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LA GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ANNI )

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SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO

SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

LA GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ANNI 2012-2019)

Deliberazione 31 dicembre 2020, n. 22/2020/G

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Relatore A. Forlani

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO

SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

LA GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ANNI 2012-2019)

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Hanno collaborato

per l’istruttoria e l’elaborazione dei dati: Sonia Caterini, Monica Porcelli

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SOMMARIO

Pag.

Deliberazione ... 7

* * * Rapporto ... 11

Sintesi ... 13

CAPITOLO I – Oggetto e finalità dell’indagine ... 17

1. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ... 17

2. I soggetti beneficiari ... 20

CAPITOLO II – Quadro normativo ... 23

1. Norme di regolazione del Fondo ... 23

2. Gli stanziamenti di legge, i contributi a favore del Fondo e le disponibilità al 31/12/2019 ... . 24

3. La governance del Fondo ... 29

3.1 Il Consiglio di gestione ... 29

3.2 Il Gestore del Fondo ... 30

CAPITOLO III – Le procedure ... 31

1. Peculiarità funzionali del Fondo per le imprese ... 31

2. Accesso alla garanzia ... 32

3. Accantonamento a titolo di coefficiente di rischio... 33

4. Le commissioni di garanzia ... 34

5. I controlli documentali ... 37

CAPITOLO IV - Esiti della funzione di garanzia nel lungo periodo ed effetto moltiplicatore ... 39

1. Operazioni finanziarie garantite ... 39

2. Incremento delle garanzie dirette ... 41

3. Finanziamenti garantiti... 41

4. Prevalenza del circolante/liquidità e nuovi investimenti ... 42

5. Operazioni di medio/lungo termine e di breve periodo ... 43

6. Garanzie con riferimento alla dimensione delle imprese ... 44

7. Distribuzione sul territorio ... 45

8. Dati inerenti all’interazione del Fondo con nuove imprese e startup innovative .. 48

CAPITOLO V – Dati aggiornati agli anni 2019-2020 ... 51

CAPITOLO VI - Attivita’ di gestione e recupero dei crediti pubblici ... 59

1. Recupero crediti pubblici... 59

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2. Operazioni in sofferenza... 60

3. Escussioni... 61

CAPITOLO VII – Osservazioni conclusive dell’istruttoria, esiti del contraddittorio e raccomandazioni proposte ... 65

Conclusioni ... 65

Raccomandazioni ... 66

* * * INDICE DELLE TABELLE Tabella 1 - Stanziamenti di legge ... 25

Tabella 2 - Disponibilità finanziarie ... 28

Tabella 3 - Classi di merito creditizio ... 33

Tabella 4 - Percentuali calcolo commissione ... 36

Tabella 5 - Commissioni periodo 2016-2019 ... 36

Tabella 6 – Finanziamenti garantiti 2012-2018 ... 41

Tabella 7 – Garanzie concesse per tipologia di finalità 2012-2018 ... 43

Tabella 8 – Garanzie concesse per tipologia di durata di operazione 2012-2018 ... 44

Tabella 9 – Ammontare del finanziamento garantito per classe dimensionale 2012-2018 ... 45

Tabella 10 – Ammontare delle garanzie concesse per classe dimensionale 2012-2018 .. 45

Tabella 11 – Finanziamenti periodo: 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2019 ... 46

Tabella 12 - Finanziamenti periodo: 15 marzo – 31 dicembre 2019 ... 47

Tabella 13 – Numero delle domande accolte per ripartizione territoriale 2012-2018 .... 47

Tabella 14 – Ammontare del finanziamento garantito per aree territoriali 2012-2018 .. 56

Tabella 15 – Ammontare delle garanzie concesse per aree territoriali 2012-2018 ... 57

INDICE DEI GRAFICI - Grafico 1 – Ammontare dei finanziamenti garantiti ... 42

- Grafico 2 – Garanzie concesse per tipologie di finalità ... 43

- Grafico 3 - Operatività del Fondo di garanzia (2000-2019) ... 46

- Grafico 4 - N. Operazioni accolte 2000-2019 ... 51

- Grafico 5 - Importo massimo garantito 2000-2019 ... 52

- Grafico 6 - Importo finanziato 2000-2019 ... 52

- Grafico 7 - N. Operazioni accolte 2018-2019 ... 53

- Grafico 8 – Importo finanziato 2018-2019 ... 54

- Grafico 9 - Importo garantito 2018-2019 ... 54

- Grafico 10 – Numero di richieste accolte per ripartizione territoriale 2012-2018 ... 55

- Grafico 11 – Dinamica delle operazioni accolte in bonis e in sofferenza ... 61

- Grafico 12 - Tasso di escussione in termini di n. operazioni ... 62

- Grafico 13 - Tasso di escussione in termini di importo finanziario ... 63

- Grafico 14 - Tasso di escussione in termini di importo garantito ... 63

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DELIBERAZIONE

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Deliberazione n. 22/2020/G

Collegio II

Camera di consiglio del 30 novembre 2020 Presieduta dal Presidente Carlo Chiappinelli

Composta dai magistrati:

Presidente della Sezione: Carlo CHIAPPINELLI

Presidente aggiunto della Sezione: Paolo Luigi REBECCHI

Consiglieri: Massimo DI STEFANO, Paola COSA, Natale Maria Alfonso D’AMICO, Antonio MEZZERA, Giuseppe TETI, Mario GUARANY, Alessandro FORLANI, Giampiero PIZZICONI

***

Visto l’art. 100, comma 2, Cost.;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa;

vista la deliberazione della Sezione in data 4 febbraio 2016, n. 1/2016/G, con la quale è stato approvato il programma di controllo sulla gestione per il triennio 2016-2018 e per l’esercizio 2016;

viste le deliberazioni della Sezione in data 29 marzo 2019, n. 4/2019/G, e in data 15 maggio 2020, n. 4/2020/G, con le quali sono stati approvati i programmi di controllo sulla gestione rispettivamente per l’esercizio 2019 ed il triennio 2019-2021 e per l’esercizio 2020 e nel contesto triennale, in cui è stato previsto, tra le modalità di referto, il rapporto preceduto (o seguito in casi eccezionali di urgenza) da un contraddittorio, mediante memorie scritte;

visto il rapporto presentato dal cons. Alessandro Forlani, che illustra gli esiti dell’analisi condotta in merito a “Le gestioni fuori bilancio dei fondi garanzia per le piccole e medie imprese per i contributi agli interessi per l’internazionalizzazione”;

visto l’art. 85 del d.l. n. 18/2020, in particolare comma 8-bis, (convertito dalla legge n.

