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Compatibilità tra l'esercizio dell'attività di esperto del Tribunale Superiore delle acque pubbliche e il servizio prestato in ACEA s.p.a area Reti Energetiche.

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Compatibilità tra l'esercizio dell'attività di esperto del Tribunale Superiore delle acque pubbliche e il servizio prestato in ACEA s.p.a area Reti Energetiche.

(Delibera del 9 marzo 2011)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 9 marzo 2011, ha adottato la seguente delibera:

"- letta la nota in data 19 maggio 2010 del Presidente del Tribunale Superiore delle acque pubbliche con la quale si trasmette la comunicazione dell'Ing. …, esperto supplente del Tribunale Superiore delle acque pubbliche che fa presente che dal 1 ottobre 2010 lo stesso “prende(rà) servizio in ACEA s.p.a. in area Reti Energetiche”, segnalando “che ACEA s.p.a. è notoriamente titolare della gestione di impianti idraulici e che la stessa, in tale qualità, è stata in passato parte di cause trattate da questo ufficio”;

- rilevato che con sentenza del 17 luglio 2002 n. 353, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 138 R.D. 11.12.1933 n. 1775 (T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) nella parte in cui prevedeva che fossero aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali doveva intervenire nel collegio giudicante;

- che la questione era stata sollevata dal Tribunale delle acque pubbliche di …, il quale aveva denunciato la violazione dell'art. 108 Cost. sul rilievo della lesione dell'indipendenza e della terzietà dei giudici speciali, nonché dell'art. 97, 1 comma, Cost., per violazione del principio di buon andamento, atteso che la norma de qua avrebbe determinato una diminuzione di credibilità dell'Istituzione stessa;

- che la Corte ha riconosciuto fondata la questione «sotto il profilo della violazione dell'art. 108 della Costituzione e del principio di indipendenza e terzietà del giudice, quale elemento essenziale alla stessa intrinseca natura della giurisdizione, che si identifica nella indipendenza istituzionale del giudice e nella sua posizione di terzo imparziale, qualunque siano le parti in giudizio, compresa la pubblica amministrazione. Detto principio riguarda anche i giudici delle giurisdizioni speciali ed i componenti c.d. laici che partecipano alla amministrazione della giustizia»;

- che, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354 convertito, con modificazioni, in l. 26 febbraio 2004, n. 45, la norma istitutiva del Tribunale Superiore delle acque pubbliche (art. 139 R.D. n. 1775/1933) disciplina la composizione e la nomina dei componenti del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, prevedendo la presenza di tre esperti iscritti all'albo degli ingegneri;

- ritenuto che l'inserimento di estranei alla magistratura in sezioni specializzate di organi giudiziari ordinari (art. 102, 2° comma, Cost.) o negli organi speciali di giurisdizione (art. 108, 2° comma, Cost. in relazione alla VI disp. trans. Cost.) non è, di per sé, incompatibile con la Costituzione e rientra in una valutazione discrezionale del legislatore, con il limite della non manifesta irragionevolezza e, per quanto riguarda le sezioni specializzate, con un ulteriore limite quantitativo (Corte costituzionale sentenza n. 49 del 1968);

- che la scelta del legislatore di utilizzare nel collegio giudicante del Tribunale Superiore delle acque pubbliche un tecnico, come membro c.d. laico, risponde ad esigenze inerenti alla specialità della materia, ai profili tecnici ed agli apprezzamenti che si richiedono, e che sono maggiormente utili se confortati da esperienze tecniche concrete (Corte costituzionale sentenza n. 108 del 1962) nelle controversie relative alle acque pubbliche affidate a tale organo giurisdizionale;

- che l'art 6. § 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), i cui principi sono stati recepiti nell'art. 111 Cost., prevede che ciascuno ha diritto ad essere giudicato da un tribunale istituito per legge, indipendente e imparziale;

- che alla luce delle sentenze 24 ottobre 2007, n. 348 e 24 ottobre 2007, n. 349 della Corte costituzionale, le norme CEDU costituiscono fonte integratrice del parametro di costituzionalità

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introdotto dall'art. 117, 1 comma, Cost., che richiama espressamente i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali;

- che la scelta del legislatore di utilizzare nel collegio giudicante dei Tribunali delle acque pubbliche un tecnico, non è in contrasto con l'art. 6 § 1 CEDU, giacché la presenza di non togati di per sé non comporta una violazione del principio dell'indipendenza, dovendo la posizione di questi essere valutata caso per caso, in relazione all'effettiva fattispecie;

- che il R.D. n. 1775/1933 istitutivo del Tribunale Superiore delle acque pubbliche non disciplina i casi di incompatibilità tra le funzioni di esperto e l'attività svolta;

- che le ipotesi di incompatibilità con l'esercizio dell'attività giurisdizionale sono tassative e di stretta interpretazione;

- che in mancanza di una specifica previsione normativa, o di una declaratoria di incostituzionalità, non può essere introdotta dall'interprete un'ipotesi di incompatibilità;

- che si è resa, infatti, necessaria una pronuncia della Corte costituzionale al fine di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 138 R.D. n. 1775/1933, nella parte in cui prevedeva che fossero aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali doveva intervenire nel collegio giudicante;

- che, in mancanza di una specifica disposizione che ne sancisca l'incompatibilità, lo svolgimento di attività lavorativa subordinata presso un soggetto potenzialmente sottoposto alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, nel cui ambito è possibile ricondurre il servizio prestato in ACEA s.p.a area Reti Energetiche, non è, di per sé, incompatibile con l'esercizio dell'attività di esperto del Tribunale Superiore delle acque pubbliche;

- che, con sentenza del 3 luglio 2002, n. 305, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli art. 139 e 143, 3 comma, R.D. n. 1775/1933, nella parte in cui non prevedeva meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

- che il dubbio di costituzionalità è risultato fondato in merito alla lesione della correttezza e della regolarità dell'esercizio della giurisdizione, in quanto le norme denunziate: a) precludevano la regolare formazione del collegio giudicante, con lesione del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti davanti ad un giudice terzo ed imparziale nell'ambito del "giusto processo"; b) pregiudicavano e compromettevano la continuità e la prontezza della funzione giurisdizionale, non risultando assicurati congrui modi per colmare i vuoti temporanei nel collegio giudicante, così da garantire il necessario funzionamento dell'ufficio;

- che resta salva l'applicazione delle disposizioni in tema di ricusazione e di astensione previste dalla normativa vigente, per cui sarà cura dell'interessato astenersi dalla trattazione del procedimento nei casi previsti dalla legge, allorquando venga meno, in concreto, la sua posizione di terzietà e di indipendenza;

delibera

di rispondere che il servizio prestato in ACEA s.p.a area Reti Energetiche non è incompatibile, di per sé, con l'esercizio dell'attività di esperto del Tribunale Superiore delle acque pubbliche. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in tema di ricusazione e di astensione previste dalla normativa vigente."

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