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REGOLAMENTO COMUNALE

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UFFICIO URBANISTICA – AMBIENTE – LL.PP.

Via Castello, 1 - Tel. 071-7959225 – Fax 071-7958454 e-mail: responsabile.utc@comune.ripe.an.it _______________________________________________________________________________________

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI

DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE PANNELLI FOTOVOLTAICI

(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 24 del 08/04/2010)

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PREMESSA

Normativa europea, nazionale e regionale

Con la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, approvata in data 27 settembre 2001, la Comunità Europea ha delineato il quadro normativo comunitario sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.

Con tale atto legislativo, si è riconosciuta la priorità, a livello comunitario, della promozione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

Sono considerate fonti rinnovabili le fonti rinnovabili non fossili (art. 2): eolica, solare, geotermica, moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di scarico, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

In tale contesto, gli Stati membri (art. 3) adottano misure appropriate atte a promuovere l’aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili e, entro il 27 ottobre 2002, pubblicano una relazione che stabilisce, per i dieci anni successivi, gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta dalle predette fonti in termini di percentuale di consumo di elettricità.

La Direttiva si sofferma, tra l’altro, anche sulle procedure amministrative (art.6), imponendo agli Stati membri di valutare l’attuale quadro legislativo e regolamentare esistente in materia di procedure di autorizzazione, allo scopo di:

- ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all’aumento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili;

- razionalizzare ed accelerare le procedure all’opportuno livello amministrativo;

- garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.

Il Parlamento Italiano, con la Legge 1 marzo 2002, n. 39, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001) ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il recepimento della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001.

Successivamente, lo Stato Italiano, con l’approvazione del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, ha dato attuazione alla citata Direttiva europea. Ai fini di quanto indicato nell’art. 12 del predetto D.Lgs. N.

387/2003, l’esercizio unitario della procedura, la responsabilità del procedimento unico di istruttoria, ogni adempimento procedurale e l’adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativo ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stesse connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, è stata individuata come struttura, al Settore Industria ed Industria Energetica, Ufficio Industria Energetica, dell’Assessorato allo Sviluppo Economico-Innovazione Tecnologica.

In recepimento delle normativa nazionale la Regione Marche con Delibera di Consiglio Regionale n.

175 del 16/02/2005 ha approvato il Piano Energetico Ambientale Regionale, che contiene gli indirizzi, obbiettivi strategici a lungo, medio e breve termine, le indicazioni concrete, gli strumenti disponibili, i riferimenti legislativi e normativi, le opportunità finanziarie, i vincoli, gli obblighi e i diritti per i soggetti economici operatori di settore, per i grandi consumatori di energia e per l’utenza fissa.

La realizzazioni di impianti per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica, è soggetta alle procedura di Valutazione di Impatto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 07/2004 e s.m.i.;

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La costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici sono altresì subordinati, secondo quanto disposto dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 al rilascio di un’AUTORIZZAZIONE UNICA, di competenza della Provincia a seguito della delega di cui all’art. 16 della L.R. 06/2007.

La Provincia di Ancona, in attesa delle linee guida nazionali, ha provveduto a redigere un documento di indirizzo, approvato dalla Giunta Provinciale nella seduta del 29/09/2009, finalizzato a fornire da subito alcune indicazioni operative ai Comuni e a quanti interessati alla realizzazione degli impianti di cui trattasi, chiarendo in particolare le procedure di VIA e di rilascio di autorizzazione a seconda della tipologia, della potenza e della localizzazione dell’impianto;

Sulla base delle linee guida di cui sopra, si ipotizzano procedimenti ed enti competenti differenti a seconda della tipologia di area in cui insiste l’intervento e della potenza e tipologia dell’impianto, come esplicitato nei paragrafi che seguono.

IMPIANTI < 20 KW E IMPIANTI SU EDIFICI COMPETENZA COMUNALE

1. IMPIANTI DI POTENZA < 20 KW INTEGRATI E NON INTEGRATI Ai sensi della Bozza di Linee Guida paragr. 3.1, 3.3 e 3.6:

“Agli impianti fotovoltaici con capacità di generazione inferiore a 20 KW, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 22 e 23 del DPR 380/2001.