27/2020), come modificato dall’art. 26-ter del d.l. 104/2020 (convertito dalla legge n.

126/2020);

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO

SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

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visto il decreto del Presidente della Corte dei conti del 27 ottobre 2020 n. 287 “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudici innanzi alla Corte dei conti, delle Camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero”;

vista l’ordinanza n. 23 del 28 ottobre 2020, con la quale il presidente della Sezione ha convocato il Collegio II per la camera di consiglio del 30 novembre 2020;

udito, tramite collegamento telematico, come espressamente consentito dalle disposizioni sopra citate, il relatore, cons. Alessandro Forlani;

considerato che la Sezione ha trasmesso, con nota n. 3367 del 21 dicembre 2020, la bozza del rapporto a:

- Ministero dello sviluppo economico:

Direzione generale per gli incentivi alle imprese – Div. IV e Div. VI;

- Ministero dell’economia e delle finanze:

Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico;

considerato che è pervenuta memoria di replica da parte dell’Amministrazione interessata, in data 29 dicembre 2020 acquisita al protocollo della Sezione in pari data, al n.

3451,

DELIBERA

di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio nella camera di consiglio, svoltasi mediante collegamento telematico come espressamente previsto dalle disposizioni citate in premessa, il rapporto concernente “Le gestioni fuori bilancio dei fondi garanzia per le piccole e medie imprese per i contributi agli interessi per l’internazionalizzazione”.

La presente deliberazione e l’unito rapporto saranno inviati, a cura della Segreteria della Sezione, agli Organi parlamentari e alle Amministrazioni interessate (ai sensi dell’art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 - legge finanziaria 2006 e dell’art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244).

Il presente rapporto è inviato, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

Il consigliere relatore Il presidente

Alessandro Forlani Carlo Chiappinelli

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 31 dicembre 2020

Il dirigente Giuseppe Volpe f.to digitalmente

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RAPPORTO

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SINTESI

L’indagine intende mettere a fuoco e approfondire le dinamiche indotte dall’utilizzazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nel sistema economico e produttivo del nostro Paese, la rispondenza degli effetti della sua utilizzazione agli intenti perseguiti dal legislatore, l’impatto di questo strumento di promozione e sostegno della competitività delle imprese sulle finanze pubbliche, le modalità di accesso e gli aspetti funzionali del Fondo medesimo.

Viene, in particolare, presentata un’analisi quantitativa relativa ai dati inerenti all’utilizzazione stessa, con riferimento alle garanzie rilasciate, agli importi garantiti, ai finanziamenti che la garanzia del Fondo ha consentito di attivare, alle giacenze accantonate.

L’analisi si arresta ai dati rilevati con riferimento all’anno 2019, tenuto conto che il D.L. 23/2020 ha rimodulato l’ampiezza e le caratteristiche del Fondo. Non di meno, considerata la ideale continuità temporale di questo strumento e le ingenti risorse finanziarie a tal fine destinate, nella parte conclusionale si dedicherà un sintetico cenno alle modifiche più recenti, i cui effetti sono ancora in corso di svolgimento, riservandosi, la Sezione, di farne oggetto di specifico approfondimento.

Attraverso il Fondo lo Stato favorisce l’accesso al credito di imprese caratterizzate da limitate dimensioni strutturali e da scarsa capitalizzazione. Nei confronti di tali unità produttive, la disponibilità all’erogazione di linee di credito, alle normali condizioni di mercato, si rivela, infatti, necessariamente più onerosa e più contenuta.

Rendendosi garante nei confronti degli istituti erogatori del credito, lo Stato stimola l’afflusso alle imprese della liquidità necessaria all’attività economica. Il rischio che normalmente incombe a carico dell’istituto che eroga il finanziamento, viene così trasferito in capo al Fondo di garanzia. Nel caso di mancata restituzione del capitale, l’esposizione dell’impresa viene quindi coperta, in larga misura, dal Fondo medesimo. Questa possibilità agevola l’accesso al credito delle piccole e medie imprese a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato. Imprese caratterizzate da strutture ancora fragili e da scarsa capitalizzazione possono così, a determinate condizioni e in presenza di requisiti prefissati, ottenere un finanziamento che, in assenza dell’intervento pubblico affidato al Fondo, non

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verrebbe probabilmente concesso o, comunque, richiederebbe tassi e condizioni più onerosi.

Considerata, dunque, la rilevanza del fenomeno della precarietà e mortalità delle piccole e medie unità produttive, per gli equilibri economico-sociali del sistema Paese, il legislatore ha inteso mitigare gli effetti di quelle dinamiche di mercato che tendano ad ostacolare o precludere l’erogazione del credito alle piccole e medie imprese, da parte degli intermediari tradizionali.

Viene, così, incentivata la penetrazione dei mercati da parte di realtà imprenditoriali che, considerate nel loro insieme, sono comunemente ritenute trainanti per l’economia nazionale. Ed invero, non può sottacersi che fin dal 2008 [con la Comunicazione COM(2008) 394], la Commissione europea aveva puntato a cercare “Una corsia preferenziale per la piccola impresa”, disegnando un nuovo quadro fondamentale per incentivare lo sviluppo delle PMI (un “Small Business Act” per l’Europa), “in quanto creatrici di posti di lavoro e protagoniste nella corsa al benessere delle comunità locali e regionali (…) PMI dinamiche daranno all’Europa il vigore per resistere alle incertezze che genera l’odierno mondo globalizzato”. È a questo quadro unitario di intenti che vanno, dunque, riportate le diverse iniziative che, di volta in volta, hanno impegnato ed ancora impegnano risorse pubbliche di sostegno, ad esempio, alla nascita di PMI, con gli incubatori e gli acceleratori di impresa, o per favorirne la internazionalizzazione o la vocazione all’esportazione, con crediti concessi agli importatori esteri, oppure per il loro rafforzamento patrimoniale, o l’accesso al credito, come nel caso del Fondo in esame.

