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Circolare n 3 del 22/03/2021

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Academic year: 2022

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Circolare n° 3 del 22/03/2021

Gentili Clienti,

nella seguente Circolare tratteremo le novità normative introdotte dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 c.d.

“Decreto Milleproroghe”.

Nella parte finale della Circolare, invece, approfondiremo la norma introdotta dal Decreto Liquidità inerente la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni aziendali.

DECRETO MILLEPROROGHE ART.

1. Obbligo di comunicazione Marketplace Art. 3 c. 3

2. Invio dati corrispettivi giornalieri Art. 3 c. 5

3. Deroghe per l’approvazione dei bilanci Art. 3 c. 6

4. Lotteria degli scontrini Art. 3 c.9 e 10

5. Sospensione termini agevolazioni “prima casa” Art. 3 c. 11 quinquies

6. Esenzione Iva beni necessari al contenimento della pandemia Art. 3-ter

7. Tax credit vacanze Art. 7 c.3 bis

8. Sospensione versamenti contributi agricoltura Art. 10 c. 6

9. Adeguamento statuto società di mutuo soccorso Art. 11 c. 1

10. Credito d’imposta per società benefit Art. 12 c. 1 bis

11. Bonus viaggio Art. 13 c. 11

12. Misure in materia di riscossione Art. 22-bis

13. Web Tax Art. 22 quater

Rivalutazione dei beni e partecipazioni d’impresa

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1. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE MARKETPLACE

Viene confermata la proroga al 30/06/2021 per la comunicazione dei dati relativi ai fornitori da trasmettere, trimestralmente in via telematica all’Agenzia delle entrate, da parte di coloro che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (vale a dire un mercato virtuale “marketplace”, una piattaforma, un portale o altri mezzi analoghi) la vendita a distanza di beni, importati e non, nel perimetro dell’Unione europea.

Viene inoltre rinviata all’01/07/2021 l’entrata in vigore della presunzione per cui, se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.

2. INVIO DATI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

Per i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS e obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, viene rinviato al 1° gennaio 2022 l’obbligo di invio dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS tramite i registratori telematici.

3. DEROGHE PER L’APPROVAZIONE DEI BILANCI

Vengono estese anche al bilancio chiuso al 31/12/2020 le disposizioni già introdotte, per il bilancio dell’esercizio 2019, dal “Decreto Cura Italia”. In particolare:

- la proroga della convocazione a 180 giorni a prescindere dalla presenza di particolari esigenze;

- la possibilità di svolgimento dell’assemblea “da remoto”, al fine di mantenere il distanziamento sociale.

4. LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Viene fissata all’ 01/02/2021 la data di avvio della lotteria degli scontrini. Dal 1° febbraio è possibile ottenere biglietti virtuali per partecipare alle estrazioni mostrando il codice lotteria all’esercente e pagando con mezzi tracciabili.

5. SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”

Per il periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 31/12/2021 sono sospesi i termini di:

- 18 mesi (a decorrere dall’acquisto dell’immobile) entro i quali l’acquirente della “prima casa” deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato;

- 1 anno (a decorrere dalla cessione dell’immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria

“prima casa” acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto);

- 1 anno (a decorrere dall’acquisto della nuova “prima casa” con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l’abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.

6. ESENZIONE IVA BENI NECESSARI AL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA

Vengono modificati i requisiti per cui è prevista l’esenzione Iva (con diritto alla detrazione) fino al 31 dicembre 2022 per le cessioni della strumentazione per diagnostica per Covid-19. Il nuovo riferimento comporta che l’esenzione IVA non opera relativamente a tutta la strumentazione per diagnostica Covid-19 ma è limitata alla cessione di dispositivi diagnostici in vitro (marcatura CE: Ivd) ed ai servizi ad essi connessi.

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7. TAX CREDIT VACANZE

Viene prorogato al 31/12/2021 il termine ultimo per utilizzare il c.d. “bonus vacanze” di cui all’art. 176 del DL 34/2020 convertito.

Il bonus è utilizzabile una sola volta da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta:

• Nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti;

• per il 20% come detrazione IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale.

8. SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI AGRICOLTURA

È introdotta la sospensione “fino alla comunicazione da parte dell’ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021” del pagamento della quarta rata in scadenza il 16/1/2021 dei contributi dovuti alla Gestione INPS agricoltura da parte degli imprenditori agricoli professionali (IAP), coltivatori diretti (CD), mezzadri e coloni beneficiari dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il mese di novembre e dicembre 2020, con esclusione dei premi INAIL, previsto dagli artt.

16 e 16-bis, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”.

