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FOCUS SUGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE A FRONTE ALL EMERGENZA CORONAVIRUS

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Napoli, 10 aprile 2020

5a Circolare informativa indirizzata A tutti i nostri

Clienti

La presente per offrirVi il nostro contributo informativo sulle principali misure varate dal Governo con il decreto legge n. 23/2020 del 08/04/2020 denominato “Decreto Liquidità”,

La nota informativa è stata curata dal dott. Fabio Salzano, Commercialista specializzato in Finanza e Controllo di gestione che potrete contattare per approfondimenti all’indirizzo fabio.salzano@biplan.it.

FOCUS SUGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE A FRONTE ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS

L’atteso decreto legge “Liquidità” è stato pubblicato, ed è pertanto entrato in vigore, contestualmente alla sua emanazione l’8 aprile 2020. Il decreto prevede diverse disposizioni emesse alla luce dell’emergenza sanitaria generata dal diffondersi del noto coronavirus SarsCov2 e segue una serie di provvedimenti straordinari adottati dal Governo nei giorni immediatamente precedenti.

Tra questi il più rilevante, ai fini delle disposizioni a sostegno delle PMI, è stato certamente il cd.

“Cura Italia” (DL n° 18 del 17 marzo 2020) che prevedeva, in particolare all’Art. 49, una serie di disposizioni a sostegno dei finanziamenti per le PMI. Il decreto “Liquidità” è diretta conseguenza del suo predecessore “Cura Italia” tanto da riproporre una serie di disposizioni ivi previste (integrandole ed ampliandole) e, per evitare ogni ambiguità o sovrapposizione, dispone l’abrogazione dello stesso Art. 49 del DL “Cura Italia” che, di fatto, non è mai divenuto operativo.

Tra le novità più rilevanti del decreto in esame vi è la riforma ed il considerevole allargamento delle attività della Sace Spa, società finanziaria-assicurativa pubblica (che già aveva inglobato Simest) controllata da C.d.P., specializzata nei servizi di supporto alle esportazioni ed alla internazionalizzazione delle imprese.

La presente circolare sintetica descriverà prevalentemente le disposizioni a supporto della liquidità per le micro, piccole e medie imprese ed in particolare quelle relative alla riforma del Fondo centrale di garanzia PMI.

A. Fondo di Garanzia PMI - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (articolo 13)

Fino al 31 dicembre 2020 l’utilizzo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con L. n° 662 del 23 dicembre 1996, e gestito da Mediocredito Centrale, è stato esteso e sono state fortemente semplificate le modalità di accesso (tutto ciò previa autorizzazione della Commissione Europea che si deve esprimere sull’entità degli aiuti di Stato).

Più in particolare:

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a) L’utilizzo del fondo è stato reso gratuito su tutto il territorio nazionale;

b) il limite di utilizzo per singola impresa è stato portato da 2,5 a 5 milioni di Euro ma è stato limitato l’accesso alle imprese con meno di 500 dipendenti (per quelle che eccedono il parametro occupazionale è stato previsto la possibilità di ricorrere alla garanzia della Sace SpA);

c) gli interventi di garanzia diretta possono arrivare fino al 90% (100% per operazioni di riassicurazione tramite Confidi) per operazioni finanziarie di durata non superiore a 6 anni (72 mesi) per importi non superiori, alternativamente:

1. al doppio del totale del costo del personale sostenuto nel 2019 del soggetto finanziato;

2. al 25% del totale fatturato 2019 del soggetto finanziato;

3. al totale costi per capitale di esercizio ed investimenti previsti per il successivi 18 mesi (12 mesi se si tratta di imprese con almeno 500 dipendenti);

d) Come già previsto nel DL “Cura Italia”, tutte le altre operazioni effettuate con l’assistenza del Fondo di Garanzia che non hanno le caratteristiche di cui al punto precedente, prevedono comunque una copertura dell’80% (90% per operazioni di riassicurazione tramite Confidi) ; e) Come pure previsto nel DL “Cura Italia”, sarà possibile utilizzare il fondo di garanzia per la

rinegoziazione di operazioni già esistenti a condizione che l’istituto di credito conceda al beneficiario un credito aggiuntivo almeno pari al 10% dell’esposizione rinegoziata. Tale misura appare particolarmente significativa in termini di incentivo all’erogazione di nuova liquidità in quanto la pone come condizione necessaria per la banca per ottenere il beneficio della garanzia del fondo su posizioni che potrebbero verosimilmente andare ad incaglio;

