• Non ci sono risultati.

La riforma della revisione nel D. Lgs Lgs . 39/2010: . 39/2010:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "La riforma della revisione nel D. Lgs Lgs . 39/2010: . 39/2010: "

Copied!
41
0
0

Testo completo

(1)

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BERGAMO

La riforma della revisione nel D.

La riforma della revisione nel D. Lgs Lgs . 39/2010: . 39/2010:

evoluzione ed esperienze professionali evoluzione ed esperienze professionali

7 Ottobre 2011 7 Ottobre 2011

Marco Rescigno Marco Rescigno Marco Rescigno Marco Rescigno Marco Rescigno Marco Rescigno Marco Rescigno Marco Rescigno

Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale

(2)

INDICE DEGLI ARGOMENTI

___________________________________________

 Alcune considerazioni introduttive

Lo stato dell’arte dei “regolamenti attuativi”

Alcuni considerazioni sui temi:

 conferimento e revoca dell’incarico

 applicazione dei principi di revisione

 la conduzione delle verifiche sulla regolare tenuta della contabilità

(3)

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

_________________________

il Decreto Legislativo è entrato in vigore il 7 aprile 2010 con “alcuni”

problemi applicativi ed interpretativi

• il Decreto ha rappresentato l’occasione di una rivisitazione della disciplina nazionale dell’esercizio delle revisione legale dei conti

• l’iter applicativo si sarebbe dovuto completare con l’emanazione dei decreti attuativi da parte del MEF, Ministero di Giustizia e Consob

• il testo nato con l’obiettivo di coordinare alcune norme frammentate delle revisione legale dei conti (Codice Civile, D. Lgs 127/91, TUIF, TUB,…) ha previsto modifiche e/o abrogazioni della normativa, introducendo, inoltre un

PERCHE’?

(4)

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

_________________________

• nelle PMI è spesso il Collegio Sindacale a svolgere la revisione legale dei conti comportando, di conseguenza, l’applicazione a quest’ultimo (organo societario interno) di una normativa e di regole in virtù di un criterio

compatibile con le specifiche attribuzioni, poteri e doveri attribuiti dal Codice

Civile

(5)

CONSIDERAZIONI INTRODUTIVE

___________________

- il CNDEC è più volte intervenuto con “Documenti interpretativi” o

“Osservazioni” relativamente ad alcuni aspetti delle normativa

- Assirevi ha fornito diversi “Documenti di ricerca” e “Orientamenti interpretativi” sulle norme del D. Lgs. 39/2010

…… nel frattempo anche la dottrina (e la prassi) ha iniziato a fornire alcuni chiarimenti

E INOLTRE ……..

E QUINDI ……..

E’ evidente che la riforma non si è ancora completata in tutti i suoi aspetti, ma risulta di fatto già essere applicata nella maggior parte dei suoi

punti salienti

(6)

CONSIDERAZIONI INTRODUTIVE

___________________

Particolare interesse in ultimo il tema del Convegno Nazionale del CNDCeC del settembre 2011 dal titolo “Revisione legale dei conti: verso nuovi

principi” dove sono stati presentati due documenti (attualmente in fase di pubblica consultazione):

- “Linee guida per l’organizzazione del Collegio Sindacale incaricato della Revisione Legale dei Conti”

- “L’applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di

dimensioni minori”

(7)

REGOLAMENTI ATTUATIVI

(8)

I REGOLAMENTI ATTUATIVI

___________________________________________

Si è concluso (31.7.2011) il processo di consultazione dei regolamenti - formazione continua dei revisori

- inattivi - tirocinio - accesso

- revoca, dimissioni e risoluzione consensuale

(9)

I REGOLAMENTI ATTUATIVI

___________________________________________

Il CNDCEC con un documento del 27.7.2011 ha fornito le proprie osservazioni alle bozze di regolamento sottolineando che:

a) è necessario tenere in adeguata considerazione il fatto che la

maggior parte dei revisori è iscritto ad un albo professionale (66%) ed è soggetto al rispetto di regole prestabilite sia per l’accesso sia per l’aggiornamento che per l’esercizio della professione

a) dove si verificano sovrapposizioni, dovrebbero essere

necessariamente individuate delle forme di equipollenza o di

esenzione

(10)

