Conto corrente con la posta Anno 830- Numero 02
GAZZETTA UFFICIATE
PARTE PRIMA DEL REGNO D
°I T A L IA
...py,g..
RoxA -
Lunedi, 16
marzo1942
-ANNO XI
DIREllONEEREDAZIONE PRESSOILMINISTEROD1CRAZIA E OIUSTIZIA-UFFICIO PUBBLICAZIONEDELLELECCI-TELEFONI: 50-107 -50-033-57914
CONDX25IOWE DI ABBONABOONTO
ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI ALLA PARTE SECONDA
Abb.annuo L. 300 Abb.annuo ti. 800 Abb.aanno L. 60 Abb. annas & IRO
Nel R • aemestrale e 50 a semestrale . 100 Nel Regno e semestralea 80 e semestrale . 60 eColo • trimestrale• SSHThro • trimestrales 60 ecolonie a trimestrale• 15All'Estero • trimestrales 80
Un tasotoolo • a Un fasoicolo . A Wn tasoicolo a a Wa fascioolo g 4
Al solo cBOLLETTINO DELLE ESTRAEIONIi (sorteggie titoli, ebbilgazioni, earteile)
Abbonamento annuo. . L. 60- Abbonamento anano , , L.100-
Nel Regnoe Colonie . , e .
(
Un tascicolo . Pressi vari. All'Estero . . , , . • • • Unfascicolo·PressivariraddoppfatiPer
gli
annunzi da inserire nella "GazzettaUfficiale,, veggansi
le normeriportate
nellatestatadellaparte
secondaLa eGazzetta Ufficialesetutte le altre pubbilcazioni ufficiali sono in vendita al pubblicopresso 1 negozi della Libreria dello Stato in Roma,Via XXSettembre, nel palazzo del Ministerodelle Finanze;CarsoUmberto,284(angoloVia MarcoMinghetti, 28-24);
in Milano, Galleria VittorioEmanuele, 8; in Napoli,Via Chlata,5; e presso le i.ibrerie depositarle di Roma e di tutti iCapoluoghi
delle provinciedel Regno.
Le inserzioni nella Parte il della «Gazzetta Ufficialea si ricevono:In ROMA • presso l'Ufficio **Inserzioni,, della Librerla.
delloStato - PalazzoBel Ministero delle Finanze.L'Agenzia della Libreria delloStato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele,8),
6 autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.
SOMM A
R IO
LEGGE 26gennaio
• 1942-XX, n. 148.Modißcazioni all'art. 97 del R. decreto.legge 28 gennaio LEGGI E DECRETI 1935-XIII, n. 314, riguardante 11 reclutamento e l'avanza- mento degli ainciali della Regia aeronautica . Pag. 1030
8 945
LEGGE 11 dicembre 1941-XX, n. 1662.
Contributo del Alinistero dell'aeronautica a favore delle scuolo d'ingegneria aeronautica di Roma e di Torino. ·
Pag. 1026
LEGGE 16 dicembre 1941-XX, n. 1663.
Integrazione delle vlgenti norme sul funzionamento del.
l'Ento autonomo «Volturno» in Napoli . . . Pag. 1027 REGIO DEORETO 24 aprile 1941-XIX, n. 1664. .
Approvazionedella convenzione stipulata in Roma tra il Governo della Libia e l'Ente Italiano Audizioni Radiofo·
niche (E.I.A.R.) per l'impianto in Tripoli di una stazione di radiodiffusione della potenza di 50 Kw.antenna.
Pag. 1027
1942 LEGGE 19 gennaio 1942-XX, n. 142.
Proroga dell'efRcacia della legge 9 Inglio 1940.XVIII,
n. 1137, sulla revisione dei prezzi di opere pubbliche di
durata superiore a sei mesi, fino alla cessazione dello stato
diguerra ... ...Pag.1027
LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 143.
Provvidenze a favore dell'industria cinematogranca na.
zionale . . . . . . Pag. 1028
LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 144.
Disposizioni riguardanti la zonacinematograScadi Roma.
LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 145. Pag. 1028 Modificazione dell'art. 4 del Regio decreto 22 febbraio 1940·XVIII, n. 144, contenente norme di attuazione della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1115, sulla fusione delle Porze armate albanesi con le corrispondenti Forze armate ita.
liane ... ..Pag.1029
LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 146.
