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RINNOVO CONTRATTUALE: GRAFICA ED EDITORIA - AZIENDE INDUSTRIALI

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Academic year: 2022

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Contrattuale

RINNOVO CONTRATTUALE:

GRAFICA ED EDITORIA - AZIENDE INDUSTRIALI

 Ipotesi di accordo del 16 ottobre 2014

In data 16 ottobre 2014, tra l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA INDUSTRIE GRAFICHE CARTOTECNICHE E TRASFORMATRICI, l’ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI, l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA, SLC – CGIL, FISTEL – CISL, UILCOM – UIL, è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 30 maggio 2011 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali.

DECORRENZA E DURATA

Fatte salve particolari decorrenze previste nei singoli articoli, il contratto decorre dal 16 ottobre 2014 e scade il 31 dicembre 2015 sia per la parte economica che per quella normativa.

Detta ipotesi, non modificabile, sarà sottoposta al giudizio dei lavoratori entro il 15 novembre 2014 e diventerà applicabile all’atto della firma definitiva.

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INCREMENTI RETRIBUTIVI

Le Parti hanno concordato un aumento a regime per il livello B3 (con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali) pari ad euro 45,00, da erogarsi in due tranches:

 euro 20,00 a partire dal 1° ottobre 2014;

 euro 25,00 a partire dal 1° maggio 2015.

Gli incrementi retributivi risultano i seguenti:

Livello Aumenti a partire dal

1° ottobre 2014 1° maggio 2015

Q 29,32 36,65

AS 29,17 36,47

A 24,63 30,79

B1S 23,70 29,63

B1 23,00 28,74

B2 21,54 26,93

B3 20,00 25,00

C1 18,47 23,08

C2 16,30 20,37

D1 14,75 18,44

D2 13,42 16,77

E 11,79 14,74

MINIMI RETRIBUTIVI

I nuovi importi del minimo tabellare mensile risultano i seguenti:

Livello Minimi a partire dal

1° ottobre 2014 1° maggio 2015

Q 1.808,87 1.845,51

AS 1.800,13 1.836,60

A 1.520,00 1.550,80

B1S 1.462,52 1.492,15

B1 1.418,87 1.447,61

B2 1.329,36 1.356,30

B3 1.234,04 1.259,04

C1 1.139,46 1.162,54

C2 1.005,58 1.025,95

D1 910,25 928,69

D2 828,03 844,80

E 727,62 742,36

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UNA TANTUM

A favore dei lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo (16 ottobre 2014), è prevista la corresponsione di un importo a titolo di una tantum pari ad euro 90,00 lordi, commisurato al periodo di servizio prestato dal 1° aprile 2013 al 16 ottobre 2014, da erogarsi in tre tranches (di pari importo):

 euro 30,00 con la retribuzione del mese di gennaio 2015;

 euro 30,00 con la retribuzione del mese di giugno 2015;

 euro 30,00 con la retribuzione del mese di novembre 2015.

Si sottolinea che tale somma:

 è proporzionalmente ridotta in caso di aspettativa, assenza facoltativa, CIG a zero ore;

 è comprensiva dei riflessi sugli istituti contrattuali diretti ed indiretti;

 non è utile ai fini del computo del TFR.

PREMI DI RISULTATO / PRODUTTIVITÀ

Viene stabilito che la contrattazione aziendale è ammessa per l’istituzione di un premio erogato con espresso riferimento, anche in via alternativa, ad indicatori quantitativi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, ovvero altri obiettivi previsti in via alternativa dalla legge. Il premio dovrà avere i requisiti per beneficiare del particolare trattamento contributivo e fiscale stabilito dalla legislazione.

Il premio di durata triennale sarà caratterizzato dalla temporaneità della vigenza e dall’integrale correlazione degli importi al raggiungimento degli obiettivi concordati.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

La disciplina di tale tipologia contrattuale viene rivista ed integrata, alla luce delle modifiche introdotte dalla Riforma Fornero (Legge n. 92/2012) e dal DL Sviluppo (DL n.

83/2012, convertito nella Legge n. 134/2012), nonché dal “Decreto Lavoro” (DL n.