I REGOLAMENTI ATTUATIVI: FORMAZIONE CONTINUA

___________________________________________

Premessa: molto simile nelle modalità alla formazione continua prevista per DCeEC

INFATTI

 E’ previsto un ciclo formativo triennale (60 crediti formativi totali);

 il MEF elaborerà ogni anno un programma annuale di formazione considerando le relative materie;

 per l’inosservanza degli obblighi formativi verranno individuate

forme di sanzioni a cura del MEF

(11)

I REGOLAMENTI ATTUATIVI: FORMAZIONE CONTINUA

___________________________________________

MA

 non sono esplicitamente previsti gli “ordini professionali” tra i soggetti abilitati alla formazione (pur se sono previsti generici soggetti “provvisti di struttura e dimensioni adeguate” per lo svolgimento della formazione);

 ai fini della formazione non è riconosciuta l’equivalenza

dell’attività di formazione effettuata dai revisori iscritti agli Albi;

(12)

I REGOLAMENTI ATTUATIVI: INATTIVI

_________________________________________

 Saranno iscritti nella sezione i revisori che non hanno assunto incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi

 E’ obbligo dei soggetti iscritti nel registro comunicare tempestivamente al MEF l’assunzione di incarichi di revisione legale con modalità previste dal regolamento art. 7

 Il revisore inattivo per assumere nuovi incarichi deve partecipare ad un corso di aggiornamento (durata minima 60 ore)

 I revisori inattivi:

 sono tenuti al versamento del contributo annuale

 non sono obbligati alla formazione continua

 non sono assoggettati al controllo qualità

(13)

 Nella prima formazione del registro revisori legali saranno iscritti di diritto le persone fisiche o le società che al momento dell’entrata in

vigore del presente regolamento sono già iscritte al registro ex art 1. D.

Lgs 27.1.1992 n. 88 ed ex art. 161 TUIF

 Requisiti per l’iscrizione al registro riguarderanno:

 possesso di requisiti di onorabilità

 possesso di laurea triennale

 tirocinio professionale triennale

 superamento dell’esame di idoneità professionale

Attenzione: nel regolamento di iscrizione non è previsto l’equipollenza dell’esame di stato DDCCEC con quello di revisore legale (in attesa di

regolamento su art. 4 – esame – che chiarirà/specificherà?) I REGOLAMENTI ATTUATIVI: ACCESSO E ISCRIZIONE

___________________________________________

(14)

CONFERIMENTO, REVOCA E DIMISSIONI

DALL’INCARICO

(15)

 Relativamente al conferimento il CNDCEC ha reso disponibile sul

proprio sito un esempio di proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti

 Argomento revoca, dimissioni dall’incarico e risoluzione anticipata è stata emanata la Bozza di regolamento attuativo

CONFERIMENTO, REVOCA E DIMISSIONI DALL’INCARICO

_________________________________________

(16)

Conferimento incarico di revisione

Elementi da considerare e valutare nella proposta motivata

 indipendenza del soggetto che si propone per la revisione legale

 adeguatezza e completezza del piano di revisione proposto, nonché l’organizzazione del revisore legale/società di revisione

 idoneità tecnica ad assumere l’incarico

 la congruità del compenso in relazione al lavoro da svolgersi e legato a valutazioni di indipendenza del soggetto incaricato della revisione CONFERIMENTO, REVOCA E DIMISSIONI DALL’INCARICO

_________________________________________

(17)

a) Nomina in sede di costituzione di società

b) Vincolo dell’assemblea alla proposta motivata

CONFERIMENTO, REVOCA E DIMISSIONI DALL’INCARICO

_________________________________________

La proposta motivata del Collegio Sindacale è necessaria per tutte le nomine successive a quelle compiute

in sede statutaria

Incarico tra i revisori che hanno formulato le proposte esaminate dal Collegio Sindacale: il CS potrà formulare direttamente le proprie considerazioni in sede assembleare

Incarico tra i revisori che non hanno formulato le proposte esaminate dal

Collegio Sindacale: il CS dovrà formulare

Parere motivato del Collegio Sindacale nel conferimento incarico di revisione

(18)

c) Contestuale scadenza Collegio e Revisore

d) Controllo legale affidato al CS è necessaria la proposta motivata?

