ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BERGAMO
La riforma della revisione nel D.
La riforma della revisione nel D. Lgs Lgs . 39/2010: . 39/2010:
evoluzione ed esperienze professionali evoluzione ed esperienze professionali
7 Ottobre 2011 7 Ottobre 2011
Marco Rescigno Marco Rescigno Marco Rescigno Marco Rescigno Marco Rescigno Marco Rescigno Marco Rescigno Marco Rescigno
Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale
INDICE DEGLI ARGOMENTI
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Alcune considerazioni introduttive
Lo stato dell’arte dei “regolamenti attuativi”
Alcuni considerazioni sui temi:
conferimento e revoca dell’incarico
applicazione dei principi di revisione
la conduzione delle verifiche sulla regolare tenuta della contabilità
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
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il Decreto Legislativo è entrato in vigore il 7 aprile 2010 con “alcuni”
problemi applicativi ed interpretativi
• il Decreto ha rappresentato l’occasione di una rivisitazione della disciplina nazionale dell’esercizio delle revisione legale dei conti
• l’iter applicativo si sarebbe dovuto completare con l’emanazione dei decreti attuativi da parte del MEF, Ministero di Giustizia e Consob
• il testo nato con l’obiettivo di coordinare alcune norme frammentate delle revisione legale dei conti (Codice Civile, D. Lgs 127/91, TUIF, TUB,…) ha previsto modifiche e/o abrogazioni della normativa, introducendo, inoltre un
PERCHE’?
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
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• nelle PMI è spesso il Collegio Sindacale a svolgere la revisione legale dei conti comportando, di conseguenza, l’applicazione a quest’ultimo (organo societario interno) di una normativa e di regole in virtù di un criterio
compatibile con le specifiche attribuzioni, poteri e doveri attribuiti dal Codice
Civile
CONSIDERAZIONI INTRODUTIVE
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- il CNDEC è più volte intervenuto con “Documenti interpretativi” o
“Osservazioni” relativamente ad alcuni aspetti delle normativa
- Assirevi ha fornito diversi “Documenti di ricerca” e “Orientamenti interpretativi” sulle norme del D. Lgs. 39/2010
…… nel frattempo anche la dottrina (e la prassi) ha iniziato a fornire alcuni chiarimenti
E INOLTRE ……..
E QUINDI ……..
E’ evidente che la riforma non si è ancora completata in tutti i suoi aspetti, ma risulta di fatto già essere applicata nella maggior parte dei suoi
punti salienti
CONSIDERAZIONI INTRODUTIVE
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Particolare interesse in ultimo il tema del Convegno Nazionale del CNDCeC del settembre 2011 dal titolo “Revisione legale dei conti: verso nuovi
principi” dove sono stati presentati due documenti (attualmente in fase di pubblica consultazione):
- “Linee guida per l’organizzazione del Collegio Sindacale incaricato della Revisione Legale dei Conti”
- “L’applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di
dimensioni minori”
REGOLAMENTI ATTUATIVI
I REGOLAMENTI ATTUATIVI
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Si è concluso (31.7.2011) il processo di consultazione dei regolamenti - formazione continua dei revisori
- inattivi - tirocinio - accesso
- revoca, dimissioni e risoluzione consensuale
I REGOLAMENTI ATTUATIVI
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Il CNDCEC con un documento del 27.7.2011 ha fornito le proprie osservazioni alle bozze di regolamento sottolineando che:
a) è necessario tenere in adeguata considerazione il fatto che la
maggior parte dei revisori è iscritto ad un albo professionale (66%) ed è soggetto al rispetto di regole prestabilite sia per l’accesso sia per l’aggiornamento che per l’esercizio della professione
a) dove si verificano sovrapposizioni, dovrebbero essere
necessariamente individuate delle forme di equipollenza o di
esenzione
I REGOLAMENTI ATTUATIVI: FORMAZIONE CONTINUA
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Premessa: molto simile nelle modalità alla formazione continua prevista per DCeEC
INFATTI
E’ previsto un ciclo formativo triennale (60 crediti formativi totali);
il MEF elaborerà ogni anno un programma annuale di formazione considerando le relative materie;
per l’inosservanza degli obblighi formativi verranno individuate
forme di sanzioni a cura del MEF
I REGOLAMENTI ATTUATIVI: FORMAZIONE CONTINUA
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MA
non sono esplicitamente previsti gli “ordini professionali” tra i soggetti abilitati alla formazione (pur se sono previsti generici soggetti “provvisti di struttura e dimensioni adeguate” per lo svolgimento della formazione);
ai fini della formazione non è riconosciuta l’equivalenza
dell’attività di formazione effettuata dai revisori iscritti agli Albi;
I REGOLAMENTI ATTUATIVI: INATTIVI
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Saranno iscritti nella sezione i revisori che non hanno assunto incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi
E’ obbligo dei soggetti iscritti nel registro comunicare tempestivamente al MEF l’assunzione di incarichi di revisione legale con modalità previste dal regolamento art. 7
Il revisore inattivo per assumere nuovi incarichi deve partecipare ad un corso di aggiornamento (durata minima 60 ore)
I revisori inattivi:
sono tenuti al versamento del contributo annuale
non sono obbligati alla formazione continua
non sono assoggettati al controllo qualità
Nella prima formazione del registro revisori legali saranno iscritti di diritto le persone fisiche o le società che al momento dell’entrata in
vigore del presente regolamento sono già iscritte al registro ex art 1. D.
