• Non ci sono risultati.

Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura

(Ordinanza sui contributi nella campicoltura, OCCamp)

del 7 dicembre 1998 (Stato 22 febbraio 2000)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge sull’agricoltura1, ordina:

Capitolo 1: Contributi di coltivazione Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Diritto ai contributi

1 I gestori che gestiscono un’azienda a proprio rischio e pericolo e che hanno domi- cilio civile in Svizzera beneficiano, per ettaro e anno, dei seguenti contributi di col-

tivazione: Fr.

a. colza, soia, girasole e canapa 1500

b.2 favette, piselli proteici e lupini da foraggio 1260 c. piante da fibra, canapa esclusa 2000 d.3 avena, orzo, triticale, farro e piccola spelta 400

2 I contributi per la canapa come seme oleoso e per la canapa come materia prima rinnovabile sono versati esclusivamente per le varietà di cui all’allegato dell’ordi- nanza dell’Ufficio federale dell’agricoltura del 7 dicembre 19984 sul catalogo delle varietà.

3 Le superfici delle singole colture devono misurare almeno 20 are per particella.

4 Per le superfici nella zona economica estera coltivate per tradizione familiare le aliquote dei contributi ammontano al 75 per cento delle aliquote all’interno del Paese.

RU 1999 393

1 RS 910.1

2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 2000 (RU 2000 380).

3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 2000 (RU 2000 380).

4 RS 916.151.6

(2)

Art. 2 Condizioni e oneri

I contributi di coltivazione sono versati solo se:

a. l’azienda, escluse le superfici coperte con vivai, piante forestali, piante or- namentali o serre con fondamenta fisse, conta una superficie agricola utile avente diritto ai contributi di almeno 1 ha; di almeno 50 are se è un’azienda con colture speciali e di almeno 30 are se è un’azienda con vigneti in forte pendenza e in zone terrazzate;

b. il gestore fornisce la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate di cui al titolo 1 capitolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19985 sui pagamenti di- retti;

c. nell’azienda sussiste un fabbisogno di almeno 0,3 unità standard di manodo- pera;

d. almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell’azienda è pre- stato da unità di manodopera interne all’azienda.

Art. 3 Esclusione dai contributi

1 Non sono versati contributi per:

a. superfici al di fuori della superficie agricola utile;

b. superfici non coltivate per tradizione familiare nella zona economica estera;

c. particelle o parti di particelle caratterizzate da un’elevata presenza di ma- lerbe, in particolare romice, stoppione (“cardo dei campi”), agropiro (“gra- migna”) e avena selvatica;

d. superfici con colture di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a (canapa esclu- sa), b e d, raccolte prima della loro maturazione e non per l’estrazione dei granelli;

e. superfici con colture di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c, raccolte pri- ma della loro maturazione.

Art. 4 Limite di età

1 I contributi di coltivazione non sono versati alle persone fisiche che hanno com- piuto il 65° anno di età prima del 1° gennaio dell’anno di contribuzione.

2 Se l’azienda è gestita da una società di persone è determinante l’età del gestore più giovane.

3 Per le comunità aziendali il diritto ai contributi decade per l’azienda associata il cui gestore ha raggiunto il limite di età.

5 RS 910.13

(3)

Sezione 2: Procedura

Art. 5 Domande

1 I contributi di coltivazione sono versati solo su domanda scritta. Tale domanda deve essere presentata all’autorità designata dal Cantone di domicilio.

2 A complemento dei dati della struttura aziendale ai sensi dell’ordinanza del 7 di- cembre 19986 sui dati delle aziende agricole, tra il 15 aprile e il 15 maggio il gestore notifica all’autorità designata dal Cantone di domicilio le particelle con colture aventi diritto ai contributi di coltivazione.

3 Il Cantone può:

a. entro la data di cui al capoverso 2 stabilire un termine per inoltrare la do- manda;

b. richiedere una notifica preliminare per singoli provvedimenti.

Art. 6 Ritiro della domanda

1 Il richiedente che non adempie più le condizioni e gli oneri per beneficiare dei contributi di coltivazione deve ritirare la domanda senza indugio.

2 Prima di prendere provvedimenti che implicano la mancata osservanza delle con- dizioni e degli oneri deve annunciarli per scritto alle autorità competenti.