…Qualora sia necessario acquisire autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse sono acquisite ed allegate alla DIA, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza”. “Per gli impianti di cui al presente punto il proponente può, in alternativa, presentare istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica”.

Vengono fatti salvi i casi di impianti che presentano i requisiti di cui al D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 art. 11 comma 3, per cui e' sufficiente una comunicazione preventiva al Comune (cfr. paragrafo successivo).

2. IMPIANTI DI POTENZA > 20 KW INTEGRATI E NON INTEGRATI INSTALLATI SU EDIFICI, FABBRICATI O SU OPERE EDILIZIE MINORI

Ai sensi della Bozza di Linee Guida:

• Paragr. 3.4 e 3.6:

“Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da realizzare o installare in edifici e fabbricati esistenti, qualunque sia la destinazione d’uso, sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria come definita all’art. 3 del DPR 380/2001 e sono soggetti alla disciplina di inizio attività”. “Per gli impianti di cui al presente punto il proponente può, in alternativa, presentare istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica”.

• Paragr. 4.1:

“Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e sono soggetti a comunicazione preventiva gli interventi di cui all’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, nel rispetto delle condizioni ivi previste e fatti salvi i casi di cui all’art. 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e ss.mm.ii.*, consistenti nell’installazione …di impianti solari

fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi. Il riferimento all’articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10**, contenuto nel citato articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, va inteso come riferimento al secondo periodo dello stesso articolo 26, comma 1; tale riferimento e dunque è da interpretarsi come volto a richiamare gli interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili sugli edifici che, non rientrando fra quelli

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elencati dal suddetto articolo 11, comma 3, restano comunque assimilati ad interventi di manutenzione straordinaria e, dunque, sottoposti alla denuncia di inizio attività. Peraltro, il primo periodo del comma 1 dell’articolo 26, si riferiva solo alle condizioni per usufruire dell’esenzione dal contributo di costruzione, esenzione oggi disposta dall’articolo 17 del DPR 380 del 2001.

* art. 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192:

Immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda (Beni Culturali, ndr) e dell’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici (Immobili di notevole interesse pubblico quali: b_le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c_i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ndr)

** art. 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10:

Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all’art. 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria

Le suddette procedure hanno il vantaggio di accorpare l'autorizzazione all'impianto con quella relativa alle opere edilizie, evitando una complicata divisione di competenze tra Provincia e Comune.

Nel caso in cui l’installazione dell’impianto fotovoltaico intervenga in occasione di un intervento edilizio, configurandosi tale impianto come apparato tecnologico a servizio dell’edificio, esso rientra nel titolo abilitativo comunale necessario all’intervento sull’immobile (DIA se manutenzione straordinaria e Permesso di costruire se ristrutturazione o nuova costruzione).

IMPIANTI > 20 KW A TERRA

DIVISIONE DI COMPETENZE TRA PROVINCIA E COMUNE

• IMPIANTI DI POTENZA > 20 KW NON INTEGRATI A TERRA

Ai sensi del DM 19/02/07 (art. 5 comma 7), per la costruzione e l’esercizio di tali impianti:

1. qualora non sia necessaria alcuna autorizzazione è richiesto un Permesso di costruire → COMUNE;

Ai sensi della Finanziaria 2008 (art. 2 comma 158 lettera g), quando la potenza dell’impianto fotovoltaico sia inferiore a 20kW si applica la disciplina della DIA, da cui si presume che per impianti maggiori debba essere richiesto un permesso di costruire, atto autorizzativo a tutti gli effetti.

2. qualora sia necessario un solo provvedimento autorizzativo, la sua acquisizione sostituisce il procedimento unico → ENTE PREPOSTO A TALE AUTORIZZAZIONE;

3. qualora debbano essere acquisiti due o più atti di assenso, trova applicazione la procedura del 387 → PROVINCIA.