Proroga delle disposizioni previste negli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 30 settembre 1929.VII, n. 1718, riguar•
dante l'esecuzione di provviste ed opere per i servizi della
Regia aeronautica e la uniformità del contenzioso in ma.
teria ...Pag.1029
LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 147.
Autorizzazione al Ministro per la guerra ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra.
Pag. 1029
REGIO DEORETO 8 gennaio 194¾XX, n. 149.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio
istituto tecnicocCostanzoCianoadi Umbertide(Perugia).
Pag. 1031
REGIO DEORETO 22 gennaio 1942-XX.
Costituzione della Commissione centrale per l'accerta•
mento o la liquidazione dei danni di guerra in Albania.
Pag. 1031
DEORETO DEL DUCE DEL FASCISMO, QAPO DEL GOVERNO, 19 febbraio 1942-XX.
31obilitazione civile del Servizio per la escavazione di
porti marittimi . . . . . . . . . . . . . Pag. 1031 DEORETO DEL DUOE DEL FASCISMO, QAPO DEL
GOVERNO, 19 febbraio 1942-XX.
Mobuitazione civile dell'Ente del tessile nazionale.
--- Pag. 1059
DEORETO DEL DUDE DEL
FASCISMO,
OAPO DEL GOYERNO, 26 febbraio 1942-XX.Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera del Fasci e dello Corporazioni al fascista
(iluseppe Lombrassa . . . . . . . . . . Pag. loss DEORETO Ï)EL DUCE DEL FASOISMO, CAPO DEL
GOVERNO, 9 marzo 1942-XX.
Sostituzione del vicepresidente della Corporazionedella
carta e della stampa . . . . . . . . . . Pag. 1039 DEORETO DEL DUCE DEL FASOIBMO, CAPO DEL
GOVERNO,
'PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MI- NISTRI, 11 marzo 1942-XX.Sostituzione del liquidatori della Cassa rurale di depo.
siti e prestiti di Forino (Avellino), della Cassa rurale di
prestiti di 3foraro, con sede nel comune diCapriva di Cor.
mons (Gorizia) e della Cassa agraria cooperativa «La Ce-
rere Gelesea di Gela (Caltanissetta) . . . . Pag. 1082 DECRETO DEL DUDE DEL FASCISMO, CAPO DEL
' GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MI- NISTRI, 11 marzo 1942-XX.
Sostituzionedi un membro del Consiglio di amministra.
zionedella Banca nazionale delLavoro, con sedein Roma.
Pag. 1033
1026 16-m-1942
(XX)
- GAZZETTE UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA • N. 42 PEORETO MINISTERIALEo ennaio 1942-11.Sottoposizione a sequestro dela S.A. Swift, con sed.,
LEG 0 I EDECR I
Genova, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1033 DEOEETO MINISTERIALE 29 gennaio 1942-XX.
Sottoposizioño a sequestro della S. A. Meccanica La Precisa, con sede a Napoli, e nomina del sequestratario.
---- Pag. 1088
DEORETO MINISTERIALE 2 febbraio,1942-XX.
Emissione di francobolli italiani soprastampati ad uso degli umci del Montenegro . . . . . . . . Pag. 1034 DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1942-XX.
Emissione di francobolli italiani soprastampati ad uso
degli umci delle Isolo Jonie . . . . . . . Tag. 1034 DEORETO MINISTERIALE 8 febbraio 1942-XX.
Sottoposizione a sequestro della S. A. Columbla nastri e carta carbone,con sede a Milano, e nomina del sequestra·
tario ... Pag.1034
DEORETO MINISTERIALE 8 febbraio 1942-XI.
Sottoposizione
a sequestro della S, A. Compagnia inter=aationato di macchine agricole, con sede a Milano, e no=
mina del sequestratario . . . . . . . . . Pag. 1034 DEORETO MINISTERIALE 20 febbraio 1942-XX.
Sottoposizione a sequestro della S. A. «A.C.M.E.» Co- structionCompally, con sede aNapoli, enomina del seque.
stratario...Pag.1035
DECRETO MTNISTERIALE 14 marzo 1942*XX.
,Disposizioni circa 11 conferimento di grano e di grano-
turco agli ammassi . . . . Pag. 1035
,ÐEORETO MINISTERIALÉ 14 marzo 1942-XX.
Blocco del prodotti tessili non tipo . . . . Pag. 1036 DEORETO MINISTERIALE 14 marzo 194¾XX.