Esso è finanziato anche con risorse europee ed è stato rafforzato, negli ultimi anni, per contrastare gli effetti della stretta creditizia da parte degli istituti bancari.

Imprese di piccole e medie dimensioni che presentino requisiti di affidabilità ed evidenzino potenzialità di credibile progettualità possono quindi svilupparle, con il supporto di un indebitamento sostenibile, non gravato da tassi troppo onerosi.

Gli istituti erogatori del credito vengono, al tempo stesso, sollevate dallo Stato dal rischio del mancato rientro. L’intervento pubblico tende, dunque all’impulso al sistema produttivo nazionale salvaguardando, al tempo stesso, la stabilità degli istituti di credito. Questo effetto si rafforza attraverso la possibilità, per gli Istituti

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stessi, di ottenere, in caso di incapienza delle risorse del Fondo, la garanzia dello Stato (garante di ultima istanza che consente alle banche di procedere alla

“ponderazione zero”, ossia l’azzeramento dell’accantonamento di capitale sulla quota di finanziamento garantita).

Dal tempo della grande crisi finanziaria del 2008, il fondo ha evidenziato un sensibile incremento nella sua utilizzazione, che si accentua a partire dal 2012.

Nel decennio 2008-2018 il finanziamento garantito dal Fondo ha registrato un incremento dell’815% e un effetto moltiplicatore di circa 10 volte l’importo delle risorse pubbliche accantonate.

L’impatto sulla finanza pubblica, si è rivelato, peraltro, piuttosto contenuto, con elevato effetto leva. In considerazione dell’incremento dell’utilizzazione del Fondo, nell’ultimo ventennio, lo stesso può ritenersi, nel presente quadro ordinamentale, tra i principali strumenti di incentivazione delle piccole e medie imprese.

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CAPITOLO I

OGGETTO E FINALITÀ DEL FONDO

1. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

La presente indagine ha riguardato una peculiare tipologia di gestione fuori bilancio1, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, introdotto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000. Tale strumento è stato istituito ai fini di facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese e consentire loro una più stabile, continuativa e produttiva competizione nei mercati di riferimento.

Il Fondo viene, dunque, utilizzato per sostenere le imprese più fragili, in termini di capitalizzazione, attraverso la concessione di una garanzia pubblica. Il Fondo stesso, infatti, si rende garante nei confronti dell’istituto bancario che finanzia l’impresa.

Il Fondo assume una funzione di particolare rilevanza nel contesto socio- economico del nostro Paese, considerando che le piccole e medie imprese italiane sono caratterizzate da una diffusa condizione di scarsa capitalizzazione e difficilmente si rivelano in grado di ricorrere a fonti di finanziamento diverse da quelle bancarie. Con la crisi finanziaria importata dagli Stati Uniti d’America, dopo il fallimento della Lehman – Brothers nel 2008 e la conseguente adozione, anche in Europa, di misure più rigorose per il sistema bancario, ai fini della concessione del credito, si è determinato un affanno ulteriore per le piccole e medie imprese. Un sistema bancario gravato da regole più stringenti e allarmato da crisi ricorrenti che hanno indotto anche una diffusa diffidenza nell’opinione pubblica, tende, infatti, a tutelarsi con maggiore cautela da possibili intensificazioni delle sofferenze, evidenziando una più ridotta disponibilità all’erogazione del credito, soprattutto nei

1 La legge 1041/1971 e il Regolamento approvato con DPR 689/1977 hanno definito la disciplina organica delle gestioni fuori bilancio, di competenza della Pubblica Amministrazione Centrale, benché inerenti a flussi di entrata e di spesa non registrati nel bilancio dello Stato, né soggetti alle ordinarie procedure di controllo. La legge 559/1993 ne ha disciplinato la soppressione, riconducendone alcune al bilancio. Per quelle escluse dalla soppressione (artt. 23-24) sono, comunque, previsti l’obbligo di rendicontazione e il controllo della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti. Nel nostro ordinamento amministrativo sono previste tre diverse tipologie di gestioni fuori bilancio: il Fondo rotativo, il Fondo di garanzia e i fondi che erogano i prestiti agevolati o prevedono contributi a fondo perduto.

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confronti delle piccole e medie imprese, ritenute più a rischio di mancato rientro, rispetto alle esposizioni assunte.

Questa tendenza potrebbe determinare o la preclusione dell’apertura di credito o la richiesta di tassi di interesse troppo alti, innescando così spinte depressive nel sistema produttivo italiano, il cui dinamismo è fondato, in larga misura, proprio sul ruolo svolto dalle piccole e medie imprese, nel tessuto economico nazionale. Imprese spesso caratterizzate da notevoli potenzialità, sotto il profilo della qualità del prodotto, del know how, della creatività e delle competenze e professionalità, ma caratterizzate, come è stato rilevato, da una carente capitalizzazione originaria che alimenta l’allarme degli istituti di credito, in ordine alle capacità di rientro.

Idee innovative, iniziative ed investimenti potenzialmente forieri di valore aggiunto, in termini di nuova ricchezza, occupazione e innovazione tecnologica, rischiano così di non trovare adeguata copertura finanziaria o di conseguire credito condizionato all’erogazione di interessi da tassi particolarmente elevati.

Tale strumento ha consentito di evitare l’espulsione dal mercato di migliaia di piccole e medie imprese, assumendo un ruolo più incisivo dopo il 2009, favorito dal riconoscimento della garanzia dello Stato quale garante di ultima istanza 2. (Lo sviluppo del Fondo si colloca, peraltro, in netta controtendenza con i risultati del mercato ordinario del credito, che ha rivelato un andamento decrescente nell’ultimo decennio).

