• Non ci sono risultati.

ALLA PARTE SECONDA Abb. annuo L. 300 Abb. annuo ti. 800 Abb. aanno L. 60 Abb. annas & IRO Nel R. L. 60- Abbonamento anano, ,,..

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ALLA PARTE SECONDA Abb. annuo L. 300 Abb. annuo ti. 800 Abb. aanno L. 60 Abb. annas & IRO Nel R. L. 60- Abbonamento anano, ,,.."

Copied!
16
0
0

Testo completo

(1)

Conto corrente con la posta Anno 830- Numero 02

GAZZETTA UFFICIATE

PARTE PRIMA DEL REGNO D

°

I T A L IA

...py,g..

RoxA -

Lunedi, 16

marzo

1942

-

ANNO XI

DIREllONEEREDAZIONE PRESSOILMINISTEROD1CRAZIA E OIUSTIZIA-UFFICIO PUBBLICAZIONEDELLELECCI-TELEFONI: 50-107 -50-033-57914

CONDX25IOWE DI ABBONABOONTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI ALLA PARTE SECONDA

Abb.annuo L. 300 Abb.annuo ti. 800 Abb.aanno L. 60 Abb. annas & IRO

Nel R aemestrale e 50 a semestrale . 100 Nel Regno e semestralea 80 e semestrale . 60 eColo trimestrale• SSHThro trimestrales 60 ecolonie a trimestrale• 15All'Estero trimestrales 80

Un tasotoolo a Un fasoicolo . A Wn tasoicolo a a Wa fascioolo g 4

Al solo cBOLLETTINO DELLE ESTRAEIONIi (sorteggie titoli, ebbilgazioni, earteile)

Abbonamento annuo. . L. 60- Abbonamento anano , , L.100-

Nel Regnoe Colonie . , e .

(

Un tascicolo . Pressi vari. All'Estero . . , , . Unfascicolo·Pressivariraddoppfati

Per

gli

annunzi da inserire nella "Gazzetta

Ufficiale,, veggansi

le norme

riportate

nellatestatadella

parte

seconda

La eGazzetta Ufficialesetutte le altre pubbilcazioni ufficiali sono in vendita al pubblicopresso 1 negozi della Libreria dello Stato in Roma,Via XXSettembre, nel palazzo del Ministerodelle Finanze;CarsoUmberto,284(angoloVia MarcoMinghetti, 28-24);

in Milano, Galleria VittorioEmanuele, 8; in Napoli,Via Chlata,5; e presso le i.ibrerie depositarle di Roma e di tutti iCapoluoghi

delle provinciedel Regno.

Le inserzioni nella Parte il della «Gazzetta Ufficialea si ricevono:In ROMA presso l'Ufficio **Inserzioni,, della Librerla.

delloStato - PalazzoBel Ministero delle Finanze.L'Agenzia della Libreria delloStato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele,8),

6 autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMM A

R I

O

LEGGE 26

gennaio

1942-XX, n. 148.

Modißcazioni all'art. 97 del R. decreto.legge 28 gennaio LEGGI E DECRETI 1935-XIII, n. 314, riguardante 11 reclutamento e l'avanza- mento degli ainciali della Regia aeronautica . Pag. 1030

8 945

LEGGE 11 dicembre 1941-XX, n. 1662.

Contributo del Alinistero dell'aeronautica a favore delle scuolo d'ingegneria aeronautica di Roma e di Torino. ·

Pag. 1026

LEGGE 16 dicembre 1941-XX, n. 1663.

Integrazione delle vlgenti norme sul funzionamento del.

l'Ento autonomo «Volturno» in Napoli . . . Pag. 1027 REGIO DEORETO 24 aprile 1941-XIX, n. 1664. .

Approvazionedella convenzione stipulata in Roma tra il Governo della Libia e l'Ente Italiano Audizioni Radiofo·

niche (E.I.A.R.) per l'impianto in Tripoli di una stazione di radiodiffusione della potenza di 50 Kw.antenna.

Pag. 1027

1942 LEGGE 19 gennaio 1942-XX, n. 142.

Proroga dell'efRcacia della legge 9 Inglio 1940.XVIII,

n. 1137, sulla revisione dei prezzi di opere pubbliche di

durata superiore a sei mesi, fino alla cessazione dello stato

diguerra ... ...Pag.1027

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 143.

Provvidenze a favore dell'industria cinematogranca na.

zionale . . . . . . Pag. 1028

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 144.

Disposizioni riguardanti la zonacinematograScadi Roma.

