SERIE SPECIALE
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Anno 88• - Numero95
GAZZETTA UFFICIALE
PARTA ÈRIMA DEL REGNO D
'I T A L IA
Roma
-Sabato, 16 dicembre 1944
DIRF110NE E REDA210NE #RESSO IL MINISTERO DI CRA2tA E CIUSTIZIA-UFFICIO PUBBLICAZIONE DEt.LE LECCI -TELEF. 50•139 51-236 51-554
CONut2"IONI DE ABBONAMIONTO
Ai.LA PARTE PRIMA & $L°FPLEMENT: ORD'NARI ALL.A PARTE SECONDA
Abb.Prinno. .L. 200 Abt•.annuo. .L. 400 Abb. annoo. .L. 1201 Abb. annuo . . L. 240 ED italia = semestrale> 100 AH'¾ • Pomettralea 200 In Italia e semestrale > 00 iAll'Est a semestrale> 120 000tonfe e trimestralce 50 re a trimestrale> 100 e Colonie • trimestrales SO erc' a trimestraler 60
Un tsacicolo . • 4 Un fascicolo . » & Un tascicolo .
• 6 i fascicolo . » 0
. F.! solo e80LLETTINO DFLLE ESTRAllONI e (sorteggio titoli, obdilgaziem, Gartelle)
tr.ittits eCblonie * * * *
|
Un faanicoloAbb. nonne .. Prezzi. . . vari.. L. 100- All'Estero . . . . . . . .(
Abb.Un fascicoloannuo-.Prezzi. . .vari. L.raddopp.200-Per
gli annunzi
da inserire nella"Gazzetta Ufficiale,, vegganai
lenorineriportate
nellatestata dellaparte ¿econda
1.a «Gazzetta Ufficiale» etutte le altre pubblicazionÏ ufficiali sonoin vendita at pubbilcopresso i negoz! della Libreria dello Stato in Norrla, Via XX Settembre, nelpalazzodel Ministero delle Finanze: CorsoUmberto.284(angoioVia Marco Minghetti,23-24);
epresso le Ilbrerte depositarledi Roma e det Capoluoghi delle provincle.
Le ¾nrerzioni nella Parte 11 detta «Gazzetta Ufficiatea si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,. dellaLibreria dello Stato - Patazzo del Ministero delle Finanze.
AVVISO
Ad
evitqre
che col 1gennaio
p. v. si verifichi interruzione nell'invioaelperiodico
epoichè,
inseguito,
nog sarebbe
possibile spedire
ai ritardataritutti ifasei- coli arretrati, si pregano iSignori
Abbonati di volerrianovare al
pia
presto Pabbonainento alla · Gassetta Ufneiale, alle condizioni dieni appresso, versando ilcorrispondenteimportoneleontocorrente postale1-2640:
DEORETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.
Nomina di due membridel Comitatodi sorveglianza della Banca
cooperativa
Euracea di Termini Imerese (Palermo).Pag. 646 DEORETO MINISTRRTAT 11 novembre 1944.
Scioglimento degli organiamministrativi della Bancacom.
niercialoA. Rossi, Bartolltd& C., in AltavillaIrpina, e no.
mina del colbmissario straordinario e dei membri del Comb tato di sorreglianza . . . . Pag. 647,
Parte I
(legislativa)
Abir. annuale L.300,70
,, semestrale ,,
150,70
. Abb. annuale L. 200,70 Parte II
(Insermoni)
,, semestrale ,, 100,30
SOMM A lexO
DEORETO MINISTERIALE 4 dicembre 1944.
Conferma all'avv. Mario Carboni della temporanea ge•
stlono del Consorzio
,agrarlo
provinciale di Frosinone.Pag. 647 DIGHIARAZIONE DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI OONTRO IL FABOISMO la dicem- bre 1W4.
