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La legge di stabilità 2012 Le disposizioni più importanti per gli enti locali

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i Gazzettini

1 i mini libri della Gazzetta degli enti locali

La Legge

di stabiLità 2012 Le disposizioni più importanti per gli enti locali

bilancio - contabilità - tributi

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PREMESSA

Con le dimissioni del Governo Berlusconi, la legge di stabilità 2012 è stata approvata con largo anticipo rispetto a quanto accadeva negli anni precedenti e si presenta, per quanto riguarda il comparto enti locali, abbastanza scarna.

Questo piccolo manuale, che inaugura la nuova collana “I Gazzettini – i minilibri della Gazzetta degli Enti Locali”, è il frutto della rielaborazione dei contenuti di alcuni dei nostri più autorevoli esperti – come Elisabetta Civetta, Luigi Oliveri, Arturo Bianco, Salvio Biancardi –, che hanno commentato sulle riviste e i servizi Internet Maggioli Editore le principali disposizioni di interesse per gli enti locali contenute nella legge di stabilità 2012.

Santarcangelo di Romagna, 18 gennaio 2012

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Sommario

Capitolo 1

La mappa delle novità contenute nella legge 12 novembre 2011, n. 183

(legge di stabilità 2012) ... pag. 4

Capitolo 2

Disposizioni in materia di bilancio, contabilità, Patto di stabilità e gestione ... pag. 9

Capitolo 3

I servizi pubblici locali di rilevanza economica ... pag. 17

Capitolo 4

Le disposizioni in materia di semplificazione ... pag. 42

Capitolo 5

Le disposizioni sul pubblico impiego ... pag. 56

Appendice normativa ...

pag. 67

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Capitolo 1

LA MAPPA DELLE NOVITà CONTENUTE

NELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 (LEGGE DI STABILITà 2012)

Nella tabella seguente è proposta una mappa delle principali novità contenute nella legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) pubblicato sul supplemento ordinario n. 234 della Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 di interesse per gli enti locali e le regioni. Si illustrano le caratteristiche di fondo, rinviando ai capitoli successivi un commento maggiormente dettagliato di alcuni degli argomenti indicati.

NORME SUL PERSONALE

Art. 4, comma 26

Indennità di galleggiamento dei segretari

Dalla data di entrata in vigore della legge la indennità di cd galleggiamento dei segretari deve essere applicata solo dopo che permanga la differenza a seguito della applicazione della maggiorazione della retribuzione di posizione. Tale regola si applica anche ai conteggi relativi a periodi precedenti, fatta salva la esecuzione dei giudicati.

Art. 4, comma 42

Compensi per i dipendenti nei giudizi di lavoro

Nella liquidazione delle spese per l’assistenza legale alle p.a.

effettuata da un dipendente in caso di giudizi di lavoro pubblico si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con una riduzione del 20% degli onorari. La riscossione di tali somme avviene tramite iscrizione a ruolo.

Q SEGuE

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Art. 4, comma 49 Personale in comando presso le Autorità indipendenti

Al personale pubblico in comando presso le Autorità indipendenti non possono essere erogati compensi che hanno finalità

perequative rispetto al trattamento economico dei dipendenti delle stesse. Applicazione anche ai trattamenti economici in godimento.

Art. 4, commi 102 e 103 Tetto alla spesa

per le assunzioni flessibili e i co.co.co.

Gli enti locali, come norma di principio di coordinamento della finanza pubblica, non possono spendere per le assunzioni a tempo determinato, per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per i contratti di

formazione e lavoro e per la somministrazione una cifra superiore al 50% di quanto sostenuto allo stesso titolo nel 2009. Il tetto di spesa del 20% dell’anno precedente si applica esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato.

Art. 16 Collocamento in disponibilità

Viene riscritto l’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001. Obbligo per tutte le p.a., a pena del divieto di effettuare nuove assunzioni, di effettuare la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e l’inadempimento è valutato negativamente ai fini disciplinari.

Obbligo di informazione preventiva ai soggetti sindacali. In caso di eccedenza di personale collocamento in quiescenza di coloro che hanno raggiunto 40 anni di anzianità contributiva, definizione di intese per il ricollocamento in altre p.a., applicazione del passaggio diretto ad altri enti del comparto se previsto in un contratto collettivo. In caso di esito negativo collocamento in disponibilità, con erogazione per 2 anni dello 80% del trattamento economico.

Non applicazione ai concorsi già banditi ed alle assunzioni già autorizzate in precedenza.