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 145. Pag. 1028 Modificazione dell'art. 4 del Regio decreto 22 febbraio 1940·XVIII, n. 144, contenente norme di attuazione della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1115, sulla fusione delle Porze armate albanesi con le corrispondenti Forze armate ita.

liane ... ..Pag.1029

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 146.

Proroga delle disposizioni previste negli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 30 settembre 1929.VII, n. 1718, riguar•

dante l'esecuzione di provviste ed opere per i servizi della

Regia aeronautica e la uniformità del contenzioso in ma.

teria ...Pag.1029

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 147.

Autorizzazione al Ministro per la guerra ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra.

Pag. 1029

REGIO DEORETO 8 gennaio 194¾XX, n. 149.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio

istituto tecnicocCostanzoCianoadi Umbertide(Perugia).

Pag. 1031

REGIO DEORETO 22 gennaio 1942-XX.

Costituzione della Commissione centrale per l'accerta•

mento o la liquidazione dei danni di guerra in Albania.

Pag. 1031

DEORETO DEL DUCE DEL FASCISMO, QAPO DEL GOVERNO, 19 febbraio 1942-XX.

31obilitazione civile del Servizio per la escavazione di

porti marittimi . . . . . . . . . . . . . Pag. 1031 DEORETO DEL DUOE DEL FASCISMO, QAPO DEL

GOVERNO, 19 febbraio 1942-XX.

Mobuitazione civile dell'Ente del tessile nazionale.

--- Pag. 1059

DEORETO DEL DUDE DEL

FASCISMO,

OAPO DEL GOYERNO, 26 febbraio 1942-XX.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera del Fasci e dello Corporazioni al fascista

(iluseppe Lombrassa . . . . . . . . . . Pag. loss DEORETO Ï)EL DUCE DEL FASOISMO, CAPO DEL

GOVERNO, 9 marzo 1942-XX.

Sostituzione del vicepresidente della Corporazionedella

carta e della stampa . . . . . . . . . . Pag. 1039 DEORETO DEL DUCE DEL FASOIBMO, CAPO DEL

GOVERNO,

'PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MI- NISTRI, 11 marzo 1942-XX.

Sostituzione del liquidatori della Cassa rurale di depo.

siti e prestiti di Forino (Avellino), della Cassa rurale di

prestiti di 3foraro, con sede nel comune diCapriva di Cor.

mons (Gorizia) e della Cassa agraria cooperativa «La Ce-

rere Gelesea di Gela (Caltanissetta) . . . . Pag. 1082 DECRETO DEL DUDE DEL FASCISMO, CAPO DEL

' GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MI- NISTRI, 11 marzo 1942-XX.

Sostituzionedi un membro del Consiglio di amministra.

zionedella Banca nazionale delLavoro, con sedein Roma.

Pag. 1033

(2)

1026 16-m-1942

(XX)

- GAZZETTE UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA N. 42 PEORETO MINISTERIALEo ennaio 1942-11.

Sottoposizione a sequestro dela S.A. Swift, con sed.,

LEG 0 I EDECR I

Genova, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1033 DEOEETO MINISTERIALE 29 gennaio 1942-XX.

Sottoposizioño a sequestro della S. A. Meccanica La Precisa, con sede a Napoli, e nomina del sequestratario.

---- Pag. 1088

DEORETO MINISTERIALE 2 febbraio,1942-XX.

Emissione di francobolli italiani soprastampati ad uso degli umci del Montenegro . . . . . . . . Pag. 1034 DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1942-XX.

Emissione di francobolli italiani soprastampati ad uso

degli umci delle Isolo Jonie . . . . . . . Tag. 1034 DEORETO MINISTERIALE 8 febbraio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Columbla nastri e carta carbone,con sede a Milano, e nomina del sequestra·

tario ... Pag.1034

DEORETO MINISTERIALE 8 febbraio 1942-XI.

Sottoposizione

a sequestro della S, A. Compagnia inter=

aationato di macchine agricole, con sede a Milano, e no=

mina del sequestratario . . . . . . . . . Pag. 1034 DEORETO MINISTERIALE 20 febbraio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. «A.C.M.E.» Co- structionCompally, con sede aNapoli, enomina del seque.

stratario...Pag.1035

DECRETO MTNISTERIALE 14 marzo 1942*XX.

,Disposizioni circa 11 conferimento di grano e di grano-

turco agli ammassi . . . . Pag. 1035

,ÐEORETO MINISTERIALÉ 14 marzo 1942-XX.

Blocco del prodotti tessili non tipo . . . . Pag. 1036 DEORETO MINISTERIALE 14 marzo 194¾XX.