Revoca di formo al sensi dell'art. 36 del decreto legista.
tivo Luogotenenziale 27 Inglio 1944, n. 159 . . . Pag. 647 LEGGI E DECRETI
DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEØRSTO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 no-
vembre 1944, n. 369. Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimen-
Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e 11. to didiploma di laurea . . . . . . . . Pag. 648 quidazione dei rispettivl patrimoni . . . . . Pag. 642 Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Nomina del commissario dell'Istituto nazionale di pre-
· videnza per i
dipendenti
dallo aziende privato del gas.Pag. 648
PEØRSTO
DEL PRESIDENTE DEL OONSIGLIO DEI Nomina del liquidatore della Societh anonima coopera- MINISTRI 24 novembre 1944. tiva « I?Azzurra> in Roma . . . . . . . . Pag. 648 Nomina del commissario stra6rdinario della Cassa di Ratifica della nomina del commissario della Societaprevidenza e mutualità per il
personale
provinciale delle cooperativa industriale e commerciale fra ortifruttionltori Imposto dirette . , , . . . . . . . . . Pag. 646 in Roma . . . . . . . . Pag. 848Ministero del tesoro: ¾edia dei titoli . . . . Pag. 648 DEGRETO MINISTMitTATA e novembre 1944.
Nomína del residento del Copsorzio per la tutela della Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleatp.
pesca nelf aneridionale . . . . . . . . Pag. se Rag.648
1&12-10f-i -
GA22ËTTA UFÉl0IATÊÐEli
REGNOD'ITALIS
. SERIE SPECIALE · N. 95LEGG I EDE CR ET I ,...2.
a.u. x....esindiáte
nelPart. 1 al licenziato a decorrere dalgiorn
dqlPentrate invigore
dél presente decreto.DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTElfENZIALE28 nq- Nei territorL
già
sottoposti al Governo Militare Al-vembre 1M4, n. 369• leato o che saranno
sottoposti
al Governostesso,
ilSoppressione delle organizzazioni sindacall fasciste e 11· licenziamento si intende avvenuto adecorrere dal gior- quidazione dei rispettivi patrimoni.
'no
in cui ebbe o avrà effetto ilprovtediinento
con 11 quale il Governo suindicato disciolse odieciogliß•à
14U3fBERTO DI SAVOIA1 associazioni
predette.
PRIncIra »LPIsatomma >
LUOGOTENEWÀ0GENERALEDRsRAGNO • $
In virtù dell'autorità a Noi
delegata;
Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla
disciplina giuridica
dei rapporti collettivi dilavoro,
nonchè ilR. decreto 1• luglio
1926,
n. 1180, contenente normeper l'attuazione della
legge predetta,
e le successivemodificazioni;
Visto il
decreto-legge Luogotenenziale
25giugno 194&,
n. 151, relativo all'assemblea per 14nuova costituzione dello
Stato,
algiuraanento
dei membri del Governo ealla facoltà del Governo di emanare norme
giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n.
2/B,
modificato conR.
decreto-legge
29maggio 1944,
n. 141, riguardentelasospensionedellenormerelativealPeipa- nazione, promulgazione, registrazione
epubblicazione
di
Regi
decreti e di altriprovvedimentij
Vista la deliberazioge del
Consiglio
deiMinistri;
Sulla proposta dei Ministro per
l'industria,
com-mercio e
lavoro,
di concetto con il Ministro per Pin- terno, con quello per la grazia egiustizia,
conquellp
per le finanze e conquello peril tesofoj
Abbiamo sanzionato e
promulghiamo
quanto segue:'Art. L
Sono sciolte: la
CÊnfederazione fascÎsta degli agri- coltori,
la Confederazione fascistadegli
industriali, la Confederazione fascistä deicommercianti,
la Con-federazione fascista delle aziende del credito e della
assicurazione,
la Confederazione fascista dei lavoratoridell'agridoltura,
la Confederazione fascistaÀei lavèra-
tori
delPindiistria,
laConfederazione fascista dei lavo- ratori del commercio, la Confederazione fascista dei lavoratorigelleaziende del creditoede1Passicurazione,
la
Confederazione
fascista dei professionisti ed artisti.Sonopure scioÍte: le Federazioni nazionali
fasciste,
1 Sindacati nazionali fascisti aderenti alle confeðera- zioni indicate nel comma precedente, e
ogni
altra or-gynizzazione
sindacale fascista.Art. 2.
Il Ministro per
Pindustria,
il cominercio ed il lavoro nomina uno opiù
commissariliquidatori
perciascunodegli
enti indicati ne1Part. 1, con decreto daptibbli-
carsi nella Gazzetta
Uffoiate
del Regno. Sesono hothi- natipiù
commissariliquidatori, qtigsti
detono esset•ein numero
dispari.
-Il Ministro stessonontina altreal un Calattatodisor.
veglianza
di tre ocingtie membri,
scelti fragli
apþar.tenenti alla
categoria
tutelatadal?¾nte
soppresso g fra i creditori,Nel caso di
nominÃ
dipiù
cotiimissariliqitiñatori,
questi deliberano amaggiorañ¾a,
e la rapiù•esentanza à esercitatacongiuntamente
da due di essi.Art. G.