Sono da considerare atti autorizzativi i nulla osta (ad es. il nulla osta al vincolo idrogeologico di competenza provinciale) ma non i pareri (ad es. il parere dell’Autorità Idraulica ex art. 9 e il parere dell’Autorità di Bacino ex art. 12 delle NTA del PAI, che sono atti di natura consultiva).

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TABELLA RIASSUNTIVA

IMPIANTI < 20 KW E IMPIANTI SU EDIFICI COMPETENZA COMUNALE

Tipo di impianto

Rispetto delle condizioni di integrazione del

D.Lgs. 115/08

Immobili ricadenti nella disciplina della parte seconda e

dell’art. 136 del D.Lgs. 42/04

Edifici industriali

(L.10/91)

Tipologia di intervento

Titolo abilitativo COMUNALE

Manutenzione straordinaria

D.I.A.

X Manutenzione

ordinaria

Comunicazione

< 20 Kw integrati o non

X X Manutenzione

straodinaria

D.I.A.

> 20 Kw integrati o non su edifici esistenti

X X Manutenzione

straodinaria

D.I.A.

> 20 Kw integrati o non su edifici di nuova

costruzione

Titolo abilitativo dell’intervento

IMPIANTI > 20 KW E A TERRA

DIVISIONE COMPETENZE TRA PROVINCIA E COMUNE

Tipo di impianto Vincolo

Paesaggistico Area Protetta Verifica/Via Titolo Abilitativo Ente Competente

No No No Permesso di costruire

In sostituzione di A.U.

Comune

SI NO NO Autorizzazione Unica

(permesso di costruire + Aut. Paesaggistica)

Provincia

No No Verifica

> 5.000 mq

Permesso di costruire In sostituzione di A.U

+ Verifica

Comune Previa Verifica

Provinciale

Si No Verifica

> 5.000 mq

Autorizzazione Unica (permesso di costruire +

Aut. Paesaggistica) + Verifica

Provincia

Si Si No Autorizzazione Unica

(permesso di costruire + Aut. Paesaggistica)

+ Nulla osta Parco

Provincia

> 20 Kw Non integrato a

terra

SI SI VIA

> 2.500 mq

Autorizzazione Unica (permesso di costruire +

Aut. Paesaggistica + Nulla osta Parco)

+ VIA

Provincia

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PARTE PRIMA

Oggetto – finalità – definizioni - ambito di applicazione

Articolo 1

Finalità ed oggetto del regolamento

Con riferimento all’art.12 comma 7 del decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e al fine dell’osservanza delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali, alla tutela della bio-diversità, cosí come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57 articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 articolo 14, questa Amministrazione Comunale si è dotata del presente Regolamento.

Il regolamento è inoltre rivolto a disciplinare l’installazione degli impianti fotovoltaici anche nelle zone del territorio comunale di particolare pregio storico-architettonico.

Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Impianto fotovoltaico: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione della superficie coperta dai moduli fotovoltaici, e dei locali tecnici; sono considerati costituenti un unico impianto i pannelli o gruppi di pannelli posti a distanza inferiore a ml. 250, anche se collegati a più punti di connessione e/o installati in tempi successivi.

b) Opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, strade di servizio, opere di recinzione e impianti di sorveglianza.

c) apparecchio inseguitore: dispositivo meccanico atto ad orientare favorevolmente rispetto ai raggi del sole un pannello fotovoltaico.

d) potenza dell’impianto fotovoltaico: capacità produttiva di energia elettrica dell’impianto; essa è calcolata sulla base della superficie dei pannelli collegati ad un unico punto di connessione alla rete elettrica; ai fini del calcolo della potenza, sono altresì considerati costituenti un unico impianto i pannelli o gruppi di pannelli posti a distanza inferiore a ml. 250, anche se collegati a più punti di connessione e/o installati in tempi successivi.

Articolo 3

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, ferme restando tutte le disposizioni di carattere nazionale, regionale e provinciale, circa le procedure di installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici, detta indirizzi specifici relativi a dette installazioni nel territorio del Comune di Ripe così come individuato dallo strumento urbanistico vigente.