f) sono state introdotte una serie di procedure semplificate per l’utilizzo del fondo di garanzia e ne è stata estesa la possibilità di utilizzo anche a soggetti beneficiari cui era preclusa tale possibilità come ad esempio i soggetti classificati come UTP (inadempienze probabili) o i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

g) E’ stata confermata la possibilità di l’utilizzo del fondo anche ad operazioni di natura immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari anche quando tali operazioni siano già assistite da altre garanzie purché di importo superiore a € 500.000 e di durata superiore a 10 anni. Anche tale previsione risulta di particolare impatto in quanto fino ad oggi l’utilizzo del fondo era precluso alle operazioni di natura ipotecaria;

h) Di particolare rilievo, soprattutto per ditte individuali, artigiani e titolari di partite iva, è la possibilità di acquisire finanziamenti fino a € 25.000,00 interamente garantiti dal Fondo di garanzia (con iter ipersemplificato e senza istruttoria da parte del Fondo). Tale possibilità è riservata a soggetti la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza Covid19 (attestabile a mezzo autocertificazione). Tali finanziamenti dovranno essere di importo non superiore al 25% del totale Ricavi dell’anno precedente (con un massimo di € 25.000) e dovranno essere di durata non superiore a 6 anni con preammortamento di 24 mesi. Di particolare rilievo è che tali finanziamenti non potranno essere destinati nemmeno in parte a ripianare esposizioni già esistenti con il medesimo ente finanziatore e saranno erogati a condizioni economiche agevolate.

i) Sempre riservata a soggetti la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza Covid19 (attestabile a mezzo autocertificazione) ma limitatamente a coloro che hanno prodotto un

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volume d’affari non superiore ad € 3.200.000, vi è la possibilità di ottenere una garanzia del Fondo fino al 100% per finanziamenti non superiori al 25% del volume dei ricavi 2019 (pertanto fino ad un massimo di € 800.000,00). Per tali operazioni non sono previsti vincoli di durata od agevolazioni economiche ma vige il divieto di utilizzo per il consolidamento anche parziale di esposizioni pregresse con il medesimo ente finanziatore.

j) È stata prevista la possibilità di utilizzo del Fondo per operazioni finanziarie già esistenti purché erogate in data successiva al 31 gennaio 2020 a patto che l’acquisizione della garanzia comporti un miglioramento delle condizioni economiche per il soggetto finanziato.

k) È stata altresì prevista una deroga per la presentazione della documentazione antimafia per l’accesso al Fondo di garanzia. Tale deroga è di una certa importanza in quanto i tempi necessari per l’ottenimento del certificato antimafia erano completamente incompatibili con i fabbisogni aziendali per l’ottenimento della liquidità e pertanto rappresentavano un ostacolo non superabile per l’ottenimento dei finanziamenti di importo più consistente.

l) Sono state previste una serie di agevolazioni per la garanzia di portafogli crediti cartolarizzati.

Sono disposizioni che riguardano prevalentemente gli Enti finanziari ma che possono avere anche conseguenze positive per le imprese che presentano posizioni pregresse incagliate che sono state cedute dalle Banche a veicoli di cartolarizzazione.

m) Sono previste anche agevolazioni per il microcredito con la possibilità di acquisire la garanzia del Fondo in via semplificata nella misura dell’80% e con l’estensione all’importo finanziabile a massimo ad € 40.000 contro gli originari 25.000;

n) Al fine di agevolare anche le attività agricole e della pesca, sono stati assegnati €100 milioni all’ISMEA ed è stata estesa la possibilità di utilizzo del Fondo anche in tali settori di attività.

B. Misure temporanee per il sostegno della liquidità alle imprese tramite Sace SpA (articolo 1)

Il Decreto “Liquidità” prevede che per le imprese con sede in Italia possa essere concessa, sino al 31 dicembre 2020, una garanzia della SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, per finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma. Dei 200 miliardi stanziati per tale forma di garanzia, 30 miliardi sono riservati alle Piccole medie imprese ed alle partite IVA e lavoratori autonomi che potranno ricorrere a tale forma di garanzia qualora abbiamo pienamente già utilizzato il Fondo di garanzia per le PMI illustrato nel precedente paragrafo. Risulta evidente pertanto che tale forma di garanzia rilasciata da Sace sia prevalentemente destinata alle imprese di più grande dimensione.