Disciplina della raccolta e della distribuzione delle pelli
evine e caprine . . . , , , . . . . . . Pag. 1037 DISPOSIZIONI E COMUNICATI
Ministero delle corporazioni: Elenco n. 10 dei trasferi- menti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nelPanno 1941-XIX . . . . Pag. lose Ministero delle finanze:
Diflida per smarrimento ditagliandi di ricevute di titoli del Oone.' 3,50 % . . . . . . . . . . . . Pag. 1039 Media dei cambi e dei titoli . . . ¿ g . Pag. 1039
CO NCO RSI
Ministero delle Snanze: Diario delle prove scritte dei con-
oorsi a posti di gruppo BeC nell'Amniinistrazione pro- vinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
Pag. 1040
Regia prefettura di Trieste: Graduatoria generale del con-
oorso a posti di medico condotto . . . . . Pag. 1040
SUPPLEMENTI ORDINARI
SUPPLEMENTI ALLA « ÛAZZETTA UFFICIALE )) N. Û2 DEL 10 MAnzo 1942-XX.
RECRETO DEL DUCE DEL FASGISMO, CAPO DEL
GOVERNO, 16 dicembre 1941-XX, n. 1665.
Accordo economico collettivo nazionale per fl regola- mento dei rapporti economici fra esercenti frantol e pro=
prietari di olive e relativi accordi econontici collettivi com.
plementari.
Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estrattiper il rimborso e pel conferimento di premi
n. 13: Ministero delle finanze · Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza: Car-
telle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale sorteggiate nella 386 estrazione dei giorni 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24 febbraio 1942-XX.
(1037)
LEGGE 11 dicembre 1941-11, n. 1662.
Contributo del Ministero dell'aeronautica a favore delle scuoled'ingegneria aeronautica di Roma e di Torino.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci edelle
Corporazioni,
a mezzo delle loro Commissioni
legislative,
hanno ap-provato;
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo guanto
segue:
Art. 1.
A decorrere dalPesercizio finanziario 1941-1942 11 Mi- nistero dell'aeronautica
corrisponderà
alle scuole d'in-gegneria
aeronautica dellaRegia
università di Roma edel
Regio politecnico
di Torino iseguenticontributi:a) alla scuola della
Regia
università di Roma: 1) lire 256.000(duecentocinquantaseimila),
per la sezionevelivoli,
delle quali lire 21.000(ventunmila)
per
sopperire
allemaggiori
spese inerentialPapplica-
zione del R.
decreto-legge
14luglio 1941-XIX,
n. 646;2) lire 200.000
(duecentomila)
perfar fronte alle spese occorrenti per 11 funzionamento di unaspeciale
sezione motori da istituirsi a decorrere dall'anno acca-
demico 1941-42;
b) alla scuola del Regio
politecnico
di Torino:1) lire 265.000
(duecentosessantacinquemila)
per la sezione velivoli dellequalilire 29.880(ventinovemila-
ottocentoottanta) persopperire
allemaggiori
speseine- rentialPapplicazione
del Regio decreto legge 14 lu-glio 1941-XIX,
n. 646;2)
lire200.000(duecentomila)
per farfronte alle spese occorrenti per il funzionamento di unaspeciale
sezione motori da istituirsi a decorrere dalPanno acca-
demico 1941-42.
'Art. 2.
Limitatamente alPesercizio finanziario
19¢1-1942
11Ministpro
delPaeronautica corrisponderà a ciascunadelle scuole di cui alParticolo
precedente,
un contri-buto di lire 1ß0.000 (centotrentamila) per far fronte alle spese diimpianti tecnici e di laboratori delle isti- tuende sezioni motori.
Art. 3.
I contributi di cui ai precedenti articoli faranno ca-
rico sui normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delPaeronautica e s'intendo-
no devoluti completamente ed esclusivamente alle pre- dette scuole
d'ingegneria
aeronautica della Regia uni-versità di Roma e del Regio politecnico di Torino.
Art. 4.
Sono
abrogate
le disposizioni del R.deoreto-legge
18 febbraio 1937-XV, n.
478,
convertito nellalegge
25giugno
1937-XV, n. 1500, e dellalegge
8giugno
1910-XVIII,
n. $24.16-m-1942
(II)
- GA2ZETTA' UFFIO ALE DEL BEGNO D'ITALIX - IN. 621027
Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delleleggi
e
dei
decreti delRegno d'Italia,
mandandoa chiunque spetti di osservarla e di farla osservare comelegge
dello Stato.