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PARTE SECONDA

Istallazione di impianti fotovoltaici di potenza nominale maggiore di 20 Kw e di impianti fotovoltaici di qualunque potenza montati su apparecchi inseguitori

Articolo 4

Aree non idonee all’istallazione

di impianti fotovoltaici di potenza nominale maggiore di 20 Kw

e di impianti fotovoltaici di qualunque potenza montati su apparecchi inseguitori

E’ vietata l’istallazione di impianti fotovoltaici di potenza nominale maggiore di 20 Kw, nonché di impianti fotovoltaici di qualunque potenza montati su apparecchi inseguitori, nelle seguenti zone del territorio comunale:

• Zona “A”: centro Storico (art. 14 delle NTA del P.R.G. approvato con D.C.C. n. 20 del 23/07/2008)

• Aree residenziali di completamento B (tutte, da B1 a B8, artt. da 15.1 a 15.8 delle NTA del P.R.G.)

• Aree di espansione residenziale C1, C2 e C3 (artt. 16.1; 16.2; 1.3 delle NTA del P.R.G.)

• Zone “E1”: aree sottoposte a vincolo paesistico ambientale: corsi d’acqua, ecc del Galasso (art. 18.2 delle NTA del P.R.G.)

• Zona "E2": aree agricole in cui ricadono vincoli di corsi d'acqua PPAR (art. 18.3 delle NTA del P.R.G.)

• Zona "E3": aree agricole in cui ricadono vincoli di crinale (art. 18.4 delle NTA del P.R.G.)

• Zona "E4": aree di versante – scarpate (art. 18.5 delle NTA del P.R.G.);

• zona "E5': aree in cui ricade il vincolo dì lavorazione a ridosso delle scarpate (art. 18.2 delle NTA del P.R.G.)

• Zona "E6": aree boscate (art. 18.6 delle NTA del P.R.G.)

• Zona "E8": aree con segnalazioni di ritrovamenti archeologici (art. 18.7 delle NTA del P.R.G.)

• Zona""E9": aree C di qualità diffuse (art. 18.8 delle NTA del P.R.G.)

• Zona “E10”: aree V di alta percettività visuale (art. 18.9 delle NTA del P.R.G.)

• Zona “E11”: vincolo di panoramicità stradale (art. 18.10 delle NTA del P.R.G.)

• Zona “E12”: aree agricole in cui ricade il vincolo dei Centro storico (art. 18.11 delle NTA del P.R.G.)

• Zona "E13-14-15": aree a rischio frana così come individuate nel Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Marche approvato con D.C.R. n. 116 del 21/01/2004 (art. 18.12 delle NTA del P.R.G.), limitatamente alle aree a pericolosità geomorfologica P3;

• Zona "E16-17-18": aree a rischio esondazione classificate dal Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Marche approvato con D.C.R. n. 116 del 21/01/2004 (art. 18.13 delle NTA del P.R.G.)

• Le zone “H1”: Rispetto Cimiteriale” (art. 20 delle N.T.A. del P.R.G.);

• Fasce di tutela degli edifici e manufatti storici e degli edifici rurali con carattere storico e architettonico, così come individuate nell’elaborato I3 del P.R.G. vigente, e come cartografate negli elaborati grafici dello stesso PRG.

• Nelle zone tutelate per la tipicità, la qualita', le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonche' le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geograficaprotetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);

• le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91del Consiglio, del 24 giugno 1991;

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• fasce di rispetto delle strade (D.I. n. 1404/1968, L. n. 729/1961, D.P.R. n .495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni);

• perimetro di rispetto di reti tecnologiche (fasce di servitù per elettrodotti, metanodotti, ecc),

• perimetro di rispetto delle risorse idriche (D.P.R. n. 236/1988 e s.m.i.);

I divieti di cui al precedente comma si riferiscono all'effettiva area di occupazione della superficie coperta dai moduli fotovoltaici e dei locali tecnici di servizio all’impianto; ne deriva l’ammissibilità di impianti che, pur ricomprendendo nell’area complessivamente interessata dall’intervento (superficie di progetto) una o più zone di cui al precedente comma, non prevedono nelle stesse zone moduli fotovoltaici né locali tecnici.