La garanzia del Fondo ha supportato, inoltre, gli interventi pubblici di sostegno agli investimenti previsti dalla cosiddetta “nuova Sabatini”, come anche all’innovazione, attraverso le start-up innovative e alla coesione territoriale e all’autoimpiego.

Ha concorso alle azioni volte a fronteggiare condizioni imprenditoriali particolarmente critiche, come nel caso delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione

2 Art. 11, comma 4 del DL 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e conseguente Comunicazione della Banca d’Italia del 3 agosto 2009. La garanzia di ultima istanza (Lender of last resort – LOIR - ideata per la prima volta da Henry Thorton nel 1802 e elaborata da W. Bagehot nel 1873, consente allo Stato di fornire liquidità nell’ipotesi di mancato funzionamento della garanzia prestata dal Fondo, come stabilito dal d.m.

25 marzo 2009. Essa opera in base ai criteri definiti con apposito decreto Mef ed i relativi oneri sono ricompresi nelle voci di spesa dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

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dell'attività di società industriali di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai suddetti requisiti (c.d. indotto ILVA)3, e al sostegno delle operazioni di garanzia concesse a favore delle imprese femminili e delle professioniste 4.

Tra le operazioni di più recente ammissione alla garanzia prestata dal Fondo, merita di essere segnalata la costituzione di una sezione speciale, denominata

“Garanzia sviluppo media impresa”, istituita dall’art. 17 del DL 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita), destinata a favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale e fino a 30 anni (medio-lungo termine) erogati alle imprese da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno il 60 per cento a investimenti in beni materiali. A tal fine, la dotazione del fondo è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019.

Sempre il citato art. 17, comma 2, ha esteso la garanzia del Fondo in favore delle società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni o titoli similari emessi da piccole e medie imprese. L'importo massimo garantibile, per ciascun soggetto beneficiario finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui al secondo periodo, non può essere superiore a 5 milioni di euro a valere sulle disponibilità del citato Fondo. Entrambe le misure demandano a un successivo decreto interministeriale (MISE-MEF), nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la disciplina, i requisiti ee le caratteristiche delle tipologie di operazioni ammissibili, le condizioni i criteri e le modalità di accesso alla garanzia della sezione speciale, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente articolo.

3 Art. 2-bis, D.L. 5 gennaio 2015, n. 1, introdotto nella legge di conversione 4 marzo 2015, n. 20.

4 Circolare del Gestore del Fondo n. 15/2016.

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2. I soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dell’azione del Fondo sono, quelle unità produttive che presentano i parametri dimensionali previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (decreto del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 238/2005) e dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003 5.

Ai sensi del Titolo I dell’Allegato alla menzionata Raccomandazione, si considera impresa “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. Sono considerate tali anche le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica”.

Le più recenti “Disposizioni operative del Fondo di Garanzia” (in vigore dal 15 marzo 2019, approvate con decreto ministeriale 12 febbraio 2019), definiscono il perimetro delle PMI, costituito dalle microimprese, dalle piccole imprese e dalle medie imprese, costituite anche in forma cooperativa, iscritte nel Registro delle imprese, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo. In particolare, per quanto riguarda i parametri dimensionali, sono definite:

a) “Medie imprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

b) “Piccole imprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

c) “Microimprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese

5 Cfr anche le specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005. I criteri dimensionali coincidono con quelli riportati nell’Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014

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associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Nel tempo, si sono aggiunte:

d) le “PMI Innovative”, che sono le imprese, di piccola e media dimensione, costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa, che hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione europea, purché con una sede produttiva o una filiale in Italia, con l’ultimo bilancio e l’eventuale consolidato certificato, le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato e che non sono già iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle startup innovative e agli incubatori certificati 6;

e) le “startup innovative”, imprese costituite in società di capitali, anche in forma cooperativa, da meno di cinque anni, il cui oggetto sociale esclusivo o prevalente si identifichi nello sviluppo, la produzione, la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico 7;

f) gli “incubatori certificati” (di Start-up innovative), società di capitali costituite anche in forma cooperativa;

g) i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli esercenti «professione non organizzata in ordini o collegi», aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013, con il limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.

Il Fondo procede alle proprie valutazioni, ai fini del rilascio della garanzia, in base

6 Sono innovative le imprese che rispondono ad almeno due dei tre criteri seguenti: 1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione; 2) impiegano almeno 1/5 della forza lavoro complessiva scelto tra personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale; siano titolari, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

7 Per le startup innovative e gli incubatori certificati si rinvia al Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

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al business plan, presentato dalle imprese interessate.

L’art. 39, D.L. 06/12/2011, n. 201, ha stabilito che la garanzia diretta e la controgaranzia possono essere concesse a valere sulle disponibilità del Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie, purché rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria.

L'importo massimo garantito per singola impresa è di 2,5 milioni di euro per le tipologie di operazioni finanziarie. Una quota non inferiore 50% per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a 500.000 euro d'importo massimo garantito per singola impresa 8.

8 Vale la pena segnalare che, in base alle nuove disposizioni operative del Fondo, applicabili per le domande presentate a partire dal 15 marzo 2019, le condizioni di accesso delle PMI innovative alla garanzia del Fondo si discostano significativamente rispetto a quanto previsto per le startup innovative e gli incubatori certificati.

Fermo restando l’elemento della gratuità e la percentuale di copertura nella misura dell’80% dell’operazione, a prescindere dal rating dell’azienda – mentre per le altre società il livello di copertura è variabile e, non di rado, più basso, per le PMI innovative non trova applicazione il criterio dell’automaticità dell’intervento del Fondo, dal momento che sono ora soggette in ogni caso a una valutazione del merito creditizio da parte del Fondo. Si specifica inoltre che, come già in passato, alle PMI innovative è negato tout court l’accesso al Fondo nel caso esse siano classificate nella fascia di merito creditizio più bassa (nella nuova scala, la quinta, infra tab. 3).

