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CHE COSA SONO GLI AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE CON GARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

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FOGLIO INFORMATIVO

AFFIDAMENTI in CONTO ANTICIPO DI EFFETTI / FATTURE / CON- TRATTI e CONTO UNICO con garanzia del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione legale: Banca Popolare dell’Alto Adige Spa

Sede legale e amministrativa: Via del Macello, 55 – 39100 Bolzano

Telefono: 800 585 600 Email: gsinfo@volksbank.it PEC segreteriadirezione@pec.volksbank.it Indirizzo del sito internet: www.volksbank.it

Ubicazione server del Centro Servizi: Padova Codice Banca ABI: 5856-0

Codice BIC: BPAAIT 2B

Numero di iscrizione all´Albo delle Banche presso la Banca d´Italia: 5856

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese (cod. fiscale/P. Iva): 00129730214 Autorità di controllo: Banca d’Italia con sede in Via Nazionale 91 – 00184 Roma

Sistema di garanzie cui la Banca aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia e Fondo Interban- cario di tutela dei Depositi

CHE COSA SONO GLI AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE CON GARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

È possibile richiedere, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, che gli affi- damenti a breve termine vengano assistiti dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni, il cui scopo è di facilitare l’accesso al credito delle PMI attraverso l’intervento di garanzia dello Stato. In tal caso, essendo la banca soggetto richiedente accreditato presso il Fondo, verrà valutata l’ammissibilità all’intervento di garanzia. Il ricorso alla Garanzia Diretta del Fondo ex Legge 662/96 comporta necessariamente il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti e della normativa che regola il Fondo, reperibile sul sito in- ternet www.fondidigaranzia.it

La garanzia concessa “a prima richiesta” da MCC è diretta, esplicita, incondizionata, irrevoca- bile. La garanzia copre l’ammontare dell’esposizione della Banca nei confronti dei destinatari dei finanziamenti ed è concessa secondo il regime “de minimis“ sugli aiuti di Stato.

Per i Finanziamenti assistiti dal Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 è prevista, nei casi stabiliti dalle Disposizioni Operative del Fondo, l'applicazione da parte del Fondo mede- simo di una commissione "una tantum".

Maggiori dettagli sulle Disposizioni Operative del Fondo sono reperibili sul sito internet www.fondidigaranzia.it

I finanziamenti senza piano di ammortamento richiedono obbligatoriamente l’apertura di un conto corrente o conto anticipi presso la Banca sul quale, però, non siano già regolati altri affi- damenti senza piano di ammortamento.

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CHE COS’E’ L’OPERAZIONE DI ANTICIPO

Con questa operazione la banca concede al cliente un affidamento, che può essere utilizzato con una (forma specifica) o più modalità di utilizzo (forma promiscua) regolate da specifiche condizioni economiche e clausole contrattuali:

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare in una o più volte questa somma a fronte della presentazione di documenti che attestano un credito verso terzi.

Le specifiche operazioni sono:

Operazione di anticipo effetti: operazione con la quale la banca anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi a fronte di una presentazione da parte del cliente stesso di titoli cambiari, Ri.Ba., SDD o Mav che rappresentano il suddetto credito. Sul conto corrente di corrispondenza del cliente l’importo anticipato viene reso disponibile (conto unico) o accreditato (anticipo imme- diato con conto anticipi).

Operazione di anticipo fatture: operazione con la quale la banca anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi a fronte di una presentazione da parte del cliente stesso di fatture, che rappresentano il suddetto credito. L’importo presentato (in percentuale variabile sull’importo delle fatture) viene accreditato sul conto corrente di corrispondenza del cliente (anticipo imme- diato con conto anticipi) oppure reso disponibile (conto unico).

Operazione di anticipo di contratti e certificati auto: operazione con la quale la banca anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi a fronte di una presentazione da parte del cliente stesso di contratti, che rappresentano il suddetto credito. L’importo anticipato (in percentuale variabile sull’importo delle fatture) viene accreditato sul conto corrente.

I principali rischi sono costituiti dalla variazione in senso sfavorevole delle condizioni economi- che (tassi d‘interesse e spese), ove contrattualmente previsto e dall’impossibilità di beneficiare di eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso quando questi scendono al di sotto della soglia indi- cata, se è prevista la clausola di tasso minimo.

La clausola sbf (salvo buon fine) presuppone che l’importo del credito sia riaddebitato al cliente se l’operazione di incasso non avesse buon fine.

REQUISITI PER RICHIEDERE IL PRODOTTO

Presupposto di queste operazioni è la concessione di uno specifico affidamento da parte della banca e la titolarità di un conto corrente di corrispondenza.