Il commissario
liquidatore
e i membri del Comitato disorveglianza 'possono
essere sostitttiti in ogni tetupo .dul Ministro perPindustria,
11 commercio e41 lavoroconleforme previstenelPart. 4.
L'ar,ione di responsabilità contro il commissario li.
quidatore
revocato è proposta dal nuovo commissariocon l'autoristazione del blinistro per
l'industria,
il commercio e il laforo.Art. 7.
Il cosamissarlo
liquidatore
esercitapersonalmente
lesuefunzioni.
Egli
può essere autorizzato, dal Ministro per l'indu-retria,
il commerdiö e il lavoro a nominare suoi con-diutori.
I condiutori agisconò secondo le istruzioni del com-
missario,
ina sotto la propria responsabilità per quanto riguarda la eseenzione delle istruzioni stesse.I condiutori, alla fine di ogni mese, rimettono al commissario ligni atoreun tendiconto e una felMione sull'attività svolta.
I cöntributi sindacali
imposti
per effetto della legge8 aprile 1926, n. 568, e delle successive sue modifica- sionisono abolitia decorrere dûlla entrata in
vigore
delpresente decreto.
Tuttavia,
nei territorigià sottoposti
al Governo Militate Alleato o che saranno .ad esso sottoposti dopo l'entrata in vigare delpresente'decreto,.1'obbligo
ipagamento dei contributipredetti cessa a decorreredal giorno in cui fu o sarà abolito dal Governo stesso, o dal giorno, se al primo
anteriore,
in cui il detto Go- Verno disciolse odiscioglietà
le associazionipreviste
neÚ'art. 1.Art. 8.
Il cömmissario liquidatore é i ooadiutori sono
puh-
blici uniciali per qmtnto attiene all'esercizio delle loro
funzioni.
Art. 9.
Il commissario liquidatore procede alle
operazioni
inerenti alle hue inhaipni secondo
le
direttive del Mini- stro perl'industria,
il coinmeteio ed illavot•o, 4
dottola
vigilinte'e
il controllo dalMinistro
stesso,10-12-1933 - GA2ZETTA' UTFTOTATat DEREGNO D'T'PAT.TR - BRTE 89ECTAT - Y 05 043
?Art. 10. FArt. 18.
Tl commissario liquidatore è
dispensato
dal forniare 11 bilancio annuale, ma deve presentare al Ministro perl'industria,
il commercio e il lavoro, alla fine diogni trimestre,
una relazione sulla situazionepatrimoniale
dell'ente e sull'andamento della gestione, accompa- gnata da un rapporto del Comitato di
sorreglianza.
'Art. 11.
Il compenso dovuto al commissario
liquidatore
e aicoadintori è stabilito dal Ministro per l'industria, il coinmercio e il lavoro, su parere del Comitato di sor-
yeglianza.
I membri del Comitato di
sorveglianza
hanno dirittosolo aÏ rimborso delle spese.
Art. 12.
Il commissario liquidatore deve tenere un registro, preventivamente vidimato dal pretore, senza spese, e annotàtvi giorno per
giorno
1e operazioni relative allasua amministrazione.
Art. 13.
Il commissario
liquidatore
nonpnð,
senza anterifytazione del Ministro per
l'industria,
il commercio edil lavoro:
, 1) dare immobili in locazione per un tempo supe•
riore ad un anno;
2)
utilizzare,
perscopi noninteressanti direttamente laliquidazione,
i documenti elescritture di pertinenzadegli
enti soppressi.L'istanza pet Pantorizzazione deve essere accornp>
gnata
dal parere del Comitato di sorveglianza, ' Art. 19.Il commissario
liquidatore può
consentire riduzionedi crediti, far:e transazioni, compromessi, rinunzie
alle liti e
ricognizioni
di diritti diterzi,
cancellateipo- teche, restituite pegni, avincolarecauzioni,
ed accettare ereditàe donazioni. Se l'atto è di valore indètèrmiitatoo di valore superiore a lire
centomila,
il connaissatio deve essere autorizzato dal Ministro perPindustfia, il
commercio ed il lavoro.
L'istanza per Pautorizzazione deve essere neromun-
gnata da tina relazione o dal parere del .Conatuou di
sorveglianza,
114. 20.