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CAPITOLO II

QUADRO NORMATIVO

1. Norme di regolazione del Fondo

Con Decreto ministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 febbraio 2019 sono state approvate nuove condizioni di ammissibilità e definite nuove modalità di accesso, operative a partire dal 15 marzo 2019; è entrata, dunque, in vigore la normativa considerata “la riforma del Fondo”, in base all’art. 2, comma 6, del citato DL 21 giugno 2013, n. 69, tesa a consolidare la funzione della garanzia pubblica “a ponderazione zero”. Si tratta, come detto, della garanzia di ultima istanza dello Stato che consente alle banche di azzerare l’accantonamento di capitale sulla quota di finanziamento garantita. Tale garanzia ha importanti effetti sulla riduzione del rischio del credito e determina un miglioramento delle condizioni applicate dalle banche 9.

L’attività del Fondo, successivamente alla legge istitutiva, è stata oggetto di ulteriori interventi normativi.

In particolare, il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, che ha previsto la concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti garantiti dal Fondo, attuato con DM 25/03/2009. Tale ultimo decreto ministeriale ha esteso l’intervento del Fondo alle imprese artigiane ed introdotto la possibilità di contributi da parte delle regioni e altri enti pubblici.

Successivamente il DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha modificato le modalità di intervento del Fondo, elevando le percentuali di copertura, prevedendo le garanzie di portafogli e stanziando 1,2 miliardi per il triennio 2012-2014; inoltre, il DL 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha previsto l’intervento del Fondo in favore delle

9 In precedenza, era stato adottato il decreto ministeriale regolamentare n. 248 del 31 maggio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 1999, che fissava i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo

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“start-up innovative” e degli “incubatori certificati” 10.

Successivamente, con il DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è stato rafforzato l’intervento del Fondo con l’introduzione di criteri di valutazione più flessibili in chiave anticiclica, semplificando procedure e modalità di presentazione delle domande. La garanzia viene, altresì, estesa ai professionisti e viene prevista la garanzia sulla “Sabatini bis” 11.

Con riferimento alla normativa UE sugli aiuti di Stato, l’operatività del Fondo può realizzarsi tanto in “de minimis”, quanto tramite un regime comunicato in esenzione, ai sensi del Regolamento 651/2014, artt. 17, 21 e 22.

L’importo dell’aiuto in ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo), corrispondente alle garanzie concesse, viene calcolato applicando il “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI”, notificato dal Mise ed approvato dalla Commissione europea con decisione 4505 del 6 luglio 2010.

2. Gli stanziamenti di legge, i contributi a favore del Fondo e le disponibilità al 31/12/2019

Negli ultimi quattro anni, in base a disposizioni di legge, sono stati stanziati circa 3,6 miliardi a favore del Fondo, destinatario, inoltre, di ulteriori 550 milioni di euro tramite contributi e/o fondi comunitari 12.

Gli stanziamenti a favore del Fondo, negli ultimi quattro anni, sono graficamente riepilogati nella tabella che segue (Tab. n. 1).

10 Altre misure finanziarie destinate alle startup innovative ad alto contenuto tecnologico hanno già costituito oggetto di attenzione da parte di questa Sezione, che vi ha dedicato l’indagine “Smart & Start Italia”, refertata con la deliberazione 30 dicembre 2019, n. 22/2019/G.

11 Per gli approfondimenti si rinvia alla relazione “Le misure per il sostegno alla competitività delle imprese (d.l.

n. 69/2013 e successive modificazioni, c.d. NUOVA SABATINI)”, approvata dalla Sezione con deliberazione 25 ottobre 2018 n. 21 (rel. Martelli).

12 Viene utilizzato il cc 22034 (MISE) le cui risorse sono gestite da Mediocredito centrale, alimentato da capitoli degli stati di previsione del MISE (7342-7345).

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Tabella n. 1 – Stanziamenti di legge

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dall’Amministrazione

La gestione contabile, al 31 dicembre 2019, già oggetto di esame da parte delle Sezioni Riunite in sede di Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2019, registra un saldo sul conto di Tesoreria 22034 pari a circa 6,4 miliardi e presenta risorse giacenti, in pari data, su un conto postale, per circa 12 milioni.

Tra le entrate, la voce più rilevante è costituita dalle assegnazioni provenienti dallo Stato, che ammontano a 1.663,5 milioni di cui:

- 300,0 milioni a valere su risorse del Fondo sviluppo e coesione, come da delibera CIPE n. 94 del 2017, ai sensi dell’art. 1, comma 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da utilizzare per il rilascio di garanzie, nel rispetto del criterio di riparto percentuale dell’80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro

Valori in milioni di euro

2016 2017 2018 2019 Totale

Stanziamenti di legge non ancora versati Sezione speciale Autotrasporto merci per conto di terzi - D.M. del 27/7/2010 10,0 10,0

Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità 4,0 4,0 8,0

Legge di stabilità 2014 704,1 704,1

Contributi volontari per la microimprenditorialità 4,1 5,1 2,6 6,2 18,0

Legge di stabilità 2016 - Sezione aziende sequestrate e confiscate D.M. 04/11/2016 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 conv. L. n. 33 del 9.4.09 - Misure urgenti a sostegno dei

settori industriali in crisi (art. 7-quinquies, co. 5) 100,0 100,0

D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il

finanziamento di esigenze indifferibili 895,0 895,0

Riserva PON Imprese e Competitività 2014-2020 51,3 54,5 2,8 108,6

Sezione speciale Friuli Venezia Giulia 2014-2020 5,0 5,0

Sezione speciale Sicilia 2014-2020 25,7 25,7 51,4

Sezione speciale Veneto 2014-2020 3,8 1,3 5,1

Sezione speciale Lazio 2014-2020 1,3 1,3

Sezione speciale Campania 2014-2020 7,5 7,5

Sezione speciale Calabria 2014-2020 1,3 1,3

Sezione speciale Emilia Romagna 2014-2020 2,6 2,6

Sezione speciale Piemonte 2014-2020 6,0 6,0

Articolo 9, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 300,0 223,0 523,0

Delibera CIPE del 22.12.2017 su risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 300,0 300,0