Q SEGuE

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IL PATTO DI STABILITà

Art. 30

Patto di stabilità interno

Applicazione integrale dei risparmi previsti dalla c.d. Robin tax (per cui riduzione per i comuni di 520 milioni di euro), che si applica anche se gli enti non istituiscono i consigli tributari.

Riduzione dei vincoli per gli enti virtuosi (65 milioni di euro per i comuni). Riduzione a 2 delle classi degli enti virtuosi, per la cui determinazione sono previsti spostamenti di parametri a decorrere dal 2013. Abrogazione del coefficiente di correzione dei parametri. Abrogazione del parametro dell’applicazione delle norme di liberalizzazione. Obbligo di certificazione del rispetto del patto per l’acquisizione di mutui.

Art. 31

Patto di stabilità degli enti locali

Conferma della estensione del patto ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti dal 2013.

Definizione delle percentuali di riferimento da assumere.

Applicazione della cd competenza mista, con esclusione dei tagli ai trasferimenti. Definizione dei benefici per gli enti virtuosi e delle modalità di applicazione per gli altri. Esclusione delle spese per gli interventi urgenti di protezione civile, degli interventi per l’Expo di Milano, delle risorse della UE e dei connessi oneri sostenuti dai comuni, salvo che per i cofinanziamenti nazionali.

Esclusione dei trasferimenti Istat per il censimento. Esclusione dei comuni terremotati dell’Abruzzo e delle spese del comune di Parma per la realizzazione della Agenzia europea. Esclusione delle spese per la utilizzazione dei beni demaniali trasferiti.

Abrogazione delle esclusioni previste da altre disposizioni.

Obbligo di approvazione del bilancio preventivo in modo da rispettare il patto. Monitoraggio semestrale tramite trasmissione telematica alla R.g.s. dei modelli prescritti; la mancata trasmissione equivale al mancato rispetto del patto. Trasmissione della

certificazione sull’avvenuto rispetto del patto entro il 31 marzo;

l’inadempimento equivale a mancato rispetto; il ritardo determina il divieto di effettuare assunzioni. Possibilità di intervento della R.g.s. in caso di prelevamenti eccessivi dalla tesoreria.

Norme specifiche per Roma capitale. Modalità di applicazioni specifiche per gli enti istituiti nel 2009, nonché per quelli istituti nel 2007 e 2008 e per quelli sciolti per mafia. Applicazione agli enti locali di Sicilia e Sardegna del taglio dei trasferimenti in caso di inadempimento. Conferma delle sanzioni già previste per gli enti inadempienti. I contratti di servizio elusivi dei vincoli del patto sono nulli. Sanzioni per gli amministratori nel caso in cui il conseguimento del patto è stato raggiunto con artifici.

Q SEGuE

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Art. 32

Patto di stabilità nelle regioni

Individuazione del tetto in modo analitico per ciascuna regione, ivi comprese le esclusioni. Le regioni a statuto speciale individuano le modalità di applicazione del patto per i propri enti. Possibilità di dare corso alla regionalizzazione del patto. Indicazione delle sanzioni previste per le regioni inadempienti.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 7

Alienazione terreni agricoli

Gli enti locali possono alienare i terreni agricoli, con diritto di prelazione per i giovani imprenditori agricoli, anche attraverso il conferimento di mandato alla Agenzia del demanio.

Art. 8

Debito degli enti locali

Il tetto all’indebitamento degli enti locali viene diminuito all’8%

nel 2012, al 6% nel 2013 ed al 4% dal 2014. Il tetto dei mutui delle regioni scende al 20%. Obbligo, tramite uno specifico regolamento che sarà adottato dal Governo, per regioni ed enti locali di ridurre l’entità del debito pubblico.

In caso di inadempienza irrogazione delle sanzioni del divieto di assumere impegni in misura maggiore dell’anno precedente e di assumere personale a qualunque titolo.

Art. 13

Accelerazione dei pagamenti

Le amministrazioni, tranne gli enti locali commissariati per mafia, rilasciano entro 60 giorni certificazioni sulla certezza, liquidità ed esigibilità delle somme dovute a privati. Possibilità di prevedere l’obbligo della anticipazione del pagamento di tali somme nelle nuove convenzioni di tesoreria.

Art. 33

Fondo per lo sviluppo e la coesione

Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e la coesione.

Impinguamento per il finanziamento degli interventi per la messa in sicurezza delle scuole, per gli interventi di recupero del dissesto del territorio. Finanziamenti aggiuntivi per la difesa e la sicurezza.

Provvedimenti specifici per la realizzazione dell’Expo di Milano.

Q SEGuE

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SNELLIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

Art. 14

Snellimento degli adempimenti burocratici

Estensione delle zone a burocrazia zero in tutto il Paese fino al 31.12.2013. Istituzione a tal fine degli uffici locali del Governo, a cui partecipano anche i rappresentanti degli enti locali interessati.