Il Comitato ði
sorveglianza,
nella suaprima
seduta,elegge
ilpresidente.
Questo convoca il Collûtatoogni
qahl volta ne sia richiesto il parere oquando
lo creda, opportuno.Le deliberazioni del Comitato sono prese a
maggio-
ranta
dei
voti deî suoi membri.Art. 14.
Il Comitato di
sorveglianza
edogni
membro possonoispezionare
lescritture contabili e i documenti del com-missario liquidatore e hanno diritto di chiedergli no- tizie e chiarimenti.
Art. lii.
I
poteri
di amministrazione e didisposizione
dei beni degli entisoppressi
passano al commissarioliquida-
tore, che 11 esercità secondo le norme del presente
decreto.
Ceesano le funzioni
degli
organi di amministrazionee di contiollo
degli
entipredetti.
Art. 10.
Tl commissafio
liquidatore
ha i poteri di rappresen, tanza richiesti per il compimento degli atti inerenti alle sue attribuzioni, e sta ingiudizio
per gli enti nop- pressi nelle controversie nelle quali i medesimi abbiano interesse, anche se trattasi di controversle in corso altempo della nomina.
Art. LT.
Le sotilme riscosse a qualunque titolo dal commissa- rio liquidatore, dedotto quanto il Ministro per l'indu-
stria, il commercio e il lavoro, nu parere del Condtato di
sorteglianza,
dichiara necessario per spese di ammi- nistrazione, detóno essere depositáte presso l'istituto di emissiöne.Il
deposito
date essere intestato all'uffleio tommis-sarlale,
e nánpuò
essere ritirato, nè in tutto nè ingarte,
sehzá'd'autorizzazione del Alinistropredetto.
Salvo diversa
disposiziohe
dellalegge,
dalgiornõ
dell'entrata in vigore del presente decreto nessuna azione individuale può essere iniziatao
proseguita
dalcreditori degli enti soppressi.
Tuttavia i creditori garantiti da pegno o assiefitL da
privilegio
a norma degli articoli2T56 e 2761 ðel do- dice civile þossono chiedere al pretofedal luogo in cuiera la sede dell'ente soppresso alla data de1PS ééttèm•
ht·e 1943, di essero autorizzati alla vendita. Il pretore, sentito il commissario liquidatore e il Comitatodi sor.
veglianza,
stabilisce con decreto il tempo dellavendita, alsponendo
se questa debba essere fatta a muzo dicommissionario o
all'incanto,
edeterminándone
lemodalità.
11 pretore può autorizzare il commissario
liquidatore
a riprendere le cose sottoposte a pegno o a
privilegio pagando
il crolitore, o adeseguire
la vendita nei modi stabiliti dal commaprecedente.
Art. 21.
Entró un mese dall'entratain
vigore
del presente-des ereto, i dirigenti dell'ente soppresso a tutti coloròche, anche senza averne westelegale,
abbiano svoltoattivitàdi amministrazione relativamente all'ente, devono ren-
dere al commissario liquidatore, nei modi stabiliti
dagli
articoli 20 e seguenti del IL deareto-legge 12 otto-
bte 1933, n. 1300, il conto consuntivo della
gestione
tentita per il periodo successivo all'ultimo conto cÏie sia stato approvato anteriormente all'8 settembre 1948.
Il commissario liquidatore ha i
poteri, delPorgano
competente perl'approvazione,
a normadegli
articoli31 e
seguenii
delpredetto
11.eereto-legge
12 útto-bre
1933,
n. 3300.Se lavigilanza sull'ente soþpréesosta stath
delegata
ad una tissocinzione digrado superiorei
poteri
aquesta
conferiti dall'art. 30 del ricordato IV
decretodegge
12 Ottohte 1988, n.
1809,
vengono esercithti dalhtîtlìÅ
stra per Pindustria, il coinmercio e il lavoro.
In
ogni
caso il hiinistro stessoþrovvede
sul contoents il pare e della Commissiche
prevista
dall'Att. 87 'del medesimo 11.
decketo-legge
12ottobre1933,
it.1899.
gg4 - Itál2de44 - CA22ETTATTFFICTAI.RTWF (!R D'TTATA - SURTIC SPECIALE - N. 95
Art. 22.