76/2013 convertito nella Legge n. 99/2013) e dal c.d. Jobs Act (DL n. 34/2014, convertito nella Legge n. 78/2014).

Limiti quantitativi

Ferme restando le esenzioni da limitazioni quantitative stabilite dall’art. 10, comma 7 del D.Lgs n. 368/2001 (contratti a termine conclusi nella fase di avvio di nuove attività, per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, con lavoratori di età superiore a 55 anni), il numero complessivo dei contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può superare

 il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1°

gennaio dell’anno di assunzione,

 rientrando nel computo i lavoratori a tempo parziale in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno (art. 6 del D.Lgs n. 61/2000), i dirigenti a tempo indeterminato e gli apprendisti.

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Per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 12 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva. Tale periodo può essere incrementato, previo accordo aziendale, con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal DPR n. 218/1978.

La suddetta soglia è da calcolarsi come media annua (1° gennaio – 31 dicembre) e, conformemente alle previsioni normative (art. 1, comma 1 del D.Lgs n. 368/2001), ai datori che occupano fino a 5 dipendenti è sempre consentita l’assunzione di un lavoratore a termine.

Inoltre, trova applicazione la disciplina transitoria di cui all’art. 2-bis della Legge n.

78/2014 di conversione del DL n. 34/2014.

Durata

Nell’ipotesi di assunzione (per attività analoghe) con contratto a termine di lavoratori che abbiano prestato per l’azienda, entro i 12 mesi precedenti all’assunzione, attività lavorativa con contratti a progetto, di lavoro autonomo con partite IVA e in somministrazione, la durata massima di 36 mesi, comprensiva di proroghe e rinnovi, per i contratti a tempo determinato tra le stesse parti e per mansioni equivalenti, viene elevata di 24 mesi.

Stagionalità

In aggiunta alle attività elencate nel DPR n. 1525/1963 sono considerate stagionali le seguenti lavorazioni.

 stampa, legatoria, magazzinaggio, spedizione, gestione degli ordini e delle rese dei libri e dei saggi scolastici e manuali universitari;

 stampa, legatoria, magazzinaggio, gestione degli ordini e delle rese dei libri strenna e dei libri in genere nei tradizionali picchi distributivi e nelle campagne nazionali di promozione del libro e della lettura;

 attività logistiche ed organizzative connesse alla partecipazione a fiere nazionali ed internazionali del settore editoriale;

 attività di stampa, allestimento, magazzinaggio e spedizione dei cataloghi con carattere di stagionalità;

 attività di stampa, allestimento, magazzinaggio e spedizione delle agende e dei calendari.

Intervalli temporali

In tema di successione di contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore, è prevista una riduzione degli intervalli temporali tra un contratto ed il successivo, che sono fissati in:

 5 giorni per i contratti di durata iniziale fino a 6 mesi;

 10 giorni per i contratti di durata iniziale superiore a 6 mesi.

Inoltre, le pause obbligatorie tra due contratti a termine non trovano applicazione, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, nei seguenti casi:

 assunzioni a termine per ragioni sostitutive (ad esempio maternità, ferie, malattia, infortunio, ecc.);

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 assunzione dei lavoratori posti in CIG, iscritti nelle liste di mobilità ovvero percettori di ASpI.

Diritto di precedenza

Fatta salva l’osservanza delle norme di legge, il diritto di precedenza non si applica nei casi di trasformazione dei contratti in essere.

Ai lavoratori a tempo determinato in forza sono fornite dall’impresa, direttamente o per il tramite della RSU, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato riguardanti le mansioni svolte da lavoratori a termine, che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza.

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO

I limiti quantitativi della somministrazione a termine sono stabiliti nella misura del 25% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.

Tale limite è da computarsi come media annua ed in sede aziendale la suddetta percentuale può essere elevata in ragione di situazioni particolari.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

In attuazione delle previsioni contenute nel Testo unico dell’apprendistato (D.Lgs n.

167/2001), come modificato dalla Riforma del mercato del lavoro (Legge n. 92/2012), le Parti hanno ridefinito la disciplina dell’apprendistato professionalizzante, considerato un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato, alla sua positiva conclusione, a consolidare il rapporto lavorativo.