Le condizioni per il rilascio della predetta garanzia sono:

a. termine del 31.12.2020 per finanziamenti non superiori a 6 anni,

b. alla data del 31.12.2019 l’impresa richiedente non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava

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presente tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea

c. l’importo del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi ossia il 25% del fatturato annuo relativo al 2019 ed il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019.

La garanzia copre il:

1) 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

La garanzia rilasciata per i finanziamenti in questione è a prima richiesta, esplicita ed irrevocabile e volta a coprire i nuovi finanziamenti escludendo l’ipotesi di consolidamento di esposizioni pregresse esistenti con il medesimo ente finanziatore. L’impresa che beneficerà della garanzia si assume l’impegno a non distribuire i dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento nonché a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

C. Misure urgenti per garantire la continuità d’impresa.

Contratti. Al fine di dare concreta attuazione a quanto sopra ed al fine di non impedire a cittadini ed imprese la sottoscrizione di nuovi contratti, il Decreto prevede che, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ed il termine dello stato di emergenza, sono validi ed efficaci anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità.

Codice della Crisi d’Impresa. Il Decreto dispone il rinvio al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), apportando delle modifiche all’articolo 389 del citato decreto legislativo.

Posto quanto sopra si rappresenta che l’intervento normativo in esame consente dunque di continuare ad applicare pienamente senza dubbi interpretativi la disciplina in materia

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fallimentare (R.D. 267 del 1942), rinunciando in questo momento all’applicazione dei principi incardinati nel nuovo codice della crisi e dell’insolvenza.

Riduzione del Capitale. L’art. 6 del DL in esame prevede che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile”.

Tale disposizione è volta ad evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid- 19, ponga gli amministratori tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile.

Principi di Continuità Aziendale. L’art. 8 del DL prevede che “Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente”.

Postergazione Finanziamenti Soci. In tema di finanziamenti effettuati a favore delle società, l’art. 8 del Decreto prevede che sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile e perciò i finanziamenti soci erogati in tale periodo non saranno da considerarsi postergati rispetto alle altre obbligazioni societarie.

D. Concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione

L’art. 10 del DL si occupa di regolare le sorti dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione relativi al periodo 23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020 al fine di evitare che procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi risultino irrimediabilmente compromesse. Allo scopo di neutralizzare questa prospettiva, la norma in esame prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, consistenti, in sintesi:

1. nella proroga dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l’omologa da parte del tribunale al momento dell’ emergenza epidemiologica;

2. possibilità per il debitore di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare ex

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novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione;

3. possibilità per il debitore di optare per una soluzione più snella, consistente nella modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo;

4. nella introduzione di un nuovo termine “secco” di novanta giorni di cui si può avvalere il debitore cui sia stato concesso, alternativamente, termine ai sensi dell’art. 161, comma sesto, l. fall. (c.d. “preconcordato” o “concordato in bianco”) o termine ai sensi dell’art.

182 bis comma settimo l. fall.

Disposizioni temporanee in sede fallimentare. Il Decreto, in materia di fallimenti la cui istanza sia stata depositata nel periodo intercorrente tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, prevede la loro improcedibilità.

E. Titoli di Credito

Di particolare rilievo soprattutto per quanto concerne gli impegni finanziari delle imprese nei confronti dei fornitori è l’art. 11 in materia di titoli di credito. Esso prevede che i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile 2020, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. L’assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su:

a) i termini per la presentazione al pagamento;

b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;

c) i termini previsti all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n.

386, nonché all’articolo 9-bis, comma 2,della medesima legge n. 386 del 1990;

d) il termine per il pagamento tardivo dell’assegno previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.

I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo al 09 aprile 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all’articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n.

386.

F. Proroga dei termini giudiziari

In materia di termini giudiziali il nuovo decreto prevede che la sospensione sia prorogata all’11 maggio 2020. Con l’intervento normativo in esame si prevede di modificare il termine

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previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prorogando ulteriormente alla data dell’11 maggio 2020 quello già fissato al 15 aprile 2020, a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica Covid -19, precisando, inoltre, che tale rinvio si applica anche alle mediazioni di cui alla legge 28/2010, alle negoziazioni assistite di cui al decreto legge 132/2014 e ai procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, nonché ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare, fatta eccezione ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.

Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o richiesta di maggiori informazioni.

Dott. Fabio Salzano

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