(posizione non univoca CNDCEC/Assirevi)

CONFERIMENTO, REVOCA E DIMISSIONI DALL’INCARICO

_________________________________________

Odg con prima nomina revisore: la proposta motivata spetta al CS uscente

Odg con successiva nomina revisore: la proposta motivata spetta al nuovo CS

Si può ovviare (proposta CS uscente): informativa pre-assembleare fornita in merito alle nomina e

condivisione del nuovo CS delle valutazioni effettuate nella proposta motivata

Statuto prevede l’attribuzione automatica della revisione legale al CS: nessun parere motivato

Statuto non prevede l’attribuzione automatica al CS: è necessario il parere motivato in cui sono esplicitati i motivi per cui il CS si ritiene

(19)

e) Srl che contestualmente deve nominare CS e Revisore

CONFERIMENTO, REVOCA E DIMISSIONI DALL’INCARICO

_________________________________________

Migliore soluzione operativa: nomina di entrambi i soggetti nelle medesima assemblea. Il CS preliminarmente informato dovrebbe aver predisposto il

parere motivato da presentare all’assemblea

Possibili anche altre soluzioni prima assemblea con nomina CS e seconda assemblea successiva con nomina del

revisore (previo parere motivato)

(20)

CONFERIMENTO, REVOCA E DIMISSIONI DALL’INCARICO

_________________________________________

Revoca e cessazione anticipata dell’incarico di revisione

 è stato emesso la Bozza di di Regolamento a cura del MEF

 in premessa alla Bozza di Regolamento è stato fatta un’importante affermazione che risolve alcuni dubbi interpretativi nati nel periodo: la

cessazione dell’ufficio di sindaco è disciplinato dal Codice Civile anche quando la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale

 interpretazioni delle norma a riguardo hanno portato a concludere che, considerando le dimissioni e la risoluzione consensuale delle novità di ipotesi di interruzione anticipata del rapporto rispetto al passato, finché non sarà definitivo il Regolamento non è possibile far ricorso a tali strumenti

 la revoca dell’incarico di revisione a cura dell’assemblea avviene previe osservazioni del revisore legale, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Essa non può mai avvenire per divergenza in merito ad un trattamento

contabile o a procedure di revisione

(21)

CONFERIMENTO, REVOCA E DIMISSIONI DALL’INCARICO

_________________________________________

Giusta Causa Dimissioni Risoluzione consensuale

--- ---

La sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per intervenuta carenza dei requisiti di legge

---

La sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per intervenuta carenza dei requisiti di legge

---

La grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo sciolgimento dell'attività di revisione Il cambio del revisore del gruppo a cui appartiene le società assoggetta a revisione

Il cambio del soggetto che esercita il controllo delle società assoggettata a revisione

I cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali impedire al revisore del gruppo di acquisire elementi appropriati e sufficienti

Il rifiuto di pagare il corrispettivo o di procedere all'adeguamento

Il conseguimento da parte del revisore del diritto al trattamento pensionistico

Altre circostanze da motivare adeguatamente di rilevanza tali che risulta impossibile la prosecuzione dell'incarico di revisione anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale

La ritenuta sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico per insufficienza di mezzi e risorse L'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore

(22)

APPLICAZIONE DEI PRINCIPI

DI REVISIONE

(23)

APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE

___________________________________________

Premessa: lo svolgimento di un’attività di controllo (revisione contabile) comporta l’identificazione di tre elementi necessari:

- - l’ l ’oggetto del controllo oggetto del controllo (il bilancio)

- - le regole di riferimento cui l’oggetto deve conformarsi per superare il le regole di riferimento controllo: se l’oggetto rispetta le regola supera il controllo (si tratta delle norme che disciplinano il bilancio, eventualmente interpretate ed

integrate);

- - un corpo di regole di controllo (se chi ha controllato le ha rispettate può un corpo di regole di controllo

affermare di aver controllato, se non le ha rispettate non può dire di aver

controllato)