Delibera CIPE del 22.10.2018 su risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 30,0 30,0 270,0

Resto al Sud 40,0 34,0 74,0

Articolo 22 decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 435,0 435,0

Sezione imprese MID CAP 150,0 150,0

Articolo 41 decreto-legge 26 ottobre 2019 , n. 124 670,0 670,0

Totale 825,2 1.258,4 367,7 1.666,6 4.117,9 270,0

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Nord. La delibera CIPE n. 49 del 2018 ha assegnato al Fondo di garanzia gli ulteriori 300 milioni previsti dalla suddetta norma di legge. Nel corso del 2019, sono stati effettuati trasferimenti, a favore di Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale, per 330 milioni;

- 2,8 milioni a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” FESR 2014-2020, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 13 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2017;

- 2,6 milioni a valere sulle risorse del Programma operativo regionale FESR 2014- 2020 Emilia-Romagna, a seguito dell’istituzione della relativa sezione speciale, ai sensi dall’accordo sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla regione il 11 febbraio 2019;

- 3,2 milioni a valere sulla riserva del Fondo a sostegno della microimprenditorialità;

- 435,0 milioni, ai sensi dell’art. 22 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

- 3,0 milioni a valere sulla riserva del Fondo per le imprese sequestrate e confiscate;

- 25,7 milioni a valere sulle risorse del Programma operativo regionale FESR 2014- 2020 Sicilia, a seguito dell’istituzione della relativa sezione speciale, ai sensi dall’accordo sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla regione del 20 luglio 2018;

- 34,0 milioni a valere sulla sezione speciale “Resto al Sud”;

- 150,0 milioni per l’istituzione della sezione a sostegno delle imprese mid-cap293;

- 6,0 milioni a valere sulle risorse del Programma operativo regionale FESR 2014- 2020 Piemonte, a seguito dell’istituzione della relativa sezione speciale, ai sensi dall’accordo sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla regione del 1° luglio 2019;

- 1,3 milioni a valere sulle risorse del Programma operativo regionale FESR 2014- 2020 Veneto, a seguito dell’istituzione della relativa sezione speciale, ai sensi dall’accordo sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero

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dell’economia e delle finanze e dalla regione del 5 ottobre 2018;

- 670,0 milioni, ai sensi dell’art. 41 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Le uscite ammontano, complessivamente, a circa 688,3 milioni, di cui circa 558 milioni per perdite liquidate e circa 80 milioni per spese di gestione.

I dati forniti dal gestore sul saldo iniziale e finale 2019 del conto non sono coincidenti con quelli indicati nell’Allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio per l’anno 2020-2022, in quanto quest’ultimo non considera le risorse giacenti su altri conti correnti diversi dal conto n. 22034 13.

Al 1° gennaio 2020, le disponibilità finanziarie libere da impegni per la concessione di nuove garanzie ammontano a euro 1,4 miliardi, ripartite per riserve e sezioni del Fondo come indicato nella seguente tabella (Tab. n. 2).

13 Dati tratti dalla Relazione sul Rendiconto generale dello Stato – anno 2019, delle Sezioni Riunite in sede di controllo, Vol I, tomo II.

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Tabella n. 2 – Disponibilità finanziarie

Valori in milioni di euro Disponibilità residue Impegni Totale

Fondo nazionale (Misura attiva) 1.097,88 3.729,33 4.827,21

Sezione Resto al Sud (Misura attiva) 33,02 40,98 74,00

Fund raising Regione Friuli Venezia Giulia 20014-2020 (Misura attiva) 3,04 1,52 4,93

Fund raising Regione Sicilia 20014-2020 (Misura attiva) 2,23 49,07 51,30

Fund raising Regione Veneto 20014-2020 (Misura attiva) 1,44 3,56 5,00

Fund raising Regione Calabria 20014-2020 (Misura attiva) 0,13 1,12 1,25

Fund raising Regione Campania 20014-2020 (Misura attiva) 1,14 6,36 7,50

Fund raising Regione Lazio 20014-2020 (Misura attiva) 1,25 0,00 1,25

Fund raising Regione Emilia Romagna 20014-2020 (Misura attiva) 1,35 1,22 2,58

Sezione Dipartimento Pari Opportunità (Misura attiva) 8,32 3,32 11,64

Sezione Dipartimento Pari Opportunità Stari Up (Misura attiva) 5,98 5,62 11,60

Programma Operativo Nazionale Imprese e competitività 2014-2020 - Regioni in transizione (Misura

attiva) 3,15 8,04 11,18

Programma Operativo Nazionale Imprese e competitività 2014-2020 - Regioni meno sviluppate

(Misura attiva) 44,86 52,41 97,27

Sezione speciale di garanzia "Progetti di ricerca e innovazione", a copertura delle prime perdite su

portafogli di un insieme di progetti, costituiti da finanziamenti concessi dalla BEI (Misura attiva) 1,21 100,00 101,21 Sezione speciale per interventi di garanzia in favore del Microcredito destinati alla

microimprenditorialità (Misura attiva) 5,96 44,23 50,19

Sezione per interventi in favore delle imprese confiscate o sequestrate (Misura attiva) 11,99 0,01 12,00

Sezione speciale impreese Mid Cap (Misura attiva) 150,00 0,00 150,00

Fund raising Regione Piemonte 2014-2020 (Garanzia diretta) (Misura da attivare) 6,00 0,00 6,00

