4 S.r.l. di n.

4 centrali idroelettriche localizzate nella Lombardia

Settentrionale insieme ai rapporti, attività e passività ad essi relativi;

(ii) le fusioni per incorporazione in ACSM-AGAM di A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM, AEVV e Lario Reti Gas S.r.l. (la “Fusione” e le “Società Incorporande”);

(iii) la scissione da A2A Energia S.p.A. (la “Società Scissa”) ad ACSM-AGAM del ramo d’azienda costituito dai clienti energia localizzati nella provincia di Varese (la “Scissione”);

(iv) la costituzione delle NewCo in cui ACSM-AGAM conferirà, in parte, i rami di azienda ricevuti per effetto della Fusione e della Scissione;

(v) l’esecuzione da parte di ACSM-AGAM dei conferimenti in natura dei rami di azienda ricevuti per effetto della Fusione e della Scissione nonché di alcuni rami di azienda già detenuti da ACSM-

AGAM nelle NewCo e nelle Società Preesistenti (i

“Conferimenti”);

N. A questo riguardo, si rileva che nelle scorse settimane le Parti hanno raggiunto gli accordi per implementare il Progetto di Aggregazione ed è stato, quindi, negoziato il contenuto di un accordo quadro (l’“Accordo Quadro”) con cui vengono regolate:

(i) le attività ed i passaggi necessari per implementare il Progetto di Aggregazione,

(ii) la definizione del modello organizzativo e del piano industriale di ACSM-AGAM successivamente alla realizzazione del Progetto di Aggregazione,

(iii) la definizione della corporate governance di ACSM-AGAM mediante la sottoscrizione di un patto parasociale (il “Patto Parasociale”) e di tutte le società che saranno controllate dalla stessa a seguito del Progetto di Aggregazione.

(iv) il nuovo statuto di ACSM-AGAM;

O. Nell’ambito dell’Accordo Quadro, le Parti hanno individuato specifiche attività con- sentite la cui implementazione è prevista tra la data di sottoscrizione dell’Accordo e la data di efficacia della Fusione, così come indicato nell’“Allegato 9.4: Attività consentite nel Periodo Interinale”.

P. L’Accordo Quadro prevede che l’implementazione del Progetto di Aggregazione è sospensivamente condizionata all’avveramento di specifiche condizioni sospensive, tra cui, in particolare, il rilascio del parere positivo del perito nominato dal Tribunale di Monza (Reconta Ernst & Young S.p.A.) sul rapporto di cambio della Fusione e della Scissione, espresso nella relazione sulla congruità del rapporto di cambio redatta ai sensi dell’articolo 2501-sexies, Codice Civile;

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subirà alcune modifiche indicate più nel dettaglio nel progetto di Fusione e nel progetto di Scissione;

(ii) per effetto della Fusione e della Scissione, ACSM-AGAM realizzerà un aumento del proprio capitale sociale di € 120.724.700,00, passando dagli attuali euro 76.619.105,00 ad euro 197.343.805,00, con emissione di n. 120.724.700 nuove azioni di ACSM-AGAM da assegnarsi, rispettivamente, ai soci delle società Incorporande e al socio unico della società Scissa sulla base dei rapporti di cambio definiti;

(iii) gli effetti giuridici della Fusione e delle Scissione decorreranno, ai sensi degli articoli 2504-bis, secondo comma, e 2506-quater, Codice Civile, dalla data in cui sarà eseguita presso il competente Registro delle Imprese l’ultima delle iscrizioni previste dagli articoli 2504, e 2506-ter, quinto comma Codice Civile, o dalla successiva data eventualmente indicata nell’atto di fusione e scissione;

(iv) ai fini contabili e fiscali e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter, primo comma,

n. 6, Codice Civile, le operazioni delle Società Incorporande e della Società Scissa saranno imputate al bilancio di ACSM-AGAM, a decorrere dalla data di efficacia, rispettivamente, della fusione e della scissione;

(v) non esistono particolari categorie di soci in alcuna delle società partecipanti, e non sono previsti vantaggi particolari a

favore degli amministratori delle società partecipanti

all’operazione;

(vi) per effetto della Fusione e della Scissione verrà operata una modifica significativa dell’oggetto sociale di ACSM-AGAM, pertanto gli azionisti di ACSM-AGAM assenti o dissenzienti avranno la facoltà di esercitare il recesso ai sensi dell’articolo 2437, lett. a), Codice Civile. Tale modifica dell’oggetto sociale di ACSM- AGAM comporta anche la facoltà di esercizio del recesso da parte dei soci assenti o dissenzienti di ASPEM e AEVV in quanto le attività sociali ulteriori non sono ad oggi previste nell’oggetto sociale di, rispettivamente, ASPEM e AEVV. Infine, è fatto salvo il diritto di recesso di cui all’articolo 2473, Codice Civile, per i soci assenti o dissenzienti di quelle società partecipanti che siano S.r.l.;

R. I consigli di amministrazione di LRH (in data 22 gennaio 2018) e di A2A (in data 23 gennaio 2018), hanno approvato il contenuto dell’Accordo Quadro e dei relativi allegati autorizzando la sottoscrizione dello stesso;

S. I consigli di amministrazione di ACSM-AGAM, ASPEM e AEVV, in data 23 gennaio 2018, hanno approvato:

(i) il contenuto dell’Accordo Quadro ed i relativi allegati;

(ii) il progetto di Fusione ed i relativi allegati;

T. I consigli di amministrazione di Lario Reti Gas S.r.l. e di ACEL Service S.r.l. (in data 22 gennaio 2018), di A2A Idro4 S.r.l. e di AEVV Energie S.r.l. (in data 23 gennaio 2018), hanno approvato il progetto di Fusione ed i relativi allegati;

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il progetto di Scissione ed i relativi allegati;

V. In pari data, ACSM-AGAM, A2A, ASPEM, AEVV e LRH hanno sottoscritto l’Accordo Quadro, comprensivo dei relativi allegati;

W. In data 15 febbraio 2018, ACSM-AGAM, A2A, ASPEM, AEVV e LRH hanno sotto- scritto un accordo modificativo dell’Accordo Quadro al solo fine di recepire alcune minime modifiche di carattere tecnico tra cui, in particolare: (i) alcune precisazioni nelle definizioni di

“Comunicazioni alle Rappresentanze Sindacali per la Scissione”,

“Esperto Indipendente” e “Valutazione dei Conferimenti”; (ii) le nuove date condivise per le assemblee straordinarie di Fusione, per le assemblee straordinarie di Scissione, il termine di avveramento per alcune delle condizioni sospensive (inclusa la data di rilascio del parere del perito nominato dal Tribunale di Monza sul rapporto di cambio della Fusione e della Scissione); (iii) l'indicazione all'Allegato 10 dell’Accordo Quadro che il Comune di Sondrio detiene una partecipazione in A.E.V.V.

S.p.A. tramite la società S.EC.AM. S.p.A. pari a n. 132 azioni;

(iv) l'inserimento della possibilità per le società partecipanti alla Fusione e alla Scissione di effettuare ulteriori attività rispetto a quelle ad oggi previste solo in quanto tecnicamente necessarie per finalizzare l'aggregazione.

X. Ai sensi dell’Accordo Quadro, il perfezionamento del Progetto di Aggregazione è subordinato, oltre che all’approvazione da parte delle rispettive assemblee delle società partecipanti alla Fusione e alla Scissione, all’avveramento di alcune condizioni sospensive, tra cui:

(a) l’approvazione finale e vincolante da parte del Comune di Como, del Comune di Monza, del Comune di Sondrio e del Comune di Varese del contenuto dell’Accordo Quadro e dei relativi Allegati, ivi inclusi, in particolare, il progetto di Fusione ed il progetto di Scissione;

(b) la piena adesione da parte del Comune di Como, del Comune di Monza, del Comune di Sondrio e del Comune di Varese all’Accordo Quadro (già sottoscritto da A2A, LRH, ACSM-AGAM, ASPEM e AEVV)

mediante la sottoscrizione di apposita dichiarazione

irrevocabile di accettazione incondizionata di tutte le previsioni (nessuna esclusa) dello stesso e delle attività ed operazioni ivi previste o comunque contemplate;

Y. L’Accordo Quadro prevede, tra l’altro, che prima delle assemblee straordinarie chiamate ad approvare il progetto di Fusione e il progetto di Scissione, A2A, LRH, il Comune di Como, il Comune di Monza, il Comune di Sondrio e il Comune di Varese (i “Soci Pattisti”) sottoscriveranno il Patto Parasociale nella forma già sostanzialmente concordata dalle parti e allegata all’Accordo Quadro avente ad oggetto le azioni di ACSM-AGAM post Progetto di Aggregazione.

Il Progetto di Aggregazione risulta idoneo a perseguire i seguenti obiettivi:

(i) con riferimento al segmento della distribuzione gas e

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(ii) con riguardo al segmento della vendita del gas e dell’energia elettrica: il mantenimento e lo sviluppo dei presidi territoriali, la valorizzazione dei brand esistenti, la valorizzazione e lo sviluppo della base clienti attuale, l’integrazione e la razionalizzazione degli approvvigionamenti;

(iii) per il segmento «smart city» e servizi innovativi: investimenti nel settore ICT agevolando lo sviluppo del modello smart city tramite incremento del business dell’illuminazione pubblica e di soluzioni per il settore pubblico, avvio di pro- getti innovativi (ad es. e-mobility) con particolare riferimento alle tecnologie

«green»;

(iv) in relazione al segmento dell’efficienza energetica TLR e gestioni calore: lo sviluppo di offerte come ESCO, dei servizi di efficienza energetica e della micro- generazione;

(v) per il settore dell’ambiente: il consolidamento e lo sviluppo delle attività di raccolta anche per valorizzare l’assetto impiantistico esistente ed i nuovi impianti.

L’aggregazione societaria consente di delineare un disegno

imprenditoriale di ampio respiro destinato a produrre valore nel tempo per gli azionisti delle società e per i territori di riferimento creando le condizioni per migliorare i servizi pubblici e di pubblica utilità in genere, nonché le attività collaterali relative al soddisfacimento di bisogni e alle esigenze della collettività e per valorizzare il presidio territoriale e la tutela occupazionale in coerenza e nel rispetto delle norme dei trattati europei e, in particolare, della disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

L’aggregazione favorisce lo sviluppo di sinergie con potenzialità di miglioramento della quantità e della varietà dei servizi offerti, con efficienze specifiche, tangibili e traslabili sul consumatore.

L’aggregazione genererebbe valore aggiunto grazie alla unicità derivante dalle caratteristiche territoriali dei soggetti coinvolti con una ridefinizione dell’oggetto sociale ampliato e ricalibrato sulle attività che l’eventuale nuovo soggetto sarà chiamato a svolgere, consentendo di meglio affrontare la concorrenza.

L’aggregazione è perfettamente coerente con la politica aggregativa sviluppata in Italia, finalizzata a creare multiutility di dimensioni tali da garantire una gestione efficiente dei servizi pubblici attraverso la messa in condivisione delle potenzialità che i vari soggetti possono esprimere se si aggregano e superano la logica delle divisioni o settorialità.

All’interno dell’Accordo Quadro e dell’Accordo Modificativo

dell’Accordo Quadro sono contenuti dati e informazioni inerenti ACSM- AGAM S.p.A. entità aggregante le cui azioni sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana e la cui pubblicazione o divulgazione può generare un pregiudizio concreto e diretto alla riservatezza di ACSM-AGAM S.p.A. nonché portare potenzialmente ad un’alterazione dello stesso Mercato Telematico Azionario.

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trasmessi i seguenti documenti dei quali i singoli consiglieri hanno

avuto possibilità di prendere visione previa sottoscrizione

dell’accordo di riservatezza e che non saranno oggetto di

pubblicazione:

 la totalità del documento denominato “Allegato I(ii): Macro-Modello Organizzativo”;

 la totalità del documento denominato “Allegato I(iii): Piano Strategico per il Piano Industriale”;

 la totalità del documento denominato “Allegato 4.4.6: Contratti da risolvere”;

 la totalità del documento denominato “Allegato 7.1: Dettagli delle NewCo”;

 la totalità del denominato “Allegato 9.4: Attività consentite nel Periodo Interinale”;

 alcune parti dei restanti documenti mediante oscuramento e/o apposizione di dici- tura “omissis” o similare.

Nel caso in cui la Fusione venisse approvata senza le maggioranze di cui all’articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti, sorgerebbe in capo ai soci pattisti l'obbligo di partecipare ad un’offerta pubblica di acquisto (OPA) solidale, e, quindi, anche la società Lario Reti Holding Spa potrebbe essere chiamata ad acquistare le azioni degli aderenti all'OPA in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta.

Nell’attuale quadro normativo di riferimento:

 per quanto riguarda la società LRH di cui il Comune è socio, l’aggregazione è effettuata per il tramite della fusione e ciò in forza:

- del disposto del richiamato art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ed in particolare dei commi 1 e 2 lett. g);

- dei contenuti delle “atto di indirizzo a Lario Reti Holding:

aggregazione societaria nel campo dell'energia elettrica e del gas” approvate dal Consiglio comunale con la citata deliberazione n. 2 del 12/1/2018;

 la Fusione è legata all’individuazione di un soggetto con caratteristiche infungibili in quanto non costituisce un atto di mera disposizione diretto a trasferire la titolarità di una partecipazione azionaria o di affidamento di servizi, ma un modello organizzativo che deve essere valutato in maniera autonoma, sulla base del suo effettivo significato economico;

 tali conclusioni risultano confermate anche dal giudice

amministrativo che nell’ambito di un ricorso proposto contro un caso di fusione ha prima respinto la domanda cautelare (ordinanza n.

273/05 del TAR Lombardia – Sezione di Brescia) e successivamente respinto l’appello per l’annullamento della predetta ordinanza (ordinanza n. 1610/05 del Consiglio di Stato, sez. VI); il TAR Lombardia – Sezione di Brescia, con l’ordinanza 273/05, ha infatti evidenziato che “la fusione ha un senso se è utile sulla base di una valutazione economica e all’interno di una prospettiva industriale di lungo periodo, circostanze che non possono normalmente emergere attraverso un confronto concorrenziale condotto secondo le procedure amministrative”; il richiamato Consiglio di Stato ha altresì

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scelta di un gestore di servizi pubblici locali”; di nuovo il TAR Lombardia, Sezione di Brescia, con ordinanza n. 420/2005, ha statuito che “la fusione in quanto modello organizzativo autonomo non è sottoposta alle regole dell’evidenza pubblica ma soltanto ai limiti sulle concentrazioni e sulle pratiche anticoncorrenziali”.

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 e s.m. lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica; in particolare, in data 21/02/2018 è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Viganò, sezione Amministrazione Trasparente, menù “Enti controllati”, sottomenù

“società partecipate”.

Ad oggi sono pervenute i seguenti contributi di cui viene data lettura al Consiglio comunale.

2. RICHIAMI NORMATIVI

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ha riformato in modo significativo il quadro normativo afferente le società a partecipazione pubblica.

In particolare, l’art. 4, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. statuisce che le amministrazioni pubbliche possono detenere, anche in via indiretta, quote nelle società che producono servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali per lo svolgimento dei servizi medesimi.

Le operazioni di aggregazione tra società che esercitano servizi di interesse generale sono espressamente incentivate dall’art. 20, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m. ed i.

L’aggregazione risulta uno degli obiettivi che il legislatore si è prefisso nel riordinare la materia delle partecipazioni pubbliche. Ciò risulta in particolare:

 dall’art. 18, comma 1, lett. m) n. 3) della legge 7 agosto 2015 n.

124 che testualmente prevede per le società partecipate dagli enti

locali “...la riduzione dell’entità e del numero delle

partecipazioni e l’incentivazione dei processi di aggregazione ...”;

 dall’Analisi di Impatto della Regolamentazione (A.I.R.) relativa allo schema di decreto legislativo recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, in cui, alla sezione I lett.

B), si individuano tra gli obiettivi di breve periodo (operativi) anche il seguente “... ridurre il numero di società pubbliche…”;

 dall’art. 20 del citato D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. il quale nel disciplinare il piano di razionalizzazione periodica delle società pubbliche individua tra le azioni di razionalizzazione le aggregazioni (comma 2, lett. g);

L’art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordina- mento degli enti locali) attribuisce al Consiglio comunale la competenza in materia di partecipazione dell’ente locale a società di capitali.

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Nella ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 – approvata dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 ed s.m. ed i., con deliberazione consiliare n. 32 del 28/09/2017, esecutiva ai sensi di legge – Lario Reti Holding Spa, coinvolta nel progetto di fusione sopra descritto, figura tra le società da mantenere in quanto rientrante tra le categorie di cui all’art. 4 del Testo Unico in materia di società partecipate e, con riguardo allo specifico settore energetico, è previsto un progetto di sviluppo attraverso la crescita tramite la ricerca di partner.

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 2 del 11/1/2018, esecutiva, ha approvato le “atto di indirizzo a Lario Reti Holding: aggregazione societaria nel campo dell'energia elettrica e del gas” (Il Progetto Preliminare).

Con la sopracitata deliberazione consiliare sono stati formulati specifici indirizzi agli amministratori di LRH per lo sviluppo dei

contenuti definitivi del citato Progetto Preliminare che,

congiuntamente alle analoghe indicazioni giunte dal Consigli Comunali degli altri soci di LRH, hanno trovato compiuta espressione nella delibera dell’assemblea ordinaria del 15 gennaio 2018.

In particolare quindi nell’assemblea del 15 gennaio u.s. è stato formula lo specifico indirizzo affinché gli amministratori di LRH

“sviluppino i contenuti definitivi del Progetto di Aggregazione e predispongano il progetto di fusione per quanto di competenza delle società partecipate da LRH, dopo aver approfondito gli scenari del progetto industriale in particolare riguardo gli scenari di minima e di massimo risultato riguardo lo sviluppo delle attività della costituenda società; adottando tutti i necessari atti prodromici – ma non vincolanti – al perfezionamento dello stesso (quali a mero titolo esemplificativo, la stipula di accordi tra le parti coinvolte nell’operazione tesi a regolamentare la fase pre-fusione, la richiesta di nomina del perito al tribunale, etc…). Detti contenuti definitivi confermano le linee indicate nel Progetto Preliminare con particolare riguardo:

alla natura dell’operatore multi-utility che nascerà dall’aggregazione in termini di maggioranza pubblica del capitale, con l‘impegno del socio industriale - in vigenza dei patti parasociali - a non salire ulteriormente oltre la quota iniziale e il mantenimento dello status di quotata;

all’individuazione di norme e meccanismi atti a garantire, anche in prospettiva futura, un indiscusso e incisivo potere di orientamento, da parte dei soci pubblici locali, riguardo alle scelte strategiche operate dagli organismi societari;

al focus sui contenuti industriali dell’operazione, con (i) il consolidamento del business della distribuzione gas negli Atem di riferimento, (ii) la valorizzazione della base clienti, il mantenimento dei presidi territoriali e la valorizzazione dei Brand esistenti nella vendita di gas e di energia elettrica, (iii) la messa a disposizione del territorio di importanti investimenti, non inferiori a € 3.000.000 annui per il territorio della Provincia di Lecco, nei settori dell’efficientamento energetico degli edifici, della mobilità elettrica

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non effettuare investimenti, almeno per quanto riguarda il territorio della Provincia di Lecco, in progetti energetici che prevedono l’utilizzo di qualsiasi fonte fossile, con esclusione delle infrastrutture di distribuzione del metano, dei distributori di gas metano e dei piccoli impianti di cogenerazione. Nuovi investimenti dovranno altresì riguardare solo ed esclusiva- mente progetti di sviluppo energetico basati su fonti rinnovabili a basso impatto ambientale”;

alla localizzazione sul territorio della provincia di Lecco del polo territoriale della Vendita entro i primi due anni della partnership oltre alla permanenza quale unità operativa delle risorse umane e materiali ora costituenti Lario Reti Gas per mantenere i livelli di capacità di intervento ed efficienza raggiunti ora dalla stessa azienda, il tutto garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali di entrambe le società partecipate;

al conseguimento di un flusso di dividendi da parte della società risultante dalla fusione tali per cui sia poi possibile garantire la distribuzione ai soci di LRH di dividendi pari al 67% dell'utile e/o comunque almeno pari a quelli distribuiti negli ultimi esercizi oltre alle altre forme di contribuzione al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti locali azionisti;

alla acquisizione del preventivo parere dell’autorità Antitrust.

4. EFFETTI ECONOMICI

Il presente provvedimento non comporta alcun riflesso immediato sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente (a mente dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000 e s. m. ed i.) ma il risultato dell’operazione di aggregazione societaria è destinato a produrre effetti futuri sulla partecipazione detenuta dal Comune di Viganò in Lario Reti Holding e, in conseguenza del progetto di fusione per incorporazione, sulla partecipazione in ACSM-AGAM e nella NewCo.

ACQUISITI i pareri, sulla presente proposta di deliberazione e sugli atti trasmessi a questo Comune:

 del Responsabile del Servizio Amministrazione Generale ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

 del Revisore del Conto, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b n.

3 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.

18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegati, da parte del Responsabile del servizio e del Responsabile del servizio ragioneria

CON VOTI , legalmente espressi:

D E L I B E R A

1) di approvare il Progetto di Aggregazione, cosi come approvate dai Consigli di Amministrazione delle società coinvolte nella fusione;

(12)

3) di autorizzare il Sindaco o suo delegato - subordinatamente al rilascio del parere del perito nominato dal Tribunale di Monza sul rapporto di cambio della Fusione e della Scissione - a partecipare all’assemblea di Lario Reti Holding ed a votare favorevolmente alla prosecuzione del progetto di aggregazione dando mandato al Consiglio di amministrazione della società di approvare il progetto di fusione e il conferimento del Ramo d’Azienda di LRH in Lario Reti Gas S.r.l.

nelle competenti sedi, come de- scritto nell’Accordo Quadro e nell’Accordo Modificativo e nel Patto Parasociale;

4) di dare atto che per motivi di riservatezza, al Comune di Viganò non sono stati tra- smessi i seguenti documenti dei quali i singoli consiglieri hanno avuto possibilità di prendere visione previa sottoscrizione dell’accordo di riservatezza e che non saranno oggetto di pubblicazione:

 la totalità del documento denominato “Allegato I (ii): Macro- Modello Organizzativo”;

 la totalità del documento denominato “Allegato I (iii): Piano Strategico per il Piano Industriale”;

 la totalità del documento denominato “Allegato 4.4.6: Contratti da risolvere”;

 la totalità del documento denominato “Allegato 7.1: Dettagli delle NewCo”;

 la totalità del denominato “Allegato 9.4: Attività consentite nel Periodo Interinale”;

 alcune parti dei restanti documenti mediante oscuramento e/o apposizione di dicitura “omissis” o similare.

Di precisare che il Consiglio comunale, con separata votazione, resa ai sensi di legge e dal seguente esito a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ha dichiarato la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l’urgenza di provvedere per consentire gli adempimenti conseguenti.

(13)

ACCORDO MODIFICATIVO DELL’ACCORDO QUADRO

tra

A2A S.p.A.

e

ACSM-AGAM S.p.A.

e ASPEM S.p.A.

e

Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.

e

Lario Reti Holding S.p.A.

e con successiva adesione di:

Comune di Como, Comune di Monza, Comune di Sondrio e Comune di Varese

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(14)

ACCORDO MODIFICATIVO DELL’ACCORDO QUADRO tra

A2A S.p.A., con sede legale in Via Lamarmora n. 230, Brescia (BS), iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 11957540153, Codice Fiscale e Partita Iva n. 11957540153, qui rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione, Prof. Giovanni Valotti, in virtù dei poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione del 23 gennaio 2018 (“A2A”);

e

ACSM-AGAM S.p.A, con sede legale in Via Canova n. 3, Monza (MB), iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 95012280137, Codice Fiscale n.

95012280137 e Partita Iva n. 01978800132, qui rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione, Dott. Giovanni Orsenigo, in virtù dei poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione del 23 gennaio 2018 (“ACSM-AGAM”);

e

ASPEM S.p.A, con sede legale in Via S. Giusto n. 6, Varese (VA), iscritta al Registro delle Imprese di Varese al n. 02480540125, Codice Fiscale e Partita Iva n. 02480540125, qui rappresentata dall’amministratore delegato, Ing. Francesco Forleo, in virtù dei poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione del 23 gennaio 2018 (“ASPEM”);

e

Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A., con sede legale in Via Sant’Agostino n.

13, Tirano (SO), iscritta al Registro delle Imprese di Varese al n. 00743600140, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00743600140, qui rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione, Avv. Nicola Giugni, in virtù dei poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione del 23 gennaio 2018 (“AEVV”);

e

Lario Reti Holding S.p.A, con sede legale in Via Fiandra n. 13, Lecco (LC), iscritta al Registro delle Imprese di Lecco al n. 03119540130, Codice Fiscale e Partita Iva n. 03119540130, qui rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione, Dott. Lelio Cavallier, in virtù dei poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione del 22 gennaio 2018 (“LRH”).

(A2A, ACSM-AGAM, ASPEM, AEVV e LRH di seguito, congiuntamente, anche le “Parti” e, singolarmente, la “Parte”).

Premesso che

A. In data 23 gennaio 2018, le Parti hanno sottoscritto tramite scambio di corrispondenza un accordo quadro, inclusi i relativi allegati (di seguito l’ “Accordo”) avente ad oggetto, in particolare, un comune progetto di sviluppo concentrato nella Lombardia settentrionale, avente come obiettivo principale la condivisione di linee strategiche di crescita volte – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro brand e del loro attuale presidio territoriale – all’attivazione di sinergie commerciali, industriali ed operative, tramite un’aggregazione industriale e societaria (il “Progetto di Aggregazione”).

B. Ai sensi dell’Accordo, il Progetto di Aggregazione verrà attuato in diverse fasi e, più precisamente, tramite operazioni di integrazione societaria in ACSM-AGAM e successivi conferimenti nelle NewCo (come definite nell’Accordo) e/o nelle Società Preesistenti

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(come definite nell’Accordo) dei rami d’azienda ricevuti dalla stessa ACSM-AGAM a seguito delle predette operazioni di integrazione societaria. In particolare, è previsto che il Progetto di Aggregazione venga attuato sulla base dei seguenti passaggi:

(i) le fusioni in ACSM-AGAM per incorporazione di ASPEM, AEVV, ACEL Service, AEVV Energie e Lario Reti Gas (come definite nell’Accordo);

(ii) la fusione in ACSM-AGAM per incorporazione di A2A Idro (come definita nell’Accordo), quale conferitaria degli Asset Idroelettrici (come definiti nell’Accordo);

(iii) la scissione del Ramo Clienti Energia (come definito nell’Accordo) da A2A Energia (come definita nell’Accordo) ad ACSM-AGAM;

(iv) la costituzione delle NewCo (come definite nell’Accordo) in cui ACSM-AGAM conferirà, in parte, i rami di azienda ricevuti per effetto della Fusione e della Scissione (come definite nell’Accordo);

(v) l’esecuzione da parte di ACSM-AGAM di specifici conferimenti in natura dei rami di azienda ricevuti per effetto della Fusione e della Scissione (come definite nell’Accordo) nonché di alcuni rami di azienda già detenuti da ACSM-AGAM nelle NewCo e nelle Società Preesistenti (come definite nell’Accordo).

C. Le Parti hanno convenuto di apportare all’Accordo le modifiche e integrazioni perviste nel presente accordo (di seguito l’“Accordo Modificativo”).

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue 1. PREMESSE ED ALLEGATI

1.1. Le Premesse del presente Accordo Modificativo ne costituiscono parte essenziale ed integrante, con piena efficacia vincolante.

2. DEFINIZIONI E REGOLE DI INTERPRETAZIONE 2.1 DEFINIZIONI

Nel presente Accordo Modificativo, i termini e le espressioni indicati con le iniziali maiuscole hanno il significato ad essi rispettivamente attribuito nell’Accordo, salvo ove diversamente previsto nel presente Accordo Modificativo.

2.2 REGOLE DI INTERPRETAZIONE

Nel presente Accordo Modificativo, salvo che dal contesto non risulti chiaramente una diversa intenzione delle Parti, troveranno applicazione le norme e le previsioni di cui all’Articolo 2.2 (Regole di interpretazione) dell’Accordo.

3. OGGETTO E FINALITÀ DELL’ACCORDO MODIFICATIVO

3.1 Le Parti concordano e si danno atto che le definizioni di, rispettivamente,

“Comunicazione alle Rappresentanze Sindacali per la Scissione”, “Esperto Indipendente”

e “Valutazioni dei Conferimenti” di cui all’Articolo 2.1 (Definizioni) dell’Accordo sono integralmente e definitivamente sostituite come segue:

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“«Comunicazione alle Rappresentanze Sindacali per la Scissione» indica la comunicazione di cui all’articolo 47 della Legge del 29 dicembre 1990, n. 428 che dovrà essere inviata alle rappresentanze sindacali dei lavoratori di ACSM-AGAM e di A2A Energia in conseguenza della Scissione.”.

“«Esperto Indipendente» indica l’esperto indipendente designato da ACSM-AGAM ai fini di predisporre la Valutazione dei Conferimenti (come infra definita) ai sensi – a seconda del caso – dell’articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), Codice Civile e Articolo 2465, Codice Civile.”.

“«Valutazioni dei Conferimenti» indica la valutazione – alla data delle Situazioni Patrimoniali Per i Conferimenti – dei Conferimenti alle NewCo e dei Conferimenti alle Società Preesistenti, predisposta dall’Esperto Indipendente ai sensi – a seconda del caso – dell’articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), Codice Civile, ovvero, dell’articolo 2465, Codice Civile.”.

3.2 Le Parti concordano e si danno atto che, nell’Articolo 4.1.2, punto (iii), dell’Accordo, il termine “1 aprile 2018” è definitivamente sostituito con il termine “10 aprile 2018”.

3.3 Le Parti concordano e si danno atto che, nell’Articolo 4.1.3, punto (iii), dell’Accordo, il termine “1 aprile 2018” è definitivamente sostituito con il termine “10 aprile 2018”.

3.4 Le Parti concordano e si danno atto che, nell’Articolo 4.2.3, lettera (b), dell’Accordo, il termine “12 giugno 2018” è definitivamente sostituito con il termine “20 giugno 2018”.

3.5 Le Parti concordano e si danno atto che, nell’Articolo 4.2.3, lettera (c), dell’Accordo, il termine “15 febbraio 2018” è definitivamente sostituito con il termine “3 marzo 2018”.

3.6 Le Parti concordano e si danno atto che l’Articolo 5.1.1 dell’Accordo è integralmente e definitivamente sostituito come segue:

[omissis]

3.7 Le Parti concordano e si danno atto che, nell’Articolo 8.1.1, punto (i), dell’Accordo, il termine “Perito” è definitivamente sostituito dal termine “Esperto Indipendente”.

3.8 Le Parti concordano e si danno atto che l’Articolo 9.8 dell’Accordo è integralmente e definitivamente sostituito come segue:

[omissis]

3.9 Le Parti concordano e si danno atto che la Premessa E del Patto Parasociale di ACSM- AGAM allegato all’Accordo sub Allegato I(iv) è integralmente e definitivamente sostituita come segue:

“E. Fermo restando quanto previsto alla successiva Premessa F, alla Data di Efficacia, la compagine azionaria di ACSM-AGAM sarà composta come segue:

Socio di ACSM-AGAM %

A2A 38,91

LRH 23,05

Comune di Monza 10,53

Comune di Como 9,61

Comune di Sondrio 3,30

Comune di Varese 1,29

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[omissis] ”.

3.10 Le Parti concordano e si danno atto che l’Allegato 10 dell’Accordo si intende integrato con l’indicazione di una partecipazione detenuta indirettamente dal Comune di Sondrio in AEVV, tramite la società S.EC.AM S.p.A., pari a 132 (centotrentadue) azioni ordinarie di valore nominale complessivo di Euro 132.00.

3.11 Le Parti concordano che gli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione e delle società partecipanti alla Scissione potranno – previo accordo scritto con A2A, AEVV, ACSM-AGAM, ASPEM e LRH – effettuare anche ulteriori attività rispetto a quelle ad oggi previste nell’Accordo Quadro, nonché apportare integrazioni e/o modifiche alla documentazione societaria (anche quella ad oggi approvata), ivi incluso il Progetto di Fusione e/o il Progetto di Scissione, ove tecnicamente necessario per implementare il Progetto di Aggregazione, senza incidere negativamente sui diritti dei soci delle stesse Società Partecipanti alla Fusione e/o delle società partecipanti alla Scissione rinvenienti dalla Fusione e/o dalla Scissione né sul rapporto di cambio della Fusione e della Scissione 4. DICHIARAZIONI E GARANZIE

4.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti:

(i) che la sottoscrizione del presente Accordo Modificativo e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati (a) in conformità a ogni richiesto adempimento societario, da parte dei loro competenti organi sociali e, rispettivamente (b) per quanto attiene i Comuni, dai loro competenti organi in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile;

(ii) che la sottoscrizione del presente Accordo Modificativo non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto.

5. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

5.1 Le Parti concordano e prendono atto che il presente Accordo Modificativo è parte integrante dell’Accordo e che, salvo solo quanto previsto nel presente Accordo Modificativo, l’Accordo rimane valido e vincolante in base ai termini e condizioni ivi previsti.

5.2 Le Parti concordano e prendono atto altresì che le disposizioni di cui agli Articoli 11 (Riservatezza), 12 (Disposizioni varie), 13 (Legge regolatrice) e 14 (Foro competente) si applicano, mutatis mutandis, al presente Accordo Modificativo.

****

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(18)

1

Spett.li A2A S.p.A.

Corso di Porta Vittoria n. 4 20122 Milano (MI) ACSM-AGAM S.p.A.

Via Canova n. 3 20900 Monza (MB) ASPEM S.p.A.

Via S. Giusto n. 6 21100 Varese (VA)

Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.

Via Sant’Agostino n. 13 23037 Tirano (SO)

Lario Reti Holding S.p.A Via Fiandra n. 13,

23900 Lecco (LC)

(luogo)___________________, (data) ________________ 2018

Io sottoscritto, _____________________________, nato a ______________, il _________, residente in _____________________________, Codice Fiscale ___________________________, nella mia qualità di _________________________________________ (il “Sottoscrittore”),

Premesso che:

A. In data odierna ho chiesto e ricevuto copia dell’accordo quadro sottoscritto in data 23 gennaio 2018 da A2A S.p.A., ACSM-AGAM S.p.A., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. e Lario Reti Gas S.r.l. (le “Società Partecipanti”) unitamente ai relativi allegati (tra cui il piano strategico per il piano industriale e l’allegato 9.4, relativo alle attività consentite nel periodo interinale) nonché il documento illustrativo della suddivisione dei poteri tra presidente e vicepresidenti di ACSM-AGAM S.p.A. (accordo quadro, allegati ed il documento illustrativo dei poteri, congiuntamente, i “Documenti”).

B. I Documenti contengono, tra l’altro, dati ed informazioni inerenti ACSM-AGAM S.p.A. (con sede legale in Monza, Via Canova, 3, capitale sociale pari ad Euro 76.619.105,00, interamente sottoscritto e versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano – Monza – Brianza – Lodi n. 95012280137, Partita Iva 01978800132, REA MB – 1860144), entità aggregante le cui azioni sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Tanto premesso, mi impegno espressamente a:

(i) mantenere strettamente riservati nonché a trattare in conformità alle previsioni di cui al presente Impegno di Riservatezza i Documenti nonché ogni informazione e/o dato in essi

Comune di Vigano' Prot. 1178 del 15-02-2018 Cat. 6 Cl. 8

(19)

2

tecnico, commerciale, finanziario, amministrativo, operativo, di marketing, economico o contabile nonché previsioni, analisi e valutazioni (le “Informazioni Confidenziali”);

(ii) non copiare, né altrimenti riprodurre o duplicare il contenuto dei Documenti (ivi inclusa qualsivoglia Informazione Confidenziale), in tutto o in parte, con qualsiasi mezzo (sia fotograficamente, sia in fotocopia, sia su nastro, sia su supporto magnetico o ottico);

(iii) astenermi dal comunicare le Informazioni Confidenziali a qualsivoglia soggetto, a meno che lo stesso non abbia, a sua volta, sottoscritto il presente Impegno di Riservatezza;

(iv) astenermi dal rendere disponibile a qualsiasi soggetto ed in qualsiasi forma i Documenti e/o le Informazioni Confidenziali;

(v) astenermi da qualsivoglia annuncio al pubblico relativo a qualsiasi Informazione Confidenziale nonché, in generale, ai Documenti;

(vi) utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente ai fini delle valutazioni che saranno da me effettuate nella mia qualità indicata in precedenza e, in particolare, non utilizzarle per valutare l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari,

consapevole

(a) che i Documenti sono stati predisposti ai fini della valutazione da parte delle Società Partecipanti circa l’implementazione del progetto di aggregazione e che nessuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, è fornita dalle Società Partecipanti e/o dai rispettivi dirigenti, funzionari, dipendenti e/o consulenti riguardo alla completezza, accuratezza, correttezza e rappresentatività delle Informazioni Confidenziali, e che nessuna responsabilità o danno saranno imputabili ad alcuno dei predetti soggetti per errori, omissioni o dichiarazioni non rispondenti al vero contenute nelle Informazioni Confidenziali;

(b) che nessuna disposizione del presente Impegno di Riservatezza può essere interpretata come concessione delle Società Partecipanti verso il Sottoscrittore di licenza o di concessione di qualsivoglia diritto sulle Informazioni Confidenziali;

(c) che le Informazioni Confidenziali rimarranno di proprietà esclusiva delle Società Partecipanti;

(d) del grave danno che la divulgazione di una o più delle informazioni contenute nei Documenti potrebbe arrecare alle Società Partecipanti, anche in considerazione del fatto che ACSM- AGAM S.p.A. è una società quotata;

(e) che in caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente Impegno di Riservatezza:

- il Sottoscrittore dovrà risarcire ogni e qualsivoglia danno, costo, spesa, perdita o altro pregiudizio subito dalle Società Partecipanti in dipendenza di, o in connessione a, tale violazione fatti salvi tutti gli altri rimedi previsti per legge;

- ciascuna delle Società Partecipanti avrà facoltà di esercitare a propria tutela ogni azione giudiziaria, ivi compresa l’eventuale azione d’urgenza fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti per effetto della violazione delle disposizioni di cui al presente Impegno di Riservatezza;

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(20)

3

disposizioni del Regolamento UE 596/2014, del Regolamento di Esecuzione UE 959/2016 e del Regolamento Delegato UE 960/2016.

Il presente Impegno di Riservatezza è sottoposto alla legge italiana, entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e rimarrà valido e vincolante per 3 (tre) anni dalla relativa sottoscrizione.

Gli obblighi di confidenzialità di cui al presente Impegno di Riservatezza non troveranno applicazione con riferimento a quelle informazioni che, al momento della loro trasmissione, sono già di dominio pubblico o lo divengano successivamente per fatto non costituente violazione degli obblighi di confidenzialità assunti con il presente Impegno di Riservatezza.

L’eventuale tolleranza delle Società Partecipanti a comportamenti posti in essere dal Sottoscrittore in contrasto con le disposizioni del presente Impegno di Riservatezza non costituirà né potrà essere interpretata quale rinunzia ai diritti derivanti da tali disposizioni, né al diritto di esigere in momento successivo l’esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni qui previsti.

Per tutte le controversie comunque derivanti dal presente Impegno di Riservatezza sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

* * * In fede.

__________________________________

(Il Sottoscrittore)

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(21)

ACCORDO QUADRO

tra

A2A S.p.A.

e

ACSM-AGAM S.p.A.

e ASPEM S.p.A.

e

Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.

e

Lario Reti Holding S.p.A.

e con successiva adesione di:

Comune di Como, Comune di Monza, Comune di Sondrio e Comune di Varese

Comune di Vigano' Prot. 1178 del 15-02-2018 Cat. 6 Cl. 8

(22)

ACCORDO QUADRO tra

A2A S.p.A., con sede legale in Via Lamarmora n. 230, Brescia (BS), iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 11957540153, Codice Fiscale e Partita Iva n. 11957540153, qui rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione, Prof. Giovanni Valotti, in virtù dei poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione del 23 gennaio 2018 (“A2A”);

e

ACSM-AGAM S.p.A, con sede legale in Via Canova n. 3, Monza (MB), iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 95012280137, Codice Fiscale n.

95012280137 e Partita Iva n. 01978800132, qui rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione, Dott. Giovanni Orsenigo, in virtù dei poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione del 23 gennaio 2018 (“ACSM-AGAM”);

e

ASPEM S.p.A, con sede legale in Via S. Giusto n. 6, Varese (VA), iscritta al Registro delle Imprese di Varese al n. 02480540125, Codice Fiscale e Partita Iva n. 02480540125, qui rappresentata dall’amministratore delegato, Ing. Francesco Forleo, in virtù dei poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione del 23 gennaio 2018 (“ASPEM”);

e

Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A., con sede legale in Via Sant’Agostino n.

13, Tirano (SO), iscritta al Registro delle Imprese di Varese al n. 00743600140, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00743600140, qui rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione, Avv. Nicola Giugni, in virtù dei poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione del 23 gennaio 2018 (“AEVV”);

e

Lario Reti Holding S.p.A, con sede legale in Via Fiandra n. 13, Lecco (LC), iscritta al Registro delle Imprese di Lecco al n. 03119540130, Codice Fiscale e Partita Iva n. 03119540130, qui rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione, Dott. Lelio Cavallier, in virtù dei poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione del 22 gennaio 2018 (“LRH”).

(A2A, ACSM-AGAM, ASPEM, AEVV e LRH di seguito, congiuntamente, anche le “Parti” e, singolarmente, la “Parte”).

Premesso che

A. Le Parti sono società, direttamente o indirettamente, partecipate o controllate da enti locali, ed attive – anche attraverso società partecipate – nei settori dell’energia, dell’ambiente, dell’idrico e, in generale, della fornitura dei servizi pubblici locali, prevalentemente in Lombardia e, in particolare – per quanto riguarda ACSM-AGAM, ASPEM, AEVV e LRH – nella Lombardia settentrionale (province di Como, Lecco, Monza, Sondrio e Varese).

Nello specifico:

(i) A2A è una società quotata a partecipazione pubblica, attiva in Italia ed in Europa ed operante, tra gli altri, nei seguenti settori:

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(23)

 generazione e trading con circa 10 GW di capacità installata e oltre 3.500 Mmc di gas venduti all’ingrosso;

 vendita energia elettrica e gas con circa 1.000.000 clienti di energia elettrica e circa 1.100.000 clienti gas (punti di prelievo);

 servizi di igiene ambientale, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (circa 1.300.000 tonnellate di rifiuti raccolti e 2.600.000 tonnellate di rifiuti trattati);

 teleriscaldamento e altri servizi energetici (circa 400.000 appartamenti equivalenti teleriscaldati);

 distribuzione energia elettrica con oltre 13.000 GWh di energia elettrica distribuita;

 distribuzione gas con circa 1.250.000 PdR gestiti;

 servizio idrico integrato (circa 63 milioni di mc di acqua distribuiti);

 altri servizi (videosorveglianza, trasmissione dati, telefonia e accessi ad internet).

(ii) ACSM-AGAM è una società quotata a partecipazione pubblica, attiva principalmente nelle province di Como e di Monza-Brianza ed anche nelle province di Venezia ed Udine tramite società del proprio gruppo, operante nei seguenti settori:

 distribuzione gas con circa 180.000 PdR gestiti di cui 140.000 in Lombardia;

 servizio idrico con circa 16.000 clienti serviti;

 vendita energia elettrica e gas con circa 16.000 clienti di energia elettrica e 160.000 clienti gas;

 cogenerazione, teleriscaldamento e gestione calore con 430 clienti serviti dalla rete di TLR;

 smaltimento tramite termovalorizzazione con oltre 80.000 tonnellate di rifiuti urbani smaltiti all’anno.

(iii) ASPEM è la multi-utility attiva in Provincia di Varese, controllata da A2A, operante, direttamente e attraverso altre società del proprio gruppo, nei seguenti settori:

 servizio idrico con circa 220.000 abitanti serviti;

 servizi di igiene ambientale con circa 150.000 abitanti serviti;

 distribuzione gas con circa 43.000 PdR attivi;

 teleriscaldamento con 145 punti di riconsegna attiva sulla rete.

(iv) AEVV è una società a partecipazione pubblica, Emittente Strumenti Finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 2-bis del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, attiva nella provincia di Sondrio, operante sia direttamente sia attraverso le società del proprio gruppo, nei seguenti settori:

 distribuzione gas con circa 9.500 PdR serviti;

 vendita energia elettrica e gas servendo circa 23.600 clienti di energia elettrica e 7.800 clienti gas;

 gestione calore e altri servizi energetici;

 distribuzione energia elettrica su 4 comuni;

 gestione farmacie (3 farmacie);

 illuminazione pubblica (8.000 punti luce in 4 comuni);

 gestione parcheggi (2 parcheggi).

