• Non ci sono risultati.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 18 dicembre 2002

Criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendali e per la concessione del trattamento CIGS nei casi di cessazione di attivita'.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni

ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto 1'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.

299,

convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.

451,

che ha demandato al Comitato interministeriale per la politica economica - CIPE il compito di dettare i criteri generali per la

gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 96 del 15 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2002, recante "Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/1999:

devoluzioni

di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali", che

ha attribuito al Ministro del lavoro la determinazione dei criteri

generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto 2 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 160 dell'11 luglio 2000, concernente la modificazione e

integrazione dei criteri per la valutazione dei programmi delle aziende che richiedono l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni per crisi aziendale;

Visto il decreto 20 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2002, che, a modifica del sopra citato provvedimento ministeriale, ha stabilito nuovi criteri per i

casi di cessazione di attivita' delle aziende in crisi;

Considerato l'andamento del ciclo economico e produttivo, che ha

comportato negative ripercussioni sui livelli occupazionali anche di

settori industriali di particolare rilevanza o di aziende

(2)

facenti

parte di complessi processi produttivi;

Considerato che le ricadute occupazionali negative di cui al capoverso precedente colpiscono anche aree non svantaggiate del territorio nazionale;

Considerata la prossima riforma dell'indennita' ordinaria di disoccupazione e l'imminente riordino del sistema di

ammortizzatori

sociali, che dovra' prevedere, tra l'altro, il collegamento tra l'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale

straordinaria

e le misure di politica attiva del lavoro;

Considerata, altresi', la prossima riforma del mercato del lavoro,

con particolare riguardo al potenziamento dei servizi pubblici per

l'impiego ed alle nuove strutture private chiamate a svolgere compiti

di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento dei criteri relativi all'individuazione ed alla conseguente

valutazione

dei casi di crisi aziendale, di cui ai decreti 2 maggio 2000 e 20

agosto 2002;

Ritenuto, altresi', di dover tener conto della sfavorevole congiuntura internazionale e nazionale e dell'esigenza di traguardare

le riforme indicate nei capoversi precedenti, che potranno consentire

ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale

straordinaria il coinvolgimento nei processi di politica attiva del

lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Crisi aziendale

1. Sono adottati i seguenti criteri per l'approvazione dei programmi di crisi, aziendale, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della

legge 23 luglio 1991, n. 223:

a) dagli indicatori economico finanziari (risultato di impresa;

fatturato; risultato operativo; indebitamento), complessivamente

considerati e riguardanti il biennio precedente, deve emergere un

(3)

andamento a carattere negativo ovvero involutivo; l'impresa deve

presentare - unitamente ai documenti contabili relativi al suddetto

biennio - specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico

finanziaria;

b) deve essere verificato, in via generale, il ridimensionamento

- o, quantomeno, la stabilita' - dell'organico aziendale nel biennio

precedente all'intervento CIGS; deve, altresi', riscontrarsi, di

norma, l'assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a

quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie.

Nel

caso in cui l'impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero

intenda assumerne durante il periodo di fruizione del beneficio della

Cassa integrazione guadagni straordinaria, l'impresa stessa motiva la

necessita' delle suddette assunzioni, nonche' la loro compatibilita'

con la disciplina normativa e le finalita' dell'istituto della CIGS;

c) deve essere presentato, da parte dell'impresa, un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno

determinato la

situazione di crisi aziendale, definisca le azioni intraprese, o da

intraprendere, per il superamento delle difficolta' dell'impresa,

distinte per ciascun settore di attivita' dell'impresa stessa, nonche' per ciascuna unita' aziendale interessata

dall'intervento

straordinario di integrazione salariale;

d) qualora l'impresa, nel corso dell'intervento CIGS, ovvero al termine dello stesso, preveda esuberi strutturali, deve

presentare un

piano di gestione degli stessi;

e) il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' essere concesso, quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale. L'impresa deve, in tal caso, documentare l'imprevedibilita' dell'evento causa della crisi, la rapidita'

(4)

con la

quale l'evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale.

2. Ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale deve

riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle

lettere da a) a d). Nel caso di crisi aziendale per evento improvviso

ed imprevisto di cui alla lettera e), la fattispecie e' valutata, pur

in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b), sempre che

siano soddisfatti i requisiti di cui alle lettere c) e d).

Art. 2.

Cessazione di attivita'

1. Sono adottati i seguenti criteri per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, nei casi di cessazione di attivita', qualora

l'azienda

richiedente non rientri nell'ipotesi di cui all'art. 1:

a) la cessazione dell'attivita' puo' riguardare l'intera azienda;

un settore di attivita' della stessa; uno o piu' stabilimenti o parte

di essi;

b) l'impresa deve presentare un piano di gestione dei lavoratori

in esubero che sia teso a ridurre il ricorso alla mobilita', salvo

che tale ricorso non assuma, nel corso del periodo dell'intervento

straordinario di integrazione salariale richiesto, ovvero nell'arco

dei dodici mesi successivi al termine di tale intervento, carattere

di strumento di ricollocazione, anche parziale, dei suddetti lavoratori.

2. Per la concessione del trattamento straordinario di integrazione

salariale per crisi aziendale, nei casi di cessazione di attivita',

deve essere soddisfatta la condizione di cui alla lettera b), pur in

assenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del precedente art. 1, comma 1, e pur se l'impresa si trovi in una

(5)

o piu'

condizioni di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Casi di esclusione

1. Non sono presi in esame, in via generale, i programmi di crisi

aziendale, presentati da imprese che:

a) abbiano iniziato l'attivita' produttiva nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS;

b) non abbiano effettivamente avviato l'attivita' produttiva;

c) abbiano subito significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS, salvo che tali trasformazioni siano avvenute tra imprese che presentano assetti

proprietari sostanzialmente coincidenti, con la preminente finalita'

del contenimento dei costi di gestione.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. L'efficacia dei decreti ministeriali 2 maggio 2000 e 20 agosto

2002 cessa dalla data di pubblicazione del presente provvedimento

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto non trova applicazione nei confronti delle

imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonche' editrici e/o stampatrici di giornali

periodici, considerata la specialita' della normativa sancita, per il

settore dell'editoria, dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20

maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19

luglio 1993, n. 236.

3. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per il

visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002 Il Ministro: Maroni

(6)

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2003

Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e

dei beni culturali, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 48

Riferimenti

Documenti correlati

92 del 2012, le parti firmatarie hanno  convenuto  di  costituire  il

296, che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno  ai

Articolo unico.. Al fine di sostenere il processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di supportare la popolazione nelle procedure

[r]

  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e 

[r]

“Definire, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, misure dì semplificazione degli adempimenti

Decreta: Art. Il Fondo di solidarieta' bilaterale per l'artigianato, di seguito denominato FSBA, e' gestito dagli organi esecutivi di cui al Titolo II, Capo II,