Articolo 5

Aree preferibili per l’istallazione

degli impianti fotovoltaici di potenza nominale maggiore di 20 Kw

e di impianti fotovoltaici di qualunque potenza montati su apparecchi inseguitori

Tra le aree ritenute idonee per la realizzazione degli impianti di impianti fotovoltaici di potenza nominale maggiore di 20 Kw, nonché di impianti fotovoltaici di qualunque potenza montati su apparecchi inseguitori, quindi tra le aree non ricomprese nell’elenco di cui all’articolo precedente, è da intendersi preferibile la scelta delle istallazioni nelle seguenti zone:

• ZONA Cc : Centri Commerciali (art. 16.4 delle N.T.A del P.R.G.)

• Le zone D1, D2 e D3 , (artt.17.1, 17.2, 17.3 delle N.T.A del P.R.G.).;

• Le zone E agricole “normali” (art. 18.1 delle N.T.A del P.R.G.) limitrofe alle aree produttive già urbanizzate o alle infrastrutture (impianti di depurazione, ecc.), ed in cui sia salvaguardato il Bacino Visuale. Per la puntuale verifica di quanto stabilito dal presente comma, ogni richiesta di installazione di impianto fotovoltaico oggetto del presente articolo, da collocare all’interno delle zone E come individuate dal vigente P.R.G., dovrà essere fornito di apposita cartografia riportante il bacino visuale interessato dall’installazione in progetto;

• Zone F2 Attrezzature ed impianti pubblici di interesse generale (art. 19.2 delle N.T.A del P.R.G.).

Articolo 6

Misure di salvaguardia e mitigazione a tutela della bio-diversitá e del paesaggio rurale.

1. Considerate le caratteristiche del territorio e la necessità di tutelare il relativo paesaggio, nonché fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale, l’istallazione di impianti fotovoltaici di potenza nominale maggiore di 20 Kw e di impianti fotovoltaici di qualunque potenza montati su apparecchi inseguitori si intende subordinata al rispetto ed all’attuazione delle seguenti misure di salvaguardia e mitigazione:

a) il limite massimo di copertura degli impianti, da calcolarsi secondo la proiezione ortogonale a terreno della superficie specchiante (superficie velica dei moduli fotovoltaici), non potrà essere superiore al 50% della superficie totale dell’area interessata dall’intervento. La vegetazione insistente sul suolo dell’impianto deve essere decespugliata meccanicamente e, comunque, senza l’utilizzo di diserbanti.

b) la superficie interessata dall’intervento dovrà essere delimitata da schermi verdi con piante autoctone (alberature, siepi, ecc.), accompagnati da reti di recinzione poste ad almeno 20 cm di altezza dalla superficie del terreno;

c) la distanza minima dell’impianto, delle opere connesse e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa deve rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal Relativo Regolamento di Attuazione (DLGS n. 285/1992 e s.m.i. e DPR n. 495/1992 e s.m.i.); per gli impianti in adiacenza alle strade provinciali dovranno essere

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previsti idonei sistemi di mitigazione e mascheramento dell’impatto visuale, anche mediante opportune schermature (quinte vegetali, trincee, rilevati inerbiti, ecc.);

d) la distanza minima dai confini di proprietà dell’impianto e delle opere connesse, ad eccezione delle recinzioni e delle alberature, non deve essere inferiore a mt. 10,00;

e) gli scavi, i movimenti di terra e le eventuali fondazioni non potranno essere realizzati ad una profondità >150 cm. dal livello del terreno;

f) dovrà essere garantita una percentuale di copertura/sigillatura del terreno non superiore al 5%

dell’area medesima;

g) dovrà essere garantito il ripristino della naturalità dei luoghi al momento della cessazione dell’esercizio dell’impianto, a qualsiasi causa imputabile;

h) il Comune di Ripe, al fine di contemperare sia gli obiettivi di diffusione delle energie rinnovabili con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 in ottemperanza ai limiti del Protocollo di Kyoto, sia la salvaguardia del suolo e delle attività agricole, autorizzerà sul proprio territorio l’installazione di campi fotovoltaici a terra fino ad una potenza nominale complessiva massima di 15 Mwp.;

i) nel territorio del Comune di Ripe, ai fini della massima riduzione di pericoli indotti, non possono essere installati apparecchi fotovoltaici, di qualsiasi tipologia e potenza, che utilizzino nei propri componenti cadmio e suoi derivati e composti.