Presupposto di una operazione in conto unico è la concessione di uno specifico affidamento.

Per l’affidamento la Banca richiederà l’acquisizione della Garanzia del Fondo di Garanzia PMI, ai sensi della Legge 662/1996, attualmente gestito da Mediocredito Centrale in qualità di banca mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese che gestisce il Fondo. Per l’esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda alle Disposizioni Operative

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CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO’ COSTARE L’AFFIDAMENTO

Tipologia Finanziamento

Anticipo di ef- fetti

Anticipo in conto unico

Anticipo fat- ture

Anticipio contratti e certificati

Indice di riferimento

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)

3 mesi (365) rile- vato con valuta primo giorno lavorativo del trimestre in corso arrotondato al successivo 0,25 – minimo 0,00%.

Adeguamento del tasso: trimestrale; valuta 01.01. - 01.04. - 01.07. – 01.10.

Valore indice di riferimento -0,549  min. 0,00

Spread 6,00% 4,00% 6,00% 6,00%

TAN 6,00% 4,00% 6,00% 6,00%

Importo Accordato* 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Durata A revoca

Spese accessorie 2,85€ /effetto 2,85€/effetto 0,00 0,00 Commissione servizio affidamento: 0,50% a trimestre

Costo massimo della garanzia del Fondo: 1% della quota del finanziamento garan- tito dal Fondo, una tantum, da incassare ad ogni rinnovo.

TAEG** 8,445% 7,40% 8,243% 8,243%

*Importo massimo complessivamente garantito dal Fondo: euro 2.500.000,00

**Il TAEG è calcolato supponendo che il fido sia prelevato subito, per intero e che rimanga utilizzato per l’intera durata del finanziamento (3 mesi).

Per le condizioni standard, le clausole relative a particolari forme di utilizzazione del cre- dito, e i rischi connessi all’investimento, si rinvia ai Fogli Informativi dedicati alle singole tipologie di finanziamenti:

-

Anticipo di effetti: Foglio Informativo FI 18

-

Anticipo in conto unico: Foglio Informativo FI 18

-

Anticipo di fatture: Foglio Informativo FI 18

-

Anticipo di contratti e certificati di conformità: Foglio Informativo FI 18

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle Aperture di Credito in conto corrente ed agli Scoperti senza affidamento può essere consultato in succursale e sul sito internet della banca (www.volk- sbank.it). In nessun caso la Banca applicherà condizioni di tasso, commissioni di spese tali da determinare un tasso effettivo glo- bale superiore a quello consentito dalla normativa tempo per tempo vigente.

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RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

1. Se l’affidamento convenuto rientra nella definizione normativa di “credito ai consumatori” il recesso viene regolato dal T.U.B. come segue:

a) Nell’affidamento a tempo determinato il cliente può recedere dal contratto in ogni momento.

In caso di recesso entro 14 giorni dalla stipula, il cliente comunica il recesso alla banca e resti- tuisce entro 30 giorni il capitale e gli interessi maturati fino al momento della restituzione oltre che le somme non ripetibili corrisposte dalla banca alla pubblica amministrazione (art. 125 – ter T.U.B.). In caso di recesso oltre il termine di 14 giorni e se pattuito, alla banca compete l’inden- nizzo equo e oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito nei casi ed entro le soglie massime consentiti dall’art. 125 sexies co. 2 -3 T.U.B.

b) Nell’affidamento a tempo indeterminato il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza penalità e senza spese (art. 125 quater co.1 T.U.B.) rispettando un preavviso di un mese.

c) Nell’affidamento a tempo indeterminato la banca può recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di due mesi (art. 125 quater co. 2 lett. a).

2. Nei contratti di affidamento non regolati dal “Capo II Credito ai consumatori” del TUB:

a) entrambe le parti possono recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e preavviso scritto non inferiore a 1 giorno, sia nei contratti a tempo determinato che nei contratti a tempo indeterminato;

b) nei contratti a tempo determinato il cliente può in qualsiasi momento rimborsare anticipata- mente, rispetto al termine convenuto, in tutto o in parte il capitale finanziato a condizione che:

- né faccia richiesta scritta con preavviso di almeno 15 giorni;

- corrisponda, nei casi consentiti dalla normativa vigente, alla data preavvisata il compenso per la restituzione anticipata se convenuto, oltre al capitale da restituire anticipatamente e alla quota interessi maturata.

3. Dal momento in cui il recesso acquista efficacia si sospende l'utilizzo dell’affidamento. In pre- senza di una garanzia bancaria non ancora scaduta/restituita il recesso dall’affidamento con- cesso per la richiesta di garanzie bancarie diventa operativo al momento della restituzione del documento originale della garanzia bancaria.

4. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’affidamento neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

Anticipi effetti: In caso di recesso dal contratto di affidamento la banca può chiedere l’imme- diato e integrale pagamento dell'importo anticipato comprensivo dell'importo dei documenti non ancora scadute di cui non sia ancora noto l'esito.

Qualora tali documenti, successivamente al recesso da parte della banca, risultassero pagate, le relative somme sono tenute a disposizione del cliente ovvero portate a decurtazione dell'im- porto dallo stesso dovuto.

Il cliente è obbligato a restituire alla banca immediatamente, e salvo conguaglio degli interessi, tutti gli importi di netto ricavo degli anticipi che la banca gli avesse accreditato, indipendente- mente dal momento di restituzione dei documenti, che gli saranno restituiti non appena la banca li abbia in suo possesso.

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Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Dopo che il cliente ha restituito alla banca tutto quanto ad essa dovuto, sia in base all’ordinario piano di ammortamento che in caso di estinzione anticipata, il rapporto contrattuale viene chiuso entro il termine massimo di 30 giorni.

Reclami

Il Cliente può presentare reclamo per iscritto indirizzandolo per posta ordinaria o raccomandata all’attenzione dell’Ufficio Reclami istituito a Bolzano, Via del Macello 55, per e-mail all’indirizzo ufficio-reclami@volksbank.it , per posta elettronica certificata all’indirizzo compliance@pec.volk- sbank.it , via fax al numero 0471 979188 oppure compilando l’apposito modulo in filiale.

L’esito del reclamo sarà comunicato con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata entro i seguenti termini decorrenti dalla data di ricezione del reclamo stesso:

 60 giorni per i reclami relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari;

 15 giorni lavorativi per i reclami relativi ai servizi di pagamento. Se la Banca, per situazioni eccezionali alla stessa non imputabili, non può rispondere entro 15 giorni lavorativi, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giorni lavorativi;

In caso di risposta insoddisfacente dell’Ufficio Reclami il Cliente ha diritto di rivolgersi:

- all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie in materia bancaria e finanziaria.

Per sapere come adire l'Arbitro Bancario Finanziario, conoscere l'ambito della sua com- petenza e per ogni altra opportuna informazione si può consultare il sito www.arbitroban- cariofinanziario.it , chiedere alle filiali della Banca d’Italia, oppure ci si può rivolgere diret- tamente alla Banca, anche attraverso il sito internet della stessa www.volksbank.it ; - ad altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dalla normativa,

compreso il preventivo tentativo di mediazione obbligatoria.

Il ricorso preventivo ad uno dei citati Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce condizione di procedibilità della eventuale successiva domanda giudiziale.

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LEGENDA

Commissione di istruttoria veloce (CIV) Commissione per svolgere l’istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determi- nano uno sconfinamento o accrescono l’ammon- tare di uno sconfinamento esistente.

Commissione servizio affidamento (Commissione onnicomprensiva)

Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente alla durata dell’affidamento. Il suo ammon- tare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

Giorni di radiazione Numero dei giorni dalla scadenza della fattura dopo i quali l’importo della fattura viene addebi- tato al cliente se precedentemente non esitato Tasso debitore annuo nominale (TAN) Prezzo del denaro espresso in valore percentuale

come tasso nominale annuo. Il tasso debitore viene applicato sull’utilizzo dell’affidamento. ll conteggio e la liquidazione degli interessi avven- gono secondo quanto previsto dall'art.

120 del D.Lgs n. 385 dell'1/9/1993 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle

Finanze n. 343 del 3/8/2016

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Indica il costo tale del finanziamento su base an- nua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.

Il TAEG consente di mettere a confronto varie of- ferte.

Tasso di sconfinamento e tasso di mora maggiorazione al tasso debitore annuo nominale (TAN) per utilizzi oltre i limiti del fido o maggiora- zione al tasso debitore annuo nominale (TAN) applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Tasso minimo Limite minimo predeterminato sotto il quale il tasso d'interesse del finanziamento non potrà mai scendere, indipendentemente dall’andamento dell’indice di riferimento.

Tasso effettivo globale (TEG) Il tasso effettivo globale (TEG) e’ un valore espresso in percentuale il quale contiene tutti gli oneri bancari che il cliente sostiene per godere di una determinata somma di denaro di esclusiva proprieta’ della banca.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal

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