(24)

APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE

___________________________________________

Art. 11 D. Lgs 39/2010 comma 1: “la revisione legale dei conti è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione Europea secondo una procedura che sostanzialmente ricalca quella che ha

portato all’adozione dei principi contabili internazionali”

- comma 3 - ”fino all’adozione dei principi di cui al comma 1, la

revisione è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati dalle associazioni professionali e ordini professionali e dalla Consob”

Art. 12 stabilisce (anche in riferimento all’art. 11 ma non solo) che “il MEF sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni

professionali interessate a definire le modalità di elaborazione dei

principi”

(25)

APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE

___________________________________________

Art. 43 (disposizioni transitorie) dispone che

“ I principi di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano emanati ai sensi del 162 TUIF D. Lgs 58/98, continuano ad essere applicati fino all’entrata in vigore dei principi di revisione emanati ai sensi dell’art. 11 del presente decreto.

Fino alla sottoscrizione delle convenzione di cui all’art. 12, i principi di

revisione sono emanati ai sensi dell’art. 162 d. Lgs 58/1998”

(26)

APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE

___________________________________________

Considerazione: sicuramente la struttura del D. Lgs 39/2010 riguardo i

“principi di revisione” non è apparsa ben coordinata e si potrebbe anche prestare ad interpretazioni che possono generare “confusione”

Documento Interpretativo CNDCEC del 16.2.2011**

“fino al momento in cui l’attività legale dei conti sarà pienamente regolata in tutti i suoi aspetti occorre fare una distinzione tra due contesti

a) revisioni legali dei bilanci sottoposti a vigilanza Consob e b) altre revisioni legali”

** tra l’altro in contraddizione a quanto affermato nelle vecchie Norme di Comportamento del Collegio Sindacale con

(27)

APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE

___________________________________________

Documento Interpretativo CNDCEC del 16.2.2011

a) revisioni legali dei bilanci sottoposti a vigilanza Consob

- il set dei principi di riferimento rimane quello in vigore ed emesso secondo le procedure previste dall’art. 162 del D. Lgs 58/1998

b) altre revisioni legali

- si sostiene che il D. Lgs 39/2010 non abbia mutato il quadro di riferimento - similmente al passato non è prevista alcuna cogenza giuridica dei principi di revisione che continuano ad essere un punto di riferimento tecnico che ogni revisore potrà declinare ed adattare secondo la propria esperienza e

competenza tecnica in relazione alla situazione nella quale sarà chiamato a

rilasciare il giudizio professionale

(28)

APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE

___________________________________________

Le conclusioni a cui giunge il Documento Interpretativo CNDCEC del 16.2.2011 è stato oggetto di “critiche” tra cui si ricorda:

- Documento di ricerca n. 163 di Assirevi del Marzo 2011 e Quaderno n. 4 relativo Orientamenti Interpretativi su alcuni aspetti del D. Lgs. 39/2010 del Maggio 2011

- Osservazioni sul Documento Interpretativo del CNDCEC del 16.2.2011 a cura della Commissione Controllo Societario dell’ODCEC di Milano (cfr. rivista “Il Controllo nelle Società e negli Enti” di Giuffrè Editore n. 1/2011)

- Circolare Assonime n. 16 del maggio 2010 (che già si era espressa in merito

prima del Documento Interpretativo del CNDCEC)

(29)

APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE

___________________________________________

Considerazioni:

a) Le conclusioni del documento del CNDCEC suscitano perplessità sotto il profilo tecnico in quanto sembrano introdurre una soggettività legata all’esperienza tecnica del singolo circa le modalità secondo cui dovrà svolgere la revisione in contrasto:

- con i principi di revisione che definiscono chiaramente: obiettivi e procedure generali da osservare indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa e che

-riconoscono esplicitamente come le procedure di revisione possano (e debbano) essere adattati dal revisore caso per caso secondo il giudizio professionale e alle circostanze specifiche

Sono i principi di revisione che possono essere (e vanno) adattati alle circostanze specifiche che sono riferite alla realtà in cui opera il revisore (dimensioni impresa, complessità, valutazione del rischio, organizzazione interna del revisore, …)