C.C.I.A.A. Bergamo (Misura non attiva) 0,35 0,00 0,36

C.C.I.A.A. Bologna (Misura non attiva) 0,26 0,00 0,26

C.C.I.A.A. Brescia (Misura non attiva) 0,41 0,00 0,42

C.C.I.A.A. Cremona (Misura non attiva) 0,02 0,00 0,02

C.C.I.A.A. Firenze (Misura non attiva) 0,17 0,01 0,18

C.C.I.A.A.Genova (Misura non attiva) 0,18 0,00 0,18

C.C.I.A.A. Milano (Misura non attiva) 0,42 0,02 0,45

C.C.I.A.A. Modena (Misura non attiva) 0,34 0,02 0,36

C.C.I.A.A. Monza-Brianza (Misura non attiva) 0,25 0,00 0,25

C.C.I.A.A. Varese (Misura non attiva) 0,20 0,00 0,20

Fund raising Regione Lazio 2007-2013 (Misura non attiva) 0,00 20,48 20,48

Fund raising Regione Sicilia 2007-2013 (Misura non attiva) 0,00 37,25 37,25

Fund raising Regione Campania 2007-2013 (Misura non attiva) 0,00 48,72 48,72

Fondo Autotrasporto per conto terzi (Misura non attiva) 20,81 21,17 41,98

Programma Operativo Nazionale (Ricerca e competitività 2007-2013) (Misura non attiva) 0,00 725,05 725,05

Sezione Dipartimento per l'informazione e l'editoria (Misura non attiva) 7,41 0,01 7,42

Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo - FESR 2007-2013 - Asse

II A.1 - A.2 - A.3" (Misura non attiva) 15,04 52,52 67,56

Programma Operativo Interregionale "Interventi di attivazione filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio - attività 1.1"

(Misura non attiva) 0,00 1,77 1,77

Programma Operativo Interregionale "Interventi a sostegno dello sviluppo dell'imprenditoria collegata alla ricerca e alla approvazione di tecnologie innovative nel settore delle fonti rinnovabili -

attività 1.2" (Misura non attiva) 0,00 0,57 0,57

Programma Operativo Interregionale "Intervento a sostegno dello sviluppo dell'imprenditoria collegata al risparmio energetico con particolare riferimento alla creazione di imprese e alle reti -

attività 2.1" (Misura non attiva) 0,00 0,10 0,10

Programma Operativo Interregionale "Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da

cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento - attività 2.5" (Misura non attiva) 0,00 0,75 0,75

Totale 1.424,81 4.955,23 6.380,44

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dall’Amministrazione

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3. La governance del Fondo 3.1 Il Consiglio di gestione

L'amministrazione del Fondo è affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese (art. 1, comma 48, legge 27 dicembre 2013, n. 147). Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni.

Al Consiglio di gestione è affidata l’amministrazione del Fondo ai sensi dell’art. 47 del TUB ed è competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del Fondo medesimo.

Si riunisce con cadenza settimanale e assume le disposizioni di carattere generale e le condizioni di ammissibilità alla garanzia e, con riferimento alle singole operazioni, l’ammissione alla garanzia, le quote di accantonamento, il versamento degli acconti, la liquidazione delle perdite, le revoche e qualsiasi altra modifica. Inoltre, approva la situazione contabile del Fondo, la rendicontazione delle disponibilità, gli impegni e le insolvenze alla data del 31/12 precedente e segnala al Ministero dello Sviluppo Economico la necessità di integrazione delle risorse del Fondo.

Le disposizioni operative vengono adottate in ordine a diversi ambiti inerenti alle attività del Fondo, dalle modalità di intervento, ai soggetti richiedenti la garanzia, dalle condizioni di ammissibilità della garanzia, ai criteri di valutazione delle imprese, dalle misure di copertura della garanzia, alla procedura per la concessione e

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per l’eventuale escussione della stessa, nonché ai controlli documentali.

1.2 Il Gestore del Fondo

Al Gestore compete ricevere e istruire le domande di ammissione alla garanzia, valutando altresì il merito di credito dei richiedenti.

In base all’esito di una gara bandita dal MISE per la gestione di attività istruttorie tecnico-amministrative e contabili del Fondo è stata stipulata il 28 marzo 2012 la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e Mediocredito Centrale S.p.a.

(oggi Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.a) in qualità di mandataria del RTI costituito con Artigiancassa S.p.a., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a., Mediocredito Italiano S.p.a., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.a. in qualità di mandanti.

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CAPITOLO III LE PROCEDURE

1. Peculiarità funzionali del Fondo e agevolazioni per le imprese

Sotto il profilo delle peculiarità inerenti all’attività dell’istituto, si rileva l’assenza di condizionamenti da parte del Fondo, in ordine alla definizione del tasso di interesse e delle condizioni di rimborso che sono concordati esclusivamente tra banca e cliente. Ciò significa che il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti, mentre sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

La banca può assicurare, tuttavia, condizioni più favorevoli, in quanto rassicurata dalla sensibile riduzione del rischio, resa possibile dalla garanzia del Fondo.

Quest’ultimo può garantire fino all’80% del finanziamento erogato e la garanzia stessa non può superare, per ogni singola impresa, l’importo di 2,5 milioni di euro.

È prevista una forma di garanzia “diretta” agli istituti bancari erogatori del credito, una controgaranzia in favore di altri soggetti che si siano resi garanti di prima istanza verso le banche (confidi e/o altri fondi) e forme di “cogaranzia” diretta in favore delle banche finanziatrici in collaborazione con un confidi o con un altro fondo di garanzia.

Le imprese sono, inoltre, in virtù dell’intervento del Fondo stesso, esonerate dall’obbligo di prestare garanzie collaterali (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo che non offre comunque contributi in denaro. Dunque, la garanzia pubblica si sostituisce – o, eventualmente, si affianca - alle garanzie reali portate dalle imprese.

Viene utilizzato il cc 22034 (MISE) le cui risorse sono gestite da Mediocredito centrale, alimentato da capitoli degli stati di previsione del MISE (7342-7345).

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2. Accesso alla garanzia

I soggetti che intendano accedere alla garanzia del Fondo devono richiedere l’accreditamento al Gestore, anche ai fini di ottenere le credenziali per utilizzare il Portale del Fondo stesso. Solo attraverso tale strumento è possibile, attualmente, inviare e monitorare le richieste di ammissione alla garanzia stessa da parte dei richiedenti.

Questi ultimi devono, tuttavia, preliminarmente, acquisire ed esaminare la documentazione utile a verificare i requisiti di ammissibilità alla garanzia, con riferimento all’impresa beneficiaria e all’operazione finanziaria. Una volta accreditati sul Portale, i richiedenti stessi compilano sul Portale stesso le richieste di ammissione, inserendo la necessaria documentazione.