Lgs 27.1.1992 n. 88 ed ex art. 161 TUIF
Requisiti per l’iscrizione al registro riguarderanno:
possesso di requisiti di onorabilità
possesso di laurea triennale
tirocinio professionale triennale
superamento dell’esame di idoneità professionale
Attenzione: nel regolamento di iscrizione non è previsto l’equipollenza dell’esame di stato DDCCEC con quello di revisore legale (in attesa di
regolamento su art. 4 – esame – che chiarirà/specificherà?) I REGOLAMENTI ATTUATIVI: ACCESSO E ISCRIZIONE
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CONFERIMENTO, REVOCA E DIMISSIONI
DALL’INCARICO
Relativamente al conferimento il CNDCEC ha reso disponibile sul
proprio sito un esempio di proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti
Argomento revoca, dimissioni dall’incarico e risoluzione anticipata è stata emanata la Bozza di regolamento attuativo
CONFERIMENTO, REVOCA E DIMISSIONI DALL’INCARICO
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Conferimento incarico di revisione
Elementi da considerare e valutare nella proposta motivata
indipendenza del soggetto che si propone per la revisione legale
adeguatezza e completezza del piano di revisione proposto, nonché l’organizzazione del revisore legale/società di revisione
idoneità tecnica ad assumere l’incarico
la congruità del compenso in relazione al lavoro da svolgersi e legato a valutazioni di indipendenza del soggetto incaricato della revisione CONFERIMENTO, REVOCA E DIMISSIONI DALL’INCARICO
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a) Nomina in sede di costituzione di società
b) Vincolo dell’assemblea alla proposta motivata
CONFERIMENTO, REVOCA E DIMISSIONI DALL’INCARICO
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La proposta motivata del Collegio Sindacale è necessaria per tutte le nomine successive a quelle compiute
in sede statutaria
Incarico tra i revisori che hanno formulato le proposte esaminate dal Collegio Sindacale: il CS potrà formulare direttamente le proprie considerazioni in sede assembleare
Incarico tra i revisori che non hanno formulato le proposte esaminate dal
Collegio Sindacale: il CS dovrà formulare
Parere motivato del Collegio Sindacale nel conferimento incarico di revisione
c) Contestuale scadenza Collegio e Revisore
d) Controllo legale affidato al CS è necessaria la proposta motivata?