Per tutto quanto non previsto dal CCNL si fa riferimento alla normativa contrattuale di legge.

La facoltà di assunzione mediante tale tipologia contrattuale è regolata dalle norme di legge ed il contratto va stipulato in forma scritta indicando: la qualifica professionale oggetto dello stesso, la durata, il periodo di prova, l’inquadramento, il relativo trattamento economico, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto ed il piano formativo individuale (PFI).

Sfera di applicazione

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Per i soggetti in possesso di qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs n. 226/2005, il contratto di apprendistato può essere concluso a partire dal 17° anno di età.

Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è ammessa l’assunzione in apprendistato dei lavoratori in mobilità, rispetto ai quali trovano applicazione

 le disposizioni in materia di licenziamenti individuali (Legge n. 604/1966), nonché

 il regime contributivo agevolato (art. 25, comma 9 della Legge n. 223/1991) e

 l’incentivo di cui all’art. 8, comma 4 della Legge n. 223/1991.

Il contratto di apprendistato può essere stipulato per le qualifiche relative al livello Q ed ai gruppi A (livelli AS e A), B (livelli B1S, B1, B2, B3), C (livelli C1 e C2) e D (livelli D1 e

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Periodo di prova

La regolamentazione del periodo di prova è quella stabilita per gli operai e gli impiegati, con riferimento al livello di assunzione.

Durata

La durata minima del contratto di apprendistato è pari a 6 mesi, a meno che si tratti di svolgimento di attività stagionali, mentre quella massima è fissata nelle seguenti misure:

 3 anni (36 mesi) per le qualifiche il cui livello di attestazione finale è nei gruppi Q, A, B, C;

 2 anni (24 mesi) per le qualifiche il cui livello di attestazione finale è nel gruppo D.

È previsto il cumulo dei periodi si apprendistato presso più datori, ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e riguardanti le stesse mansioni.

Nell’ipotesi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio superiore a 30 giorni, il periodo di apprendistato è prorogato per un tempo equivalente alla durata dell’assenza.

Trattamento economico

Il trattamento economico è costituito dall’applicazione delle seguenti percentuali della retribuzione (minimo di stipendio e di salario, ex indennità di contingenza ed EDR) del livello di inquadramento finale dell’apprendista.

Gruppo Durata

totale I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem.

Q, A, B, C 36 mesi 70% 75% 80% 85% 90% 95%

Gruppo Durata

totale I quadr. II quadr. III quadr. IV quadr. V quadr. VI quadr.

D 24 mesi 70% 75% 80% 85% 90% 95%

Trattamento normativo

In caso di malattia, l’apprendista non in prova ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità, sino ad un massimo di 12 mesi.

Nell’ipotesi di più assenze, tale periodo di conservazione del posto si intende riferito ad un arco temporale di 36 mesi.

L’azienda corrisponde all’apprendista assente per malattia, a partire dal 1° giorno e fino al 180° giorno, un trattamento economico pari al 100% della normale retribuzione giornaliera (escluso l’eventuale compenso per lavoro straordinario), ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale contrattuale in caso di distribuzione di ques’ultimo su 6 giorni o a 1/5 in caso di distribuzione su 5 giorni.

Nell’ipotesi di più assenze il periodo di conservazione ed il trattamento economico riguardano un lasso temporale di 36 mesi precedente ciascun giorno di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro.

In materia di infortunio sul lavoro e malattia professionale all’apprendista è assicurata:

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 la conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale è corrisposta dall’INAIL l’indennità temporanea;

 la corresponsione, da parte dell’azienda, oltre all’intera retribuzione per la giornata in cui si è verificato l’infortunio, di un’integrazione, a partire dal giorno seguente l’infortunio e fino alla scadenza del periodo di conservazione del posto, dell’indennità erogata dall’INAIL fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione giornaliera netta (ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale contrattuale in caso di distribuzione di ques’ultimo su 6 giorni o a 1/5 in caso di distribuzione su 5 giorni), escluso l’eventuale compenso per lavoro straordinario.

