COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 30/03/2017 n. 27
OGGETTO:
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ( ADD.LE IRPEF) CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE GIA' IN VIGORE PER L'ANNO 2016
L'anno Duemiladiciassette il giorno Trenta del mese di Marzo alle ore 18:30, nella Sala Consiliare si e' riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in PRIMA convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
N. Cognome Nome Carica Presenza
1 NICCOLETTI PAOLO SINDACO Si
2 MORELLI ALESSIA VICE SINDACO Si
3 MARIANI LUCA CONSIGLIERE Si
4 ASCANI MARCO CONSIGLIERE Si
5 FLAMINI PAMELA CONSIGLIERE Si
6 PIRCHIO FAUSTO CONSIGLIERE Si
7 BRUNI ROBERTO CONSIGLIERE No
8 BATTISTONI GIORDANO CONSIGLIERE Si
9 PADELLA LAURO CONSIGLIERE Si
10 COCCHIA GABRIELLA CONSIGLIERE Si
11 PELUSO ANGELA CONSIGLIERE Si
12 DIODOVICH GIOVANNI CONSIGLIERE No
13 SCRIBONI MAURIZIO CONSIGLIERE Si
14 CASTELLANI CRISTINA CONSIGLIERE Si
15 CASTAGNANI GIANLUCA CONSIGLIERE Si
16 GUAZZARONI FEDERICO CONSIGLIERE No
17 SERENELLI PAOLO CONSIGLIERE Si
Presenti N. 14 Assenti N. 3
N. Cognome Nome Carica Presenza
1 MARQUES PINTO AIRES CONSIGLIERE ESTERNO No
Assenti N. 1
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.: f.to NOCELLI FRANCESCO MARIA, anche con funzioni di verbalizzante.
Assume la Presidenza il Sig. : SCRIBONI MAURIZIO, che, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta PUBBLICA sull' argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
1) PADELLA LAURO 2) CASTELLANI CRISTINA 3) SERENELLI PAOLO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il DOCUMENTO ISTRUTTORIO riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del V Settore Servizi Finanziari ad oggetto: "ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ( ADD.LE IRPEF) CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE GIA' IN VIGORE PER L'ANNO 2016. ", dal quale si rileva la necessità di approvare il presente atto;
RITENUTO che per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del V Settore Funzionale Servizi Finanziari merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 1° comma e art.147 bis del T.U.EE.LL.
approvato con D. Lgs. 267/2000 ed inseriti all'originale del presente atto;
UDITO il dibattito, così come verbalizzato ed allegato alla delibera di consiglio comunale n.
20 del 30.03.2017
CON VOTAZIONE espressa in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti che ha fornito il
seguente risultato come accertato dagli Scrutatori e proclamato dal Presidente
FAVOREVOLI N. 11 (Consiglieri di maggioranza)
CONTRARI N. 3 (SERENELLI-CASTELLANI-CASTAGNANI) ASTENUTI N. /
DELIBERA
1) IL DOCUMENTO ISTRUTTORIO redatto dal Responsabile del V Settore Servizi Finanziari ad oggetto "ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (ADD.LE IRPEF) CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE GIA' IN VIGORE PER L'ANNO 2016”;
2) DI CONFERMARE le aliquote ed esenzioni dell'Addizionale Comunale Imposta Reddito Persone Fisiche (IRPEF) per l'anno 2017 come quelle approvate per l'anno 2016 e 2015 :
ART. 2 ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE
“A decorrere dal 01.01.2015 le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360, sono determinate come segue:
Aliquota unica : 0,80%”
ART. 3 ESENZIONE
"L'addizionale di cui all'art. 1 del presente regolamento non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo ai fini IRPEF inferiore a € 12.500,00.
Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 12.500,00 di cui al comma1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente regolamento è dovuta ed è determinata con riferimento all'intero reddito complessivo posseduto";
ATTESO che la soglia di esenzione sopra indicata, opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;
3) DI DARE ATTO che aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;
4) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
5) DI DARE ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, come previsto dall'art.52 comma 2 D. Lgs.
446/97;
6) DI STABILIRE che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art.107 del T.U.EE.LL.
approvato con D.Lgs. 207/00, atto contenente indirizzo, programma ed obbiettivo e precisamente:
"ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ( ADD.LE IRPEF) CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE GIA' IN VIGORE PER L'ANNO 2016”;
Al Responsabile del V Settore Servizi Finanziari sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali di competenza.