(posizione non univoca CNDCEC/Assirevi)
CONFERIMENTO, REVOCA E DIMISSIONI DALL’INCARICO
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Odg con prima nomina revisore: la proposta motivata spetta al CS uscente
Odg con successiva nomina revisore: la proposta motivata spetta al nuovo CS
Si può ovviare (proposta CS uscente): informativa pre-assembleare fornita in merito alle nomina e
condivisione del nuovo CS delle valutazioni effettuate nella proposta motivata
Statuto prevede l’attribuzione automatica della revisione legale al CS: nessun parere motivato
Statuto non prevede l’attribuzione automatica al CS: è necessario il parere motivato in cui sono esplicitati i motivi per cui il CS si ritiene
e) Srl che contestualmente deve nominare CS e Revisore
CONFERIMENTO, REVOCA E DIMISSIONI DALL’INCARICO
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Migliore soluzione operativa: nomina di entrambi i soggetti nelle medesima assemblea. Il CS preliminarmente informato dovrebbe aver predisposto il
parere motivato da presentare all’assemblea
Possibili anche altre soluzioni prima assemblea con nomina CS e seconda assemblea successiva con nomina del
revisore (previo parere motivato)
CONFERIMENTO, REVOCA E DIMISSIONI DALL’INCARICO
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Revoca e cessazione anticipata dell’incarico di revisione
è stato emesso la Bozza di di Regolamento a cura del MEF
in premessa alla Bozza di Regolamento è stato fatta un’importante affermazione che risolve alcuni dubbi interpretativi nati nel periodo: la
cessazione dell’ufficio di sindaco è disciplinato dal Codice Civile anche quando la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale
interpretazioni delle norma a riguardo hanno portato a concludere che, considerando le dimissioni e la risoluzione consensuale delle novità di ipotesi di interruzione anticipata del rapporto rispetto al passato, finché non sarà definitivo il Regolamento non è possibile far ricorso a tali strumenti
la revoca dell’incarico di revisione a cura dell’assemblea avviene previe osservazioni del revisore legale, sentito il parere del Collegio Sindacale.
Essa non può mai avvenire per divergenza in merito ad un trattamento
contabile o a procedure di revisione
CONFERIMENTO, REVOCA E DIMISSIONI DALL’INCARICO
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Giusta Causa Dimissioni Risoluzione consensuale
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La sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per intervenuta carenza dei requisiti di legge
---
La sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per intervenuta carenza dei requisiti di legge
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La grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo sciolgimento dell'attività di revisione Il cambio del revisore del gruppo a cui appartiene le società assoggetta a revisione
Il cambio del soggetto che esercita il controllo delle società assoggettata a revisione
I cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali impedire al revisore del gruppo di acquisire elementi appropriati e sufficienti
Il rifiuto di pagare il corrispettivo o di procedere all'adeguamento
Il conseguimento da parte del revisore del diritto al trattamento pensionistico
Altre circostanze da motivare adeguatamente di rilevanza tali che risulta impossibile la prosecuzione dell'incarico di revisione anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale
La ritenuta sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico per insufficienza di mezzi e risorse L'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore
APPLICAZIONE DEI PRINCIPI
DI REVISIONE
APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE
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Premessa: lo svolgimento di un’attività di controllo (revisione contabile) comporta l’identificazione di tre elementi necessari:
- - l’ l ’oggetto del controllo oggetto del controllo (il bilancio)
- - le regole di riferimento cui l’oggetto deve conformarsi per superare il le regole di riferimento controllo: se l’oggetto rispetta le regola supera il controllo (si tratta delle norme che disciplinano il bilancio, eventualmente interpretate ed
integrate);
- - un corpo di regole di controllo (se chi ha controllato le ha rispettate può un corpo di regole di controllo
affermare di aver controllato, se non le ha rispettate non può dire di aver
controllato)
APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE
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Art. 11 D. Lgs 39/2010 comma 1: “la revisione legale dei conti è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione Europea secondo una procedura che sostanzialmente ricalca quella che ha
portato all’adozione dei principi contabili internazionali”
- comma 3 - ”fino all’adozione dei principi di cui al comma 1, la
revisione è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati dalle associazioni professionali e ordini professionali e dalla Consob”
Art. 12 stabilisce (anche in riferimento all’art. 11 ma non solo) che “il MEF sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni
professionali interessate a definire le modalità di elaborazione dei
principi”
APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE
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Art. 43 (disposizioni transitorie) dispone che
“ I principi di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano emanati ai sensi del 162 TUIF D. Lgs 58/98, continuano ad essere applicati fino all’entrata in vigore dei principi di revisione emanati ai sensi dell’art. 11 del presente decreto.