Disciplina della raccolta e della distribuzione delle pelli

evine e caprine . . . , , , . . . . . . Pag. 1037 DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Elenco n. 10 dei trasferi- menti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nelPanno 1941-XIX . . . . Pag. lose Ministero delle finanze:

Diflida per smarrimento ditagliandi di ricevute di titoli del Oone.' 3,50 % . . . . . . . . . . . . Pag. 1039 Media dei cambi e dei titoli . . . ¿ g . Pag. 1039

CO NCO RSI

Ministero delle Snanze: Diario delle prove scritte dei con-

oorsi a posti di gruppo BeC nell'Amniinistrazione pro- vinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Pag. 1040

Regia prefettura di Trieste: Graduatoria generale del con-

oorso a posti di medico condotto . . . . . Pag. 1040

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « ÛAZZETTA UFFICIALE )) N. Û2 DEL 10 MAnzo 1942-XX.

RECRETO DEL DUCE DEL FASGISMO, CAPO DEL

GOVERNO, 16 dicembre 1941-XX, n. 1665.

Accordo economico collettivo nazionale per fl regola- mento dei rapporti economici fra esercenti frantol e pro=

prietari di olive e relativi accordi econontici collettivi com.

plementari.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estrattiper il rimborso e pel conferimento di premi

n. 13: Ministero delle finanze · Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza: Car-

telle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale sorteggiate nella 386 estrazione dei giorni 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24 febbraio 1942-XX.

(1037)

LEGGE 11 dicembre 1941-11, n. 1662.

Contributo del Ministero dell'aeronautica a favore delle scuoled'ingegneria aeronautica di Roma e di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci edelle

Corporazioni,

a mezzo delle loro Commissioni

legislative,

hanno ap-

provato;

Noi abbiamo sanzionato e

promulghiamo guanto

segue:

Art. 1.

A decorrere dalPesercizio finanziario 1941-1942 11 Mi- nistero dell'aeronautica

corrisponderà

alle scuole d'in-

gegneria

aeronautica della

Regia

università di Roma e

del

Regio politecnico

di Torino iseguenticontributi:

a) alla scuola della

Regia

università di Roma: 1) lire 256.000

(duecentocinquantaseimila),

per la sezione

velivoli,

delle quali lire 21.000

(ventunmila)

per

sopperire

alle

maggiori

spese inerenti

alPapplica-

zione del R.

decreto-legge

14

luglio 1941-XIX,

n. 646;

2) lire 200.000

(duecentomila)

perfar fronte alle spese occorrenti per 11 funzionamento di una

speciale

sezione motori da istituirsi a decorrere dall'anno acca-

demico 1941-42;

b) alla scuola del Regio

politecnico

di Torino:

1) lire 265.000

(duecentosessantacinquemila)

per la sezione velivoli dellequalilire 29.880

(ventinovemila-

ottocentoottanta) per

sopperire

alle

maggiori

speseine- renti

alPapplicazione

del Regio decreto legge 14 lu-

glio 1941-XIX,

n. 646;

2)

lire200.000

(duecentomila)

per farfronte alle spese occorrenti per il funzionamento di una

speciale

sezione motori da istituirsi a decorrere dalPanno acca-

demico 1941-42.

'Art. 2.

Limitatamente alPesercizio finanziario

19¢1-1942

11

Ministpro

delPaeronautica corrisponderà a ciascuna

delle scuole di cui alParticolo

precedente,

un contri-

buto di lire 1ß0.000 (centotrentamila) per far fronte alle spese diimpianti tecnici e di laboratori delle isti- tuende sezioni motori.

Art. 3.

I contributi di cui ai precedenti articoli faranno ca-

rico sui normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delPaeronautica e s'intendo-

no devoluti completamente ed esclusivamente alle pre- dette scuole

d'ingegneria

aeronautica della Regia uni-

versità di Roma e del Regio politecnico di Torino.

Art. 4.

Sono

abrogate

le disposizioni del R.

deoreto-legge

18 febbraio 1937-XV, n.

478,

convertito nella

legge

25

giugno

1937-XV, n. 1500, e della

legge

8

giugno

1910-XVIII,

n. $24.

(3)

16-m-1942

(II)

- GA2ZETTA' UFFIO ALE DEL BEGNO D'ITALIX - IN. 62

1027

Ordiniamo che la

presente,

munita del

sigillo

dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle

leggi

e

dei

decreti del

Regno d'Italia,

mandandoa chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come

legge

dello Stato.