Indi stante l'urgenza,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTAZIONE espressa in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti che ha fornito il
seguente risultato come accertato dagli Scrutatori e proclamato dal Presidente
FAVOREVOLI N. 11 (Consiglieri di maggioranza) CONTRARI N. /
ASTENUTI N. 3 (SERENELLI-CASTAGNANI-CASTELLANI)
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del T.U.EE.LL. del D.Lgvo 267/2000.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
REDATTO DAL RESPONSABILE DEL V SETTORE SERVIZI FINANZIARI AVENTE AD
OGGETTO: "ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (ADD.LE IRPEF) CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE GIA' IN VIGORE PER L'ANNO 2016”
Il Responsabile V Settore Servizi Finanziari
DATO ATTO che l'art. 1 del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360, prevede al comma 1 l'istituzione, a decorrere dal 01 gennaio 1999, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche che si compone in primo luogo, come statuito dal comma 2 del medesimo articolo, di un'aliquota di compartecipazione, la cui determinazione, uguale per tutti i comuni, avviene con uno o più decreti del Ministero delle Finanze da emanarsi entro il 15 dicembre di ogni anno, con conseguente riduzione delle aliquote di cui all'art. 11, comma 1, del T.U.I.R. approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
VISTO il comma 2 dell'art.1 del D.lgs.28.9.1998 n.360
"Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed e conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
VISTI i commi 3 e 3-bis, dell'art. 1 del su citato D.lgs 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 1, comma 142, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), di seguito integralmente riportati:
comma 3) I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.
comma 3-bis) Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
ATTESO che l'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, sospende, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
ATTESO che l'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per il 2011), conferma, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7, dell'art. 1, del D.L. 93/2008 sopra menzionato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU;
CONSIDERATO che l'art. 5 del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23, in deroga al cd. "blocco degli aumenti dei tributi locali" ha demandato ad apposito REGOLAMENTO da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la disciplina della graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita, stabilendo nel contempo che anche in caso di mancata emanazione del predetto regolamento è prevista la facoltà per i comuni che non hanno istituito la suddetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento di istituirla o di deliberare aumenti dell'aliquota medesima sino ad un massimo dello 0,4% per i primi due anni con un incremento annuo non superiore allo 0,2%;
RICORDATO che tale facoltà è stata abrogata dall'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
RILEVATO dunque che l'Ente può in materia di addizionale IRPEF, con una norma di natura regolamentare, modificare l'aliquota dell'addizionale fino ad un massimo dello 0,8%, prevedendo aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito già previsti ai fini IRPEF nel rispetto del principio di progressività, individuando nel contempo una eventuale soglia di esenzione stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da intendersi non già come franchigia, ma come limite il cui superamento determina l'applicazione dell'addizionale sul reddito complessivo;
ATTESO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 09.03.2007 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilendo un'aliquota pari a 0,4 punti percentuali ed una soglia di esenzione di € 15.000,00;
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 18.03.2008 è stato modificato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, adottato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 09.03.2007 di cui sopra, per la sola parte relativa alla soglia di esenzione elevata da € 15.000,00 ad € 15.500,00;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08.01.2009 è stata confermata per l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche per l'anno 2009, l'aliquota dello 0,4 e la soglia di esenzione di € 15.500,00 già previste per l'anno precedente;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 13.01.2010 è stata confermata per l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche per l'anno 2010, l'aliquota dello 0,4 e la soglia di esenzione di € 15.500,00 già previste per l'anno precedente;
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VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31.01.2011 è stata confermata per l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche per l'anno 2011, l'aliquota dello 0,4 e la soglia di esenzione di € 15.500,00 già previste per l'anno precedente;
CONSIDERATO che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.06.2012 sono state approvate modifiche agli artt. 2 e 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 09.03.2007 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 18.03.2008) con l'inserimento dell'aliquota scaglionata e modifica della soglia di esenzione;
PRESO ATTO che a seguito di nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03.08.2012, prot. n. 17534/2012, pervenuta il 06.08.2012, registrata al Reg. Prot. n. 13494 il Consiglio comunale con deliberazione n. 64 del 14.09.2012 :
annullava ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, , la precedente Deliberazione n. 46 del 29.06.2012 limitatamente alla modifica dell'art.2 del Regolamento ed approvava per l'anno 2012, le seguenti aliquote come da prospetto:
Scaglioni di reddito Aliquota addizionale
comunale IRPEF
Fino a € 15.000 0,40 %
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000 0,60 % Oltre € 28.000 e fino a € 55.000 0,70 % Oltre € 55.000 e fino a € 75.000 0,79 %
Oltre € 75.000 0,80 %
(le aliquote di cui sopra si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni previsti)
si dava atto che restava invariato l'art. 3 del citato Regolamento, come modificato dalla deliberazione sopra richiamata n. 46 del 29.06.2012 relativo alla soglia di esenzione stabilita in € 12.500,00;
DATO ATTO che per il 2013 con delibera consigliare n. 38 del 18/7/2013 sono state confermate le aliquote stabilite per il 2012;
DATO ATTO che l'anno 2014 con delibera consigliare n. 66 del 12/8/2014 sono state confermate le aliquote stabilite per il 2013;
VISTA la Delibera di Giunta n. 21 del 06/07/15 di approvazione per l'anno 2015 della modifica del Regolamento e relativa aliquota per l'Addizionale Comunale Imposta Reddito Persone Fisiche (IRPEF);
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30/07/15 con la quale è stato disposto:
“2) DI APPROVARE per l'anno 2015 le seguenti modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell' Addizionale Comunale Imposta Reddito Persone Fisiche (IRPEF):
ART. 2 ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE
A decorrere dal 01.01.2015 le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360, sono determinate come segue:
Aliquota unica : 0,80%
3)DI CONFERMARE l'art.3 " Esenzione " del Regolamento comunale per l'applicazione dell' Addizionale Comunale Imposta Reddito Persone Fisiche (IRPEF):
ART. 3 ESENZIONE
"L'addizionale di cui all'art. 1 del presente regolamento non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo ai fini IRPEF inferiore a € 12.500,00.
Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 12.500,00 di cui al comma1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente regolamento è dovuta ed è determinata con riferimento all'intero reddito complessivo posseduto".
Dando atto che relativamente alla soglia di esenzione sopra indicata, la stessa opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite”;
VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del ministero dell'interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali;
VISTO l'art. 53 comma 16 della L.388/2000 così come modificato dall'art. 27 comma 8 L.448/2001: 8. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento»;
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VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/997sulla potesta' regolamentare generale delle Province e dei Comuni:
1. “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i regolamenti per vizi di legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre
entrate, sono informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attivita' sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalita', nonche' la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni”;
VISTO il comma 26 dell'art. 1 L. 208/15 , il quale ha sospeso per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali:
“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1,comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2,commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche'la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;
DATO ATTO della Legge 11.12.16 n. 232 pubblicata in G.U. n. 297 del 21.12.2016 che conferma il blocco delle aliquote e tariffe dei tributi comunali ad eccezione della TARI;
VISTA la Delibera di Giunta n. 34 del 03.03.2017 di approvazione dell’addizionale comunale reddito persone fisiche (addizionale irpef) che confermava per il 2017 le stesse aliquote e la medesima esenzione del 2016;
ATTESO di confermare per il 2017 le medesime aliquote già in vigore per l'anno 2016 dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
VISTO il Decreto Milleproroghe (D.L. 30.12.16 n.244) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31.12.16 n.304 che ha differito al 31.3.2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 degli Enti Locali;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del V Settore Servizi Finanziari per la regolarità tecnica e contabile espresso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del T.U.EE.LL. approvato con D-Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed inseriti all'originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
PROPONE
Al Consiglio Comunale per i motivi di cui in narrativa, il seguente dispositivo:
1) IL DOCUMENTO ISTRUTTORIO redatto dal Responsabile del V Settore Servizi Finanziari ad oggetto "ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ( ADD.LE IRPEF) CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE GIA' IN VIGORE PER L'ANNO 2016”;
2) DI CONFERMARE le aliquote ed esenzioni dell'Addizionale Comunale Imposta Reddito Persone Fisiche (IRPEF) per l'anno 2017 come quelle approvate per l'anno 2016 e 2015 :
ART. 2 ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE
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“A decorrere dal 01.01.2015 le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360, sono determinate come segue:
Aliquota unica : 0,80%”
ART. 3 ESENZIONE
"L'addizionale di cui all'art. 1 del presente regolamento non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo ai fini IRPEF inferiore a € 12.500,00.
Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 12.500,00 di cui al comma1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente regolamento è dovuta ed è determinata con riferimento all'intero reddito complessivo posseduto;
ATTESO che la soglia di esenzione sopra indicata, opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite”;
3) DI DARE ATTO che aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;
4) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
5) DI DARE ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, come previsto dall'art.52 comma 2 D. Lgs.
446/97;
6) DI STABILIRE che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art.107 del T.U.EE.LL.
approvato con D.Lgs. 207/00, atto contenente indirizzo, programma ed obbiettivo e precisamente:
"ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ( ADD.LE IRPEF) CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE GIA' IN VIGORE PER L'ANNO 2016”;
Al Responsabile del V Settore Servizi Finanziari sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali di competenza.
Indi stante l'urgenza,
IL CONSIGLIO COMUNALE Con successiva
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del T.U.EE.LL. del D.Lgvo 267/2000.
Del che si e' redatto il presente verbale che viene cosi' sottoscritto:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to SCRIBONI MAURIZIO f.to NOCELLI FRANCESCO MARIA
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'
Si attesta che copia della presente deliberazione: viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data e per 15 giorni consecutivi.
diviene esecutiva dal 10^ giorno dalla data iniziale di pubblicazione ai sensi dell’art.134 – comma 3° del T.U.E.L. approvato con D.lgs.267/2000, non essendo soggetta a controllo.
Loreto li, __________
IL SEGRETARIO GENERALE f.to NOCELLI FRANCESCO MARIA
E' copia conforme all'originale.
Loreto, li
IL SEGRETARIO GENERALE f.to NOCELLI FRANCESCO MARIA
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del TUEL n. 267/2000 e pubblicata in data
Loreto, lì __________
IL SEGRETARIO GENERALE f.to NOCELLI FRANCESCO MARIA
COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO Pagina 12