Art. 7 Controlli

1 L’autorità comunale o cantonale competente verifica i dati forniti dai gestori, con- trolla il tipo di gestione e valuta prima del raccolto lo stato delle colture.

2 Se i controlli sono svolti dall’autorità comunale competente, essa ne comunica i risultati ai Cantoni.

3 L’autorità cantonale competente esamina per campionatura l’attività di controllo delle autorità comunali.

4 Se l’autorità comunale o cantonale competente constata inesattezze nell’indica- zione delle superfici, uno stato insoddisfacente delle colture oppure la mancata os- servanza del tipo di gestione o di utilizzazione notificato, o se gli acquirenti le se- gnalano tali fatti, lo comunica senza indugio al gestore.

5 Se il gestore contesta i risultati del controllo può chiedere, entro i tre giorni feriali seguenti, che il Cantone effettui, nel giro di 48 ore, un ulteriore controllo del- l’azienda e dei campi. Il raccolto del campo oggetto della contestazione non può es- sere effettuato prima del nuovo controllo.

6 I Cantoni allestiscono ogni anno, in base alle indicazioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale), un rapporto sulla loro attività di controllo e sulle sanzioni prese.

6 RS 919.117.71

(4)

Art. 8 Versamento dei contributi e conteggio

1 Il Cantone:

a. determina i contributi e li versa;

b. allestisce per ogni provvedimento liste ricapitolative (distinte di pagamento) per l’intero territorio cantonale;

c. trasmette ogni anno all’Ufficio federale le distinte di pagamento su supporto dati elettronico;

d. inoltra all’Ufficio federale il conteggio finale di tutti i contributi, di volta in volta entro il 1° marzo dell’anno successivo.

2 I contributi che non possono essere assegnati, decadono dopo cinque anni. Il Can- tone deve rimborsarli all’Ufficio federale.

3 Per l’allestimento delle distinte di pagamento l’Ufficio federale emana direttive e stabilisce, in collaborazione con i Cantoni, l’impostazione tecnica e organizzativa della raccolta dei dati.

4 L’Ufficio federale controlla le distinte di pagamento e trasferisce ai Cantoni l’im- porto totale autorizzato.

Capitolo 2: Contributi di trasformazione

Art. 9 Compensazione del rendimento per oleifici di pressatura

1 L’Ufficio federale compensa agli oleifici che producono olio solo per pressatura e non per estrazione (stabilimenti di pressatura) le conseguenze economiche del pre- lievo doganale differenziato sui semi oleosi colza, soia e girasole a scopo alimentare.

2 Il prelievo doganale corrisponde alle aliquote di dazio sommate ai contributi del fondo di garanzia per il finanziamento della costituzione di scorte obbligatorie. Sono applicate le aliquote doganali dell’ordinanza sulle importazioni di prodotti agricoli del 7 dicembre 19987 al momento della trasformazione.

3 La compensazione del rendimento corrisponde:

a. per la colza alla differenza tra i prelievi doganali delle voci di tariffa8 1205.0053 e 1205.0054;

b. per la soia alla differenza tra i prelievi doganali delle voci di tariffa 1201.0023 e 1201.0024;

c. per il girasole alla differenza tra i prelievi doganali delle voci di tariffa 1206.0023 e 1206.0024.

7 RS 916.01

8 RS 632.10 allegato

(5)

Art. 10 Contributi per impianti pilota e impianti di dimostrazione

1 Per la trasformazione di materie prime rinnovabili che possono essere destinate a scopi alimentari e industriali, l’Ufficio federale rilascia a impianti pilota e impianti di dimostrazione contributi per la riduzione del prezzo delle materie prime rinnova- bili.

2 Gli impianti sono considerati pilota o di dimostrazione se:

a. servono al collaudo tecnico di sistemi e permettono la raccolta di nuovi dati scientifici o tecnici; oppure

b. servono a sondare il mercato e soprattutto permettono la valutazione econo- mica di un’eventuale introduzione sul mercato.

3 I contributi ammontano a:

a.9 30 franchi il quintale per semi oleosi (colza, soia, girasole)

b. 200 franchi al massimo o

4 centesimi

l’ettolitro di etanolo puro

per kWh di energia prodotta

per la biomassa prodotta su superficie agricola utile (senza semi oleosi)

4 Le materie prime rinnovabili non possono essere destinate all’alimentazione umana o animale. Sottoprodotti di trasformazione possono essere utilizzati come alimenti per animali.