SEMPLIFICAZIONE DEI VINCOLI PER LE PICCOLE SOCIETà

Art. 15

Rafforzamento dell’autocertificazione

I certificati delle p.a. valgono solamente nei rapporti tra i privati;

in quelli con le p.a. si applicano solamente le autocertificazioni.

Obbligo per le p.a. ed i gestori di servizi pubblici di acquisire direttamente le informazioni necessarie. Obbligo per le p.a. di acquisire direttamente la dichiarazione di regolarità contributiva.

Obbligo per tutte le p.a. di individuare un unico ufficio e

responsabile per le certificazioni da rilasciare. La mancata risposta alle altre p.a., oltre che violazione dei doveri di ufficio, viene valutata nell’ambito della performance.

LIBERALIZZAZIONI

Art. 9, comma 2

Gestione dei servizi pubblici Gli enti locali valutano la utilità dell’affidamento simultaneo di una pluralità di servizi pubblici locali.

Rafforzamento dell’obbligo di invio alla Autorità antitrust delle delibere degli enti locali. Rafforzamento delle sanzioni per gli enti locali che non adottano tale delibera. Rafforzamento dei vincoli per le gestioni in house. Attribuzione ai prefetti di un potere di controllo e della surrogazione in caso di inadempimento.

Rafforzamento dei vincoli per le società di altri paesi europei gestori di servizi pubblici locali in Italia. Obbligo per le p.a. di rendere noti i dati sui costi e sulla qualità dei servizi. Il contenuto di tali informazioni e delle deliberazioni degli enti locali sarà definito in un decreto del Ministro per gli affari regionali.

Prevalenza delle regole contenute nel d.l. n. 138/2011 sulla disciplina di settore ed applicazione al trasporto pubblico locale.

Art. 10

Professioni Riforma delle professioni con un d.P.R. da emanare entro 12 mesi.

Previsione della istituzione delle società di professionisti.

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Capitolo 2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO, CONTABILITà, PATTO DI STABILITà

E GESTIONE

1. Disposizioni in materia di Patto di stabilità

L’articolo 31, comma 1, della legge 183/2011 elenca la platea degli enti locali soggetti al rispetto delle regole del Patto di stabilità prevedendo l’assoggettamento delle province, dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e dal 2013 dei comuni con popolazione dai 1.000 a 5.000 abitanti.

Art. 31, comma 1, della legge 183/2011

1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall’anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

L’assoggettamento al Patto di stabilità, dal 2013, dei comuni con popolazione tra i 1.000 abitanti e i 5.000 abitanti era già previsto dall’art. 16, comma 31, della legge 148/2011 di conversione del d.l. 138/2011. Occorre rammentare che l’articolo 16, comma 5, ultimo periodo del d.l. 138/2011 convertito dalla legge 148/2011 prevede, altresì, l’assoggettamento alle regole del Patto a decorrere dal 2014 per le unioni di comuni costituite ai sensi dell’art. 16, comma 1, della manovra correttiva ossia delle unioni di comuni a cui partecipano comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Tali enti che non risultano essere inseriti nell’elenco dell’articolo 31 comma 1 della legge 183/2011,

rimangono di fatto assoggettati alle regole del Patto di stabilità dal 2014 in quanto l’articolo 16,

comma 5, del d.l. 138/2011 non è stato abrogato o modificato. Tuttavia, occorre rilevare che la

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legge di stabilità nel disciplinare la determinazione degli obiettivi Patto non ha fissato le regole per tali enti che di fatto si trovano senza alcuna regolamentazione ai fini Patto.

Pertanto, tutti i comuni saranno, seppur con cadenze diverse assoggettate al Patto di stabilità.

Ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che sono già attualmente soggetti agli obblighi del Patto si aggiungeranno:

> dal 2014 i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti assoggettando al Patto le loro unioni di comuni che tali enti sono obbligati a costituire. Questo termine non appare molto congruo, in quanto se tali enti andranno ad elezione nel 2014 l’obbligo della costituzione delle unioni di comuni decorrere da tale data comportando l’assoggettamento al Patto in corso d’anno a nuovi enti locali che si vengono a costituire;

> dal 2013 i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

L’articolo 31, commi 23 e 24, della legge 183/2011 disciplinano la tempistica e le basi di calcolo per l’assoggettamento alle regole del Patto di stabilità per gli enti locali di nuova istituzione e gli enti commissariati.