….e non

in funzione dell’esperienza e capacità tecnica del revisore medesimo

(30)

APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE

___________________________________________

b) così come previsto anche dal “vecchio” 2409 ter del Codice Civile (modificato ben prima dell’art 14 del D. Lgs 39/2010) il revisore è tenuto ad indicare nelle sua

relazione i principi di revisione osservati: ci si deve riferire a un corpo di principi emessi da uno standard setter riconosciuto (quelli riconosciuti dal CNDCEC e

Consob)

c) l’utilizzo dei principi di revisione oltre che essere in linea con l’evoluzione normativa consente di riferimento a parametri oggettivi in termini di qualità delle revisione

(anche nell’ottica dei futuri controlli qualità) e di diligenza professionale da utilizzare per l’esecuzione dell’incarico in termini di responsabilità civile e/o disciplinare

d) l’applicazione uniforme delle regole di verifica (principi di revisione) garantisce il mantenimento di standard qualitativi elevati, anche in termini di trasparenza e chiarezza nello svolgimento diligente dell’attività professionale (si devono evitare

“revisioni di serie A in applicazione ai principi di revisione” e “revisioni di serie B senza applicazione dei principi di revisione” a cui si potrebbero rivolgere operatori

“interessati”)

(31)

APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE

___________________________________________

Ma quali sono i ”Principi di Revisione” attualmente in vigore?

- 1995-1997 furono emessi 21 principi di revisione basati su un approccio descrittivo -

analitico volto a fornire procedure di revisione da svolgere per le diverse aree di bilancio o per coprire le singole fonti di rischio (secondo un approccio in parte “casistico”)

- nel 2002 la professione italiana decise di sostituire i principi di revisione allora emessi (ad eccezione del principio 21 sulla continuità rimasto in vigore fino alla traduzione dell’attuale PR 570), recependo integralmente il corpo dei principi di revisione emessi dall’organismo internazionale (IAASB) traducendoli ed adattandoli alla realtà italiana;

- oltre ad emettere i principi di revisione quale traduzione ed adattamento degli ISA il CNDCEC ha emesso due principi di revisione nazionali su materie non considerate dagli ISA perché pertinenti la legislazione europea e nazionale sulla revisione (PR01 Giudizio di coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio del 2/2009 e PR02 Modalità di

redazione della relazione di controllo contabile del 4/2009),

(32)

APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE

___________________________________________

Elenco dei Principi di revisione nazionali in vigore

Periodo di applicazione

Delibera

Raccomandazione Consob

Doc 100 Principi di indipendenza 2007 Si

Doc 200 Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio 31.12.2006 Si Doc 220 Il controllo delle qualità del lavoro di revisione contabile del bilancio 31.12.2002 Si

Doc 230 La documentazione del lavoro di revisione 31.12.2002 Si

Doc. 240 La responsabilità del revisore nel considerare le frodi 31.12.2006 Si

Doc 250 Gli effetti connessi alla conformità di leggi ed a regolamenti 31.12.2002 Si Doc 260 Comunicazioni di fatti e circostanze attinenti la revisione 31.12.2006 Si

Doc 300 Pianificazione 31.12.2006 Si

Doc 315 La comprensione dell'impresa e del suo contesto 31.12.2006 Si

Doc. 320 Il concetto di significatività nella revisione 31.12.2002 Si

Doc 330 Le procedure di revisione in risposta dei rischi identificati e valutati 31.12.2006 Si Doc 402 Considerazione sulla revisione di imprese che utilizzano forniture di servizi 31.12.2002 Si

Doc 500 Gli elementi probativi delle revisione 31.12.2006 Si

Doc 501 Gli elementi probativi delle revisione-Considerazioni addizionali 31.12.2002 Si

Doc 505 Le conferme esterne 31.12.2002 Si

Doc 510 La verifica dei saldi di apertura a seguito di assunzione di incarico 31.12.2002 Si