Art. 11 Superfici ubicate all’estero

Sono versati contributi di trasformazione anche per il raccolto di superfici coltivate per tradizione familiare nella zona economica estera, nell’enclave di Büsingen e nel Principato del Liechtenstein.

Art. 12 Registrazioni

Le aziende registrano in modo completo:

a. quantità e provenienza delle materie prime;

b. quantità e acquirenti dei prodotti trasformati.

Art. 13 Domande

1 Le domande per contributi di trasformazione devono essere inoltrate all’Ufficio federale al più tardi quattro mesi dopo la trasformazione.

2 Se una domanda non è completa o non è compilata correttamente, l’autorità com- petente impartisce un ulteriore termine di tre giorni feriali per la rettifica.

9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 2000 (RU 2000 380). Tale disposizione si applica solo al raccolto 2000 (vedi il n. II di detta modificazione).

(6)

3 Sono accettate le domande trasmesse per fax purché l’originale sia inoltrato il giorno feriale seguente (è determinante il timbro postale o il timbro di entrata in caso di consegna a mano).

Capitolo 3: Sanzioni amministrative e notifica delle decisioni

Art. 14 Riduzione e diniego dei contributi

1 I Cantoni riducono o negano i contributi se il richiedente:

a. fornisce intenzionalmente o per negligenza dati errati;

b. intralcia i controlli;

c. non annuncia tempestivamente i provvedimenti ai quali intende ricorrere;

d. non osserva le condizioni e gli oneri postigli dalla presente ordinanza o al- trimenti;

e. non osserva le prescrizioni rilevanti per l’agricoltura della legge sulla prote- zione delle acque, della legge sulla protezione dell’ambiente o della legge sulla protezione della natura e del paesaggio; la mancata osservanza di que- ste disposizioni deve essere stabilita da una decisione definitiva.

2 In caso di violazione intenzionale e ripetuta delle prescrizioni i Cantoni possono rifiutare di versare contributi per due fino a cinque anni al massimo.

Art. 15 Notifica delle decisioni

I Cantoni notificano all’Ufficio federale le decisioni su ricorso; le decisioni relative ai contributi sono trasmesse solo su richiesta.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione

1 L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza nella misura in cui tale competenza non sia affidata ai Cantoni.

2 L’Ufficio federale vigila sull’esecuzione da parte dei Cantoni.

Art. 17 Disposizioni transitorie

1 La coltivazione e la valorizzazione dei raccolti di semi oleosi 1998 e 1999 sotto- stanno al diritto previgente dell’ordinanza del 24 maggio 199510 sui semi oleosi e dell’ordinanza del 2 dicembre 199111 sull’orientamento della produzione vegetale.

10 [RU 1995 2798, 1996 827, 1997 1215. RU 1999 295 art. 4 lett. i]

11 [RU 1991 2614, 1993 1591, 1994 682 1688 allegato 2 n. 5, 1995 920 5518 art. 1 n. 2, 1996 770, 1998 690. RU 1999 295 art. 4 lett. a]

(7)

2 Il contributo per il raccolto di semi oleosi 1999 utilizzato come materia prima rin- novabile ammonta a 2000 franchi all’ettaro.

3 Le aziende che non forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate beneficiano di contributi di superficie soltanto fino al 31 dicembre 2001.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

(8)

Riferimenti

Documenti correlati

1)individuare le varietà di canapa più idonee all'ambiente di coltivazione della Toscana; 2)progettare e realizzare protoripi idonei alla raccolta delle bacchette e del seme di

[r]

L'unilateralità della prestazione è un altro indice di cui tener conto per valutare la natura (sovvenzione vs corrispettivo) del contributo: un contributo può considerarsi a

281/1996, che disciplina le modalità e i termini per il versamento contributivo, all’articolo 6 dispone che “Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.. Manuale di Manutenzione Pag. 36 Perdita delle caratteristiche di

Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che, dopo avere individuato con riguardo all'epoca in cui erano sorti i rapporti contributivi la normativa applicabile

Questa disposizione deve intendersi, infatti, nel senso che i due termini di prescrizione (di.. dieci e di cinque anni) previsti nel comma precedente, rispettivamente per i

In primo luogo, occorre rilevare come malgrado l'autorevole pronuncia del Giudice delle Leggi, la giurisprudenza offra ormai da tempo spazi di interpretazione diversi della