Data a Roma, addl 11 dicembre 1941-XX eVITTORIOEMANUELE

MUSSOLINI-• DI REVEL - BOTTAI Visto, U Guardastgil¿t: GuNDI

I

LEGGE 16 dicembre 1941-XX, n. 1663.

Integrazione delle vigenti norme sul funzionamento del•

PEnte autonomo eVolturno> in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PR GRAZIA DI DIOE PR VOLONTÀ DELIA NARONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato ela Camera deiFasciedelle

Corporazioni,

a mezzo delle loro Commissioni

legislative,

hanno ap- provato;

' Noi abbiamo sanzionato e

promulghiamo guanto

segue:

Art. 1.

I/Ente autonomo ii Volturno» in Napoli ha facol-

ta di partecipare, mediantel'acquisto di

azioni,

conte-

rimento lli capitali o in altra formaa impreseesercenti

pubblici

servizi di trasporto che interessano lecomuni- cazioni entro il comunedi Napoli oil suo

collegamento

con altri

Comuni,

nonchèad imprese aventiper oggetto Pesecuzioneel'eserciziod'impianti

elettrici,

la cui pro- duzione di energia sia destinata in tutto o in parte a favorire la cittadinanza e le industrie del comune di

Napoli,

ai termini dell'art. 17 della

legge

24 marzo 1921, n. 375.

.Atale scopo PEntepuò contrarre,con lenormee con.

dizioni stabilitedalla legge24 marzo1921, n.375,esclu-

sa

Papplicabilità

de1Part.

21,

mutui con

gli

istituti in- dicati nel R.

decreto-legge

25giugno

1925-III,

n. 1269,e-

nelPart. 8 del R.

decreto-legge

28 aprile 1937-XV,

n. 796.

Le deliberazioni delConsigliodiamministrazionedel- PEnte riguardanti la sua partecipazione alle imprese

sopra indicate o l'alienazione delle relative azioni deb- bono riportare Papprovazione della Giunta

provinciale

amministrativa diNapoli.

Sono validi

gli

atti già intervenuti alla data di en-

trata in vigore della presente legge ai fini

contemplati

nel presente articolo.

'Art. 2.

Gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui che verranno contratti dall'Ente « Volturno » per

gli

scopi preveduti nel precedente articolo o, aisensi del- Part. 3 del R. decreto-legge 28 aprile

1937-XV,

n. 196,

per l'esecuzione di nuove opereo per la trasformazione,

11

miglioramento

e l'ampliamento degli impianti dei servizi pubblici di cui al n. 5 dell'art. 1 dello stesso

Regio

decreto-legge, potranno essere

garantiti

con de-

legazione sugli

introiti del servizio cui 11 mutuo si

riferisce,

rilasciate a favore delPistituto mutnante nel- la forma

più

consona alla natura del

servizio,

in base

a deliberazione del

Consiglio

di amministrazione del- PEnte da sottoporsi

all'approvazione

della Giunta pro- vinciale

amministrativa,

sentita PAmminintrazione co- munale diNapoli.

Art. 3,

Gli istituti indicati nel R.

decreto-legge

25 giugno

1925-III,

n. 1269, e nelPart. 3 del S.

decreto-legge

28 aprile

1937-XV,

n. 796, potranno concedere mutui al- PEnte autonomo «Volturno», con le norme e condi- zioni sinbilite dalla legge 24 marzo

1921,

n.

375,

anche

peril pagamento delle indennità dovute per 11 riscatto da partedel comune diNapoli di servizi affidati o dati in concessionealPEnte ai sensi del n. 5 de1Part. 1 del R.

decreto-legge

28 aprile 1937-XV, n. 196.

A tali mutui sono estese le modalità di

garanzia

pre-

viste nell'art. 2, mentre resta esclusa Papplicabilità

delPart. 21 della legge 24 marzo 1921, n. 375.

Ordiniamo che la presente, munita del

sigillo

dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come

legge

dello Stato.

Data a Roma, addl 16 dicembre 1941-XX

LVITTORIO EMANUELE

MUSSOUNI - ÛI REVEL - ÛORM

- IIOST ENTURI - Ricci Visto, ti Guardasigilli: GMNDI

REGIO DEORETO 24 aprile 1941-XIX, n. 1664.

Approvazione della convenzione stipulata in Roma tra il

Governo della Libia e l'Ente Italiano Audizioni Radiofo- niche (E.I.A.R.) per l'impianto in Tripoli di una stazione di radiodigusione della potenza di 50 Kw·antenna.