L'nzione per far valere la
responsabilità
contro idirigenti,
i membri deiconsigli
direttivi, i cassieri,.gli
imliiegati, i sindaci e contro chiunque, anche senzaaverneveste
legale,
abbia svolto attività di amministra- zione o funzioni amministrative relativamente ell'ente esercitata dal commissarioliquidatore
innanzi al- l'autoritàgiudiziaria
ordinaria,previa
autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.'L'autorizzazione non ò necessaria se vi è stata de- claratoria di danno a norma-degli articoli40 e
seguenti
del R. decreto-legge 12 ottobre 11)33, n. 131)9.
3rt. 23.
Il commissario
liquidatore,
entro diecigiorni
dallacomunicazione della sua nomina, deve
provvedere agli
atti necessari per la conservazione dei beni,
degli
ar-chivi,
delle scritture e dei documenti dell'ente sop- presso, e può chiedere al pretorePapposizione
deisigilli.
Nei successivi otto
giorni
deveprendere
in consegna,eventualmente anche con l'intervento della forza
pub-
blica, i beni, gli archivi, le scrittufe e i documentipredetti. Egli
forma, col ministero dipubblico
notaio,ser occorra, l'inventario dei beni, anche se situati in territorio occupato.
11 commissario, se necessario, nomina uno o
più
stimatori, per la valutazione dei beni.opia
delPinventario èprontamente
trasmessa alMinistro.
'Art. 24..
ntro
quindici giorni
dalla formazione delPinven-tario, il commissario
liquidatore
riferisce al Ministroper l'industria, il commercio e 11, lavoro sulla consi- stenza dell'attivo e del
passivo
delPente e sulla pos-Sibilità del pagamento
integrale
dellepassività.
Se i beni dell'ente non sonosufficienti al
pagamento
integrale dellepassività
il Ministro per Pindustria, il commercio e il lavoro autorizza illiquidatore
a pro-cedere alla
liquidazione generale
dei beni stessi nelPin- teresse di tutti i creditori. Inogni
altro casoautorizzail- commissario
liquidatore
alpagamento
dei creditien liquidare le attività dell'ente nei limiti in cui è
necessario.
Il Ministropredetto dispone che i beni, gli archivi, le scritture e i documentí già
appartenenti
agli ufflesi dicollocamento e ai servizi di assistenza alle
migrazioni
interne, sinno
consegnati
agli ufficipubblici
che eser-citano o esergiteranno le funzioni relative.
Il Ministro stesso provvede anche sulla destinazione degli altri archivi, scritture e documenti, autorizzando il commissario liquidatore a trasferirli allo Stato o
ad altri enti, in relazione alPinteresse che ciascuno possa avere alla loro utilizzazione e conservazione.
'Art. 26.
Il commissario
lignidatore
comunica ai creditori notil'autorizzazione
prefista
nel primocomma dell'articoloprocedente,
e ne dà notizia mediante avvisopubblicato
hella Gazzetta
Ufficiale
delRegno.
.Entro
quindici giorni
da talepubblicazione,
qua-lunque crèditore
può
proporre le sue Istanze circa le forme diliquidazione
indicate nelprimo
commadell'ar-ticolo
preceilente,
con ricorso alpresidente
del tribu-nale del luogo in cui era la sede de1Pente alla data dell'8 settembre 1943. Il
presidente provvede
con unicodecreto su tutti i ricorsi, sentito il commissario liqui-
datoro
e il Comithto diporveglianza,
con la massigla cefelità diprocedura.
Il decreto del
presidente
del tribunale è comunicato ai creditori istanti e al commissarioliquidatore.
Entroquindici giorni
datale còmunicazionepuòesserepropo-sto reclaino al
primo presidente
della Corte diappelle,
il quale
provvedo
purecon unicodecreto,
non soggettoad altra
impugnazione. Egli può
assegnaroladecisionesul reclamoaduno dei
presidenti
di sezione della-Corte, EArt. 27.Se non ò necessaria la
liquidazione
generale dei nemdell'ente e se, decorso il termine indicato nel secondo
domina.delParticolo
precedente,
nonsiaproposta
alcunaistanzaa norina del comma medesimoo leistanze pro-
poste
siano staterespinte,
il commissarioliquidatore provvede
a riscuotere i crediti ed eventualmente aLa vendita delle attività chesiano ritenute necessario.Il commissario
liguidatore provvede
altreal pe1• il po-gamento
dei creditori a misura che sipresentano.
