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Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari

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Academic year: 2022

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INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari

Viale Bari n.10 - 70011 - Alberobello (BA) Tel.: 080.4320411 - Fax: 080.4322562

Email: mailbox@bccalberobello.it Sito internet: www.bccalberobello.it Registro delle Imprese della CCIAA di Bari n. 80604

Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4493 - cod. ABI 8338-6 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A171116 C.F./P. IVA: 00380000729

Reg. Soc. Trib. di Bari n. 3674

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Capitale sociale e Riserve : € 61.063.375 al 31/12/2012

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Lo sconto commerciale è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L’operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione pro solvendo di un credito, che consente al cliente scontatario di monetizzare anticipatamente lo stesso. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), crediti non cartolari (semestralità ed annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti rappresentati da titoli non cambiari.

I termini di tempo di anticipazione del portafoglio commerciale (pagherò e tratte accettate) non potranno essere superiori a 180 giorni.

Per ottenere tale servizio il cliente (imprese costituite, sia un forma individuale che societaria) dovrà presentare una domanda di affidamento completando l’apposita modulistica con indicati i dati personali e quelli di eventuali garanti, dovrà essere fornito atto costitutivo, statuto, poteri di ricorso al credito, ultimi bilanci depositati, qualora previsto per la specifica forma societaria, o altra documentazione reddituale.

Tale richiesta viene esaminata ad insindacabile giudizio degli organi competenti della Banca e se accettata, il cliente viene informato per iscritto con apposita comunicazione.

Può essere richiesto in garanzia dell’affidamento : la fideiussione e/o il pegno e/o la cambiale.

La durata dell’affidamento potrebbe essere a tempo indeterminato, tecnicamente “a revoca” , o a durata fissa in relazione alla volontà e/o esigenze del cliente.

L’affidamento è comunque soggetto a periodica revisione entro un termine comunicato per iscritto al cliente mediante la lettera iniziale di conferma della concessione.

In caso di durata temporanea il cliente dovrà rientrare dall’esposizione entro la durata massima prestabilita, mentre in caso di “a revoca”, il rientro potrà avvenire o per volontà del cliente che rinuncia all’affidamento e/o per richiesta della Banca nel caso in cui se ne ravvisi l’opportunità, essenzialmente a causa di utilizzi anomali o per quanto previsto dall’art. 1186 del c.c..

Principali rischi (generici e specifici)

Obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto.

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.

Revoca dell’affidamento per volontà della Banca a fronte di un uso non corretto dello stesso e/o a seguito di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale od economica.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

TASSI

Tasso di Sconto annuo massimo 10,75%

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Per i SOCI lo spread del tasso di sconto, si intende diminuito di 0,50 p.p. rispetto a quello indicato

SPESE - CONTO CORRENTE

vedasi Foglio Informativo relativo al "Conto Corrente STANDARD"

MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI - CONTO CORRENTE

vedasi Foglio Informativo relativo al "Conto Corrente STANDARD"

SPESE - PORTAFOGLIO

INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE € 0,00

INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA € 5,00

INVIO DOCUM. VARIAZIONI COND. € 0,00

STAMPA ELENCO CONDIZIONI € 0,00

ACCETTAZIONE DISTINTA € 5,00

DIRITTI DI BREVITA' S/P - F/P € 2,00

INCASSO S/P / MANUALE 0,125% Minimo: € 3,50 Massimo: € 15,00

INCASSO F/P / MANUALE 0,125% Minimo: € 5,00 Massimo: € 15,00

DIRITTO MINIMO SCONTO

INSOLUTO S/P - F/P (oltre rimborso spese) € 5,00

INSOLUTO PROTESTATO S/P - F/P 1,5% Minimo: € 5,00 Massimo: € 15,00

RICHIAMO S/P - F/P € 5,00

Per comunicazioni (sollecito, revoca affidamento, dovute

ai sensi del d.lgs.385/93), oltre rimborso spese postali € 3,00

GIORNI - PORTAFOGLIO DECORRENZA VALUTE

ACCREDITO F/P DISP. A SCADENZA 25 giorni calendario

ACCREDITO S/P DISP. A SCADENZA 10 giorni calendario

ACCREDITO F/P DISP. A VISTA 25 giorni calendario

ACCREDITO S/P DISP. A VISTA 15 giorni calendario

ACCREDITO NETTO RICAVO SCONTO 3 giorni lavorativi

BREVITA' EFFETTI F/P 20 giorni calendario

BREVITA' EFFETTI S/P 12 giorni calendario

Addebito effetti ritornati protestati giorno scadenza effetto

SPESE

Spese istruttoria iniziale

0,40 %

minimo € 250,00 massimo € 250,00

QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

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Ipotesi di calcolo:

Per un affidamento di: € 1.500,00 Durata del finanziamento (mesi): 1

T.A.E.G: 12,65%

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria “sconto portafoglio” può essere consultato presso le filiali della Banca e sul sito internet di questa (www.bccalberobello.it).