In particolare l’articolo 31, comma 23, della legge di stabilità differisce le regole per gli enti di nuova istituzione a seconda dell’anno di istituzione :

> gli enti istituiti a decorrere dall’anno 2009 sono soggetti alle regole del Patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell’anno successivo alla istituzione medesima;

> gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 assumono, quale base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell’anno 2009.

Art. 31, comma 23, della legge 183/2011

23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall’anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell’anno successivo all’istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell’anno 2009.

Per gli enti commissariati, l’articolo 31, comma 24, della legge di stabilità, invece, stabilisce che gli enti locali commissariati ai sensi dell’art. 143 del t.u.e.l. (scioglimento del consiglio a causa di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso), sono soggetti alle regole del Patto dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. Non è previsto il caso del commissariamento ai sensi dell’art. 141 del t.u.e.l.

Art. 31, comma 24, della legge 183/2011

24. Gli enti locali commissariati ai sensi dell’articolo 143 del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno

dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. La mancata

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comunicazione della situazione di commissariamento secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del comma 19 determina per l’ente inadempiente l’assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

Relativamente alle società pubbliche, l’assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno per le società partecipate è previsto dall’art. 4, comma 14, del d.l. 138/2011 secondo cui le società in house affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali saranno assoggettate al Patto di stabilità interno secondo modalità che saranno definite con apposito decreto ministeriale. Gli enti locali dovranno vigilare sull’osservanza, da parte delle proprie società in house del rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno.

Si evidenzia che la previsione dell’assoggettamento al Patto di stabilità delle società in house era già previsto dall’art. 23-bis del d.l. 112/2008 e la Corte costituzionale, con la sentenza n. 325 del 17 novembre 2010 ha dichiarato la legittimità costituzionale dell’art. 23-bis, fatta eccezione, però, per il comma 10, lettera a), prima parte, limitatamente alle parole: “l’assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al Patto di stabilità interno”.

Pertanto, la Corte costituzionale con riferimento alla previsione contenuta nell’art. 23-bis del d.l.

112/2008 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’assoggettamento alle regole del Patto di stabilità delle società pubbliche.

L’articolo 23-bis del d.l. 112/2008 è stato abrogato dal referendum del 12 e 13 giugno 2011, tuttavia la previsione contenuta nell’art. 4 del d.l. 138/2011 che ripropone l’assoggettamento alle regole del Patto delle società pubbliche analogamente a quanto era previsto nell’art. 23-bis del d.l. 112/2008 potrebbe essere dichiarata nuovamente incostituzionale.

2. Gli obiettivi del Patto di stabilità

L’art. 31, comma 2, della legge 183/2011 prevede il conseguimento un obiettivo c.d. specifico che impone agli enti di conseguire un saldo finanziario calcolato secondo specifiche modalità. Il conseguimento di questo obiettivo permetterà di valutare se l’ente è adempiente o inadempiente al Patto e, in quest’ultimo caso, applicare le relative sanzioni.

Art. 31, comma 2, della legge 183/2011

2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni

con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata

negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito

indicate: a) per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per l’anno 2012 e a 19,7 per

cento per gli anni 2013 e successivi; b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

le percentuali sono pari a 15,6 per cento per l’anno 2012 e a 15,4 per cento per gli anni 2013 e

successivi; c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, le percentuali per

gli anni 2013 e successivi sono pari a 15,4 per cento. Le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) si

applicano nelle more dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 20, comma 2, del decreto-

legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

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Il calcolo dell’obiettivo specifico richiede di eseguire le seguenti fasi:

1a fase: ai sensi dell’art. 31, comma 2, della legge di stabilità alla media della spesa corrente

del triennio 2006-2008 come desunta dai certificati al conto consuntivo si applicano delle percentuali come indicate nella tabella sotto riportata.

Pertanto, si determina un valore così determinato:

Media spesa corrente 2006-2008 x % = VALORE “A”

2012 2013 2014

Province 16,5% 19,7% 19,7%

Comune > 5.000 abitanti

15,6% 15,4% 15,4%

Comuni da 1.001 a

5.000 abitanti - 15,4% 15,4%

2a fase: ai sensi dell’art. 31, comma 4, della legge di stabilità al valore “A” come sopra determinato

si detraggono i trasferimenti erariali di cui all’art. 14, comma 2, del d.l. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010. Questa differenza costituirà il saldo finanziario da raggiungere in termini di competenza mista per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

Art. 31, comma 4, della legge 183/2011

4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Pertanto, l’obiettivo specifico è determinato nel modo seguente:

Enti Anno

Saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al “VALORE A”

riduzione trasferimenti erariali ex art. 14, comma 2, d.l. 78/2010.

