Grafica e editoria aziende industriali, rinnovato il CCNL
Per i dipendenti delle aziende grafiche e delle aziende editoriali anche multimediali Assografici, AIE e Anes con SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL hanno siglato in data 19 gennaio 2021 un'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2021 e scadrà il 31 dicembre 2022.
Molte le novità che si riportano di seguito
Classificazione del personale
Dal 1° gennaio 2021 viene introdotta una nuova classificazione per gli Editori, con nuove declaratorie, profili professionali e livelli.
La tabella di raccordo con la classificazione vigente è la seguente:
Vecchie categorie Nuovi livelli
Q Q
AS 1
A 2
B1S 3
B1 3
B/2 4 e 5
B3 accorpato in altri livelli
C1 6
C2 6
D1 7
D2 7
E 7
Con l'accordo 9 aprile 2021 le Parti hanno successivamente stabilito che ferma l'applicabilità e le decorrenze contrattualmente previste, con riferimento esclusivamente all'attribuzione dei nuovi livelli degli editori, le aziende hanno la facoltà di attribuire i nuovi livelli ed i relativi minimi tabellari con la busta paga di maggio 2021.
Minimi tabellari
L'accordo stabilisce un incremento di € 80 dei minimi di retribuzione con decorrenza maggio 2021 (€
25), gennaio 2022 (€ 25) e ottobre 2022 (€ 30), per il liv. B3 dei Grafici e per il liv. A (ora liv. 2) degli Editori.
Per i Grafici i nuovi minimi tabellari, calcolati redazionalmente, sono i seguenti:
Categorie Importi mensili
Dal 1.5.2021 Dal 1.1.2022 Dal 1.10.2022
Q 1.882,13 1.918,75 1.962,69
AS 1.873,07 1.909,54 1.953,30
A 1.581,68 1.612,56 1.649,62
B1S 1.521,71 1.551,27 1.586,74
B1 1.476,43 1.505,25 1.539,84
B2 1.383,21 1.410,12 1.442,41
B3 1.284,04 1.309,04 1.339,04
C1 1.185,63 1.208,72 1.236,43
C2 1.046,39 1.066,83 1.091,36
D1 947,22 965,75 987,99
D2 861,71 878,62 898,91
E 757,07 771,78 789,43
Per gli Editori, in assenza dei parametri retributivi, non è stato possibile sviluppare le tabelle.
Con riferimento alla nuova classificazione del personale per gli Editori, fermo il rispetto dei nuovi minimi tabellari, come risultanti dall'applicazione della tabella di raccordo fornita dall'accordo, poiché il passaggio deve avvenire senza perdite ne vantaggi per il dipendente in forza al 1° gennaio 2021, ove nel confronto tra il precedente minimo tabellare e quello nuovo risultassero delle differenze, saranno attribuite al lavoratore:
- quelle a sfavore mediante la corresponsione di un importo di eguale valore a titolo di superminimo non assorbibile, che fa parte ad ogni effetto dello stipendio/salario;
- quelle a favore al fine del riconoscimento del nuovo minimo tabellare attingendo dall’eventuale superminimo di cui il lavoratore già godesse.
Con l'accordo 9 aprile 2021 le Parti hanno successivamente stabilito che, ferma l'applicabilità e le decorrenze contrattualmente previste, con riferimento esclusivamente all'attribuzione dei nuovi livelli degli editori, le aziende hanno la facoltà di attribuire i nuovi livelli ed i relativi minimi tabellari con la busta paga di maggio 2021.
Una tantum
Ai lavoratori in forza al 19 gennaio 2021 verrà erogato un importo una tantum di € 300, comprensivo dei riflessi sugli istituti contrattuali diretti e indiretti e non utile ai fini del computo del t.f.r., con le seguenti modalità:
- € 200 con la retribuzione di giugno 2021;
- € 100 con la retribuzione di giugno 2022.
Aumenti periodici di anzianità
Per ciascuno dei primi 5 bienni di servizio il lavoratore ha diritto ad un aumento nelle seguenti misure mensili:
Grafici Editori
Livello Importi Livello Importi
A 16,01 1 e 2 16,01
B1S e B1 14,46 3 14,46
B2 13,94 4 13,94
B3 13,43 5 13,43
C1 12,91 6 12,91
C2 12,39 7 11,88
D1 11,88 -- --
D2 11,36 -- --
E 10,33 -- --
L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio.