2. Resta ferma la possibilità di proporre e concordare con l’Amministrazione Comunale misure di compensazione, ritenute utili per riqualificare o valorizzare le aree territoriali interessate dall’impianto, ivi compreso il contributo allo sviluppo e all’adeguamento della forestazione.

3. Le infrastrutture (cabine elettriche), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell’impianto stesso e a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica d’ufficio.

Articolo 7

Misure di salvaguardia delle tradizioni agroalimentari locali e del patrimonio culturale, col fine di non gravare sulla loro valorizzazione

L’Amministrazione Comunale può definire una casistica nei casi in cui sussista una presunta grave collisione tra l’interesse pubblico di generare energia elettrica da fonte fotovoltaica e l’interesse pubblico locale di valorizzare in particolare modo le tradizioni agroalimentari locali e il patrimonio culturale. In questi casi specifici l’Amministrazione Comunale può richiedere all’Operatore/Investitore di proporre e attuare misure dettagliate atte a mitigare o evitare i rischi sopra definiti.

Articolo 8

Procedure di minimizzazione per l’accesso

In riferimento alla minimizzazione delle opere di accesso all'impianto durante la fase di cantiere e di esercizio, risultano preferibili, per l’installazione di impianti fotovoltaici, quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata; analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento per le strade già esistenti.

Per le fasi di cantiere, in particolare si richiede quanto segue:

• il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli già disturbati e alterati;

• dovrà essere predisposto un sistema di convogliamento delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere e previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;

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• al termine dei lavori il soggetto proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni;

• nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno.

Articolo 9

Impegni del soggetto proponente nella fase di realizzazione, conduzione e di cessazione dell’impianto

L’insediamento di impianti di produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici di potenza superiore a 20 Kw/ora, montati a terra, è subordinata alla produzione da parte del soggetto proponente, entro i tempi stabiliti nella convenzione di cui all’art. 10 e comunque prima dell’inizio lavori, di una fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell’impianto a favore del Comune di Ripe, da rivalutarsi sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 3 anni.

La fidejussione è vincolata e finalizzata esclusivamente all’attività di rimessa in pristino dell’area da parte del Comune in via sostitutiva del soggetto inadempiente. All’atto della presentazione di istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica, il richiedente dovrà impegnarsi al perfezionamento del contratto fideiussorio all’atto di avvio dei lavori, per un ammontare da quantificarsi secondo le tariffe sotto indicate:

100 €/kWp nel caso di impianti con strutture di sostegno dei moduli ancorate con fondazioni, superficiali o profonde, in cemento armato;

70 €/kWp negli altri casi.

In ogni caso, qualora il calcolo della fideiussione di cui sopra risulti inferiore alla stima del costo effettivo della dismissione che si evince dagli elaborati progettuali, si dovrà far riferimento al valore più elevato.

Al fine di consentire alla Provincia la verifica circa la congruità dei costi effettivi di dismissione dichiarati, l’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- Progetto di dismissione dell’impianto e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi;

- Computo metrico estimativo delle spese per la rimozione dell'impianto, per lo smaltimento dei materiali di risulta e per il ripristino dell’area;

- Eventuali preventivi.

L’ammontare della polizza fideiussoria, calcolato come sopra, sarà riportato nel provvedimento di Autorizzazione Unica.

Tale polizza dovrà avere una validità temporale pari alla durata del termine di obsolescenza dell’impianto.

Detta fideiussione potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall’impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il soggetto proponente e l’Amministrazione Comunale.

Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l’atto di cessione non avrà effetto se non previa assunzione da parte della nuova impresa subentrante degli stessi oneri e doveri assunti dal soggetto proponente originario.

In caso di superamento del secondo anno di non funzionamento dell'impianto fotovoltaico realizzato non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma per l'immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione, l'impianto deve essere obbligatoriamente dismesso.