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Fasi Operazioni Valori FASE 1 Spesa corrente media del triennio 2006-2008 5.000

“VALORE A” = Spesa corrente media x % 5.000 x 15,6% = 780 FASE 2 Taglio trasferimenti erariali ex art. 14, comma 2,

del d.l. 78/2010

200

OBIETTIVO SPECIFICO DA CALCOLARE

IN TERMINI DI SALDO FINANZIARIO COMPETENZA MISTA

780 – 200 = 580

3. Gli obiettivi del Patto in chiave meritocratica

L’obiettivo del Patto di stabilità che ogni ente è tenuto a rispettare e calcolato secondo la metodologia analizzata nel paragrafo precedente si riferisce all’ipotesi in cui non si riesca a introdurre i criteri di virtuosità delineati nell’art. 20, comma 2, del d.l. 98/2011. Si rammenta, infatti, che al fine di quantificare in chiave meritocratica i vincoli imposti dal Patto di stabilità, la manovra correttiva dell’estate 2011 aveva definito una griglia di criteri sulla base dei quali deve essere misurata la maggiore o minore virtuosità di regioni ed enti locali e sulla base di tale virtuosità sarà pesata la misura del rispettivo concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Ai fini della virtuosità, l’articolo 20, comma 2, del d.l. 98/2011 prevedeva che gli enti dovevano essere ripartiti, con decreto del Ministero dell’economia e della finanze d’intesa con la Conferenza unificata, in quattro classi sulla base di una serie di parametri.

L’articolo 30, comma 3, lettera a), della legge di stabilità 2012, invece, riduce il numero delle classi da quattro a due.

Art. 30, comma 3, della legge 183/2011

3. All’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell’alinea, le parole: «in quattro classi, sulla base dei» sono sostituite dalle seguenti: «in

due classi, sulla base della valutazione ponderata dei»;

b) alla lettera a), prima delle parole: «prioritaria considerazione» sono inserite le seguenti:

«a decorrere dall’anno 2013,»;

c) alla lettera c), prima delle parole: «incidenza della spesa del personale» sono inserite le

seguenti: «a decorrere dall’anno 2013,»;

d)

alla lettera f), prima delle parole: «tasso di copertura» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall’anno 2013,»;

e) alla lettera g), prima delle parole: «rapporto tra gli introiti» sono inserite le seguenti: «a

decorrere dall’anno 2013,»;

f) alla lettera h), prima delle parole: «effettiva partecipazione» sono inserite le seguenti: «a

decorrere dall’anno 2013,»;

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g) alla lettera l), prima delle parole: «operazione di dismissione» sono inserite le seguenti:

«a decorrere dall’anno 2013,».

L’articolo 20, comma 2, del d.l. 98/2011 aveva individuato questi parametri di virtuosità:

a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;

b) rispetto del Patto di stabilità interno;

c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell’ente in relazione al numero

dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all’ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all’inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse ai fini dell’applicazione del comma 2-ter;

d) autonomia finanziaria;

e) equilibrio di parte corrente;

f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;

g) rapporto tra gli introiti derivanti dall’effettiva partecipazione all’azione di contrasto

all’evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;

h) effettiva partecipazione degli enti locali all’azione di contrasto all’evasione fiscale;

i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;

l) operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

Con la conversione in legge del decreto-legge 98/2011 la griglia degli indicatori è stata modificata e anche il d.l. 138/2011 (art. 3, commi 1 e 2, e articolo 14) ha aggiunto ulteriori parametri.

La legge di stabilità 2012 ha apportato queste ulteriori modifiche:

> con l’articolo 30, comma 3, lettera da b) a g), ha spostato la decorrenza di applicazione di alcuni parametri. Pertanto, allo stato attuale la griglia abbraccia dieci indicatori per province e comuni di cui solo quattro verranno applicati nell’anno 2012. Per le regioni invece si prevedono due ulteriori indicatori;

> con l’articolo 30, commi 5 e 6, ha eliminato due indicatori.

Pertanto, rispetto alla versione iniziale del d.l. 98/2011 cinque indicatori sono rimasti sostanzialmente uguali o con leggere modifiche:

> rispetto del Patto,

> autonomia finanziaria,

> tasso di copertura dei servizi a domanda individuale,

> lotta all’evasione fiscale,

> incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente in relazione ai dipendenti sulla popolazione).

Cinque indicatori sono stati eliminati in quanto non rappresentativi della situazione di virtuosità dell’ente e altri quattro sono stati aggiunti:

> equilibrio di parte corrente,

> capacità di riscossione delle entrate correnti,

> convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard,

> dismissioni partecipazioni societarie).