Data a Roma, addl 11 dicembre 1941-XX eVITTORIOEMANUELE
MUSSOLINI-• DI REVEL - BOTTAI Visto, U Guardastgil¿t: GuNDI
I
LEGGE 16 dicembre 1941-XX, n. 1663.
Integrazione delle vigenti norme sul funzionamento del•
PEnte autonomo eVolturno> in Napoli.
VITTORIO EMANUELE III
PR GRAZIA DI DIOE PR VOLONTÀ DELIA NARONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato ela Camera deiFasciedelle
Corporazioni,
a mezzo delle loro Commissioni
legislative,
hanno ap- provato;' Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo guanto
segue:
Art. 1.
I/Ente autonomo ii Volturno» in Napoli ha facol-
ta di partecipare, mediantel'acquisto di
azioni,
conte-rimento lli capitali o in altra formaa impreseesercenti
pubblici
servizi di trasporto che interessano lecomuni- cazioni entro il comunedi Napoli oil suocollegamento
con altri
Comuni,
nonchèad imprese aventiper oggetto Pesecuzioneel'eserciziod'impiantielettrici,
la cui pro- duzione di energia sia destinata in tutto o in parte a favorire la cittadinanza e le industrie del comune diNapoli,
ai termini dell'art. 17 dellalegge
24 marzo 1921, n. 375..Atale scopo PEntepuò contrarre,con lenormee con.
dizioni stabilitedalla legge24 marzo1921, n.375,esclu-
sa
Papplicabilità
de1Part.21,
mutui congli
istituti in- dicati nel R.decreto-legge
25giugno1925-III,
n. 1269,e-nelPart. 8 del R.
decreto-legge
28 aprile 1937-XV,n. 796.
Le deliberazioni delConsigliodiamministrazionedel- PEnte riguardanti la sua partecipazione alle imprese
sopra indicate o l'alienazione delle relative azioni deb- bono riportare Papprovazione della Giunta
provinciale
amministrativa diNapoli.
Sono validi
gli
atti già intervenuti alla data di en-trata in vigore della presente legge ai fini
contemplati
nel presente articolo.
'Art. 2.
Gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui che verranno contratti dall'Ente « Volturno » per
gli
scopi preveduti nel precedente articolo o, aisensi del- Part. 3 del R. decreto-legge 28 aprile1937-XV,
n. 196,per l'esecuzione di nuove opereo per la trasformazione,
11
miglioramento
e l'ampliamento degli impianti dei servizi pubblici di cui al n. 5 dell'art. 1 dello stessoRegio
decreto-legge, potranno esseregarantiti
con de-legazione sugli
introiti del servizio cui 11 mutuo siriferisce,
rilasciate a favore delPistituto mutnante nel- la formapiù
consona alla natura delservizio,
in basea deliberazione del
Consiglio
di amministrazione del- PEnte da sottoporsiall'approvazione
della Giunta pro- vincialeamministrativa,
sentita PAmminintrazione co- munale diNapoli.Art. 3,
Gli istituti indicati nel R.
decreto-legge
25 giugno1925-III,
n. 1269, e nelPart. 3 del S.decreto-legge
28 aprile1937-XV,
n. 796, potranno concedere mutui al- PEnte autonomo «Volturno», con le norme e condi- zioni sinbilite dalla legge 24 marzo1921,
n.375,
ancheperil pagamento delle indennità dovute per 11 riscatto da partedel comune diNapoli di servizi affidati o dati in concessionealPEnte ai sensi del n. 5 de1Part. 1 del R.
decreto-legge
28 aprile 1937-XV, n. 196.A tali mutui sono estese le modalità di
garanzia
pre-viste nell'art. 2, mentre resta esclusa Papplicabilità
delPart. 21 della legge 24 marzo 1921, n. 375.
Ordiniamo che la presente, munita del
sigillo
dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggie dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge
dello Stato.
Data a Roma, addl 16 dicembre 1941-XX
LVITTORIO EMANUELE
MUSSOUNI - ÛI REVEL - ÛORM
- IIOST ENTURI - Ricci Visto, ti Guardasigilli: GMNDI
REGIO DEORETO 24 aprile 1941-XIX, n. 1664.
Approvazione della convenzione stipulata in Roma tra il
Governo della Libia e l'Ente Italiano Audizioni Radiofo- niche (E.I.A.R.) per l'impianto in Tripoli di una stazione di radiodigusione della potenza di 50 Kw·antenna.
N. 1664 R. decreto 24 aprile 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per PAfrica
Italiana,
viene approvata e resa esecutiva la convenzione 16 dicem- bre 1939-XVIII, n. 852 di repertorio,stipulata
inRoma tra il Governo della Libia e PEnte Italiano Audizioni Radiofoniche
(E.I.A.R.),
perl'impianto in Tripoli di una stazione di radiodiffusione della po- tenza di 50 Kw-antenna.Visto, il Guardasigilti: GUNDI
Registrato alla Cortedeiconti,addi 10marzo1942-XX -
LEGGE 19 gennaio 1942-XX, n. 142.
Proroga dell'eißcacia della legge 9 luglio 1940.XVIII,
n. 1137, sulla revisione dei prezzi di opere pubbliche di
durata superiore a seimesi, fino alla cessazione dello stato di guerra.
VITTORIO EMANUELE III.
RER GRAZIA DI DIGE PR VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senatoela Camera dei Fascie delle
Corporazioni,
a mezzo delle loro Commissioni
legislative,
hanno ap- provato;Noi abbiamo sansionato e
promulghiamo guanto
segue:
1028
16-Irr-1942ÏKI)'
. GAZZETTE UFFIOIALE DELREGÈO
D'ITALIA • N. 62Art. L '
L'efficacia della
legge
9luglio 1940-XVIII,
n.1137,
concernente larevisione deiprezzi
degli
appaltidi opere pubbliche di durata superiore ai sei mesi, è prorogata tino alla cessazione dello stato di guerra.Art. 2.
La presente
legge
entra invigore
alla data dellasuapubblicazionenella Gazzetto
Uffioiale
del Regno.Ordiniamo che la presente, munita del
sigillo
dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufûciale delleleggi
e dei decreti del Regno
d'Italia,
mandando achiunque
spetti di osservarla e di farla osservare comelegge
dello Stato.
DataaRoma, addì 19 gennaio1912-XX EVITTORIOEMANUELE
MUSSOLINI - GORIA - VDUSSONI
- DIREVEL-BOTTAI-PARESCHI
- RICCI Visto, ilGuardesigilli: GluNDI
LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 143.
Provvidenze a favore dell'industria cinematogralica na·
zionale.
.VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA BI DIO E PM VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBAKIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senatoe la Camera dei Fasci e delle
Corporazioni,
a mezzo delle loro Commissioni
legislative,
hanno approvato;Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo
quanto segue:Art. 1.
L'art. 9 del R.
decreto-legge
16 giugno1938-XVI,
n.
1061,
convertito nella legge 18 gennaio1939-XVII,
n. 458, è così modificato: *
«Al fine di conseguire i premi previsti nel presente decreto i produttori devono presentare, pel tramite
della Federazione nazionale fascista degli industriali dello
spettacolo, apposita
domanda al Ministero della cultura popolare.«I premi possono essere concessi soltanto ai pro- duttori di pellicole
nazionali,
che, oltre al nulla ostadi cui alle norme
corporative,
approvate con decreto del DUOE del 27 novembre1939-XVIII,
n. 1812, ab-biano ottenuto una speciale autorizzazione dal Mini- stero della cultura popolare. Questa autorizzazione viene concessa con decreto del Ministro per la cultura
popolare, sentito il parere di una Commissione da lui presieduta e composta dal direttore generale per la
cinematografia,
da un rappresentante dei Ministeri delle corporazionie dellefinanze,
da unrappresentante dellaCorporazione
dello spettacolo e da un rappre- sentante per ciascund delleseguenti Organizzazionisin- dacali:a) Confederazione nazionale fascista dei professio- nisti e artisti;
b) Federazione nazionale fascista
degli
industriali dellospettacolo;
c) Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo.
«La predetta autorizzazione è valida per la durata di un triennioe viene concessa in baseall'accertamento da parte del Ministero della cultura
popolare
dei so-guenti requisiti:
a) capitale sociale adeguato ed in genere
disponi·
bilità finanziarie
adeguate;
b)
disponibilità
di una organizzazione tecnico-arti- stica a carattere permanente;o) risultati artistici e finanziarl dell'attività pro-
duttiva eventualmente
già
svolta in passato;d) presentazione all'atto della domanda di un
programma di produzione a carattere continuativo, almeno per un triennio e dei relativi
piani
finanziari».Art. 2.
L'autorizzazione può essere revocata con decreto del Ministro per la cultura
popolare,
sentito il parere della Commissionedicui all'articoloprecedente,
quando nello svolgimento dell'attività del produttore di pelli-cola nazionale si verifichinoo si accertino circostanze tali che, se verificatesi o accertate prima del rilascio
delPautorizzazione,
avrebbero determinato ilrigetto
della domanda.
In caso di trapasso, cessazione, trasformazione del-
I'azienda,
il nuovo titolare dovrà ottenere l'autorizza- zione di cui all'articolo precedente e secondo le pre.senti norme.
' Art. 3.
Nella prima applicazione della presente legge ledo-
mande per conseguire l'assegnazione dei premi di cui all'art. 1 dovranno essere presentate non oltre quin-
dici giorni dopo Pentrata in vigore della legge stessa.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle
leggi
e dei decreti del Regno
d'Italia,
mandandoachiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come leggo dello Stato.Data a Roma, addl 22 gennaio 1942-XX
TITTORIO EMANUELE
MUSSOLINr - PAVOLINI - GRANDI
- DI REVEL - RICCI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
i
LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 144.
Disposizioniriguardantilazonacinematogr.alica diRoma.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELIA NAmoNB RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera deiFasci edelle
Corporazioni,
a mezzo delle loro Commissioni
legislative,
hanno ap-provato;
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo
quanto segue:Articolo unfeo.
Alla zona
cinematografica
diRoma,
di cui allalegge
29 maggio 1939-XVII, n. 927, sono applicabili le di- sposizioni contenute negli
articoli'10
e 11 dellalegge
6 febbraio
1941-XIX,
n. 316.10--IIs..1942 .(KK)
- GAZZETTE UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIE - N. 62 1020Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
delloStato,
sia inserta nella Raccolta ufficiale delleleggi
e dei decreti del Regno
d'Italia,
mandando achiunque
spetti di osservarla e di farla osservare comelegge
dello Stato.
Dataa
Roma,
addi 22gennaio
1942-XXVITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI-PAVOLINI-DI REVala
- Ricer - RiccAnor Visto, ti Guardasigillt: GRANDI
LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 145,
Alodificazione dell'art. 4 del Regio decreto 22 febbraio 1940·XVIII, n. 144, contenento norme di attuazione della
legge 13 Inglio 1939.XVII, n. 1115, sulla fusione dello Porze armato albanesi con le corrispondenti Forze armate ita- llano.
TITTORIO EMANUELE III
PEB GRAzlA DI DIO E PlIB VOIANTÀ DELLA NAMONS
JtE D'ITALIA E DI ALBAN.IA IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senatoe la Oameradei Fasci edelle
Corporazioni,
a mezzo delle loro Commissioni
legislatiye,
hanno approvato;Nol abbiamo sanzionato e
promulghiamo
quanto segue:rticolo unico.
L'art. 4 del R. decreto 22 febbraio 1940-XVIII,
n. 141, è sostituito dal seguente:
« I sottufficiali albanesi di carriera sono immessi nei corrispondenti ruoli dell'Esercito
italiano,
con 11 grado e Panzianità che avevano nelPEsercito alba- nese, prendendo postodopo
i pari grado italiani di anzianità assoluta uguale o, i,n mancanza, dopoquelli
di anzianità immediatamente superiore.
«I sottufficiali albanesi di carriera provenienti dai titolari che, pur rivestendo a tutti gli effetti un dato
grado,
percepivano nell'Esercito albanese gliassegni
del.grado inferiore e passavano nei ruoli dei sottuffi- ciali e§ettivi soltanto in seguito a vacanze
organiche,
assumendo alPatto di tale passaggio un'anzianità cor-
rispondente al giorno della decorrenza di correspon- sione dei nuovi assegni del grado stesso, sono im-
messi nell'Esercito italiano con anzianità 1• novembre
1939-XVIII,
data sotto la quale vennero ammessiagli
assegni del grado effettivamente rivestito».Ordiniamo che lapresente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi
e del decreti del Regno
d'Itslia,
mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare comelegge
dello Stato.
Data a
Roma,
addì 22gennaio
1012-XXTITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI --
(ANO
- DI REVELVisto, il Guardasigitif: GRANDI
LEGGE 22 gennaio 1942-11, n. 146.
Proroga delle disposizioni previste negli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto·1egge30 settembre 1929.VII, a. 1718, riguar.
dante Pesecuzione di provviste ed opere per i servizi della
Regia aeronautica e la uniformità del contenzioso in ma-
teria.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAEIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NABIONS RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORtE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fascie delle
Corporazioni,
a mezzo delle loro Commissioni
legislative,
hanno ap-provato;
Noi abbiamo sanzionato e'
promulghiamo guanto
110600.
Art. 1.
Ilefficacia delledisposizioni
previste negli
articoli.8,4e5 delß.
decreto-legge
30 settembre1929-VII,
n. 1718, convertito nellalegge
17 marzo1930-VIII,
n. 246, òprorogata fino alla cessazione dello stato di guerra.
I
magistrati
delle Oorti di appello,attualmenteinve- stiti della -Presidenza dellegiunte arbitrali, previsto
dalle disposizioni sovra
richiamate,
possono conservare tali funzioni anche in caso dipromozione.
Art. 2,
Le procedure che alPatto della cessazione dello stato di guerrasaranno pendentidavanti alle
giunte speciali
- previste dalledisposizioni
richiamate nelPart. 5 delR.
decreto-legge
30 settembre 1929-VII, n.1718,
ver-ranno
proseguite
davanti agli stessiorgani
con Pos-servanza delle norme di diritto sostanziale
già
in vi-gore.
Art. 3.
La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti del Regno d'Italia, mandandoa
chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.Dataa
Roma,
addl 22 gennaio 1942-XK TITTORIO EMANUELEMUSSOLINI - ÛRANDI -• ÜI REVEL Visto, a Guardastguu: GRANDI
LEGGE 22 gennaio 1912-XX, n. 147.
Autorizzazione al 31inistro per l'aeronautica ad assumero
impegni per speso dipendenti dallo stato di guerra.
VITTORIO EMANUELE III
REE GRAZIA DI DIOB PER VOLONTÀ DELLA NAZIONS
JtE D'ITALIA E DI ALBAN.IA IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato ela Camera dei Fasci edelleCorporazioni,
a mezzo delle loro Commissioni
legislative,
hanno approvato;Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
In
aggiunta aÌle
autorizzazioni disposto con pre- cedenti provvedimenti il Ministro per Paeronautica 4 autorizzato ad assumere impegni per spese di carat-1030
10-m-1942(XX)
- GAEEETTA UFFIC ALE DEL BEGNO D'ITALIA - N. 69tere eccezionale connesse allo stato di guerra entro 11 limite di lire tre
millardi,
oltregli
interessi sui paga- mentiratissati,
ai sensi del R.decreto-legge
4 gen- maio1941-XIX,
n. 27.Art. 2.
Con decreti del Ministro per le finanze sarà provve-
duto,
in relazione alfabbisogno,
alla iscrizione in bi- lancio dellesomme necessarie per ipagamenti da efet-tuare in
dipendenza degli impegni
dicui alprecedente
articolo.
Ordinismo che la presente, munita del
sigillo
delloStato,
sia inserta nella Raccolta ufficiale delleleggi
e dei decreti del Regno d'Italia, matidandoa chiunque spetti di osseryarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dataa Roma, addl22
gennaio
1942-XXTITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI -• DI REVEL to, il GuardasigilH: ORANDI
LEGGE 26 gennaio 1942-11,n. 148.
,Modiacazioni alPart. 97 del R. decreto·1egge 28 gennaio 1935.XIII, n. 314, riguardante il reclutamento e l'avanza•
mento degli uficiali dellasRegia aeronautica.
VITTORIO EMANUELE III
rm GRAZIA DI DIO E PR VOLONTA DELLA NARONE
,RE D'ITALIA E DI ALRAN,IA IMPERATORE D'ETIOPIA
.R Senato elaCamera dei Fasciedelle
Corporazioni,
a mezzo delle loro Commissioni
legislative
hanno approvato;Noi ebbiamo sanzionato e promulghiamo
qiihnto
segue:
Art. I.
L'art. 97 del B.
decreto-legge
28gennaio 1935-XIII,
m. 314, quale fu sostituito dall'art. 25 della
legge
13 agosto
1940-XVIII,
n.1185,
modificato dalPart. 5della
legge
9maggio 1941-XIX,
n.461,
è sostituito dalseguente:
« In tempodi guerra si possono fare in tutti i gradi
e ruoli:
a) promozioni per merito di guerra ; b) avanzamenti per merito di guerra.
·«Le
prime
sono esclusivamente riservate agli uffi-ciali che durante lo
svolgimento
dioperazioni
bellicheabbiano esercitato in modo eminente l'azione di co- mando del grado superiore.
«I secondi sono riservati a
qualunque
ufficiale che abbia dato un intelligente eccezionale contributo allapreparazioneo allo svolgimento delle azioni di guerra.
« Le promozioni per merito di guerra si efettuano senz'altro con anzianità del nuovo grado dal fatto che determinò la proposta (o, se si tratti di un complesso
di meriti manifestati in più azioni di guerra, dalla data dell'ultimo fatto d'arme ovvero dalla data della
proposta ed in ogni caso non posteriore alla cessazione dell'attività bellica
delPufficiale).
« L'avanzamento permerito di guerra è concesso con spostamento in ruolo per un numero
di.gosti pari
a:IA) Bot‡o#enenti e tenenti:
un decimo ae
appartenenti
al ruolonaviganti
eal ruolo servizi delPArma aeronautica o al ruoloinge-
gneri
e al ruolo assistenti tecnici delCorpo
delgenio
aeronautico;un ottavo se appartenenti al ruolo
specialisti
de1PArma aeronautica o al ruolo commissariato e al ruolo amministrazione .del Corpo di commissariato aeronauticoo al ruolo ufficiali medici del
Corpo
sani-tario
aeronautico_;
B) Capitani e maggicr :
un decimo se appartenenti al ruolo
naviganti
eal ruolo servizi delPArma aeronautica o al ruolo inge- gneri del
Corpo
delgenio aeronautico;
un ottavo se appartenenti al ruolo commissa- risto aeronautico o al ruolo ufficiali medici del
Corpo
sanitario aeronautico¡
0)
Tenenti colonnelli:un decimo seappartenenti afruolo
navigenti
del-PArma
aeronautica;
un ottavo se appartenenti al ruolo servizi del- PArma aeronautica o al ruolo
ingegneri
del Corpo delgenio
aeronautico o al ruolo commissariato delColpo
di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici delCorpo
sanitario aeronautico¡D)
Colonnelli:un ottavo se appartenenti al ruolo
naviganti
del-PArma aeronautica; o al ruolo
ingegneri
del corpo delgenio aeronautico;
un terzo se appartenenti al ruolo commissariato del
Corpo
di commissariatoaeronautico o al ruolo uffi- ciali medici delCorpo
sanitario aeronautico ¡E)
Ufflofall
generali:unottavo seappartenenti al ruolo
naviganti
del.PArma
aeronautica;
un terzo se appartenenti al ruolo
ingegneri
del Corpo del genio aeronautico o al ruolo commissariato del Corpodi commissariato aeronautico oal ruolo uffi- ciali medicidelOorpo
sanitarioaeronautico;
del ruolo organico del grado (se trattasi di uffi- ciali in servizio permanente
efettivo)
o della consi-stenza efettiva del ruolo del proprio grado (se delle
categorie
incongedo)
calcolandosi come unità l'even- tuale frazione.« Per i sottotenenti e tenenti in servizio permanente efettivo il computo sarà efettuato
sull'organico
com-plessifo dei subalterni.
« L'ufficiale interessato assumera a tutti gli effetti
l'anzianità del pari grado che lo verrà a
seguire.
« Qualora nell'efettuare detto spostamento si debba entrare nel ruolo del gratio superiore, l'ufficiale è su- bito promosso manon fruisce nel grado superiore della diferenza residua dei
posti
che rimarrebbe da conce-dergli.
« Se per efetto dello spostamento di cui sopra l'uffi- ciale non consegua la promozione ma venga a tro-
varsi,
o si trovi già, compreso nei limiti per la iscri- zione suiquadri
di avanzamento a scelta assoluta, lasua
posizione,
rispetto all'ordine di promovibilità, di cui al seguente art. 69, dovrà essere determinata oriesaminata dalla Commissione superiore di avanza-
mento.
« Ove la proposta per promozione per merito di guerra non