N. 1664 R. decreto 24 aprile 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per PAfrica

Italiana,

viene approvata e resa esecutiva la convenzione 16 dicem- bre 1939-XVIII, n. 852 di repertorio,

stipulata

in

Roma tra il Governo della Libia e PEnte Italiano Audizioni Radiofoniche

(E.I.A.R.),

perl'impianto in Tripoli di una stazione di radiodiffusione della po- tenza di 50 Kw-antenna.

Visto, il Guardasigilti: GUNDI

Registrato alla Cortedeiconti,addi 10marzo1942-XX -

LEGGE 19 gennaio 1942-XX, n. 142.

Proroga dell'eißcacia della legge 9 luglio 1940.XVIII,

n. 1137, sulla revisione dei prezzi di opere pubbliche di

durata superiore a seimesi, fino alla cessazione dello stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III.

RER GRAZIA DI DIGE PR VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senatoela Camera dei Fascie delle

Corporazioni,

a mezzo delle loro Commissioni

legislative,

hanno ap- provato;

Noi abbiamo sansionato e

promulghiamo guanto

segue:

(4)

1028

16-Irr-1942

ÏKI)'

. GAZZETTE UFFIOIALE DEL

REGÈO

D'ITALIA N. 62

Art. L '

L'efficacia della

legge

9

luglio 1940-XVIII,

n.

1137,

concernente larevisione deiprezzi

degli

appaltidi opere pubbliche di durata superiore ai sei mesi, è prorogata tino alla cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

La presente

legge

entra in

vigore

alla data dellasua

pubblicazionenella Gazzetto

Uffioiale

del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del

sigillo

dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufûciale delle

leggi

e dei decreti del Regno

d'Italia,

mandando a

chiunque

spetti di osservarla e di farla osservare come

legge

dello Stato.

DataaRoma, addì 19 gennaio1912-XX EVITTORIOEMANUELE

MUSSOLINI - GORIA - VDUSSONI

- DIREVEL-BOTTAI-PARESCHI

- RICCI Visto, ilGuardesigilli: GluNDI

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 143.

Provvidenze a favore dell'industria cinematogralica na·

zionale.

.VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA BI DIO E PM VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBAKIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senatoe la Camera dei Fasci e delle

Corporazioni,

a mezzo delle loro Commissioni

legislative,

hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e

promulghiamo

quanto segue:

Art. 1.

L'art. 9 del R.

decreto-legge

16 giugno

1938-XVI,

n.

1061,

convertito nella legge 18 gennaio

1939-XVII,

n. 458, è così modificato: *

«Al fine di conseguire i premi previsti nel presente decreto i produttori devono presentare, pel tramite

della Federazione nazionale fascista degli industriali dello

spettacolo, apposita

domanda al Ministero della cultura popolare.

«I premi possono essere concessi soltanto ai pro- duttori di pellicole

nazionali,

che, oltre al nulla osta

di cui alle norme

corporative,

approvate con decreto del DUOE del 27 novembre

1939-XVIII,

n. 1812, ab-

biano ottenuto una speciale autorizzazione dal Mini- stero della cultura popolare. Questa autorizzazione viene concessa con decreto del Ministro per la cultura

popolare, sentito il parere di una Commissione da lui presieduta e composta dal direttore generale per la

cinematografia,

da un rappresentante dei Ministeri delle corporazionie delle

finanze,

da unrappresentante della

Corporazione

dello spettacolo e da un rappre- sentante per ciascund delleseguenti Organizzazionisin- dacali:

a) Confederazione nazionale fascista dei professio- nisti e artisti;

b) Federazione nazionale fascista

degli

industriali dello

spettacolo;

c) Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo.

«La predetta autorizzazione è valida per la durata di un triennioe viene concessa in baseall'accertamento da parte del Ministero della cultura

popolare

dei so-

guenti requisiti:

a) capitale sociale adeguato ed in genere

disponi·

bilità finanziarie

adeguate;

b)

disponibilità

di una organizzazione tecnico-arti- stica a carattere permanente;

o) risultati artistici e finanziarl dell'attività pro-

duttiva eventualmente

già

svolta in passato;

d) presentazione all'atto della domanda di un

programma di produzione a carattere continuativo, almeno per un triennio e dei relativi

piani

finanziari».

Art. 2.

L'autorizzazione può essere revocata con decreto del Ministro per la cultura

popolare,

sentito il parere della Commissionedicui all'articolo

precedente,

quando nello svolgimento dell'attività del produttore di pelli-

cola nazionale si verifichinoo si accertino circostanze tali che, se verificatesi o accertate prima del rilascio

delPautorizzazione,

avrebbero determinato il

rigetto

della domanda.