Tuttavia, qualora vi sia automatismo di carriera, l’anzianità utile ai fini della maturazione degli scatti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore avrà completato l'iter del proprio profilo professionale.
Poiché l’anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale, in caso di passaggio di livello, si procederà alla rivalutazione degli scatti maturati al valore corrispondente al livello di acquisizione e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l’attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
Tredicesima mensilità
Per i lavoratori che a dicembre 2020 hanno una gratifica natalizia di 200 ore (operai) o una tredicesima di 30/26 (impiegati) viene fatto un conteggio nello stesso mese calcolando l’importo di 27 ore (operai) o la misura di 4/26 (impiegati).
Tale importo, denominato Elemento di raccordo contrattuale viene congelato in cifra fissa non rivalutabile e non assorbibile, è omnicomprensivo e pertanto non avrà alcuna incidenza su alcun istituto contrattuale o di legge, e dall’anno 2021 maturerà progressivamente per mese/frazione di mese e verrà corrisposto (con voce ERC nel cedolino paga) ai lavoratori di cui sopra nel mese di dicembre contestualmente alla gratifica natalizia di 173 ore (operai) o alla tredicesima di 26/26 (impiegati).
A decorrere da gennaio 2021 l’importo della mensilità aggiuntiva sarà di 173 ore per tutti gli operai e di 26/26 per tutti gli impiegati.
Apprendistato
Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Condizioni di applicabilità
Il numero complessivo di apprendisti che un'azienda può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 (1 a 1 nelle aziende con meno di 10 dipendenti) rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio.
L'azienda che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o che ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere fino a 3 apprendisti.
L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dalla stessa azienda. Dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
Il limite non opera alle aziende con meno di 10 dipendenti.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l’assunzione di un apprendista professionalizzante.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere l’indicazione delle prestazioni oggetto del contratto, la durata, l’eventuale patto di prova, l’inquadramento, il trattamento economico e il piano formativo.
Periodo di prova
La disciplina è quella prevista per gli operai e gli impiegati, con riferimento al livello di assunzione Durata
La durata minima è di 6 mesi, quella massima di 36 mesi (48 mesi nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale),
Preavviso
Il preavviso al termine del contratto è di 15 giorni.
Anzianità di servizio
L’anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre dalla trasformazione del rapporto.
Malattia e infortunio sul lavoro
L’apprendista non in prova assente per malattia (o infortunio non sul lavoro) ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità, sino a 12 mesi. Per contratti inferiori a 36 mesi il termine di conservazione del posto è pari a 1/3 della durata del contratto.
All’apprendista assente per malattia, sarà corrisposta, a partire dal 1° giorno e fino al 180° giorno, un trattamento economico pari al 100% della normale retribuzione giornaliera (*).
In caso di più assenze, il periodo di conservazione del posto ed il trattamento economico si intendono riferiti all’arco temporale di durata del contratto.
L’apprendista assente dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall’Inail l’indennità temporanea e alla corresponsione, oltre all’intera retribuzione per il giorno dell'infortunio, di un’integrazione, a partire dal giorno seguente l’infortunio e fino alla scadenza del periodo di conservazione del posto, dell’indennità erogata dall’Inail fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione giornaliera netta (ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale in caso di distribuzione 6 giorni o a 1/5 in caso di distribuzione su 5 giorni).
Apprendistato professionalizzante
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (dal 17° anno di età per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005).
Durata
La durata minima è di 6 mesi, fatte salve le attività stagionali.
La durata massima è pari a:
- 2 anni (24 mesi) per le qualifiche il cui livello di attestazione finale è nel gruppo D (grafici) e nel livello 7 (editori);
- 3 anni (36 mesi) per le qualifiche il cui livello di attestazione finale è nei gruppi C, B, A e Q (grafici) e nei livelli 6, 5, 4, 3, 2, 1, Q (editori).
Il contratto individuale può prevedere che in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni il periodo di apprendistato venga prorogato per un tempo equivalente all'assenza.