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Per le regioni è stato aggiunto un ulteriore parametro (rapporto tra gli introiti derivanti dall’effettiva partecipazione all’azione di contrasto all’evasione fiscale e i tributi erariali) che invece non è utilizzabile per gli enti locali.

L’articolo 30, comma 4, della legge 183/2011 abroga l’art. 20, comma 2-ter, del d.l. 98/2011 secondo cui il decreto ministeriale che fisserà i criteri di virtuosità poteva individuare un coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di virtuosità.

Art. 30, comma 4, della legge 183/2011

4. All’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 2-ter è abrogato.

Art. 30, comma 5, della legge 183/2011

5. All’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nell’alinea, le parole: «, ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111, oltre al rispetto dei parametri già previsti dal predetto articolo 20, debbono adeguare»

sono sostituite dalla seguente: «adeguano».

Art. 30, comma 6, della legge 183/2011

6. All’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 4 è abrogato.

La classificazione nelle classi di merito diventa importante in quanto gli enti che si collocheranno nella fascia dei più virtuosi dal 2012 (termine modificato dall’art. 1, comma 9, lett. b)) del d.l.

138/2011, in quanto inizialmente il 2012 era solo per le province e il 2013 per gli altri enti) non concorreranno alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati dal comma 5 dell’art.

20 del decreto legge 98/2011 (obiettivo in termini di fabbisogno e indebitamento netto), bensì saranno soggetti al solo raggiungimento del saldo almeno pari a zero. Questa agevolazione è confermata anche dall’art. 31, comma 5, della legge 183/2011.

Art. 31, comma 5 e 6, della legge 183/2011

5. Gli enti che, in esito a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe più virtuosa, conseguono l’obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 3, pari a zero, ovvero a un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall’applicazione del comma 6.

6. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti diversi da quelli di cui

al comma 5 applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell’interno

e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d’intesa con

(16)

la Conferenza unificata, in attuazione dell’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori:

a) per le province, a 16,9 per cento per l’anno 2012 e a 20,1 per cento per gli anni 2013 e

successivi;

b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l’anno

2012 e a 15,8 per cento per gli anni 2013 e successivi;

c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni 2013 e

successivi, a 15,8 per cento.

L’intero meccanismo è tuttavia pensato per non produrre sconti complessivi al comparto degli enti locali; conseguentemente più saranno gli enti virtuosi più pesante sarà l’aggravio per gli altri enti.

Per le province e i comuni che non si classificano nella classe dei virtuosi, l’art. 31, comma 6, della legge 183/2011 stabilisce che con successivo decreto ministeriale verranno rideterminate le percentuali da applicare alla spesa media corrente del triennio 2006-2008 e analizzate nel paragrafo precedente. Tuttavia, l’articolo 31, comma 6, della legge 183/2011 introduce una sorta di clausola di salvaguardia stabilendo che le percentuali ricalcolate per gli enti non virtuosi non possono essere superiori:

a) per le province, a 16,9 per cento per l’anno 2012 e a 20,1 per cento per gli anni 2013 e

successivi;

b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l’anno 2012

e a 15,8 per cento per gli anni 2013 e successivi;

c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni 2013 e

successivi, a 15,8 per cento.

(17)

1. Introduzione

La legge 12 novembre 2011 n. 183, c.d. legge di stabilità 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, all’articolo 9, comma 2, modifica l’articolo 4 del d.l. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011, relativo all’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Capitolo 3

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

Articolo 4 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in legge 148/2011) coordinato con le modifiche apportate dalla legge 183/2011

(in vigore dal 1° gennaio 2012)

Titolo II - LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO

Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall’Unione europea

1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito «servizi pubblici locali», liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l’attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

2. All’esito della verifica di cui al comma 1 l’ente adotta una delibera quadro che illustra l’istruttoria

compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i

(18)

Come è noto, a seguito del referendum del 13 giugno 2011 è stata sancita l’abrogazione dell’art.

23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, e dall’art. 15 del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee” convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale.

L’effetto abrogativo si è realizzato con decorrenza dal 21 luglio 2011, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del d.P.R. 18 luglio 2011, n. 113.

Come già rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011 (con la quale era stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare), dall’abrogazione dell’art. 23-

bis del d.l. 112/2008 non avrebbe potuto conseguire alcuna reviviscenza delle norme abrogate da

tale articolo (reviviscenza, del resto, costantemente esclusa in simili ipotesi sia dalla giurisprudenza sia della stessa Corte costituzionale – sentenze n. 31 del 2000 e n. 40 del 1997 –, sia da quella della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato); dall’altro, conseguirebbe l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.