Fino alla sottoscrizione delle convenzione di cui all’art. 12, i principi di
revisione sono emanati ai sensi dell’art. 162 d. Lgs 58/1998”
APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE
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Considerazione: sicuramente la struttura del D. Lgs 39/2010 riguardo i
“principi di revisione” non è apparsa ben coordinata e si potrebbe anche prestare ad interpretazioni che possono generare “confusione”
Documento Interpretativo CNDCEC del 16.2.2011**
“fino al momento in cui l’attività legale dei conti sarà pienamente regolata in tutti i suoi aspetti occorre fare una distinzione tra due contesti
a) revisioni legali dei bilanci sottoposti a vigilanza Consob e b) altre revisioni legali”
** tra l’altro in contraddizione a quanto affermato nelle vecchie Norme di Comportamento del Collegio Sindacale con
APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE
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Documento Interpretativo CNDCEC del 16.2.2011
a) revisioni legali dei bilanci sottoposti a vigilanza Consob
- il set dei principi di riferimento rimane quello in vigore ed emesso secondo le procedure previste dall’art. 162 del D. Lgs 58/1998
b) altre revisioni legali
- si sostiene che il D. Lgs 39/2010 non abbia mutato il quadro di riferimento - similmente al passato non è prevista alcuna cogenza giuridica dei principi di revisione che continuano ad essere un punto di riferimento tecnico che ogni revisore potrà declinare ed adattare secondo la propria esperienza e
competenza tecnica in relazione alla situazione nella quale sarà chiamato a
rilasciare il giudizio professionale
APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE
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Le conclusioni a cui giunge il Documento Interpretativo CNDCEC del 16.2.2011 è stato oggetto di “critiche” tra cui si ricorda:
- Documento di ricerca n. 163 di Assirevi del Marzo 2011 e Quaderno n. 4 relativo Orientamenti Interpretativi su alcuni aspetti del D. Lgs. 39/2010 del Maggio 2011
- Osservazioni sul Documento Interpretativo del CNDCEC del 16.2.2011 a cura della Commissione Controllo Societario dell’ODCEC di Milano (cfr. rivista “Il Controllo nelle Società e negli Enti” di Giuffrè Editore n. 1/2011)
- Circolare Assonime n. 16 del maggio 2010 (che già si era espressa in merito
prima del Documento Interpretativo del CNDCEC)
APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE
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Considerazioni:
a) Le conclusioni del documento del CNDCEC suscitano perplessità sotto il profilo tecnico in quanto sembrano introdurre una soggettività legata all’esperienza tecnica del singolo circa le modalità secondo cui dovrà svolgere la revisione in contrasto:
- con i principi di revisione che definiscono chiaramente: obiettivi e procedure generali da osservare indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa e che
-riconoscono esplicitamente come le procedure di revisione possano (e debbano) essere adattati dal revisore caso per caso secondo il giudizio professionale e alle circostanze specifiche
Sono i principi di revisione che possono essere (e vanno) adattati alle circostanze specifiche che sono riferite alla realtà in cui opera il revisore (dimensioni impresa, complessità, valutazione del rischio, organizzazione interna del revisore, …)
….e non
in funzione dell’esperienza e capacità tecnica del revisore medesimo
APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE
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b) così come previsto anche dal “vecchio” 2409 ter del Codice Civile (modificato ben prima dell’art 14 del D. Lgs 39/2010) il revisore è tenuto ad indicare nelle sua
relazione i principi di revisione osservati: ci si deve riferire a un corpo di principi emessi da uno standard setter riconosciuto (quelli riconosciuti dal CNDCEC e
Consob)
c) l’utilizzo dei principi di revisione oltre che essere in linea con l’evoluzione normativa consente di riferimento a parametri oggettivi in termini di qualità delle revisione
(anche nell’ottica dei futuri controlli qualità) e di diligenza professionale da utilizzare per l’esecuzione dell’incarico in termini di responsabilità civile e/o disciplinare
d) l’applicazione uniforme delle regole di verifica (principi di revisione) garantisce il mantenimento di standard qualitativi elevati, anche in termini di trasparenza e chiarezza nello svolgimento diligente dell’attività professionale (si devono evitare
“revisioni di serie A in applicazione ai principi di revisione” e “revisioni di serie B senza applicazione dei principi di revisione” a cui si potrebbero rivolgere operatori
“interessati”)
APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE
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Ma quali sono i ”Principi di Revisione” attualmente in vigore?