Egli può soddisfare anche i creditori il cui credito non è attuadmenteesigibile,
osservata ladisposizione
delePart. 57 del R. decreto 16 marzo
1942,
n.267,
e d476assicurare il
pagamento
dei creditori condizionali e di,quelli
che non si sianopresentati,
se .abbiano ereditiveri ereali.
Il commissario
liquidatore
deve inoltre accertare.la verità e la realtà dei crediti della cui esistenza abbia comunquenotizia,
assicurandone ilpagamento,
'Art. 28.
Soddisfattii
creditori,
ilcommissarioliquidatore
for-ma,l'inventario deibeniresiduiedepositailconto deUn
gestione,
nelIn cancellerial del tribunale competente anorrha dell'art.
28,
secondo comma.Al conto deveessereunitaunarelazione del Comitato di
sorveglianza.
Deldeposito
il commissarioliquidatoredà notizia mediante avviso
pubblicato
nella GaasettaUfficiale
delRegno.
Decorsi
quindici giorni
da talepubblicazione,
se nonvengono proposte oppósizioni, il presidente del tribu- nale
provvede
sul rendiconte condecreto,
su minorsodel commissario.
Copia
dell'inventario, delrendiconto,
della relazione del Comitato di sorveglianza e del decreto di approve nione ò trasmessa dal,commissario al Minintro per l'imdustria,
il commercio ed il lavoro.'Art. 29.
Entro due
giorni
daldeposito
del Tendiconto B coni-missario
liquidatore
fa iscrivere le sommeresidnatedopoil pagamentodei creditori in uno
speciale
conto presso.l'istituto di
emissione,
che saràdisponibBe dopo
ü decreto
previsto
nell'articolo seguente.L'istituto
provvede
all'iscrizione sullasemplice
esi-bizione na certificato del concelliere attestante B depositodel rendicontoe neda comunicatione
alkiat•
stro per
l'industra,
H comunercio eB la10-12-1944, GA22ETTA (IFFICIALE DËL ILEGNO D'ITíLIA . SERIE SPECIALE - N. 95 Og
Art. 30, . Art. 35.
I beni cho restanodisp,onibili dopo il pagamento à i creditori sono devoluti alPente che dimostrerà di aver
34galmente larappresentanza dellacategoria corrispon, dente a
quella
tutelata dalla associazione disciolta, oall'ente
al quale perlegge
siano trasferite le funzionigià spettanti
all'associazione stessa.,AWinfuori-dei casi indicati nel comma precedente,
i beni residui sono devoluti a scopi di
assistenza,
diigtruzione
e di educazionea vantaggio delle stesse cate-gorie di datori di lavoro e di lavoratori per cui la associazione era stata costituita.
La devoluzione è fatta con decreto del Ministro per
Pindustria,
il commercio e illavoro,
di concerto conquelli
perPinterno,
per lefinanze e per il tesoro.FArt. 3L
I creditori che durante la
liquidazione
non hœnnofatto valere il loro
credito,.
possono chiedere il paga- mentoagli
entiai quali i beni sono statidevoluti,
en-tro unanno dalla approvazione del
rendiconto,
in pro porzionee nei limiti di ciò chegli
enti stessi hanno ri- covuáo.Per i creditori residenti in territorionon ancora li- berato al
giorno
di tale approvazione, il termine de- corredalpassaggio
del territorio stesso alPamminintra- zione italiana,art. 32.
Se è necessaria la
liquidazione generale
ne1Pinteresse deicreditori,
si osservano ledisposizioni
degli articoli seguenti,Art. 33.
,Ilcõmmissario
liquidatore,
entro quindici giorni datla scadenza del termine previsto nel secondo comma
dell'art. 26 o dalla comunicazione del decreto che ri-
getta le istanzo indicate nel comma stesso,-provvede
allecomunicazioni previste nelPart 207 del R. decreto 30 marzo 1942, n. 267, e pubblica nella Gametta Ugi-
ciale del
Regno
un avviso contenente Pinvito ai credi- fori e ai terzi di far valere le loro ragioni nel procedi-mento già iniziato.
Entro qulndici giorni dal ricevintento delle comuni- enzioni e,
rispettivamente,
entro sessanta giorni dalla pubblicazionedell'avviso,
i creditori ed i terzi possono far pervenire al commissarioliquidatore,
medianterac- comandata, le loro osservazioni o istanze e chiedere il riconoscimento dei propri crediti o la restituzione<lei loro beni. *Art. 34.