Pertanto, dal 21.7.2011 risulta eliminata l’intera disciplina nazionale in materia di gestione dei benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.

Con la stessa delibera gli enti locali valutano l’opportunità di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. (1)

3. Alla delibera di cui al comma precedente è data adeguata pubblicità; essa è inviata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato anche ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. (2)

4. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa è comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi. In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l’ente locale non può procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo. (1)

5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l’erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la

produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico

e civile delle comunità locali, definiscono preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio

pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi,

tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata

allo scopo.

(19)

servizi pubblici locali, che risulta regolamentata dalle disposizioni di matrice comunitaria.

L’abrogazione dell’art. 23-bis ha determinato altresì l’abrogazione del Regolamento attuativo approvato, in attuazione della delega contenuta nell’art. 23-bis, comma 10, dal Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12.10.2010 (d.P.R. 7.9.2010, n. 168 in vigore dal 27.10.2010).

L’art. 4 del d.l. 138/2011, convertito in legge 148/2011 “Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell’unione europea”, ha colmato il vuoto normativo ed ha così ripristinato nel nostro ordinamento nazionale una disciplina organica in materia.

La legge 12 novembre 2011 n. 183, c.d. “legge di stabilità 2012”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, all’art. 9, comma 2, modifica ulteriormente l’art. 4 del d.l. 138/2011 relativo all’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Le disposizioni dell’articolo 4 del d.l. 138/2011, come modificato dalla legge di stabilità, sono applicabili a tutti i servizi pubblici locali prevalendo sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.

La nuova disciplina sui servizi pubblici locali si applica anche al trasporto pubblico regionale e locale, con la specifica che per il trasporto regionale sono fatti salvi gli affidanti già deliberati in conformità all’art. 5, paragrafo 2, del regolamento (C

E

) 23 ottobre 2007 n. 1370.

Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito “servizi pubblici locali”, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio.

L’attribuzione di diritti di esclusiva è limitata alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, 6. All’attribuzione di diritti di esclusiva ad un’impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall’articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

8. Nel caso in cui l’ente locale, a seguito della verifica di cui al comma l, intende procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

9. Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad

evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.

(20)

la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

1.1. Tempi e modalità

È anzitutto previsto che, nei prossimi 12 mesi, gli enti locali debbano attuare tale verifica finalizzata ad appurare la realizzabilità di una gestione liberalizzata e concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

La verifica dovrà culminare nell’adozione di una delibera “quadro” che illustri l’istruttoria compiuta ed evidenzi, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l’equità all’interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.

Tale delibera dovrà essere poi trasmessa all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

In sostanza, sembra non esserci alcun automatismo che imponga la liberalizzazione dei servizi pubblici locali, ma gli enti che intenderanno conservare un regime di esclusiva dovranno adeguatamente motivare in proposito.

L’Antitrust potrà utilizzare la delibera quadro trasmessa dall’ente locale “anche” ai fini della relazione al parlamento, quindi non solo per quest’ultimo adempimento.

un decreto interministeriale (Rapporti con le regioni e la coesione territoriale, economia e interno) da emanarsi entro il 31 gennaio 2012, dovrà definire i criteri per la verifica della preventiva analisi di mercato e per l’adozione della delibera quadro da parte delle amministrazioni, disporre le modalità attuative rispetto alla prevista pubblicazione dei dati sui servizi resi e prevedere le ulteriori misure utili per l’attuazione della norma.

10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l’affidamento di omologhi servizi.

11. Al fine di promuovere e proteggere l’assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:

a) esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni

patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l’effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;

b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle

caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell’oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;

c)

indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell’affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell’affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;

d) può prevedere l’esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che

possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora,

(21)

1.2. Diritti di esclusiva

Nel caso in cui l’ente locale, a seguito della verifica di cui sopra, intenda procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell’unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.

Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

L’attribuzione dei diritti di esclusiva non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate.

Le imprese titolari dei diritti di esclusiva, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono in monopolio, devono operare mediante società separate.

Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora tali imprese rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.

Non è possibile affidare un servizio in esclusiva, senza aver effettuato l’analisi di mercato preventiva ed in assenza della delibera quadro.

in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l’aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un’oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento;

e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall’ente

affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;

f) indica i criteri e le modalità per l’individuazione dei beni di cui al comma 29, e per la determinazione

dell’eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi del comma 30;

g) prevede l’adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del

servizio.

12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che:

a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di

norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;

b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio

per l’intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento;

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1.3. Imprese straniere

Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell’unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l’affidamento di omologhi servizi.