Retribuzione
La retribuzione è pari alle seguenti percentuali del minimo di stipendio e di salario del livello finale:
Durata triennale Durata biennale
Durata triennale % Durata biennale %
1° semestre 70 1° quadrimestre 70
2° semestre 75 2° quadrimestre 75
3° semestre 80 3° quadrimestre 80
4° semestre 85 4° quadrimestre 85
5° semestre 90 5° quadrimestre 90
6° semestre 95 6° quadrimestre 95
Per i lavoratori di età superiore a 50 anni e beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, assunti con contratto di apprendistato ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale, la retribuzione è la seguente:
Durata triennale % Durata biennale %
1° semestre 75 1° quadrimestre 75
2° semestre 80 2° quadrimestre 80
3° semestre 85 3° quadrimestre 85
4° semestre 90 4° quadrimestre 90
5° semestre 95 5° quadrimestre 95
6° semestre 100 6° quadrimestre 100
Attività formativa
La formazione professionalizzante ha una durata di 80 ore medie annue ed è integrata, qualora disponibile, dall'offerta formativa pubblica regionale (competenze di base o trasversali) per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per il triennio. Per ciascun anno dovrà, comunque, essere effettuato almeno l'80%
del monte ore annuo.
Vengono confermati i profili formativi del CCNL 16 ottobre 2014.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Possono essere assunti con la presente tipologia di apprendistato i giovani che hanno compiuto i 15 anni e fino al compimento dei 25.
La durata massima è di 4 anni ed è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire.
Possono essere altresì stipulati contratti di apprendistato rivolti ai giovani iscritti a partire dal 2° anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
Il percorso formativo condiviso con l’istituzione scolastica potrà prevedere l’acquisizione di un profilo professionale nuovo e non previsto dalle declaratorie del CCNL oppure dal Repertorio delle professioni di cui all’art. 46, comma 3, D.Lgs. 81/2015: in tali casi, ferma restando l’applicabilità di specifici accordi sindacali aziendali per tali profili professionali, il contratto di apprendistato definisce l’inquadramento e la retribuzione sulla base dei profili analoghi presenti nel CCNL.
Nel caso in cui il contratto abbia un termine inferiore al massimo consentito, potrà, al conseguimento del titolo di studio/specializzazione superiore, essere prevista la trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante per il periodo residuo, sempre nel rispetto dei limiti legali e contrattuali per questa tipologia di contratto.
Il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa costituisce giustificato motivo di licenziamento.
In espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 43 del D.Lgs. 81/2015 e dall’Accordo Interconfederale 18 maggio 2016, è ammessa l'applicabilità di regolamentazioni differenti sul territorio nazionale in tema di quantità e distribuzione oraria della formazione scolastica e aziendale, modalità di progettazione e definizione dei percorsi in integrazione tra attività formativa e di formazione e lavoro in collaborazione con le imprese nonché definizione della quota del monte orario minimo obbligatorio da destinare all’integrazione tra formazione e lavoro.
L'inquadramento attribuito deve essere coerente con il percorso formativo tra quelli individuati all’art. 4, D.M. 12 ottobre 2015 e la retribuzione viene stabilita nelle seguenti percentuali di quella spettante per il livello di inquadramento:
- I anno: non inferiore al 45%;
- II anno: non inferiore al 55%;
- III anno: non inferiore al 65%;
- IV anno: non inferiore al 70%.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Le Parti fanno espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 45, D.Lgs 81/2015, come modificato dal D.Lgs. n.
185/2016 ed all’Accordo Interconfederale 15 maggio 2016.
L'azienda sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico azienda.
Il protocollo potrà prevedere un particolare percorso formativo o progetto di ricerca condiviso con l’istituzione formativa che faccia riferimento ad un profilo professionale nuovo e non previsto dalle declaratorie del CCNL oppure non previsto dal Repertorio delle professioni di cui all’art. 46, comma 3, D.Lgs n. 81/2015: in tali casi, ferma restando l’applicabilità di specifici accordi sindacali aziendali per tali profili professionali, il contratto di apprendistato definisce l’inquadramento e la retribuzione sulla base dei profili analoghi presenti nel CCNL
Previdenza integrativa
Per i lavoratori, iscritti al fondo Byblos, che non hanno l’E.r.c. il contributo a carico azienda viene elevato allo 0,3% dal 2021, allo 0,4% dal 2022 ed allo 0,5% dal 2023.
Decorrenza
L'accordo decorre dal 1° gennaio 2021 e scadrà il 31 dicembre 2022.
Le Parti proseguono gli incontri per il perfezionamento del rinnovo.
Approssimandosi tuttavia il periodo di elaborazione delle buste paga, si illustrano le novità introdotte dai testi ad oggi diffusi dalle Parti.