- 1995-1997 furono emessi 21 principi di revisione basati su un approccio descrittivo -
analitico volto a fornire procedure di revisione da svolgere per le diverse aree di bilancio o per coprire le singole fonti di rischio (secondo un approccio in parte “casistico”)
- nel 2002 la professione italiana decise di sostituire i principi di revisione allora emessi (ad eccezione del principio 21 sulla continuità rimasto in vigore fino alla traduzione dell’attuale PR 570), recependo integralmente il corpo dei principi di revisione emessi dall’organismo internazionale (IAASB) traducendoli ed adattandoli alla realtà italiana;
- oltre ad emettere i principi di revisione quale traduzione ed adattamento degli ISA il CNDCEC ha emesso due principi di revisione nazionali su materie non considerate dagli ISA perché pertinenti la legislazione europea e nazionale sulla revisione (PR01 Giudizio di coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio del 2/2009 e PR02 Modalità di
redazione della relazione di controllo contabile del 4/2009),
APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE
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Elenco dei Principi di revisione nazionali in vigore
Periodo di applicazione
Delibera
Raccomandazione Consob
Doc 100 Principi di indipendenza 2007 Si
Doc 200 Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio 31.12.2006 Si Doc 220 Il controllo delle qualità del lavoro di revisione contabile del bilancio 31.12.2002 Si
Doc 230 La documentazione del lavoro di revisione 31.12.2002 Si
Doc. 240 La responsabilità del revisore nel considerare le frodi 31.12.2006 Si
Doc 250 Gli effetti connessi alla conformità di leggi ed a regolamenti 31.12.2002 Si Doc 260 Comunicazioni di fatti e circostanze attinenti la revisione 31.12.2006 Si
Doc 300 Pianificazione 31.12.2006 Si
Doc 315 La comprensione dell'impresa e del suo contesto 31.12.2006 Si
Doc. 320 Il concetto di significatività nella revisione 31.12.2002 Si
Doc 330 Le procedure di revisione in risposta dei rischi identificati e valutati 31.12.2006 Si Doc 402 Considerazione sulla revisione di imprese che utilizzano forniture di servizi 31.12.2002 Si
Doc 500 Gli elementi probativi delle revisione 31.12.2006 Si
Doc 501 Gli elementi probativi delle revisione-Considerazioni addizionali 31.12.2002 Si
Doc 505 Le conferme esterne 31.12.2002 Si
Doc 510 La verifica dei saldi di apertura a seguito di assunzione di incarico 31.12.2002 Si
Doc 520 Procedure di analisi comparativa 31.12.2006 Si
Doc 530 Campionemaneto di revisione 31.12.2002 Si
Doc 540 La revisione delle stime contabili 31.12.2002 Si
Doc 545 La revisione delle misurazioni del fair value 31.12.2007 Si
Doc 550 Le parti correlate 31.12.2002 Si
Doc 560 Eventi successivi 31.12.2002 Si
Doc 570 Continuità aziendale 31.12.2007 Si
Doc 580 Le attestazioni della direzione 31.12.2002 Si
Doc 600 L'utilizzo del lavoro di altri revisori 31.12.2003 Si
Doc 610 L'utilizzo del lavoro di revisione interna 31.12.2002 Si
Doc 620 L'utilizzo del lavoro dell'esperto 31.12.2002 Si
Doc 1006 Principio di revisione dei bilanci delle banche 31.12.2004 Si
Doc 1005 Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori 31.12.2003 -- Principi di revisione adottati in Italia dal CNDCEC e raccomandati da Consob
APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE
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Progetto “ISA clarified”
- gli ISA clarified sono il risultato di un progetto di riscrittura degli ISA previgenti (quelli tradotti dal 2002 in Italia) avviato dall’IFAC che si è concluso nel gennaio 2009
- anche in questo caso la Professione italiana ha rapidamente tradotto ed adattato tale nuovo corpo di regole che, sebbene non approvato dal CNDCEC, è stato messo a disposizione dei professionisti sul sito del CNDCEC dall’autunno 2010;
- la traduzione dei documenti “ISA clarified” sono stati inviati alla Commissione Europea che dovrà valutare, attraverso un suo apposito comitato interno, la fedeltà di traduzione italiana al testo ufficiale pubblicato dall’IFAC
- al termine di tale procedura gli “ISA clarified” saranno adottati con regolamento comunitario e diventeranno cogenti in ogni stato membro completando di fatto il dettato dell’art. 11 del D. Lgs 39/2010.
APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE
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ISQC1 ISA Clarified Principi generali
e responsabilità
Individuazione e risposte ai rischi
di revisione
Audit evidence Utilizzo del lavoro di altri
Conclusioni delle revisione e
giudizio
ISA 200 ISA 300 ISA 500 ISA 600 ISA 700*
ISA 210 * ISA 315 ISA 501 ISA 610 ISA 705*
ISA 220 ISA 320 ISA 505 ISA 620 ISA 706*
ISA 230 ISA 330 ISA 510 ISA 710*
ISA 240 ISA 420 ISA 520 ISA 720*
ISA 250 ISA 450 ISA 530
ISA 260 ISA 540
ISA 265 ISA 550
ISA 560 ISA 570 ISA 580 Principi soltanto ristrutturati
Principi rivisti e ristrutturati Principio nuovo
APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE
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Principi di revisione ISA clarified obbligatori
(non valgono più
raccomandazioni di Consob e Assirevi)
Principi di revisione elaborati dal Cndcec e raccomandati da
Consob
Pubblicazione regolamento CE Principi di Revisione
Art. 43 D. Lgs 39/2010: i principi di revisione che al 7.4.2010 risultano emanati ai sensi del TUIF, continuano ad essere applicati fino all’entrata in vigore dei principi ISA. Fino alla sottoscrizione delle convenzione tra il MEF e ordini professionali i principi di revisione sono
APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE
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E oltre agli “ISA clarified”?
IAPS (International Auditing Practice Statements) – Rappresentano i principi applicativi degli ISA. Sono documenti non obbligatori, tuttavia è necessario illustrare nelle carte di lavoro le ragioni della loro mancata utilizzazione
ISRE (International Standard on Review Engagements) – Costituiscono i principi di revisione applicabili negli incarichi di revisione limitata
ISAE (International Standard on Assurance Engagements) – Costituiscono i principi di revisione applicabili negli incarichi di assurance (attestazioni)
ISRS (International Standard o Related Services) – Costituiscono i principi di revisione applicabili negli incarichi speciali
LE VERIFICHE PERIODICHE DELLA REGOLARE TENUTA DELLA
CONTABILITA’
VERIFICHE PERIODICHE TENUTA CONTABILITA’ SOCIALE
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L’art. 14 del D. Lgs. 39/2010 prevede che il revisore è tenuto a svolgere nel corso
dell’esercizio la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili
Tale attività ed i relativi esiti non dovranno più essere riportati nel libro delle revisione in quanto abrogato
Il contenuto delle verifiche non è stato specificato dal D. Lgs 39/2010 né dai principi di revisione nazionali e/o internazionali che non disciplinano espressamente tale componente dell’attività di revisione.
Si auspica che tale attività possa essere oggetto di future integrazioni normative e/o di uno specifico principio di revisione in materia
Nel frattempo l’unico riferimento “normativo” che fornisce indicazioni in merito alle attività da compiersi per le verifiche delle regolare tenuta delle contabilità è costituito dalla Comunicazione
VERIFICHE PERIODICHE TENUTA CONTABILITA’ SOCIALE
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Il D. Lgs. 39/2010 ripropone sul piano sostanziale il medesimo contenuto del 2409 ter del Codice Civile salvo l’eliminazione della precisazione in ordine al fatto che le verifiche dovrebbero essere
svolte con periodicità “almeno trimestrale”
Le verifiche dovranno comunque essere svolte con regolarità nel corso dell’esercizio secondo un calendario concordato
Seppur nessuna cadenza è più prevista dalla legge, la comunicazione Consob prescrive che le stesse debbano avvenire trimestralmente
in caso di cessazione dell’incarico di revisione, le verifiche periodiche saranno estese anche al periodo successivo alla data di chiusura dell’ultimo bilancio oggetto di revisione e fino alla data di conferimento dell’incarico
VERIFICHE PERIODICHE TENUTA CONTABILITA’ SOCIALE
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Il D. Lgs. 39/2010 come è noto ha soppresso il libro delle revisione imponendo la chiusura dello stesso con le relazioni emesse successivamente al 7.4.2010
permane l’obbligo di documentare nelle carte di lavoro le verifiche periodiche che dovranno essere distintamente identificate rispetto al lavoro inerente la revisione del bilancio
permane l’obbligo (anche dopo la soppressione del libro delle revisione) di comunicare
tempestivamente agli organi di governance gli aspetti significativi emersi dalla revisione e dalle verifiche periodiche effettuate secondo le modalità previste dal Principio di Revisione n. 260 (Comunicazioni di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance)