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LA FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI (ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011)

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(1)

LA FORMAZIONE GENERALE

PER I LAVORATORI

(ACCORDO STATO – REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011)

Edizione 1 del 7 gennaio 2014

Antonio Prattella - La Formazione generale dei lavoratori - 1 http:\\digilander.libero.it/antonioprattella

(2)

La formazione nel D. Lgs. 81/08

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

¨ Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e

sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche

¨ La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2

(3)

L’Accordo tra Stato e Regioni

3

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(4)

L’Accordo tra Stato e Regioni

La formazione si articola in due moduli:

(5)

La formazione generale

5

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(6)

La formazione specifica

È relativa ai rischi specifici di cui ai titoli successivi al I.

Deve avvenire in occasione:

¨

della costituzione del rapporto di lavoro;

¨

del trasferimento o cambiamento di mansioni;

¨

della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati

pericolosi.

Deve essere periodicamente ripetuta.

Deve essere di durata di 4, 8, o 12 ore, in funzione della effettiva presenza del rischio.

6

(7)

La formazione specifica: contenuti

7

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(8)

La formazione generale: la formazione per il preposto

8

(9)

Argomenti

La formazione generale prevede:

¨ Concetti di:

¤ Rischio

¤ Danno

¤ Prevenzione

¤ Protezione

¨ Organizzazione della prevenzione aziendale

¨ Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

¨ Organi di vigilanza, controllo e assistenza

9

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(10)

Pericolo

Il D. Lgs. 81/2008 (art. 2) definisce:

¨

«Pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

F

Il pericolo è presente indipendentemente da tutte le condizioni presenti

10

(11)

Rischio

Il D. Lgs. 81/2008 (art. 2) definisce:

¨

«Rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di

impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

F

Il rischio dipende ampiamente da tutte le condizioni

11

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(12)

Danno

Il Danno (“Magnitudo”) è riferito alla salute del lavoratore:

¨

«Salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in

un'assenza di malattia o d'infermità

F

Il campo di interesse è molto ampio

12

(13)

Probabilità

La Probabilità può essere considerata come la possibilità che si verifichi un evento.

Può essere:

¨

Teorica (eventi favorevoli rispetto agli eventi totali)

¨

Frequentistica (se sono state effettuate molte osservazioni)

¨

Soggettiva (basata sulla “fiducia” che si verifichi un evento)

13

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(14)

Pericolo e Rischio

Occorre, pertanto:

1. identificare anzitutto la presenza di un pericolo,

2. valutare quindi il rischio

corrispondente, che può variare da situazione a situazione.

14

(15)

Pericolo e Rischio

Diversi studi concordano nell'individuare, fra i fattori che condizionano il fenomeno infortunistico, anche:

¨ Età

¨ Anzianità di servizio

¨ Grado di formazione e informazione

¨ Sesso

¨ Giorno della settimana

¨ Ora del giorno

¨ Periodo dell'anno

¨ Dimensioni aziendali

¨ Orario di lavoro

15

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(16)

Identificazione del pericolo

Per ogni attività occorre individuare i fattori in grado di determinare rischi potenziali per la salute, la sicurezza e gli aspetti ergonomici legati a:

¨

l'ambiente di lavoro

¨

le attrezzature

¨

le sostanze e gli aspetti fisici

¨

gli aspetti organizzativi

16

(17)

Identificazione del pericolo

Fattori di rischio per la salute

¨

Rischi chimici, agenti cancerogeni e mutageni, agenti biologici, ventilazione, microclima e illuminazione, rumore, vibrazioni, radiazioni (ionizzanti e non

ionizzanti) movimentazione dei carichi, videoterminali, igiene degli ambienti…

17

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(18)

Identificazione del pericolo

Fattori di rischio per la sicurezza

¨

Territorio aree esterne e accessi, aree di transito interne, strutture e spazi di lavoro, arredi, porte, vie e uscite di emergenza, ponteggi e lavoro in altezza o profondità, macchine, attrezzature manuali, immagazzinamento, impianti elettrici, apparecchi a pressione, impianti

termici, reti di distribuzione del gas, mezzi di

sollevamento, mezzi di trasporto, rischi di incendio ed esplosione, rischi chimici…

18

(19)

Identificazione del pericolo

Fattori di rischio per aspetti ergonomici.

In questo caso, i potenziali di danno non sono diretti, ma dipendono da altri fattori.

¨

Postazioni di lavoro, ergonomia delle macchine, stress, organizzazione del lavoro, compiti e responsabilità,

formazione e informazione, partecipazione, procedure di lavoro, segnaletica, dispositivi di protezione

individuale, sorveglianza sanitaria, gestione delle emergenze…

19

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(20)

Valutazione del rischio (VdR)

Per ogni pericolo identificato è opportuno effettuare una VdR:

¨

attraverso un metodo semiqualitativo (algoritmo semplice),

¨

quindi, se è il caso approfondire, qualora esistente, attraverso un metodo algoritmico (algoritmo

complesso)

infine, in alcuni casi, è possibile effettuare una stima precisa del livello di esposizione (rumore,

vibrazioni, aerosdispersi, radiazioni ionizzanti,…)

20

(21)

Valutazione del rischio

Ad. Esempio i rischi:

¨ biologico (metodo semiqualitativo e/o analisi microorganismi patogeni)

¨ da campi elettromagnetici (metodo semiqualitativo e/o misura campo)

¨ di esplosione (algoritmo e/o analisi sostanze esplosive nell'atmosfera)

¨ da agenti chimici (algoritmo e/o analisi agenti chimici => frasi R)

¨ da movimentazione manuale dei carichi (algoritmo e/o peso, misura forza)

¨ elettrico (misura tensione)

¨ fulminazioni (frequenza fulmini)

¨ rumore (misura intensità)

¨ vibrazioni (misura frequenza)

21

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(22)

Valutazione del rischio

Un modo semplice

semiquantitativo per valutare il rischio è:

R = P x D dove:

P: Probabilità D: Danno

P D

1 Improbabile

2 Poco Probabile

3 Probabile

4 Molto Probabile

1 Lieve

1 Trascurabile

2 Trascurabile

3 Trascurabile

4 Lieve

2 Medio

2 Trascurabile

4 Lieve

6 Lieve

8 Alto

3 Grave

3 Trascurabile

6 Lieve

9 Alto

12 Molto Alto

4 Molto Grave

4 Lieve

8 Alto

12 Molto Alto

16 Molto Alto

(23)

Valutazione del rischio

Pensando i valori di probabilità e danno come continui e non discreti, è possibile tracciare una curva (iperbole)

23

(24)

Indice di danno

Come attibuiamo un valore al danno?

Valutando gli effetti di una non conformità (NC). Ad esempio:

¨ Lieve: la NC può portare solo ad effetti ergonomici leggeri (“scomodità”)

¨ Medio: la NC può portare ad incidente dalle conseguenze leggere, trattabili con un primo soccorso o ad un'esposizione cronica con effetti reversibili

¨ Grave: la NC può portare ad infortunio con pochi giorni di guarigione (≤3) e inabilità reversibile

¨ Gravissimo: la NC può portare ad infortunio grave con molti giorni di

guarigione (> 3), o inabilità permanente o alla morte, oppure ad un'esposizione cronica on effetti totalmente invalidanti

24

(25)

Indice di probabilità

Come attibuiamo un valore alla probabilità?

Valutando la consequenzialità logica, la frequenza con cui l'evento è già accaduto in passato, l'immagine soggettiva che ciascuno di noi ha. Ad esempio:

Livello Conseguenza Frequenza Soggettività

Improbabile La NC può avvenire

solo in concomitanza con altri eventi poco probabili

Non è mai successo in azienda

Nessuno crede che possa succedere

Poco Probabile Può prodursi un danno in concomitanza con un solo altro evento

probabile

È capitato una pochissime volte a memoria

Se accedesse, ci sarebbe da stupirsi

Probabile Può produrre un danno,

anche indirettamente

Può capitare una o due volte all'anno

Potrebbe capitare

Molto Probabile Esiste una relazione diretta fra NC e danno

Capita frequentemente, più volte all'anno

Se accadesse, nessuno si stupirebbe

25

(26)

Conclusioni della VdR

Dalle valutazioni si ottengono indici di rischio da cui deve discendere un piano di azioni:

¨ Per rischio Trascurabile: le azioni possono essere differite ed è necessario rivalutare per verificare che la situazione non sia modificata

¨ Per rischio Lieve: le azioni devono essere attuate a medio termine

¨ Per rischio Alto: le azioni devono essere attuate a breve termine

¨ Per rischio Molto Alto: le azioni devono essere attuate a

brevissimo termine e, se è necessario, occorre interrompere le attività

Vediamo alcuni altri esempi di algoritmo per la VdR

26

(27)

Il modello Kinney and Fine

¨ È generale e considera altri danni oltre a quello per la salute (ambiente, vigilanza, beni, proprietà)

¨ Considera anche l’esposizione

R = [L x E x C]

R: risk – “rischio”

L: likelihood – “verosimiglianza” (valori da 0,1 a 10) E: exposure – “esposizione” (valori da 0,5g a 10)

C: consequence - “conseguenza” (valori da 1 a 100)

Per valori di R superiori a 160 il rischio è significativo

27

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(28)

Il metodo NIOSH per la MMC

28

(29)

Algoritmo per il rischio chimico

¨ L è il livello d’esposizione del singolo lavoratore agli n agenti chimici pericolosi;

¨ Ri è la somma dei corrispondenti fattori di pericolo caratterizzanti le proprietà rischiose R dell’iesimo agente chimico pericoloso, indicati dalle specifiche frasi di rischio;

¨ Ti è la somma dei corrispondenti fattori di esposizione T caratterizzanti il tipo d’esposizione all’iesimo agente chimico pericoloso;

¨ Si è il fattore stato fisico S corrisponde allo stato fisico dell’iesima sostanza;

¨ Ei è dato dal valore del fattore di durata E corrispondente al tempo d’esposizione all’iesimo agente chimico pericoloso nella settimana di riferimento pesato rispetto al fattore tempo (Cfr. fattore tempo);

¨ Qi è dato dal valore del fattore quantità utilizzata Q corrispondente alla quantità dell’iesimo agente chimico pericoloso adoperata nella settimana di riferimento;

¨ Di è dato dal valore del fattore di quantità stoccata D corrispondente alla quantità dello iesimo agente chimico pericoloso detenuta nella settimana di riferimento;

¨ Ui è il fattore modalità d’uso U corrisponde alla modalità di uso dell’iesima sostanza e alla possibilità di dispersione in aria;

¨ Ai è dato dal valore del fattore di lavoro A corrispondente alle circostanze di lavoro in cui e utilizzato l’iesimo agente chimico pericoloso;

¨ Ki è il fattore di prevenzione e protezione K del lavoratore, corrispondente agli elementi di sicurezza e d’igiene presenti ed efficaci contro i rischi;

¨ VLi è il valore limite della sostanza di riferimento ove rilevabile.

29

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(30)

Prevenzione

La «Prevenzione» è il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro,

l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e

dell'integrità dell'ambiente esterno (D. Lgs. 81/08)

È la riduzione del rischio, possibile agendo sulla

mitigazione della probabilità

P D

1 Improbabile

2 Poco Probabile

3 Probabile

4 Molto Probabile

1

Lieve Trascurabile Trascurabile Trascurabile Lieve

2

Medio Trascurabile Lieve Lieve Alto

3

Grave Trascurabile Lieve Alto Molto Alto

4

Molto Grave Lieve Alto Molto Alto Molto Alto

(31)

Prevenzione

Data la presenza di un pericolo, il rischio non è

eliminabile: resta sempre un rischio residuo, di cui però è possibile sempre ridurre la probabilità.

In questo senso tutti i rischi sono prevenibili.

Ridurre il rischio non è sempre facile, perché i fattori

causali possono essere molti e non sempre identificabili semplicemente. Ecco perché è importante acquisire

esperienze, imparare dagli eventi capitati anche in altre realtà e annotare tutti i quasi incidenti

31

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(32)

Protezione

La «Protezione» è,

invece, delle misure collettive e personali atte a eliminare o

ridurre un rischio a

valle della sorgente del pericolo, possibile

agendo sulla

mitigazione del danno

P D

1 Improbabile

2 Poco Probabile

3 Probabile

4 Molto Probabile

1

Lieve Trascurabile Trascurabile Trascurabile Lieve

2

Medio Trascurabile Lieve Lieve Alto

3

Grave Trascurabile Lieve Alto Molto Alto

4

Molto Grave Lieve Alto Molto Alto Molto Alto

(33)

Protezione

La Protezione è sempre possibile, perché gli

strumenti a disposizione sono sufficienti sempre che il rischio non venga sottovalutato e non si

abbia quella che gli psicologi chiamano

“dissonanza cognitiva”: ritengo giusta una cosa, ma faccio il contrario…

33

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(34)

Prevenzione o Protezione ?

Uno stesso valore di Rischio può essere il risultato di valori molto diversi di probabilità e danno. In certi casi sarà più semplice ridurre la probabilità, in altri il danno.

34

(35)

La percezione del rischio

La percezione è un processo di

rielaborazione dei segnali che registriamo, attraverso una selezione, trasformazione e aggiunta.

La prevezione e la protezione si basano fondamentalmente sull'adozione

consapevole di comportamenti, a cui si attribuisce valore solo in funzione della percezione del rischio.

35

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La percezione del rischio

La percezione del rischio dipende:

¨

da fattori cognitivi

¤

disponibilità di informazioni

¤

somiglianza tra le attività

¤

“errore dei piccoli numeri”

¤

desiderio

¨

da fattori socio-organizzativi

¤

caratteristiche del lavoro (responsabilità => capacità)

¤

stile di comando

¤

pressione del gruppo

36

(37)

Argomenti

La formazione generale prevede:

¨ Concetti di:

¤ Rischio

¤ Danno

¤ Prevenzione

¤ Protezione

¨ Organizzazione della prevenzione aziendale

¨ Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

¨ Organi di vigilanza, controllo e assistenza

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Organizzazione della prevenzione

aziendale

SI NO

Pericolo eliminabile?

Eliminare il pericolo

Valutazione del rischio

Misure di prevenzione

Misure di protezione

collettiva

Misure di protezione individuale

Rischio riducibile?

Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso

Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro

Controllo sanitario dei lavoratori

Allontanamento del lavoratore dall'esposizione e l'adibizione ad altra mansione Informazione e formazione adeguate per i lavoratori, i dirigenti e i preposti

Istruzioni adeguate ai lavoratori

Programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo Partecipazione e consultazione dei lavoratori

Misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione Segnali di avvertimento e di sicurezza

Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, dispositivi di sicurezza

Misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione L'integrazione della sicurezza con le condizioni tecniche produttive e ambientali dell'azienda 38

(39)

Organizzazione della prevenzione aziendale

Titolo I CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

¨ SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Ø SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ø SEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ø SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Ø SEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA

¨ SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

Ø SEZIONE VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

¨ SEZIONE VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E

STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

39

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(40)

Valutazione dei rischi art. 28

Il Documento di valutazione dei rischi è una relazione che contiene: (obbligo non delegabile del datore di lavoro, previa consultazione del RLS)

¨ la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori

¨ l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati,

¨ il programma delle misure di miglioramento

¨ le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e ruoli, competenze e poteri

¨ l'indicazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente

40

(41)

Valutazione dei rischi art. 29

Deve essere rielaborata:

¨ in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori

¨ in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione

¨ a seguito di infortuni significativi

¨ quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

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Valutazione dei rischi art. 30

Il Modello di organizzazione esimente della responsabilità amministrativa delle società e delle associazioni,

previsto dal D. Lgs. 231/2001, che “si prefigge lo scopo di coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio dell’azienda”, in aggiunta alle responsabilità individuali:

¨

deve essere adottato ed efficacemente attuato ed

assicurare l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici

¨

deve prevedere idonei sistemi di registrazione

42

(43)

Valutazione dei rischi art. 30

Esempio di sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01:

¨

interdizione dell’esercizio dell’attività;

¨

divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

¨

sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

¨

esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi;

¨

divieto di pubblicizzare beni e servizi.

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(44)

Valutazione dei rischi art. 30

L’Impresa può esimersi dalla responsabilità per i reati previsti dal Decreto se dimostra che:

¨ l’Organo Dirigente, ha adottato e attuato efficacemente Modelli Organizzativi e di Gestione idonei a prevenire i reati;

¨ il controllo sul funzionamento e osservanza del Modello è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa;

¨ le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;

¨ il controllo da parte dell’OdV è stato attuato effettivamente e in maniera diligente.

44

(45)

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi art. 33

Provvede:

¨ all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità

degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale

¨ ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure

¨ ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali

45

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(46)

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi art. 33

Provvede:

¨ a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori

¨ a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica

¨ a fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi, le procedure e gli incaricati edlle misure antincendio e primo soccorso

46

(47)

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi art. 35

Riunione periodica annuale.

La riunione, con frequenza almeno annuale, può essere svolta in

occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e

l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

¨ Partecipanti:

¤ il datore di lavoro o un suo rappresentante;

¤ il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

¤ il medico competente, ove nominato;

¤ il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

47

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Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi art. 35

¨ Argomenti:

¤ il documento di valutazione dei rischi;

¤ l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

¤ i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

¤ i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

¤ codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;

¤ obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

48

(49)

Formazione, informazione e addestramento art. 36

L'informazione deve essere relativa a:

¨ rischi della impresa in generale

¨ procedure di primo soccorso, antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro e nominativi dei lavoratori incaricati dell'RSPP e del

medico competente

¨ rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate

49

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(50)

Formazione, informazione e addestramento art. 37

La formazione deve essere relativa a quanto previsto dall'accordo Stato – Regioni e deve essere somministrata in caso di:

¨ costituzione del rapporto di lavoro

¨ trasferimento o cambiamento di mansioni

¨ introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

50

(51)

Sorveglianza sanitaria art. 41

È effettuata dal medico competente:

¨

nei casi previsti dalla normativa vigente,

¨

qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

51

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(52)

Sorveglianza sanitaria art. 41

Comprende:

¨ visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica

¨ visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed

esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti di norma è annuale

¨ visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

¨ visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi

52

(53)

Sorveglianza sanitaria art. 41

Le visite mediche non possono essere effettuate:

¨ per accertare stati di gravidanza;

¨ negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al

rischio ritenuti necessari dal medico competente. Sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol

dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio.

53

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(54)

Sorveglianza sanitaria art. 42

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

¨ a) idoneità;

¨ b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

¨ c) inidoneità temporanea;

¨ d) inidoneità permanente.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso

In caso di un'inidoneità alla mansione specifica il lavoratore, ove possibile, viene adibito a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

54

(55)

Gestione delle emergenze artt. 45 e 46

Ai fini della gestione delle emergenze, il datore di lavoro, tenendo conto delle dimensioni

dell'azienda, dei rischi specifici e della attività svolta:

¨

designa la squadra antincendio

¨

sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di

emergenza

55

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Gestione delle emergenze artt. 45 e 46

Il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso.

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura

dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 388/03

56

(57)

Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori art. 47

In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Nelle aziende o unità produttive con più di 15

lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori

nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

57

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L'RLS:

¨ accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni

¨ è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della

prevenzione nella azienda o unità produttiva, sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di

prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente, in merito all'organizzazione della formazione

¨ riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle

sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali, le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza

¨ riceve una formazione adeguata

Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori art. 47

58

(59)

Argomenti

La formazione generale prevede:

¨ Concetti di:

¤ Rischio

¤ Danno

¤ Prevenzione

¤ Protezione

¨ Organizzazione della prevenzione aziendale

¨ Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

¨ Organi di vigilanza, controllo e assistenza

59

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(60)

Gli attori della prevenzione

Datore di Lavoro

Il soggetto soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro

coincide con l’organo di vertice medesimo.

60

(61)

Gli attori della prevenzione

Dirigente

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura

dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa

61

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(62)

Gli attori della prevenzione

Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla

attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di

iniziativa

62

(63)

Gli attori della prevenzione

Lavoratore

Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un Datore di Lavoro

63

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(64)

Gli attori della prevenzione

Le definizioni non si riferiscono alle attribuzioni formali, ma di fatto, come indicato dall’art. 299 del D. Lgs. 81 che stabilisce responsabilità e

compiti per colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto dei poteri giuridici

64

(65)

Gli attori della prevenzione

¨ Progettisti, fabbricanti e installatori

¨ Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi con contratto d'appalto o contratto d'opera

¨ Medico competente

¨ RSPP e ASPP

¨ RLS

¨ Addetti al primo soccorso

¨ Addetti alla squadra antincendio

65

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(66)

La costituzione

Art. 1

¨ L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. (…) Art. 32

¨ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (…)

Art. 41

¨ L'iniziativa economica privata è libera.

¨ Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. (…)

66

(67)

Il codice penale

Art. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

67

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(68)

Il codice penale

Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri

mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o

infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione.

68

(69)

Il codice penale

Art. 589 Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque

anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di

quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni...

69

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(70)

Il codice penale

Art. 590 Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione

personale è punito… Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle

norme … per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della

reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila;

70

(71)

Il codice civile

Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro.

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio

dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono

necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

71

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(72)

Il codice civile

Art. 2050 Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al

risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

72

(73)

Le sanzioni per i lavoratori

I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro se:

¨

non osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

¨

non utilizzano correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

¨

non utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

73

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(74)

Le sanzioni per i lavoratori

I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro se:

¨ non segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei DPI, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le

situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

¨ rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

74

(75)

Le sanzioni per i lavoratori

I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro se:

¨ compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

¨ non partecipano ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

¨ non si sottopongono ai controlli sanitari previsti;

¨ rifiutano se non per giustificato motivo, la designazione alla squadra di emergenza.

75

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(76)

Le sanzioni per i preposti

I preposti sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro se, secondo le loro attribuzioni e

competenze,

¨ non sovrintendono e vigilano sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni

aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione

individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

¨ non richiedono l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e

inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

76

(77)

Le sanzioni per i preposti

I preposti sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro se, secondo le loro attribuzioni e

competenze,

¨ richiedono ai lavoratori , salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

¨ non segnalano tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei

dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

77

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(78)

Le sanzioni per i preposti

I preposti sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro se:

¨ non verificano affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

¨ non informano il più presto possibile i lavoratori esposti al

rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

¨ non frequentano appositi corsi di formazione.

Sono esplicitate altre sanzioni in concorso con il datore di lavoro.

78

(79)

Sentenza

Un operaio addetto alla verifica di pezzi rettificati ha contratto una dermatite in conseguenza del continuo contatto con l’olio utilizzato per la lubrificazione.

Il lavoratore non adoperava i guanti.

Il lavoratore per pulire le mani usava, come tutti, stracci sporchi, più volte utilizzati.

Per certe lavorazioni “fini” i guanti non erano utilizzabili.

79

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(80)

Sentenza

La Corte di Cassazione decide che:

La responsabilità è del capo officina che:

Non ha preteso che gli operai facessero uso dei guanti

Ha omesso di segnalare al datore di lavoro l’impossibilità di utilizzare i guanti per le lavorazioni “fini”

Non ha preteso il lavaggio delle mani e ha consentito l’utilizzo degli stracci usati

80

(81)

Sentenza

Infortunio di un operaio intento ad effettuare lavori di riparazione di un autobus, con attrezzatura non adeguata.

Dopo il processo e l’appello viene ritenuto

responsabile il capo operaio, che avrebbe avuto l’obbligo di sorvegliare che il lavoro venisse

svolto con attrezzatura adeguata, nell’ambito dei suoi poteri di diritto e di fatto connesi alla

qualifica.

81

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(82)

Argomenti

La formazione generale prevede:

¨ Concetti di:

¤ Rischio

¤ Danno

¤ Prevenzione

¤ Protezione

¨ Organizzazione della prevenzione aziendale

¨ Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

¨ Organi di vigilanza, controllo e assistenza

82

(83)

Nuove istituzioni

¨

Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle

politiche sociali è istituito il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il

coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

¨

Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle

politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

¨

È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

83

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(84)

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ha il compito di vigilare sull'applicazione

della sicurezza sul lavoro per quanto attiene la sicurezza antincendio, in particolare le

attività soggette al rilascio edl C.P.I.

Dipende dal Ministero degli Interni

84

(85)

Ispettorato del lavoro

Ha il compito di vigilare sulle attività lavorative:

¨

caratterizzate da rischi particolarmente

elevati (attività nel settore edile o di genio civile, su strade, ferrovie, …)

¨

caratterizzate da rapporti di lavoro speciali (apprendisti, lavoratrici madri, …)

85

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(86)

Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro

È un ente di assicurazione vero e proprio, che gestisce i premi

assicurativi obbligatori pagati dalle

aziende per rifondere gli infortuni sul lavoro e rende disponibili tutti i dati

sugli infortuni e sulle malattie professionali

86

(87)

Ist. Superiore di Prevenzione e Sicurezza e Sicurezza sul Lavoro

Aveva compiti di studio,

sperimentazione, omologazione, informazione e formazione. È

stato soppresso e le funzioni

sono state attribuite all’INAIL.

87

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(88)

Azienda Sanitaria Locale

Ha il compito della sorveglianza

sull'applicazione della legislazione in

materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

I tecnici della prevenzione delle ASL hanno attribuzione di Polizia Giudiziaria, come stabilito dal Prefetto, su proposta del

Presidente della Regione.

88

(89)

Azienda Sanitaria Locale

Pertanto l'ispettore dell'ASL può accedere in qualsiasi momento nello stabilimento, anche senza preavviso, per le verificare situazioni reali presenti in azienda, in particolare in caso di denuncia.

Dopo essersi qualificato, l'ispettore chiede del datore di lavoro, ovvero della persona più alta in grado presente.

In caso di opposizione impartisce l'ordine verbale di accesso stabilito dall'art. 650 c.p.

In caso di impossibilità, intima al soggetto di esibire un documento;

in caso di rifiuto contesta il reato art. 651 c.p.

In caso di necessità, si avvale della forza pubblica

89

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(90)

Azienda Sanitaria Locale

L'U.P.G. è autorizzato a:

¨

procedere a tutte le indagini,

¨

interrogare tutti i lavoratori,

¨

esigere tutta la documentazione

¨

prelevare campioni di sostanze, ecc.

90

(91)

Azienda Sanitaria Locale

Dopo avere accertato la contravvenzione, l'organo di vigilanza impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.

Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare

complessita' o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso puo' superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non

imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi puo' essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con

provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

Con la prescrizione l'organo di vigilanza puo' imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il

lavoro. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione.

91

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(92)

Azienda Sanitaria Locale

Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella

prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il

contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la

contravvenzione commessa.

Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

92

(93)

Azienda Sanitaria Locale

La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento.

Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta.

L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque porta all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalita' diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell‘oblazione (art. 162-bis del codice penale). In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

93

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(94)

Azienda Sanitaria Locale

In caso di infortunio, è molto importante richiedere la testimonianza dell'infotunato, attraverso domande standard:

¨ Per quale impresa lavora

¨ Da quanto tempo e con quale mansione

¨ Ha ricevuto adeguate informazioni e sufficiente formazione per svolgere tale mansione; in quale forma

¨ Che tipo di atrtezzature utilizza abitualmente per svolgere il lavoro

¨ Il giorno dell’infortunio svolgeva il suo lavoro abituale

¨ Descrivere il luogo di lavoro in cui stava operando (modifiche impreviste)

¨ Esistono procedure interne sulle modalità esecutive del lavoro svolto

¨ Chi ha ordinato il lavoro da svolgere; chi abitualmente dirige il lavoro

¨ Che modalità di primo soccorso sono state adottate

¨ Intende sporgere querela

94

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