In caso di trapasso, cessazione, trasformazione del-

I'azienda,

il nuovo titolare dovrà ottenere l'autorizza- zione di cui all'articolo precedente e secondo le pre.

senti norme.

' Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge ledo-

mande per conseguire l'assegnazione dei premi di cui all'art. 1 dovranno essere presentate non oltre quin-

dici giorni dopo Pentrata in vigore della legge stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle

leggi

e dei decreti del Regno

d'Italia,

mandandoa

chiunque

spetti di osservarla e di farla osservare come leggo dello Stato.

Data a Roma, addl 22 gennaio 1942-XX

TITTORIO EMANUELE

MUSSOLINr - PAVOLINI - GRANDI

- DI REVEL - RICCI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

i

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 144.

Disposizioniriguardantilazonacinematogr.alica diRoma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELIA NAmoNB RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera deiFasci edelle

Corporazioni,

a mezzo delle loro Commissioni

legislative,

hanno ap-

provato;

Noi abbiamo sanzionato e

promulghiamo

quanto segue:

Articolo unfeo.

Alla zona

cinematografica

di

Roma,

di cui alla

legge

29 maggio 1939-XVII, n. 927, sono applicabili le di- sposizioni contenute negli

articoli'10

e 11 della

legge

6 febbraio

1941-XIX,

n. 316.

(5)

10--IIs..1942 .(KK)

- GAZZETTE UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIE - N. 62 1020

Ordiniamo che la

presente,

munita del

sigillo

dello

Stato,

sia inserta nella Raccolta ufficiale delle

leggi

e dei decreti del Regno

d'Italia,

mandando a

chiunque

spetti di osservarla e di farla osservare come

legge

dello Stato.

Dataa

Roma,

addi 22

gennaio

1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI-PAVOLINI-DI REVala

- Ricer - RiccAnor Visto, ti Guardasigillt: GRANDI

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 145,

Alodificazione dell'art. 4 del Regio decreto 22 febbraio 1940·XVIII, n. 144, contenento norme di attuazione della

legge 13 Inglio 1939.XVII, n. 1115, sulla fusione dello Porze armato albanesi con le corrispondenti Forze armate ita- llano.

TITTORIO EMANUELE III

PEB GRAzlA DI DIO E PlIB VOIANTÀ DELLA NAMONS

JtE D'ITALIA E DI ALBAN.IA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senatoe la Oameradei Fasci edelle

Corporazioni,

a mezzo delle loro Commissioni

legislatiye,

hanno approvato;

Nol abbiamo sanzionato e

promulghiamo

quanto segue:

rticolo unico.

L'art. 4 del R. decreto 22 febbraio 1940-XVIII,

n. 141, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali albanesi di carriera sono immessi nei corrispondenti ruoli dell'Esercito

italiano,

con 11 grado e Panzianità che avevano nelPEsercito alba- nese, prendendo posto

dopo

i pari grado italiani di anzianità assoluta uguale o, i,n mancanza, dopo

quelli

di anzianità immediatamente superiore.

«I sottufficiali albanesi di carriera provenienti dai titolari che, pur rivestendo a tutti gli effetti un dato

grado,

percepivano nell'Esercito albanese gli

assegni

del.grado inferiore e passavano nei ruoli dei sottuffi- ciali e§ettivi soltanto in seguito a vacanze

organiche,

assumendo alPatto di tale passaggio un'anzianità cor-

rispondente al giorno della decorrenza di correspon- sione dei nuovi assegni del grado stesso, sono im-

messi nell'Esercito italiano con anzianità 1• novembre

1939-XVIII,

data sotto la quale vennero ammessi

agli

assegni del grado effettivamente rivestito».

Ordiniamo che lapresente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi

e del decreti del Regno

d'Itslia,

mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come

legge

dello Stato.

Data a

Roma,

addì 22

gennaio

1012-XX

TITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI --

(ANO

- DI REVEL

Visto, il Guardasigitif: GRANDI

LEGGE 22 gennaio 1942-11, n. 146.

Proroga delle disposizioni previste negli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto·1egge30 settembre 1929.VII, a. 1718, riguar.

dante Pesecuzione di provviste ed opere per i servizi della

Regia aeronautica e la uniformità del contenzioso in ma-

teria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAEIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NABIONS RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORtE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fascie delle

Corporazioni,

a mezzo delle loro Commissioni

legislative,

hanno ap-

provato;

Noi abbiamo sanzionato e'

promulghiamo guanto

110600.

Art. 1.