Doc 520 Procedure di analisi comparativa 31.12.2006 Si

Doc 530 Campionemaneto di revisione 31.12.2002 Si

Doc 540 La revisione delle stime contabili 31.12.2002 Si

Doc 545 La revisione delle misurazioni del fair value 31.12.2007 Si

Doc 550 Le parti correlate 31.12.2002 Si

Doc 560 Eventi successivi 31.12.2002 Si

Doc 570 Continuità aziendale 31.12.2007 Si

Doc 580 Le attestazioni della direzione 31.12.2002 Si

Doc 600 L'utilizzo del lavoro di altri revisori 31.12.2003 Si

Doc 610 L'utilizzo del lavoro di revisione interna 31.12.2002 Si

Doc 620 L'utilizzo del lavoro dell'esperto 31.12.2002 Si

Doc 1006 Principio di revisione dei bilanci delle banche 31.12.2004 Si

Doc 1005 Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori 31.12.2003 -- Principi di revisione adottati in Italia dal CNDCEC e raccomandati da Consob

(33)

APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE

___________________________________________

Progetto “ISA clarified”

- gli ISA clarified sono il risultato di un progetto di riscrittura degli ISA previgenti (quelli tradotti dal 2002 in Italia) avviato dall’IFAC che si è concluso nel gennaio 2009

- anche in questo caso la Professione italiana ha rapidamente tradotto ed adattato tale nuovo corpo di regole che, sebbene non approvato dal CNDCEC, è stato messo a disposizione dei professionisti sul sito del CNDCEC dall’autunno 2010;

- la traduzione dei documenti “ISA clarified” sono stati inviati alla Commissione Europea che dovrà valutare, attraverso un suo apposito comitato interno, la fedeltà di traduzione italiana al testo ufficiale pubblicato dall’IFAC

- al termine di tale procedura gli “ISA clarified” saranno adottati con regolamento comunitario e diventeranno cogenti in ogni stato membro completando di fatto il dettato dell’art. 11 del D. Lgs 39/2010.

(34)

APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE

___________________________________________

ISQC1 ISA Clarified Principi generali

e responsabilità

Individuazione e risposte ai rischi

di revisione

Audit evidence Utilizzo del lavoro di altri

Conclusioni delle revisione e

giudizio

ISA 200 ISA 300 ISA 500 ISA 600 ISA 700*

ISA 210 * ISA 315 ISA 501 ISA 610 ISA 705*

ISA 220 ISA 320 ISA 505 ISA 620 ISA 706*

ISA 230 ISA 330 ISA 510 ISA 710*

ISA 240 ISA 420 ISA 520 ISA 720*

ISA 250 ISA 450 ISA 530

ISA 260 ISA 540

ISA 265 ISA 550

ISA 560 ISA 570 ISA 580 Principi soltanto ristrutturati

Principi rivisti e ristrutturati Principio nuovo

(35)

APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE

___________________________________________

Principi di revisione ISA clarified obbligatori

(non valgono più

raccomandazioni di Consob e Assirevi)

Principi di revisione elaborati dal Cndcec e raccomandati da

Consob

Pubblicazione regolamento CE Principi di Revisione

Art. 43 D. Lgs 39/2010: i principi di revisione che al 7.4.2010 risultano emanati ai sensi del TUIF, continuano ad essere applicati fino all’entrata in vigore dei principi ISA. Fino alla sottoscrizione delle convenzione tra il MEF e ordini professionali i principi di revisione sono

(36)

APPLICAZIONE PRINCIPI DI REVISIONE

___________________________________________

E oltre agli “ISA clarified”?

IAPS (International Auditing Practice Statements) – Rappresentano i principi applicativi degli ISA. Sono documenti non obbligatori, tuttavia è necessario illustrare nelle carte di lavoro le ragioni della loro mancata utilizzazione

ISRE (International Standard on Review Engagements) – Costituiscono i principi di revisione applicabili negli incarichi di revisione limitata

ISAE (International Standard on Assurance Engagements) – Costituiscono i principi di revisione applicabili negli incarichi di assurance (attestazioni)

ISRS (International Standard o Related Services) – Costituiscono i principi di revisione applicabili negli incarichi speciali

(37)

LE VERIFICHE PERIODICHE DELLA REGOLARE TENUTA DELLA

CONTABILITA’

(38)

VERIFICHE PERIODICHE TENUTA CONTABILITA’ SOCIALE

___________________________________________

 L’art. 14 del D. Lgs. 39/2010 prevede che il revisore è tenuto a svolgere nel corso

dell’esercizio la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

 Tale attività ed i relativi esiti non dovranno più essere riportati nel libro delle revisione in quanto abrogato

 Il contenuto delle verifiche non è stato specificato dal D. Lgs 39/2010 né dai principi di revisione nazionali e/o internazionali che non disciplinano espressamente tale componente dell’attività di revisione.