Attività formativa

In merito alle competenze professionali da acquisire, i piani formativi individuali fanno riferimento, in relazione ai profili interessati, agli obiettivi di competenze e conoscenze individuati per le famiglie professionali previsti nell’allegato 3 dell’accordo.

In sede di stesura saranno definite alcune figure relative all’ambito editoriale, quali, ad esempio, l’operatore redazionale editoriale, la segretaria di redazione, l’addetto ai sistemi informatici.

Nel piano formativo individuale (schema allegato all’accordo) vanno riportate in forma sintetica le competenze tecnico-professionali e specialistiche da acquisire e va indicato il tutor o referente aziendale.

La formazione professionalizzante svolta dall’azienda della durata di 80 ore medie annue viene integrata da quella pubblica nei termini e con le modalità definite dalla Legge n. 78/2014 (di conversione del DL n. 34/2014), per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio.

Per ciascun anno va comunque effettuato un numero di ore di formazione non inferiore all’80% del monte ore annuo.

Le imprese localizzate in più regioni possono fare riferimento per la formazione alla disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale.

La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita va effettuata nel libretto formativo del cittadino e, in attesa della sua piena operatività, le parti provvedono all’attestazione dell’attività formativa mediante il format allegato all’intesa

Recesso

Al termine dell’apprendistato, le parti possono recedere dal contratto (art. 2118 c.c.) con un preavviso di 15 giorni decorrente dal termine del contratto stesso. Il periodo di preavviso può essere sostituito dalla corrispondente indennità.

Durante il preavviso continua ad applicarsi il trattamento economico e normativo previsto per l’apprendista.

In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e l’anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre dalla data di trasformazione del rapporto.

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APPALTI

Si conviene che, perché venga meno la responsabilità solidale, per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, i trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, dovuti relativamente al periodo di esecuzione del contratto di appalto, anche riguardo ai compensi nei confronti dei lavoratori con contratti di lavoro autonomo (co.co.co. anche se occasionale, co.co.pro., associazione in partecipazione), va richiesta da parte dell’imprenditore committente/appaltatore, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione comprovante che l’appaltatore/subappaltatore ha effettuato regolarmente i suddetti versamenti.

L’attestazione può essere rilasciata mediante l’asseverazione di un CAF, di un professionista abilitato, ovvero tramite dichiarazione sostitutiva resa direttamente dall’appaltatore/subappaltatore.

Nell’ipotesi di presenza di più contratti di appalto/subappalto tra le medesime parti, l’attestazione della regolarità dei versamenti compiuti dall’appaltatore/subappaltatore può essere rilasciata in modo unitario. Tale condizione per il pagamento del corrispettivo va inserita nei contratti di appalto/subappalto.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Sono escluse dall’obbligo di iscrizione dei dipendenti e relativo versamento al Fondo di assistenza sanitaria integrativa le aziende che hanno forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa a favore della generalità dei lavoratori o di alcune categorie di dipendenti complessivamente equivalenti; nell’ipotesi in cui le forme di prevenzione e assistenza interessino solo alcune categorie di lavoratori, la suddetta esclusione riguarda unicamente queste categorie.

Con riferimento all’anno 2014 e a partire dal 2017, il contributo complessivo, pari ad euro 120,00 annui, viene così suddiviso:

 70% (euro 84,00) a carico del datore di lavoro;

 30% (euro 36,00) a carico del lavoratore.

A partire dal 1° gennaio 2015 le imprese obbligate che non versano il relativo contributo devono corrispondere al lavoratore una quota di retribuzione mensile pari ad euro 25,00 lordi (per 12 mensilità).

Sono richiamati i contenuti del protocollo 30 maggio 2011, demandando al Fondo la predisposizione delle proposte e degli atti necessari alla sua attuazione, che dovrà avvenire nei tempi tecnici minimi necessari.

Per gli anni 2015 e 2016 è prevista l’iscrizione automatica al Fondo di tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato disciplinati dal CCNL, che non beneficiano di altre forme di assistenza sanitaria integrativa e la contribuzione di 120,00 euro annui sarà a totale carico del datore di lavoro. 

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