Se il TAEG dovesse superare il tasso d’usura, la banca si avvale di strumenti informatici tali da ricondurlo entro i limiti di legge.

RECESSO E RECLAMI

Termini di esecuzione delle operazioni

In caso di accoglimento della richiesta di sconto (che la banca si riserva di respingere a suo insindacabile giudizio), l’accreditamento delle somme avviene entro la terza giornata operativa successiva alla data di presentazione dei documenti.

In caso di revoca dell’affidamento concesso, è facoltà della banca esigere l’immediato pagamento degli effetti e dei titoli presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l’esito.

Recesso dal contratto

Ciascuna parte può recedere dal contratto di conto corrente bancario di corrispondenza in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto con il preavviso previsto nel contratto ovvero senza preavviso in caso di giustificato motivo o giusta causa.

La Banca ha la facoltà di recedere dall’apertura di credito concessa a tempo determinato, mediante comunicazione scritta (anche via fax o e-mail) al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca. Per il pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 30 giorni. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, il quale resta obbligato a restituire contestualmente quanto utilizzato; qualora l’apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato, la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, previo preavviso scritto (anche via fax o e-mail) di 5 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. Decorso il termine del preavviso il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere. Resta inteso che, in caso sussista un giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso dandone immediata comunicazione al Cliente. Analoga facoltà di recesso spetta al Cliente, il quale resta obbligato a restituire contestualmente quanto utilizzato; in ogni caso, il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente il diritto del Cliente di utilizzare la disponibilità; le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura non comporta l’aumento di tale limite.

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

Se il contratto è a tempo determinato, in presenza di un giustificato motivo (tra i quali a titolo esemplificativo la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, il mutamento del grado di affidabilità del cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione) il cliente accorda specificamente alla banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, ad esclusione delle clausole aventi ad oggetto il tasso, rispettando le prescrizioni dell’art. 118 T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) e successive modificazioni: “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.”

Se il contratto è a tempo indeterminato, la suddetta facoltà di modifica unilaterale è convenuta anche per le clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo e rispettando le prescrizioni dell’art. 118 T.U.B. Resta inteso che la soppressione o la mancata rilevazione del parametro di indicizzazione costituisce giustificato motivo per la modifica unilaterale del tasso ai sensi dell’art. 118 T.U.B.

La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

in caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data

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di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca c/o Settore Legale e Contenzioso, viale Bari n.10 – 70011 – Alberobello (BA) – legale@bccalberobello.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

1. La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.

2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4.

3. Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica . La banca deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca.

4. Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).

5. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.

6. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente.

LEGENDA

Tasso di interesse debitore Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.

Periodicità di capitalizzazione degli interessi

Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

Tasso di interesse di mora Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.

Commissione di Istruttoria Veloce

Viene addebitata ogni qualvolta si registra un evento quale uno sconfinamento oltre il fido concesso ovvero una scopertura in assenza di fido. L'importo unitario esposto viene moltiplicato per il numero di eventi registrati nel trimestre ed addebitato in sede di liquidazione delle competenze del conto corrente.

Commissione sulla messa a disposizione di fondi

Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’

calcolata sull’importo medio dell’affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Indica il costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell’importo totale del credito. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa direttamente riconducibili al finanziamento.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ottenuto aggregando statisticamente i TEG segnalati dagli Intermediari per ciascuna categoria di finanziamento. Per verificare la soglia usuraria di un tasso applicato, si dovrà fare riferimento al TEGM attribuito alla categoria dell’operazione ed, ai sensi dell’art.2 della Legge n.108/1996, si dovrà aumentare di un quarto ed al risultato ottenuto aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può inoltre essere superiore a 8 punti percentuali.

Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi.

Cessione di credito Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).

Cessione pro solvendo Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.

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Istruttoria Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell’affidamento.

Revisione periodica Analisi da parte della banca ai fini della continuazione o meno del rapporto.

Numeri dare Prodotto della formula “capitale moltiplicato giorni”, dove il capitale è rappresentato dall’importo dovuto dal cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell’operazione che ha originato l’importo dovuto e la data di scadenza del credito scontato o altra successiva, come indicata innanzi con riferimento alla modalità di calcolo degli interessi.

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