 Si auspica che tale attività possa essere oggetto di future integrazioni normative e/o di uno specifico principio di revisione in materia

 Nel frattempo l’unico riferimento “normativo” che fornisce indicazioni in merito alle attività da compiersi per le verifiche delle regolare tenuta delle contabilità è costituito dalla Comunicazione

(39)

VERIFICHE PERIODICHE TENUTA CONTABILITA’ SOCIALE

___________________________________________

Il D. Lgs. 39/2010 ripropone sul piano sostanziale il medesimo contenuto del 2409 ter del Codice Civile salvo l’eliminazione della precisazione in ordine al fatto che le verifiche dovrebbero essere

svolte con periodicità “almeno trimestrale”

 Le verifiche dovranno comunque essere svolte con regolarità nel corso dell’esercizio secondo un calendario concordato

 Seppur nessuna cadenza è più prevista dalla legge, la comunicazione Consob prescrive che le stesse debbano avvenire trimestralmente

 in caso di cessazione dell’incarico di revisione, le verifiche periodiche saranno estese anche al periodo successivo alla data di chiusura dell’ultimo bilancio oggetto di revisione e fino alla data di conferimento dell’incarico

(40)

VERIFICHE PERIODICHE TENUTA CONTABILITA’ SOCIALE

___________________________________________

Il D. Lgs. 39/2010 come è noto ha soppresso il libro delle revisione imponendo la chiusura dello stesso con le relazioni emesse successivamente al 7.4.2010

 permane l’obbligo di documentare nelle carte di lavoro le verifiche periodiche che dovranno essere distintamente identificate rispetto al lavoro inerente la revisione del bilancio

 permane l’obbligo (anche dopo la soppressione del libro delle revisione) di comunicare

tempestivamente agli organi di governance gli aspetti significativi emersi dalla revisione e dalle verifiche periodiche effettuate secondo le modalità previste dal Principio di Revisione n. 260 (Comunicazioni di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance)

(41)

___________________________________________

Disponibile per qualsiasi chiarimento o approfondimento

Dott. Marco Rescigno

_________________________________________

Via Casalino 5H - 24121 Bergamo

mail: [email protected]

Riferimenti

Documenti correlati

La presente valutazione dei rischi è stata eseguita ai sensi dell’art.17 del D.lgs.81 del 9 aprile 2008, che obbliga il datore di lavoro a valutare, nella scelta

• Il Servizio ha quale compito fondamentale la tutela della salute nei luoghi di lavoro attraverso la promozione e il controllo delle condizioni di sicurezza, di igiene e

La valutazione delle domande è volta a ricercare le professionalità ritenute più idonee a ricoprire le specifiche posizioni lavorative ed avviene mediante valutazione

Il sottoscritto dichiara altresì di aver letto e compilato con attenzione il presente modulo e di accettare il Regolamento di Mediazione, di impegnarsi a

Tuttavia, in data 17 settembre 2020 l’Assemblea degli Obbligazionisti ha approvato la concessione di alcuni waivers e modifiche da apportare all’Indenture, come descritto

In altre parole, il trattamento contabile adottato dal liquidatore, commentato in nota integrativa (ed ampiamente illustrato anche nelle relazioni degli esercizi

I dati raccolti saranno trattati secondo i principi del GDPR e gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dai regolamenti, dai codici di condotta. Il trattamento dei

• Il Servizio ha quale compito fondamentale la tutela della salute nei luoghi di lavoro attraverso la promozione e il controllo delle condizioni di sicurezza, di igiene e