I soggetti proponenti sono tenuti a comunicare all’Amministrazione Comunale la cessazione definitiva delle attività dell’impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l’impianto.

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Articolo 10

Concorso alla valorizzazione ed alla riqualificazione delle aree interessate - Accordo tra Amministrazionne Comunale e Operatore/Investitore.

Per gli impianti a terra con potenza superiore a 100Kw, è innegabile la presenza di un impatto sul territorio; i proponenti la realizzazione di tali impianti dovranno concorrere alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, tramite un contributo allo sviluppo e all’adeguamento della forestazione ovvero ad altre misure di compensazione delle criticità ambientali.

Una maggiore congruenza tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale e quelli dell’Operatore Investitore sarà raggiunta tramite la ratificazione di un accordo che definisce i reciproci obblighi e garanzie attraverso una specifica convenzione. Tale accordo sarà ratificato da entrambe le parti tramite schemi (convenzione) da concordare. Esso riguarderà:

• l’impegno da parte dell’Amministrazione Comunale, a rilasciare ai sensi di legge ed in tempi congrui i nulla-osta necessari per la posa in opera di linee elettriche, qualora queste transitino su strade di competenza comunale;

• una misura attesa al minore impatto ambientale che l’operatore, concordemente, corrisponderà, secondo quanto disposto dall’amministrazione comunale nell’apposita convenzione; essa potrà prevedere la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un edificio pubblico (in misura compresa tra 1Kw e 1,5 Kw per ogni 100 Kw di impianto realizzato) e/o la corresponsione di un valore economico commisurato alla potenza dell’impianto realizzato, che l’Amministrazione destinerà a misure di compensazione delle criticità ambientali sul proprio territorio

• le modalità per la costituzione della polizza di cui al punto 9;

• la stipula della convenzione dovrà avvenire perentoriamente prima dell’effettivo inizio dei lavori.

Articolo 11

Documentazione da allegare all’istanza

La documentazione necessaria alla valutazione dell’impianto, da allegare all’istanza di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A) o di Permesso di Costruire, ovvero di Autorizzazione unica è la seguente:

• Elenco degli elaborati presentati;

• Indicazione del/i Comune/i in cui ricade l’intervento;

• Certificato di Assetto del Territorio rilasciato dal Comune competente;

• Identificazione del sito e titolo di disponibilità;

• Dati e descrizione delle caratteristiche climatiche del sito (anemologiche, di insolazione, ecc.);

• Relazione descrittiva dell’intervento, delle fasi e delle modalità di esecuzione dei lavori;

• Relazione sugli impatti cumulativi determinati dall’istallazione dell’impianto (nel caso in cui esso venga collocato in una zona su cui insiste un altro impianto realizzato, autorizzato o in corso di autorizzazione);

• Relazione tecnica specialistica: opere civili;

• Relazione tecnica specialistica: impianto;

• Relazione tecnica specialistica: impianto elettrico e dimensionamento;

• Relazione geologica ed idrogeologica;

• Documentazione fotografica;

• Progetto di rimessa in pristino del sito a seguito della dismissione dell’impianto (comma 4 art.

12 del D.Lgs 387/03), con relativo computo metrico di cui all’art. 9 della Convenzione;

• Elaborati grafici:

(12)

- Inquadramento urbanistico e territoriale dell’impianto:

- Estratto topografico;

- Stralcio PRG, PTC, ecc.;

- Estratto catastale;

- Vincoli (Idrogeologico, aree protette, SIC, ZPS, aree PAI, ecc.);

- Elaborati grafici di progetto dell’impianto (layout impianto, ecc.);

- Rendering;

- Analisi del bacino visuale, costituita dai seguenti elaborati:

- Carte della visibilità, ovvero planimetrie ad ampia scala dove vengano evidenziate le aree da cui l’intervento risulta visibile e specificati i punti sensibili all’interno di dette aree;

- Documentazione fotografica relativa allo stato di fatto e fotoinserimenti relativi allo stato di progetto da punti di vista significativi, completi di pannelli fotovoltaici, cabine prefabbricate, strade, recinzioni e opere di mitigazione;

- Sezioni ambientali relative ad ambiti significativi nell’intorno dell’intervento;

- Elaborati impianto elettrico:

- Planimetria punti di utenza, Quadri Elettrici, cavidotti e impianto di terra;

- Cabina BT/MT;

- Quadri di campo;

- Planimetria del decorso delle linee elettriche;

• Sintesi non tecnica del progetto.