Ilefficacia delledisposizioni

previste negli

articoli.8,

4e5 delß.

decreto-legge

30 settembre

1929-VII,

n. 1718, convertito nella

legge

17 marzo

1930-VIII,

n. 246, ò

prorogata fino alla cessazione dello stato di guerra.

I

magistrati

delle Oorti di appello,attualmenteinve- stiti della -Presidenza delle

giunte arbitrali, previsto

dalle disposizioni sovra

richiamate,

possono conservare tali funzioni anche in caso di

promozione.

Art. 2,

Le procedure che alPatto della cessazione dello stato di guerrasaranno pendentidavanti alle

giunte speciali

- previste dalle

disposizioni

richiamate nelPart. 5 del

R.

decreto-legge

30 settembre 1929-VII, n.

1718,

ver-

ranno

proseguite

davanti agli stessi

organi

con Pos-

servanza delle norme di diritto sostanziale

già

in vi-

gore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandandoa

chiunque

spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dataa

Roma,

addl 22 gennaio 1942-XK TITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - ÛRANDI -• ÜI REVEL Visto, a Guardastguu: GRANDI

LEGGE 22 gennaio 1912-XX, n. 147.

Autorizzazione al 31inistro per l'aeronautica ad assumero

impegni per speso dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

REE GRAZIA DI DIOB PER VOLONTÀ DELLA NAZIONS

JtE D'ITALIA E DI ALBAN.IA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato ela Camera dei Fasci edelleCorporazioni,

a mezzo delle loro Commissioni

legislative,

hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In

aggiunta aÌle

autorizzazioni disposto con pre- cedenti provvedimenti il Ministro per Paeronautica 4 autorizzato ad assumere impegni per spese di carat-

(6)

1030

10-m-1942

(XX)

- GAEEETTA UFFIC ALE DEL BEGNO D'ITALIA - N. 69

tere eccezionale connesse allo stato di guerra entro 11 limite di lire tre

millardi,

oltre

gli

interessi sui paga- menti

ratissati,

ai sensi del R.

decreto-legge

4 gen- maio

1941-XIX,

n. 27.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provve-

duto,

in relazione al

fabbisogno,

alla iscrizione in bi- lancio dellesomme necessarie per ipagamenti da efet-

tuare in

dipendenza degli impegni

dicui al

precedente

articolo.

Ordinismo che la presente, munita del

sigillo

dello

Stato,

sia inserta nella Raccolta ufficiale delle

leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, matidandoa chiunque spetti di osseryarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dataa Roma, addl22

gennaio

1942-XX

TITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI -• DI REVEL to, il GuardasigilH: ORANDI

LEGGE 26 gennaio 1942-11,n. 148.

,Modiacazioni alPart. 97 del R. decreto·1egge 28 gennaio 1935.XIII, n. 314, riguardante il reclutamento e l'avanza•

mento degli uficiali dellasRegia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

rm GRAZIA DI DIO E PR VOLONTA DELLA NARONE

,RE D'ITALIA E DI ALRAN,IA IMPERATORE D'ETIOPIA

.R Senato elaCamera dei Fasciedelle

Corporazioni,

a mezzo delle loro Commissioni

legislative

hanno approvato;

Noi ebbiamo sanzionato e promulghiamo

qiihnto

segue:

Art. I.

L'art. 97 del B.

decreto-legge

28

gennaio 1935-XIII,

m. 314, quale fu sostituito dall'art. 25 della

legge

13 agosto

1940-XVIII,

n.

1185,

modificato dalPart. 5

della

legge

9

maggio 1941-XIX,

n.

461,

è sostituito dal

seguente:

« In tempodi guerra si possono fare in tutti i gradi

e ruoli:

a) promozioni per merito di guerra ; b) avanzamenti per merito di guerra.

·«Le

prime

sono esclusivamente riservate agli uffi-

ciali che durante lo

svolgimento

di

operazioni

belliche

abbiano esercitato in modo eminente l'azione di co- mando del grado superiore.

«I secondi sono riservati a

qualunque

ufficiale che abbia dato un intelligente eccezionale contributo alla

preparazioneo allo svolgimento delle azioni di guerra.

« Le promozioni per merito di guerra si efettuano senz'altro con anzianità del nuovo grado dal fatto che determinò la proposta (o, se si tratti di un complesso

di meriti manifestati in più azioni di guerra, dalla data dell'ultimo fatto d'arme ovvero dalla data della

proposta ed in ogni caso non posteriore alla cessazione dell'attività bellica

delPufficiale).