Per la formazione dello stato passivo della liquida-
zione si osservano ledisposizioni dell'art. 209 del R. de- creto 10 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con leparticolarità del
procedimento previsto
nel presente decreto.I/elenco dei crediti e delle pretese di terzi accolti e respinti deveesseredepositato nella cancelleria del tri- banale competente a norma delPart. 20, secondo com-
ma, entro novantagiorni dallapubblicazione delPavviso llndicato nell'articolo
precedente.
I creditori ed i terziresidenti in territori non ancora liberatipossono presentare le loro istanzeentrotrenta giorni dal
passaggio
del territoiostessoalPammini=*1•a.zione italiana.
Tuttavia il commissario
liquidatore,
se ha comunque notizia della esistenza di tali crediti o di diritti del terzi, doveaccertgrne
layeritàela realtàeassicurarne
il pagamento,
firt. 30.
Gli efetti della
liquidazione generale
aui diritti delcreditori,
sui rapporti giuridici preesistenti esugli
atti pregiudizievoli ai creditori sonoregolati negli
articall 54 e seguenti del R. decreto 16 marzo1942,
n.287,
in quanto compatibili con leparticolaritAdelprocerlimg
to previsto nel presente decreto.
Gli effetti che gli articoli ricordad riferfacono alla dichiarazione di fallimento si considerano con
riguardo
alla data di soppressione
delPente.,
Le azioni relative si propongono innanzi al
tribunale competente
a norma de1Part.26,
secondo conima,Art.
84
Il commissario
liquidatore
non pu vendere anno.bili,
mobili in blocco o mobili diparticolare pregio
evalore senza Pantorizzazione del Minintro y Pinda.
stria,
il commercio e il lavoro..
Il Ministro può subordinare tale autorizzazione alp l'osservanza di
particolari
norme a cautekart. 88.
La
ripartizione
de1Pattivo haluogo
secondo ledispo.
sizionidelPart. 212del R. decreto16marzo
1942,
n.2g
in quanto compatibili con le
particolarità
delproceda,
mento previsto nel presentedecreto.
Il pagamento di acconti sui crediti
puð
essere fattosoltanto se diquesti risultino sufficientementeaccertau
Pesistenza,
Pammontaree laliquidità.
Esso deve essere consentito dal Comitato disorvegliania
ed autorizzato dal Ministro perPindustria,
il commereto e il lavoto,L'istanza al Ministro deve contenere il parere del Co- mitato di
sorveglianza
art. 49.
Esaurito il riparto, il commisparlo
liquidatore depo-
sita 11 conto della sua
gestione pella
cancelleria da tribunale.Si osservano le
disposizioni
de1Part. 24Art. 40.
Salvo che al fatto non siano
app11eabill gli
ardeoB 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del Codicepena2è,
Bcommissario
liquidatore
o 11 coadiatore cheprade
in-teresse privatoinqualsiasi attodel
procedimento
direthtamente o perinterposta persona o con atti simulatl &
punito con la reclusione da due a eei anni e con la mnIta non inferiore a lire duemila.
T2a condanna
importa
Pinterdizione daipubblici
uffici.
0
161Lieu
- CA2ZE'IS'A UFFICIALR LEL llEGNO D'I†ALIE -, SERIE SPECIATÆ - N. 90Art. 41, ecretaa
E'
punito
con la reclusione da uno a cinque anni econ Ï« multa òa lire cinquecento a
cinquemila
chiun-que, anche pŒr
interposta
persona,chiede,
nel car,o di tyi agli articoli 32 eseguenti,
il riconoscimento di un credito simulato. ',Se l'istanzaèritirata
prima
che il <ommissarioliqui-
datore
depositi
in cancelleria l'elenco dei crediti am-messi o resþinti e delle domande di rivendicazione, tehtituzione e geputazione accolte o
respinte,
la pena è tidottaalla metà.Art. L
Il comm. dott. DarmineMaradet 6 nominatë commis.
sario straordinario della Cassa di
providenta
e mutta•lità fra 4
gersonale provinciale
delleimposte
dirette,art. 2.
Il bommissario straordinario ha tutti i
poteri
chea termine dello statuto spettano al presidente ed agli altri
orgati
sia individuali checollegiali
della.Oassa
stessa.
Art. 3.
Urt. 42.
Entro un meso della comunicazione della sua no-
mina,
il commissárioliquiðatore presenta
al preen-rgtore del Re una relatione sulla
responsabilità
dellepetaone inðîcate ne1Part. 12 e sue
quella degli
eettaneiagli
entisopplessi.
Il
presente
decreto sarà comunicatõ alla Corte del conti per laregistrazione
epubblicato
nella .Gazzetta,Ufficiale
delRegno.
Roma,
addl 24 naveytbre 194&BONOMI Registrato alla Corte del conti, addi 30 nodembre 19½
llegistro Presidenza n. 2, foglio n. 25. - EMANUEL / lyt. 48.
Per i
rapporti
collettivi ed individuali, restnno invigore,
salvo le successivemodifiche,
le norme conte-núte bei conti·ntti collettivi, negli accordi economici, nefle sehtenze della
Magistrattira
del lavoro er nelleordinanze
corporative
di cui agli articoli 10 e 13 dellaÏegge
3aprile
1926, n.588,
eagli
articoli 8 e 11 dellalege
5 febbraio1984,
n.163,
egli
articoli 4 e 5 del R.decreto-legge
9agosto 1918,
n. 721. :Art. M.
11
pt·ësente
decreto entrainviggyo
nel giorno succes-sito a
quello
òellä anapubblicaziotie
nella GameitaÏ7ffieldte
delRegno.
Ordiniatno, a
chiunque spetti,
di osservareil presente decreto e di farlo osservarecome legge dello Stato. *Dato o
Ëotna,
addì 23 novembre 1944TIMBERTO DI SAVOIA
BotoMI - Gnosent - Tur1NI -
$1ÒLÏÈNTI - Sottet
DEORETO MINISTERTALE 8 novembre 1044.
Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale.
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PElt LE FORESTE
Visto l'art. 55 del testo unico delle
leggi
sulla pesca, approvato con 11. decreto 8 ottobre 1931, n. 1504, neltesto modificato dal R.
decreto-legge
11aprilp
1938,n. 1183;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del
nuovo presidente del Consorzio tutela pesca nelPItalia
meridionale,
con sede inNapoli, nella persona delprof.
SnÏfi
Mttrio,
professore ði anatomia comparata nel- PUniversità diNapoli;
Decreta:
11
prof.
Salfi Mario dell'Università di Napoli è no- minatopresidente
del Oonsorzio per la tutela della pesca nell'Italiameridionale,
con sede inNapoli,
adecorrere dalla data del presente decreto, Roma, addì 8 novembre 1944
Visto, a cuirrdasigilll: TUPINI
llegistratoalla Çorte dei conti, addi 14 dicembre 1044 Arti del cimerno, regtstro n. 1, fogno n. 69. - Pmu
AEORETO DEL PRESIDËNTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRÏ 24 novenbre 1944.
Nomina del commissario straordinario della Cassta di brevidell2a e mutaalità per il personale
provlucÏale
dellefiftposte
dirette.1L PREBIDEN'DE DELCONSIGLIO DEI MINISTIfI PIIIntO MINISTRO SEGILETARIO DI BTATO Visto lo statuto della Cassa nazionale di
previdenza
e mutualità fPa il
personale
provinciale dáße impostedirette in datg 3
aprile
1932;Visti
gli
articoli T> e 11 del3alegge
2agonbo 1943,
m.
104;
ItitoWuto clre la cansk delle attuali
contingenze
l'am aninistrazione delptedette Ënte aott è ingrado
difun-tiduarej
Il Ministro: Gutto
DEORETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.
Nomittadi duemeínbridel Comitato di sorvegliatiza detta
Banca cooperativa Euracea di Termini Imerese (Palermo).
IL MINISTRO PEL TËSORO
Veduto il R.
decreto-legge
12 morto 1980, n.875,
sulla difesa del risparmio e sulla
disciplina
deûa fatt-zione
creditizia,
modificato con le leggi 7 marzo1938,
n. 141, 7
aprile
1938, n.636,
10giugno 1940,
n.933,
e8 dicembre
1912,
n. 1752;Veduto 11 decreto
legislativo Luogotenenziale
del14 settembre 1944, n.
220,
concernente lasoppressione deû'Ispettorato
perla difesa delrisparmio
eper l'eser.cizio del credito ed il
passaggio
delle sueattribustonie facolta al Ministero del tesoro;
Veduto il decreto del Capo del Governo, Pitsi ente del Comitato dei
Ministri,
in data 30 gennaioing
the refoch