(v) LRH è una società a capitale interamente pubblico che opera nel servizio idrico integrato nelle province di Lecco e Como e tramite le proprie società controllate Lario Reti Gas e Acel Service (come infra definite) nei seguenti settori:

 distribuzione gas con circa 78.000 PdR serviti;

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(24)

 vendita energia elettrica e gas servendo circa 6150 clienti di energia elettrica e 76.500 clienti gas;

 gestione calore (18 impianti);

 gestione impianti fotovoltaici (14 impianti);

B. le Parti hanno, prima della data odierna, intrapreso un percorso di analisi per verificare l’esistenza dei presupposti di un comune progetto di sviluppo concentrato nella Lombardia settentrionale, avente come obiettivo principale la condivisione di linee strategiche di crescita volte – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro brand e del loro attuale presidio territoriale – all’attivazione di sinergie commerciali, industriali ed operative, tramite un’aggregazione industriale e societaria (il

“Progetto di Aggregazione”);

C. in particolare, nell’intenzione delle Parti, il Progetto di Aggregazione è finalizzato a creare, inter alia, un player caratterizzato da un’“anima” di natura territoriale e da una

“guida” di natura industriale, garantendo altresì il bilanciamento dei vari interessi coinvolti, nonché il mantenimento di una presenza sostenibile di lungo periodo;

D. in conseguenza di quanto sopra, in data 1° aprile 2017, le Parti hanno sottoscritto una lettera di intenti non vincolante finalizzata all’avvio dello studio di un possibile percorso inerente i requisiti, i presupposti, le attività, le modalità e le tempistiche del possibile Progetto di Aggregazione (la “Lettera di Intenti”);

E. le Parti, come reso pubblico con comunicato stampa del 29 settembre 2017, hanno deciso di prolungare la validità ed efficacia della Lettera di Intenti fino all’eventuale definizione di un accordo vincolante, subordinato all’approvazione da parte degli organi competenti e, comunque, sino alla data del 31 dicembre 2017. Successivamente, le Parti, come reso pubblico con comunicato stampa del 28 dicembre 2017, hanno ulteriormente esteso il termine di validità ed efficacia della Lettera di Intenti sino al 31 gennaio 2018;

F. nell’ambito delle discussioni relative al Progetto di Aggregazione, le Parti hanno valutato l’opportunità di procedere allo stesso in diverse fasi e, più precisamente, tramite operazioni di integrazione societaria in ACSM-AGAM e successivi conferimenti nelle NewCo (come infra definite) e/o nelle Società Preesistenti (come infra definite) dei rami d’azienda ricevuti dalla stessa ACSM-AGAM a seguito delle predette operazioni di integrazione societaria. In particolare, è previsto che il Progetto di Aggregazione venga attuato sulla base dei seguenti passaggi:

(i) le fusioni in ACSM-AGAM per incorporazione di ASPEM, AEVV, ACEL Service, AEVV Energie e Lario Reti Gas (come infra definite);

(ii) la fusione in ACSM-AGAM per incorporazione di A2A Idro (come infra definita), quale conferitaria degli Asset Idroelettrici (come infra definiti);

(iii) la scissione del Ramo Clienti Energia (come infra definito) da A2A Energia (come infra definita) ad ACSM-AGAM;

(iv) la costituzione delle NewCo (come infra definite) in cui ACSM-AGAM conferirà, in parte, i rami di azienda ricevuti per effetto della Fusione e della Scissione (come infra definite);

(v) l’esecuzione da parte di ACSM-AGAM di specifici conferimenti in natura dei rami di azienda ricevuti per effetto della Fusione e della Scissione (come infra definite) nonché di alcuni rami di azienda già detenuti da ACSM-AGAM nelle NewCo e nelle Società Preesistenti (come infra definite);

Comune di Vigano' Prot. 1178 del 15-02-2018 Cat. 6 Cl. 8

(25)

G. alla Data di Sottoscrizione (come infra definita), (x) i Consigli Comunali (come infra definiti) hanno approvato le delibere di indirizzo per l’implementazione del Progetto di Aggregazione; (y) la maggioranza dei consigli comunali dei comuni soci di LRH ha approvato la delibera di indirizzo per l’implementazione del Progetto di Aggregazione;

(y) i consigli di amministrazione delle Parti hanno approvato la sottoscrizione del presente Accordo (come infra definito) ed ACSM-AGAM ha già provveduto ad ottenere il parere degli amministratori/esperti indipendenti per le operazioni con Parti Correlate (come infra definite); (z) gli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione hanno approvato, tra l’altro, il Progetto di Fusione (come infra definito), una cui copia è allegata al presente Accordo sub Allegato G(i), nonché la convocazione delle rispettive Assemblee Straordinarie di Fusione (come infra definite); (zz) gli organi amministrativi di ACSM-AGAM e di A2A Energia hanno approvato, tra l’altro, il Progetto di Scissione (come infra definito), una cui copia è allegata al presente Accordo sub Allegato G(ii), nonché la convocazione delle rispettive Assemblee Straordinarie di Scissione (come infra definite);

H. alla Data di Sottoscrizione, si è già provveduto alla nomina del Perito ai fini della Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio (come infra definiti);

I. nell’ottica e nello spirito evidenziati nelle Premesse che precedono, le Parti sono ora intenzionate a sottoscrivere il presente accordo quadro (l’“Accordo”) al fine di regolamentare, inter alia:

(i) le attività ed i passaggi necessari per implementare il Progetto di Aggregazione;

(ii) la definizione del Modello Organizzativo (come infra definito), sulla base del Macro-Modello Organizzativo (come infra definito) che costituisce l’Allegato I(ii) al presente Accordo;

(iii) la definizione del Piano Industriale (come infra definito), sulla base del Piano Strategico (come infra definito) che costituisce l’Allegato I(iii) al presente Accordo;

(iv) la regolamentazione, inter alia, della corporate governance di ACSM-AGAM, di specifici limiti alla circolazione delle partecipazioni in ACSM-AGAM e, pertanto, la definizione del Patto Parasociale di ACSM-AGAM e del Nuovo Statuto di ACSM-AGAM, che costituiscono, rispettivamente, l’Allegato I(iv) e l’Allegato I(v) al presente Accordo, nonché le fasi e le attività di implementazione del Progetto di Aggregazione,

il tutto in conformità ai termini ed alle condizioni di seguito previsti.

Considerato inoltre che

J. A2A sottoscrive il presente Accordo anche in qualità di socio di ASPEM, di A2A Idro e di A2A Energia (come infra definite), nonché di socio di ACSM-AGAM e di AEVV;

K. LRH sottoscrive il presente Accordo anche in qualità di socio di Lario Reti Gas ed Acel Service (come infra definite), nonché di socio di AEVV Energie (come infra definita);

L. AEVV sottoscrive il presente Accordo anche in qualità di Società Partecipante alla Fusione (come infra definita) e di socio di maggioranza di AEVV Energie (come infra definita);

M. ASPEM ed ACSM-AGAM sottoscrivono il presente Accordo anche in qualità di Società Partecipanti alla Fusione (come infra definite);

Comune di Vigano' Prot. 1178 del 15-02-2018 Cat. 6 Cl. 8

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