Una volta conclusa tale attività di compilazione, viene prodotto, in automatico, il modulo di ammissione alla garanzia.

I dati caricati sul Portale vengono acquisiti dal sistema interno al Gestore, consentendo così al medesimo di svolgere l’attività istruttoria.

Ai fini dell’accesso alla garanzia sono previste due diverse procedure. La prima attraverso il modello di valutazione fondato sulla probabilità di inadempimento dell’impresa beneficiaria. Viene utilizzato a tal fine un criterio di “rating scale”, articolato su 5 classi di merito creditizio.

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Tabella n. 3 - Classi di merito creditizio

CLASSE AREA

Tasso di default (valori dei cut

off) DESCRIZIONE

1 Sicurezza 0,12%

Soggetto caratterizzato da un profilo economico e da una capacità di far fronte agli impegni molto buoni.

Il rischio di credito è basso.

2 Solubilità 1,02% Soggetto caratterizzato da un'adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari.

Il rischio di credito è contenuto.

3 Vulnerabilità 3.62% Soggetto caratterizzato da tratti di vulnerabilità.

Il rischio di credito è accettabile.

4 Pericolosità 9,43% Soggetto caratterizzato da elementi di fragilità.

Il rischio di credito è significativo.

5 Rischiosità > 9,43%

Soggetto caratterizzato da problemi estremamente gravi, che pregiudicano la capacità di adempiere alle obbligazioni assunte, ovvero già in stato di default.

Il rischio di credito è elevato.

Fonte: Elaborazione Cdc su dati forniti dal Mise.

La seconda procedura viene espletata attraverso il modello di valutazione per le imprese start up. Viene analizzato il business plan, unitamente ai bilanci di previsione triennali. Vengono considerati aspetti di tipo qualitativo e quantitativo per un’adeguata valutazione del merito di credito.

3. Accantonamento a titolo di coefficiente di rischio

Sulla singola garanzia viene effettuato un accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, soggetto a successivi aggiustamenti, in base alle eventuali segnalazioni di deterioramento che i richiedenti devono comunicare al Fondo.

Secondo il modello di gestione, gli accantonamenti devono essere disposti nella fase di ammissione della garanzia (con accantonamenti diversificati per procedura di presentazione della domanda di accesso alla garanzia e rischiosità dell’operazione garantita), in quella di comunicazione dell’evento di rischio da parte del richiedente e, infine, in quella in cui viene richiesta l’escussione da parte del richiedente stesso.

Nel corso di ognuna delle riunioni settimanali del Consiglio, viene verificato il rispetto del floor minimo dell’8,0%, raffrontando l’importo accantonato a titolo di

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coefficiente di rischio e l’importo garantito.

Il Gestore integra il Fondo Accantonamento Supplementare, che viene costituito affinché nello stesso confluiscano le risorse che devono assicurare nel tempo una determinata consistenza degli accantonamenti prudenziali. Tale integrazione viene disposta dal Gestore, attingendo dalle disponibilità finanziarie libere da impegni, nel caso in cui il rapporto tra l’importo accantonato a titolo di coefficiente di rischio e l’importo garantito cui si è sopra menzionato sia inferiore all’8,0%.

Nel caso in cui il rapporto risulti invece maggiore dell’8,0%, il Gestore provvede, sempre ai fini di assicurare l’adeguata consistenza degli accantonamenti prudenziali, a ridurre la consistenza del Fondo Accantonamento Supplementare, entro i limiti delle integrazioni intervenute in precedenza, reintegrando le disponibilità del Fondo.

In seguito all’avvenuta presentazione delle richieste di garanzia, a partire dal 15 marzo 2019, vengono applicate percentuali di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio in vigore. Con riferimento alle stesse, è prevista una distinzione tra le operazioni finanziarie valutate sulla base del modello che prevede la segmentazione delle aliquote di accantonamento in base alla classe di merito del soggetto beneficiario e alla durata dell’operazione finanziaria, da un lato e, dall’altro, quelle operazioni che risultino escluse dall’applicazione del richiamato modello di valutazione, con articolazione delle misure di accantonamento in funzione della tipologia di operazione.

4. Le commissioni di garanzia

Il Fondo consente alle imprese di fruire della necessaria garanzia a fronte del versamento di una commissione per coprire i rischi e i costi amministrativi e di gestione. La commissione a favore del Fondo medesimo deve essere versata entro tre mesi dalla data di approvazione della delibera di ammissione da parte del Consiglio di gestione. Da tale obbligo, previsto a pena di decadenza dalla garanzia stessa, sono esenti le operazioni riferite a start-up innovative o incubatori certificati o PMI innovative, oltre alle operazioni di microcredito e a quelle operazioni finanziarie non afferenti al capitale di rischio, ai sensidell’art. 25 c. 5 del d.l. 18 ottobre 2012, n.

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179 14. La commissione non è inoltre dovuta per le operazioni di sottoscrizione di mini bond e per gli investimenti in quasi-equity, riferiti a imprese con sede legale e/o sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno, imprese femminili e piccole imprese dell’indotto di altre imprese che siano state poste in amministrazione straordinaria, micro, piccole e medie imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete, dalle imprese sociali e da quelle di autotrasporto. Si è inteso, in tal guisa, tutelare determinati settori, in ragione del valore sociale e/o strategico di determinate categorie di imprese o di condizioni tendenzialmente più fragili e penalizzate.

Diverse variabili incidono nella determinazione dell’ammontare della commissione (che viene versata “una tantum”). Si tiene conto della tipologia di operazione, della dimensione dell’impresa beneficiaria e dell’area territoriale di riferimento. Nella seguente tabella sono indicate le percentuali sull’importo massimo garantito dal Fondo, in base ai diversi parametri, ai fini del calcolo della commissione dovuta.

14 “[c. 5.] Ai fini del presente decreto l'incubatore di start-up innovative certificato, di seguito: «incubatore certificato» è una società' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultra larga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;

c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;

e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza è valutata ai sensi del comma 7”.

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