9. ADEGUAMENTO STATUTO SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Viene posticipato al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data del 3 agosto 2017 (entrata in vigore del Codice del Terzo settore – D.Lgs. 117/2017), possono trasformarsi in Associazioni del Terzo settore o in Associazioni di promozione sociale (APS) mantenendo, in deroga all’art. 8, comma 3, Legge n. 3818/1886, il proprio patrimonio.

Decorso tale termine la trasformazione resta possibile ma determina l’obbligo di devoluzione del patrimonio.

10. CREDITO D’IMPOSTA PER SOCIETÀ BENEFIT

Viene riconosciuto alle società benefit il diritto all’ottenimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione/trasformazione in società benefit sostenuti entro il 30/06/2021, prorogando così la precedente disposizione del Decreto Rilancio che prevedeva come termine finale il 31/12/2020.

11. BONUS VIAGGIO

Viene prorogato fino al 30 giugno 2021 il buono viaggio per il trasporto, attraverso il servizio di taxi o noleggio con conducente, destinato alle persone con disabilità o difficoltà motoria e ai nuclei familiari più colpiti dalla crisi, residenti nei Comuni capoluoghi di città metropolitane/capoluoghi di Provincia.

12. MISURE IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Proroga notifica atti di accertamento e comunicazioni di irregolarità

Gli atti di accertamento, gli atti di contestazione, gli atti di irrogazione delle sanzioni, gli atti di recupero dei crediti d’imposta, gli atti di liquidazione e gli atti di rettifica e liquidazione emessi entro il 31/12/2020 per i quali i termini di decadenza sono scaduti tra l’8/3/2020 e il 31/12/2020, sono notificati nel periodo compreso tra il 1/3/2021 e il 28/2/2022.

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4 Gli stessi termini di notifica sono previsti per comunicazioni di irregolarità/avvisi bonari legati ai controlli automatizzati di cui agli artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/7, e ai controlli formali di cui all’art. 36-ter DPR 600/73, nonché agli inviti all’adempimento in materia di liquidazioni periodiche IVA di cui all’art. 21-bis DL 78/2010.

Proroga notifica cartelle di pagamento

Sono prorogati di 14 mesi i termini per la notifica delle cartelle di pagamento fissati dall’art. 25 comma 1 lett. a) e b) DPR 602/72.

Tali proroghe riguardano:

• le dichiarazioni presentate nel 2018 per le somme che risultano dovute in seguito ai controlli di cui agli art.

36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72;

• le dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentante nel 2017 per le somme dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 TUIR;

• le dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018 per le somme che risultano dovute in seguito ai controlli di cui all’art. 36-ter DPR 600/73.

Proroga sospensione dei versamenti da cartelle/avvisi di accertamento

Vengono sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 delle somme derivanti da cartelle di pagamento emesse da Agenzia delle Entrate-Riscossione, avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex. art. 29 e 30 DL 78/2010, atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane, atti di ingiunzione fiscale emessi da Enti territoriali e atti esecutivi emessi da Enti locali.

La sospensione riguarda i termini di pagamento relativi a cartelle, avvisi e atti di cui sopra, con conseguente sospensione dell’applicazione degli interessi di mora, la notifica delle nuove cartelle di pagamento relativi a carichi affidati sia prima che durante il periodo di sospensione e le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi già scaduti prima del periodo di sospensione.

I versamenti sospesi devono essere versati in unica soluzione entro il 31 marzo 2021, ma è comunque possibile richiedere la rateizzazione, sulla base delle regole ordinariamente applicabili.

Si precisa che per i soggetti residenti al 21/2/2020 nella zona rossa di prima istituzione ex DPCM 1/3/2020, la sospensione opera per gli atti sopra elencati scadenti nel periodo 21/2/2020 – 28/2/2021.

La sospensione dei termini riguarda anche le rate in scadenza nel periodo 8/3/2020 – 28/2/2021, che dovranno essere versate entro il 31/3/2021. Non riguarda invece il termine, fissato all’1/3/2021, relativo al versamento delle rate scadute nel corso del 2020 rientranti nella c.d. “rottamazione dei ruoli” e del c.d. “saldo e stralcio”. Con provvedimento di prossima emanazione sarà disposto che i pagamenti, anche se non effettuati entro il 1° marzo 2021, saranno considerati tempestivi se effettuati entro la data prevista dal provvedimento stesso.

Sul sito sono disponibili le FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione circa le misure introdotte in materia di riscossione dai decreti Covid-19.

13. WEB TAX

L’imposta sui servizi digitali dovuta per le operazioni imponibili nel 2020 dovrà essere versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione presentata entro il 30 aprile 2021.

La suddetta imposta è dovuta dai soggetti esercenti attività d'impresa che, nell’anno solare, realizzano congiuntamente (singolarmente/a livello di gruppo) ricavi complessivi almeno pari a euro 750 milioni e ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a euro 5,5 milioni.

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RIVALUTAZIONE DEI BENI E DELLE PARTECIPAZIONI

Come già anticipato dalla Circolare di Studio numero 12 del 09/09/2020, l’art. 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) ha introdotto una norma di rivalutazione dei beni e delle partecipazioni, per le imprese che si accingono alla predisposizione dei bilanci 2020, i quali risentiranno inevitabilmente degli effetti negativi legati alla pandemia da COVID-19.

Infatti, a differenza di norme rivalutative emanate negli scorsi anni, viene prevista una forma “generalizzata”

di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, con la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva per garantire rilevanza fiscale agli importi rideterminati del 3%.

I contribuenti avranno la possibilità di effettuare una rivalutazione esclusivamente civilistica oppure con rilevanza anche fiscale, con l’ulteriore possibilità di affrancare la riserva da rivalutazione versando una imposta del 10%.

Soggetti

La rivalutazione è applicabile dai seguenti soggetti (art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR):

• Società di capitali ed enti commerciali residenti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS;

• Società di persone e ditte individuali;

• Stabili Organizzazioni di soggetti non residenti;

• Enti non commerciali, esclusivamente peri beni appartenenti all’impresa.

Beni rivalutabili

I beni e partecipazioni rivalutabili sono quelli individuati dalla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, ovvero:

• Beni materiali e immateriali;

• Partecipazioni in società controllate e collegate purché classificate tra le immobilizzazioni finanziarie.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2020, con riferimento a beni/partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2019.

A differenza di precedenti rivalutazioni disciplinate dal Legislatore, è possibile effettuare la rivalutazione per singolo bene, e non obbligatoriamente per “categorie omogenee”, permettendo un’ampia flessibilità e discrezionalità agli imprenditori nella selezione dei beni/partecipazioni da rivalutare.

La norma stabilisce che il valore massimo attribuibile al bene non può eccedere quelli attribuiti in base alla loro consistenza, capacità produttiva, effettiva possibilità di utilizzazione economica nell’impresa o ai valori correnti. Non è inoltre previsto un obbligo di una perizia per la determinazione del valore di rivalutazione.

Possibilità di rivalutazione Rivalutazione solo civilistica

Come anticipato, la rivalutazione potrà avere anche unicamente valenza civilistica: in tal caso non sarà dovuta l’imposta sostitutiva, con la conseguenza che i maggiori ammortamenti stanziati sui beni rivalutati saranno indeducibili e, in caso di cessione, emergeranno plusvalenze fiscali più elevate di quelle contabili.

In tal caso, il saldo attivo di rivalutazione non sarà in sospensione d’imposta; la riserva da rivalutazione sarà perciò una ordinaria riserva di utili che, in caso di distribuzione, verrà tassata in capo ai soci come dividendo (società di capitali), ma non sarà imponibile sulla società.

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6 Rivalutazione con riconoscimento fiscale

Procedendo al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 3% del maggior valore iscritto (aliquota molto bassa rispetto alle precedenti normative sulla rivalutazione) si ottiene il riconoscimento fiscale a partire dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dall’esercizio al 31/12/2021). Tale riconoscimento fiscale rileva per la deducibilità degli ammortamenti, per la determinazione del plafond di spese di manutenzione e per la disciplina delle società non operative.

Il riconoscimento fiscale dei maggior valori dei beni permette inoltre di ottenere un risparmio fiscale nel caso in cui i beni rivalutati vengano ceduti, generando quindi plus o minusvalenze. Tuttavia, nel caso di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (in genere in data anteriore al 01/01/2024), ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Saldo attivo di rivalutazione

Nel primo caso trattato, ovvero se è effettuata una rivalutazione solo civilistica, il saldo da rivalutazione costituirà una riserva che non produrrà effetti fiscali in capo alla società all’atto di distribuzione; la tassazione sarà esclusivamente in capo ai soci percettori del dividendo.

Nel caso invece di rivalutazione con riconoscimento fiscale, il saldo da rivalutazione costituirà una riserva in sospensione d’imposta che, in caso di distribuzione, concorrerà alla formazione del reddito sia della società che dei soci percettori del dividendo. In tal caso, alla società sarà riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva versata all’atto di rivalutazione.

Un’ulteriore possibilità concessa alle imprese che hanno effettuato la rivalutazione con riconoscimento fiscale, è quella di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, versando un ulteriore imposta sostitutiva pari al 10%.

In tal caso la società, all’atto della distribuzione della riserva non sarà soggetta ad alcun tipo di imposizione fiscale, mentre resteranno tassati i dividendi percepiti dai soci.

Versamento dell’imposta

L’imposta sostitutiva del 3% deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. La seconda e la terza rata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l’occasione i migliori saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati

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