1.4. Società pubbliche

Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.

Le società miste costituite ai sensi della nuova disciplina (c.d. “gara a doppio oggetto” e vincolo quota di capitale) sono escluse dai divieti di ottenere servizi ulteriori o in ambiti territoriali diversi dal proprio.

Gli affidatari diretti, attuali gestori, potranno comunque partecipare a tutte le gare indette sul territorio nazionale, nell’ultimo anno del loro affidamento, a condizione che la gara per il servizio di cui sono gestori sia già stata indetta, ovvero che sia stata adottata dall’ente locale la decisione di andare a gara o di affidare il servizio sempre in house ad un soggetto diverso dal gestore attuale.

1.5. Contenuti del bando di gara

Il bando di gara o la lettera di invito devono:

> escludere che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per

c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.

13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell’affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l’affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house». Al fine di garantire l’unitarietà del servizio oggetto dell’affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento. (1)

14. Le società cosiddette «in house» affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con il concerto del Ministro per le riforme per il federalismo, in sede di attuazione dell’articolo 18, comma 2-bis del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

Gli enti locali vigilano sull’osservanza, da parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

15. Le società cosiddette «in house» e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l’acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

16. L’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,

limitatamente alla gestione del servizio per il quale le società di cui al comma 1, lettera c), del

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l’effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;

> assicurare che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell’oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;

> indicare, ferme restando le discipline di settore, la durata dell’affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell’affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;

> prevedere l’eventuale esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l’aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un’oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento;

> prevedere che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall’ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;

> indicare i criteri e le modalità per l’individuazione dei beni strumentali, e per la determinazione dell’eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione per l’ammortamento;

> prevedere l’adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.

medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se la scelta del socio privato è avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano ferme le altre condizioni stabilite dall’articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

17. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, e successive modificazioni, le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino all’adozione dei predetti provvedimenti, è fatto divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi. Il presente comma non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.

18. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette «in house»

e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall’ente locale affidante,

la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica

dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell’ente locale, alla vigilanza

dell’organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

(24)

1.6. Gara a doppio oggetto

Nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito, oltre a quanto sopra indicato, devono assicurare che:

> i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;

> il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l’intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento;

> siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.

1.7. Affidamenti in house

Se il valore economico del servizio oggetto dell’affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l’affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento europeo per la gestione cosiddetta in house.

Le società cosiddette in house affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto ministeriale.

Gli enti locali vigilano sull’osservanza, da parte dei soggetti affidatari in house dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno.

267, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell’ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell’incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.

20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.

21. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che

nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all’articolo

77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che

detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.

(25)

Le società cosiddette in house e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l’acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni).

Viene specificato che le società miste non sono tenute ad applicare le disposizioni del codice dei contratti limitatamente alla realizzazione dell’opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite quando, oltre alle condizioni previste dall’art. 32, comma 3, numeri 2) e 3), del Codice stesso, la scelta del socio privato sia avvenuta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica che abbia avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (cfr. comma 16).

Le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Fino all’adozione dei predetti provvedimenti, è fatto divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi ad eccezione delle società quotate in mercati regolamentati.

In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette in house e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall’ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell’ente locale, alla vigilanza dell’organo di revisione dei conti.

In caso di affidamento del servizio attraverso l’utilizzo della prevista deroga per l’in house, la Legge di stabilità ha esplicitato il divieto generale di frazionamento del medesimo servizio.

22. I componenti della commissione di gara per l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma 21, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.

24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile.

26. Nell’ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall’ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell’ente locale stesso.

27. Le incompatibilità e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

28. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il

(26)

1.8. Incompatibilità

Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell’ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti.

Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell’incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali.

Tale divieto opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.

Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore (sindaci, presidenti delle province, consiglieri dei comuni e delle province, i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento) negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.

I componenti della commissione di gara per l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale non precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del comma 11, lettera f), dall’ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.

30. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 29 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

31. L’importo di cui al comma 30 è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

32. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto è il seguente:

a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui

(27)

possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.

Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Nell’ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall’ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell’ente locale stesso.

Le incompatibilità e i divieti di cui sopra si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1.9. Gestione reti e beni strumentali

Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati dall’ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.

Se, al momento della cessazione della gestione, i beni strumentali non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.

L’importo degli ammortamenti è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara al comma 13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, alla data del 31 marzo 2012; (3)

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora

la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessita’ di apposita deliberazione dell’ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la

selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 10 ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già

quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile,

cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione in capo a

soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche

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