« L'avanzamento permerito di guerra è concesso con spostamento in ruolo per un numero

di.gosti pari

a:I

A) Bot‡o#enenti e tenenti:

un decimo ae

appartenenti

al ruolo

naviganti

e

al ruolo servizi delPArma aeronautica o al ruoloinge-

gneri

e al ruolo assistenti tecnici del

Corpo

del

genio

aeronautico;

un ottavo se appartenenti al ruolo

specialisti

de1PArma aeronautica o al ruolo commissariato e al ruolo amministrazione .del Corpo di commissariato aeronauticoo al ruolo ufficiali medici del

Corpo

sani-

tario

aeronautico_;

B) Capitani e maggicr :

un decimo se appartenenti al ruolo

naviganti

e

al ruolo servizi delPArma aeronautica o al ruolo inge- gneri del

Corpo

del

genio aeronautico;

un ottavo se appartenenti al ruolo commissa- risto aeronautico o al ruolo ufficiali medici del

Corpo

sanitario aeronautico¡

0)

Tenenti colonnelli:

un decimo seappartenenti afruolo

navigenti

del-

PArma

aeronautica;

un ottavo se appartenenti al ruolo servizi del- PArma aeronautica o al ruolo

ingegneri

del Corpo del

genio

aeronautico o al ruolo commissariato del

Colpo

di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del

Corpo

sanitario aeronautico¡

D)

Colonnelli:

un ottavo se appartenenti al ruolo

naviganti

del-

PArma aeronautica; o al ruolo

ingegneri

del corpo del

genio aeronautico;

un terzo se appartenenti al ruolo commissariato del

Corpo

di commissariatoaeronautico o al ruolo uffi- ciali medici del

Corpo

sanitario aeronautico ¡

E)

Ufflofall

generali:

unottavo seappartenenti al ruolo

naviganti

del.

PArma

aeronautica;

un terzo se appartenenti al ruolo

ingegneri

del Corpo del genio aeronautico o al ruolo commissariato del Corpodi commissariato aeronautico oal ruolo uffi- ciali medicidel

Oorpo

sanitario

aeronautico;

del ruolo organico del grado (se trattasi di uffi- ciali in servizio permanente

efettivo)

o della consi-

stenza efettiva del ruolo del proprio grado (se delle

categorie

in

congedo)

calcolandosi come unità l'even- tuale frazione.

« Per i sottotenenti e tenenti in servizio permanente efettivo il computo sarà efettuato

sull'organico

com-

plessifo dei subalterni.

« L'ufficiale interessato assumera a tutti gli effetti

l'anzianità del pari grado che lo verrà a

seguire.

« Qualora nell'efettuare detto spostamento si debba entrare nel ruolo del gratio superiore, l'ufficiale è su- bito promosso manon fruisce nel grado superiore della diferenza residua dei

posti

che rimarrebbe da conce-

dergli.

« Se per efetto dello spostamento di cui sopra l'uffi- ciale non consegua la promozione ma venga a tro-

varsi,

o si trovi già, compreso nei limiti per la iscri- zione sui

quadri

di avanzamento a scelta assoluta, la

sua

posizione,

rispetto all'ordine di promovibilità, di cui al seguente art. 69, dovrà essere determinata o

riesaminata dalla Commissione superiore di avanza-

mento.

« Ove la proposta per promozione per merito di guerra non

riporti

il

giudizio

favorevole delle compp-

Riferimenti

Documenti correlati

d) titoli professionali acquisiti in servizio.. La valutazione non ha carattere sanzionatorio, salvo il caso di esito gravemente negativo ed adeguatamente documentato riferito

Vanno inoltre annoverati due VFO, tasti per gli incrementi di sintonia verso valori di frequenza più alti o più bassi, il blocco della sintonia, il preamplificatore inseribile,

Chiaramente gli elettroni che si trovano in banda di valenza sono elettroni che partecipano alla formazione del legame chimico e quindi normalmente sono

Come è noto qualche giorno fa l’amministratore delegato di Trenitalia, Vincenzo Soprano, ha inviato una lettera ai suoi omologhi di ATAC e di Cotral comunicando la disdetta

Volendo verificare questa affermazione, si può considerare la situazione seguente. Il tempo di propagazione è il tempo richiesto da un contatore per completare la sua risposta ad

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e 11 lavoro, in data N novembre 1944, si nomina, a norma di legge, il comm. Domenico Palermo liquidatore della Societù

l'Italia centrale della gestione patrimoniale della Cassa Nomina e conferma in carica di presidenti delle Casse comunale di credito agrario di Carassai (Ascoli

1. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il presidente del comitato direttivo riferisce sulle prestazioni del Fondo InvestEU all'istituzione richiedente, anche