• Dichiarazione attestante che l’area di occupazione dei moduli fotovoltaici e dei locali tecnici dell’impianto è esterna a zone tutelate per la tipicità, la qualita', le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonche' le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geograficaprotetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT).

PARTE TERZA

Impianti fotovoltaici di potenza nominale minore di 20 Kw Articolo 12

Ammissibilità e modalità di istallazione

di impianti fotovoltaici di potenza nominale minore di 20 Kw

La installazione di impianti fotovoltaici di potenza di potenza nominale minore di 20 Kw:

• è sempre ammessa sulle superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strutture edilizie, nonché sugli elementi di arredo urbano e viario, che ricadono nelle zone D, come individuate dal vigente P.R.G. vigente, anche in caso di montaggio su apparecchi inseguitori;

• è ammessa sulle superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strutture edilizie a destinazione produttiva, commerciale e a servizi ed attività di uso pubblico, ricadenti in zone urbanistiche diverse dalle zone D, a condizione che i pannelli non siano montati su apparecchi inseguitori.

• è ammessa sulle superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strutture edilizie delle zone residenziali B e C, a condizione che i pannelli non siano montati su apparecchi inseguitori e che gli impianti risultino integrati o parzialmente integrati, così come definiti all’art. 2 comma 1 lettere b2 e b3 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007;

(13)

Nelle seguenti aree e/o edifici:

a. Zona “A”: centro Storico (art. 14 delle N.T.A. del P.R.G.)

b. Zona “B4”: aree residenziali di completamento vincolato (art. 15.4 del P.R.G.)

c. Zona “B5”: aree residenziali di completamento a ridosso del centro storico (art. 15.5 del P.R.G. approvato)

d. Zona “B6”: aree residenziali di completamento a destinazione (art. 15.6 del P.R.G.)

e. Zone “B8” Aree con vincolo di edifici e manufatti storici urbani ed extraurbani (art. 15.8 del P.R.G.),

f. edifici, manufatti storici ed edifici rurali con carattere storico e architettonico e relative fasce di tutela degli stessi, così come individuati nell’elaborato I3 e come cartografati negli elaborati grafici dello stesso P.R.G.,

g. edifici sottoposti a vincolo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici,

l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza di potenza nominale minore di 20 Kw è ammessa esclusivamente sulle falde delle coperture, e a condizione che gli impianti non occupino una superficie superiore al 60% della falda, e che siano totalmente integrati, così come definiti all’art. 2 comma 1 lettera b3 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007. Il montaggio dovrà avvenire esclusivamente mediante incasso dei pannelli nel manto di copertura, in modo da mantenere il piano superiore dei pannelli entro l’estradosso del manto stesso.

Nelle stesse zone è altresì ammessa l’installazione, con lo stesso limite dimensionale di cui sopra, di impianti fotovoltaici costituiti da moduli fotovoltaici a film sottile, il cui montaggio deve avvenire esclusivamente mediante conformazione del pannello flessibile sul manto di copertura. Eventuali montaggi di pannelli dello stesso tipo con diversa collocazione (facciate, infissi, elementi decorativi) devono essere preventivamente autorizzati dalla Amministrazione Comunale, tenendo conto del valore storico-culturale degli edifici interessati e del contesto edilizio ed urbanistico. Tutti i profili, le cornici ed i sistemi di montaggio e fissaggio eventualmente in vista, dovranno essere colorati in grigio canna di fucile e non provocare riflessi.

I progetti degli impianti da collocare su edifici di cui alla precedete lettera g), per i quali è richiesto il parere vincolante della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici, dovranno essere obbligatoriamente corredati dalla descrizione e delimitazione del bacino visuale.

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